Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 16/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
RGL n. 698/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 16/01/2025 nella causa n. 698/2023 (+ 748/2023 + 956/2023) RGL, promossa da:
, e , assistite dagli avv.ti RINALDI Parte_1 Parte_2 Parte_3
GIOVANNI, ZAMPIERI NICOLA, MICELI WALTER e GANCI FABIO
PARTE RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: Carta Docente
Premesso che: con separati ricorsi, successivamente riuniti, , e , tutte Parte_1 Parte_2 Parte_3 docenti alle dipendenze del in forza di plurimi contratti annuali e/o fino al Controparte_1 termine delle attività didattiche, hanno lamentato di non avere avuto diritto a fruire della c.d. Carta Docente, istituita dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 al fine di sostenere le spesa per l'aggiornamento, la formazione e la valorizzazione delle competenze professionali, in quanto dipendenti precarie, nonostante abbiano svolto le medesime mansioni e siano state sottoposte ai medesimi obblighi formativi dei colleghi con contratto a tempo indeterminato, durante i seguenti anni scolastici:
: 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_1
: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_2
: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024. Parte_3
1
I ricorrenti hanno chiesto, previa eventuale disapplicazione dell'art.1, co.121, 122 e 124, della L.
107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre
2016, ritenuti in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, l'accertamento del loro diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati nei rispettivi ricorsi, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente la condanna del convenuto a corrispondere CP_1 loro l'importo nominale corrispondente, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente;
in via subordinata, hanno domandato la condanna della somma a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art 1218 c.c..
Il , nonostante la regolarità della notifica dei ricorsi e dei pedissequi decreti Controparte_1 di fissazione dell'udienza di discussione, non si è costituito in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
All'udienza odierna il difensore dei ricorrenti ha insistito per l'accoglimento del ricorso e all'esito è pronunciata la presente decisione.
Considerato che: sul tema oggetto di causa si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione, decidendo sul rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. promosso dal Tribunale di Taranto. In particolare, la Suprema Corte ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del
1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da
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essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.” (Cassazione civile sez. lav., 27/10/2023, n.29961).
Sulla base delle coordinate ermeneutiche appena illustrate, peraltro, deve essere interpretato anche l'art. 15 D.L. 69/2023, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103, che ha previsto espressamente che “
1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.”.
Nel caso di specie è documentato che: è stata destinataria di plurimi contratti per Parte_1 supplenze brevi, di fatto succedutisi in via continuativa dal 27/1/2021 al 11/6/2021 per la sostituzione del medesimo docente e sullo stesso posto, nell'a.s. 2020/2021, sicchè la situazione è comparabile a quella del docente fino al termine delle attività didattiche, essendo anche in questo caso stata assicurata mediante gli incarichi conferiti la continuità didattica annua, nonché di contratti fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023;
[...]
è stata destinataria di contratti di supplenza annuali fino al 31.8 in tutti gli anni scolastici Parte_2 per i quali ha proposto domanda e è stata destinataria di contratti di supplenza fino al Parte_3 termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2018/2019 e 2023/2024 nonché di contratti di supplenza annuale negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 (v. contratti prodotti).
I ricorrenti inoltre risultano attualmente inseriti nel sistema scolastico in quanto assunti a tempo determinato fino al 30.6.2025, , e fino al 31.8.2025, (depositi 14.1.2025). Pt_3 Pt_1 Per_1
Deve, quindi, essere loro riconosciuto il beneficio economico richiesto, mediante condanna in forma specifica dell'Amministrazione resistente all'attribuzione della Carta Elettronica, c.d. “Carta docente”, per gli anni scolastici indicati, anche se complessivamente superiori a due.
Va infatti rilevato che la S.C., nella sentenza citata, laddove al paragrafo 17.2 ha detto che “Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il
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giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice.”, ha escluso che si possa verificare una “discriminazione alla rovescia” rispetto alla situazione dei docenti assunti a tempo indeterminato percettori della “Carta docente”, come paventato dal
, mediante il riconoscimento ai docenti assunti a termine come Controparte_1 le ricorrenti della possibilità di cumulare una somma non superiore ad € 1.000,00, corrispondente a due annualità.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte resistente nella misura indicata in dispositivo e liquidata ai sensi del DM 55/2014 e s.m., tenuto conto del valore delle domande, della serialità della controversia e della pluralità delle parti, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 429 c.p.c., disattesa ogni altra domanda, eccezione o deduzione,
- condanna il ad attribuire la Carta Docenti ai ricorrenti Controparte_1 per i seguenti importi:
€ 1.500,00 Parte_1
€ 3.000,00 Parte_4
€ 2.500,00; Parte_3
- condanna il alla rifusione delle spese processuali Controparte_1 sostenute dai ricorrenti, che liquida in complessivi € 2.400,00, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Rinaldi Giovanni, Miceli Walter,
Zampieri Nicola e Ganci Fabio.
Alessandria, il 16.1.2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
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