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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 06/06/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 624/2025 promossa da:
(c.f. ) nata alla Spezia il 24.07.1974 e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(c.f. ) nato alla Spezia il 23.08.1971, entrambi rappresentati e
[...] C.F._2 difesi dall'avv. Angelini e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno introdotto in data 01.04.2025 il presente giudizio con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver contratto matrimonio concordatario in Riccò del Golfo (SP) il
05.03.2005 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2005, numero 1, parte II, serie A), optando per il regime della separazione dei beni;
che dall'unione è nato il figlio in data 14.08.2006; che in data 10.04.2013 è stata omologata dal Tribunale della Per_1
Spezia la separazione consensuale dei coniugi;
di non aver da allora ricostituito alcuna comunione di vita materiale e spirituale;
di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata (come successivamente integrata dalle parti).
I coniugi hanno quindi chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) Le parti sono economicamente indipendenti e quindi rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa a titolo di assegno al mantenimento.
2) Il figlio che da settembre 2024 vive con il padre, potrà trascorrere, a sua scelta, Persona_2 periodi presso uno o l'altro genitore secondo la sua volontà e le sue necessità mantenendo la residenza anagrafica presso la casa della madre via del Torretto n.17 La Spezia.
3) Ciascun genitore provvederà ai bisogni del figlio nel periodo in cui lo avrà presso di sé, senza chiedere alcun contributo al mantenimento all'altro genitore.
4) Per le spese straordinarie relative al figlio i due genitori si riportano a quanto previsto dal protocollo concordato con il Tribunale della Spezia di cui hanno copia e di cui quindi hanno preso visione.
5) Ciascun genitore si impegna a corrispondere al figlio la somma di euro 55,00 ogni 15 gg. in modo che possa disporre per le proprie spese voluttuarie la somma complessiva di euro 220 Per_1 mensili. Le parti si prestano il consenso reciproco al rilascio o rinnovo dei passaporti e degli altri documenti di espatrio.
6) Le parti dichiarano di aver già prima d'ora risolto ogni altro loro rapporto di natura economico- patrimoniale e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere per nessun titolo o ragione, salvo il puntuale ed esatto adempimento di quanto qui previsto e pattuito.
7) Le spese legali per la presente procedura saranno a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna”. Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge. All'udienza del 29.05.2025, le parti sono comparse insistendo come da ricorso, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare. In tal sede, è stato altresì precisato che le spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio sono da intendersi a carico di entrambi i genitori, in pari misura. Tanto premesso, nel merito può osservarsi che il comportamento processuale delle parti ed il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Pacifica in causa è l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge 01.12.1970 n. 898 per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché il decorso del tempo richiesto a tal fine dall'art. 3 n. 2) lettera b) della stessa legge (come da ultimo modificata). La domanda in punto status va, pertanto, accolta. Quanto alle condizioni del divorzio, l'accordo raggiunto può essere omologato, le pattuizioni concordate fra le parti essendo conformi a legge.
PER TALI MOTIVI Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra Parte_1
e , generalizzati come in epigrafe e coniugatisi in Riccò del Golfo
[...] Parte_2
(SP) il 05.03.2005 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2005, numero 1, parte II, serie A);
- omologa le condizioni concordate di divorzio, come da ultimo precisate e da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
- manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, 05.06.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani