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Sentenza 23 febbraio 2025
Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/02/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 131/2023 N. Cron.
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile iscritta al n. 131
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2023
avente ad oggetto: occupazione sine titulo – risarcimento.
TRA
(C.F. ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...] e (C.F. Parte_2
), nata il [...] a [...] e C.F._2
residente in [...], rappresentate e difese per procura in atti dagli avv.ti Alfredo Riccardi (C.F. ) e C.F._3
Edgardo Riccardi (C.F. ) ed elettivamente domiciliate C.F._4
1 presso il loro studio in Napoli al Centro Direzionale Isola A/7 - PEC
Email_1
-ricorrenti-
E
(p. iva ), con sede in Pimonte Controparte_1 P.IVA_1
(NA) in via Nazionale n.46, in persona del legale rapp.te p.t. sig. CP_1
(C.F. ), nato il [...] a [...], rappresentata e C.F._5
difesa, per procura in atti, dall'avv. Andrea Mariconda (C.F.
- PEC ed elettivamente C.F._6 Email_2
domiciliata presso il suo studio in Santa Maria la Carità (NA) in via Scafati n.11,
-resistente-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., le istanti convenivano in giudizio la
[...]
, rassegnando le seguenti conclusioni: “A. accertare e Controparte_1
dichiarare che il contratto di comodato registrato il 26.02.2022 presso l'Ufficio del
Registro di Castellammare di Stabia (NA) al n. 1739 - Serie 3ª con il quale Pt_3
concedeva in comodato a i locali terranei
[...] Controparte_1
siti in Pimonte (NA) alla Via Nazionale n. 23 (oggi n. 46) e identificati
catastalmente al foglio 2, p.lla 505, sub 2 - oggi identificati al C.F. del Comune di
Pimonte (NA) al foglio 2, p.lla 505, sub 8 e al foglio 2, p.lla 505 sub 48, è scaduto
il 22.02.2018; B. accertare e dichiarare, altresì, che il contratto di comodato
registrato il 26.02.2022 presso l'Ufficio del Registro di Castellammare di Stabia
2 (NA) al n. 1739 - Serie 3ª con il quale concedeva in comodato a Parte_3 [...]
i locali terranei siti in Pimonte (NA) alla Via Controparte_1
Nazionale n. 23 (oggi n. 46) e identificati catastalmente al foglio 2, p.lla 505, sub
2 - oggi identificati al C.F. del Comune di Pimonte (NA) al foglio 2, p.lla 505, sub
8 e al foglio 2, p.lla 505 sub 48, è inopponibile alle odierne ricorrenti Parte_1
e;
C. per l'effetto, condannare la
[...] Parte_2 Controparte_1
a rilasciare, in favore delle ricorrenti, liberi da persone e cose, i locali
[...]
terranei siti in Pimonte (NA) alla Via Nazionale n. 46 attualmente identificati al
C.F. del Comune di Pimonte (NA) al foglio 2, p.lla 505, sub 8 e al foglio 2, p.lla
505, sub 48; D. per l'effetto, voglia fissare una somma di danaro pari ad Euro
100,00 (ovvero pari alla diversa misura, maggiore o minore, ritenuta giusta
dall'on.le Giudice adito) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del
provvedimento di condanna al rilascio dei predetti immobili;
E. condannare,
altresì, la al pagamento, in favore Controparte_1
dell'TT , del risarcimento per occupazione illegittima dei Parte_1
predetti locali nella misura di Euro 533,90 mensili (ovvero alla diversa misura,
maggiore o minore, ritenuta giusta dall'on.le Giudice adito) a partire dal
23.02.2022 e fino all'effettivo rilascio, con aggiornamento parametrico annuale
pari al 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
il tutto oltre interessi legali, anche
moratori ex art. 1284, comma 4, c.c., dalle singole scadenze all'effettivo saldo;
F.
condannare, infine, la al pagamento delle spese Controparte_1
di lite in favore delle ricorrenti”.
In fatto, e premettevano di essere rispettivamente Parte_1 Parte_2
TT e nuda proprietaria degli immobili che si assumevano occupati senza
3 titolo dalla resistente, come da atto pubblico del 23.02.2022 e che i predetti locali erano occupati sine titulo dalla società resistente poiché, alla data del 22.02.2018,
era cessato il contratto di comodato intercorso con il precedente proprietario ( Pt_3
), della durata novennale dal 22.02.2020 e rinnovabile per una sola volta per
[...]
ugual periodo.
Il ricorso era preceduto dalla missiva di intimazione di rilascio inviata alla resistente il 14.12.2022.
In diritto, chiedevano la declaratoria di cessazione del contratto di comodato e, in ogni caso, l'inopponibilità dello stesso ad esse ricorrenti in ragione della circostanza che i contratti di comodato non erano opponibili ai successori a titolo particolare.
Si costituiva regolarmente la società resistente eccependo, in rito, l'improcedibilità
della domanda poiché non preceduta dal tentativo obbligatorio di mediazione,
nonché la carenza di legittimazione attiva della nuda proprietaria . Parte_2
Nel merito, l'infondatezza del ricorso in quanto a) il contratto di comodato si sarebbe rinnovato tacitamente per ulteriori nove anni dal 22.02.2018 con scadenza al 22.02.2027; b) perché era socia al 49% della ed Parte_1 Controparte_1
il presente giudizio tendeva ad attuare una strategia di eliminazione della società
facendo venire meno la disponibilità dei locali in cui si esercitava l'attività.
