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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/07/2025, n. 2443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2443 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9524/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Luperini ha pronunciato ex art. 281 sexies, co. III, cpc, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9524/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BRUNO Parte_1 C.F._1 RITA (C.F. ), con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico, presso il C.F._2 difensore avv. BRUNO RITA
PARTE ATTRICE-OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIANCONI RAFFAELLA Controparte_1 P.IVA_1 e dell'avv. TRINARI FRANCESCO ( ) PIAZZA P. TOGLIATTI, 45 50018 C.F._3 SCANDICCI;
elettivamente domiciliato in VIA DELL'ARRIGO 22 50018 SCANDICCIpresso il difensore avv. BIANCONI RAFFAELLA
PARTE CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a Decreto Ingiuntivo relativo al premio della polizza collettiva contratta a beneficio dei consorziati
CONCLUSIONI
Le parti, come da verbale d'udienza del 02.07.2025, hanno così concluso:
-parte attrice-opponente:
a. Accogliere l'opposizione, dichiarando la nullità e/o infondatezza del decreto ingiuntivo n. n.2265/2023emesso dal Tribunale di Firenze in data 19.06.2023e, per l'effetto, revocare il medesimo.
b. In via subordinata:
pagina 1 di 5 nel caso di eventuale accoglimento parziale, rideterminare l'importo dovuto, previa rimodulazione delle somme richieste e dei relativi accessori. c. Con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
-parte convenuta opposta:
“IN VIA PRELIMINARE: accogliere l'istanza di correzione di errore materiale ex art. 287 c.p.c. per il decreto ingiuntivo n. 2265/2023, correggendo l'importo da € 34.032,95 a € 30.032,95; conseguentemente, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo corretto;
IN VIA SUBORDINATA: nella ipotesi di mancato accoglimento della correzione, pronunciare una nuova ingiunzione di pagamento ex art. 186 ter c.p.c. a carico di per € 30.032,95; Parte_1
NEL MERITO: rigettare integralmente l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla Sig.ra Parte_1
in quanto inammissibile ed improcedibile;
[...] confermare il decreto ingiuntivo n. 2265/2023 (previa correzione dell'errore materiale); IN OGNI CASO: se il decreto ingiuntivo venisse revocato, condannare la Sig.ra a pagare a Parte_1 CP_1
la somma di € 30.032,95 o quella diversa somma che il Giudice riterrà di giustizia;
[...] condannare l'opponente al pagamento delle spese processuali e degli onorari di causa, da liquidarsi secondo legge”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. DECIDENDUM e SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO CP_2
Si controverte in ordine al Decreto Ingiuntivo n. 2265/2023, con il quale l'intestato Tribunale di Firenze, ha ingiunto alla Sig.ra il pagamento, in favore del consorzio di Parte_1 produttori agricoli denominato , della somma di € 34.032,95 oltre interessi e spese Controparte_1 della procedura monitoria, di cui €. 182,02 per la quota associativa, di cui €. 2.730,26 a titolo di sanzione da ritardato pagamento dei contributi consortili e per la restante parte quale quota dei premi dovuti in forza dei certificati assicurativi sottoscritti dalla Parte_1 La con atto di citazione tempestivamente notificato, ha chiesto la revoca del Parte_1 predetto decreto ingiuntivo, in quanto nullo, poiché emesso difetto dei presupposti di cui all'art. 633, co. I, c.p.c., in assenza di idonea prova e per intervenuta prescrizione ex art. 2952,co.I, cc dell'avversa pretesa creditoria, e, in ogni caso, extrapetita per un importo maggiore rispetto a quella richiesto dalla creditrice opposta.
