Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 16/06/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 310/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA Sezione Civile composta dai seguenti magistrati dott. Francesco S. Filocamo Presidente dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere dott. Federico Ria Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia civile in grado di appello, iscritta al nr. 310/2023 R.A.C.C., vertente TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in località Parte_1 Piano Zittola s.n.c. (c.f. ) e , nato a [...] C.F._1 Parte_2 Sangro (AQ) il 23.11.1990 ed ivi residente in Contrada Santa Lucia-Case Sparse s.n.c. (c.f.
), elettivamente domiciliati in Castel di Sangro (AQ), via Antonella C.F._2 d'Aquino n. 1, presso e nello studio dell'Avv. Aldo Di Ianni (c.f. ) del C.F._3 Foro di Sulmona, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTI CONTRO
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] la Pietra n. 54 (c.f. ) ed elettivamente domiciliato in Cagli, via Don C.F._4 Minzoni n. 44, presso e nello studio dell'Avv. Loretta Blasi (c.f. del Foro C.F._5 di Urbino, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello. APPELLATO oggetto: appello avverso la sentenza n. 37/2023 emessa in data 15.02.2023 dal Tribunale di Sulmona, a conclusione del giudizio n. 207/2020 R.G., pubblicata in data 13.12.2022, in materia di rivendicazione di proprietà, azione di accertamento della proprietà e conseguente nullità del contratto di vendita per acquisto a non domino, non notificata;
conclusioni: come da rispettive note depositate telematicamente in vista dell'udienza del 28.05.205, da ritenersi materialmente allegate alla presente decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con la sentenza qui impugnata, il Tribunale di Sulmona, in accoglimento delle domande avanzate da nei confronti di e , ha accertato la CP_1 Parte_1 Parte_2 proprietà del terreno sito in Castel di Sangro distinto in catasto al fg. 53, p.lla 62 in capo all'attore e, per l'effetto, ha dichiarato l'inefficacia dell'atto notarile di compravendita del pagina 1 di 13
27.06.2019, Rep. 2207 Racc. 1817, a rogito Notaio dr. , mediante il quale Persona_1
aveva venduto a il suindicato terreno, dichiarandosene Parte_1 Parte_2 proprietario esclusivo in forza di usucapione ultraventennale non accertata giudizialmente;
conseguentemente, ha ordinato alla Conservatoria competente di provvedere alla cancellazione dell'avvenuta trascrizione dell'atto pubblico dal relativo registro immobiliare, con esonero di responsabilità, condannando infine gli originari convenuti al pagamento in via solidale delle spese di lite. Il primo giudice, in particolare, confermando quanto già statuito con propria precedente ordinanza di revoca dell'interpello, ha provveduto preliminarmente a rigettare nuovamente la richiesta di interrogatorio formale dell'attore, avanzata plurime volte dai , sia alla luce Pt_1 delle condizioni di salute del – che ne avrebbero inficiato la genuinità – sia perché CP_1 giudicata dilatoria e defatigatoria, in relazione alle altre risultanze di causa. Nel merito, attesa la mancata richiesta di restituzione del terreno, ha qualificato la domanda attorea come mera azione di accertamento della proprietà anziché come azione di rivendicazione, chiarendo tuttavia che nel caso di specie non vi era alcuna attenuazione dell'onere probatorio, in quanto la mancanza di disponibilità del cespite in capo all'attore, emersa dalle deduzioni delle parti in causa, imponeva a quest'ultimo, secondo i principi pretori, di assolvere il più rigoroso onere probatorio tipico dell'azione di rivendica. Indi, valutati i documenti prodotti dal (atto CP_1 di rinuncia di usufrutto-vendite-divisioni da parte di tutti gli eredi dei de cuius Per_2
e in favore di , madre del
[...] CP_2 Controparte_3 Persona_3 ; dichiarazione di successione;
relazione peritale in ordine alla richiesta di apposizione CP_1 dei confini del terreno;
pagamenti IMU e richiesta esenzione rispetto al terreno in oggetto), ha ritenuto gli stessi idonei a comprovare il diritto di proprietà vantato sul terreno di causa, alla luce delle risultanze testimoniali raccolte in giudizio, nonché del fatto che i convenuti mai avevano contestato la sussistenza di tali titoli, limitandosi ad eccepire in via riconvenzionale l'avvenuto acquisto per usucapione dell'immobile. A tal riguardo, dopo aver richiamato i principi caratterizzanti l'istituto in parola e riportato le dichiarazioni rese dai testi escussi, ha rilevato in primo luogo che, sebbene quelli di parte convenuta avessero riferito di un costante utilizzo del terreno da parte di , quelli Parte_1 di parte attrice avevano negato tale circostanza, rilevando che seppure l'utilizzo vi era stato, lo stesso era stato comunque tollerato e autorizzato dai proprietari del bene. Evidenziava, quindi, che il era in stretti legami di parentela sia con la dante causa Parte_1 [...]
che con il figlio e, sulla scorta di principi giurisprudenziali, ha ritenuto Per_3 CP_1 infondata l'eccezione riconvenzionale di usucapione, non potendosi ravvisare, in caso di rapporti di parentela, l'animus necessario ad usucapire, poiché il bene sarebbe posseduto per mera tolleranza del proprietario in virtù del forte legame esistente. I , pertanto, pur Pt_1 utilizzando il terreno, andavano ritenuti meri detentori per tolleranza dei proprietari dell'immobile, e, ravvisata la prova dei titoli legittimanti la proprietà del , accoglieva CP_1 la domanda attorea, cui conseguiva l'inefficacia dell'atto di compravendita stipulato tra i convenuti per acquisto a non domino, nonché la condanna degli stessi alla refusione delle spese di lite.
