Articolo 5 della Legge 1 agosto 1978, n. 428
Articolo 4Articolo 6
Versione
27 agosto 1978
Art. 5.
La concessione dei benefici disposti dall'articolo della presente legge e' subordinata all'adempimento de gli obblighi dell' articolo 8 della legge 6 giugno 1975 n. 172 .
Gli adempimenti stessi non sono richiesti per il godimento delle agevolazioni fiscali disposte dall' articolo 3 della legge 6 giugno 1975, n. 172 .
Entrata in vigore il 27 agosto 1978