Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/02/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N.815/2020 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
- SECONDA SEZIONE CIVILE –
___________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Bartolomeo Ietto, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 2.1.2025 ed ai sensi dell'art.281 sexies co.3° c.p.c., la presente
SENTENZA nella causa civile contraddistinta dal n.815/2020 R.G. e promossa da:
- , nata a [...] il [...] e residente a Parte_1
NA AI (SA), in via S. Pertini n.4, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti apposta in calce all'atto di citazione notificato, dall'avv. Olimpia Gallo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto legale, sito in Cava de' Tirreni
(SA), alla via E. De Filippis n.59/A – ATTRICE,
nei confronti del :
- in persona del Sindaco, o, Controparte_1
comunque, del legale rappresentante “ pro tempore “, rappresentato e difeso - in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione e di risposta depositata telematicamente il 28.4.2020 - dall'avv. Maria Napoliello ed elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale, sita in NA AI (SA), alla via Alfani –
CONVENUTO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il libello introduttivo regolarmente notificato per l'udienza del 27.4.2020, rimandata d'ufficio ex art.168 bis co.4° c.p.c. al 29.4.2020, ha citato Parte_1
sentirlo condannare al risarcimento dei danni da lesioni da lei subìti in occasione dell'infortunio che le sarebbe occorso “ a NA AI (Sa) “, “ in via Torino
n.20 “, “ il giorno 18.04.2019 alle ore 18:00 circa “, allorquando la stessa Parte_1
“ mentre percorreva a piedi “ la suddetta “ strada e si apprestava ad
[...]
attraversare sulle strisce pedonali “, sarebbe inciampata “ in una buca, non visibile né prevedibile, perché occultata da liquami e posta in prossimità delle “ medesime “ strisce pedonali e di un tombino, e presente peraltro, in quel punto, su manto stradale già dissestato e sconnesso, non noto alla danneggiata “, la quale, pertanto, a seguito di tale inciampo, sarebbe rovinata “ a terra “: evento che le avrebbe procurato “ gravi lesioni “ in virtù delle quali sarebbe stata successivamente “ trasportata, per le cure necessarie, al Pronto Soccorso P.O. Azienda Ospedaliera OO.RR. San Giovanni di Dio e
Ruggi D'Aragona di Salerno “, dove - essendole state diagnosticate una “ frattura “ del
“ collo chirurgico “ dell'omero dx “ e una “ frattura chiusa di “ una “ parte non specificata dell'estremità prossimale dell'omero “ medesimo - sarebbe, poi, “ stata sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione della frattura ed osteosintesi mediante fili di
Nancy “.
Di qui – ritenuta la “ responsabilità del per Controparte_2
l'evento dannoso occorso a parte attrice … per violazione dell'obbligo previsto dall'art.
5 R.D. n. 2506/1923 e dell'art. 2051 c.c. “ - la formulazione delle seguenti conclusioni:
“ 1) Accertare la responsabilità del per Controparte_1
l'evento dannoso occorso all'attrice e per l'effetto condannare l'Ente Parte_1
convenuto, in persona del Sindaco p.t., al risarcimento dei danni patrimoniali e non, relativi al sinistro de quo, quantificati nella somma pari ad € 27.493,00 e/o a quella somma minore o maggiore, che risulterà in seguito a questo processo, oltre interessi legali e maggior danno da svalutazione monetaria e spese mediche sostenute ed oltre spese legali. 2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari, come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario “.
Il si è costituito in giudizio attraverso il Controparte_1
deposito, in via telematica ed in data 28.4.2020, della comparsa di risposta, con la quale, in via preliminare, ha eccepito la “ nullità dell'atto di citazione “ ai sensi del combinato disposto degli artt.163, co.3° nn.3) e 4) e 164 c.p.c. e, segnatamente, “ per incertezza del petitum e della causa petendi , nonché per inesattezza del luogo del sinistro “.
Nel merito, l'ente convenuto ha escluso che, nel caso di specie, sussista il
“ rapporto che lega il custode alla cosa che ha cagionato il danno “, da intendersi quale
“ presupposto imprescindibile “ per l'operatività, a norma dell'art.2051 c.c., della responsabilità del per il danno da cose in custodia, derivandone che, sempre CP_1
secondo la prospettazione dell'ente, la responsabilità andrebbe rettamente configurata ex art.2043 c.c., con le conseguenti ripercussioni sulla distribuzione dell'onere probatorio.