La creditrice opposta, , si è costituita, per chiedere preliminarmente la Controparte_1 correzione ex art. 288 cpc del decreto ingiuntivo, ritenuto affetto da errore materiale e, all'esito dell'avvenuta correzione, la concessione della provvisione esecuzione ex art. 648 cpc. In via subordinata, in caso di mancato accoglimento dell'istanza di correzione, l'opposta ha chiesto ingiungersi a carico dell'opponente ex art. 186 quater cpc, il pagamento, in favore Parte_1 di , della somma di € 30.032,95, oltre spese legali e, ha così concluso: Controparte_1
“voglia il Giudice rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla Sig.ra Parte_1 e tutte le domande dalla stessa avanzate perché inammissibili e/o infondate in fatto ed in
[...] diritto e comunque non provate e, previa correzione di errore materiale ex art. 288 c.p.c., confermare il decreto ingiuntivo opposto Tribunale di Firenze n. 2265/2023;
pagina 2 di 5 in ipotesi nella denegata ipotesi in cui il Giudice non accogliesse l'istanza di correzione di errore materiale ex art. 288 c.p.c. oppure nella subordinata ipotesi e non creduta ipotesi il cui il Giudice disponesse la revoca del decreto ingiuntivo opposto, voglia il Tribunale di Firenze condannare la Sig.ra a pagare al la somma di € 30.032,95 o quella Parte_1 Controparte_1 diversa somma che il Giudice riterrà di giustizia, per i motivi di cui in narrativa, oltre alle spese e compensi professionali, oltre accessori come per legge". Ritenuta l'improponibilità/inammissibilità dell'istanza di correzione proposta dall'opposta, questo decidente, in sede di prima udienza, tenutesi in data 10 04.2024, disattesa l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo, ravvisati profili di conciliabilità della lite, ha disposto ex art. 5 quater D.Lgs. 28/2010 s.m.i., lo svolgimento della procedura di mediazione delegata. Il procedimento di mediazione, diligentemente avviato dalla parte opposta, si è concluso negativamente per mancato accordo, senza la partecipazione personale della Parte_1 All'udienza del 21/02/2025 ha per questo eccepito l'improcedibilità del Controparte_1 giudizio, deducendo la conseguente caducazione dell'opposizione e la declaratoria di validità del decreto opposto. La causa, di natura prettamente documentale, viene ora per la decisione, sulle conclusioni come precisate dalle parti all'udienza del 2 luglio 2025.
L'opposizione è meritevole di accoglimento nei limiti e per le ragioni che seguono
1. SULL'INFONDATEZZA DELL'ISTANZA di CORREZIONE del decreto ingiuntivo. Va preliminarmente ribadito il rigetto, per la relativa inammissibilità, dell'istanza di correzione del decreto ingiuntivo avanzata dalla parte opposta. Difatti, come rilevato nell'ordinanza a verbale d'udienza del 10 aprile 2024, l'istanza di correzione dell'opposto decreto ingiuntivo doveva essere proposta avanti allo stesso giudice che ha pronunciato il provvedimento da emendare, mentre, innanzi a questo giudice dell'opposizione, il potere di correzione deve ritenersi assorbito in quello di decisione dell'opposizione medesima.
2. SULL'ECCEZIONE d'IMPROCEDIBILITA' dell'OPPOSIZIONE Sempre preliminarmente, va disattesa l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla parte opposta, per la mancata partecipazione personale della parte opponente alla procedura di mediazione introdotta presso l'OCF. Il verbale di mancato accordo prodotto dall'opposta mediante deposito telematico del 19.02.2025, è difatti idoneo a ritenere assolta la condizione di procedibilità della domanda giudiziaria. Invero in detto verbale, non vi alcuna traccia della contestazione sollevata in questa sede, in ordine alla mancata partecipazione senza giusto motivo della e in ordine al difetto dei poteri del Parte_1 soggetto delegato, dato che il mediatore incaricato ha dichiarato il mancato accordo, dando atto che:
“Le parti assistite dai loro Avvocati dopo un'ampia e approfondita discussione, non raggiungono alcun accordo di merito in ordine all'oggetto della presente mediazione”. L'opposta, se avesse voluto far valere il dedotto profilo di improcedibilità del giudizio, più correttamente, anche al fine di consentire alla parte di regolarizzare la propria posizione, doveva omettere di dar corso alla mediazione e discutere sulla possibilità di definire stragiudizialmente la controversia con gli interlocutori presenti. L'eccezione in parola si rivela pertanto come improponibile, prima ancora che infondata. Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, se la mediazione non è stata ritualmente esperita, l'improcedibilità travolge la domanda giudiziale proposta con il ricorso monitorio e non già quella proposta dall'ingiunto nell'atto di opposizione.
