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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/02/2025, n. 1470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1470 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Antonio Tizzano, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 4/2/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 31578/2024 r.g.l., vertente
TRA
, con gli avv.ti ELIA SALVATORE e DE Parte_1
SALVATORE DANIELA
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, con l'avv. ASSUMMA MARIA
RESISTENTE
OGGETTO: liquidazione della pensione di vecchiaia anticipata
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato il 2.9.2024, parte ricorrente come in epigrafe indicata ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo accertarsi il proprio diritto al trattamento di pensione di vecchiaia con la decorrenza di legge. Il ricorrente, premesso di essere titolare di posizione assicurativa nella gestione artigiani , con l'anzianità risultante dall'Estratto Conto CP_2
Previdenziale che si produce, ha dedotto di aver presentato, in data 15.5.2024, domanda di pensione di vecchiaia, “respinta perché…
1 coniugato” e non era possibile “effettuare il calcolo della pensione, sub- specie per la c.d. integrazione al minimo”. Ciò dedotto, considerato che sussistono il requisito anagrafico di 67 anni prescritto dalla normativa in materia (D.L. 201/2011) – già nel 2022
– nonché il requisito di 20 anni di contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata, considerato, altresì, che il trattamento previdenziale deve essere “pagato applicando il metodo di calcolo misto, a prescindere dall'esistenza del rapporto di coniugio, non avendo il ricorrente neanche mai richiesto la liquidazione dell'integrazione al minimo” e che la Filippine “sono l'unico paese al mondo, oltre alla Città del Vaticano, dove il divorzio non è permesso…, di talché il ricorrente, non avendo alcun rapporto con il coniuge che non sa neanche dove sia ubicato, si dichiara celibe perché non convivente more uxorio”, parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni prima illustrate. Instaurato ritualmente il contraddittorio, l' si è costituito in CP_2 giudizio “al fine di evidenziare di aver riesaminato il caso e, all'esito dell'istruttoria, proceduto alla liquidazione delle pensioni (…)”; pertanto, ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere “con compensazione delle spese”. All'udienza di prima comparizione delle parti, il 4.2.2025, il procuratore della parte ricorrente, “alla luce della memoria difensiva e CP_2 dell'accoglimento in via amministrativa della domanda di pensione di vecchiaia”, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere “con condanna dell' al pagamento delle spese di lite essendo il CP_2 riconoscimento posteriore all'introduzione del giudizio”. Quindi, la causa, istruita per via documentale, è stata discussa e decisa come di seguito.
***
Da quanto rappresentato dalle parti, oltreché dalla documentazione prodotta (vd., in particolare, la “Comunicazione di Liquidazione Pensione n. 018-701433949998 Cat. VOART, decorrenza 1 febbraio 2022” datata 23.1.2025 in all. 1 al fasc. ), emerge, in modo evidente, la cessazione CP_2 della materia del presente contendere. Le spese di giudizio, liquidate, in base al criterio della soccombenza virtuale (Cass. SS.UU. ord. 114/1996 e, ex plurimis, Cass. 489/2000 e Cass. 11494/2004), in complessivi € 3.290,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, con distrazione, sono poste a carico dell' . Risulta evidente CP_2 anche dal tenore della memoria di costituzione dell' che la domanda CP_2
2 di pensione di vecchiaia presentata in data 15.5.2024 sia stata accolta a seguito di riesame (si veda il provvedimento di reiezione del CP_2
28.5.2024 in all. 2 al fasc. ricorrente) e che, peraltro, l'accoglimento sia avvenuto in corso di giudizio, in data 23.1.2025 (l'odierno ricorso è stato depositato il 2.9.2024 e notificato il 13.9.2024, come da documentazione depositata dal ricorrente in pari data); ciò dimostra, in modo inequivocabile, che l' abbia dato causa, con il proprio CP_2 comportamento, alla lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_2 al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.290,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, con distrazione.
Così deciso in Roma il 4/2/2025
IL GIUDICE
Antonio Tizzano
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