2. Hanno proposto tempestivo appello e , affidando il gravame ai Parte_1 Parte_2 seguenti motivi: a) Primo motivo di appello: NULLITA' DELLA SENTENZA - art. 360, c.1, n. 4c.p.c. in relazione all'art. 100 c.p.c. per mancanza di legittimazione attiva dell'attore.
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A parere degli appellanti, la sentenza sarebbe viziata da nullità in quanto il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccezione di mancanza di legittimazione attiva del , CP_1 contestata dagli originari convenuti in sede di note di replica nel giudizio di primo sulla scorta del fatto che l'attore – di cui era stata contestata sin dal principio la CP_4 titolarità del diritto di proprietà oggetto di causa – non aveva dimostrato efficacemente la propria qualità di erede, limitandosi a produrre la sola denuncia di successione e non anche le certificazioni anagrafiche, richieste a tal fine dalla giurisprudenza di legittimità. b) Secondo motivo di appello: VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO / OMESSO ESAME CIRCA UN FATTO DECISIVO PER IL GIUDIZIO - art. 360, c.1, n.ri 3 e 5c.p.c. in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., art. 134 Cod. Proc. Civ. – Per insufficiente e/o contraddittoria motivazione dell'ordinanza di revoca dell'interrogatorio formale già ammesso. Viene impugnata la parte della sentenza in cui viene nuovamente rigettata la richiesta di interrogatorio formale del , confermando quanto già statuito con precedente CP_1 ordinanza del 28.04.2022. Sul punto, evidenziano gli appellanti in primo luogo che l'attore, nonostante detta richiesta fosse stata formulata in sede di comparsa di costituzione in giudizio, avrebbe tardivamente dedotto l'impossibilità di sottoporsi ad interpello, poiché in cura presso il CIM di Castel di Sangro in quanto affetto da “disturbo schizofrenico in trattamento continuativo diabete mellito tipo II in controllo alimentare”; lamentano, quindi, che il primo giudice aveva dapprima ammesso l'interpello richiesto, chiarendo che era onere dell'attore dimostrare l'eventuale sua impossibilità a partecipare all'audizione per motivi di salute, salvo poi revocare tale ammissione, nonostante l'assenza di idonea documentazione da parte del o modifiche delle circostanze fattuali e sanitarie. Per tale motivo, l'ordinanza di CP_1 revoca dell'interrogatorio formale doveva ritenersi priva di adeguata motivazione e violativa dei principi del giusto processo e dell'assolutezza del diritto di difesa, al pari del relativo capo della sentenza confermativa di quel provvedimento, ragione per cui gli appellanti insistono anche in questa sede per l'ammissione dell'interrogatorio formale dell'originario attore. c) Terzo motivo di appello: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO– Art. 360, c.1, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 948 e 2697 c.c., nonché in relazione all'articolo 115 e 116 c.p.c., riguardante la rilevanza e lo scrutinio delle prove fornite da parte attrice. Viene impugnato il capo del dispositivo nella parte in cui il Tribunale ha accertato la proprietà del terreno in capo al , disponendo di conseguenza l'inefficacia dell'atto notarile di CP_1 compravendita ripassato tra i . A parere di costoro, la domanda attorea avrebbe Pt_1 dovuto di contro essere rigettata, non avendo l'attore fornito la probatio diabolica richiesta dalle norme civilistiche e dalla giurisprudenza in ordine alla pretesa fatta valere in giudizio;
il
, dunque, non avrebbe fornito la prova del proprio diritto di proprietà o di altro diritto CP_1 reale sul bene oggetto di causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario o dimostrando il compimento dell'usucapione, non essendo a tal fine idonei né la dichiarazione di successione prodotta, né la relazione peritale in ordine alla richiesta di apposizione dei confini del terreno, né tantomeno i pagamenti IMU, né, infine, le dichiarazioni rese dai testi di parte attrice. Sul punto, rilevano che detti testimoni non avrebbero in alcun modo fornito la prova del possesso né da parte della dante causa del , né da parte di quest'ultimo, contestando da ultimo CP_1 la sentenza nella parte in cui il possesso dei è stato qualificato quale mera detenzione Pt_1 per tolleranza in virtù dello stretto vincolo di parentela intercorrente tra le parti, sebbene agli atti non vi fosse alcun documento idoneo a comprovare detto legame tra le stesse, peraltro neppure legate da alcun rapporto personale.
