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Sentenza 11 ottobre 2024
Sentenza 11 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 11/10/2024, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 536/2024 V.G.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore Civile - Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 536/2024 V.G. iniziato con ricorso congiunto depositato in data 18 luglio 2024 da:
(C.F. ), nata ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...]
e
(C.F. ), nato ad [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
ivi residente in [...] entrambi elettivamente domiciliati in Avezzano, Via O. Ranelletti n. 8, presso lo studio dell'avv. Barbara D'Amore, che li rappresenta e difende per procura in calce al ricorso
Con l'intervento del pubblico ministero.
Avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi e divorzio congiunto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti chiedono dichiararsi la separazione consensuale dei coniugi, cumulativamente al divorzio, alle condizioni di cui al ricorso dalle stesse sottoscritto e depositato in atti in data 18 luglio 2024.
1 In particolare, i coniugi hanno domandato l'omologa delle condizioni di separazione di seguito riportate:
1. I coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i rispettivi obblighi di legge;
2. Gli stessi dichiarano di essere abili al lavoro e di rinunziare ad assegni di mantenimento personale;
3. Ambedue le parti contribuiranno al mantenimento del figlio maggiorenne, non autonomo,
in egual misura, versando allo stesso la somma complessiva di € 400,00 mensili Per_1 entro il giorno 5 di ogni mese, direttamente a mani dello studente maggiorenne, oltre a pagarne
– al 50% cadauno – tutte le spese straordinarie;
4. la casa coniugale sita in Avezzano alla via Vezio Vezziano n. 38, sarà assegnata per quanto attiene al piano primo rialzato, alla signora che ivi già risiede e dimora in uno Parte_1 al figlio mentre il piano seminterrato, completamente autonomo, sarà assegnato al Per_1 signor che ivi già risiede e dimora. Entrambi i coniugi manterranno diritto di Parte_2 abitazione nel cennato stabile;
5. Per quanto attiene agli immobili riconducibili alle parti, ed in particolare
A) Unità immobiliare in NCEU fg 29, p.lla 1641, sub 1, 2, 3, sito in comune di Avezzano (AQ) alla via Vezio Vezziano n. 38, p. S1/T (consistenza 9.5), p. S1 (consistenza 5,5), detenuta in comunione dei beni per proprietà intera, ( ); Controparte_1
B) Unità immobiliare in NCEU fg 29, p.lla 662, sub 1, cat. A/3, consistenza 4,5 vani, sita in comune di Avezzano alla via Vezio Vezziano n. 36 (piccola dimora adiacente);
C) Unità immobiliare in NCEU fg. 15, p.lla 11, sub 1, cat. A/3, consistenza vani 4, sita in comune di San Benedetto del Tronto (AP) in via Silvio Pellico n 112 (casa località marittima);
D) Unità immobiliare in NCEU fg. 15, p.lla 11, sub 8, cat. C/6, mq 58, sita in comune di San
Benedetto del Tronto (AP), via Silvio Pellico n. 122 (garage); gli istanti concordano volerli TRASFERIRE, PER LE INTERE QUOTE e DIRITTI DI
PROPRIETÀ e SENZA RISERVA ALCUNA, ai due figli, e ed Per_1 Controparte_2 all'uopo stabiliscono voler formalizzare pure, tale trasferimento, in Rogito Notarile che sarà stipulato entro e non oltre la data del 30 ottobre p.v., con spese a carico delle parti trasferenti.
Va da sé come il cennato accordo patrimoniale a beneficio dei figli debba considerarsi elemento
FUNZIONALE E INDISPENSABILE AI FINI DELLA RISOLUZIONE DELLA CRISI
CONIUGALE.
2 Le parti concordano, altresì, voler riservare e mantenere, in proprio favore, come sopra indicato, diritto di abitazione.
