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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 18/10/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, composto dai Magistrati:
1) dott. Andrea Amadei Presidente
2) dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice,
3) dott.ssa Olga Quartuccio Giudice rel., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 652/2018 R.G. (cui è stato riunito il procedimento iscritto al n.
1638/2018 R.G.), introitata per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., con ordinanza del 7.03.2025 comunicata alle parti in pari data e promossa da
(C.F.: , rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv. FEMIA DANILO e SATIRA SALVATORE, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, giusta procura in atti;
- attrice in entrambi i procedimenti riuniti - contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. MAZZAFERRO MASSIMO, in sostituzione del precedente difensore, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- convenuto nel procedimento n. 652/2018 R.G. ed intervenuto nel procedimento riunito - nonché nei confronti di
(C.F.: ) ed (C.F.: Controparte_2 C.F._3 CP_3
); C.F._4
- convenuti nel procedimento n. 652/2018 R.G., contumaci -
e di
(C.F.: ); Controparte_4 CodiceFiscale_5
- convenuto nel procedimento n. 1638/2018 R.G., contumace -
Oggetto: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per la lesione di legittima;
Conclusioni delle parti: come da note in atti;
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere richiamata la sentenza non definitiva n. 366/2023 del 15.06.2023, con cui l'intestato Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle domande articolate da nel procedimento n. 652/2018 R.G., ha provveduto come di seguito: Parte_1
“dichiara la nullità del testamento olografo del 16.08.2016 a firma della sig.ra
[...]
, pubblicato l'8.09.17, rep. 39242, raccolta 21491; rigetta le domande di nullità e di Pt_2 annullamento del testamento olografo del 19.08.2016 a firma del sig. , Persona_1 pubblicato il 28.12.2017, rep. 29807, raccolta 9812; dichiara il difetto di interesse dell'attrice alla proposizione della domanda di simulazione del contratto di compravendita relativo all'immobile sito in territorio del Comune di Siderno, identificato al catasto al foglio 31, CP_ particella 597, sub 6, intercorso tra e i coniugi e;
Controparte_1 CP_2 compensa integralmente le spese di lite tra e;
Parte_1 Controparte_1 nulla sulle spese di lite relativamente ai convenuti contumaci;
pone le spese della CTU a carico di e , nella misura del 50% ciascuno”, rimettendo Parte_1 Controparte_1 la causa sul ruolo come da separata ordinanza resa in pari data con la quale, viste le richieste istruttorie formulate dalla parte attrice nel giudizio riunito portante n. 1638/2018 R.G., ha disposto una c.t.u. grafologica - avente ad oggetto il testamento olografo pubblicato il
26.10.2016 per atto in Notar , notaio in EL IC (rep. 37737 – racc. Persona_2
20245), presuntivamente redatto da (rectius, in Persona_3 Persona_3 virtù della certificazione dell'Ufficiale d'Anagrafe del Comune di Marina di IO IC, in atti) -, che veniva depositata in data 8.12.2023.
Con comparsa depositata il 17.12.2023, si costituiva in giudizio per Controparte_1
l'Avv. Mazzaferro Massimo, in sostituzione del precedente difensore;
il procuratore, nelle note scritte sostitutive dell'udienza del 20.12.2023, chiedeva un rinvio della causa per esaminare la c.t.u., che veniva concesso dal precedente giudicante;
con ordinanza del 19.01.2024, preso atto che il difensore di parte attrice non avesse depositato note scritte e ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice precedentemente assegnatario della causa fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Con istanza depositata in data 23.01.2024, il difensore di parte attrice eccepiva tra l'altro che “la costituzione di nuovo difensore dell'Avv. Mazzaferro è riferita alla sola posizione di
[...]
che non risulta però essere “parte processuale”, non essendo stato citato in Controparte_1 giudizio nel procedimento nr. 1638/2018 R.G.A.C.C. né autonomamente intervenuto ex art. 105
c.p.c., circostanza che esclude possa essergli attribuita la qualità di parte processuale e che, conseguentemente, avrebbe dovuto comportare un rinvio ex art. 309 c.p.c. dell'udienza del 17
2 u.s.”, chiedendo quindi di “accertare e dichiarare l'estraneità del sig. Controparte_1
nel presente giudizio, non risultando un suo intervento ex art. 105 c.p.c. ma una
[...]
“semplice” costituzione di nuovo difensore nel procedimento n 652/2018 RGACC conclusosi con sentenza, con ogni consequenziale effetto di legge”, con conseguente richiesta di revoca dell'ordinanza che aveva rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
A far data dal 25.01.2024, il fascicolo veniva riassegnato all'odierno Giudice relatore;
in data
4.04.2024 l'attrice reiterava la richiesta di revoca dell'ordinanza del 19.01.2024 e questo
Giudice relatore, previa instaurazione del contraddittorio tra le parti su tale richiesta e riesame di tutti gli atti di causa, dato atto che la questione afferente alla legittimazione passiva di
[...]
nel giudizio riunito sarebbe stata decisa unitamente al merito, con ordinanza Controparte_1 del 26.09.2024 sottoponeva al c.t.u. un quesito integrativo, con rinvio della causa all'udienza del 6.03.2025 per l'esame della relazione peritale e per l'eventuale precisazione delle conclusioni. Con ordinanza del 7.03.2025, comunicata alle parti in pari data, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
Preliminarmente il Collegio deve scrutinare l'eccezione di parte attrice in ordine alla costituzione di nel giudizio riunito iscritto al n. 1638/2018 R.G.: Controparte_1
l'attrice ha infatti dedotto che il non possa ritenersi “parte processuale” del giudizio CP_1 riunito, non essendo stato ivi convenuto, né autonomamente intervenuto ai sensi dell'art. 105
c.p.c.
Sul punto, il Collegio osserva che, pacificamente, non fosse stato Controparte_1 convenuto nel giudizio avente n. 1638/2018 R.G., riunito in data 8.10.2019 al giudizio portante n. 652/2018 R.G.; tuttavia, in data 17.12.2023 è stata depositata una “comparsa di costituzione di nuovo difensore nel giudizio recante R.G. 652/2018”, con cui il nuovo difensore del CP_1 insisteva “in tutte le domande, eccezioni, istanze, ragioni e difese formulate e sollevate con i precedenti scritti difensivi, anche in udienza e note scritte, cui integralmente si riporta e che devono intendersi qui per integralmente trascritti e fatti propri”.
Orbene, a parere del Collegio detta comparsa di costituzione non può che qualificarsi come un atto di intervento volontario del terzo nel giudizio pendente inter alios, sprovvista tuttavia dei requisiti minimi previsti dalla legge per ritenere detto intervento ammissibile.
Ed infatti, in punto di diritto giova premettere che l'ingresso di un terzo in una causa originariamente instaurata da altri può essere volontario (ex art. 105 c.p.c.) o coatto (ex artt. 106
e 107 c.p.c.). Nei limiti di quanto in questa sede di interesse, si suole distinguere tre tipi di intervento volontario: l'intervento principale (o autonomo), l'intervento litisconsortile (o
3 adesivo autonomo) e quello adesivo dipendente, la cui diversità strutturale è legata alla diversa situazione giuridica fatta valere dal terzo.
Ed invero, ai sensi dell'art. 105, co. 1, c.p.c., l'intervento è l'istituto con cui il terzo fa il proprio ingresso in un processo pendente tra altre persone per far valere il proprio diritto, relativo all'oggetto o dipendente dal titolo già dedotto nel processo, nei confronti di tutte (c.d. intervento principale), o di alcune soltanto (c.d. intervento litisconsortile), (del)le parti del giudizio: a tal fine, non è necessaria l'identità o la comunanza di causa petendi tra l'azione esercitata dall'interveniente e quella originariamente proposta dall'attore, sicché la diversità dei rapporti dedotti in giudizio non costituisce elemento decisivo al fine di escludere l'ammissibilità dell'intervento, rimanendo, invece, presupposto imprescindibile dello stesso intervento la circostanza che l'interveniente in via autonoma e principale vanti, con riferimento al bene oggetto dell'altrui contesa, un diritto la cui tutela sia incompatibile con quella del diritto vantato dall'una o dall'altra delle parti originarie (in termini cfr. Cass. civ., Sez. I, n. 9683/1992). Ai fini dell'ammissibilità dell'intervento del terzo come autonomo è sufficiente che la domanda dell'interveniente presenti una connessione o un collegamento con quella di altre parti relativa allo stesso oggetto sostanziale, tali da giustificare il simultaneo processo (Cass. civ., Sez. 6 - 2,
n. 6703/2011).
Si definisce, invece, intervento adesivo dipendente, proposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 co. 2 c.p.c., la partecipazione al giudizio di un terzo ad esso estraneo, il quale sostenga le ragioni di una delle parti in causa avendone interesse. Il terzo interveniente adesivo ha, invero, interesse alla vittoria della parte adiuvata in quanto titolare di una situazione dipendente dal rapporto principale già oggetto della lite, suscettibile di subire un pregiudizio in caso di soccombenza della prima (Cass. civ., Sez. I, n. 22081/2009: “La legittimazione all'intervento ad adiuvandum presuppone la titolarità nel terzo di una situazione giuridica in relazione di connessione - da individuarsi in termini di pregiudizialità dipendenza - con il rapporto dedotto in giudizio, tale da esporlo ai cd. effetti riflessi del giudicato”).
Applicando i principi suesposti alla fattispecie in esame, a parere del Collegio deve escludersi che , pur essendo spontaneamente intervenuto nel giudizio pendente Controparte_1 tra le altre parti (nella specie, e , quest'ultimo già Parte_1 Controparte_4 dichiarato contumace all'udienza del 19.03.2019), abbia formulato un atto di intervento dotato dei requisiti previsti ex lege per essere ammissibile.
Ed invero, il si è costituito nel giudizio riunito limitandosi ad insistere “in tutte le CP_1 domande, eccezioni, istanze, ragioni e difese formulate e sollevate con i precedenti scritti difensivi, anche in udienza e note scritte”, sebbene sulle domande proposte nel giudizio
4 principale da nei suoi confronti fosse già stata pronunciata la sentenza (non Parte_1 definitiva) n. 366/2023, che ha persino regolamentato le spese di lite tra le parti.