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d) Quarto motivo di appello: VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO–Art.360, c.1, n. 3 c.p.c. – in relazione agli artt.1158, 1140,2697 c.c. in relazione all'articolo 115 e 116 c.p.c., riguardante la rilevanza e lo scrutinio delle prove fornite da parte convenuta. Si impugna la sentenza nella parte in cui l'eccezione riconvenzionale di usucapione sollevata dagli originari convenuti è stata ritenuta infondata, giudicando il possesso dei come Pt_1 mera detenzione tollerata in virtù del vincolo di parentela. La stessa, di contro, andava accolta alla luce delle testimonianze raccolte in giudizio, nonché dell'infondatezza della domanda attorea, rimasta sfornita di prova. e) Quinto motivo di appello: RIFORMA DELLA SENTENZA IMPUGNATA SUL CAPO RIGURDANTE LA CONDANNA ALLE SPESE DI LITE. Gli appellanti chiedono, quale conseguenza dell'invocata riforma del provvedimento impugnato, la condanna dell'appellato alle spese del giudizio di entrambi i gradi, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
2.1 Si è costituito nel giudizio di appello , contestando la fondatezza del gravame ed CP_1 insistendo per la conferma della sentenza gravata.
2.2 Acquisita la documentazione e disposto lo scambio tra le parti degli scritti conclusivi ex art. 352 c.p.c., sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti nelle note depositate telematicamente in vista dell'udienza del 28.05.2025, da ritenersi materialmente allegate alla presente decisione, la causa è stata riservata in decisione.
3.L'appello è infondato.
3.1NULLITA' DELLA SENTENZA - art. 360, c.1, n. 4c.p.c. in relazione all'art. 100 c.p.c. per mancanza di legittimazione attiva dell'attore. Assume l'impugnante che il tribunale nella sentenza gravata si sarebbe dimenticato totalmente di affrontare l'eccezione, che pertanto ripropone “intonsa” alla corte. Allega sul punto i notori principi giurisprudenziali in forza dei quali La qualità di erede va dimostrata con le certificazioni anagrafiche, mentre a tal fine non rileva l'unico documento depositato dall'attore, ovvero la denuncia di successione: “la mera denuncia di successione non è prova del possesso della qualità di chiamato all'eredità”. Il motivo è manifestamente infondato, in quanto la deduzione è inconferente tenuto conto del contenuto della iniziativa attorea. La parte attrice infatti agiva quale “proprietario” e non “in qualità di erede”, onde tale profilo non involgeva affatto la questione afferente la sua legittimazione in rivendicazione. Diverso sarebbe stato se quella parte avesse inteso agire in petizione ereditaria. Il recupero, da parte dell'erede, dei beni ereditari di cui sia nel possesso un terzo, sia in qualità di erede, sia senza titolo, avviene con l'esercizio dell'azione di petizione ereditaria ex art. 533 c.c., la quale, oltre ad avere natura reale e non contrattuale, è fondata sull'allegazione della qualità di erede con la finalità di conseguire il rilascio dei beni compresi nell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione da chi li possiede senza titolo o in base a titolo successorio che non gli compete. Nella petitio hereditatis, la legittimazione spetta dal lato attivo e passivo soltanto, rispettivamente, a colui che adduce la sua qualità di erede e a colui che sia in possesso dei beni di cui il primo chiede la restituzione (nei sensi suddetti, tra le tante, Cass. civ., sez. II, 1° aprile pagina 4 di 13 5
2008, n. 8440; Cass. civ., sez. II, 22 luglio 2004, n. 13785; Cass. civ., sez. II, 15 marzo 2004, n. 5252; Cass. civ., sez. II, 2 agosto 2001, n. 10557). Nella fattispecie al vaglio del Collegio allora, al di là di quel richiamo immediatamente esposto dalla difesa della parte attrice in citazione alla provenienza del bene (proveniente da dichiarazione di successione del 23.05.2004, della de cuis ), appare evidente Persona_3 come quell'evento, l'acquisto cioè mortis causa si ponga solo come momento della più ampia ricostruzione della verifica della titolarità della proprietà del bene in capo alla parte, come da oneri probatori impostigli in materia di azione di accertamento della proprietà e di rivendicazione. In tema infatti di azioni a difesa della proprietà – si evidenzia sin da subito - tanto nell'azione di accertamento della proprietà, quanto in quella di rivendicazione, l'ampiezza e la rigorosità della prova circa la spettanza del diritto sono identiche, mentre la differenza tra le due figure va vista nel momento finale dell'azione, che in quella di accertamento si esaurisce nella dichiarazione dell'appartenenza del diritto, laddove nella rivendica mira anche al conseguimento del possesso della cosa (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 24050 del 3 agosto 2022). In punto allora di prova della titolarità legittimazione dell'appellato, basti osservare come in tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'articolo 2697 del Cc, del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere -che non è assolto con la produzione della denuncia di successione- è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli articolo 565 e seguenti del codice civile. D'altra parte, con riguardo all'accettazione dell'eredità, poiché ai sensi dell'articolo 476 del Cc l'accettazione tacita può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, id est con un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale, l'accettazione è implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che - essendo intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari - non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'articolo 460 del codice civile, sicché, trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle e, proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede (Cassazione civile sez. II, 11/08/2021, n.22730). Nella fattispecie al vaglio della Corte allora: l'appellante non contesta che tra la e Pt_1 l'odierno attore vi fosse rapporto di filiazione;
oltre che alla dichiarazione di successione e dalla proposizione della presente iniziativa, l'accettazione della eredità può desumersi anche dal contenuto della ulteriore documentazione costituita dai documenti poi allegati al doc. 4) pagamenti IMU e richiesta esenzione da parte del + variante PRG Comune di CP_1 Castel di Sangro Le affermazioni dell'appellante afferenti l'inidoneità allora ai fini de quibus della dichiarazione di successione non hanno alcuna valenza.
