Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/05/2025, n. 2224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2224 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13755 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Paler- Parte_1 mo, via Ricasoli n. 48, presso lo studio dell'Avv. GIUGNO ALESSIA, che la rappresenta e di- fende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Pa- Controparte_1 lermo, via Oreto Nuova n. 436, presso lo studio dell'avv. GIROLAMO DI VITA, che la rap- presenta e difende per mandato in atti;
- parte resistente –
E NEI CONFRONTI DI
sede legale, via Ciro il Grande n. 21 Roma, domicilio in Palermo via Laurana 59, CP_2 presso l'Avvocatura Distrettuale dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. ROSARIA
CIANCIMINO, per procura generale a rogito n. 37590/7131 del 22 marzo 2024 in atti no- taio Roberto Fantini di Roma;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Attribuzione quota pensione di reversibilità.
Conclusioni delle parti: vedi note in sostituzione dell'udienza del 17/04/2025.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
- che in data 13/11/1971 contraeva matrimonio con , nato a [...] il CP_3
18/01/1947, dalla cui unione sono nati quattro figli, e;
Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
- che con sentenza n.114/96 pubblicata in data 25/01/1996, il Tribunale di Palermo di- chiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e riconosceva in favore dell'ex mo- glie un assegno divorzile di lire 700,000;
- che la ricorrente non ha mai contratto nuove nozze;
- che il matrimonio con è durato 25 anni, ovvero dal 13/11/1971 (data di cele- CP_3 brazione delle nozze) al 25/01/1996 (data della sentenza di divorzio);
- che il 31/10/1997 l'ex coniuge è convolato a nuove nozze con;
Controparte_1
- che il 10/12/2013 lo stesso è deceduto;
CP_
- che il 18/04/2023 l'odierna ricorrente presentava all a mezzo del patronato ENASC di Palermo, domanda di pensione di reversibilità (cfr.doc. n. 6 domanda di pensione di re- versibilità) che però non veniva trasmessa telematicamente a causa di un mancato ricono- scimento della pensione da parte del sistema;
- che la predetta domanda veniva allora trasmessa dal patronato a mezzo pec (doc. n. 7 ri- cevute di trasmissione pec);
- che l con comunicazione del 24/4/2023, prot. n. CP_2
5500.18/04/2023.0272795, accettava l'inoltro della suddetta domanda dichiarando CP_2
“... si accusa ricevuta e si procede ad inoltrare la documentazione ai funzionari competenti
...” (doc. n. 8 comunicazione;
CP_2
- che a tale domanda non veniva dato alcun seguito e quest'ultima risulta, ad oggi, in attesa di validazione (doc. n. 9 stato domanda);
- che con lettera di costituzione in mora, trasmessa a mezzo pec in data 5 ottobre 2023, la suddetta domanda veniva pertanto sollecitata senza mai ricevere alcun riscontro da parte dell' resistente, (doc. n. 10 lettera di costituzione in mora e ricevute pec di trasmis- CP_4 sione).
Chiedeva quindi ritenere e dichiarare che la stessa, in qualità di ex-coniuge del ai CP_3 sensi dell'art. 9, comma 3 l. 898/1970, ha diritto ad una quota della pensione di reversibili- tà di quest'ultimo nonché degli altri eventuali assegni e/o emolumenti, ivi compresi gli ar- retrati della pensione di reversibilità maturati dalla data del decesso dell'ex coniuge;
di de- terminare la quota della reversibilità spettante alla stessa, degli altri eventuali assegni e/o emolumenti, ivi compresi gli arretrati maturati, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ordinando all la corresponsione, a decorrere dal primo giorno del mese CP_2
- 2 - successivo alla data del decesso di , della quota sul trattamento di reversibili- CP_3 tà, degli altri eventuali assegni e/o emolumenti, nonché degli arretrati percepiti spettanti per la propria quota determinata, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al saldo.
Si è costituito in giudizio l rappresentando che il compito di ripartire il trattamento di CP_2 reversibilità tra coniuge superstite e coniuge divorziato spetta al Tribunale, mentre all compete la determinazione dell'ammontare del trattamento globalmente spettante CP_4 al coniuge sopravvissuto;
che l non può erogare al coniuge divorziato Controparte_5 la quota di pensione prima della notifica della sentenza, titolo per la determinazione dell'ammontare di detta quota;
che fin quando non sarà resa la sentenza che stabilisce il cri- terio di ripartizione tra coniuge superstite e coniuge divorziato, la pensione è corrisposta all'unico avente diritto.