Ha, infine, eccepito, sotto il profilo processuale, la rilevanza “ dell'imprudenza del danneggiato … nella causazione del danno ” , e, pertanto, ha chiesto che - qualora “ fosse dichiarata la responsabilità extracontrattuale della P.A. “ – questa venisse “ condivisa, in misura percentuale con la negligenza “, la “ imprudenza e “ la “ imperizia del danneggiato “.
Ne è conseguita la sollecitazione della designata autorità giudiziaria ad adottare le seguenti statuizioni:
1) “ In via preliminare dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art 164 e 163 3) e 4) cpc per incertezza del petitum e della causa petendi , nonché per inesattezza del luogo del sinistro “;
2) “ dichiarare la domanda attrice inammissibile, improponibile nonché infondata in fatto ed in diritto, così come proposta nei confronti del convenuto “.
Concessi, quindi, gli invocati termini di cui all'art.183 co.6° c.p.c. e presentate, di conseguenza e ad opera della sola attrice, le memorie previste da tale disposizione normativa, è stata ammessa la prova testimoniale richiesta dalla stessa attrice e sono stati, per l'effetto, escussi e . Controparte_3 Controparte_4
È stata, inoltre, disposta l'invocata C.T.U. medico-legale, affidata al dott.
, che ha anche depositato telematicamente la propria relazione. Persona_1
Rassegnate, poi, le conclusioni, all'udienza del 2.1.2025 ed a norma dell'art.281 sexies co.3° c.p.c. - come modificato dal d.l.vo n.149/2022 (applicabile anche ai giudizi già pendenti alla data del 28.2.2023 sulla scorta del d.l.vo 31.10.2024, n.164, pubblicato sulla G.U. n.264 dell'11.11.2024 ed entrato, pertanto, in vigore il 26.11.2024, e, segnatamente, dell'art.7 co.3° dello stesso d.l.vo n.164/2024, che, in deroga all'art.35 co.1° del d.l.vo n.149/2022, prevede, per l'appunto, la suddetta applicazione, n.d.r.) - sempre questo Ufficio, essendosi svolta la discussione orale della controversia e non essendo riuscito a provvedere ai sensi del comma 1° dell'art.281 sexies c.p.c., si è riservato di depositare la sentenza entro i successivi trenta giorni.
Passando proprio all'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, va innanzitutto rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla parte convenuta, atteso che il libello introduttivo in questione contiene un'esposizione sufficientemente chiara e dettagliata sia della cosa oggetto della domanda che dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della stessa domanda, così come prescritto dall'art.163 co.1° nn.3) e 4) c.p.c.
Si consideri, in particolare, in una simile prospettiva, che, tra l'altro, la chiarezza e la specificità nella descrizione del luogo del sinistro sono state assicurate anche attraverso la produzione, in uno all'atto di citazione, di cinque fotografie rappresentanti il medesimo luogo del sinistro, atteso che, secondo un condivisibile orientamento della
Suprema Corte, “ i documenti “ di cui al “ numero 5) del terzo comma dell'art.163 cod. proc. civ. … rivestono “, sì, “ funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti “, ma possono, comunque, “ nell'ambito di un impianto allegatorio già delineato, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti “ (cfr. Cass.civ., sez.III, 21.3.2013, n.7115). Per quanto concerne, invece, i profili di merito, è doveroso prendere le mosse dalle risultanze istruttorie acquisite nel corso della causa in oggetto e, segnatamente, dai contributi conoscitivi forniti, durante l'udienza del 16.12.2021, dai testimoni CP_3
e .
[...] Testimone_1
Il primo ha innanzitutto affermato di aver conosciuto “ la signora Parte_1
in occasione dell'episodio oggetto del procedimento “, poiché egli, al momento del sinistro, era “ di passaggio in via Torino n.20 del Comune di NA AI (SA) “.
Egli ha, quindi, rammentato, che “ l'episodio in questione è avvenuto il 18 aprile del
2019 “, quando“ era ancora giorno “, essendo circa “ le ore 18.00 “.