4.SUL RIPARTO DEGLI ONERI PROBATORI nell'opposizione a decreto ingiuntivo Prima di passare al merito, giova ricordare i criteri che regolano il riparto degli oneri probatori nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che, come noto, determina l'istaurarsi di un ordinario pagina 3 di 5 giudizio di cognizione avente ad oggetto l'accertamento dell'esistenza e dell'entità del credito azionato in sede monitoria, nel quale l'opposto assume la veste di attore in senso sostanziale e l'opponente quello di convenuto. Secondo costante giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice non deve limitarsi a verificare la legittimità formale dell'ingiunzione emessa, ma deve procedere ad un'autonoma e piena valutazione di tutti gli elementi probatori offerti sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza della pretesa dedotta con il ricorso, sia dall'opponente per contestarla (ex multis, C. Cass. ordinanza n. 32970/2022).
5.NEL MERITO Esaminata la fattispecie alla luce dei soprarichiamati principi, va rilevato che la parte opponente non ha errato a contestare l'importo ingiunto, in quanto superiore a quello richiesto nel ricorso per decreto ingiuntivo dell'odierna parte opposta, in violazione dell'art. 633 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. La reiterata richiesta dell'opposta di correzione del decreto, conferma del resto la fondatezza di detta eccezione. Stante l'inammissibilità della domanda di correzione, il decreto ingiuntivo opposto, va pertanto revocato. Ciò nondimeno, va riconosciuto il credito preteso dalla parte opposta, in quanto sufficientemente provato, al contrario delle circostanze dedotte dalla motivo di Parte_1 opposizione. Difatti, la creditrice opposta , nel rilevare la propria natura di ente Controparte_1 consortile senza scopo di lucro a tutela dei produttori agricoli, ha dedotto ed allegato che con delibera del CDA di la avendone i requisiti, è stata ammessa a socio di detto CP_1 Parte_1 consorzio (doc. 24 allegato alla comparsa) ed ha dimostrato di aver corrisposto il premio relativo alle polizze collettive, agevolate da contributi pubblici, contratte in favore dei consorziati, fra cui la (doc. 15-16). Parte_1 Nei piani PAI presentati dalla per l'anno 2022, la stessa ha dichiarato di aderire al Parte_1
e di richiedere un contributo per la stipula dette polizze collettive. Controparte_1 Secondo quanto l'opposta ha assunto aver rilevato dal sito di AGEA (Agenzia per le erogazioni nell'agricoltura), in funzione di detti PAI, la ha percepito un contributo pubblico per le Parte_1 quattro polizze di cui si discute, complessivamente ammontante ad €. 10.008,37. Tutti i certificati sottoscritti dall'opponente (docc.11-14 allegati alla comparsa), prevedono l'impegno della Colangione di corrispondere i contributi consortili ed i premi entro i termini previsti dalle deliberazioni prese dagli organi consortili (vd. artt.
