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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/06/2025, n. 8429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8429 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
RGAC 20426 ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE RO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 20426 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuto in decisione sulle conclusioni precisate alla udienza del 10 aprile 2025 e deposito delle successive memorie, e vertente
TRA
(cf ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, Rione Sirignano n. 6
presso lo studio dell'avv. Gennaro Di Maggio che la rappresenta giusta procura allegata all'atto di citazione in appello depositata telematicamente conferita da , Parte_2
procuratore speciale della per atto di , notaio in Roma, in data Pt_1 Persona_1
22 aprile 2022 rep. 177893 racc. 11776
APPELLANTE
E
(cf ), elettivamente domiciliata in Roma, via Controparte_1 C.F._1
Savoia n. 46 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Delle Curti che la rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello. TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
APPELLATA
E
(cf ), CP_2 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: opposizione a verbali di accertamento in materia di circolazione stradale conosciuti attraverso notifica di cartella di pagamento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il giorno 21 ottobre 2022 aveva proposto Controparte_1
opposizione ex articolo 615 cpc avverso la cartella di pagamento 09720220149521917
notificata a mezzo pec il 22 settembre 2022 relativa ai verbali di accertamento
13200764570, 13200810137, 13200811716, 13200813001 e 13200814413l mai notificati e conosciuti con la notifica della cartella di pagamento.
A fondamento della opposizione aveva dedotto la nullità della notifica della cartella di pagamento impugnata, la mancata rituale notifica dei verbali di accertamento, i vizi della cartella di pagamento e la carenza di motivazione della stessa e la mancata sottoscrizione della stessa, la illegittima applicazione della maggiorazione di cui all'articolo 27 della legge
689/1981, la prescrizione, la carenza di motivazione e la assenza di sottoscrizione della cartella di pagamento.
Si era costituita la deducendo la regolarità della notifica Parte_1
della cartella di pagamento a mezzo pec e comunque la sanatoria della eventuale nullità
per effetto dell'articolo 156 cpc, la carenza di legittimazione passiva in relazione agli atti posti in essere da parte dell'Ente creditore ed in relazione alla prescrizione, e che la motivazione della cartella di pagamento era adeguata e che la sottoscrizione non era necessaria essendo l'atto riferibile alla . Parte_1
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Si era costituita deducendo regolarità della notifica a mezzo pec della CP_2
cartella di pagamento e la inammissibilità delle altre questioni dedotte.
Aveva dedotto la regolarità della notifica dei verbali di accertamento e la conseguente inammissibilità delle questioni dedotte.
Aveva depositato la documentazione relativa alla relata di notifica dei verbali di accertamento.
Il Giudice di pace di Roma, con sentenza 19319/2023 ha accolto la opposizione sostanzialmente senza alcuna motivazione comprensibile.
Avverso detta decisione ha proposto appello la Parte_1
lamentando la assenza di motivazione e riproponendo le difese svolte nei confronti delle censure proposte dalla attrice è non esaminate dal giudice nella inesistente motivazione contenuta nella sintetica sentenza.
In particolare ha ribadito la regolarità della notifica a mezzo pec sia ai sensi dell'articolo 26
del d.P.R. 602/1973 sia in relazione alla possibilità di allegare la cartella di pagamento in formato PDF sia in relazione all'indirizzo di spedizione delle pec per la notifica delle cartelle di pagamento.
Ha lamentato l'errore del giudice di primo grado che non aveva rilevato la corretta notifica della cartella di pagamento.
Si è costituita la deducendo la inammissibilità dell'appello e nel merito CP_1
ribadendo la inesistenza della notifica della notifica dei verbali di accertamento in quanto proveniente da un indirizzo pec non risultante dai registri ufficiali, e la conseguente nullità
derivata della cartella di pagamento.
Ha dedotto, inoltre, la impossibilità di utilizzare l'indirizzo pec professionale per la notifica di sanzioni amministrative relative a persone fisiche.
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Ha ribadito la nullità della cartella di pagamento in relazione alla carenza di motivazione ed ai vizi della stessa.
