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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 17/07/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1258/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Ghedini Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 1258/2025 promosso da:
nata il [...] a [...] e ivi residente in [...] C.F. Parte_1
C.F._1
e nato il [...] a [...] e ivi residente in piazza XXIV Maggio n. 23, C.F. Parte_2
C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Marcella Balducci (C.F. ) ed C.F._3 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Ferrara, via Alberto Lollio n. 15, giusta procura in atti (indirizzo PEC per comunicazioni e notifiche: ) Email_1
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio su ricorso congiunto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473.bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30 maggio 2025, premettendo di aver contratto matrimonio concordatario il 20 settembre 2003
a Ferrara;
che dalla unione coniugale sono nate due figlie: nata a [...] il Persona_1
25.4.2006, oggi di anni 19, studentessa, iscritta alla classe V del liceo scientifico Roiti di Ferrara e dunque maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
nata a [...] il Parte_3 9.4.2010, attualmente di anni 15, studentessa, iscritta alla classe prima del liceo scientifico Roiti di
Ferrara; di essersi separati consensualmente in forza di decreto di omologa di questo Tribunale del
20 aprile 2015; che da allora tra di loro non è più intervenuta alcuna riconciliazione, sussistendo pertanto tutte le condizioni di cui all'art. 3 Legge 898/70; hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
CONDIZIONI:
1) La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, che potranno Pt_3 esercitare la responsabilità genitoriale separatamente quanto alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, mentre assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della ragazza.
2) La casa familiare sita in Ferrara alla via dei Morari n. 33 resterà assegnata alla signora
[...]
che ivi continuerà a vivere con la figlia minore e con la figlia maggiorenne ma Pt_1 Pt_3 economicamente non autosufficiente . Per_1
3) Il signor potrà vedere e tenere con sé la figlia minore quando lo desidera, Parte_2 Pt_3 compatibilmente con i propri impegni lavorativi e con gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi della ragazza e comunque a fine settimana alternati, dalle ore 19 del venerdì alle ore 19 della domenica.
4) Il signor con decorrenza dal mese di giugno 2025, verserà alla signora Parte_2 [...]
a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, entro il giorno 15 di ogni mese, mediante Pt_1 bonifico, la somma di euro 600,00 (euro 300,00 per ciascuna figlia), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat.
5) Il signor corrisponderà altresì alla signora il 50% delle spese Parte_2 Parte_1 straordinarie/extra assegno mensile da sostenere nell'interesse delle figlie e , secondo Per_1 Pt_3 le linee guida di cui al Protocollo del Tribunale di Ferrara per le cause in materia di famiglia approvato il 25.10.2017, che di seguito si riportano: - spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. - spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private. - spese scolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico. - spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) tempo prolungato;
b) mensa scolastica;
c) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. - spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) baby-sitter; b) campi estivi.
6) Ai fini fiscali e tributari, le parti concordano che le figlie saranno a loro carico nella misura del
50% ciascuno.
7) I ricorrenti si concedono reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei rispettivi documenti validi per l'espatrio e di quelli della figlia minore . Pt_3
8) Le spese legali del presente procedimento fanno capo al signor Parte_2
A) Il signor si impegna a cedere e trasferire alla signora che accetta, Parte_2 Parte_1 entro mesi 6 dal deposito dell'emananda sentenza, la propria quota indivisa di proprietà, pari al 50%
e, comunque, ogni diritto a lui spettante sull'immobile adibito a casa coniugale, sino a Ferrara in via dei Morari nn. 33/A-33/C, distinto al NCEU del Comune di Ferrara come segue: foglio 136, mappale
703, subalterno 47, via dei Morari n. 33C piano terra (casa di civile abitazione cat. A3, classe 2, consistenza 4,5 vani); foglio 136, mappale 703, subalterno 10, via dei Morari n. 33A piano terra
(autorimessa cat. C/6, classe 3, consistenza 13 mq); foglio 136, mappale 703, subalterno 46, via dei
Morari n. 33C piano terra (autorimessa cat. C/6, classe 3, consistenza 13 mq).
B) Le spese della notarile stipulazione relative al trasferimento e cessione dei diritti immobiliari di cui al punto A) faranno capo alla signora Parte_1
C) Con decorrenza dal mese di giugno 2025 la signora provvederà in via esclusiva al Parte_1 pagamento delle residue somme ancora dovute a MPS per capitale, interessi, imposte e spese di cui al mutuo ipotecario n. 741521866.31, con conseguente esonero del signor Parte_2
****
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 10 luglio 2025.