Le spese straordinarie degli immobili tutti, saranno equamente e per quota pari al 50 %, ripartite tra i ricorrenti, fintanto che essi ivi abiteranno, mentre le spese ordinarie delle dimore
“domestiche” saranno a carico di ciascuno degli abitanti;
6. Giuste le ragioni sopra esposte verrà dichiarata sciolta la comunione legale tra i coniugi;
7. Le spese di lite saranno compensate stante la natura non contenziosa del giudizio.”
I coniugi hanno, altresì, chiesto di rimettere la causa sul ruolo e, decorsi i termini di legge, pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni della separazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso cumulativo ex artt. 473 bis.49 e 51 c.p.c., depositato il 18 luglio 2024, i coniugi, e deducendo di aver contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio concordatario in Avezzano (AQ) in data 23.10.1993, hanno adìto congiuntamente l'intestato Tribunale chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi cumulativamente al divorzio, alle condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate.
Dalla loro unione sono nati due figli, (nato ad [...] il [...]) Controparte_2
e (nato ad [...] il [...]), entrambi maggiorenni. I Persona_2
coniugi hanno precisato che il primo figlio è autonomo professionalmente ed economicamente indipendente, nonché residente in abitazione altra rispetto alla casa coniugale;
il secondo figlio è studente universitario presso l'Università degli Studi
Alma Mater Studiorum di Bologna.
All'udienza del 9 ottobre 2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter, lette le note scritte depositate dai coniugi, il giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda di separazione dei ricorrenti può trovare accoglimento.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
3 Quanto alle condizioni della separazione, il Collegio, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, ritiene che le condizioni concordate (sopra riportate) siano condivisibili in quanto adeguate e congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti nonché alle esigenze del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente.
3. Quanto alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, questa non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b) l. 898/1970.
La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del giudice relatore che – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi ovvero dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter, co. 5, c.p.c. – provvederà a verificare la volontà delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. 898/1970. Le parti dovranno anche confermare, in tale sede, le condizioni già formulate con riferimento al divorzio.
4. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione complessiva dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
OMOLOGA e DICHIARA la separazione personale tra (nata ad Parte_1
Avezzano il 14.10.1963) e (nato ad [...] il [...]) alle Parte_2
condizioni di cui all'accordo sopra riportate.
DISPONE l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Avezzano (AQ) nell'atto n. 125, parte II, Serie A, anno 1993.
SPESE DI LITE all'esito del giudizio.
PROVVEDE come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 10 ottobre 2024.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Francesca Greco dott. Leopoldo Sciarrillo
4
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore Civile - Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 536/2024 V.G. iniziato con ricorso congiunto depositato in data 18 luglio 2024 da:
(C.F. ), nata ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...]
e
(C.F. ), nato ad [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
ivi residente in [...] entrambi elettivamente domiciliati in Avezzano, Via O. Ranelletti n. 8, presso lo studio dell'avv. Barbara D'Amore, che li rappresenta e difende per procura in calce al ricorso
Con l'intervento del pubblico ministero.
Avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi e divorzio congiunto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti chiedono dichiararsi la separazione consensuale dei coniugi, cumulativamente al divorzio, alle condizioni di cui al ricorso dalle stesse sottoscritto e depositato in atti in data 18 luglio 2024.
1 In particolare, i coniugi hanno domandato l'omologa delle condizioni di separazione di seguito riportate:
1. I coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i rispettivi obblighi di legge;
2. Gli stessi dichiarano di essere abili al lavoro e di rinunziare ad assegni di mantenimento personale;
3. Ambedue le parti contribuiranno al mantenimento del figlio maggiorenne, non autonomo,
in egual misura, versando allo stesso la somma complessiva di € 400,00 mensili Per_1 entro il giorno 5 di ogni mese, direttamente a mani dello studente maggiorenne, oltre a pagarne
– al 50% cadauno – tutte le spese straordinarie;