Chiedeva quindi una pronuncia sulla domanda formulata da e la de- Parte_1 terminazione dell'eventuale quota di pensione di reversibilità a lei spettante.
Provvedeva altresì a costituirsi in giudizio la resistente , esponendo: Controparte_1
- di avere contratto matrimonio con nel 1997 e che da allora la convi- CP_3 venza non si è mai interrotta;
- che la convivenza con il coniuge non ha avuto inizio con il matrimonio ma si è protrat- ta ininterrottamente dall'ottobre del 1991, quando la nuova coppia andò ad abitare in via
Belmonte Chiavelli n°29/a Palermo, nella casa di proprietà del CP_3
- che nel 1991 è stato concepito il loro primo figlio , nato a [...] Per_5
1992 mentre nel 1995 è nato il secondo figlio Per_6
- che il de cuius è stato assunto dall' l'1/12/1980, ovvero nove anni dopo la cele- CP_6 brazione del matrimonio con la ricorrente (cfr. all.2 busta paga);
- che ai fini dell'attribuzione della pensione di reversibilità la convivenza effettiva della ricorrente è stata di 11 anni e precisamente dall'1.12.1980 (data di assunzione del de cuius all all'ottobre del 1991 (data di inizio della convivenza more uxorio tra e CP_6 CP_3 la ); CP_1
- che invece la convivenza complessiva della resistente con il marito è stata di 22 anni, dal 1991 (inizio della convivenza seguita poi dalle nozze) fino al 10/12/2013 (data di de- cesso del;
CP_3
- che l'ammontare dell'assegno divorzile riconosciuto alla ricorrente con sentenza di di- vorzio era di lire 250,000 e rimarrà tale per 8 anni fino al 30/03/2004, data in cui questo
Tribunale, con decreto di modifica, lo riduceva ad euro 100,00 in considerazione del reddi- to da lavoro allora percepito dalla ricorrente (all.06);
- 3 - - che l'assegno divorzile è stato versato da nella misura ridotta di euro 100,00 CP_3 per 9 anni, fino al successivo decreto del Tribunale dell'11/07/2013, che lo aumenterà ad euro 300,00 mensili (all.07);
- che dunque la ricorrente ha percepito l'assegno divorzile di € 300,00 per soli quattro mesi, essendo poi il deceduto il 10/12/2013; CP_3
- che la ricorrente ha presentato domanda di reversibilità a distanza di oltre dieci anni dal decesso del de cuius e dunque devono considerarsi prescritti, ai sensi dell'art. 2948 n. 4
c.c., i ratei di pensione ultraquinquennali, potendosi tuttalpiù riconoscere una quota sugli arretrati limitatamente all'ultimo quinquennio a decorrere, a ritroso, dalla data di presenta- zione del ricorso 12/11/2024 e, quindi, dall'11/11/2019;
- che l'eventuale pagamento degli arretrati andrà posto esclusivamente a carico del solo
, unico soggetto preposto per legge ad erogare il trattamento di rever- Controparte_5 sibilità ad entrambi i coniugi, superstite e divorziato;
- che dalla tardività della domanda oggi proposta consegue, inoltre, la prescrizione del diritto agli altri assegni ed emolumenti, tra cui il tfr in quanto, ai sensi dell'art. 12 bis l.898/70, il diritto del coniuge divorziato ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto matura al momento della cessazione del rapporto di lavoro e non dal decesso;
- che è dunque dal 30 aprile 2013 (cfr. data cessazione in all.2) che deve farsi decorrere il termine di prescrizione quinquennale entro cui la avrebbe dovuto avanzare la Pt_1 domanda nei confronti dell'ex coniuge, con la conseguenza che tale diritto si è anch'esso ormai prescritto al 29 aprile 2018 ai sensi dell'art.2948 n. 5 c.c secondo cui si prescrivono in 5 anni “le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro”;
- che prescritta è la domanda anche se si volesse far decorrere il termine dal
22/08/2013, data in cui il sig. consegnò a tale titolo un assegno di euro 5.000,00 CP_3 alla ricorrente (all.08);
- che il diritto della ricorrente si è in ogni caso prescritto, anche ove si volesse applicare il termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c.