Ha esposto, inoltre, che egli percorreva il “ marciapiede, dietro la signora, ad una distanza di circa un paio di metri “, allorquando la predetta , intenta Parte_1
“ ad attraversare le strisce pedonali “, “ è caduta in una buca che si trovava in prossimità di un tombino “: “ buca che era ricoperta da liquami, ossia da sporcizia “ e rispetto alla quale non vi era “ alcun segnale “ che ne “ attestasse la presenza “.
Ha ancora precisato che, al momento della caduta ,“ la signora “ “ aveva in mano una borsa “ ed è caduta “ sul lato destro “, lamentando, successivamente, “ dolori alla spalla destra “ e “ urlando anche per questo motivo “.
Il testimone ha, poi, ricordato che vicino a lui “ c'erano altre persone “, ma non gli risultava che “ che ci fosse qualcheduno che stava camminando insieme alla predetta signora “, la quale “ è stata, poi, portata via con un'auto, forse di qualche conoscente, che evidentemente l'ha condotta in ospedale “. ha, infine, riconosciuto “ nelle cinque foto allegate al fascicolo di parte CP_3
attrice il luogo teatro dell'incidente ed, in particolare, la buca ed il tombino a cui “ si è riferito durante la deposizione.
Quanto, invece, al secondo testimone costui ha Testimone_1
preliminarmente dichiarato di “ essere il genero della signora “ e di Parte_1
essere stato presente al momento della caduta, avvenuta “ il 18 aprile del 2019 nella via
Torino del Comune di NA AI (SA) “. Ha, di conseguenza, ricordato che “ era tardo pomeriggio, intorno alle ore 18:00 “,
e che “ c'era, pertanto, la luce del giorno “, allorquando la suocera, mentre stavano
“ attraversando le strisce pedonali “, “ è caduta in una buca “, cascando “ sul lato destro “ e facendosi “ male alla spalla destra “.
Ha, altresì, aggiunto che “ la buca “ medesima “ era coperta da liquami e non era segnalata “, e “ si trovava subito dopo il marciapiede “ da cui provenivano, “ prima che iniziassero le strisce pedonali “, precisando che “ vicino … vi era anche un pozzetto “.
Il teste ha, poi, chiarito di essersi trovato, all'atto dell'infortunio, “ un po' più indietro “ rispetto alla suocera, la quale “ aveva una borsetta che normalmente porta con sé e che è piuttosto leggera “.
Ha, inoltre, esposto che, successivamente alla caduta, la , “ con un'auto di Pt_1
passaggio “, “ è stata subito condotta all'Ospedale “Ruggi” di Salerno, presso il pronto soccorso “, ove è stata ricoverata “ perché è risultato che si “ era “ rotta la spalla “.
ha, infine, anch'egli riconosciuto “ nelle cinque foto allegate al fascicolo Tes_1
di parte attrice il luogo in cui si è verificato l'incidente ed, in particolare, il pozzetto e la buca “ precedentemente menzionati (vedi, per l'appunto, il verbale telematico dell'udienza del 16.12.2021, n.d.r.).
E le dichiarazioni sin qui riportate sono pienamente credibili, in quanto – oltre ad essere state rese con intrinseca coerenza logica, sufficiente analiticità, palese verosimiglianza, tangibile genuinità e sostanziale univocità da due distinte persone, una delle quali anche totalmente indifferente rispetto alle parti in causa e, dunque, di sicura attendibilità (lo n.d.r.) – hanno trovato significativi riscontri documentali CP_3
nelle altre emergenze processuali: riscontri che permettono di superare anche gli eventuali dubbi di faziosità che dovessero essere nutriti nei confronti di Tes_1
in ragione del suo già rimarcato rapporto di affinità con la .
[...] Parte_1
Ci si riferisce – oltre che alle foto del luogo del sinistro che sono state riconosciute dai due testimoni - alla documentazione medica acquisita ed innanzitutto al primo referto (in ordine di tempo, n.d.r.) redatto, alle ore 19:15 del 18.4.2019, dal sanitario di guardia del Pronto Soccorso degli “ OO.RR. San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona ” di
Salerno e dal quale si evince non solo che l'odierna attrice presentava una frattura del collo chirurgico dell'omero destro ed è stata conseguentemente ricoverata nel reparto di ortopedia e traumatologia del predetto nosocomio, ma anche che l'evento all'origine delle lesioni accertate nell'occasione è un “ incidente in strada “: un'espressione – quest'ultima – nella quale, sulla base del linguaggio comune, possiamo ricomprendere anche una caduta avvenuta per inciampo all'interno di una buca stradale.