6 -.7 certificati di polizza con sottoscrizione a latere). L'opposta ha documentato che con verbale di Assemblea Generale del 27/05/2022 il CP_3 deliberava in ordine ai termini di pagamento dei certificati di polizza, prevedendo quale termine
[...] ultimo per il saldo del controvalore dei certificati il 31.12.2022 (doc. 19) e di aver invitato e poi sollecitato la consorziata al pagamento della quota di premio da questa dovuta, da ultimo
Parte_1 tramite messa in mora legale del 05.04.2023 (docc. 20-21-22-23). D'altro canto, è da disattendere l'eccezione solleva dalla in ordine alla nullità dei
Parte_1 certificati assicurativi oggetto dell'opposta ingiunzione. (docc. 11-14 allegati alla compara), in quanto mossa sull'errato presupposto che la domanda di ammissione a socio di sarebbe Controparte_1 avvenuta soltanto in data 23.05.2022, secondo il documento, sottoscritto dalla sub doc. 2
Parte_1 fasc. monitorio e doc. 4 allegato all'atto di citazione in opposizione. Difatti, a ben vedere, contrariamente a quanto sostenuto dalla con la sottoscrizione
Parte_1 del precitato documento, la stessa parte opponente, non ha domandato l'ammissione a socio, ma ha dato corso alla “Domanda adesione socio n. 11555 Anno 2022”, in relazione alla quale, si è espressamente impegnata, in qualità di socio del , ad osservare le norme statutarie Controparte_1
pagina 4 di 5 e di regolamento e al pagamento della quota di ammissione una tantum di 10 €. e dei contributi consortili di cui all'art. 7 dello Statuto (vd. doc. 4 precitato). Va inoltre parimenti disattesa l'eccezione di intervenuta prescrizione del credito preteso. A tal proposito va osservato che, nel caso, ha stipulato le polizze collettive oggetto di CP_1 lite, versandone i relativi premi, in favore e per conto dei propri consorziati-terzi assicurati, i quali hanno assunto di contro l'obbligo di pagare la propria quota di premio ed il diritto di ricevere la contribuzione pubblica, ove possibile. Ciò chiarito, va rilevato che, in conformità alle disposizione statutarie, ha CP_1 determinato la quota di spettanza della e ha indicato quale termine ultimo del 31.12.2022, Parte_1 per il saldo del controvalore dei certificati sottoscritti dai soci consorziati (vd. delibera prodotta sub doc. 19). La pec di diffida e messa in mora del 05.04.2023, inoltrata dal legale di alla CP_1
(doc.23), anche volendo aderire alla tesi dell'opponente, non giustifica pertanto Parte_1 l'eccezione di prescrizione ex art. 2952, co.II., c.c. sollevata dalla parte opponente. Ne consegue che va riconosciuta l'esigibilità del credito dell'opposta di €. 182,02 inerente la quota associativa e di €. 27.120,67 quale parte di premio dovuto dalla consorziata con Parte_1 riguardo ai certificati assicurativi sottoscritti. Va inoltre riconosciuto il diritto dell'opposta della somma di €. 2.730,26 a titolo di sanzioni da ritardato pagamento, che trovano fonte e disciplina nei certificati di adesione alle polizze sottoscritte dall'opponente, che prevedono, al relativo punto 7, che il sottoscrittore “dichiara di essere consapevole che l'eventuale parte di premio non pagata, o non coperta dall'intervento pubblico dovrà essere corrisposta al contraente entro i termini, comprese penali e/o interessi di eventuali morosità per ritardati pagamenti, nel rispetto delle deliberazioni prese dagli Organi Istituzionali del Consorzio”. Conclusivamente al parziale accoglimento dell'opposizione, segue la condanna della parte opponente al pagamento della complessiva somma di € 30.032,95 in favore di . Controparte_1
6.SULLE SPESE DI LITE Nonostante la revoca del decreto ingiuntivo, la parte opponente è risultata sostanzialmente soccombente, ragion per cui va condannata ex art. 91 cpc alla refusione delle spese di lite sostenute nella presente fase dalla parte opposta. Dette spese vengono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri minimi, in assenza di nota spese, tenuto di conto dell'attribuito e della ridotta attività espletata.
PQM
ACCOGLIE parzialmente l'opposizione e per l'effetto REVOCA il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione;
ACCOGLIE la domanda dell'opposta e per l'effetto CONDANNA l'opponente al pagamento in favore di della somma di Parte_1 Controparte_1
€.30.032,95; CONDANNA la predetta opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, che sono liquidate nella misura di €. 3.809,00, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cap come per legge.