Il , invece, non ha spiegato alcuna specifica domanda volta a far valere - nei confronti di CP_1 tutte o di una sola delle parti del giudizio riunito - un proprio diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo già dedotto nel processo, la cui tutela fosse incompatibile con quella del diritto vantato dall'una o dall'altra delle parti originarie, né tantomeno ha dedotto di essere intervenuto ad adiuvandum, nei confronti di taluna di dette parti, avendone interesse, non avendo infatti il medesimo mai neppure allegato di essere titolare di una situazione dipendente dal rapporto principale dedotto in lite, suscettibile di subire un pregiudizio riflesso.
Ne discende che, ad avviso del Collegio, l'intervento di nel giudizio Controparte_1 riunito debba dichiararsi inammissibile, essendo sprovvisto dei presupposti dettati dall'art. 105
c.p.c.
Tanto premesso e prima di esaminare il merito della presente controversia, va rammentato che l'attrice ha impugnato il testamento olografo di (fratello di Persona_3 [...]
, recante la data del 20.02.1998 e pubblicato in data 26.10.2016 per atto in Notar Pt_2
, notaio in EL IC (rep. 37737 – racc. 20245), con cui il de cuius Persona_2 aveva, testualmente, lasciato la sua “casa di Strada Torre Vecchia del foglio 18, mappa 748 sub
17, lotto B all'amico sempre presente ” (quest'ultimo fratello di Controparte_4
), deducendo che fosse nullo per difetto dell'autenticità della grafia;
Controparte_1 inoltre, ha rappresentato che il de cuius fosse venuto a mancare nel 1999, mentre il testamento impugnato era stato pubblicato soltanto nel 2016, con conseguente prescrizione del diritto del beneficiario ad accettare l'eredità.
Con riguardo alla legittimazione ed all'interesse di alla proposizione della Parte_1 domanda di impugnazione del testamento di deve ribadirsi quanto Persona_3 già puntualmente evidenziato dal Collegio nel corpo della sentenza non definitiva n. 366/2023: invero, una volta accertata la nullità del testamento “olografo” di devono Parte_2 ritenersi sussistenti sia legittimazione, sia l'interesse dell'odierna attrice alla proposizione della suddetta domanda in quanto sorella del de cuius (di stato civile celibe, come Parte_2 desumibile dal certificato di morte, in atti), in difetto di un valido testamento, succederebbe ab intestato al fratello e, conseguentemente, la - erede universale di in Pt_1 Parte_2 virtù del testamento pubblico del 2.02.2016 - subentrerebbe nella sua sfera giuridica, comprensiva anche delle posizioni giuridiche acquisite iure hereditatis da Persona_3
[...]
5 Tanto premesso, ritiene il Collegio che, all'esito dell'istruttoria svolta, la causa possa essere decisa in ossequio al c.d. criterio della ragione più liquida, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 2, n. 693/2024; Cass. civ., Sez. Un., n. 26242-26243/2014), con conseguenziale assorbimento delle ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti.
Ed infatti, a parere del Collegio deve ritenersi fondata, per le ragioni di seguito esposte, la domanda attorea di accertamento negativo dell'autenticità del testamento olografo di
[...] in favore di , formulata nel procedimento Persona_3 Controparte_4 riunito.
In punto di diritto, giova considerare che, ai sensi dell'art. 587 c.c., il testamento è l'atto con il quale taluno provvede alla destinazione dei propri beni per il tempo successivo alla morte. In relazione alla forma di tale negozio giuridico mortis causa l'art. 601 c.c. distingue il testamento olografo ed il testamento per atto di notaio. L'art. 602 c.c. stabilisce, quindi, che il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore;
pertanto, affinché il testamento possa qualificarsi come olografo, non sono richieste formule sacramentali, ma sono comunque necessari tre requisiti di carattere formale: la sottoscrizione del testatore, l'apposizione della data e l'autografia. Sia il primo sia l'ultimo di tali requisiti assicurano la personalità delle disposizioni del de cuius, che non ha la possibilità di avvalersi né di un rappresentante, né di un nuncius; scopo dell'indicazione della data è, invece, di accertare se il de cuius fosse capace di testare nel giorno di redazione del testamento e, nell'ipotesi di due o più testamenti successivi provenienti dalla stessa persona, stabilire quale sia posteriore con l'effetto di revocare le disposizioni incompatibili contenute nei testamenti anteriori.
L'art. 606 co.1 c.c. sancisce che “il testamento è nullo quando manca l'autografia o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo, ovvero manca la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell'uno o dell'altro, nel caso di testamento per atto di notaio”; ricade invece nella residuale forma di invalidità per annullamento (co. 2), su istanza di chiunque vi ha interesse e con prescrizione quinquennale,
“ogni altro difetto di forma”, che si presume secondario e diverso rispetto alla mancanza di autografia o all'assenza della sottoscrizione.
Come si evince dalla disgiunzione “o”, la sottoscrizione è prevista distintamente dall'autografia ed ha la precipua finalità di soddisfare l'esigenza di avere l'assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, già assicurata dall'olografia, ma anche dell'inequivocabile paternità e
6 responsabilità del medesimo che, dopo avere redatto il testamento abbia disposto del suo patrimonio senza alcun ripensamento (Cass. civ., n. 13487/2005; Cass. civ., n. 18616/2017).
Com'è noto, per l'incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata e la peculiare forza dimostrativa che assume il testamento olografo, lo strumento processuale cui ricorrere per contraddire o impedire che lo stesso acquisti efficacia nei riguardi di chi non è menzionato quale beneficiario, ovvero, su di un piano del tutto speculare, perché possa farsi valere nei confronti di chi, potenziale erede ab intestato, dall'efficacia di quell'atto veda compromesse le proprie pretese ereditarie, consacrando definitivamente i diritti del successore chiamato nella scheda olografa, è stato rinvenuto dalle Sezioni Unite nell'azione di accertamento negativo in ordine alla provenienza della scrittura dal de cuius. Ed invero, “la parte che contesti
l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo, grava sulla parte stessa” (Cass. civ., Sez. Un., n. 12307/2015;
Cass. civ., n. 24835/2022).
Ricostruita in questi termini la domanda proposta dall'odierna attrice, il Collegio ritiene di poter porre a fondamento della propria decisione le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., che appaiono supportate da un iter logico-motivazionale immune da censure.
Innanzitutto, va evidenziato che con ordinanza del 15.06.2023 era stato chiesto all'ausiliario, dott. - già incaricato dell'indagine peritale sui testamenti a firma di Persona_4
e nel procedimento portante n. 652/2018 R.G. -, di stabilire, Persona_1 Parte_2
“ove possibile, a che periodo risale il testamento olografo pubblicato il 26.10.2016 per atto
Notar , notaio in EL I., rep. 37737, raccolta 20245, presuntivamente Persona_2 redatto dal sig. e custodito dal Notaio che ne ha curato la pubblicazione”, Persona_3 nonché di accertare “attraverso la comparazione di siffatta scheda testamentaria con il testamento olografo del 16.08.2016 a firma della sig.ra , pubblicato Parte_2
l'8.09.2017, rep. 39242, raccolta 21491 e con il testamento olografo del 19.08.2016 a firma del sig. , pubblicato il 28.12.2017, rep. 29807, raccolta 9812 (già oggetto della Persona_1 relazione di CTU depositata in data 19.6.2020) se autore del testamento presuntivamente redatto dal sig. sia il medesimo autore degli altri due testamenti, ovvero Persona_3
”. Persona_1
Il consulente, per lo svolgimento dell'indagine demandatagli, ha preso le mosse da taluni propedeutici esami strumentali espletati sull'originale della scheda testamentaria a firma
[...]
datata 20.02.1998, al fine di appurare la presenza di indici di intervento di Persona_3 una seconda mano nella redazione del testamento o di ulteriori segni di alterazione. Ha quindi
7 svolto gli esami con illuminazione a luce diretta, a luce radente, in trasparenza, con illuminazione IR (infrarosso) vicino e in luminescenza, con illuminazione UV (Ultravioletto o lampada di Wood); successivamente ha eseguito l'indagine grafologica vera e propria attraverso la metodologia morettiana, che studia il gesto grafico nel suo aspetto dinamico, riuscendo a coglierne la manifestazione neuromuscolare, psichica e fisiologica personale intesa come unicità idiografica (cfr. pag. 5 della relazione).
All'esito, descrivendo il testamento oggetto di verifica, ha affermato che “la scheda testamentaria a firma recante la data del 20/02/1998 e oggetto Persona_3 della presente indagine peritale viene indicata qui con la sigla X3; essa è rappresentata da un foglio modello protocollo senza margine compilato esclusivamente nella prima facciata su un totale di ventisette righe comprensive di luogo di sottoscrizione, data e firma. Nella sezione relativa alle disposizioni testamentarie lo scritto è continuativo. Segue una riga vuota;
subito in basso, nella parte sinistra si legge il luogo di sottoscrizione, sotto del quale è visibile la data.
Nella parte destra si legge la frase “Con affetto e gratitudine”, sotto della quale è visibile la firma a nome “ . La scheda testamentaria redatta con penna a Persona_3 sfera di colore nero inizia con la parola “Oggi” e termina con il nome “ . Per_3
Nell'ambito del medesimo documento si nota, in alto a sinistra, il timbro notarile relativo al numero di allegato e di raccolta, compilato con manoscritture;
in alto a destra si scorge il timbro notarile rotondo sormontato dalla sottoscrizione del notaio rogante. In basso, nella parte sinistra, si leggono i nomi dei teste e di colui che ha presentato il documento per la pubblicazione” (cfr. pag. 10 della c.t.u.).
Gli esami strumentali espletati e dettagliatamente descritti dall'ausiliario “hanno evidenziato la presenza di un solo inchiostro nella redazione delle disposizioni testamentarie, del luogo e data di sottoscrizione e della firma. Risultano totalmente assenti, all'interno del documento in verifica, eventuali anomalie derivanti da abrasioni, raschiature, cancellazioni con scolorine o solventi chimici. Il tessuto cartaceo appare pertanto integro” (cfr. pag. 17 della relazione).