Dichiarava infine di non opporsi alla domanda di quota della pensione di reversibilità avanzata dalla ricorrente chiedendo però l'assegnazione per sé di una percentuale maggiore ed in ogni caso non inferiore all'80%.
Chiedeva inoltre di dichiarare prescritto il diritto della ricorrente alla percezione degli arretrati, di disporre il pagamento della quota della pensione di reversibilità maturanda e degli eventuali arretrati a carico del solo convenuto e di dichiarare altresì prescritto il CP_2 diritto della ricorrente agli altri emolumenti ed in particolare alla quota tfr.
Con note per l'udienza del 17/04/2025 le parti precisavano le rispettive istanze e con-
- 4 - clusioni e il giudice - ritenuto non necessario disporre le sollecitate indagini peritali, poten- do la causa essere decisa sulla base dei documenti versati in atti - poneva la causa in deci- sione.
***
Com'è noto, l'art. 9 comma II della Legge n. 898/1970 attribuisce al coniuge divorziato il diritto alla percezione di una quota del trattamento pensionistico spettante all'ex coniuge, purché titolare, alla data del decesso, di un assegno divorzile e sempre che il rapporto di la- voro da cui si origina il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio.
In base al consolidato orientamento della Suprema Corte, al ricorrere di tali condizioni, il coniuge divorziato risulta titolare di un autonomo diritto al trattamento pensionistico di re- versibilità, corrispondente a quello che l'ordinamento previdenziale riconosce al coniuge superstite, qualificandolo come diritto di natura previdenziale che sorge in modo automati- co alla morte del coniuge pensionato (Cass. sez. un., 12/1/1998, n. 159).
Il comma III della medesima disposizione prevede, inoltre, che, qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal Tribunale, tenendo conto della durata del rap- porto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessa- zione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'art. 5.
Ebbene, occorre anzitutto dare atto che entrambe le parti, e Parte_1 [...]
sono in possesso dei requisiti per l'attribuzione di una quota a titolo di rever- CP_1 sibilità del trattamento pensionistico erogato dall a : la prima, in quan- CP_2 CP_3 to coniuge divorziata e titolare di assegno divorzile;
la seconda, in quanto coniuge supersti- te, essendosi instaurato il rapporto matrimoniale in data 31/10/1997 ed essendo lo stesso ancora sussistente al momento del decesso del avvenuto il 10/12/2013. CP_3
Ciò posto, la ripartizione della quota di reversibilità del trattamento pensionistico deve conformarsi ai criteri dettati dal predetto art. 9 comma III L. cit., che, nella consolidata in- terpretazione offerta dalla Suprema Corte, valorizzano in primo luogo la rispettiva durata del rapporto matrimoniale del coniuge divorziato e del coniuge superstite, ma si aprono, in funzione correttiva, alla ponderazione di altri elementi di valutazione da individuare nell'ambito dell'art. 5 della medesima legge, quali l'ammontare dell'assegno goduto dal co- niuge divorziato, le condizioni economiche di ciascuna delle parti, la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali (tra le più recenti, v. Cass. 14/6/2023 n. 16960, Cass.
25/8/2022 n. 25369 e Cass. 30/12/2021 n. 41960).
Sul punto è stato osservato in particolare che: “L'art. 9, comma terzo, della legge n. 898
- 5 - del 1970, nel testo novellato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, prevede che, nella ri- partizione della pensione di reversibilità tra il coniuge superstite e l'ex coniuge, occorre te- ner conto della durata del matrimonio, nel senso che non è possibile prescindere dall'ele- mento temporale, e che ad esso può essere attribuito, secondo le circostanze, valore prepon- derante e anche decisivo. Ma tale criterio, nel contesto normativo, anche a seguito della sen- tenza della Corte costituzionale n. 419 del 1999, non si pone come unico ed esclusivo pa- rametro cui conformarsi automaticamente ed in base ad un mero calcolo matematico, po- tendo essere corretto da altri criteri, da individuare nell'ambito dell'art. 5 della legge n. 898 del 1970, in relazione alle particolarità del caso concreto, nella misura in cui ciò sia neces- sario per evitare, per quanto possibile, che l'ex coniuge sia privato dei mezzi necessari a mantenere il tenore di vita che gli avrebbe dovuto assicurare (o contribuire ad assicurare) nel tempo l'assegno di divorzio, ed il secondo coniuge del tenore di vita che il "de cuius" gli assicurava (o contribuiva ad assicurargli) in vita. Peraltro, i predetti elementi desumibili dall'art. 5 costituiscono anche il limite giuridico all'aspettativa del coniuge divorziato o del coniuge superstite, la quale può restare parzialmente insoddisfatta a causa del concreto ammontare della pensione di reversibilità, sia in relazione alla esigua durata del matrimonio dell'uno rispetto a quello dell'altro, sia sulla base degli elementi di valutazione complessiva, fra i quali il contributo dato da un coniuge rispetto all'altro nella conduzione familiare”
(Cass. 9.5.2007, n. 10638).