In relazione alla domanda riconvenzionale deduceva che, in ragione dell'affidamento sulla durata del contratto, la Controparte_1
avrebbe eseguito nei locali oggetto di causa importanti e costosi lavori straordinari di riattazione necessari ed urgenti che, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 5 del contratto di comodato, cedevano a carico del comodante. Somma della quale
4 chiedeva la restituzione a titolo contrattuale o a titolo di ingiustificato arricchimento. Rassegnava poi le seguenti conclusioni:
1) dichiarare improcedibile il ricorso ed in ogni caso rigettarlo in quanto
infondato in fatto ed in diritto;
2) dichiarare, in accoglimento della sollevata
eccezione, la carenza di legittimazione ad agire ex art. 100 c.p.c. di Parte_2
e condannarla alle spese di lite in favore della Controparte_1
; 3) condannare i sigg.ri e , in
[...] Parte_3 Parte_1 Parte_2
solido o singolarmente o ciascuno per quanto di ragione, al pagamento, a titolo
contrattuale o in via subordinata a titolo di ingiustificato arricchimento, della
somma di € 17.857,53 (euro diciassettemilaottocentocinquantasette/53) o, in
via subordinata, della maggiore o minore somma di danaro che sarà ritenuta
provata e/o giusta, alla , in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t., subordinando l'esecutività dell'eventuale provvedimento di rilascio
alla corresponsione della detta somma di danaro statuendo, pertanto, il diritto
di ritenzione dei locali terranei siti in Pimonte (NA) alla via Nazionale n. 46 (in
C.F. del Comune di Pimonte al foglio 2 p.lla 505 sub 8 e sub 48) per cui è causa
in capo alla resistente società; 4) condannare i sigg.ri Parte_3 Parte_1
e , in solido o singolarmente o ciascuno per quanto di
[...] Parte_2
ragione, al pagamento di spese e competenze del giudizio.
Parte ricorrente formulava, poi, istanza di chiamata in causa del comodante Pt_3
.
[...]
In corso di causa, in ragione della domanda riconvenzionale, veniva disposto il differimento dell'udienza di discussione al 02.10.2023 onerando le parti ad esperire il tentativo obbligatorio di mediazione.
5 Con le note di trattazione scritta per l'udienza del 19.01.2024, la resistente depositava l'ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c. di revoca di dalla CP_1
carica di amministratore della emessa da Questo Tribunale, Controparte_1
chiedendo l'interruzione del giudizio.
La difesa delle ricorrenti si opponeva chiedendo la decisione del giudizio.
All'udienza del 19 aprile 2024 le parti si riportavano alle rispettive istanze difese e conclusioni.
La causa veniva rinviata per la discussione al 27.01.2025, con termini alle parti per note di discussione fino al 23.12.2024, nonché termine ex art. 127 ter c.p.c. fino all'udienza per il deposito di note sostitutive.
In rito
Sulla procedibilità della domanda.
La domanda è procedibile essendo stato esperito, senza esito positivo, il tentativo obbligatorio di mediazione di cui all'art. 5 D.Lgs. 28/2010 convertito in L. 69/2013,
entro l'udienza fissata dallo scrivente del 23.10.2023 (cfr. doc. produzione ricorrente del 22.09.2023).
Sulla richiesta di interruzione del giudizio per intervenuta revoca dalla carica di
amministratore della . CP_1 CP_1
Non ricorrono, nel caso in esame, i presupposti per l'interruzione del giudizio per l'intervenuta revoca dell'amministratore legale rappresentante della CP_1
convenuta. Si osserva, infatti, che “i rappresentanti legali la cui morte, per il
disposto degli artt. 299 e 300 c.p.c., è causa di interruzione del processo, sono
soltanto coloro che stanno in giudizio in luogo degli incapaci, non anche le persone
6 che svolgono la funzione degli enti dotati di una propria autonoma soggettività”
(cfr. tra le altre Cass. 15375/2004).
La revoca giudiziale dell'amministratore della avvenuta a giudizio Controparte_1
in corso è, quindi, del tutto irrilevante ai fini della prosecuzione del processo, posto che l'amministratore nominato quale legale rappresentante di una società è investito dei poteri sulla base di accordi societari e non in funzione di poteri attribuiti alla legge.
Sulla carenza di legittimazione attiva della nuda proprietaria . Parte_2
Anche tale eccezione non merita accoglimento. Ed invero va precisato che per co-
stante giurisprudenza la legittimazione ad agire ed a contraddire si differenzia dal difetto di titolarità sostanziale a proporre l'azione.
La prima è, infatti, pacificamente una condizione dell'azione e si fonda sulla pro-
spettazione ovvero sull'allegazione fatta in domanda (Cass. Civ. Sez. II 10 maggio
2010 n. 11284; Cass. Civ. Sez. III 09 aprile 2009 n. 8699; Cass. Civ. Sez. III 30
maggio 2008 n. 14468; Cass. Civ. 06 marzo 2008 n. 6132; Cass. Civ. Sez. I 10
gennaio 2008 n. 355; Cass. Civ. Sez. I 28 febbraio 2007 n. 4776; Cass. Civ. Sez. I
29 settembre 2006 n. 21192; Cass. Civ. Sez. III 26 settembre 2006 n. 20819; Cass.
Civ. Sez. III 14 giugno 2006 n. 13756).