Firenze, 9 luglio 2025
Il Giudice
dott. Sabrina Luperini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Luperini ha pronunciato ex art. 281 sexies, co. III, cpc, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9524/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BRUNO Parte_1 C.F._1 RITA (C.F. ), con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico, presso il C.F._2 difensore avv. BRUNO RITA
PARTE ATTRICE-OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIANCONI RAFFAELLA Controparte_1 P.IVA_1 e dell'avv. TRINARI FRANCESCO ( ) PIAZZA P. TOGLIATTI, 45 50018 C.F._3 SCANDICCI;
elettivamente domiciliato in VIA DELL'ARRIGO 22 50018 SCANDICCIpresso il difensore avv. BIANCONI RAFFAELLA
PARTE CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a Decreto Ingiuntivo relativo al premio della polizza collettiva contratta a beneficio dei consorziati
CONCLUSIONI
Le parti, come da verbale d'udienza del 02.07.2025, hanno così concluso:
-parte attrice-opponente:
a. Accogliere l'opposizione, dichiarando la nullità e/o infondatezza del decreto ingiuntivo n. n.2265/2023emesso dal Tribunale di Firenze in data 19.06.2023e, per l'effetto, revocare il medesimo.
b. In via subordinata:
pagina 1 di 5 nel caso di eventuale accoglimento parziale, rideterminare l'importo dovuto, previa rimodulazione delle somme richieste e dei relativi accessori. c. Con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
-parte convenuta opposta:
“IN VIA PRELIMINARE: accogliere l'istanza di correzione di errore materiale ex art. 287 c.p.c. per il decreto ingiuntivo n. 2265/2023, correggendo l'importo da € 34.032,95 a € 30.032,95; conseguentemente, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo corretto;
IN VIA SUBORDINATA: nella ipotesi di mancato accoglimento della correzione, pronunciare una nuova ingiunzione di pagamento ex art. 186 ter c.p.c. a carico di per € 30.032,95; Parte_1
NEL MERITO: rigettare integralmente l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla Sig.ra Parte_1
in quanto inammissibile ed improcedibile;
[...] confermare il decreto ingiuntivo n. 2265/2023 (previa correzione dell'errore materiale); IN OGNI CASO: se il decreto ingiuntivo venisse revocato, condannare la Sig.ra a pagare a Parte_1 CP_1
la somma di € 30.032,95 o quella diversa somma che il Giudice riterrà di giustizia;
[...] condannare l'opponente al pagamento delle spese processuali e degli onorari di causa, da liquidarsi secondo legge”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. DECIDENDUM e SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO CP_2
Si controverte in ordine al Decreto Ingiuntivo n. 2265/2023, con il quale l'intestato Tribunale di Firenze, ha ingiunto alla Sig.ra il pagamento, in favore del consorzio di Parte_1 produttori agricoli denominato , della somma di € 34.032,95 oltre interessi e spese Controparte_1 della procedura monitoria, di cui €. 182,02 per la quota associativa, di cui €. 2.730,26 a titolo di sanzione da ritardato pagamento dei contributi consortili e per la restante parte quale quota dei premi dovuti in forza dei certificati assicurativi sottoscritti dalla Parte_1 La con atto di citazione tempestivamente notificato, ha chiesto la revoca del Parte_1 predetto decreto ingiuntivo, in quanto nullo, poiché emesso difetto dei presupposti di cui all'art. 633, co. I, c.p.c., in assenza di idonea prova e per intervenuta prescrizione ex art. 2952,co.I, cc dell'avversa pretesa creditoria, e, in ogni caso, extrapetita per un importo maggiore rispetto a quella richiesto dalla creditrice opposta.