Il criterio ispiratore della prospettata soluzione ermeneutica si riconnette al “carattere solidaristico della pensione di reversibilità ed ai precetti costituzionali di uguaglianza so- stanziale e solidarietà sociale” e si ispira ai precetti “della sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale 4 novembre 1999, n. 419” (Cass. 7/3/2006 n. 4868; cfr. anche
Cass. 28/4/2020 n. 8263).
Ed invero, il meccanismo divisionale della pensione di reversibilità previsto dall'art. 9 comma III L. 898/1970 non è strumento di perequazione economica fra le posizioni degli aventi diritto, ma è preordinato alla continuazione della funzione di sostegno economico as- solta in favore dell'ex coniuge e del coniuge convivente durante la vita del de cuius rispetti- vamente mediante la corresponsione dell'assegno divorzile e mediante la condivisione dei rispettivi beni economici da parte dei coniugi conviventi, ciascuno secondo le proprie so- stanze e capacità di lavoro (in termini, Cass. n. 16093/2012).
Orbene, ricostruiti i criteri guida della ripartizione, occorre rilevare che unico punto di contrasto tra le parti attiene alla durata dei rispettivi rapporti con da tenere CP_3 in considerazione ai fini della determinazione delle rispettive quote di spettanza della pen- sione di reversibilità.
- 6 - Invero, ha dedotto che l'arco temporale da prendere in considerazione Parte_1
a tal fine è quello che va dalla celebrazione del matrimonio (13/11/1971) alla sentenza di cessazione dei relativi effetti civili (25/01/1996), per un periodo totale di 25 anni.
, di contro, ha allegato che, sebbene il matrimonio con Controparte_1 CP_3 sia stato celebrato in data 31/10/1997, la convivenza con lo stesso era iniziata già nell'ottobre del 1991 e, pertanto, tale periodo deve essere preso in considerazione quale cri- terio per la determinazione della quota della pensione di reversibilità a lei spettante ed esse- re aggiunto all'effettiva durata del vincolo coniugale.
Tale ultima allegazione ha trovato riscontro nel certificato storico di famiglia prodotto in atti che attesta, infatti, la convivenza della stessa con il de cuius dal 26/05/1992, a cui, pe- raltro, si aggiunge la nascita del primo figlio nel mese di settembre dello stesso Per_5 anno.
Conseguentemente risulta provato che la convivenza tra e Controparte_1 CP_3 Pt_2
[...
ha avuto inizio 5 anni prima della celebrazione del loro matrimonio: anche di tale pe- riodo, unitamente alla durata legale del rapporto coniugale, deve tenersi conto per la de- terminazione della quota della pensione di reversibilità a lei spettante.
Giova in proposito richiamare la recente pronuncia della Corte di Cassazione n.
8263/2020, per la quale “la ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite, deve essere effettuata ponderando, con prudente apprezzamento, in armonia con la finalità solidaristica dell'istituto, il criterio principale del- la durata dei rispettivi matrimoni, con quelli correttivi, eventualmente presenti, della durata della convivenza prematrimoniale, delle condizioni economiche, dell'entità dell'assegno di- vorzile. (In applicazione del sopraindicato principio, la S.C. ha precisato che va valutato an- che il periodo di convivenza prematrimoniale coevo al periodo di separazione che precede il divorzio, ancorché in detto lasso temporale permanga il vincolo matrimoniale)”.