Con riferimento alle scritture comparative, il consulente ha affermato che “la documentazione comparativa utilizzata per il confronto è costituita, come indicato dal Magistrato nel quesito peritale, dalla scheda testamentaria a firma ” datata 16/08/2016 (atto Parte_2 pubblicato il giorno 8/09/2017, rep. n. 39242, raccolta n. 21491) e da quella a firma “ Per_1
” recante data 19/08/2016 (atto pubblicato il giorno 28.12.2017, rep. n. 29807, raccolta
[...]
n. 9812), documenti già analizzati nel precedente elaborato peritale depositato in data
19/06/2020. Delle suddette schede, essendo le stesse oggetto di una prima stesura operata con penna a sfera e di un successivo ripasso, effettuato con penna a getto d'inchiostro, si valuterà
8 esclusivamente la prima redazione, come del resto già effettuato nell'elaborato depositato a suo tempo, in quanto è in tale stesura che le caratteristiche della grafia appaiono più spontanee e naturali. Per non creare confusione con la precedente indagine, i due documenti verranno indicati nel presente elaborato con le medesime sigle, ovvero: X1 per il testamento a firma
e X2 per il testamento a firma “ ”. I testamenti verranno Parte_2 Persona_1 utilizzati integralmente in quanto entrambi provenienti della mano di , ad Persona_1 esclusione della sottoscrizione apposta sul testamento X1, effettivamente riconducibile a
[...]
” (cfr. pag. 26 c.t.u.). Pt_2
Confrontando gli elementi morfologici maggiormente caratterizzanti relativi alla documentazione in verifica ed a quella comparativa, l'ausiliario ha osservato che “l'indagine di confronto operata tra la grafia apposta sulla scheda testamentaria a firma Persona_3
indicata con la sigla X3, ed i due testamenti (X1 e X2) redatti, nella sezione delle
[...] disposizioni e nella firma di X2 da , ha posto in evidenza alcune differenze che Persona_1 riguardano, nell'ordine: - Il ductus scrittorio: tale elemento, da intendersi come “andamento del tracciato”, si rivela più fluido e scorrevole nella grafia dei primi due testamenti esaminati
(X1 e X2). Qui i collegamenti che si intravedono al di sotto del tratto ripassato con penna a getto di inchiostro appaiono più addolciti ma, soprattutto, più continui. La fluidità appare infatti maggiore nei documenti X1 ed X2. Tale scorrevolezza è agevolata dai gesti aerei di collegamento che costituiscono un continuum tra le singole lettere. La grafia contenuta nel testamento X3 evidenzia invece un tratto più spigoloso e netto. Le lettere appaiono spesso troncate e gli angoli presenti nella conformazione dei grafemi sono bilanciati con i complementari tratti ricurvi;
- L'occupazione spaziale: il testamento X3 si presenta con una grafia che satura il foglio. Lo spazio a disposizione viene riempito quasi totalmente: non vi sono pause e le singole parole arrivano quasi ad invadere lo spazio soprastante e sottostante.
Anche la distanza tra le medesime risulta molto ridotta. Al contrario, nei testamenti X1 ed X2,
l'occupazione è estremamente ordinata, quasi elementare, scolastica, di ampio respiro, con notevole spazio tra le singole parole che, anche per tale elemento, risultano di più agevole lettura” (cfr. pag. 40 ss. della relazione).
Ancora, il consulente ha evidenziato che la fase di confronto espletata tra la documentazione in verifica, costituita dal testamento a firma e le due schede Persona_3 testamentarie a firma e “ha messo in risalto importati Parte_2 Persona_1 differenze che si sono palesate sia a livello di caratteristiche generali quali ritmo scrittorio e spazialità, sia a livello di caratteristiche più specifiche costituite dai gesti fuggitivi che si è avuto modo di evidenziare e che, specialmente a livello dinamico, hanno fatto propendere il
9 giudizio del sottoscritto Ctu per la non riconducibilità dello stesso testamento X3 all'autore delle due precedenti schede testamentarie. Se pur debba rilevarsi la presenza di qualche analogia, è opportuno sottolineare che tali somiglianze rivestono carattere meramente formale
e quindi si collocano su un livello di rilevanza minore rispetto alle somiglianze di tipo dinamico
e sostanziale, che, viceversa, avrebbero nel caso costituito un importante indizio di attribuzione. Per contro, le differenze riscontrate rivestono un carattere sia sostanziale sia dinamico e, spesso, anche di tipo formale. Pertanto, in virtù della regola universamente riconosciuta e avente applicazione generale (secondo la quale “per poter determinare che due scritti a confronto provengano da una stessa mano è indispensabile riscontrare tra gli stessi somiglianze sostanziali, dinamiche e formali;
le eventuali differenze formali devono comunque essere spiegabili e cioè riconducibili a motivi oggettivi e documentabili;
in situazioni di dissimulazione è particolarmente importante la corrispondenza dei gesti più spontanei. Per poter stabilire la non identità di mano tra due scritti, è necessario riscontrare differenze sostanziali e dinamiche, e ciò anche in presenza di somiglianze formali;
talora è sufficiente una sola differenza qualitativa e non spiegabile a tenere aperta l'ipotesi”) posso concludere che lo scritto contenuto nel testamento indicato con la sigla X3 non risulta riconducibile alla medesima mano che ha vergato i testamenti indicati come X1 e X2” (cfr. pag. 46 ss.).
Con riguardo alla prima parte del quesito – che “richiede una risposta sul tempo cronologico di apposizione delle manoscritture” – il c.t.u. ha osservato che “tale risposta non può essere fornita attraverso la classica strumentazione in uso ai grafologi forensi”, concludendo la propria relazione nei termini che seguono: “1) non può essere fornita una risposta al quesito attinente alla collocazione temporale della scheda testamentaria in verifica in quanto tale indagine, essendo di carattere chimico, esula dalle competenze di questo ctu;
2) l'autore del testamento a firma datato 20/02/1998 non è il medesimo autore dei Persona_3 testamenti precedentemente esaminati” (cfr. pag. 51 della relazione).
Nel rispondere alle osservazioni del difensore di parte attrice – ove veniva chiesto al c.t.u. di
“integrare la relazione esaminando e valutando ogni dettaglio grafico del testamento
“incriminato” e di quelli posti a comparazione ivi comprese le sottoscrizioni dei testimoni e del sig. che ha curato la pubblicazione al fine di accertare l'esistenza di Controparte_1 eventuali elementi che possano condurre ad una dichiarazione di falsità dell'atto di disposizione per cui è causa” – l'ausiliario ha evidenziato che, nel rispetto dell'incarico conferitogli, si dovesse “limitare all'ambito operativo circoscritto dal quesito formulato dal
G.I.”, non ritenendo “di procedere ad una integrazione della Ctu se non espressamente autorizzato dal Magistrato medesimo”. Tuttavia, sulla premessa per cui “le sottoscrizioni dei
10 testimoni e di colui che presenta il testamento per la pubblicazione costituiscono elementi richiesti dalla legge ai fini della validità della pubblicazione stessa”, ha osservato che “il sottoscritto non reputa di esorbitare i limiti determinati dal quesito tecnico affermando che sussiste un buon grado di compatibilità tra la sottoscrizione dicente “ Controparte_1
” apposta sulla scheda testamentaria datata 16/08/2016 a firma della sig.ra
[...] [...]
(testamento pubblicato per atto del dott. , notaio in EL Pt_2 Persona_2
IC l'8/09/2017, n. rep. 39242, n. raccolta 21491 – identificato con la sigla X1) ed il grafismo presente sulla scheda testamentaria a firma oggetto di Persona_3 verifica nell'odierna indagine tecnica indicata con la sigla X3 e corrispondente al testamento pubblicato il 26/10/2016 dal dott. , notaio in EL IC (n. rep. 37737, Persona_2
n. raccolta 20245). Tale compatibilità si evidenzia sia negli aspetti generali con la conformità delle categorie grafologiche appartenenti ad entrambe le tipologie di scrittura, sia in termini specifici con la coincidenza dei gesti personalissimi che caratterizzano e la firma a nome
apposta in calce al testamento X1 e la grafia del testamento indicato Controparte_1 con la sigla X3” (cfr. pag. 74-75 della c.t.u.), rimanendo a disposizione del giudice per eventuali ulteriori chiarimenti.
Con ordinanza del 26.09.2024 veniva quindi sottoposto al c.t.u. il seguente quesito integrativo:
“dica il c.t.u. – attraverso la comparazione dell'originale del testamento olografo pubblicato in data 26.10.2016 per atto in Notar , notaio in EL IC (rep. 37737, Persona_2 raccolta 20245), presuntivamente redatto da , con le sottoscrizioni apposte da Persona_3
al verbale di pubblicazione del testamento olografo del 16.08.2016 a Controparte_1 firma di , pubblicato in data 8.09.2017 (rep. 39242, raccolta 21491) ed al Parte_2 verbale di pubblicazione del testamento olografo del 19.08.2016 a firma di , Persona_1 pubblicato il 28.12.2017 (rep. 29807, raccolta 9812), tutti già oggetto delle relazioni di c.t.u. versate in atti, nonché con l'ulteriore documentazione in atti a firma di Controparte_1
e, all'occorrenza, con gli atti pubblici a firma del medesimo depositati presso pubblici
[...] depositari (es. la sottoscrizione del documento d'identità) – se è possibile stabilire con certezza che l'autore del testamento presuntivamente redatto da sia Persona_3 Controparte_1
e, pertanto, che il detto testamento sia apocrifo”.
[...]
Nella relazione integrativa, svolta con la medesima metodologia della precedente e tempestivamente depositata dall'ausiliario, quest'ultimo – sulla premessa che “la documentazione comparativa utilizzata per il confronto è costituita, come indicato dal
Magistrato nel quesito peritale, dai seguenti documenti, tutti riconducibili con certezza a
. Le varie firme sono state catalogate con una differente lettera in Controparte_1
11 base al documento dal quale sono estrapolate ma seguendo un ordine cronologico di apposizione: n. 1 sottoscrizione apposta su cartellino anagrafico relativo alla carta di identità
n. rilasciata dal Comune di Marina di IO IC in data 22/03/2006 NumeroD_1
(sottoscrizione indicata con la sigla A1); n. 7 sottoscrizioni apposte in calce al verbale di pubblicazione del testamento olografo del 16/08/2016 a firma di , pubblicato Parte_2 in data 8.09.2017 (rep. 39242, raccolta 21491) (sottoscrizioni indicate con le sigle da B1 a B7);
n. 6 sottoscrizioni apposte in calce al verbale di pubblicazione del testamento olografo del
19/08/2016 a firma di , pubblicato il 28.12.2017 (rep. 29807, raccolta 9812) Persona_1
(sottoscrizioni indicate con le sigle da C1 a C6)” (cfr. pag. 26 della relazione integrativa depositata il 22.01.2025) – rilevava che “l'indagine di confronto operata tra la grafia apposta sulla scheda testamentaria a firma indicata con la sigla X3, e le Persona_3 sottoscrizioni comparative sicuramente riconducibili a ha consentito Controparte_1 di svolgere le seguenti osservazioni di carattere generale. Si può anzitutto evidenziare come possano notarsi sostanziali analogie di carattere generale. Per quanto riguarda il movimento di costruzione dei grafemi costituenti le varie firme, possiamo sicuramente rilevare come sussistano, sia nella scheda testamentaria a firma sia nelle comparative Persona_3 esaminate e appartenenti a , gesti grafici con movimento “ad arcata” Controparte_1 che si ravvisano in modo particolare nella costruzione delle lettere “n” con gramma divaricato.