3.2.Sull'onere della prova relativamente alla iniziativa attorea. pagina 5 di 13 6
L'azione di accertamento della proprietà e quella di rivendicazione, esercitate da chi non è nel possesso del bene, non divergono affatto rispetto all'ampiezza e rigorosità della prova sulla spettanza del diritto, essendo entrambe azioni a contenuto petitorio dirette al conseguimento di una pronuncia giudiziale utilizzabile per ottenere la consegna della cosa da parte di chi la possiede o la detiene (vedi Cass., Sez. 2, 3/8/2022, n. 24050; Cass., Sez. 2, 9/6/2000, n. 7894; Cass., Sez. 2, 27/4/1982, n. 2621; si veda anche Cass. n. 1481/1973), diversamente da quanto accade per l'azione di accertamento esercitata da chi è nel possesso del bene, tendendo essa non già alla modifica di uno stato di fatto, ma soltanto all'eliminazione di uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa di cui l'attore è già investito, attraverso la dichiarazione che esso risponde esattamente allo stato di diritto (Cass., Sez. 2, 9/6/2000, n. 7894; Cass., Sez. 2, 27/4/1982, n. 2621; Cass., Sez. 2, 29/3/1976, n. 1122; Cass., Sez. 2, 5/5/1973, n. 1182; Cass., Sez. 2, 9/10/1972, n. 2957). Soltanto in quest'ultimo caso l'attore è soggetto a un minore onere probatorio, in quanto è tenuto ad allegare e provare esclusivamente il proprio titolo di acquisto, ma non anche i vari trasferimenti della proprietà sino alla copertura del tempo sufficiente ad usucapire (Cass., Sez. 2, 9/6/2000, n. 7894; Cass., Sez. 2, 4/12/1997, n. 12300; Cass., Sez. 2, 27/4/1982, n. 2621), mentre con l'azione di rivendicazione ex art. 948 cod. civ. e con quella di accertamento in assenza di possesso, quand'anche, come nella fattispecie al vaglio, non accompagnate dalla domanda di rilascio (in questi termini Cass., Sez. 2, 7/4/1987, n. 3340), è imposto all'attore di fornire la c.d. probatio diabolica della titolarità del proprio diritto - che costituisce un onere da assolvere ogniqualvolta sia proposta un'azione fondata sul diritto di proprietà tutelato erga omnes -, dimostrando il titolo di acquisto proprio e dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario ovvero il compimento dell'usucapione (Cass., Sez. 2, 3/8/2022, n. 24050, cit.; Cass., Sez. 2, 19/1/2022, n. 1569; Cass., Sez. 2, 10/9/2018, n. 21940; Cass. n. 1210/2017; Cass., Sez. 2, 21/2/1994, n. 1650; Cass., Sez. 2, 13/8/1985, n. 4430; Cass., Sez. 2, 2/2/1976, n. 330; Cass., Sez. 2, 13/3/1972, n. 732 e da ultimo Cassazione civile sez. II, 16/12/2024, (ud. 11/12/2024, dep. 16/12/2024), n.32709). Come si evince dalla mera lettura delle iniziali conclusioni, la parte attrice non instava affatto per il conseguimento del possesso, in quanto la domanda, da qualificarsi quindi di accertamento della proprietà e non di rivendicazione, di bene che non era in suo possesso, era solo incidentale rispetto alla domanda di accertamento della nullità dell'atto di vendita del bene stesso intercorso tra i convenuti. La qualificazione della domanda quale azione di accertamento della proprietà di bene non nella disponibilità dell'attore, assimilabile alle rivendicazione senza richiesta di restituzione, comporta allora l'applicabilità dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere probatorio secondo cui “nel giudizio di rivendica l'attore deve provare di essere divenuto proprietario della cosa rivendicata risalendo anche attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che l'attore stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. All'attore, perciò, non basta esibire un titolo di acquisto derivativo, perché un tale titolo non prova con certezza che egli è divenuto proprietario del bene: egli potrebbe avere acquistato dal non proprietario. Pertanto il rivendicante, per assolvere l'onere probatorio gravante a suo carico, deve dimostrare: 1) o che egli è fornito di un valido titolo derivativo proveniente, direttamente o tramite i suoi autori, da un soggetto cui possa attribuirsi la qualità di dominus nel senso precisato, di legittimo titolare della proprietà del bene in contestazione, per averlo acquistato a titolo originario;
2) o che egli stesso possa vantare un acquisto a titolo originario, per avere posseduto il bene per il tempo necessario all'usucapione. A tal fine potrà eventualmente pagina 6 di 13 7
sommare il proprio possesso al possesso dei precedenti danti causa” (cfr. cass. n. 2325/1964; cass. n. n. 25643/2014; cass. 1210/2017; cass. n. 21940/2018; cass. 28865/2021). L'assolvimento di tale rigoroso onere probatorio può peraltro avvenire con qualsiasi mezzo, non necessariamente documentale, ma anche mediante un consulente tecnico (purché, in tal caso, il convincimento del giudice si ponga come conseguenza univoca e necessaria dei fatti emersi dall'indagine tecnica) o mediante le risultanze dei registri catastali, le quali, pur non valendo a dimostrare con precisione la proprietà di un immobile, sono tuttavia utilizzabili dal giudice di merito come indizi suscettibili di convincimento, se presi in considerazione con rigore logico di ragionamento e convalidati da altri elementi di causa (Cass., Sez. 2, 14/4/1976, n. 1314; vedi anche Cass., Sez. 2, 3/8/2022, n. 24050, cit., Cass., Sez. 2, 9/6/2000, n. 7894; Cass., Sez. 2, 21/2/1994, n. 1650; Cass., Sez. 24/6/1971, n. 2000). In caso di azione di rivendica, la portata dell'onere probatorio a carico dell'attore deve stabilirsi però