Non si è costituita venendo dichiarata contumace. CP_2
La causa, veniva decisa con sentenza n. 17547/2024 di cui è stata disposta disposta la nullità essendo stato accertato che per un problema informatico la sentenza nella parte motiva si riferiva ad un diverso procedimento e che , di conseguenza, ricorrevano le condizioni per dichiarare la nullità assoluta della sentenza n. 4741/2018 in applicazione di quanto disposto dalla corte di cassazione nelle decisioni della Sez. I, 29 dicembre 2011, n.
30067 e Sez. VI-I, 17 marzo 2014 n. 616 e che di conseguenza occorreva procedere a fissare nuova udienza per rinnovare la decisione, è stata rimessa sul ruolo e di nuovo trattenuta in decisione alla udienza del 10 aprile 2025 sulle conclusioni come in atti dalle parti e con assegnazione di termine di giorni 30 per memorie conclusionali e di giorni venti per repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio verte principalmente sulla valutazione in ordine alla ritualità o meno della consegna della cartella di pagamento e dei verbali di accertamento posta in essere a mezzo pec nel caso che la pec provenga non dall'indirizzo di posta pec contenuto nei pubblici registri predisposti per la validità delle notifiche stesse ma da altro indirizzo di posta pec rilasciato dal dominio “gov.it” nel caso della e di Parte_1 CP_2
che presuppone l'avvenuto riscontro del fatto che si tratti di uno degli Enti autorizzati a registrare un indirizzo in tale dominio.
Inoltre, l'accertamento deve essere posto anche sulle conseguenze che il vizio può
produrre sulla notifica, vale a dire se comporti nullità dell'atto o inesistenza dello stesso della notifica.
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Al riguardo la corte di cassazione ha chiarito che in tema di notifica della cartella di pagamento, l'inesistenza è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale, tra cui, in particolare, i vizi relativi all'individuazione del luogo di esecuzione, nella categoria della nullità, sanabile con efficacia "ex tunc" per raggiungimento dello scopo. (Cass. Sez. V, 28 ottobre 2016, n.
21865)
Infatti, l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità
delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. In particolare, i vizi relativi alla individuazione del luogo di esecuzione, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario,
ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata
(anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità).
Tali principi, sebbene espressi in relazione alla notificazione del ricorso per cassazione, si estendono alla notificazione della cartella di pagamento (vedi Cass. 384/16; 14925/11).
D'altra parte la corte ha confermato , in materia di notifica di atti giudiziari, che L'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto,
nelle sole ipotesi in cui sia posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo
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ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità ( Cass. Sez. V,
20 ottobre 2022, n. 31085)
Fatta questa premessa deve essere esaminata la questione dedotta dalla appellante in ordine alla validità della consegna della cartella di pagamento.
E' stato dimostrato che la cartella di pagamento è pervenuta a mezzo pec all'indirizzo risultante dai pubblici registri della società opponente ed è quindi pacifico che la ricorrente era perfettamente a conoscenza di quanto ricevuto, come dimostrato dal ricorso proposto avverso la intimazione di pagamento, analogamente pervenuta nella medesima casella di posta certificata e che ha pacificamente ritenuto provenire dalla Parte_1
essendo stato presentato il ricorso con notifica dello stesso alla
[...] [...]
ed alla in relazione ai crediti contenuti nella Parte_1 Parte_1
cartella di pagamento.
Parte opponente aveva dedotto la nullità della notifica essendo stata operata da un indirizzo di posta certificata non indicato nei registri previsti per la notifica degli atti in materia civile o amministrativa.
Al riguardo osserva il giudicante che la corte di cassazione ha in più occasione chiarito che in relazione alle cartelle di pagamento non è necessario l'utilizzo della normativa in materia di notifica trattandosi di una richiesta di pagamento non avente natura provvedimentale e quindi non destinataria della applicazione della normativa in materia di notifica a mezzo
Ufficiale giudiziario o ufficiale postale, potendo essere utilizzato il sistema di posta ordinaria, sia pure raccomandata.
Ed infatti l'articolo 26 del d.P.R. 602/1093 abilita il concessionario a trasmettere direttamente le cartelle di pagamento mediante spedizione diretta a mezzo di posta raccomandata senza utilizzare i sistemi di notifica.