La creditrice opposta, , si è costituita, per chiedere preliminarmente la Controparte_1 correzione ex art. 288 cpc del decreto ingiuntivo, ritenuto affetto da errore materiale e, all'esito dell'avvenuta correzione, la concessione della provvisione esecuzione ex art. 648 cpc. In via subordinata, in caso di mancato accoglimento dell'istanza di correzione, l'opposta ha chiesto ingiungersi a carico dell'opponente ex art. 186 quater cpc, il pagamento, in favore Parte_1 di , della somma di € 30.032,95, oltre spese legali e, ha così concluso: Controparte_1
“voglia il Giudice rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla Sig.ra Parte_1 e tutte le domande dalla stessa avanzate perché inammissibili e/o infondate in fatto ed in
[...] diritto e comunque non provate e, previa correzione di errore materiale ex art. 288 c.p.c., confermare il decreto ingiuntivo opposto Tribunale di Firenze n. 2265/2023;
pagina 2 di 5 in ipotesi nella denegata ipotesi in cui il Giudice non accogliesse l'istanza di correzione di errore materiale ex art. 288 c.p.c. oppure nella subordinata ipotesi e non creduta ipotesi il cui il Giudice disponesse la revoca del decreto ingiuntivo opposto, voglia il Tribunale di Firenze condannare la Sig.ra a pagare al la somma di € 30.032,95 o quella Parte_1 Controparte_1 diversa somma che il Giudice riterrà di giustizia, per i motivi di cui in narrativa, oltre alle spese e compensi professionali, oltre accessori come per legge". Ritenuta l'improponibilità/inammissibilità dell'istanza di correzione proposta dall'opposta, questo decidente, in sede di prima udienza, tenutesi in data 10 04.2024, disattesa l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo, ravvisati profili di conciliabilità della lite, ha disposto ex art. 5 quater D.Lgs. 28/2010 s.m.i., lo svolgimento della procedura di mediazione delegata. Il procedimento di mediazione, diligentemente avviato dalla parte opposta, si è concluso negativamente per mancato accordo, senza la partecipazione personale della Parte_1 All'udienza del 21/02/2025 ha per questo eccepito l'improcedibilità del Controparte_1 giudizio, deducendo la conseguente caducazione dell'opposizione e la declaratoria di validità del decreto opposto. La causa, di natura prettamente documentale, viene ora per la decisione, sulle conclusioni come precisate dalle parti all'udienza del 2 luglio 2025.
L'opposizione è meritevole di accoglimento nei limiti e per le ragioni che seguono
1. SULL'INFONDATEZZA DELL'ISTANZA di CORREZIONE del decreto ingiuntivo. Va preliminarmente ribadito il rigetto, per la relativa inammissibilità, dell'istanza di correzione del decreto ingiuntivo avanzata dalla parte opposta. Difatti, come rilevato nell'ordinanza a verbale d'udienza del 10 aprile 2024, l'istanza di correzione dell'opposto decreto ingiuntivo doveva essere proposta avanti allo stesso giudice che ha pronunciato il provvedimento da emendare, mentre, innanzi a questo giudice dell'opposizione, il potere di correzione deve ritenersi assorbito in quello di decisione dell'opposizione medesima.
2. SULL'ECCEZIONE d'IMPROCEDIBILITA' dell'OPPOSIZIONE Sempre preliminarmente, va disattesa l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla parte opposta, per la mancata partecipazione personale della parte opponente alla procedura di mediazione introdotta presso l'OCF. Il verbale di mancato accordo prodotto dall'opposta mediante deposito telematico del 19.02.2025, è difatti idoneo a ritenere assolta la condizione di procedibilità della domanda giudiziaria. Invero in detto verbale, non vi alcuna traccia della contestazione sollevata in questa sede, in ordine alla mancata partecipazione senza giusto motivo della e in ordine al difetto dei poteri del Parte_1 soggetto delegato, dato che il mediatore incaricato ha dichiarato il mancato accordo, dando atto che:
“Le parti assistite dai loro Avvocati dopo un'ampia e approfondita discussione, non raggiungono alcun accordo di merito in ordine all'oggetto della presente mediazione”. L'opposta, se avesse voluto far valere il dedotto profilo di improcedibilità del giudizio, più correttamente, anche al fine di consentire alla parte di regolarizzare la propria posizione, doveva omettere di dar corso alla mediazione e discutere sulla possibilità di definire stragiudizialmente la controversia con gli interlocutori presenti. L'eccezione in parola si rivela pertanto come improponibile, prima ancora che infondata. Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, se la mediazione non è stata ritualmente esperita, l'improcedibilità travolge la domanda giudiziale proposta con il ricorso monitorio e non già quella proposta dall'ingiunto nell'atto di opposizione.