in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, sicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della sua proprietà e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per l'usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto (Cass. civ. n. 1569/2022); ciò non nel senso che la mancata dimostrazione dell'usucapione da parte di quest'ultimo esoneri l'attore in rivendicazione dall'onere di provare il proprio diritto, ma nel senso che detto onere resta attenuato allorché il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere(Cass., Sez. 2, 3/8/2022, n. 24050; Cass., Sez. 2, 19/10/2021, n. 28865). Nell'azione per rivendicazione l'onere della cd. "probatio diabolica" incombente sull'attore si attenua quindi quando il convenuto si difenda deducendo un proprio titolo d'acquisto, quale l'usucapione, che non sia in contrasto con l'appartenenza del bene rivendicato ai danti causa dell'attore; in siffatta evenienza detto onere può ritenersi assolto, in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, con la dimostrazione della validità del titolo di acquisto da parte del rivendicante e dell'appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assuma di aver iniziato a possedere (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 28865 del 19 ottobre 2021 e da ultimo Cassazione civile sez. II, 16/12/2024, (ud. 11/12/2024, dep. 16/12/2024), n.32709 cit.). In sintesi: a) nella rivendicazione l'attore deve fornire la prova “rigorosa” della proprietà, dimostrando un titolo di acquisto originario o, nel caso di titolo derivativo, risalendo fino al dante causa che abbia acquistato a titolo originario, senza che alcun onere gravi sul convenuto, il quale può trincerarsi sul commodum possessionis, limitandosi ad eccepire il principio possideo quia possidio;
b) mancando la prova positiva della proprietà, l'attore in rivendica soccombe, anche se il convenuto non dimostra la sua proprietà a sostegno del proprio possesso;
questi ha infatti il possesso in suo favore e se l'attore non dà la prova del suo diritto di proprietà, la domanda deve essere rigettata anche quando il possesso del convenuto non risulti corroborato da alcun titolo. Neppure se il convenuto abbia invocato il proprio diritto sulla cosa e la sua prova sia fallita, viene meno il rigore probatorio a carico dell'attore, perché il sistema difensivo del convenuto non può tornare a suo pregiudizio, non implicando di per sé rinuncia alla posizione di vantaggio derivantegli dal possesso;
c) non basta che sia data la prova di un titolo preminente a quello del convenuto, quando questo titolo non sia attributivo del diritto di proprietà, non ammettendo il nostro diritto l'antica actio pubbliciana, mediante la quale il possessore ad usucapionem, in cui favore, però, pagina 7 di 13 8
l'usucapione non fosse ancora compiuta, poteva reclamare la cosa dal possessore, il cui possesso si dimostrasse a titolo inferiore;
d) si devia da tale rigore se il convenuto abbia fatto delle ammissioni, per esempio quando l'acquisto della proprietà sia un fatto pacifico fra le parti o il convenuto si affermi avente causa dello stesso autore da cui l'attore deriva il suo diritto, o quando si riconosca che il dante causa è comune o il convenuto riconosca la proprietà in capo ad alcuno dei danti causa dell'attore; e) non si rinviene, nella giurisprudenza della Cassazione, un principio in base al quale la domanda o l'eccezione di usucapione comporta, per ciò solo, il riconoscimento del dominio dell'attore o dei suoi aventi causa, attenuandosi di conseguenza il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante;
f) infatti, essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione non suppone alcun riconoscimento a favore della controparte. E' fatta salva l'ipotesi che l'usucapione, così come dedotta dal convenuto, non sia in contrasto con la proprietà dell'attore o di uno dei suoi danti causa, il che si verifica quando il convenuto abbia comunque riconosciuto che il rivendicante o uno dei danti causa dell'attore era proprietario del bene all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. In assenza di tale riconoscimento, il solo dato temporale, consistente nella deduzione di un possesso successivo, non giustifica, di per sé, l'attenuazione del rigore probatorio;
g) va da sé che il rigore probatorio rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore; h) vale in altre parole, anche in relazione all'usucapione opposta dal convenuto nel giudizio di rivendicazione, la regola generale che l'attore si può giovare della ammissione del convenuto, il quale abbia riconosciuto l'esistenza del diritto stesso fino ad un dato momento ed a un determinato acquisto: in questo caso il rivendicante, nel fallimento della prova della prescrizione acquisitiva, potrà utilmente limitarsi a provare i titoli di acquisto che risalgono a quel dante causa (nr. 2632/2023). Come già evidenziato nella sentenza qui gravata, nel giudizio de quo, i convenuti, pur contestando solo formalmente la proprietà del terreno in capo sia a che Persona_3 all'attore ed eccependo l'usucapione del bene , non hanno mai concretamente CP_1 negato la sussistenza dei suddetti titoli (ed anzi si veda oltre quanto alla dichiarazione resa nell'atto traslativo de quo) né hanno mai contesto la sussistenza del rapporto di filiazione tra e l'odierno attore. Persona_3 L'approfondimento del compendio istruttorio sarà comunque completato in risposta allo specifico motivo di appello.