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Infatti osserva il collegio che, la disciplina applicabile per la consegna delle cartelle di pagamento è regolata, ai sensi dell'articolo 26 del D.P.R. 602/1973 sulla base di disposizioni in parte derogatorie rispetto alla disciplina ordinaria, dal momento che il concessionario oltre ad avvalersi della notifica a mezzo del messo di conciliazione il quale può procedere anche alla notifica a mezzo posta non rientrando il concessionario tra i soggetti autorizzati alla notifica postale ai sensi della legge 890/1982, può procedere alla consegna della cartella anche a mezzo della ordinaria posta raccomandata, senza che sia applicabile la disciplina della legge 890/1982. Infatti, qualora la notifica della cartella di pagamento nei confronti di una società sia eseguita direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ex art. 26, comma 1, seconda parte,
del d.P.R. n. 602 del 1973, per il relativo perfezionamento è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale, se non di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente,
dovendosi escludere, stante l'alternatività di tale disciplina speciale rispetto a quella dettata dalla l. n. 890 del 1982 e dal codice di rito, l'applicabilità delle disposizioni in tema di notifica degli atti giudiziari (Cass. Sez. V, 18 novembre 2016, n. 23511).
Inoltre In tema di notificazione a mezzo del servizio postale della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario (nella specie, il portiere), senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui all'art. TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta. (Cass. Sez. VI -V, ord. 24
luglio 2014, n. 16949) Infatti la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del
Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è
pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è
stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata. (cfr Cass. Sez. V, 27 maggio 2011, n. 11708).
D'altra parte sempre la corte di cassazione ha ribadito che la notifica della cartella di pagamento può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del primo comma dell'articolo 26 del d.P.R. 602/1973 precede una modalità di notifica integralmente affidata al concessionario stesso e all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella indicata nella prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi
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indicati. In tal caso trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982, sicché va cassata la sentenza con cui il giudice ha ritenuto invalida la notifica sull'erroneo presupposto che, non essendo stata ricevuta dal destinatario personalmente occorrerebbe l'invio di una seconda raccomandata. (cfr Cass.
Sez. III, 19 gennaio 2017, n. 1304)
Nel caso di specie trattandosi di cartella spedita direttamente dal concessionario ai sensi della seconda parte del primo comma dell'articolo 26 del d.P.R. 602/1973, non trovavano applicazione le disposizioni della legge 890/1982 e quindi la stessa si era perfezionata con la spedizione della seconda raccomandata, poi consegnata al portiere non essendo richiesta alcuna altra ulteriore attività per il perfezionamento della stessa, essendo evidente che nel caso di specie non trova applicazione la legge 890/1982 e che trattandosi di corrispondenza ordinaria, anche se raccomandata il portiere risulta autorizzato al ritiro della corrispondenza ordinaria, ai sensi dell'articolo 31 del d.m. 2001.
Tenuto conto che l'utilizzo della pec, prima ancora della utilizzazione della stessa ai fini di notifica di atti, ha sostituito la posta raccomandata, nel caso di specie non trovano applicazione le norme poste affinché la pec possa essere utilizzata quale forma di notifica.
Inoltre, la individuazione dell'indirizzo, prevista dalle norme in materia di notifica, è
destinata ad assicurare la certezza della provenienza e del destinatario della notifica.
Nel caso di specie, come dimostra la avvenuta impugnazione della intimazione di pagamento nessun dubbio aveva il ricorrente in ordine al fatto che quello pervenuto fosse un atto proveniente dal concessionario per la riscossione.
D'altra parte, gli atti provenivano da una pec il cui dominio era riservato alla
[...]
non potendo essere registrati indirizzi di pec in quel dominio se non Parte_1
tramite il soggetto avente la disponibilità del dominio.
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Inoltre, gli atti notificati erano chiaramente riconducibili alla Parte_1
, sulla base degli stessi elementi già in precedenza ritenuti sufficienti dalla
[...]
corte di cassazione per ritenere possibile la allegazione di documenti in formato PDF e non p7m e senza attestazione di conformità, documento che già prima, quando veniva trasmesso con posta raccomandata ordinaria non aveva bisogno di sottoscrizione essendo stata ritenuta chiaramente riconducibile alla stessa . Pt_1
D'altra parte la provenienza delle cartelle e della intimazione di pagamento dal concessionario, poteva essere verificata sul sito della Parte_1
nella sezione dedicata proprio a consentire ai singoli contribuenti di verificare gli eventuali atti della riscossione adottati nei loro confronti.