Non vanno, infine, tralasciate – sempre a titolo di conferme - le emergenze probatorie di cui all'elaborato peritale del C.T.U. medico-legale, il dott. Per_1
il quale è pervenuto, più precisamente, alle seguenti conclusioni:
[...]
a) “ a seguito di caduta in strada per la presenza di una buca … il 18/4/2019, la Sig.ra riportò frattura collo chirurgico omero dx “; Parte_1
b) “ le suddette lesioni furono prodotte dall'azione traumatica diretta ed indiretta subita dall'arto superiore dx a seguito di caduta al suolo per la presenza di una buca sul manto stradale … “, ragion per cui “ è indiscutibile il nesso materiale di causalità tra l'evento dannoso del 18/4/2019 e le lesioni diagnosticate, sia per efficienza lesiva, sia per topografia e sia per cronologia e tra queste e i postumi invalidanti residuati “;
c) “ allo stato attuale, pertanto, si deve ammettere l'esistenza di postumi invalidanti a carattere permanente consistenti essenzialmente in “Esiti di frattura collo chirurgico omero dx trattata chirurgicamente (mezzi di sintesi ancora in sede) con residua limitazione algo-funzionale di 1/3-1/4 dei movimenti di abduzione-elevazione e di rotazione della gleno-omerale e ai gradi estremi della flesso-estensione del gomito, lieve ipotrofia dei muscoli della spalla e del braccio omolatrali e cicatrice chirurgica “;
d) “ i suddetti postumi costituiscono invalidità permanente, danno biologico, pari all'otto per cento (8%) della totale … e non incidono sulla capacità di lavoro specifica
e/o su quelle lucrative permanenti del soggetto (pensionata) “; e) “ la durata dell'inabilità temporanea totale è stata di dieci (10) giorni, della parziale al 75% di venti (20) giorni, della parziale al 50% di altri trenta (30) giorni e della parziale al 25% di altri trenta (30) giorni “;
f) le “ spese sostenute documentate “ sono “ pari a € 442,00
(quattrocentoquarantadue/00) “.
E queste tesi sono tutte condivisibili, in quanto – oltre a tenere correttamente conto dei dati oggettivi emersi dalle acquisizioni istruttorie e dall'attività peritale - risultano essere il frutto di apprezzabili itinerari argomentativi, immuni da vizi logici, fondati su robuste cognizioni tecniche e percorsi da un ausiliario del giudice che non solo è stato scelto ai sensi dell'art.61 co.2° c.p.c. ed ha, pertanto, un'indiscutibile competenza professionale, ma ha anche assunto, all'atto del conferimento e dell'accettazione dell'incarico, il solenne impegno di correttezza, lealtà ed imparzialità di cui all'art.193 c.p.c.
Di qui la veridicità della ricostruzione ricavabile dalle deposizioni dei due testimoni escussi, dalle allegate fotografie, dalla prodotta documentazione medica e dal contributo peritale fornito dal dott. Per_1
Ne conseguono, per l'appunto, la tranquillizzante prova della dinamica desumibile dall'espletata prova orale e, per l'effetto, la possibilità di individuare un innegabile rapporto di causalità tra le lesioni fisiche patite dalla ed Parte_1
analiticamente enucleate dal C.T.U., e l'evento avvenuto secondo la dinamica medesima, ivi compresa la sua eziologica riconducibilità alla buca del manto stradale che - esistente in prossimità delle strisce pedonali che la predetta attrice era in procinto di attraversare - ne ha determinato la caduta, nonché, in particolare, all'omessa segnalazione della stessa buca (non è, infatti, risultata la sistemazione di cartelli o altri segni che ne attestassero la presenza, n.d.r.) ed alla mancata visibilità dell'anomalìa in questione, quale derivante dal fatto che – sebbene fossero le ore 18:00 circa del
18.4.2019 e, dunque, ci fosse la luce del giorno – la suddetta buca era, comunque, coperta da liquami (lo hanno rimarcato entrambi i testimoni ascoltati, n.d.r.). Palese è, pertanto, la responsabilità dell'accadimento in oggetto in capo al
[...]
