Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 25/06/2025, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 01206/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00303/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di LE (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 303 del 2025, proposto da Agricola Villa Lupara S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso il suo studio in LE, via Ss. Martiri Salernitani, 31;
contro
Comune di LE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Malzone, Anna Attanasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’esecuzione
della sentenza resa dal T.A.R. Campania – LE, Sez. II, n. 86 del 15.01.2019, nonché, per quanto possa occorrere, ai fini della declaratoria dell’obbligo a provvedere ex artt. 31 e 117 c.p.a. sull’atto di invito notificato in data 20.06.2024, nonché della richiesta di riesame del 05.12.2024, come rinnovata ed ulteriormente sollecitata in data 16.01.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di LE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 il dott. Michele Di Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato nelle forme e nei termini di rito, la società ricorrente, premesso di essere proprietaria di un fondo agricolo sito alla località Lupara del Comune di LE, nell’ambito del quale esercita l’attività di agriturismo, ha allegato e dedotto che: in seguito ad apposito sopralluogo, la P.A. ha contestato la realizzazione di alcune opere in difformità dai titoli edilizi; in particolare: a - una piscina; b - un blocco servizi (destinato, in parte, a servizi igienici ed, in parte, a ripostiglio per gli strumenti di manutenzione della piscina); c - una tettoia pertinenziale, aperta su tre lati, funzionale alla piscina; d - un piccolo locale, in adiacenza alla cucina, utilizzato quale deposito per gli impianti di lavastoviglie e per gli scarti alimentari; e - un altro piccolo locale, completamente interrato e posto al di sotto della cucina dove è allocato il degrassatore delle acque reflue provenienti dalla sovrastante cucina ed i serbatoti di accumulo dell’acqua; trattasi di opere funzionalmente collegate all’attività agrituristica, atte tra l’altro a soddisfare inderogabili esigenze igienico – sanitarie; ricorrendone i presupposti, in data 16.09.2011, ha depositato istanza di accertamento di conformità, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, ai fini della sanatoria di dette opere; con provvedimento del 22.02.2012, l’Amministrazione ha respinto – una prima volta - l’istanza; avverso tale provvedimento, ha proposto ricorso dinanzi al T.A.R. Campania – LE, il quale, con ordinanza n. 378/2012, ha disposto il riesame dell’istanza “alla luce delle difese svolte in giudizio e della documentazione - anche di natura tecnica - prodotta nell’interesse della ricorrente”; riattivato il procedimento, la P.A.: - ha ritenuto assentibili le opere di cui alle lettere a) e b) suelencate; - ha respinto l’istanza in relazione alle altre opere ritenute non sanabili (una tettoia funzionale alla piscina; un piccolo locale, in adiacenza alla cucina, utilizzato quale deposito per gli impianti di lavastoviglie e per gli scarti alimentari; un altro piccolo locale, completamente interrato, posto al di sotto della cucina dove è allocato il degrassatore delle acque reflue) e ciò, per una presunta incompatibilità dell’attività agrituristica con la disciplina di zona (“E - agricola”); avverso tale provvedimento è stato proposto un secondo ricorso dinanzi al competente T.A.R., il quale, con sentenza n. 610 del 16.03.2016, ha chiarito l’assentibilità di detta destinazione in zona agricola; tuttavia, con provvedimento del 15.03.2017, l’Ente ha nuovamente respinto l’istanza, ritenendo necessario il preventivo ripristino dello stato dei luoghi ovvero la demolizione delle opere ritenute non sanabili; avverso tale diniego è stato proposto un terzo ricorso dinanzi al T.A.R. Campania – LE, il quale, con sentenza n. 86/2019, lo ha accolto ad eccezione della tettoia; con le decisioni di cui sopra, il G.A. ha chiarito l’assentibilità di tutte le opere contestate dalla P.A., esclusa la tettoia; in seguito a tale pronuncia, poi confermata dal Consiglio di Stato: ha demolito la tettoia ovvero l’unica opera ritenuta non sanabile dal G.A.; - il Comune di LE, con provvedimento del 24.04.2023, ha accertato l’ottemperanza all’ordinanza di demolizione per dette opere ritenute non sanabili; ad oggi, pertanto, sussistono i presupposti per il rilascio del richiesto p.d.c. in sanatoria per le opere residue; ciononostante, la P.A. non ha ancora definito il procedimento di competenza nel rispetto della regola di condotta amministrativa dettata dal G.A.; invero, ad oggi, nessun provvedimento conclusivo è intervenuto; del pari, sono stati ignorati: - una prima diffida depositata in data 16.11.2023; - la successiva diffida del 20.06.2024; - il sollecito del 05.12.2024; - l’ulteriore sollecito del 16.01.2025.
Si è costituito il Comune di LE.
Nell’udienza camerale del 25 giugno 2025, la causa è introitata per la decisione, previo avviso alle parti, ex art. 73, comma, 3, c.p.a., di eventuali profili d’improcedibilità del ricorso.
DIRITTO
Tanto doverosamente premesso, il ricorso all’esame del Collegio deve essere dichiarato improcedibile, sia con riferimento alla domanda di esecuzione della sentenza n. 86/2019 del Tar LE, che alla richiesta di accertamento del silenzio – inadempimento ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a..
Invero, le emergenze istruttorie documentali, acquisite agli atti di causa, hanno consentito di rilevare ed accertare che, in data 2/04/2025, con nota prot. n. 81137, il Settore Trasformazione Urbanistica ed Edilizia (S.T.U.E) del Comune resistente, ha comunicato che, a seguito della rimozione della tettoia, era necessario acquisire nuovi elaborati grafici poiché lo stato dei luoghi non è più conforme a quello riportato nei grafici allegati all’istanza dell’anno 2011.
Orbene, proprio l’adozione della nota prot. n. 8113 del 2/04/2025 del S.T.U.E. dimostra che l’Ufficio di competenza ha preso in carico l’istruttoria della pratica, manifestando la necessità di acquisire documentazione aggiornata per la corretta esitazione della stessa.
Ne deriva la sopravvenuta insussistenza dei presupposti sia dell’ottemperanza che del silenzio sulle diffide della ricorrente, poiché la procedura di rilascio del p.d.c. è in corso, fermo restando l’obbligo del Comune resistente di concluderla con provvedimento espresso entro nel termine di 90 (novanta) giorni dalla notificazione o comunicazione, in via amministrativa, della presente sentenza.
Alla stregua di quanto sopra, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
In ragione della natura processuale della presente decisione, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di LE (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LE nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gaetana Marena, Presidente
Michele Di Martino, Referendario, Estensore
Laura Zoppo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Di Martino | Gaetana Marena |
IL SEGRETARIO