La regolare consegna delle cartelle di pagamento ai sensi dell'articolo 26 del d.P.R.
602/1973, determina la inammissibilità del ricorso proposto avverso la intimazione di pagamento per vizi di notifica delle cartelle di pagamento in quanto tardivo, dovendo essere proposto il ricorso avverso alle singole cartelle risultate correttamente consegnate a mezzo pec ai sensi dell'articolo 26 del d.P.R. 602/1973.
Infine, essendo stata dedotta la nullità della notifica, la stessa non avrebbe, comunque,
potuto essere dichiarata stante il chiaro disposto dell'articolo 156, ultimo comma, cpc che esclude che possa essere dichiarala la nullità della notifica degli atti che abbiano raggiunto il loro effetto, costituito nel caso di specie, di consentire alla ricorrente di azionare la propria difesa in giudizio.
Tale conclusione, peraltro, trova conferma in quanto ritenuto dalle sezioni unite della corte di cassazione nelle decisione 15 maggio 2022, n. 15979 secondo cui in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura
Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale,
rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove
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la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n.
82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è
richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è
associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.
Tale orientamento è stato confermato anche dalla successivo decisione della corte di cassazione secondo la quale In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro. (Cass. Sez. V, 3 luglio 2023, n. 18684)
Neppure trova fondamento la contestazione della omessa indicazione di conformità del documento attestante la avvenuta consegna della pec dal momento che, ai fini della riferibilità al mittente, l'atto inviato a mezzo PEC non necessita di attestazione di conformità,
giacché - ai sensi dell'art. 22, comma 3, d.lgs. n. 82 del 2005 (cd. CAD), come modificato dall'art. 66, comma 1, d.lgs. n. 217 del 2017 - le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta. (Cass. Sez. V, 19 dicembre
2023, n. 35541)
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Inoltre, per quanto riguarda la possibilità di procedere alla notifica di atti direttamente da parte del concessionario o degli Entri accertatori attraverso pec, occorre ricordare che la corte di cassazione nella sentenza 30513/2021 ha ribadito un indirizzo già espresso dalle sezioni unite della corte di cassazione. In detta sentenza la Corte ha dato atto che la notifica a mezzo pec della cartella esattoriale costituisce una modalità di partecipazione dell'atto consentita ai sensi del combinato disposto di cui agli arti. 26 2° comma dPR
602/73 e del richiamato art. 60 7° comma dPR 600/73.
Nella sentenza è, infatti, indicato che la corte aveva affermato che « la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica"), come è avvenuto pacificamente nel caso di specie, dove il ha provveduto a inserire nel messaggio di Controparte_3
posta elettronica certificata un documento informatico in formato PDF (portable document format) - cioè il noto formato di file usato per creare e trasmettere documenti, attraverso un software comunemente diffuso tra gli utenti telematici -, realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta. Va
esclusa, allora, la denunciata illegittimità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica certificata, per la decisiva ragione che era nella sicura facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente via PEC, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico>>.( cfr Cass. 30948/2019 vedi anche Cass 6417/2019 ) ed ha inoltre precisato che << nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in originecartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC,venga poi sottoscritta con firma digitale>>.
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La sentenza ha ricordato che era già stato precisato che in tema di riscossione delle imposte, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana, giacché l'autografia della sottoscrizione è
elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge,
mentre, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 nel caso di atti tributari,, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma solo la sua intestazione (cfr. Cass. nn.
21290/2018, 26053/2015, 13461/2012)
Del resto già le Sezioni Unite avevano affermato il principio che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. 28 settembre 2018 n. 23620).
Di conseguenza una motivazione per relationem ad un indirizzo della corte di cassazione prevalente era stato operato, potendo il giudice utilizzare tale tecnica di motivazione quando intenda conformarsi all'orientamento della corte di cassazione, essendo liberamente consultabili tali sentenza.