Si evidenzia poi la costituzione di occhiellature negli ovali delle lettere, spesso accompagnati da aperture degli ovali delle stesse presenti sia nelle firme comparative apposte dal sia CP_1 nella scheda testamentaria. Prendendo poi in considerazione gli elementi omografi tra testamento e sottoscrizioni di confronto, si può notare come le modalità morfocostruttive dei singoli grafemi e i collegamenti tra gli stessi siano i medesimi;
così come compatibili risultano gli spazi occupati dagli elementi grafici. Si evidenziano infatti la doppia presa della lettera
“P”, la particolare modalità formativa del taglio della lettera “t”, l'occhiellatura della “o” terminale con apertura dell'ovale. Tutti elementi questi che, come si vedrà nel successivo paragrafo dedicato al confronto specifico, appartengono al grafismo del . A tali rilievi CP_1 di carattere generale, si accompagnano le analogie riscontrabili nella maggior parte delle categorie grafiche esaminate. Si noti infatti come i valori di accuratezza grafica e fluidità siano
i medesimi così come gli stessi sono gli stacchi delle lettere ubicati in posizioni assolutamente analoghe. L'inclinazione dei grafemi è ugualmente disomogenea. Uguale rapidità hanno entrambe le grafie esaminate che risultano velocizzate, a tratti, da collegamenti dinamici e gesti aerei. Assolutamente compatibile è poi il grado di curvilineità. Anche la tenuta del rigo appare coerente tra le due categorie di scritti a confronto. La pressione è ugualmente uniforme tra
12 tratti ascendenti e tratti discendenti così come la leggibilità risulta essere buona con presenza di occhiellature. Infine sia la luce interna dei grafemi, sia la distanza tra le singole lettere e tra il cognome e il nome delle firme in comparazione si rivela essere assolutamente compatibile ai valori riscontrabili all'interno della scheda testamentaria indicata come “X3”” (cfr. pag. 36 e ss. della relazione integrativa).
Il c.t.u. ha quindi osservato che “il confronto, sia di carattere generale sia di carattere specifico, sopra esposto tra le varie firme in comparazione e la grafia del testamento oggetto di indagine tecnica del presente elaborato, ha messo in evidenza elementi grafici che si sono rivelati di fondamentale importanza ai fini della formazione di un convincimento tecnico attendibile ed assolutamente obiettivo. Da tale confronto sono infatti emersi elementi importanti che ritengo opportuno sottolineare. Anzitutto le varie firme appartenenti a CP_1 CP_1
utilizzate come termine comparativo presentano evidenti analogie nel ductus scrittorio
[...] con la grafia delle disposizioni testamentarie del documento X3. Il gesto grafico manifesta un ritmo discreto con produzione di arcate e occhiellature che sono assolutamente compatibili.
Tali analogie sul ductus scrittorio vengono poi confermate a seguito della comparazione delle caratteristiche grafiche maggiormente determinanti come sopra anticipato nel paragrafo sul confronto generale. I valori di accuratezza, fluidità, continuità, modulazione, inclinazione, rapidità, curvilineità, pressione, calibro, tenuta del rigo, leggibilità, larghezza infra ed intralettere oltre che spazio tra le parole (tra cognome e nome nelle firme), sono pressocché i medesimi. Si ravvisano poi segni grafici assolutamente identificativi e comuni come, ad esempio, la modalità morfocostruttiva della lettera “t” con taglio basale oppure il gesto di congiunzione del punto della lettera “i” con il grafema che lo segue corrispondenti ad analogie di carattere sostanziale e dinamico. In tali elementi dinamici non si ravvisa l'esistenza di gesti di tentennamento, tremori o punti di sosta dello strumento scrittorio. Le analogie riscontrate sono in numero così elevato ed il gesto grafico è talmente spontaneo e compatibile tra la grafia del testamento in verifica e gli elementi grafici ricompresi nelle firme in comparazione che può escludersi la casualità. Conseguentemente, in applicazione della regola universalmente riconosciuta in materia di comparazione di scritti, secondo la quale “per poter determinare che due scritti a confronto provengano da una stessa mano è indispensabile riscontrare tra gli stessi somiglianze sostanziali, dinamiche e formali;
le eventuali differenze formali devono comunque essere spiegabili e cioè riconducibili a motivi oggettivi e documentabili;
in situazioni di dissimulazione è particolarmente importante la corrispondenza dei gesti più spontanei”, può propendersi per la riconducibilità della grafia presente nel testamento indicato come “X3” alla grafomotricità di ”, concludendo nel senso che “il testamento a firma Controparte_1
13 “ datato “Marina di IO 20/02/1998”, indicato nella presente Persona_3 consulenza tecnica d'ufficio con l'acronimo X3, è apocrifo. La grafia dello stesso testamento risulta compatibile con la grafomotricità di ed è pertanto a Controparte_1 quest'ultimo attribuibile” (cfr. pag. 46-48 della relazione integrativa).
Il Collegio ritiene di condividere la valutazione offerta dal c.t.u., essendo questa assistita da una presunzione di imparzialità risultante dalla metodologia applicata, maggiormente rispondente alla prassi aggiornata, oltre che suffragata dalla documentazione fotografica allegata, la quale permette di riscontrare in modo immediato quanto affermato dal consulente.
Del resto, le osservazioni alla bozza di consulenza presentate dal legale di Controparte_1
– alle quali, in ogni caso, il c.t.u. ha dettagliatamente e compiutamente risposto –
[...] devono considerarsi tamquam non esset, stante la declaratoria di inammissibilità del suo intervento nel giudizio riunito.
Ne discende che, avendo l'ausiliario accertato l'elevato grado di compatibilità tra la grafia del testamento in verifica e la grafomotricità di , il Collegio deve Controparte_1 affermare la carenza del requisito dell'olografia della scheda testamentaria apparentemente redatta da in data 20.02.1998, e pubblicata il 26.10.2016, con Persona_3 conseguente nullità del predetto testamento ex art. 606 c.c.
Ad avviso del Collegio non sussistono i presupposti per trasmettere gli atti alla Procura della
Repubblica in sede in quanto, in difetto di certezza in ordine al momento in cui è stata commessa la falsificazione del testamento di dovendo fare Persona_3 applicazione del basilare principio giuridico “in dubio pro reo”, non può che ritenersi che il fatto sia stato commesso nel giorno indicato nel testamento (20.02.1998) sicché, considerato l'ampio lasso di tempo trascorso sino alla pronuncia della presente sentenza, il reato di falsificazione del testamento olografo risulta ampiamente prescritto.
Con riguardo alle spese di lite, va rilevato che con la sentenza non definitiva n. 366/2023 sono già state regolamentate le spese afferenti al giudizio n. 652/2018 R.G. (ed al subprocedimento relativo al sequestro giudiziario), sicché deve in questa sede disporsi soltanto delle spese relative al giudizio riunito portante n. 1638/2018 R.G.
Le spese di lite seguono la soccombenza anche con riguardo alla declaratoria di inammissibilità dell'intervento spiegato da , con conseguente condanna di Controparte_1 quest'ultimo, in solido con nei limiti infra spiegati, alla rifusione Controparte_4 delle stesse nei confronti di , da distrarsi in favore dei suoi procuratori, Parte_1 dichiaratisi antistatari.
14 Le spese sono liquidate ai sensi dell'art. 9 d.l. 1/2012 e del successivo d.m. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento (indeterminabile, complessità bassa, parametri minimi in ragione dell'attività difensiva concretamente svolta e della mancata costituzione in giudizio di ), nel seguente modo: € 851,00 per la fase Controparte_4 di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, € 1.453,00 per la fase decisoria, con un compenso totale di € 3.809,00 (di cui il solo importo di € 2.356,00, corrispondente alle fasi istruttoria e decisoria in cui è stato spiegato l'intervento dichiarato inammissibile, da porre in solido tra e ) Controparte_4 Controparte_1 oltre € 553,66 per esborsi.
Nei rapporti tra le parti, le spese di c.t.u. – liquidate come da separato e contestuale decreto – sono poste definitivamente a carico di . Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'intervento di nel procedimento Controparte_1 riunito portante n. 1638/2018 R.G.;
- dichiara aperta la successione di nato a [...] Persona_3
ON (RC) il 24.06.1921 e deceduto a Marina di IO IC (RC) il 18.01.1999;
- dichiara la nullità del testamento olografo di recante la data Persona_3 del 20.02.1998, pubblicato il 26.10.2016 per atto in Notar , notaio in Persona_2
EL IC (rep. 37737 – racc. 20245);
- condanna , in solido nei soli limiti infra indicati con Controparte_4 [...]
, alla rifusione delle spese di lite nei confronti di , Controparte_1 Parte_1 da distrarsi in favore dei suoi procuratori dichiaratisi antistatari, che liquida in €
3.809,00 per compensi (di cui il solo importo di € 2.356,00 da porre in solido tra
[...]
e ), ed € 553,66 per esborsi, oltre spese Controparte_4 Controparte_1 generali nella misura del 15%, cpa e i.v.a. come per legge (ove dovuti);
- nei rapporti tra le parti, pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico di
[...]