4.SUL RIPARTO DEGLI ONERI PROBATORI nell'opposizione a decreto ingiuntivo Prima di passare al merito, giova ricordare i criteri che regolano il riparto degli oneri probatori nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che, come noto, determina l'istaurarsi di un ordinario pagina 3 di 5 giudizio di cognizione avente ad oggetto l'accertamento dell'esistenza e dell'entità del credito azionato in sede monitoria, nel quale l'opposto assume la veste di attore in senso sostanziale e l'opponente quello di convenuto. Secondo costante giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice non deve limitarsi a verificare la legittimità formale dell'ingiunzione emessa, ma deve procedere ad un'autonoma e piena valutazione di tutti gli elementi probatori offerti sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza della pretesa dedotta con il ricorso, sia dall'opponente per contestarla (ex multis, C. Cass. ordinanza n. 32970/2022).
5.NEL MERITO Esaminata la fattispecie alla luce dei soprarichiamati principi, va rilevato che la parte opponente non ha errato a contestare l'importo ingiunto, in quanto superiore a quello richiesto nel ricorso per decreto ingiuntivo dell'odierna parte opposta, in violazione dell'art. 633 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. La reiterata richiesta dell'opposta di correzione del decreto, conferma del resto la fondatezza di detta eccezione. Stante l'inammissibilità della domanda di correzione, il decreto ingiuntivo opposto, va pertanto revocato. Ciò nondimeno, va riconosciuto il credito preteso dalla parte opposta, in quanto sufficientemente provato, al contrario delle circostanze dedotte dalla motivo di Parte_1 opposizione. Difatti, la creditrice opposta , nel rilevare la propria natura di ente Controparte_1 consortile senza scopo di lucro a tutela dei produttori agricoli, ha dedotto ed allegato che con delibera del CDA di la avendone i requisiti, è stata ammessa a socio di detto CP_1 Parte_1 consorzio (doc. 24 allegato alla comparsa) ed ha dimostrato di aver corrisposto il premio relativo alle polizze collettive, agevolate da contributi pubblici, contratte in favore dei consorziati, fra cui la (doc. 15-16). Parte_1 Nei piani PAI presentati dalla per l'anno 2022, la stessa ha dichiarato di aderire al Parte_1
e di richiedere un contributo per la stipula dette polizze collettive. Controparte_1 Secondo quanto l'opposta ha assunto aver rilevato dal sito di AGEA (Agenzia per le erogazioni nell'agricoltura), in funzione di detti PAI, la ha percepito un contributo pubblico per le Parte_1 quattro polizze di cui si discute, complessivamente ammontante ad €. 10.008,37. Tutti i certificati sottoscritti dall'opponente (docc.11-14 allegati alla comparsa), prevedono l'impegno della Colangione di corrispondere i contributi consortili ed i premi entro i termini previsti dalle deliberazioni prese dagli organi consortili (vd. artt.