Inoltre, per quanto riguarda la possibilità per il concessionario di procedere alla notifica o consegna diretta della cartella di pagamento ai sensi dell'articolo 26 del d.P.R. 602/973 la cassazione ha ritenuto che in tema di notificazione a mezzo del servizio postale della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario (nella specie, il portiere), senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, rispondendo tale
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soluzione al disposto di cui all'art. 26 del R.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che prescrive l'onere per l'esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta. (Cass. Sez. VI -V, ord. 24 luglio 2014, n. 16949).
Infatti la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del
Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è
pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è
stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata. (cfr Cass. Sez. V, 27 maggio 2011, n. 11708).
D'altra parte, come indicato nella sentenza richiamata nella motivazione dal giudice di pace la corte di cassazione ha riconosciuto che la notifica a mezzo pec della cartella esattoriale costituisce una modalità di partecipazione dell'atto consentita ai sensi del combinato
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disposto di cui agli arti. 26 secondo comma d.P.R. 602/73 e del richiamato art. 60 7°
comma d.P.R. 600/73.
D'altra parte l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del
1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice. (Cass. Sez. V, 15 luglio 2024, n. 19327)
Nessun rilievo specifico assume, poi, ai fini della esistenza della notifica il fatto che sia stato utilizzato un indirizzo pec riconducibile al destinatario, sia pure nel quadro della attività
professionale, dal momento che essendo stato ricevuto l'atto non essendo stata contestato l'arrivo dello stesso e non potendo dedursi che l'atto sia stato conosciuto dal professionista e non dalla persona fisica del professionista.
Infatti, in tema tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro. (Cass. Sez. V, 8 luglio 2023, n. 18684)
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Di conseguenza, avendo il introdotto tempestivamente il giudizio di Parte_3
oppposizione senza evidenziare alcun pregiudizio specifico al proprio diritto di difesa,
risulta provata la regolare notifica dei verbali di accertamento er della cartella di pagamento.
Per quanto riguarda la valenza dei vizi della cartella di pagamento osserva il giudicante che la cartella di pagamento reca il rinvio ai verbali di accertamento per la motivazione, verbali di cui si è accertata la corretta notifica e quindi gli stessi erano conosciuti dalla opponente.
Nessun rilievo assume la mancata sottoscrizione della cartella di pagamento dal momento che le norme non prevedono la sottoscrizione anche telematica della cartella essendo sufficiente la chiara riconducibilità dell'atto al soggetto che lo ha emesso.
Infatti, l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del
1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice. (Cass. Sez. V, 15 luglio 2024, n. 19327; Cass. Sez. V, 4
dicembre 2019, n. 31605; Cass. Sez. V, 27 novembre 219, n. 30948)
Deve, inoltre, escludersi la intervenuta prescrizione essendo stati notificati i verbali di accertamento nel 2020 ed essedo stata notificata la cartella di pagamento nel settembre del 2022.
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E' appena il caso, poi, di evidenziare che nel caso di specie era in discussione il rapporto tra la generale possibilità di opposizione alla esecuzione offerta dall'articolo 615 cpc per i fatti estintivi sopravvenuti quale la prescrizione o la illegittima applicazione della maggiorazione di cui all'articolo 27 della legge 689/1981, e quanto previsto per dedurre i vizi della cartella di pagamento, ivi compresa la notifica e della notifica dei verbali di accertamento.
Sul punto la cassazione ha cercato di fornire i criteri per distinguere quando sia esperibile ciascuna opposizione tenendo conto che la mancata opposizione nei termini di cui all'articolo 22 della legge 689/1981 (ora 7 del decreto legislativo 150/2011) comporta la decadenza per la proposizione di opposizioni avverso il verbale di accertamento e la conseguente inoppugnabilità dello stesso, mentre in relazione alla cartella di pagamento deve essere introdotta la opposizione agli atti esecutivi entro venti giorni dalla ricezione dell'atto.
Infatti, avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili, come ricordato anche dal giudice di primo grado,: a) l'opposizione ai sensi della legge n. 689 del
1981, allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori;
b)
l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorché si contesti la legittimità
dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo;
c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora. Mentre
nel primo caso, ove non sia stato possibile proporre opposizione nelle forme e nei tempi
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previsti dall'art. 204 codice della strada, il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella (cfr Cass. Sez. III, 14 marzo 2013, n. 6565; Cass.