. Controparte_4
Così deciso nella Camera di Consiglio del 17/10/2025, svolta tramite l'applicativo Microsoft
Teams
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Olga Quartuccio) (dott. Andrea Amadei)
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, composto dai Magistrati:
1) dott. Andrea Amadei Presidente
2) dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice,
3) dott.ssa Olga Quartuccio Giudice rel., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 652/2018 R.G. (cui è stato riunito il procedimento iscritto al n.
1638/2018 R.G.), introitata per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., con ordinanza del 7.03.2025 comunicata alle parti in pari data e promossa da
(C.F.: , rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv. FEMIA DANILO e SATIRA SALVATORE, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, giusta procura in atti;
- attrice in entrambi i procedimenti riuniti - contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. MAZZAFERRO MASSIMO, in sostituzione del precedente difensore, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- convenuto nel procedimento n. 652/2018 R.G. ed intervenuto nel procedimento riunito - nonché nei confronti di
(C.F.: ) ed (C.F.: Controparte_2 C.F._3 CP_3
); C.F._4
- convenuti nel procedimento n. 652/2018 R.G., contumaci -
e di
(C.F.: ); Controparte_4 CodiceFiscale_5
- convenuto nel procedimento n. 1638/2018 R.G., contumace -
Oggetto: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per la lesione di legittima;
Conclusioni delle parti: come da note in atti;
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere richiamata la sentenza non definitiva n. 366/2023 del 15.06.2023, con cui l'intestato Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle domande articolate da nel procedimento n. 652/2018 R.G., ha provveduto come di seguito: Parte_1
“dichiara la nullità del testamento olografo del 16.08.2016 a firma della sig.ra
[...]
, pubblicato l'8.09.17, rep. 39242, raccolta 21491; rigetta le domande di nullità e di Pt_2 annullamento del testamento olografo del 19.08.2016 a firma del sig. , Persona_1 pubblicato il 28.12.2017, rep. 29807, raccolta 9812; dichiara il difetto di interesse dell'attrice alla proposizione della domanda di simulazione del contratto di compravendita relativo all'immobile sito in territorio del Comune di Siderno, identificato al catasto al foglio 31, CP_ particella 597, sub 6, intercorso tra e i coniugi e;
Controparte_1 CP_2 compensa integralmente le spese di lite tra e;
Parte_1 Controparte_1 nulla sulle spese di lite relativamente ai convenuti contumaci;
pone le spese della CTU a carico di e , nella misura del 50% ciascuno”, rimettendo Parte_1 Controparte_1 la causa sul ruolo come da separata ordinanza resa in pari data con la quale, viste le richieste istruttorie formulate dalla parte attrice nel giudizio riunito portante n. 1638/2018 R.G., ha disposto una c.t.u. grafologica - avente ad oggetto il testamento olografo pubblicato il
26.10.2016 per atto in Notar , notaio in EL IC (rep. 37737 – racc. Persona_2
20245), presuntivamente redatto da (rectius, in Persona_3 Persona_3 virtù della certificazione dell'Ufficiale d'Anagrafe del Comune di Marina di IO IC, in atti) -, che veniva depositata in data 8.12.2023.
Con comparsa depositata il 17.12.2023, si costituiva in giudizio per Controparte_1
l'Avv. Mazzaferro Massimo, in sostituzione del precedente difensore;
il procuratore, nelle note scritte sostitutive dell'udienza del 20.12.2023, chiedeva un rinvio della causa per esaminare la c.t.u., che veniva concesso dal precedente giudicante;
con ordinanza del 19.01.2024, preso atto che il difensore di parte attrice non avesse depositato note scritte e ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice precedentemente assegnatario della causa fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Con istanza depositata in data 23.01.2024, il difensore di parte attrice eccepiva tra l'altro che “la costituzione di nuovo difensore dell'Avv. Mazzaferro è riferita alla sola posizione di
[...]
che non risulta però essere “parte processuale”, non essendo stato citato in Controparte_1 giudizio nel procedimento nr. 1638/2018 R.G.A.C.C. né autonomamente intervenuto ex art. 105
c.p.c., circostanza che esclude possa essergli attribuita la qualità di parte processuale e che, conseguentemente, avrebbe dovuto comportare un rinvio ex art. 309 c.p.c. dell'udienza del 17
2 u.s.”, chiedendo quindi di “accertare e dichiarare l'estraneità del sig. Controparte_1
nel presente giudizio, non risultando un suo intervento ex art. 105 c.p.c. ma una
[...]
“semplice” costituzione di nuovo difensore nel procedimento n 652/2018 RGACC conclusosi con sentenza, con ogni consequenziale effetto di legge”, con conseguente richiesta di revoca dell'ordinanza che aveva rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
A far data dal 25.01.2024, il fascicolo veniva riassegnato all'odierno Giudice relatore;
in data
4.04.2024 l'attrice reiterava la richiesta di revoca dell'ordinanza del 19.01.2024 e questo
Giudice relatore, previa instaurazione del contraddittorio tra le parti su tale richiesta e riesame di tutti gli atti di causa, dato atto che la questione afferente alla legittimazione passiva di
[...]
nel giudizio riunito sarebbe stata decisa unitamente al merito, con ordinanza Controparte_1 del 26.09.2024 sottoponeva al c.t.u. un quesito integrativo, con rinvio della causa all'udienza del 6.03.2025 per l'esame della relazione peritale e per l'eventuale precisazione delle conclusioni. Con ordinanza del 7.03.2025, comunicata alle parti in pari data, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
Preliminarmente il Collegio deve scrutinare l'eccezione di parte attrice in ordine alla costituzione di nel giudizio riunito iscritto al n. 1638/2018 R.G.: Controparte_1
l'attrice ha infatti dedotto che il non possa ritenersi “parte processuale” del giudizio CP_1 riunito, non essendo stato ivi convenuto, né autonomamente intervenuto ai sensi dell'art. 105
c.p.c.
Sul punto, il Collegio osserva che, pacificamente, non fosse stato Controparte_1 convenuto nel giudizio avente n. 1638/2018 R.G., riunito in data 8.10.2019 al giudizio portante n. 652/2018 R.G.; tuttavia, in data 17.12.2023 è stata depositata una “comparsa di costituzione di nuovo difensore nel giudizio recante R.G. 652/2018”, con cui il nuovo difensore del CP_1 insisteva “in tutte le domande, eccezioni, istanze, ragioni e difese formulate e sollevate con i precedenti scritti difensivi, anche in udienza e note scritte, cui integralmente si riporta e che devono intendersi qui per integralmente trascritti e fatti propri”.
Orbene, a parere del Collegio detta comparsa di costituzione non può che qualificarsi come un atto di intervento volontario del terzo nel giudizio pendente inter alios, sprovvista tuttavia dei requisiti minimi previsti dalla legge per ritenere detto intervento ammissibile.
Ed infatti, in punto di diritto giova premettere che l'ingresso di un terzo in una causa originariamente instaurata da altri può essere volontario (ex art. 105 c.p.c.) o coatto (ex artt. 106
e 107 c.p.c.). Nei limiti di quanto in questa sede di interesse, si suole distinguere tre tipi di intervento volontario: l'intervento principale (o autonomo), l'intervento litisconsortile (o
3 adesivo autonomo) e quello adesivo dipendente, la cui diversità strutturale è legata alla diversa situazione giuridica fatta valere dal terzo.
Ed invero, ai sensi dell'art. 105, co. 1, c.p.c., l'intervento è l'istituto con cui il terzo fa il proprio ingresso in un processo pendente tra altre persone per far valere il proprio diritto, relativo all'oggetto o dipendente dal titolo già dedotto nel processo, nei confronti di tutte (c.d. intervento principale), o di alcune soltanto (c.d. intervento litisconsortile), (del)le parti del giudizio: a tal fine, non è necessaria l'identità o la comunanza di causa petendi tra l'azione esercitata dall'interveniente e quella originariamente proposta dall'attore, sicché la diversità dei rapporti dedotti in giudizio non costituisce elemento decisivo al fine di escludere l'ammissibilità dell'intervento, rimanendo, invece, presupposto imprescindibile dello stesso intervento la circostanza che l'interveniente in via autonoma e principale vanti, con riferimento al bene oggetto dell'altrui contesa, un diritto la cui tutela sia incompatibile con quella del diritto vantato dall'una o dall'altra delle parti originarie (in termini cfr. Cass. civ., Sez. I, n. 9683/1992). Ai fini dell'ammissibilità dell'intervento del terzo come autonomo è sufficiente che la domanda dell'interveniente presenti una connessione o un collegamento con quella di altre parti relativa allo stesso oggetto sostanziale, tali da giustificare il simultaneo processo (Cass. civ., Sez. 6 - 2,
n. 6703/2011).
Si definisce, invece, intervento adesivo dipendente, proposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 co. 2 c.p.c., la partecipazione al giudizio di un terzo ad esso estraneo, il quale sostenga le ragioni di una delle parti in causa avendone interesse. Il terzo interveniente adesivo ha, invero, interesse alla vittoria della parte adiuvata in quanto titolare di una situazione dipendente dal rapporto principale già oggetto della lite, suscettibile di subire un pregiudizio in caso di soccombenza della prima (Cass. civ., Sez. I, n. 22081/2009: “La legittimazione all'intervento ad adiuvandum presuppone la titolarità nel terzo di una situazione giuridica in relazione di connessione - da individuarsi in termini di pregiudizialità dipendenza - con il rapporto dedotto in giudizio, tale da esporlo ai cd. effetti riflessi del giudicato”).
Applicando i principi suesposti alla fattispecie in esame, a parere del Collegio deve escludersi che , pur essendo spontaneamente intervenuto nel giudizio pendente Controparte_1 tra le altre parti (nella specie, e , quest'ultimo già Parte_1 Controparte_4 dichiarato contumace all'udienza del 19.03.2019), abbia formulato un atto di intervento dotato dei requisiti previsti ex lege per essere ammissibile.
Ed invero, il si è costituito nel giudizio riunito limitandosi ad insistere “in tutte le CP_1 domande, eccezioni, istanze, ragioni e difese formulate e sollevate con i precedenti scritti difensivi, anche in udienza e note scritte”, sebbene sulle domande proposte nel giudizio
4 principale da nei suoi confronti fosse già stata pronunciata la sentenza (non Parte_1 definitiva) n. 366/2023, che ha persino regolamentato le spese di lite tra le parti.