In data 3 luglio 2025 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio adottando i migliori provvedimenti in ordine alla prole.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 14 aprile 2015, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
È inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici;
con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Ferrara il 20 settembre
2003 fra nata il [...] a [...], e nato il [...] a [...], Parte_1 Parte_2 alle condizioni di cui al ricorso congiunto, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Ferrara di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2003 - Atto n. 185 - Parte II Serie A
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del Parte_1 coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 16 luglio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Ghedini Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 1258/2025 promosso da:
nata il [...] a [...] e ivi residente in [...] C.F. Parte_1
C.F._1
e nato il [...] a [...] e ivi residente in piazza XXIV Maggio n. 23, C.F. Parte_2
C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Marcella Balducci (C.F. ) ed C.F._3 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Ferrara, via Alberto Lollio n. 15, giusta procura in atti (indirizzo PEC per comunicazioni e notifiche: ) Email_1
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio su ricorso congiunto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473.bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30 maggio 2025, premettendo di aver contratto matrimonio concordatario il 20 settembre 2003
a Ferrara;
che dalla unione coniugale sono nate due figlie: nata a [...] il Persona_1
25.4.2006, oggi di anni 19, studentessa, iscritta alla classe V del liceo scientifico Roiti di Ferrara e dunque maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
nata a [...] il Parte_3 9.4.2010, attualmente di anni 15, studentessa, iscritta alla classe prima del liceo scientifico Roiti di
Ferrara; di essersi separati consensualmente in forza di decreto di omologa di questo Tribunale del
20 aprile 2015; che da allora tra di loro non è più intervenuta alcuna riconciliazione, sussistendo pertanto tutte le condizioni di cui all'art. 3 Legge 898/70; hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
CONDIZIONI:
1) La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, che potranno Pt_3 esercitare la responsabilità genitoriale separatamente quanto alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, mentre assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della ragazza.
2) La casa familiare sita in Ferrara alla via dei Morari n. 33 resterà assegnata alla signora
[...]
che ivi continuerà a vivere con la figlia minore e con la figlia maggiorenne ma Pt_1 Pt_3 economicamente non autosufficiente . Per_1
3) Il signor potrà vedere e tenere con sé la figlia minore quando lo desidera, Parte_2 Pt_3 compatibilmente con i propri impegni lavorativi e con gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi della ragazza e comunque a fine settimana alternati, dalle ore 19 del venerdì alle ore 19 della domenica.
4) Il signor con decorrenza dal mese di giugno 2025, verserà alla signora Parte_2 [...]
a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, entro il giorno 15 di ogni mese, mediante Pt_1 bonifico, la somma di euro 600,00 (euro 300,00 per ciascuna figlia), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat.
5) Il signor corrisponderà altresì alla signora il 50% delle spese Parte_2 Parte_1 straordinarie/extra assegno mensile da sostenere nell'interesse delle figlie e , secondo Per_1 Pt_3 le linee guida di cui al Protocollo del Tribunale di Ferrara per le cause in materia di famiglia approvato il 25.10.2017, che di seguito si riportano: - spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. - spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private. - spese scolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico. - spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) tempo prolungato;
b) mensa scolastica;
c) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. - spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) baby-sitter; b) campi estivi.
6) Ai fini fiscali e tributari, le parti concordano che le figlie saranno a loro carico nella misura del
50% ciascuno.
7) I ricorrenti si concedono reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei rispettivi documenti validi per l'espatrio e di quelli della figlia minore . Pt_3
8) Le spese legali del presente procedimento fanno capo al signor Parte_2
A) Il signor si impegna a cedere e trasferire alla signora che accetta, Parte_2 Parte_1 entro mesi 6 dal deposito dell'emananda sentenza, la propria quota indivisa di proprietà, pari al 50%
e, comunque, ogni diritto a lui spettante sull'immobile adibito a casa coniugale, sino a Ferrara in via dei Morari nn. 33/A-33/C, distinto al NCEU del Comune di Ferrara come segue: foglio 136, mappale
703, subalterno 47, via dei Morari n. 33C piano terra (casa di civile abitazione cat. A3, classe 2, consistenza 4,5 vani); foglio 136, mappale 703, subalterno 10, via dei Morari n. 33A piano terra
(autorimessa cat. C/6, classe 3, consistenza 13 mq); foglio 136, mappale 703, subalterno 46, via dei
Morari n. 33C piano terra (autorimessa cat. C/6, classe 3, consistenza 13 mq).
B) Le spese della notarile stipulazione relative al trasferimento e cessione dei diritti immobiliari di cui al punto A) faranno capo alla signora Parte_1
C) Con decorrenza dal mese di giugno 2025 la signora provvederà in via esclusiva al Parte_1 pagamento delle residue somme ancora dovute a MPS per capitale, interessi, imposte e spese di cui al mutuo ipotecario n. 741521866.31, con conseguente esonero del signor Parte_2
****
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 10 luglio 2025.
In data 3 luglio 2025 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio adottando i migliori provvedimenti in ordine alla prole.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 14 aprile 2015, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
È inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici;
con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Ferrara il 20 settembre
2003 fra nata il [...] a [...], e nato il [...] a [...], Parte_1 Parte_2 alle condizioni di cui al ricorso congiunto, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Ferrara di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2003 - Atto n. 185 - Parte II Serie A
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del Parte_1 coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 16 luglio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri