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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/12/2025, n. 1239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1239 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZ. FAMIGLIA
R.G.V.G. 4267/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dott.ssa Cristiana Satta Giudice
3) Dott. Eugenio Troisi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4267 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza cartolare del giorno 15.09.2025, vertente sulla separazione personale dei coniugi su ricorso congiunto
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Santa Maria Capua Vetere (Ce) alla Via Luigi De Michele n. 56, presso lo studio dell'avv. Giulia Antonella Cannavale, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
E
(C.F.: , elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2 in Lusciano (Ce) alla Via Francesco Caracciolo n. 42, presso lo studio degli avv.ti
AR AB e US GE, che la rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludevano come da verbali e atti di causa. Veniva quindi trasmessa comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. come da annotazione di Cancelleria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Par Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 07.11.2024, e Parte_1
premettendo di avere contratto matrimonio in Aversa (Ce) il Controparte_1
06.09.2003, evidenziavano che dalla loro unione coniugale erano nati tre figli,
(l'08.12.2005), ormai maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente, (il 18.10.2010) e (il 27.02.2012). Per_2 Persona_3
Gli istanti, dedotta una crisi coniugale tale da rendere impossibile la prosecuzione del matrimonio, chiedevano all'intestato Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo.
All'udienza del 05.02.2025, svoltasi in presenza, la ricorrente Controparte_1 ribadiva la volontà di volersi separare alle condizioni indicate in atti, mentre il ricorrente revocava il consenso alla separazione consensuale, manifestando un Parte_1 ripensamento e dichiarando di non condividere le condizioni economiche precedentemente concordate, perché – a suo dire – squilibrate.
Chiedeva, quindi, la riduzione del quantum dell'assegno di mantenimento della prole rispetto all'importo indicato in ricorso e l'attribuzione in suo favore dell'assegno unico nella misura del 100%.
La sig. dichiarava di non essere disponibile ad una modifica dell'accordo. CP_1
Preso atto di tali circostanze, il Giudice rinviava la causa in prosieguo, al fine di consentire ai ricorrenti la rivalutazione delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, all'udienza cartolare del 10.03.2025.
In tale occasione, il Giudice relatore evidenziava come le parti, nelle note di trattazione, si erano limitate a rappresentare che, venuto meno l'originario accordo indicato nel ricorso, non avevano trovato un'ulteriore intesa per disciplinare le condizioni di separazione, senza tuttavia precisare le proprie conclusioni.
Pertanto, non avendo le parti rinunciato alla domanda né insistito per l'accoglimento della stessa, si invitava le parti a precisare le loro istanze all'udienza successiva.
pag. 2/11 Con note per la trattazione scritta, la ricorrente insisteva per Controparte_1
l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, chiedendo la pronuncia della separazione alle condizioni ivi indicate;
di contro, l'istante del
[...]
, premettendo l'impossibilità di addivenire ad un nuovo accordo circa le Pt_1 condizioni della separazione, rinunciava alla domanda.
Pertanto, il Giudice riservava la causa al Collegio per la decisione, trasmettendo gli atti al P.M. per le sue conclusioni.
Tanto premesso, in via preliminare, quanto alla revoca unilaterale del consenso, il
Collegio osserva che, la Riforma BI (d.lgs. 149/2022) ha modificato radicalmente l'assetto processuale delle separazioni e dei divorzi, superando l'impostazione dualistica previgente.
Invero, prima del predetto intervento normativo, per la separazione consensuale il ricorso introduttivo era da dichiararsi improcedibile in presenza di revoca unilaterale del consenso;
nel giudizio di divorzio, invece, la revoca del consenso prestato nel ricorso depositato congiuntamente, consentiva ugualmente l'emissione della sentenza di divorzio da parte del giudice. La Cassazione escludeva, quindi, la possibilità di ripensamenti unilaterali, una volta scelto l'iter processuale, perché fondato su iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi (cfr. Cass. Civ.
Sez. 6 del 13.02.2018 n. 10463), a meno che la domanda non fosse frutto di errore, violenza o dolo.
Con l'unificazione del rito dopo la riforma BI (D.Lgs 149/2022 entrato in vigore il 28.2.2023), sia i giudizi di separazione che quelli divorzio (anche congiunti) sono disciplinati dalle medesime disposizioni e non vi è più distinzione nel procedimento, con la conseguenza che, allo stato, anche per la separazione consensuale il ricorso ha una duplice natura ricognitiva e negoziale. Da un lato, infatti, i coniugi palesano la volontà di porre fine alla convivenza coniugale;
dall'altro le parti concordano le condizioni personali, economiche e relative alla prole, il cui unico limite è rappresentato dal controllo del Giudice sulla conformità all'interesse della prole.
Non a caso, i giudici di legittimità, intervenuti sull'ammissibilità del cumulo di domande congiunte di separazione e divorzio (Cass. Civ. sentenza n. 11906/2023), hanno evidenziato che, in tema di divorzio a domanda congiunta, l'accordo “riveste pag. 3/11 natura meramente ricognitiva e non negoziale, con riferimento ai presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale, essendo soggetto alla verifica del tribunale che, in materia, ha pieni poteri decisionali e non configura una ipotesi in senso stretto di «divorzio consensuale», analogo alla separazione consensuale (ove la pronuncia del
Tribunale è unicamente rivolta ad attribuire efficacia dall'esterno all'accordo tra i coniugi, qualificabile come un negozio giuridico di natura familiare), poiché il giudice non è condizionato al consenso dei coniugi, ma deve verificare la sussistenza dei presupposti per la pronuncia, di natura costitutiva, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, mentre ha valore negoziale per quanto per quanto concerne i figli e i rapporti economici, consentendo al tribunale di intervenire su tali accordi soltanto nel caso in cui essi risultino, quanto ai rapporti patrimoniali, contrari a norme inderogabili (secondo orientamento giurisprudenziale) e/o (alla luce del dettato normativo) all'interesse dei figli. L'accordo dei coniugi, in sede divorzile, ha rilevanza negoziale, dunque, solo per quanto concerne le condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici, nel cui merito il tribunale non deve entrare, salva l'ipotesi di contrasto delle condizioni stabilite rispetto all'interesse dei figli o rispetto a norme inderogabili. […] Ciò che viene segnalato da una parte della dottrina e giurisprudenza come ostativo alla possibilità/configurabilità di un cumulo di domande consensuali di separazione e di divorzio (l'intervento di sopravvenienze rilevanti, la revoca del consenso da parte di un coniuge, la modifica unilaterale delle condizioni patrimoniali o riguardanti i figli) non vale ad impedire la loro stessa ammissibilità ma potrà, semmai, determinare l'applicazione, con il dovuto adattamento, di orientamenti giurisprudenziali da questo giudice di legittimità già affermati (si pensi a quanto ribadito in Cass. 10463/2018 e in Cass. 19540/2018, in ordine all'inefficacia della revoca unilaterale del consenso alla domanda di divorzio «in senso stretto», con la conseguenza che non possa essere dichiarata l'improcedibilità della domanda congiunta presentata, dovendo essere comunque verificata la sussistenza dei presupposti necessari per la pronuncia, costitutiva, sul divorzio) o di disposizioni normative specifiche (quali, ad es., lo stesso art. 473-bis.51 c.p.c., per il procedimento consensuale, ove si prevede, dopo la convocazione delle parti e il suggerimento sulle modifiche da apportare ai patti, il rigetto «allo stato» della domanda «se gli accordi pag. 4/11 sono in contrasto con gli interessi dei figli», o l'art.473- bis.19 c.p.c., che condiziona l'ammissibilità della modifica, nel corso del procedimento avviato, delle domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, a «mutamenti di circostanze», per il procedimento contenzioso).