La seconda, attiene all'effettiva titolarità d'azione ed assume rilievo dal punto di vista sostanziale e, quindi, in relazione non alla mera prospettazione dei fatti dedotti in domanda. Mentre il difetto di legittimazione, passiva ed attiva, è rilevabile in ogni stato e grado del processo, ad eccezione dei limiti del giudicato, il difetto di titolarità passiva, poiché attiene al merito, non è rilevabile mai d'ufficio, e soggiace,
per l'effetto, alle normali regole e preclusioni dettate per il processo civile nei ri-
spettivi gradi di merito.
7 Dalla prospettazione della domanda emerge che ha affermato di agire Parte_2
nella qualità di nuda proprietaria e, dunque, per quanto sopra detto, non si rileva il lamentato difetto di legittimazione attiva.
Inoltre, ha prodotto anche l'atto pubblico di trasferimento in suo favore della nuda proprietà sugli immobili dei quali chiede il rilascio e, dunque, ha provato anche la sua titolarità sui beni oggetto di causa.
La domanda di rilascio nei confronti del soggetto che si ritiene occupante senza titolo, d'altra parte, ben può essere proposta anche dal nudo proprietario.
Nel merito
Sulla domanda di accertamento della cessazione del contratto di comodato alla
data del 22.02.2018.
La domanda, sul punto, è fondata.
Con l'art. 2 del contratto di comodato, le parti hanno stabilito una durata di nove anni, con decorrenza dal 22.02.2000 e scadenza al 22.02.2009, rinnovabile tacitamente per uguale periodo. Con la pattuizione in esame le parti hanno previsto che “alla scadenza del termine sopra convenuto il comodatario è obbligato a
restituire l'immobile oggetto del presente contratto”.
Trattasi quindi di comodato a termine che, ai sensi dell'art. 1809 c.c., obbligava il comodatario a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto. È dunque fondata la domanda di risoluzione del contratto per cui è causa alla data del
22.02.2018.
Deve comunque osservarsi che, per quanto emerge dagli atti ed è tra le parti pacifico, il precedente proprietario non ha in alcun modo preteso il rilascio del bene:
ragion per cui legittimamente la anche in virtù della registrazione Controparte_1
8 dello stesso avvenuta nel febbraio del 2022, ha ritenuto prorogato per ulteriori nove anni il contratto di comodato.
Rispetto alla scadenza invocata, dunque, non può ravvisarsi il grave inadempimento tale da giustificare un'azione risarcitoria da parte delle ricorrenti, che peraltro sul punto sarebbero senz'altro carenti di legittimazione dal momento che sono divenute titolari dei rispettivi diritti sugli immobili oggetto di comodato solo con atto pubblico del 23.02.2022.
Sulla domanda di rilascio per occupazione senza titolo.
Ai fini della esatta qualificazione giuridica della domanda, assumono rilievo i fatti allegati dalle istanti per ottenere la restituzione degli immobili occupati dalla resi-
stente.
Unanimemente, infatti, si riconosce che le azioni di rivendicazione e di restituzione sono accomunate dallo scopo pratico di riottenere la disponibilità materiale del bene;
ma le due azioni, pur avendo il medesimo petitum, differiscono quanto alla
causae petendi: la proprietà per l'una, un rapporto obbligatorio per l'altra. “Nella
rivendicazione la ragione giuridica e l'oggetto del giudizio coincidono, identifican-
dosi nel diritto di proprietà, di cui l'attore deve dare la c.d. probatio diabolica,
dimostrando un acquisto a titolo originario da parte sua o di uno dei propri danti
causa a titolo derivativo. Nel caso dell'azione di restituzione si verte invece su una
prestazione di dare, derivante da un rapporto di carattere obbligatorio” (cfr. Cass.
SS.UU. 7305/2014).
Nel caso in esame, non è contestato tra le parti l'esistenza di un pregresso rapporto obbligatorio di comodato che ha giustificato la detenzione degli immobili da parte della società resistente.
La domanda è pertanto qualificabile in termini di azione personale di restituzione.
9 Tanto premesso, si osserva che il contratto di comodato di un bene stipulato dall'alienante di esso, in epoca anteriore al suo trasferimento, non è opponibile all'acquirente del bene stesso, atteso che le disposizioni di cui all'art. 1599 c.c.
attengono soltanto ai contratti di locazione aventi data certa anteriore all'alienazione della cosa e pertanto non sono estensibili, per il loro carattere eccezionale, a rapporti diversi dalla locazione (Cass. 5454/1991). L'acquirente a
titolo particolare della cosa data in precedenza dal venditore in comodato non può,
quindi, risentire alcun pregiudizio dall'esistenza di tale comodato ed ha, pertanto,
il diritto di far cessare, in qualsiasi momento, a suo libito, il godimento del bene da
parte del comodatario e di ottenere la piena disponibilità della cosa (cfr. tra le altre
Cass. 664/2016).
Consegue, dunque, che la domanda di rilascio delle ricorrenti è fondata e la società
convenuta va condannata alla restituzione in loro favore degli immobili oggetto di causa.
Sulla domanda di risarcimento danni dell'TT per occupazione senza
titolo
La domanda è parzialmente fondata nei limiti e per le ragioni che seguono.
Per quanto sopra detto, sebbene il contratto di comodato, stipulato prima dell'acquisto dei rispettivi diritti sugli immobili da parte delle ricorrenti, sia inopponibile alle stesse, riguardo la domanda di rilascio, tuttavia, in termini di risarcimento danni, l'inopponibilità del contratto alle aventi causa e l'illegittimità
dell'occupazione da parte del comodatario, si pongono su piani diversi.