3.3.VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO/ OMESSO ESAME CIRCA UN FATTO DECISIVO PER IL GIUDIZIO- art. 360, c.1, n.ri 3 e 5c.p.c. in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., art. 134 Cod. Proc. Civ. – Per insufficiente e/o contraddittoria motivazione dell'ordinanza di revoca dell'interrogatorio formale già ammesso. Lamenta sul punto l'appellante l'erroneità e contraddittorietà del provvedimento reso dal giudice di prime cure di revoca del già peraltro ammesso interrogatorio formale della parte attrice. Il relativo capo istruttorio era stato così formulato “Vero è che il Sig. dal 1993 e Parte_1 prima di lui il padre e la madre hanno sempre coltivato il Parte_2 CP_5 terreno oggetto di causa da lei rivendicato?” b) “Vero è che l'azienda agricola del Pt_1
è insediata su terreni limitrofi a quello da lei rivendicati e questi – , ha
[...] Parte_1 sempre, e comunque, negli ultimi trenta anni, occupato personalmente e prima di lui la madre pagina 8 di 13 9
ed il padre,il terreno oggetto di causa, provvedendo a coltivarlo ad erba medica;
in autunno con il pascolo del bestiame della azienda mucche, pecore ed altri animali da cortile;
tenuto a mais e in parte ad orto e negli ultimi cinque o sei anni con il deposito di attrezzi agricoli, balle di fieno e tutto quanto necessita alla conduzione della sua locale azienda agricola?”c) “Vero è che il sig. , ha provveduto a zappare, arare, raccogliere l'erba, pascere il Parte_1 bestiame, sul terreno oggetto di causa, subentrando in tale attività, alla madre e al padre CP_5
, ora anche con l'aiuto del figlio ?”d) “Vero è che le foto che le vengono Pt_2 Pt_2 mostrate riproducono il terreno da lei rivendicato e nella disponibilità dei Sigg.ri Pt_1
e ?”.
[...] Pt_2 Può allora senz'altro essere confermata la valutazione adottata dal giudice di prime cure in ordine alla superfluità dell'accertamento sotteso al capitolo stesso;
valutazione ricompresa sostanzialmente nella adozione della formula “meramente dilatorio e defatigatorio”, a prescindere dai motivi che inizialmente avevano indotto quello stesso giudice a ritenerne l'inammissibilità. Come infatti più oltre evidenziato nella decisione qui gravata, il è in stretti Parte_1 legami di parentela sia con la che con lo stesso . Persona_3 CP_1
, madre del è infatti sorella di , padre di , Persona_3 CP_1 Parte_2 Pt_1 dante causa nell'atto di acquisto qui impugnato, nell'ambito del quale il si era Pt_1 dichiarato proprietario dell'area de qua per usucapione non accertata giudizialmente, ed in cui risulta acquirente il figlio , qui altro convenuto. Parte_2 Parte attrice aveva allora da sempre dedotto e controeccepito, anche avverso l'eccezione di usucapione, che l'uso del terreno in questione da parte del , era stato Parte_1 semplicemente tollerato dal proprietario, in quanto uniti da stretti legami di parentela. Si legge infatti già nell'atto introduttivo “Di fatto il si è saltuariamente servito del Pt_1 predetto terreno (certamente non da venti anni anche per la nota opposizione all'uso da parte dello stesso da sempre manifestata dalla precedente proprietaria deceduta in Persona_3 data 23.05.2004) come ricovero di mezzi agricoli e altri strumenti (evidentemente atti di godimento di portata modesta e tali da non incidere o comunque incidere debolmente sull'esercizio del diritto da parte dell'effettivo titolare!), ma tutto ciò con buona tolleranza ed accondiscendenza (in quanto familiare essendo il cugino diretto del ) e CP_1 Parte_1 comunque non per un tempo tale da far ritenere che il proprietario si fosse completamente disinteressato del proprio bene circostanza che potrebbe sì determinare la decorrenza del termine (ventennale) per usucapire…….In buona sostanza il , oltre ad essersi servito del terreno Pt_1 tramite semplice detenzione, non ha, in ogni caso, posto in essere quegli atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa – il terreno – e tali da rilevare un'indiscussa e piena signoria su di questa contrapposta all'eventuale “inerzia” – che di fatto non si è mai verificata!- del titolare del diritto. Oltre, quindi, a non esservi stata un'attività piena ed esclusiva corrispondente all'esercizio della proprietà da parte del , non vi è nemmeno disinteresse ed Pt_1 inattività da parte del proprietario, signor , tale da poterlo identificare in un mancato CP_1 esercizio effettivo del diritto di proprietà: significativo al riguardo è il pagamento da sempre effettuato dall'odierno attore delle imposte sulla proprietà previste dalla Legge (IMU – si allegano alcuni pagamenti, oltre richiesta di esenzione a seguito della variante di PRG Comune di Castel di Sangro che trasforma il terreno in zona agricola E2, con vincolo di rispetto fluviale e di edificabilità – All.4).” La parte attrice aveva pertanto da sempre dedotto la sussistenza di una situazione anche di possesso in capo alla propria dante causa e quindi anche da parte sua, su cui non aveva inciso la mera detenzione tollerata da parte del parente.