Sul punto, il Tribunale di Milano ha avuto modo di chiarire che con il sistema attuale
“[…] l'accordo intervenuto tra le parti, cristallizzato con il deposito del ricorso ex art. 473 bis c.p.c., ha natura meramente ricognitiva in ordine alla sussistenza dei presupposti per la pronuncia sullo status e ha natura negoziale in ordine alla scelta dell'iter processuale ed alle condizioni relative alla prole e ai rapporti economici, con conseguente inammissibilità di ripensamenti unilaterali, configurandosi […] il procedimento su domanda congiunta non già come somma di distinte domande di separazione/divorzio o come adesione di una delle parti alla domanda dell'altra, ma come iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi” (Trib. Milano sez. IX, 18 dicembre 2024).
Tale decisione appare significativa in quanto da rilievo proprio alla volontà comune delle parti coinvolte e valorizza la scelta condivisa, soprattutto in una materia delicata come quella della separazione dei coniugi, come espressione di autodeterminazione e responsabilità genitoriale: le eccezioni ai predetti assunti appaiono limitatissime e riguardano i casi in cui il consenso sia stato prestato in seguito a errore, inganno o violenza (art. 1427 c.c.), o qualora il consenso stesso contrasti con le norme imperative o con l'interesse superiore della prole.
Orbene, nel caso per cui si procede, il sig. del Piano non ha evidenziato Pt_1 circostanze sopravvenute atte ad incidere sull'affido della prole o sul mantenimento, limitandosi a dedurre una presunta insostenibilità del quantum del mantenimento concordato.
Di converso, il Collegio osserva che le condizioni concordate in ordine all'affido, alla regolamentazione del diritto di visita nonché al mantenimento dei figli risultano pienamente conformi alla legge e all'interesse della prole.
Pertanto, non può ritenersi ammissibile la revoca del consenso nonché, le generiche circostanze, dedotte e non provate dal sig. del Piano Vincenzo, appaiono ininfluenti ai sensi dell'art 473bis. 51 comma 4 c.p.c. in quanto nulla veniva specificato con riguardo pag. 5/11 all'eventuale influenza di tali circostanze rispetto all'interesse della prole.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento.
Ed invero, le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto (08.08.2024). Elementi da cui discende, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 c.c. per la pronuncia della loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, che si trascrivono in corsivo di seguito:
I. L'immobile di Via Achille Grandi 10, in comproprietà tra i coniugi, non è gravato da alcun onere essendo stato estinto il mutuo nell'anno 2022;
II. Sull'immobile di Via Benedetto Croce Nr. 5 grava mutuo trentennale con rateo mensile di circa € 500,00 (tasso variabile) a totale carico del IG. del , Parte_1 unico proprietario dell'immobile;
III. Il IG. del Piano cede il 50% della proprietà del veicolo Ford Focus C-MAX Tg
DT540MS, alla IG.ra che provvederà al relativo passaggio di proprietà CP_1 sostenendone le spese;
IV. Il IG. del Piano verserà alla IG.ra , quale contributo al mantenimento dei CP_1 figli, l'importo di € 550,00 mensili, da rivalutarsi anno per anno secondo le variazioni
ISTAT come per legge, da versarsi secondo modalità concordate entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo dalla sottoscrizione del presente atto, oltre le variazioni ISTAT come sopra cennato, rinunziando la IG.ra a qualsivoglia CP_1 forma di mantenimento personale, mentre cederanno in parti uguali le eventuali spese pag. 6/11 mediche non coperte dal S.S.N. e quelle scolastiche di inizio anno, ripartite al 50% le spese straordinarie;
V. Gli assegni familiari verranno totalmente corrisposti alla IG.ra ; CP_1
VI. I IG.ri del Piano e convengono che nell'importo mensile dell'assegno di CP_1 mantenimento sono comprese le seguenti voci: Vitto, mensa scolastica, contributo per spese dell'abitazione (consumi di acqua, gas, luce ecc), abbigliamento, spese per tasse scolastiche, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), ricarica cellulari, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc..);
VII. saranno ripartite al 50% tra i coniugi le tasse universitarie del figlio , Per_1 nonché, tutte le altre spese necessarie alla frequenza dell'Ateneo prescelto;
VIII. I genitori convengono che le spese straordinarie sono così individuate:
• Spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: tasse universitarie di Atenei pubblici, libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto;
• Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola in ambito giornaliero;
pre-scuola, doposcuola e babysitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: pag. 7/11 spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per intervento presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
IX. In riferimento alla spesa subordinata al consenso dell'altro, i genitori convengono e si impegnano come segue:
• Il genitore che intende affrontare la spesa dovrà inviare una richiesta scritta, anche via email, all'altro genitore contenente l'indicazione dell'importo della spesa da affrontare e di tutte le modalità individuate per soddisfare l'esigenza del figlio.