Sez. I, 15 febbraio 2005, n. 3035; Cass. Sez. I, 7 maggio 2004, n. 8695; Cass. Sez. I, 4
agosto 2000, n. 10270), determinandosi altrimenti la decadenza dal potere di impugnare,
nel caso di contestazione di vizi propri della cartella esattoriale l'opposizione -
all'esecuzione o agli atti esecutivi - va proposta nelle forme ordinarie previste dagli artt.
615 e ss. cod. proc. civ., e non è soggetta alla speciale disciplina dell'opposizione a sanzione amministrativa dettata dalla legge n. 689 del 1981 (Cass. Sez. II, 22 febbraio
2010, n. 4139; Cass. Sez. I, 20 aprile 2006, n. 9180).
Si deve, pertanto, ritenere che attraverso la proposizione della opposizione alla esecuzione l'opponente non possa superare inoppugnabilità che si è formata sul verbale di accertamento proprio per la sua scelta, una volta conosciuta l'esistenza del verbale di accertamento, di non proporre l'opposizione di cui all'articolo 22 della legge 689/1981
oppure di proporre la opposizione alla esecuzione comunque nel rispetto di tale termine proprio per evitare che sul verbale di accertamento si formi l'inoppugnabilità.
Infatti, avverso la cartella esattoriale o l'avviso di mora emessi ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie è ammissibile l'opposizione, ai sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, soltanto ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogatale, in quanto sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione; in tal caso, però, l'opposizione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, nel termine di trenta giorni previsto dalla norma citata.
(Cass. Sez. II, ord. 30 marzo 2009, n. 7721 secondo cui “Qualora infatti sia mancata la notificazione dell'ordinanza- ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada è ammissibile non
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l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ma l'opposizione ai sensi della L. n. 689 del
1981, dovendosi consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori (vedi Cass. 9180/06)”;Cass. Sez. II, 22 ottobre 2010,
n. 21793; Cass. Sez. III, 14 marzo 2013, n. 6565).
D'altra parte la corte di cassazione ha avuto modo di ribadire più volte che, se l'opposizione alla cartella esattoriale è finalizzata a recuperare "il momento di garanzia di cui l'interessato sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del titolo per mancata notifica dell'ordinanza ingiunzione", ovvero per mancata notifica del verbale di accertamento - com'è avvenuto nel caso oggi in esame - il procedimento da seguire non è
quello dell'opposizione all'esecuzione, bensì quello previsto dalla L. n. 689 del 1981, artt.
22 e 23, applicabili alla fattispecie ratione temporis (v. sentenze 7 maggio 2004, n. 8695, e
15 febbraio 2005, n. 3035). Tale principio è stato in sostanza confermato anche dalle successive sentenze 13 marzo 2007, n. 5871, e 22 ottobre 2010, n. 21793, le quali hanno rilevato che l'opposizione di cui alla Legge n. 689 del 1981, può avere ad oggetto anche una cartella esattoriale "quando la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogatagli", sicché l'impugnazione mira a recuperare le ragioni di opposizione alla sanzione amministrativa che non è stato possibile far valere nelle forme di cui alla Legge n. 689 del 1981, "per nullità o omissione della notifica del processo verbale di contestazione o dell'ordinanza ingiunzione" (v. anche
Cass. Sez. VI – III, ord. 21 dicembre 2012 e Cass. Sez. VI – III, ord. 7 giugno 2013, n.
14496).(Cass. Sez. III, 29 gennaio 2014, n. 1985)
Tale principio è stato ulteriormente ribadito dalla Corte di Cassazione (vedi Sez. III, 16
giugno 2016, n. 12412) secondo la quale i vizi denunciati con l'opposizione a cartella esattoriale attengono, per un verso alla tutela c.d. recuperatoria, vale a dire a quella accordata alla parte destinataria di un accertamento di violazione di norme del codice della
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strada, qualora deduca di non avere ricevuto la notificazione del relativo verbale e di non essere stata perciò in condizioni di contestare il merito della sanzione. Sono riconducibili a questa fattispecie i vizi, appunto, di omessa notificazione dei verbali di accertamento e di conseguente decadenza dell'amministrazione dal diritto di iscrivere a ruolo le somme corrispondenti.