In relazione alla domanda risarcitoria va, dunque, innanzitutto accertata la data d'inizio della occupazione illegittima degli immobili da parte della comodataria.
10 Nel caso in esame, dalla data di cessazione del rapporto e fino alla richiesta di riconsegna, inviata dalle ricorrenti alla società resistente in data 14.12.2022, non è
intervenuta alcuna intimazione di rilascio o richiesta di manifestazione di volontà
di disporre del bene né da parte dei danti causa né, per quanto rileva in questa sede,
da parte delle ricorrenti.
Orbene, in tema di risarcimento danni da illegittima occupazione gli stessi non possono individuarsi nella mera occupazione da parte del terzo dell'immobile ma riguardo al momento in cui gli aventi diritto hanno manifestato la loro volontà di disporre del bene acquistato (cfr. Cass. 664/2016). Deve dedursi che solo a decorrere dalla data nella quale è stata espressa la volontà di disporre del bene acquistato possa individuarsi l'occupazione illegittima.
In proposito rileva anche il pronunciamento della Cassazione SS.UU. n.
33645/2022 secondo cui “Nel caso di occupazione senza titolo da parte di un terzo,
fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita
subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o
indiretto, mediante concessione del diritto ad altri dietro corrispettivo che è andata
perduta”.
Orbene, posto che solo con la missiva del 14.12.2022 le ricorrenti hanno manifestato la lesione del loro diritto di proprietà e la volontà di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa, è solo da tale data che può ritenersi l'occupazione abusiva da parte della resistente e il conseguente diritto da parte dell'TT
al risarcimento del danno poiché, come detto, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo è richiesta comunque l'allegazione della concreta manifestazione della possibilità dell'esercizio del diritto di godimento che è andata persa.
11 In relazione al quantum debeatur, le ricorrenti hanno fatto riferimento alla banca dati delle quotazioni immobiliari determinando l'indennità di occupazione in €
553,90 mensili di cui € 463,60 per l'immobile di cui al foglio 2 part. 505 sub 8 ed
€ 70,30 per l'immobile di cui al foglio 2 part. 505 sub 48.
Ritiene il Tribunale che la quantificazione del danno così come richiesta dalle ricorrenti non possa essere condivisa.
Per entrambi gli immobili, infatti, non vi è agli atti alcuna prova in riferimento allo stato di conservazione che, dunque, non può considerarsi prendendo quale parametro gli indici relativi a quelli in “normale stato”.
Inoltre, come si rileva dalla stessa esposizione del ricorso, il valore di locazione per euro/mq. è stato considerato in applicazione della superficie catastale, che notoriamente è sensibilmente superiore a quella effettiva. A tanto si aggiunga che gli immobili non sono destinati ad uso negozio, ma ad uso deposito.
In ragione di tanto, si ritiene congruo quantificare l'indennità di occupazione in €
250,00 mensili di cui € 200,00 per l'immobile sub 8 ed € 50,00 per l'immobile sub
48 con decorrenza dal 01.01.2023, in considerazione della circostanza che solo in data 14.12.2022 le ricorrenti hanno manifestato la volontà di rientrare in possesso degli immobili ponendo come termine di rilascio sette giorni, termine peraltro piuttosto incongruo in considerazione dei tempi necessari allo sgombero dei locali.
Sulla richiesta dell'ulteriore somma di danaro ai sensi dell'art. 614 c.p.c.
Tale domanda è infondata.
Si rileva infatti che la norma in esame attiene all'esecuzione dei provvedimenti che hanno ad oggetto obblighi di fare infungibili, quali ad esempio la consegna di
12 documentazione in esclusivo possesso della parte nei confronti della quale il provvedimento è emesso e non anche in relazione ai provvedimenti di rilascio che ben possono essere eseguiti sulla scorta del titolo esecutivo ottenuto attraverso gli ordinari mezzi messi a disposizione dell'ordinamento quali le azioni esecutive di rilascio.
Sulla domanda riconvenzionale proposta dalla resistente.
La stessa non può trovare accoglimento poiché non provata.
Le fatture in atti prodotte non dimostrano, infatti, che la relativa spesa sia riferibile ai locali oggetto di comodato, né risultano forniti ulteriori elementi probatori sulla domanda riconvenzionale.
Riguardo le spese e competenze di lite, considerato il parziale accoglimento della domanda, le stesse vanno compensate tra le parti nella misura della metà e per l'altra metà si pongono a carico della resistente come in dispositivo.
P.Q.M.
Il G.O.P. definitivamente pronunziando, ogni diversa ed ulteriore istanza disattesa o assorbita, in parziale accoglimento della domanda, così provvede:
1) condanna a rilasciare immediatamente i locali Controparte_1
descritti in premessa, in favore delle ricorrenti, liberi da persone e vuoti da cose;
2) condanna al pagamento in favore Controparte_1
dell'TT della somma di € 250,00 mensili a partire Parte_1
dall'01.01.2023 e fino ad effettivo rilascio, oltre interessi dalle singole scadenze mensili fino all'effettivo saldo;
3) rigetta le ulteriori domande proposte da e;
Parte_1 Parte_2
13 4) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da di;
Controparte_1 CP_1
5) condanna al pagamento delle spese e Controparte_1
competenze di lite che, compensate nella misura della metà, si liquidano nella restante parte in € 2.200,00 di cui € 300,00 per spese ed € 1.900,00 per competenze professionali, oltre 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata il 23.02.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
14
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile iscritta al n. 131
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2023
avente ad oggetto: occupazione sine titulo – risarcimento.