quale ente proprietario della carreggiata teatro dello Controparte_1
stesso accadimento (si tratta di una strada situata – come si è detto – nel territorio del medesimo Comune di NA AI (SA), n.d.r.), tenuto, per l'effetto, ex art.14 co.1° del Codice della Strada, alla manutenzione, alla gestione ed alla vigilanza della strada (vedi, in proposito, anche Cass.civ., sez.III, 11.11.2011, n.23562, la quale ha affermato che “ in tema di circolazione stradale è dovere primario dell'ente proprietario della strada (…) garantire la sicurezza mediante l'adozione delle opere e dei provvedimenti necessari “, con la conseguenza che “ sussiste la responsabilità di detto ente in relazione agli eventi lesivi occorsi ai fruitori del tratto stradale da controllare “).
Ed in questa prospettiva va innanzitutto sottolineato che, secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “ l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art.2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura
o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione “: una responsabilità che “ è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe “ (cfr. Cass.civ., sez.III, 20.11.2009, n.24529; conformi
Cass.civ., sez.III, 25.7.2008, n.20427; Cass.civ., sez.III, 3.4.2009, n.8157; Cass.civ., sez.III, 19.11.1999, n.24419 e Cass.civ., sez.III, 25.5.2010, n.12695).
Ciò vuol dire, nella sostanza, che, proprio ai sensi dell'art.2051 c.c., – se, da un lato, la danneggiata non è dispensata dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia il dato secondo cui il danno medesimo si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa stessa – dall'altro lato resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione “ iuris tantum “ della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (cfr.
Cass.civ., sez.III, 13.7.2011, n.15389; vedi, più di recente, anche Cass.civ., SS.UU., ordinanza n.20943 del 30.6.2022, che ha, in particolare, sottolineato il “ carattere oggettivo “ della “ responsabilità di cui all'art.2051 c.c. “, nonché il fatto che “ sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode “ medesimo;
e, nello stesso senso, da ultimo,
Cass.civ., sez.III, 27.4.2023, n.11152).
E, tornando alla fattispecie concreta in esame, - se è di tutta evidenza che, sulla base delle illustrate risultanze ricavabili dalle deposizioni dei testimoni escussi, nonché dalle fotografie, dalla documentazione medica e dal contributo peritale fornito dal dott.
siano stati provati sia il verificarsi del sinistro del 18.4.2019, sia il Per_1
collegamento eziologico, registratosi in questa stessa occasione, tra i pregiudizi fisici subìti dalla ed il tratto di strada di proprietà del Comune di Parte_1
NA AI (SA) su cui si trovava la buca nella quale è andata a inciampare la medesima – altrettanto non può dirsi con riferimento all'onere Parte_1
probatorio posto a carico dell'ente convenuto con riguardo al caso fortuito.
Lo stesso ente convenuto non ha, infatti, dimostrato né l'esatto momento in cui l'anomalia in questione sia comparsa, né tanto meno il fatto che questa medesima anomalia si sia determinata immediatamente prima dell'incidente occorso all'odierna attrice.
Ne consegue che la presenza della buca sul tratto di strada in questione potrebbe essersi protratta, prima del sinistro oggetto di causa, per un arco temporale non certo trascurabile e, comunque, idoneo a permettere al NA AI (SA) CP_1
– con quel minimo di diligenza esigibile anche in considerazione delle peculiarità dello stesso tratto di strada (non solo collocato in un centro abitato, ma anche caratterizzato da strisce pedonali e, quindi, abitualmente frequentato, n.d.r.) e della pericolosità dell'alterazione in oggetto – di prendere contezza di questa medesima alterazione e di porvi rimedio attraverso l'esecuzione di un normale intervento di manutenzione diretto a colmare il vuoto esistente o, quanto meno, ad indicare idoneamente l'esistenza di questo stesso vuoto agli utenti della strada (indicazione che, come si è già detto, non è risultata essere presente all'atto dell'incidente “ de quo “, n.d.r.).
Senza tralasciare che non è stata nemmeno fornita la prova diretta ad attestare che la buca non sia stata segnalata al Comune di NA AI (SA) prima del sinistro al centro della controversia all'attenzione del Tribunale.
Non va, inoltre, dimenticato che – se, da un lato, il prodursi di simili irregolarità non costituisce certo un accadimento raro o imprevedibile – dall'altro lato l'ente convenuto, proprio sotto il profilo della diligenza esigibile, non ha nemmeno dimostrato con quale frequenza il proprio personale effettuasse, all'epoca dei fatti, i propri controlli sulla rete stradale, in genere, e nel tratto viario teatro dell'incidente in esame, in particolare.
