Sentenza breve 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza breve 04/06/2025, n. 1763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1763 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 01763/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00300/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di TA (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 300 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Alfredo Luigi Negretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale TA, domiciliataria ex lege in TA, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
del decreto Cat. A.12/-OMISSIS-/Imm. del 18.12.2024, con il quale la -OMISSIS- ha archiviato l’istanza volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
nonché per la condanna dell’amministrazione alla ostensione dei documenti richiesti con l’istanza di accesso ai documenti amministrativi del 24.12.2024 mai esitata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 34 comma 5 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 il dott. Andrea Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con ricorso notificato il 14.2.2025 e depositato il 18.2.2025 parte ricorrente ha impugnato il provvedimento Cat. A. 12/-OMISSIS-/Imm. del 18.12.2024, notificato in pari data (come da relata in calce all’atto), con il quale la -OMISSIS- ha archiviato l’istanza volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
- l’esponente ha inoltre domandato in via incidentale l’accertamento del diritto di accesso alla documentazione del procedimento per cui è causa;
- a seguito di declaratoria d’inammissibilità della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta dalla competente commissione con decreto n. 31/2025 del 25.3.2025, parte ricorrente ha rinnovato l’istanza ai sensi dell’art. 126 comma 3 D.P.R. 115/2002;
- il 17.4.2025, l’Amministrazione intimata ha depositato la nota n. 15/2025/Imm./m.f. attestante che “ il procedimento si è favorevolmente concluso con la concessione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che risulta in produzione presso l’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato ”;
- con memoria di pari data la stessa parte resistente ha eccepito la cessazione della materia del contendere, instando per la compensazione delle spese del giudizio;
-all’udienza camerale del 22 maggio 2025 dato avviso di possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato che:
- come da rituale annuncio reso in udienza la controversia può essere decisa con sentenza in forma semplificata attesa la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria; essendo, inoltre, decorsi venti giorni dall’ultima notificazione ed essendo state sentite le parti sul punto;
- alla luce della predetta memoria e della documentazione depositata in atti dalla Questura, attestante la definizione del procedimento con provvedimento attributivo del bene della vita, residuando solo la materiale consegna del permesso (determinata dai tempi tecnici per la stampa del titolo), non resta al Collegio che dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34 comma 5 cod. proc. amm. (cfr. su fattispecie analoga T.A.R. Sicilia - TA, sez. IV, 20.1.2025 n. 221);
- le spese, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico della parte resistente, secondo il criterio di soccombenza c.d. virtuale, stante la definizione del procedimento solo successivamente alla proposizione del ricorso;
- il ricorrente non può essere ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato atteso che la dichiarazione sostitutiva dei redditi prodotti all’estero, depositata il 26.3.2025, si palesa carente di valida sottoscrizione, risultando perciò priva di valore legale tipico
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di TA (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Non ammette il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento al ricorrente delle spese del presente giudizio, che si liquidano in via equitativa in complessivi Euro 700,00 (settecento/00), oltre agli accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato, se dovuto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in TA nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere
Andrea Maisano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Maisano | Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.