TRA
(C.F. ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...] e (C.F. Parte_2
), nata il [...] a [...] e C.F._2
residente in [...], rappresentate e difese per procura in atti dagli avv.ti Alfredo Riccardi (C.F. ) e C.F._3
Edgardo Riccardi (C.F. ) ed elettivamente domiciliate C.F._4
1 presso il loro studio in Napoli al Centro Direzionale Isola A/7 - PEC
Email_1
-ricorrenti-
E
(p. iva ), con sede in Pimonte Controparte_1 P.IVA_1
(NA) in via Nazionale n.46, in persona del legale rapp.te p.t. sig. CP_1
(C.F. ), nato il [...] a [...], rappresentata e C.F._5
difesa, per procura in atti, dall'avv. Andrea Mariconda (C.F.
- PEC ed elettivamente C.F._6 Email_2
domiciliata presso il suo studio in Santa Maria la Carità (NA) in via Scafati n.11,
-resistente-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., le istanti convenivano in giudizio la
[...]
, rassegnando le seguenti conclusioni: “A. accertare e Controparte_1
dichiarare che il contratto di comodato registrato il 26.02.2022 presso l'Ufficio del
Registro di Castellammare di Stabia (NA) al n. 1739 - Serie 3ª con il quale Pt_3
concedeva in comodato a i locali terranei
[...] Controparte_1
siti in Pimonte (NA) alla Via Nazionale n. 23 (oggi n. 46) e identificati
catastalmente al foglio 2, p.lla 505, sub 2 - oggi identificati al C.F. del Comune di
Pimonte (NA) al foglio 2, p.lla 505, sub 8 e al foglio 2, p.lla 505 sub 48, è scaduto
il 22.02.2018; B. accertare e dichiarare, altresì, che il contratto di comodato
registrato il 26.02.2022 presso l'Ufficio del Registro di Castellammare di Stabia
2 (NA) al n. 1739 - Serie 3ª con il quale concedeva in comodato a Parte_3 [...]
i locali terranei siti in Pimonte (NA) alla Via Controparte_1
Nazionale n. 23 (oggi n. 46) e identificati catastalmente al foglio 2, p.lla 505, sub
2 - oggi identificati al C.F. del Comune di Pimonte (NA) al foglio 2, p.lla 505, sub
8 e al foglio 2, p.lla 505 sub 48, è inopponibile alle odierne ricorrenti Parte_1
e;
C. per l'effetto, condannare la
[...] Parte_2 Controparte_1
a rilasciare, in favore delle ricorrenti, liberi da persone e cose, i locali
[...]
terranei siti in Pimonte (NA) alla Via Nazionale n. 46 attualmente identificati al
C.F. del Comune di Pimonte (NA) al foglio 2, p.lla 505, sub 8 e al foglio 2, p.lla
505, sub 48; D. per l'effetto, voglia fissare una somma di danaro pari ad Euro
100,00 (ovvero pari alla diversa misura, maggiore o minore, ritenuta giusta
dall'on.le Giudice adito) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del
provvedimento di condanna al rilascio dei predetti immobili;
E. condannare,
altresì, la al pagamento, in favore Controparte_1
dell'TT , del risarcimento per occupazione illegittima dei Parte_1
predetti locali nella misura di Euro 533,90 mensili (ovvero alla diversa misura,
maggiore o minore, ritenuta giusta dall'on.le Giudice adito) a partire dal
23.02.2022 e fino all'effettivo rilascio, con aggiornamento parametrico annuale
pari al 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
il tutto oltre interessi legali, anche
moratori ex art. 1284, comma 4, c.c., dalle singole scadenze all'effettivo saldo;
F.
condannare, infine, la al pagamento delle spese Controparte_1
di lite in favore delle ricorrenti”.
In fatto, e premettevano di essere rispettivamente Parte_1 Parte_2
TT e nuda proprietaria degli immobili che si assumevano occupati senza
3 titolo dalla resistente, come da atto pubblico del 23.02.2022 e che i predetti locali erano occupati sine titulo dalla società resistente poiché, alla data del 22.02.2018,
era cessato il contratto di comodato intercorso con il precedente proprietario ( Pt_3
), della durata novennale dal 22.02.2020 e rinnovabile per una sola volta per
[...]
ugual periodo.
Il ricorso era preceduto dalla missiva di intimazione di rilascio inviata alla resistente il 14.12.2022.
In diritto, chiedevano la declaratoria di cessazione del contratto di comodato e, in ogni caso, l'inopponibilità dello stesso ad esse ricorrenti in ragione della circostanza che i contratti di comodato non erano opponibili ai successori a titolo particolare.
Si costituiva regolarmente la società resistente eccependo, in rito, l'improcedibilità
della domanda poiché non preceduta dal tentativo obbligatorio di mediazione,
nonché la carenza di legittimazione attiva della nuda proprietaria . Parte_2
Nel merito, l'infondatezza del ricorso in quanto a) il contratto di comodato si sarebbe rinnovato tacitamente per ulteriori nove anni dal 22.02.2018 con scadenza al 22.02.2027; b) perché era socia al 49% della ed Parte_1 Controparte_1
il presente giudizio tendeva ad attuare una strategia di eliminazione della società
facendo venire meno la disponibilità dei locali in cui si esercitava l'attività.