Sulla base di tali elementi deve quindi ritenersi che il rapporto tra la resistente e
[...]
abbia avuto una durata effettiva di 21 anni (dal 1992 al 2013), mentre quello con Parte_3
l'ex coniuge - stante che il rapporto di lavoro da cui si origina il trattamento pensionistico è stato instaurato dal in data 01/12/1980 e dunque 9 anni dopo la celebrazione del CP_3 matrimonio - ha avuto una durata, ai fini dell'attribuzione della quota di reversibilità, di 12 anni (dal 1980 al 1992).
Quanto alle condizioni economico-reddituali delle parti, ha esposto di Parte_1 essere stata dipendente dell di avere percepito l'assegno di divorzio ex art. 5, L. CP_7
898/70, (cfr. cud anni 2005-2010-2012-2013) e dal 2015 di percepire la pensione con- tributiva, per un reddito complessivo al 2022 di € 10.517,11 (cfr. mod. 730 anni 2017-
- 7 - 2018-2019-2020-2021-2022 e certificazione unica 2023).
Nulla invece è stato dedotto in merito alle condizioni economico – reddituali di parte re- sistente che ha allegato il solo cedolino relativo all'accreditamento della pensione di reversi- bilità di ottobre 2024 da cui risulta che la stessa ha percepito, al netto delle trattenute ope- rate dall' una somma pari ad € 414,88. CP_2
Infine, dalla documentazione depositata in atti dall risulta che a decorrere CP_2 dall'01/01/2024 è stata conferita a la pensione di reversibilità per un im- Controparte_1 porto annuo lordo di € 14.368,89, soggetto alle ritenute di legge, equivalente al 60% dell'importo della pensione diretta da corrispondersi in 13 mensilità (cfr. reversibilità Gam- bino-Costa).
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte e tenuto conto della durata dei rispettivi ma- trimoni e della convivenza prematrimoniale, delle rispettive condizioni economiche, perso- nali e dell'età delle beneficiarie nonché dell'entità dell'assegno divorzile riconosciuto alla ri- corrente e valutata altresì la capienza della pensione di reversibilità, appare conforme a giu- stizia ripartire il trattamento in misura pari al 20% in favore di e Parte_1 all'80% in favore di a decorrere dalla mensilità successiva alla data di Controparte_1 deposito del ricorso, ovvero da dicembre 2024 e non piuttosto dal primo giorno del mese successivo al decesso del titolare del trattamento pensionistico, per i motivi che infra si di- ranno.
Infatti non può essere condivisa la tesi interpretativa propugnata dalla parte ricorrente in merito al riconoscimento degli arretrati della pensione a decorrere dal primo giorno succes- sivo al decesso di . CP_3
Nel caso di specie, l'odierna ricorrente ha presentato ricorso per il riconoscimento del proprio diritto alla quota della pensione di reversibilità in data 12/11/2024, ovvero a di- stanza di oltre dieci anni dal decesso dell'ex coniuge.
Dunque, in applicazione dell'art. 2946 c.c., i ratei di pensione non riscossi si sono ormai prescritti dopo 10 anni dal decesso dell'ex coniuge.
In applicazione del termine di prescrizione ordinaria ex art. 2946 c.c. va rigettata, altre- sì, la domanda volta al riconoscimento di altri eventuali assegni e/o emolumenti essendo trascorsi oltre 10 anni dalla data di cessazione dell'impiego del de cuius, avvenuta il
30/04/2013.
Nel caso di specie, pertanto, va ordinato all di corrispondere alle beneficiarie i trat- CP_2 tamenti rispettivamente erogati, nei limiti delle quote sopra determinate, a decorrere dalla mensilità successiva alla data di deposito del ricorso e dunque dal dicembre 2024.
P.Q.M.
- 8 - Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: dichiara il diritto di a percepire il 20 % del trattamento pensionistico Parte_1 di reversibilità determinato in esito al decesso dell'ex coniuge , nato a [...]- CP_3 lermo il 18/01/1947 e deceduto il 10/12/2013, a decorrere da dicembre 2024 spettando di contro a la quota dell'80%; Controparte_1 dichiara prescritto il diritto di a percepire i ratei di pensione non ri- Parte_1 scossi successivamente al decesso di nel periodo compreso tra la data della CP_3 morte e il deposito del ricorso;
dichiara prescritto il diritto di a percepire altri assegni e/o emolumenti;
Parte_1 compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 22/05/2025.
Il Presidente
Francesco Micela
Il relatore
Donata D'Agostino
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