4. la casa coniugale sita in Avezzano alla via Vezio Vezziano n. 38, sarà assegnata per quanto attiene al piano primo rialzato, alla signora che ivi già risiede e dimora in uno Parte_1 al figlio mentre il piano seminterrato, completamente autonomo, sarà assegnato al Per_1 signor che ivi già risiede e dimora. Entrambi i coniugi manterranno diritto di Parte_2 abitazione nel cennato stabile;
5. Per quanto attiene agli immobili riconducibili alle parti, ed in particolare
A) Unità immobiliare in NCEU fg 29, p.lla 1641, sub 1, 2, 3, sito in comune di Avezzano (AQ) alla via Vezio Vezziano n. 38, p. S1/T (consistenza 9.5), p. S1 (consistenza 5,5), detenuta in comunione dei beni per proprietà intera, ( ); Controparte_1
B) Unità immobiliare in NCEU fg 29, p.lla 662, sub 1, cat. A/3, consistenza 4,5 vani, sita in comune di Avezzano alla via Vezio Vezziano n. 36 (piccola dimora adiacente);
C) Unità immobiliare in NCEU fg. 15, p.lla 11, sub 1, cat. A/3, consistenza vani 4, sita in comune di San Benedetto del Tronto (AP) in via Silvio Pellico n 112 (casa località marittima);
D) Unità immobiliare in NCEU fg. 15, p.lla 11, sub 8, cat. C/6, mq 58, sita in comune di San
Benedetto del Tronto (AP), via Silvio Pellico n. 122 (garage); gli istanti concordano volerli TRASFERIRE, PER LE INTERE QUOTE e DIRITTI DI
PROPRIETÀ e SENZA RISERVA ALCUNA, ai due figli, e ed Per_1 Controparte_2 all'uopo stabiliscono voler formalizzare pure, tale trasferimento, in Rogito Notarile che sarà stipulato entro e non oltre la data del 30 ottobre p.v., con spese a carico delle parti trasferenti.
Va da sé come il cennato accordo patrimoniale a beneficio dei figli debba considerarsi elemento
FUNZIONALE E INDISPENSABILE AI FINI DELLA RISOLUZIONE DELLA CRISI
CONIUGALE.
2 Le parti concordano, altresì, voler riservare e mantenere, in proprio favore, come sopra indicato, diritto di abitazione.
Le spese straordinarie degli immobili tutti, saranno equamente e per quota pari al 50 %, ripartite tra i ricorrenti, fintanto che essi ivi abiteranno, mentre le spese ordinarie delle dimore
“domestiche” saranno a carico di ciascuno degli abitanti;
6. Giuste le ragioni sopra esposte verrà dichiarata sciolta la comunione legale tra i coniugi;
7. Le spese di lite saranno compensate stante la natura non contenziosa del giudizio.”
I coniugi hanno, altresì, chiesto di rimettere la causa sul ruolo e, decorsi i termini di legge, pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni della separazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso cumulativo ex artt. 473 bis.49 e 51 c.p.c., depositato il 18 luglio 2024, i coniugi, e deducendo di aver contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio concordatario in Avezzano (AQ) in data 23.10.1993, hanno adìto congiuntamente l'intestato Tribunale chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi cumulativamente al divorzio, alle condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate.
Dalla loro unione sono nati due figli, (nato ad [...] il [...]) Controparte_2
e (nato ad [...] il [...]), entrambi maggiorenni. I Persona_2
coniugi hanno precisato che il primo figlio è autonomo professionalmente ed economicamente indipendente, nonché residente in abitazione altra rispetto alla casa coniugale;
il secondo figlio è studente universitario presso l'Università degli Studi
Alma Mater Studiorum di Bologna.
All'udienza del 9 ottobre 2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter, lette le note scritte depositate dai coniugi, il giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda di separazione dei ricorrenti può trovare accoglimento.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
3 Quanto alle condizioni della separazione, il Collegio, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, ritiene che le condizioni concordate (sopra riportate) siano condivisibili in quanto adeguate e congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti nonché alle esigenze del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente.
3. Quanto alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, questa non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b) l. 898/1970.
La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del giudice relatore che – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi ovvero dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter, co. 5, c.p.c. – provvederà a verificare la volontà delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. 898/1970. Le parti dovranno anche confermare, in tale sede, le condizioni già formulate con riferimento al divorzio.
4. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione complessiva dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
OMOLOGA e DICHIARA la separazione personale tra (nata ad Parte_1
Avezzano il 14.10.1963) e (nato ad [...] il [...]) alle Parte_2
condizioni di cui all'accordo sopra riportate.
DISPONE l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Avezzano (AQ) nell'atto n. 125, parte II, Serie A, anno 1993.
SPESE DI LITE all'esito del giudizio.
PROVVEDE come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 10 ottobre 2024.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Francesca Greco dott. Leopoldo Sciarrillo
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