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Gli atti di tolleranza, che secondo l'art. 1144 c.c. non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso, sono allora quelli che implicando un elemento di transitorietà e saltuarietà comportano un godimento di modesta portata, incidente molto debolmente sull'esercizio del diritto da parte dell'effettivo titolare o possessore e soprattutto traggono la loro origine da rapporti di amicizia o familiarità (o da rapporti di buon vicinato sanzionati dalla consuetudine), i quali mentre a priori ingenerano e giustificano la "permissio", conducono per converso ad escludere nella valutazione a posteriori la presenza di una pretesa possessoria sottostante al godimento derivatone. Pertanto nell'indagine diretta a stabilire, alla stregua di ogni circostanza del caso concreto, se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e quindi sia inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può effettivamente integrare un elemento presuntivo, nel senso dell'esclusione di detta situazione di tolleranza, qualora però si verta in tema di rapporti non di parentela (Cassazione civile sez. II, 18/06/2001, n.8194). In tema di acquisto del possesso ad usucapionem, al fine di valutare allora se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale sia compiuta con l'altrui tolleranza, e sia quindi inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata di tale attività può integrare un elemento presuntivo in favore dell'esclusione di una semplice tolleranza qualora si verta in rapporti di mera amicizia o di buon vicinato e quindi non di parentela, tenuto conto che solo in relazione ai primi, di per sé labile e mutevoli, è più improbabile il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo (Cassazione civile sez. II, 20/02/2008, n.4327). Lo strettissimo legame parentale tra le parti in causa, fermo l'accertamento della proprietà e del possesso in capo alla su cui infra, rende allora del tutto Controparte_6 irrilevante l'accertamento del fatto dedotto nel capitolo oggetto di richiesta di interrogatorio formale (così come il contenuto delle dichiarazioni testimoniali che hanno sostanzialmente confermato il contenuto degli stessi capitoli), in quanto non è in discussione che il , e i Pt_1 suoi danti causa abbiano svolto quella attività sul terreno de quo, ma l'idoneità di quella, anche se protrattasi per un lungo tempo, a costituire presupposto per l'acquisto a titolo originario ai danni della sorella.
3.4 VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO– Art. 360, c.1, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 948 e 2697 c.c. in relazione all'articolo 115 e 116 c.p.c., riguardante la rilevanza e lo scrutinio delle prove fornite da parte attrice. Secondo gli appellanti, nel caso di specie, né le testimonianze portate da parte attrice né, tantomeno, le prove documentali addotte avrebbero dimostrato il titolo di proprietà dell'attore finanche il possesso da parte propria o del dante causa, utile alla maturazione del diritto di acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione. Confermati i principi già esposti e secondo cui: l'assolvimento dell' onere probatorio può avvenire con qualsiasi mezzo e deve essere modulato sulla scorta delle difese opposte dai convenuti (da ultimo Cass. Cassazione civile sez. II, 16/12/2024, (ud. 11/12/2024, dep. 16/12/2024), n.32709 cit.), si procede allora allo scrutinio delle emergenze sul punto acquisite. Il convenuto dante causa e padre, come detto, ammette di non essere proprietario a titolo derivativo della particella de qua. Nell'atto di acquisto, il dante causa si dichiara proprietario della particella in oggetto per averla acquistata per usucapione non accertata giudizialmente. L'acquirente, figlio, non richiede alcuna specifica garanzia sul punto ed accetta anche un pagamento con assegno bancario semplice. Nello stesso atto di cessione, intercorso tra padre e figlio, davanti al notaio le parti sono sostanzialmente costrette a darsi atto che sul bene compravenduto risulta trascritta a L'Aquila pagina 10 di 13 11
il 9 luglio 2005 ai nn. 18147/11013 la dichiarazione di successione della signora
[...]
. Per_3 L'atto poi risulta significativamente adottato in data 27.6.2019, all'indomani cioè del ricevimento da parte del della lettera di convocazione alle operazioni di apposizione dei Pt_1 picchetti per il riconfinamento del terreno (All.5 alla citazione) e dell'inoltro della lettera del 15.05.2019 con la quale, dopo numerosi solleciti verbali da parte del , al veniva CP_1 Pt_1 intimato di liberare immediatamente il terreno dalle cose di sua proprietà. I convenuti, che assumono di avere acquistato il bene solo per possesso ultraventennale, non indicano nell'atto a chi appartiene la proprietà del bene, pur essendo costretti a fare menzione di quella trascrizione del 2005, e non hanno mai agito in giudizio per l'accertamento del loro presunto acquisto. Nell'ambito di tale quadro, che sembrerebbe deporre comunque per una simulazione fraudolenta del trasferimento sottintendente la consapevolezza della piena proprietà del bene in capo almeno al soggetto risultante da quella dichiarazione di successione citata nell'atto, poi si esaminano le allegazioni addotte dalla difesa attorea. La parte attrice ha, nel rispetto di quell'onere impostole, comprovato che esso attore è a tutti gli effetti, il legittimo proprietario del terreno rivendicato in giudizio, in quanto ricevuto in eredità dalla signora (rinvio all'allegato 1 atto di citazione – atto di Persona_3 successione), madre dello stesso, a sua volta acquistato dalla madre con atto di Controparte_7 rinuncia di usufrutto-vendite-divisioni del 28.7.1968 Rep. N. 2823 – art.