Ne deriva, per l'appunto, la mancata prova di un fatto del terzo che fosse completamente estraneo alla sfera di custodia dello stesso ente convenuto e che avesse impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Così come non vi sono agli atti elementi sufficienti per poter imputare il sinistro in questione, in via concorsuale e, tanto meno, esclusiva, alla condotta disattenta e/o negligente del pedone infortunatosi.
Si consideri, infatti, che la circostanza secondo cui la buca fosse ricoperta di liquami non rendeva visibile l'alterazione in esame sebbene ci fosse ancora la luce del giorno.
Di qui, per l'effetto, l'impossibilità di reputare configurabile, sempre a carico della predetta attrice, alcun eventuale comportamento imprudente e/o non avveduto in grado di integrare, pure nell'ipotesi della responsabilità per fatto illecito cosiddetta “ oggettiva “ e, segnatamente, di quella del custode ex art.2051 c.c., un concorso colposo ai sensi dell'art.1227 co.1° c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa della danneggiata (cfr. Cass.civ.,
n.17471/2007 e Cass.civ., n.11227/'08).
Si impongono, pertanto, - alla stregua di tutte le argomentazioni che precedono ed in accoglimento, per quanto di ragione, della domanda all'uopo formulata – l'accertamento della responsabilità esclusiva ex art.2051 c.c. del Controparte_1
in relazione all'incidente per cui è causa, nonché la conseguente condanna del medesimo al pagamento delle somme determinabili a titolo di Controparte_1
risarcimento del danno sulla scorta delle già illustrate e condivisibili conclusioni del
C.T.U. medico-legale dott. Per_1
Costui - come si è già messo in risalto più sopra - ha giustamente computato 10 giorni di inabilità temporanea totale, 20 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%,
30 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%, altri 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%, postumi menomativi configuranti motivi di danno biologico nella misura dell'8% e spese mediche documentate ammontanti ad € 442,00.
E l'acclarato ammontare al 8% farebbe rientrare le lesioni accertate in quelle che sono di lieve entità, ovvero micro-permanenti.
Tuttavia – trattandosi di postumi non conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti – non si può ricorrere, nel caso di specie, all'art.139 del d.l.vo
7.9.2005, n.209 (il cosiddetto codice delle assicurazioni private, n.d.r.), il quale è stato ritenuto insuscettibile di applicazione analogica dalla giurisprudenza di legittimità, che ha, per l'effetto, optato per l'utilizzazione delle eque tabelle del Tribunale di Milano
(cfr. Cass.civ., sez.III, 7.6.2011, n.12408 e Cass.civ., sez.III, 6.5.2020, n.8532, la quale ultima ha attribuito a queste stesse tabelle una “ efficacia para-normativa, in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art.1226 c.c. “, nonché, nell'ambito della giurisprudenza di merito e con specifico riferimento alla mancata applicazione analogica dell'art.139 cod. ass. al di fuori dei casi di danni derivanti da sinistri stradali, Trib. Firenze, 23.1.2014, n.185, e Trib. Grosseto, 26.3.2015, n.302).
Di qui l'uso, nella vicenda che ci occupa, delle tabelle di Milano del 2024, le quali – oltre ad essere cronologicamente le ultime ad essere state redatte - sono state elaborate alla luce dei nuovi principi espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza n.26972 dell'11.11.2008 e con le altre cosiddette “ sentenze gemelle”, allorquando l'Osservatorio per la giustizia civile dello stesso Tribunale di Milano, preso atto dell'inadeguatezza dei valori monetari utilizzati nella liquidazione del cosiddetto
“ danno biologico “, ha giustamente proposto la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato determinati a titolo di “ danno biologico standard “, “ personalizzazione del danno biologico “ e “ danno morale “ (le ultime tabelle del 2024 individuano i valori monetari delle componenti per “ danno biologico/dinamico relazionale “ e per “ danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile “).