Il , invece, non ha spiegato alcuna specifica domanda volta a far valere - nei confronti di CP_1 tutte o di una sola delle parti del giudizio riunito - un proprio diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo già dedotto nel processo, la cui tutela fosse incompatibile con quella del diritto vantato dall'una o dall'altra delle parti originarie, né tantomeno ha dedotto di essere intervenuto ad adiuvandum, nei confronti di taluna di dette parti, avendone interesse, non avendo infatti il medesimo mai neppure allegato di essere titolare di una situazione dipendente dal rapporto principale dedotto in lite, suscettibile di subire un pregiudizio riflesso.
Ne discende che, ad avviso del Collegio, l'intervento di nel giudizio Controparte_1 riunito debba dichiararsi inammissibile, essendo sprovvisto dei presupposti dettati dall'art. 105
c.p.c.
Tanto premesso e prima di esaminare il merito della presente controversia, va rammentato che l'attrice ha impugnato il testamento olografo di (fratello di Persona_3 [...]
, recante la data del 20.02.1998 e pubblicato in data 26.10.2016 per atto in Notar Pt_2
, notaio in EL IC (rep. 37737 – racc. 20245), con cui il de cuius Persona_2 aveva, testualmente, lasciato la sua “casa di Strada Torre Vecchia del foglio 18, mappa 748 sub
17, lotto B all'amico sempre presente ” (quest'ultimo fratello di Controparte_4
), deducendo che fosse nullo per difetto dell'autenticità della grafia;
Controparte_1 inoltre, ha rappresentato che il de cuius fosse venuto a mancare nel 1999, mentre il testamento impugnato era stato pubblicato soltanto nel 2016, con conseguente prescrizione del diritto del beneficiario ad accettare l'eredità.
Con riguardo alla legittimazione ed all'interesse di alla proposizione della Parte_1 domanda di impugnazione del testamento di deve ribadirsi quanto Persona_3 già puntualmente evidenziato dal Collegio nel corpo della sentenza non definitiva n. 366/2023: invero, una volta accertata la nullità del testamento “olografo” di devono Parte_2 ritenersi sussistenti sia legittimazione, sia l'interesse dell'odierna attrice alla proposizione della suddetta domanda in quanto sorella del de cuius (di stato civile celibe, come Parte_2 desumibile dal certificato di morte, in atti), in difetto di un valido testamento, succederebbe ab intestato al fratello e, conseguentemente, la - erede universale di in Pt_1 Parte_2 virtù del testamento pubblico del 2.02.2016 - subentrerebbe nella sua sfera giuridica, comprensiva anche delle posizioni giuridiche acquisite iure hereditatis da Persona_3
[...]
5 Tanto premesso, ritiene il Collegio che, all'esito dell'istruttoria svolta, la causa possa essere decisa in ossequio al c.d. criterio della ragione più liquida, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 2, n. 693/2024; Cass. civ., Sez. Un., n. 26242-26243/2014), con conseguenziale assorbimento delle ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti.
Ed infatti, a parere del Collegio deve ritenersi fondata, per le ragioni di seguito esposte, la domanda attorea di accertamento negativo dell'autenticità del testamento olografo di
[...] in favore di , formulata nel procedimento Persona_3 Controparte_4 riunito.
In punto di diritto, giova considerare che, ai sensi dell'art. 587 c.c., il testamento è l'atto con il quale taluno provvede alla destinazione dei propri beni per il tempo successivo alla morte. In relazione alla forma di tale negozio giuridico mortis causa l'art. 601 c.c. distingue il testamento olografo ed il testamento per atto di notaio. L'art. 602 c.c. stabilisce, quindi, che il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore;
pertanto, affinché il testamento possa qualificarsi come olografo, non sono richieste formule sacramentali, ma sono comunque necessari tre requisiti di carattere formale: la sottoscrizione del testatore, l'apposizione della data e l'autografia. Sia il primo sia l'ultimo di tali requisiti assicurano la personalità delle disposizioni del de cuius, che non ha la possibilità di avvalersi né di un rappresentante, né di un nuncius; scopo dell'indicazione della data è, invece, di accertare se il de cuius fosse capace di testare nel giorno di redazione del testamento e, nell'ipotesi di due o più testamenti successivi provenienti dalla stessa persona, stabilire quale sia posteriore con l'effetto di revocare le disposizioni incompatibili contenute nei testamenti anteriori.
L'art. 606 co.1 c.c. sancisce che “il testamento è nullo quando manca l'autografia o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo, ovvero manca la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell'uno o dell'altro, nel caso di testamento per atto di notaio”; ricade invece nella residuale forma di invalidità per annullamento (co. 2), su istanza di chiunque vi ha interesse e con prescrizione quinquennale,
“ogni altro difetto di forma”, che si presume secondario e diverso rispetto alla mancanza di autografia o all'assenza della sottoscrizione.
Come si evince dalla disgiunzione “o”, la sottoscrizione è prevista distintamente dall'autografia ed ha la precipua finalità di soddisfare l'esigenza di avere l'assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, già assicurata dall'olografia, ma anche dell'inequivocabile paternità e
6 responsabilità del medesimo che, dopo avere redatto il testamento abbia disposto del suo patrimonio senza alcun ripensamento (Cass. civ., n. 13487/2005; Cass. civ., n. 18616/2017).
Com'è noto, per l'incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata e la peculiare forza dimostrativa che assume il testamento olografo, lo strumento processuale cui ricorrere per contraddire o impedire che lo stesso acquisti efficacia nei riguardi di chi non è menzionato quale beneficiario, ovvero, su di un piano del tutto speculare, perché possa farsi valere nei confronti di chi, potenziale erede ab intestato, dall'efficacia di quell'atto veda compromesse le proprie pretese ereditarie, consacrando definitivamente i diritti del successore chiamato nella scheda olografa, è stato rinvenuto dalle Sezioni Unite nell'azione di accertamento negativo in ordine alla provenienza della scrittura dal de cuius. Ed invero, “la parte che contesti
l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo, grava sulla parte stessa” (Cass. civ., Sez. Un., n. 12307/2015;
Cass. civ., n. 24835/2022).
Ricostruita in questi termini la domanda proposta dall'odierna attrice, il Collegio ritiene di poter porre a fondamento della propria decisione le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., che appaiono supportate da un iter logico-motivazionale immune da censure.
Innanzitutto, va evidenziato che con ordinanza del 15.06.2023 era stato chiesto all'ausiliario, dott. - già incaricato dell'indagine peritale sui testamenti a firma di Persona_4
e nel procedimento portante n. 652/2018 R.G. -, di stabilire, Persona_1 Parte_2
“ove possibile, a che periodo risale il testamento olografo pubblicato il 26.10.2016 per atto
Notar , notaio in EL I., rep. 37737, raccolta 20245, presuntivamente Persona_2 redatto dal sig. e custodito dal Notaio che ne ha curato la pubblicazione”, Persona_3 nonché di accertare “attraverso la comparazione di siffatta scheda testamentaria con il testamento olografo del 16.08.2016 a firma della sig.ra , pubblicato Parte_2
l'8.09.2017, rep. 39242, raccolta 21491 e con il testamento olografo del 19.08.2016 a firma del sig. , pubblicato il 28.12.2017, rep. 29807, raccolta 9812 (già oggetto della Persona_1 relazione di CTU depositata in data 19.6.2020) se autore del testamento presuntivamente redatto dal sig. sia il medesimo autore degli altri due testamenti, ovvero Persona_3
”. Persona_1
Il consulente, per lo svolgimento dell'indagine demandatagli, ha preso le mosse da taluni propedeutici esami strumentali espletati sull'originale della scheda testamentaria a firma
[...]
datata 20.02.1998, al fine di appurare la presenza di indici di intervento di Persona_3 una seconda mano nella redazione del testamento o di ulteriori segni di alterazione. Ha quindi
7 svolto gli esami con illuminazione a luce diretta, a luce radente, in trasparenza, con illuminazione IR (infrarosso) vicino e in luminescenza, con illuminazione UV (Ultravioletto o lampada di Wood); successivamente ha eseguito l'indagine grafologica vera e propria attraverso la metodologia morettiana, che studia il gesto grafico nel suo aspetto dinamico, riuscendo a coglierne la manifestazione neuromuscolare, psichica e fisiologica personale intesa come unicità idiografica (cfr. pag. 5 della relazione).
All'esito, descrivendo il testamento oggetto di verifica, ha affermato che “la scheda testamentaria a firma recante la data del 20/02/1998 e oggetto Persona_3 della presente indagine peritale viene indicata qui con la sigla X3; essa è rappresentata da un foglio modello protocollo senza margine compilato esclusivamente nella prima facciata su un totale di ventisette righe comprensive di luogo di sottoscrizione, data e firma. Nella sezione relativa alle disposizioni testamentarie lo scritto è continuativo. Segue una riga vuota;
subito in basso, nella parte sinistra si legge il luogo di sottoscrizione, sotto del quale è visibile la data.
Nella parte destra si legge la frase “Con affetto e gratitudine”, sotto della quale è visibile la firma a nome “ . La scheda testamentaria redatta con penna a Persona_3 sfera di colore nero inizia con la parola “Oggi” e termina con il nome “ . Per_3
Nell'ambito del medesimo documento si nota, in alto a sinistra, il timbro notarile relativo al numero di allegato e di raccolta, compilato con manoscritture;
in alto a destra si scorge il timbro notarile rotondo sormontato dalla sottoscrizione del notaio rogante. In basso, nella parte sinistra, si leggono i nomi dei teste e di colui che ha presentato il documento per la pubblicazione” (cfr. pag. 10 della c.t.u.).
Gli esami strumentali espletati e dettagliatamente descritti dall'ausiliario “hanno evidenziato la presenza di un solo inchiostro nella redazione delle disposizioni testamentarie, del luogo e data di sottoscrizione e della firma. Risultano totalmente assenti, all'interno del documento in verifica, eventuali anomalie derivanti da abrasioni, raschiature, cancellazioni con scolorine o solventi chimici. Il tessuto cartaceo appare pertanto integro” (cfr. pag. 17 della relazione).
