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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 19/12/2024, nella causa iscritta al n.r.g. 12895/2024, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. BERTIN VALERIA e c.f. Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. COEN RAFFAELE RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 10/07/2024, con cui e unitisi in Parte_1 Parte_2 matrimonio a Mura-BS in data 16.7.2011 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Mura-BS al numero 1, parte II, serie A, dell'anno 2011), hanno chiesto: “Separazione consensuale”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 11.7.2024;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1) i coniugi vivranno separati agli obblighi di legge;
2) le figlie sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento e residenza delle stesse presso la madre;
3) la casa familiare sita in Lodrino, via Kennedy 47, di proprietà il marito resta assegnata allo stesso, in quanto la moglie rinuncia sin d'ora e anche per il futuro a richiederne l'assegnazione se verranno rispettate le condizioni di natura
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economica di cui al presente ricorso;
la signora sin d'ora, si impegna ad asportare dalla casa coniugale tutti i Pt_1 suoi effetti personali entro e non oltre 15 giorni dal suo trasferimento in diversa abitazione;
3) la gestione ordinaria delle figlie sarà esercitata in via disgiunta tra i genitori ed in concomitanza con i rispettivi tempi di frequentazione. Sulle questioni di straordinaria amministrazione relative all'educazione, all'istruzione e alla salute, i genitori decideranno di comune accordo tenendo conto delle capacità,
4) quanto alle frequentazioni padre-figlie, il padre vedrà e terrà con sé, ogni qualvolta lo desideri, le figlie minori compreso il pernottamento, previo accordo con la madre e compatibilmente con i desideri, bisogni e necessità dei figli nonché dei genitori stessi. In ogni caso, il padre potrà vedere e tenere con sé e secondo le seguenti modalità: Per_1 Per_2
- un fine settimana ogni due, alternato con la madre, dal sabato mattina da fine scuola a domenica sera 20:00 allorquando il padre le riaccompagnerà dalla madre;
- settimanalmente, il martedì e il giovedì da fine scuola a dopo cena, allorquando le riporterà a casa della madre;
- per due settimane consecutive o non, durante il periodo di sospensione scolastica estiva dei minori;
i genitori, pertanto, si impegnano reciprocamente ad accordarsi, con congruo preavviso entro il giorno 10 maggio di ogni anno, sul periodo prescelto e a comunicarsi la metà per l'eventuale villeggiatura che trascorreranno con il minore;
- meta delle vacanze natalizie a ciascun coniuge e comunque il giorno del Santo Natale alternato di anno in anno con quello della vigilia e quello di fine anno (31/12) e primo dell'anno;
- meta delle vacanze pasquali, alternando di anno in anno con la madre il giorno di Pasqua e il lunedì dell'angelo;
- anche i ponti connessi alle ulteriori festività del calendario saranno alternati tra i genitori (a titolo esemplificativo: Santo patrono, 25 Aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre eccetera) così come i compleanni delle figlie, senza che questo possa in alcun modo limitare e/o privare il minore dal festeggiare la propria ricorrenza con i propri coetanei, anche alla presenza dell'altro genitore a cui non spetterebbe il diritto di frequentazione (solo durante le ore utili alla festa con gli amici)
- diversi e/o ulteriori accordi in ordine alla frequentazione tra il padre e le figlie verranno stabiliti dei genitori secondo le necessità ed esigenze che si dovessero presentare;
5) il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, in via anticipata titolo di contributo al mantenimento delle figlie, l'importo mensile di euro 450,00 (quattrocentocinquantaeuro) per ciascuna figlia, così per la somma complessiva di euro 900,00 (novecentoeuro) finché le figlie non avranno raggiunto la totale autosufficienza economica, somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat costo-vita a decorrere dal mese di dicembre 2024; qualora le figlie, raggiunta la maggiore età e non autosufficienti, non dovessero più convivere con la madre e non fossero in alcun modo a carico della stessa, detto in porto, su richiesta delle stesse figlie verrà loro direttamente versato;
6) il signor accedi a favore della moglie la quota a lui spettante per legge di assegno unico e degli altri benefici Pt_2 previdenziali e/o assistenziali spettante alle figlie, da intendersi quale somma aggiuntiva del contributo al mantenimento delle figlie;
7) il padre continuerà a concorrere integralmente alle spese non coperte dall'assegno di mantenimento che si rendessero necessarie per le minori, facendosene carico il 50% secondo il seguente schema (allorché dette spese venissero anticipate dalla madre, il padre che non ha subito l'esborso, corrisponderà alla signora l'importo dovuto all'atto della presentazione della relativa documentazione fiscale, fattura/ricevuta/scontrino/ fiscale entro i successivi 10 giorni):
Spese per la salute
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed
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erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso struttura private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero preisti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
Spese per l'istruzione
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per messi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'esterno; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinenti abbigliamento e attrezzatura (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
8) i coniugi dichiarano di aver regolamentato ogni altro rapporto economico e patrimoniale tra gli stessi sussistente [e di aver] alle condizioni di cui sopra;
9) le parti chiedono concordemente di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarano di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'articolo 473 bis 51 II e III c.p.c. e all'impugnazione della sentenza.
10) le parti concordano che il presente ricorso congiunto verrà depositato solo subordinatamente alla previa remissione da parte della signora della querela oggetto del procedimento penale RGNR 12801/2023 pendente presso la Pt_1
Procura della Repubblica di Brescia (artt. 610 e 612 cp) ed alla successiva accettazione della suddetta remissione da parte del sig. Al riguardo il sig. subordinatamente alla preventiva remissione di querela, dichiara di rinunciare Pt_2 Pt_2
a qualsivoglia azione, penale (es. calunnia) e civile, in qualsiasi sede nei confronti della sig.ra per l'avvenuta Pt_1 proposizione della stessa»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: omologa la separazione consensuale tra i coniugi:
e Parte_1 Parte_2
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alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 19/12/2024
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Gustavo Nanni
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