In relazione alla domanda riconvenzionale deduceva che, in ragione dell'affidamento sulla durata del contratto, la Controparte_1
avrebbe eseguito nei locali oggetto di causa importanti e costosi lavori straordinari di riattazione necessari ed urgenti che, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 5 del contratto di comodato, cedevano a carico del comodante. Somma della quale
4 chiedeva la restituzione a titolo contrattuale o a titolo di ingiustificato arricchimento. Rassegnava poi le seguenti conclusioni:
1) dichiarare improcedibile il ricorso ed in ogni caso rigettarlo in quanto
infondato in fatto ed in diritto;
2) dichiarare, in accoglimento della sollevata
eccezione, la carenza di legittimazione ad agire ex art. 100 c.p.c. di Parte_2
e condannarla alle spese di lite in favore della Controparte_1
; 3) condannare i sigg.ri e , in
[...] Parte_3 Parte_1 Parte_2
solido o singolarmente o ciascuno per quanto di ragione, al pagamento, a titolo
contrattuale o in via subordinata a titolo di ingiustificato arricchimento, della
somma di € 17.857,53 (euro diciassettemilaottocentocinquantasette/53) o, in
via subordinata, della maggiore o minore somma di danaro che sarà ritenuta
provata e/o giusta, alla , in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t., subordinando l'esecutività dell'eventuale provvedimento di rilascio
alla corresponsione della detta somma di danaro statuendo, pertanto, il diritto
di ritenzione dei locali terranei siti in Pimonte (NA) alla via Nazionale n. 46 (in
C.F. del Comune di Pimonte al foglio 2 p.lla 505 sub 8 e sub 48) per cui è causa
in capo alla resistente società; 4) condannare i sigg.ri Parte_3 Parte_1
e , in solido o singolarmente o ciascuno per quanto di
[...] Parte_2
ragione, al pagamento di spese e competenze del giudizio.
Parte ricorrente formulava, poi, istanza di chiamata in causa del comodante Pt_3
.
[...]
In corso di causa, in ragione della domanda riconvenzionale, veniva disposto il differimento dell'udienza di discussione al 02.10.2023 onerando le parti ad esperire il tentativo obbligatorio di mediazione.
5 Con le note di trattazione scritta per l'udienza del 19.01.2024, la resistente depositava l'ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c. di revoca di dalla CP_1
carica di amministratore della emessa da Questo Tribunale, Controparte_1
chiedendo l'interruzione del giudizio.
La difesa delle ricorrenti si opponeva chiedendo la decisione del giudizio.
All'udienza del 19 aprile 2024 le parti si riportavano alle rispettive istanze difese e conclusioni.
La causa veniva rinviata per la discussione al 27.01.2025, con termini alle parti per note di discussione fino al 23.12.2024, nonché termine ex art. 127 ter c.p.c. fino all'udienza per il deposito di note sostitutive.
In rito
Sulla procedibilità della domanda.
La domanda è procedibile essendo stato esperito, senza esito positivo, il tentativo obbligatorio di mediazione di cui all'art. 5 D.Lgs. 28/2010 convertito in L. 69/2013,
entro l'udienza fissata dallo scrivente del 23.10.2023 (cfr. doc. produzione ricorrente del 22.09.2023).
Sulla richiesta di interruzione del giudizio per intervenuta revoca dalla carica di
amministratore della . CP_1 CP_1
Non ricorrono, nel caso in esame, i presupposti per l'interruzione del giudizio per l'intervenuta revoca dell'amministratore legale rappresentante della CP_1
convenuta. Si osserva, infatti, che “i rappresentanti legali la cui morte, per il
disposto degli artt. 299 e 300 c.p.c., è causa di interruzione del processo, sono
soltanto coloro che stanno in giudizio in luogo degli incapaci, non anche le persone
6 che svolgono la funzione degli enti dotati di una propria autonoma soggettività”
(cfr. tra le altre Cass. 15375/2004).
La revoca giudiziale dell'amministratore della avvenuta a giudizio Controparte_1
in corso è, quindi, del tutto irrilevante ai fini della prosecuzione del processo, posto che l'amministratore nominato quale legale rappresentante di una società è investito dei poteri sulla base di accordi societari e non in funzione di poteri attribuiti alla legge.
Sulla carenza di legittimazione attiva della nuda proprietaria . Parte_2
Anche tale eccezione non merita accoglimento. Ed invero va precisato che per co-
stante giurisprudenza la legittimazione ad agire ed a contraddire si differenzia dal difetto di titolarità sostanziale a proporre l'azione.
La prima è, infatti, pacificamente una condizione dell'azione e si fonda sulla pro-
spettazione ovvero sull'allegazione fatta in domanda (Cass. Civ. Sez. II 10 maggio
2010 n. 11284; Cass. Civ. Sez. III 09 aprile 2009 n. 8699; Cass. Civ. Sez. III 30
maggio 2008 n. 14468; Cass. Civ. 06 marzo 2008 n. 6132; Cass. Civ. Sez. I 10
gennaio 2008 n. 355; Cass. Civ. Sez. I 28 febbraio 2007 n. 4776; Cass. Civ. Sez. I
29 settembre 2006 n. 21192; Cass. Civ. Sez. III 26 settembre 2006 n. 20819; Cass.
Civ. Sez. III 14 giugno 2006 n. 13756).
