Articolo 2 della Legge 22 dicembre 1986, n. 914
Articolo 1Articolo 3
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31 dicembre 1986
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 4 dell'accordo stesso.
Entrata in vigore il 31 dicembre 1986