Per altro verso, i vizi relativi alla regolarità formale del procedimento avviato dal concessionario per l'esecuzione esattoriale, con riferimento agli atti a questo prodromici sono denunciabili ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ.. Sono riconducibili a questa fattispecie i vizi di mancata sottoscrizione della cartella esattoriale e di mancata allegazione alla cartella esattoriale dei verbali di accertamento e di mancata notifica delle cartelle stesse.
Costituisce, infine, materia di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. la denuncia da parte dell'opponente di fatti sopravvenuti alla formazione (o alla definitività)
del titolo esecutivo legittimante l'iscrizione al ruolo esattoriale quali la prescrizione o la applicazione dell'articolo 27 della legge 689/1981 (Cass. Sez. VI-III, 22 dicembre 2017, n.
30774).
L'orientamento prevalso presso la Corte di Cassazione è stato quello per il quale in materia di violazioni del codice della strada, l'opposizione con cui si deduca l'illegittimità della cartella esattoriale per sanzione amministrativa a ragione dell'omessa notifica del verbale di contestazione della violazione non è soggetta al termine di trenta giorni stabilito dall'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ma al termine di sessanta giorni previsto dall'art. 204 bis cod. strada, atteso che, quando è mancata la contestazione della violazione,
l'impugnazione della cartella esattoriale ha funzione "recuperatoria", in consonanza ai valori costituzionali dell'effettività della tutela giurisdizionale e dell'uguaglianza, tenuto conto che al ricorrente viene, in tal modo, restituita la medesima posizione giuridica che
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avrebbe avuto se il verbale di contestazione gli fosse stato a suo tempo notificato (così, da ultimo, Cass. ord. n. 21043/13).
Tuttavia, quest'ultimo orientamento è stato superato dall'entrata in vigore dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150, intitolato “dell'opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada”, che prevede, al terzo comma, che il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento (sessanta se il ricorrente risiede all'estero). Ai sensi dell'art. 36, comma primo, del detto decreto legislativo, la norma si applica “ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso” che è quella del 6 ottobre 2011.
Pertanto, in coerenza con i principi di diritto sopra richiamati, ma tenuto conto della normativa sopravvenuta, va affermato che in materia di violazioni del codice della strada,
l'opposizione, proposta dopo il 6 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150), con cui si deduca l'illegittimità della cartella esattoriale per sanzione amministrativa a ragione dell'omessa notifica del verbale di contestazione della violazione, e soggetta al termine di trenta giorni stabilito dall'art. 7 comma terzo del detto decreto legislativo, atteso che, quando è mancata la contestazione della violazione,
l'impugnazione della cartella esattoriale ha funzione recuperatoria ed al ricorrente viene, in tal modo, restituita la medesima posizione giuridica che avrebbe avuto se il verbale di contestazione gli fosse stato a suo tempo notificato.
Con la conseguenza che, se non impugnato nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, l'accertamento contenuto nel verbale di contestazione della violazione, anche se non notificato, diviene definitivo.
Resta peraltro immutato, e va qui ribadito, l'altro principio, univocamente affermato dalla giurisprudenza della corte di cassazione, secondo cui possono essere fatti valere con
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l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. soltanto i fatti sopravvenuti alla definitività dell'accertamento ovvero la mancanza di titolo legittimante l'iscrizione al
CP_ ruolo esattoriale (cfr. già Cass. n. 562/2000; nello stesso senso, tra le tante, anche
Cass. S.U. n. 489/2000 e Cass. n. 4891/06, n. 24215/09, n.21793/10) e la mancata notificazione del verbale di accertamento non ne fa venire meno la natura di atto legittimante l'iscrizione a ruolo delle somme corrispondenti alla sanzione amministrativa;
men che meno la mancata notificazione del verbale di accertamento è fatto estintivo del credito per la sanzione.
Nel caso di specie le questioni dedotte rientravano in parte nella opposizione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 150/2011 e 204 codice della strada (con il termine valido a seguito della entrata in vigore dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 settembre
2011 n. 150) in relazione alla mancata notifica del verbale di accertamento, in parte nella opposizione agli atti esecutivi relativamente ai dedotti vizi di notifica della cartella ed alla opposizione ex articolo 615 cpc in relazione alla eccezione di prescrizione.