La seconda, attiene all'effettiva titolarità d'azione ed assume rilievo dal punto di vista sostanziale e, quindi, in relazione non alla mera prospettazione dei fatti dedotti in domanda. Mentre il difetto di legittimazione, passiva ed attiva, è rilevabile in ogni stato e grado del processo, ad eccezione dei limiti del giudicato, il difetto di titolarità passiva, poiché attiene al merito, non è rilevabile mai d'ufficio, e soggiace,
per l'effetto, alle normali regole e preclusioni dettate per il processo civile nei ri-
spettivi gradi di merito.
7 Dalla prospettazione della domanda emerge che ha affermato di agire Parte_2
nella qualità di nuda proprietaria e, dunque, per quanto sopra detto, non si rileva il lamentato difetto di legittimazione attiva.
Inoltre, ha prodotto anche l'atto pubblico di trasferimento in suo favore della nuda proprietà sugli immobili dei quali chiede il rilascio e, dunque, ha provato anche la sua titolarità sui beni oggetto di causa.
La domanda di rilascio nei confronti del soggetto che si ritiene occupante senza titolo, d'altra parte, ben può essere proposta anche dal nudo proprietario.
Nel merito
Sulla domanda di accertamento della cessazione del contratto di comodato alla
data del 22.02.2018.
La domanda, sul punto, è fondata.
Con l'art. 2 del contratto di comodato, le parti hanno stabilito una durata di nove anni, con decorrenza dal 22.02.2000 e scadenza al 22.02.2009, rinnovabile tacitamente per uguale periodo. Con la pattuizione in esame le parti hanno previsto che “alla scadenza del termine sopra convenuto il comodatario è obbligato a
restituire l'immobile oggetto del presente contratto”.
Trattasi quindi di comodato a termine che, ai sensi dell'art. 1809 c.c., obbligava il comodatario a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto. È dunque fondata la domanda di risoluzione del contratto per cui è causa alla data del
22.02.2018.
Deve comunque osservarsi che, per quanto emerge dagli atti ed è tra le parti pacifico, il precedente proprietario non ha in alcun modo preteso il rilascio del bene:
ragion per cui legittimamente la anche in virtù della registrazione Controparte_1
8 dello stesso avvenuta nel febbraio del 2022, ha ritenuto prorogato per ulteriori nove anni il contratto di comodato.
Rispetto alla scadenza invocata, dunque, non può ravvisarsi il grave inadempimento tale da giustificare un'azione risarcitoria da parte delle ricorrenti, che peraltro sul punto sarebbero senz'altro carenti di legittimazione dal momento che sono divenute titolari dei rispettivi diritti sugli immobili oggetto di comodato solo con atto pubblico del 23.02.2022.
Sulla domanda di rilascio per occupazione senza titolo.
Ai fini della esatta qualificazione giuridica della domanda, assumono rilievo i fatti allegati dalle istanti per ottenere la restituzione degli immobili occupati dalla resi-
stente.
Unanimemente, infatti, si riconosce che le azioni di rivendicazione e di restituzione sono accomunate dallo scopo pratico di riottenere la disponibilità materiale del bene;
ma le due azioni, pur avendo il medesimo petitum, differiscono quanto alla
causae petendi: la proprietà per l'una, un rapporto obbligatorio per l'altra. “Nella
rivendicazione la ragione giuridica e l'oggetto del giudizio coincidono, identifican-
dosi nel diritto di proprietà, di cui l'attore deve dare la c.d. probatio diabolica,
dimostrando un acquisto a titolo originario da parte sua o di uno dei propri danti
causa a titolo derivativo. Nel caso dell'azione di restituzione si verte invece su una
prestazione di dare, derivante da un rapporto di carattere obbligatorio” (cfr. Cass.
SS.UU. 7305/2014).
Nel caso in esame, non è contestato tra le parti l'esistenza di un pregresso rapporto obbligatorio di comodato che ha giustificato la detenzione degli immobili da parte della società resistente.
La domanda è pertanto qualificabile in termini di azione personale di restituzione.
9 Tanto premesso, si osserva che il contratto di comodato di un bene stipulato dall'alienante di esso, in epoca anteriore al suo trasferimento, non è opponibile all'acquirente del bene stesso, atteso che le disposizioni di cui all'art. 1599 c.c.
attengono soltanto ai contratti di locazione aventi data certa anteriore all'alienazione della cosa e pertanto non sono estensibili, per il loro carattere eccezionale, a rapporti diversi dalla locazione (Cass. 5454/1991). L'acquirente a
titolo particolare della cosa data in precedenza dal venditore in comodato non può,
quindi, risentire alcun pregiudizio dall'esistenza di tale comodato ed ha, pertanto,
il diritto di far cessare, in qualsiasi momento, a suo libito, il godimento del bene da
parte del comodatario e di ottenere la piena disponibilità della cosa (cfr. tra le altre
Cass. 664/2016).
Consegue, dunque, che la domanda di rilascio delle ricorrenti è fondata e la società
convenuta va condannata alla restituzione in loro favore degli immobili oggetto di causa.
Sulla domanda di risarcimento danni dell'TT per occupazione senza
titolo
La domanda è parzialmente fondata nei limiti e per le ragioni che seguono.
Per quanto sopra detto, sebbene il contratto di comodato, stipulato prima dell'acquisto dei rispettivi diritti sugli immobili da parte delle ricorrenti, sia inopponibile alle stesse, riguardo la domanda di rilascio, tuttavia, in termini di risarcimento danni, l'inopponibilità del contratto alle aventi causa e l'illegittimità
dell'occupazione da parte del comodatario, si pongono su piani diversi.