Ne consegue che alla (che è nata il [...] e, quindi, nel Parte_1
momento in cui si è infortunata, aveva compiuto da qualche mese settant'anni, n.d.r.), sulla base della consulenza-Scafuro, possono essere riconosciuti, a titolo di risarcimento, gli importi di € 1.150,00 per ITT (€ 115,00 x 10 = € 1.150,00, n.d.r.), di €
1.725,00 per ITP al 75% (€ 86,25 x 20 = € 1.725,00, n.d.r.), di € 1.725,00 per ITP al
50% (€ 57,50 x 30 = € 1.725,00), di € 862,50 per ITP al 25% (€ 28,75 x 30 = € 862,50), di € 14.830,00 per il danno biologico nella misura dell'8% e € 442,00 per spese mediche documentate, per un importo complessivo di € 20.734,50.
Nessun “ aumento personalizzato “ dello stesso danno biologico può essere, invece, disposto, atteso che non sono stati né allegati, né dimostrati pregiudizi specifici e peculiari in grado di giustificare un simile incremento, e ciò considerato pure che, secondo la condivisibile valutazione del dott. i postumi invalidanti ravvisati Per_1
“ non incidono sulla capacità di lavoro specifica e/o su quelle lucrative permanenti del soggetto (pensionata) “. D'altro canto, sulla scorta di una tesi ermeneutica meritevole di piena adesione,
“ il grado di invalidità permanente espresso da un “baréme” medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico ed il danno esistenziale “, ragion per cui
“ soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione “ (cfr. Cass.civ., sez.III, 7.11.2014, n.23778): circostanze specifiche ed eccezionali che, nel caso di specie, non sono state né allegate, né tanto meno dimostrate.
Trattandosi di un obbligazione di risarcimento del danno da fatto illecito e, dunque, di un debito di valore (vedi, in proposito, “ ex multis “, Cass.civ., sez.I, 6.3.2009, n.5567), al suddetto importo totale di € 20.734,50 dovrebbero essere aggiunti l'invocata rivalutazione monetaria, da calcolarsi, in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, con decorrenza dalla data del 18.4.2019, in cui la si è infortunata, e fino all'effettivo soddisfo, nonché i richiesti Parte_1
interessi, nella misura legale, “ computati … sulla somma originaria rivalutata anno per anno “ (cfr. Cass.civ., sez.I, 25.2.2009, n.4587) e calcolati dal giorno dell'accadimento e sempre sino all'effettivo soddisfo.
Se la prima “ costituisce “, infatti, “ il necessario mezzo di commisurazione del valore perduto dal creditore in termini monetari attuali “ (cfr. Cass.civ., sez.III,
29.9.2005, n.19167), i secondi – in base ai princìpi più volte affermati dalla Suprema
Corte (vedi – oltre alla già citata Cass.civ., sez.I, 25.2.2009, n.4587 - Cass.civ., SS.UU.,
17.2.1995, n.1712 e Cass.civ., sez.III, n.5234/'06) – rappresentano la tecnica per liquidare il nocumento (lucro cessante) subìto dallo stesso creditore in virtù del ritardato conseguimento dell'importo dovutogli a titolo di risarcimento del danno. Ma, poiché, nel caso di specie, in ragione dell'utilizzazione delle ultime tabelle di
Milano che sono state predisposte (quelle del 2024, n.d.r.), la somma in questione è stata già rivalutata all'attualità, è doveroso condannare il Controparte_1
al pagamento della somma medesima, oltre che degli interessi da calcolarsi, nella misura legale ed anno per anno, sull'importo devalutato alla data di accadimento del sinistro del
18.4.2019, e, quindi, anno per anno, a partire dalla medesima data del 18.4.2019 e fino al momento della presente decisione, sulle cifre di volta in volta risultanti dalla rivalutazione di quella devalutata sopra precisata, nonché degli ulteriori interessi da computarsi, sempre nella misura legale e sulla somma totale così come liquidata all'attualità, da oggi e sino all'effettivo soddisfo.
Si impone, pertanto, - previo l'accertamento e la declaratoria della responsabilità esclusiva ex art.2051 c.c. del in relazione Controparte_1
all'infortunio oggetto di causa - la condanna dello stesso Controparte_1
in persona del Sindaco o, comunque, del legale rappresentante “ pro tempore “, al
[...]
pagamento, a titolo di risarcimento di tutti i danni da lesioni derivanti dal medesimo evento del 18.4.2019, della somma e degli interessi sopra precisati.