Con riferimento alle scritture comparative, il consulente ha affermato che “la documentazione comparativa utilizzata per il confronto è costituita, come indicato dal Magistrato nel quesito peritale, dalla scheda testamentaria a firma ” datata 16/08/2016 (atto Parte_2 pubblicato il giorno 8/09/2017, rep. n. 39242, raccolta n. 21491) e da quella a firma “ Per_1
” recante data 19/08/2016 (atto pubblicato il giorno 28.12.2017, rep. n. 29807, raccolta
[...]
n. 9812), documenti già analizzati nel precedente elaborato peritale depositato in data
19/06/2020. Delle suddette schede, essendo le stesse oggetto di una prima stesura operata con penna a sfera e di un successivo ripasso, effettuato con penna a getto d'inchiostro, si valuterà
8 esclusivamente la prima redazione, come del resto già effettuato nell'elaborato depositato a suo tempo, in quanto è in tale stesura che le caratteristiche della grafia appaiono più spontanee e naturali. Per non creare confusione con la precedente indagine, i due documenti verranno indicati nel presente elaborato con le medesime sigle, ovvero: X1 per il testamento a firma
e X2 per il testamento a firma “ ”. I testamenti verranno Parte_2 Persona_1 utilizzati integralmente in quanto entrambi provenienti della mano di , ad Persona_1 esclusione della sottoscrizione apposta sul testamento X1, effettivamente riconducibile a
[...]
” (cfr. pag. 26 c.t.u.). Pt_2
Confrontando gli elementi morfologici maggiormente caratterizzanti relativi alla documentazione in verifica ed a quella comparativa, l'ausiliario ha osservato che “l'indagine di confronto operata tra la grafia apposta sulla scheda testamentaria a firma Persona_3
indicata con la sigla X3, ed i due testamenti (X1 e X2) redatti, nella sezione delle
[...] disposizioni e nella firma di X2 da , ha posto in evidenza alcune differenze che Persona_1 riguardano, nell'ordine: - Il ductus scrittorio: tale elemento, da intendersi come “andamento del tracciato”, si rivela più fluido e scorrevole nella grafia dei primi due testamenti esaminati
(X1 e X2). Qui i collegamenti che si intravedono al di sotto del tratto ripassato con penna a getto di inchiostro appaiono più addolciti ma, soprattutto, più continui. La fluidità appare infatti maggiore nei documenti X1 ed X2. Tale scorrevolezza è agevolata dai gesti aerei di collegamento che costituiscono un continuum tra le singole lettere. La grafia contenuta nel testamento X3 evidenzia invece un tratto più spigoloso e netto. Le lettere appaiono spesso troncate e gli angoli presenti nella conformazione dei grafemi sono bilanciati con i complementari tratti ricurvi;
- L'occupazione spaziale: il testamento X3 si presenta con una grafia che satura il foglio. Lo spazio a disposizione viene riempito quasi totalmente: non vi sono pause e le singole parole arrivano quasi ad invadere lo spazio soprastante e sottostante.
Anche la distanza tra le medesime risulta molto ridotta. Al contrario, nei testamenti X1 ed X2,
l'occupazione è estremamente ordinata, quasi elementare, scolastica, di ampio respiro, con notevole spazio tra le singole parole che, anche per tale elemento, risultano di più agevole lettura” (cfr. pag. 40 ss. della relazione).
Ancora, il consulente ha evidenziato che la fase di confronto espletata tra la documentazione in verifica, costituita dal testamento a firma e le due schede Persona_3 testamentarie a firma e “ha messo in risalto importati Parte_2 Persona_1 differenze che si sono palesate sia a livello di caratteristiche generali quali ritmo scrittorio e spazialità, sia a livello di caratteristiche più specifiche costituite dai gesti fuggitivi che si è avuto modo di evidenziare e che, specialmente a livello dinamico, hanno fatto propendere il
9 giudizio del sottoscritto Ctu per la non riconducibilità dello stesso testamento X3 all'autore delle due precedenti schede testamentarie. Se pur debba rilevarsi la presenza di qualche analogia, è opportuno sottolineare che tali somiglianze rivestono carattere meramente formale
e quindi si collocano su un livello di rilevanza minore rispetto alle somiglianze di tipo dinamico
e sostanziale, che, viceversa, avrebbero nel caso costituito un importante indizio di attribuzione. Per contro, le differenze riscontrate rivestono un carattere sia sostanziale sia dinamico e, spesso, anche di tipo formale. Pertanto, in virtù della regola universamente riconosciuta e avente applicazione generale (secondo la quale “per poter determinare che due scritti a confronto provengano da una stessa mano è indispensabile riscontrare tra gli stessi somiglianze sostanziali, dinamiche e formali;
le eventuali differenze formali devono comunque essere spiegabili e cioè riconducibili a motivi oggettivi e documentabili;
in situazioni di dissimulazione è particolarmente importante la corrispondenza dei gesti più spontanei. Per poter stabilire la non identità di mano tra due scritti, è necessario riscontrare differenze sostanziali e dinamiche, e ciò anche in presenza di somiglianze formali;
talora è sufficiente una sola differenza qualitativa e non spiegabile a tenere aperta l'ipotesi”) posso concludere che lo scritto contenuto nel testamento indicato con la sigla X3 non risulta riconducibile alla medesima mano che ha vergato i testamenti indicati come X1 e X2” (cfr. pag. 46 ss.).
Con riguardo alla prima parte del quesito – che “richiede una risposta sul tempo cronologico di apposizione delle manoscritture” – il c.t.u. ha osservato che “tale risposta non può essere fornita attraverso la classica strumentazione in uso ai grafologi forensi”, concludendo la propria relazione nei termini che seguono: “1) non può essere fornita una risposta al quesito attinente alla collocazione temporale della scheda testamentaria in verifica in quanto tale indagine, essendo di carattere chimico, esula dalle competenze di questo ctu;
2) l'autore del testamento a firma datato 20/02/1998 non è il medesimo autore dei Persona_3 testamenti precedentemente esaminati” (cfr. pag. 51 della relazione).
Nel rispondere alle osservazioni del difensore di parte attrice – ove veniva chiesto al c.t.u. di
“integrare la relazione esaminando e valutando ogni dettaglio grafico del testamento
“incriminato” e di quelli posti a comparazione ivi comprese le sottoscrizioni dei testimoni e del sig. che ha curato la pubblicazione al fine di accertare l'esistenza di Controparte_1 eventuali elementi che possano condurre ad una dichiarazione di falsità dell'atto di disposizione per cui è causa” – l'ausiliario ha evidenziato che, nel rispetto dell'incarico conferitogli, si dovesse “limitare all'ambito operativo circoscritto dal quesito formulato dal
G.I.”, non ritenendo “di procedere ad una integrazione della Ctu se non espressamente autorizzato dal Magistrato medesimo”. Tuttavia, sulla premessa per cui “le sottoscrizioni dei
10 testimoni e di colui che presenta il testamento per la pubblicazione costituiscono elementi richiesti dalla legge ai fini della validità della pubblicazione stessa”, ha osservato che “il sottoscritto non reputa di esorbitare i limiti determinati dal quesito tecnico affermando che sussiste un buon grado di compatibilità tra la sottoscrizione dicente “ Controparte_1
” apposta sulla scheda testamentaria datata 16/08/2016 a firma della sig.ra
[...] [...]
(testamento pubblicato per atto del dott. , notaio in EL Pt_2 Persona_2
IC l'8/09/2017, n. rep. 39242, n. raccolta 21491 – identificato con la sigla X1) ed il grafismo presente sulla scheda testamentaria a firma oggetto di Persona_3 verifica nell'odierna indagine tecnica indicata con la sigla X3 e corrispondente al testamento pubblicato il 26/10/2016 dal dott. , notaio in EL IC (n. rep. 37737, Persona_2
n. raccolta 20245). Tale compatibilità si evidenzia sia negli aspetti generali con la conformità delle categorie grafologiche appartenenti ad entrambe le tipologie di scrittura, sia in termini specifici con la coincidenza dei gesti personalissimi che caratterizzano e la firma a nome
apposta in calce al testamento X1 e la grafia del testamento indicato Controparte_1 con la sigla X3” (cfr. pag. 74-75 della c.t.u.), rimanendo a disposizione del giudice per eventuali ulteriori chiarimenti.
Con ordinanza del 26.09.2024 veniva quindi sottoposto al c.t.u. il seguente quesito integrativo:
“dica il c.t.u. – attraverso la comparazione dell'originale del testamento olografo pubblicato in data 26.10.2016 per atto in Notar , notaio in EL IC (rep. 37737, Persona_2 raccolta 20245), presuntivamente redatto da , con le sottoscrizioni apposte da Persona_3
al verbale di pubblicazione del testamento olografo del 16.08.2016 a Controparte_1 firma di , pubblicato in data 8.09.2017 (rep. 39242, raccolta 21491) ed al Parte_2 verbale di pubblicazione del testamento olografo del 19.08.2016 a firma di , Persona_1 pubblicato il 28.12.2017 (rep. 29807, raccolta 9812), tutti già oggetto delle relazioni di c.t.u. versate in atti, nonché con l'ulteriore documentazione in atti a firma di Controparte_1
e, all'occorrenza, con gli atti pubblici a firma del medesimo depositati presso pubblici
[...] depositari (es. la sottoscrizione del documento d'identità) – se è possibile stabilire con certezza che l'autore del testamento presuntivamente redatto da sia Persona_3 Controparte_1
e, pertanto, che il detto testamento sia apocrifo”.
[...]
Nella relazione integrativa, svolta con la medesima metodologia della precedente e tempestivamente depositata dall'ausiliario, quest'ultimo – sulla premessa che “la documentazione comparativa utilizzata per il confronto è costituita, come indicato dal
Magistrato nel quesito peritale, dai seguenti documenti, tutti riconducibili con certezza a
. Le varie firme sono state catalogate con una differente lettera in Controparte_1
11 base al documento dal quale sono estrapolate ma seguendo un ordine cronologico di apposizione: n. 1 sottoscrizione apposta su cartellino anagrafico relativo alla carta di identità
n. rilasciata dal Comune di Marina di IO IC in data 22/03/2006 NumeroD_1
(sottoscrizione indicata con la sigla A1); n. 7 sottoscrizioni apposte in calce al verbale di pubblicazione del testamento olografo del 16/08/2016 a firma di , pubblicato Parte_2 in data 8.09.2017 (rep. 39242, raccolta 21491) (sottoscrizioni indicate con le sigle da B1 a B7);
n. 6 sottoscrizioni apposte in calce al verbale di pubblicazione del testamento olografo del
19/08/2016 a firma di , pubblicato il 28.12.2017 (rep. 29807, raccolta 9812) Persona_1
(sottoscrizioni indicate con le sigle da C1 a C6)” (cfr. pag. 26 della relazione integrativa depositata il 22.01.2025) – rilevava che “l'indagine di confronto operata tra la grafia apposta sulla scheda testamentaria a firma indicata con la sigla X3, e le Persona_3 sottoscrizioni comparative sicuramente riconducibili a ha consentito Controparte_1 di svolgere le seguenti osservazioni di carattere generale. Si può anzitutto evidenziare come possano notarsi sostanziali analogie di carattere generale. Per quanto riguarda il movimento di costruzione dei grafemi costituenti le varie firme, possiamo sicuramente rilevare come sussistano, sia nella scheda testamentaria a firma sia nelle comparative Persona_3 esaminate e appartenenti a , gesti grafici con movimento “ad arcata” Controparte_1 che si ravvisano in modo particolare nella costruzione delle lettere “n” con gramma divaricato.