In relazione alla domanda risarcitoria va, dunque, innanzitutto accertata la data d'inizio della occupazione illegittima degli immobili da parte della comodataria.
10 Nel caso in esame, dalla data di cessazione del rapporto e fino alla richiesta di riconsegna, inviata dalle ricorrenti alla società resistente in data 14.12.2022, non è
intervenuta alcuna intimazione di rilascio o richiesta di manifestazione di volontà
di disporre del bene né da parte dei danti causa né, per quanto rileva in questa sede,
da parte delle ricorrenti.
Orbene, in tema di risarcimento danni da illegittima occupazione gli stessi non possono individuarsi nella mera occupazione da parte del terzo dell'immobile ma riguardo al momento in cui gli aventi diritto hanno manifestato la loro volontà di disporre del bene acquistato (cfr. Cass. 664/2016). Deve dedursi che solo a decorrere dalla data nella quale è stata espressa la volontà di disporre del bene acquistato possa individuarsi l'occupazione illegittima.
In proposito rileva anche il pronunciamento della Cassazione SS.UU. n.
33645/2022 secondo cui “Nel caso di occupazione senza titolo da parte di un terzo,
fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita
subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o
indiretto, mediante concessione del diritto ad altri dietro corrispettivo che è andata
perduta”.
Orbene, posto che solo con la missiva del 14.12.2022 le ricorrenti hanno manifestato la lesione del loro diritto di proprietà e la volontà di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa, è solo da tale data che può ritenersi l'occupazione abusiva da parte della resistente e il conseguente diritto da parte dell'TT
al risarcimento del danno poiché, come detto, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo è richiesta comunque l'allegazione della concreta manifestazione della possibilità dell'esercizio del diritto di godimento che è andata persa.
11 In relazione al quantum debeatur, le ricorrenti hanno fatto riferimento alla banca dati delle quotazioni immobiliari determinando l'indennità di occupazione in €
553,90 mensili di cui € 463,60 per l'immobile di cui al foglio 2 part. 505 sub 8 ed
€ 70,30 per l'immobile di cui al foglio 2 part. 505 sub 48.
Ritiene il Tribunale che la quantificazione del danno così come richiesta dalle ricorrenti non possa essere condivisa.
Per entrambi gli immobili, infatti, non vi è agli atti alcuna prova in riferimento allo stato di conservazione che, dunque, non può considerarsi prendendo quale parametro gli indici relativi a quelli in “normale stato”.
Inoltre, come si rileva dalla stessa esposizione del ricorso, il valore di locazione per euro/mq. è stato considerato in applicazione della superficie catastale, che notoriamente è sensibilmente superiore a quella effettiva. A tanto si aggiunga che gli immobili non sono destinati ad uso negozio, ma ad uso deposito.
In ragione di tanto, si ritiene congruo quantificare l'indennità di occupazione in €
250,00 mensili di cui € 200,00 per l'immobile sub 8 ed € 50,00 per l'immobile sub
48 con decorrenza dal 01.01.2023, in considerazione della circostanza che solo in data 14.12.2022 le ricorrenti hanno manifestato la volontà di rientrare in possesso degli immobili ponendo come termine di rilascio sette giorni, termine peraltro piuttosto incongruo in considerazione dei tempi necessari allo sgombero dei locali.
Sulla richiesta dell'ulteriore somma di danaro ai sensi dell'art. 614 c.p.c.
Tale domanda è infondata.
Si rileva infatti che la norma in esame attiene all'esecuzione dei provvedimenti che hanno ad oggetto obblighi di fare infungibili, quali ad esempio la consegna di
12 documentazione in esclusivo possesso della parte nei confronti della quale il provvedimento è emesso e non anche in relazione ai provvedimenti di rilascio che ben possono essere eseguiti sulla scorta del titolo esecutivo ottenuto attraverso gli ordinari mezzi messi a disposizione dell'ordinamento quali le azioni esecutive di rilascio.
Sulla domanda riconvenzionale proposta dalla resistente.
La stessa non può trovare accoglimento poiché non provata.
Le fatture in atti prodotte non dimostrano, infatti, che la relativa spesa sia riferibile ai locali oggetto di comodato, né risultano forniti ulteriori elementi probatori sulla domanda riconvenzionale.
Riguardo le spese e competenze di lite, considerato il parziale accoglimento della domanda, le stesse vanno compensate tra le parti nella misura della metà e per l'altra metà si pongono a carico della resistente come in dispositivo.
P.Q.M.
Il G.O.P. definitivamente pronunziando, ogni diversa ed ulteriore istanza disattesa o assorbita, in parziale accoglimento della domanda, così provvede:
1) condanna a rilasciare immediatamente i locali Controparte_1
descritti in premessa, in favore delle ricorrenti, liberi da persone e vuoti da cose;
2) condanna al pagamento in favore Controparte_1
dell'TT della somma di € 250,00 mensili a partire Parte_1
dall'01.01.2023 e fino ad effettivo rilascio, oltre interessi dalle singole scadenze mensili fino all'effettivo saldo;
3) rigetta le ulteriori domande proposte da e;
Parte_1 Parte_2
13 4) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da di;
Controparte_1 CP_1
5) condanna al pagamento delle spese e Controparte_1
competenze di lite che, compensate nella misura della metà, si liquidano nella restante parte in € 2.200,00 di cui € 300,00 per spese ed € 1.900,00 per competenze professionali, oltre 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata il 23.02.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
14