6 -.7 certificati di polizza con sottoscrizione a latere). L'opposta ha documentato che con verbale di Assemblea Generale del 27/05/2022 il CP_3 deliberava in ordine ai termini di pagamento dei certificati di polizza, prevedendo quale termine
[...] ultimo per il saldo del controvalore dei certificati il 31.12.2022 (doc. 19) e di aver invitato e poi sollecitato la consorziata al pagamento della quota di premio da questa dovuta, da ultimo
Parte_1 tramite messa in mora legale del 05.04.2023 (docc. 20-21-22-23). D'altro canto, è da disattendere l'eccezione solleva dalla in ordine alla nullità dei
Parte_1 certificati assicurativi oggetto dell'opposta ingiunzione. (docc. 11-14 allegati alla compara), in quanto mossa sull'errato presupposto che la domanda di ammissione a socio di sarebbe Controparte_1 avvenuta soltanto in data 23.05.2022, secondo il documento, sottoscritto dalla sub doc. 2
Parte_1 fasc. monitorio e doc. 4 allegato all'atto di citazione in opposizione. Difatti, a ben vedere, contrariamente a quanto sostenuto dalla con la sottoscrizione
Parte_1 del precitato documento, la stessa parte opponente, non ha domandato l'ammissione a socio, ma ha dato corso alla “Domanda adesione socio n. 11555 Anno 2022”, in relazione alla quale, si è espressamente impegnata, in qualità di socio del , ad osservare le norme statutarie Controparte_1
pagina 4 di 5 e di regolamento e al pagamento della quota di ammissione una tantum di 10 €. e dei contributi consortili di cui all'art. 7 dello Statuto (vd. doc. 4 precitato). Va inoltre parimenti disattesa l'eccezione di intervenuta prescrizione del credito preteso. A tal proposito va osservato che, nel caso, ha stipulato le polizze collettive oggetto di CP_1 lite, versandone i relativi premi, in favore e per conto dei propri consorziati-terzi assicurati, i quali hanno assunto di contro l'obbligo di pagare la propria quota di premio ed il diritto di ricevere la contribuzione pubblica, ove possibile. Ciò chiarito, va rilevato che, in conformità alle disposizione statutarie, ha CP_1 determinato la quota di spettanza della e ha indicato quale termine ultimo del 31.12.2022, Parte_1 per il saldo del controvalore dei certificati sottoscritti dai soci consorziati (vd. delibera prodotta sub doc. 19). La pec di diffida e messa in mora del 05.04.2023, inoltrata dal legale di alla CP_1
(doc.23), anche volendo aderire alla tesi dell'opponente, non giustifica pertanto Parte_1 l'eccezione di prescrizione ex art. 2952, co.II., c.c. sollevata dalla parte opponente. Ne consegue che va riconosciuta l'esigibilità del credito dell'opposta di €. 182,02 inerente la quota associativa e di €. 27.120,67 quale parte di premio dovuto dalla consorziata con Parte_1 riguardo ai certificati assicurativi sottoscritti. Va inoltre riconosciuto il diritto dell'opposta della somma di €. 2.730,26 a titolo di sanzioni da ritardato pagamento, che trovano fonte e disciplina nei certificati di adesione alle polizze sottoscritte dall'opponente, che prevedono, al relativo punto 7, che il sottoscrittore “dichiara di essere consapevole che l'eventuale parte di premio non pagata, o non coperta dall'intervento pubblico dovrà essere corrisposta al contraente entro i termini, comprese penali e/o interessi di eventuali morosità per ritardati pagamenti, nel rispetto delle deliberazioni prese dagli Organi Istituzionali del Consorzio”. Conclusivamente al parziale accoglimento dell'opposizione, segue la condanna della parte opponente al pagamento della complessiva somma di € 30.032,95 in favore di . Controparte_1
6.SULLE SPESE DI LITE Nonostante la revoca del decreto ingiuntivo, la parte opponente è risultata sostanzialmente soccombente, ragion per cui va condannata ex art. 91 cpc alla refusione delle spese di lite sostenute nella presente fase dalla parte opposta. Dette spese vengono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri minimi, in assenza di nota spese, tenuto di conto dell'attribuito e della ridotta attività espletata.
PQM
ACCOGLIE parzialmente l'opposizione e per l'effetto REVOCA il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione;
ACCOGLIE la domanda dell'opposta e per l'effetto CONDANNA l'opponente al pagamento in favore di della somma di Parte_1 Controparte_1
€.30.032,95; CONDANNA la predetta opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, che sono liquidate nella misura di €. 3.809,00, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cap come per legge.
Firenze, 9 luglio 2025
Il Giudice
dott. Sabrina Luperini
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