Di conseguenza in relazione alla notifica dei verbali di accertamento la opposizione doveva essere proposta con deposito dell'atto nel termine di trenta giorni ai sensi dell'articolo 204
del codice della strada decorrenti dal momento in cui l'attore ha avuto conoscenza della esistenza dei verbali e della pretesa creditoria ed il rispetto di tale termine costituisce una decadenza processuale che deve essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio poiché, riguardando l'ordinato svolgimento del processo, è sottratta alla disponibilità delle parti (Cass. 8 marzo 1980 n. 1544; Cass. Sez. U., 13 luglio 2000, n. 491; Cass. Sez. VI- III,
21 dicembre 2012, n. 23891) senza che possa formarsi un giudicato interno.
Tale orientamento ha trovato espressa conferma da parte delle Sezioni Unite della
Cassazione che hanno stabilito che l'opposizione a cartella di pagamento, per la riscossione di sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ai sensi del codice della strada,
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va proposta, nel termine di trenta giorni, a pena di inammissibilità, ex art. 7 d.lgs. n. 150 del
2011 e non ex art. 615 c.p.c., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada (Cass. Sez. Un. 22 settembre 2017, n. 22082), decisione con la quale la cassazione ha dato continuità all'orientamento interpretativo proposto dalla giurisprudenza della III sezione ormai da anni e che si contrappone a quello individuato dalla sezione II.
Fatta questa premessa osserva il giudicante che per procedere alla contestazione della notifica del verbale di accertamento era necessario introdurre il giudizio ai sensi dell'articolo
7 del d.lgs. 150/2011, e il ricorso o l''atto di citazione – che può essere utilizzato per il principio di conservazione degli atti giuridici – doveva essere proposto nel termine di decadenza di trenta giorni da considerarsi, ai sensi della sentenza delle sezioni unite
758/2022, alla data di avvio della notifica nel caso di atto di citazione e alla data del deposito nel caso di ricorso, sempre che si trattasse del primo atto attraverso il quale era venuto a conoscenza della pretesa creditoria nei suoi confronti.
Nel caso di specie la opposizione per essere ammissibile doveva essere passata per la notifica entro il giorno 19 aprile 2017, essendo stata consegnata la cartella di pagamento in data 19 maggio 2017. Essendo stato passato l'atto di citazione per la notifica il 3 luglio
2017 la opposizione contro la notifica dei verbale di accertamento era tardiva e, quindi inammissibile.
E' appena il caso di evidenziare, che nel presente giudizio si poneva un problema di notifica dei verbali di accertamento ed effettivamente il ricorso era stato introdotto nei trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento ma in concreto la opposizione era
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inammissibile essendo stati notigficati i verbali di accertamento e quindi non poteva essere proposta la opposizione con funzioni recuperatoria.
Per quanto riguarda la notifica della cartella di pagamento, trattandosi di una opposizione agli atti esecutivi la stessa doveva essere proposta con passaggio per la notifica della citazione – o deposito del ricorso presso l – entro venti giorni dalla notifica CP_5
conoscenza della esistenza della cartella di pagamento.
Nel caso di specie la opposizione a questi fini era inammissibile.
Deve, pertanto, essere accolto l'appello, e per l'effetto in riforma della sentenza del giudice di pace n. 19319/2023 deve essere respinta la opposizione proposta avverso la cartella di pagamento 09720220149521917.
Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del giudice di pace n. 19319/2023 deve essere respinta la opposizione proposta avverso la cartella di pagamento 09720220149521917 e del verbali di accertamento presupposti.
Condanna a rimborsare alla le Controparte_1 Parte_1
spese del presente grado di giudizio, spese che liquida in euro 1.674, di cui euro 1.500 per onorari delle fasi del giudizio, euro 174 per spese, oltre accessori di legge, e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15% somma distratta in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Condanna a rimborsare alla le Controparte_1 Parte_1
spese del primo grado di giudizio, spese che liquida in euro 1.000, di cui euro 1.000 per onorari delle fasi del giudizio, oltre accessori di legge, e maggiorazione forfettaria per le
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spese nella misura del 15% somma distratta in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, il giorno 3 giugno 2025.
Il Giudice
(RO PA)
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26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che prescrive l'onere per l'esattore di conservare
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