Si evidenzia poi la costituzione di occhiellature negli ovali delle lettere, spesso accompagnati da aperture degli ovali delle stesse presenti sia nelle firme comparative apposte dal sia CP_1 nella scheda testamentaria. Prendendo poi in considerazione gli elementi omografi tra testamento e sottoscrizioni di confronto, si può notare come le modalità morfocostruttive dei singoli grafemi e i collegamenti tra gli stessi siano i medesimi;
così come compatibili risultano gli spazi occupati dagli elementi grafici. Si evidenziano infatti la doppia presa della lettera
“P”, la particolare modalità formativa del taglio della lettera “t”, l'occhiellatura della “o” terminale con apertura dell'ovale. Tutti elementi questi che, come si vedrà nel successivo paragrafo dedicato al confronto specifico, appartengono al grafismo del . A tali rilievi CP_1 di carattere generale, si accompagnano le analogie riscontrabili nella maggior parte delle categorie grafiche esaminate. Si noti infatti come i valori di accuratezza grafica e fluidità siano
i medesimi così come gli stessi sono gli stacchi delle lettere ubicati in posizioni assolutamente analoghe. L'inclinazione dei grafemi è ugualmente disomogenea. Uguale rapidità hanno entrambe le grafie esaminate che risultano velocizzate, a tratti, da collegamenti dinamici e gesti aerei. Assolutamente compatibile è poi il grado di curvilineità. Anche la tenuta del rigo appare coerente tra le due categorie di scritti a confronto. La pressione è ugualmente uniforme tra
12 tratti ascendenti e tratti discendenti così come la leggibilità risulta essere buona con presenza di occhiellature. Infine sia la luce interna dei grafemi, sia la distanza tra le singole lettere e tra il cognome e il nome delle firme in comparazione si rivela essere assolutamente compatibile ai valori riscontrabili all'interno della scheda testamentaria indicata come “X3”” (cfr. pag. 36 e ss. della relazione integrativa).
Il c.t.u. ha quindi osservato che “il confronto, sia di carattere generale sia di carattere specifico, sopra esposto tra le varie firme in comparazione e la grafia del testamento oggetto di indagine tecnica del presente elaborato, ha messo in evidenza elementi grafici che si sono rivelati di fondamentale importanza ai fini della formazione di un convincimento tecnico attendibile ed assolutamente obiettivo. Da tale confronto sono infatti emersi elementi importanti che ritengo opportuno sottolineare. Anzitutto le varie firme appartenenti a CP_1 CP_1
utilizzate come termine comparativo presentano evidenti analogie nel ductus scrittorio
[...] con la grafia delle disposizioni testamentarie del documento X3. Il gesto grafico manifesta un ritmo discreto con produzione di arcate e occhiellature che sono assolutamente compatibili.
Tali analogie sul ductus scrittorio vengono poi confermate a seguito della comparazione delle caratteristiche grafiche maggiormente determinanti come sopra anticipato nel paragrafo sul confronto generale. I valori di accuratezza, fluidità, continuità, modulazione, inclinazione, rapidità, curvilineità, pressione, calibro, tenuta del rigo, leggibilità, larghezza infra ed intralettere oltre che spazio tra le parole (tra cognome e nome nelle firme), sono pressocché i medesimi. Si ravvisano poi segni grafici assolutamente identificativi e comuni come, ad esempio, la modalità morfocostruttiva della lettera “t” con taglio basale oppure il gesto di congiunzione del punto della lettera “i” con il grafema che lo segue corrispondenti ad analogie di carattere sostanziale e dinamico. In tali elementi dinamici non si ravvisa l'esistenza di gesti di tentennamento, tremori o punti di sosta dello strumento scrittorio. Le analogie riscontrate sono in numero così elevato ed il gesto grafico è talmente spontaneo e compatibile tra la grafia del testamento in verifica e gli elementi grafici ricompresi nelle firme in comparazione che può escludersi la casualità. Conseguentemente, in applicazione della regola universalmente riconosciuta in materia di comparazione di scritti, secondo la quale “per poter determinare che due scritti a confronto provengano da una stessa mano è indispensabile riscontrare tra gli stessi somiglianze sostanziali, dinamiche e formali;
le eventuali differenze formali devono comunque essere spiegabili e cioè riconducibili a motivi oggettivi e documentabili;
in situazioni di dissimulazione è particolarmente importante la corrispondenza dei gesti più spontanei”, può propendersi per la riconducibilità della grafia presente nel testamento indicato come “X3” alla grafomotricità di ”, concludendo nel senso che “il testamento a firma Controparte_1
13 “ datato “Marina di IO 20/02/1998”, indicato nella presente Persona_3 consulenza tecnica d'ufficio con l'acronimo X3, è apocrifo. La grafia dello stesso testamento risulta compatibile con la grafomotricità di ed è pertanto a Controparte_1 quest'ultimo attribuibile” (cfr. pag. 46-48 della relazione integrativa).
Il Collegio ritiene di condividere la valutazione offerta dal c.t.u., essendo questa assistita da una presunzione di imparzialità risultante dalla metodologia applicata, maggiormente rispondente alla prassi aggiornata, oltre che suffragata dalla documentazione fotografica allegata, la quale permette di riscontrare in modo immediato quanto affermato dal consulente.
Del resto, le osservazioni alla bozza di consulenza presentate dal legale di Controparte_1
– alle quali, in ogni caso, il c.t.u. ha dettagliatamente e compiutamente risposto –
[...] devono considerarsi tamquam non esset, stante la declaratoria di inammissibilità del suo intervento nel giudizio riunito.
Ne discende che, avendo l'ausiliario accertato l'elevato grado di compatibilità tra la grafia del testamento in verifica e la grafomotricità di , il Collegio deve Controparte_1 affermare la carenza del requisito dell'olografia della scheda testamentaria apparentemente redatta da in data 20.02.1998, e pubblicata il 26.10.2016, con Persona_3 conseguente nullità del predetto testamento ex art. 606 c.c.
Ad avviso del Collegio non sussistono i presupposti per trasmettere gli atti alla Procura della
Repubblica in sede in quanto, in difetto di certezza in ordine al momento in cui è stata commessa la falsificazione del testamento di dovendo fare Persona_3 applicazione del basilare principio giuridico “in dubio pro reo”, non può che ritenersi che il fatto sia stato commesso nel giorno indicato nel testamento (20.02.1998) sicché, considerato l'ampio lasso di tempo trascorso sino alla pronuncia della presente sentenza, il reato di falsificazione del testamento olografo risulta ampiamente prescritto.
Con riguardo alle spese di lite, va rilevato che con la sentenza non definitiva n. 366/2023 sono già state regolamentate le spese afferenti al giudizio n. 652/2018 R.G. (ed al subprocedimento relativo al sequestro giudiziario), sicché deve in questa sede disporsi soltanto delle spese relative al giudizio riunito portante n. 1638/2018 R.G.
Le spese di lite seguono la soccombenza anche con riguardo alla declaratoria di inammissibilità dell'intervento spiegato da , con conseguente condanna di Controparte_1 quest'ultimo, in solido con nei limiti infra spiegati, alla rifusione Controparte_4 delle stesse nei confronti di , da distrarsi in favore dei suoi procuratori, Parte_1 dichiaratisi antistatari.
14 Le spese sono liquidate ai sensi dell'art. 9 d.l. 1/2012 e del successivo d.m. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento (indeterminabile, complessità bassa, parametri minimi in ragione dell'attività difensiva concretamente svolta e della mancata costituzione in giudizio di ), nel seguente modo: € 851,00 per la fase Controparte_4 di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, € 1.453,00 per la fase decisoria, con un compenso totale di € 3.809,00 (di cui il solo importo di € 2.356,00, corrispondente alle fasi istruttoria e decisoria in cui è stato spiegato l'intervento dichiarato inammissibile, da porre in solido tra e ) Controparte_4 Controparte_1 oltre € 553,66 per esborsi.
Nei rapporti tra le parti, le spese di c.t.u. – liquidate come da separato e contestuale decreto – sono poste definitivamente a carico di . Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'intervento di nel procedimento Controparte_1 riunito portante n. 1638/2018 R.G.;
- dichiara aperta la successione di nato a [...] Persona_3
ON (RC) il 24.06.1921 e deceduto a Marina di IO IC (RC) il 18.01.1999;
- dichiara la nullità del testamento olografo di recante la data Persona_3 del 20.02.1998, pubblicato il 26.10.2016 per atto in Notar , notaio in Persona_2
EL IC (rep. 37737 – racc. 20245);
- condanna , in solido nei soli limiti infra indicati con Controparte_4 [...]
, alla rifusione delle spese di lite nei confronti di , Controparte_1 Parte_1 da distrarsi in favore dei suoi procuratori dichiaratisi antistatari, che liquida in €
3.809,00 per compensi (di cui il solo importo di € 2.356,00 da porre in solido tra
[...]
e ), ed € 553,66 per esborsi, oltre spese Controparte_4 Controparte_1 generali nella misura del 15%, cpa e i.v.a. come per legge (ove dovuti);
- nei rapporti tra le parti, pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico di
[...]
. Controparte_4
Così deciso nella Camera di Consiglio del 17/10/2025, svolta tramite l'applicativo Microsoft
Teams
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Olga Quartuccio) (dott. Andrea Amadei)
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