Passando agli oneri di lite, sia quelli riferibili all'attività professionale svolta nell'interesse dell'attrice dal suo legale, sia il compenso attribuito al C.T.U. dott. con separato decreto emesso in data odierna, sono da imputare totalmente al Per_1
in virtù del principio della soccombenza sancìto Controparte_1
dall'art.91 c.p.c.
Per ciò che concerne, poi, l'entità degli stessi oneri di lite riguardanti specificamente l'opera resa dal difensore della , essi – tenuto conto dei parametri Pt_1
previsti dalla legge, e, segnatamente, dal d.m. n.55/2014, così come modificato dal d.m.
n.37/2018 e dal d.m. n.147/2022, per le singole fasi del giudizio (di studio, introduttiva, di trattazione e/o istruttoria e decisoria, n.d.r.) ed in relazione ai procedimenti ordinari di tribunale che hanno un valore che rientra nello scaglione che va da € 5.200,01 ad €
26.000,00 ed al quale è riconducibile la somma di € 20.734,50, oltre interessi, in concreto attribuita all'odierna attrice (sulla necessità di adottare il criterio del
“ decisum “, ossia del contenuto effettivo della decisione del giudice, in caso di
“ accoglimento solo in parte della domanda “ e “ salvo che la riduzione della somma … non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice “, vedi Cass.civ., SS.UU., 11.9.2007, n.19014), nonché della natura e del grado di difficoltà delle prestazioni che sono state eseguite dallo stesso difensore della , Pt_1
dichiaratosi pure antistatario, e che legittimano il ricorso ai parametri medi contemplati dalle tabelle allegate al medesimo d.m. n.55/2014, così come modificato dal d.m.
n.37/2018 e dal d.m. n.147/2022 – vanno quantificati nei sensi di cui in dispositivo e devono essere distratti ex art.93 c.p.c.
E', infine, doveroso rimarcare, sul piano della successione delle norme nel tempo, che il ricorso ai parametri ed alle tabelle previsti dal d.m. n.147/2022 è giustificato dal consolidato criterio ermeneutico del momento di completamento dell'attività difensiva espletata (vedi, in proposito, tra le altre, Cass.civ., SS.UU., 25.9.2012 – 12.10.2012,
n.17406).
L'art.6 dello stesso d.m. n.147/2022 statuisce, d'altro canto, non a caso, che “ le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore “.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta dall'attrice Parte_1
nei confronti del convenuto respinta
[...] Controparte_1
ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
a) accoglie, per quanto di ragione, la suddetta domanda attorea e, per
l'effetto, - accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva ex art.2051 c.c. del citato ente municipale convenuto in relazione al sinistro oggetto del procedimento - condanna lo stesso in persona Controparte_1
del Sindaco o, comunque, del legale rappresentante “ pro tempore “, al risarcimento di tutti i danni da lesioni personali patiti dalla nominata e Parte_1
determinati nella somma liquidata all'attualità di complessivi € 20.734,50, oltre gli interessi da calcolarsi, nella misura legale ed anno per anno, sull'importo devalutato alla data di accadimento dell'infortunio del 18.4.2019, e, quindi, anno per anno, a partire dalla medesima data del 18.4.2019 e fino alla giornata di deposito della presente decisione, sulle cifre di volta in volta risultanti dalla rivalutazione di quella devalutata sopra precisata, nonché gli ulteriori interessi da computarsi, sempre nella misura legale e sulla somma totale così come liquidata all'attualità, ancora dalla data di deposito della sentenza e sino all'effettivo soddisfo;
b) condanna sempre il in persona del Controparte_1
Sindaco o, comunque, del legale rappresentante “ pro tempore “, alla rifusione del compenso attribuito al C.T.U. dott. con separato decreto Persona_1
emesso in data odierna, nonché – con specifico riguardo agli oneri di lite riferibili all'attività professionale svolta nell'interesse della dal suo Parte_1
difensore – al pagamento, in favore della predetta parte attrice, degli stessi oneri di lite, determinati in € 568,30 per esborsi ed in € 5.077,00 per compenso, oltre il rimborso forfettario pari al 15% del compenso medesimo, l'I.V.A. ed il C.A.P. come per legge, da attribuirsi all'avv. Olimpia Gallo, quale procuratore antistatario.
Salerno, 11.2.2025 IL GIUDICE
(dr. Bartolomeo Ietto)