5 - redatto innanzi al Notaio Dott. da tutti gli eredi dei de cuius , Persona_4 Persona_2 CP_2 e (All.8 alle memorie ex art. 183 cpc).
[...] Controparte_3 L'esistenza ed efficacia di tali atti non viene contestata dalla parte convenuta. L'atto di provenienza in favore della , madre dell'odierno attore, risale Persona_3 pertanto al 1968 e quindi alla data della proposizione della domanda erano comunque ampiamente decorsi anche i termini per l'acquisto a titolo originario e tenuto conto del comprovato possesso in capo a quella parte. Come infatti già evidenziato dal giudice di prime cure: Il teste (cfr. verbale del 15.9.2021) riferisce che: Testimone_1
- aveva concesso a di lavorare il terreno in questione in Persona_3 Parte_1 cambio di prodotti agricoli e che poi aveva revocato tale consenso dopo circa due anni stante il mancato rispetto del patto;
- voleva comprare di nascosto e ad una cifra irrisoria il terreno in questione Parte_1 come aveva potuto constatare di persona quando aveva accompagnato in CP_1 vacanza a Castel di Sangro, sapendo che in quell'occasione lo stesso aveva l'appuntamento al Notaio con la moglie e il figlio di per la vendita del terreno e il cugino del Parte_1
l' aveva avvisato che lo stesso aveva chiesto i documenti per la vendita del terreno;
CP_1
- Il terreno in questione era di e veniva lavorato dal marito e prima ancora Persona_3 dal padre (nonno di ); Parte_1
- Non ha visto il terreno arato o coltivato da molti anni e non ha mai visto animali al pascolo su detto terreno;
- L'azienda agricola di come quella di non era sul terreno oggetto CP_5 Parte_1 di causa o su terreni limitrofi. Il teste (cfr. verbale del 15.9.2021) riferisce che: Testimone_2 Negli anni 90 chiedeva alla zia sia al padre (che ha un Parte_1 Per_3 Persona_5 terreno confinante con quello di ZI ) di coltivare il terreno ed era presente alla Per_3 Per_ telefonata in cui (marito di ) diceva al padre di concedere a Persona_6 Per_3
di utilizzare il terreno per aiutarlo;
Pt_1
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- Tale concessione avveniva finché non veniva a sapere che voleva piantare Per_3 Pt_1 erba medica che avrebbe portato a un vincolo del terreno per molto tempo tant'è che Per_ avvertiva anche (padre della teste);
- Ha visto che metteva i mezzi agricoli sul terreno ma non sapeva se tale attività era Pt_1 stata tollerata da ma era presente quando è stato detto a di togliere tali CP_1 Pt_1 mezzi agricoli perché occorreva vendere il terreno;
- Ha saputo che più volte ha chiesto di acquistare il terreno dal;
Pt_1 CP_1 Il teste (cfr. verbale del 23.3.2023), riferisce che Persona_5 Lui e (sua sorella) hanno concesso a di utilizzare i loro Persona_3 Parte_1 terreni per un breve periodo e poi, appena saputo che egli voleva coltivare erba medica gli negavano il consenso. Si trattava dei primi anni 90;
- ha offerto la somma di € 10.000 per l'acquisto del terreno di Parte_1 CP_1 che però venivano rifiutati;
- non ha mai coltivato il terreno o utilizzato diversamente lo stesso e anzi una Parte_1 volta che si accorgevano che vi erano i mezzi agricoli gli veniva chiesto di toglierli. Parte attrice ha pertanto adempiuto all'onere impostole in materia di rivendica. Sulla inidoneità della detenzione del dante causa padre (e parente della proprieta') a costituire presupposto per l'acquisto del possesso utile ad usucapire e quindi a contrastare il possesso della proprietà, si è già infatti riferito.
4.L'appello deve essere pertanto rigettato.
4.1Le spese del procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come da parte dispositiva secondo il valore dichiarato, pure per la fase di trattazione, sia pure per i soli minimi, anche in assenza di istruttoria (Cass.nrr. 30219/23 e 18723/24), ma aumentate ex art. 4 ottavo comma DM nr. 55/14, in ragione della manifesta fondatezza delle ragioni di parte attrice.
4.2Si dà atto della sussistenza dei presupposti ex articolo 13 Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/2002 n. 115, G.U. 15/06/2002 n. 139 1-quater. Inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
rigetta l'appello; condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellato, che liquida in euro 3.200,00 oltre spese generali al 15% iva e cassa come per legge
Si dà atto della sussistenza dei presupposti ex articolo 13 Decreto del Presidente della
Repubblica 30/05/2002 n. 115, G.U. 15/06/2002 n. 139 1-quater. Inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228. Così deciso nella camera di consiglio del 3.6.2025 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Federico Ria Francesco S. Filocamo
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