• Il genitore che riceve la richiesta si impegna a rispondere entro il termine di dieci giorni per iscritto all'altro genitore comunicando, anche via email, il proprio consenso ovvero il proprio dissenso motivato, indicando modalità alternative e/o meno onerose di soddisfacimento delle medesime esigenze.
• La mancata risposta, o una risposta priva delle specifiche di cui sopra, dovrà intendersi come approvazione della spesa richiesta e dell'importo ivi previsto, consentendo il rimborso, debitamente documentato, del 50% della spesa entro il mese successivo all'esborso;
X. Le spese e gli oneri deducibili saranno portati in detrazione/deduzione al 50% da entrambi i genitori nelle rispettive dichiarazioni dei redditi pertanto, il genitore che anticipa la spesa provvederà a far emettere regolare documento amministrativo- contabile intestato al figlio per il quale la spesa viene sostenuta, in mancanza, la spesa rimarrà a totale carico del genitore che ha sostenuto la stessa;
XI. Il IG. del Piano, quando l'amministratore del condominio “Girasole” (immobile
Via Achille Grandi) presenterà rendiconto del consumo idrico si impegna a saldare eventuale debito che dovesse risultare alla data del 08/08/2024, per converso, qualora dovesse risultare un credito alla medesima data e l'amministratore dovesse adottare la soluzione dello storno del credito dalle spese dovute successivamente alla data del
08/08/2024, la IG.ra si impegna a restituire la predetta somma al IG. del CP_1
Piano;
XII. La IG.ra rimborserà mensilmente, al IG. del Piano, la somma di € 50,74 CP_1 per la rata del depuratore dell'acqua potabile, con scadenza fissata a novembre 2027; pag. 8/11 XIII. Ferma restando la richiesta di affidamento condiviso dei ragazzi ai sensi della normativa vigente, tutte le decisioni e le questioni attinenti i figli verranno concordate e decise con civiltà e concordia nell'interesse superiore della prole;
si ribadisce che, pur nell'esercizio dell'affidamento condiviso e della potestà condivisa, così come introdotto e regolamentato dalla legge n. 54/2006, il padre potrà avere i figli con sé il martedì ed il venerdì con pernottamento sino al mattino successivo, nonché, nei fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera. Per i pernottamenti settimanali il padre andrà a prendere, presso la casa coniugale, e alle ore 19:00 Per_2 Persona_3 ed il mattino successivo provvederà per l'accompagnamento a scuola, invece, quando il pernottamento settimanale coincide con il fine settimana alternato, il padre andrà a prenderli il venerdì, sempre presso la casa coniugale, alle ore 19:00 e li riaccompagnerà la domenica sera alle ore 21:00;
XIV. Per le festività natalizie sono individuati due periodi in cui il padre ad anni alterni trascorrerà le vacanze con i minori: dal 24 dicembre al 30 dicembre incluso, per il primo anno, dal 31 dicembre al 6 gennaio incluso per il secondo anno, così di seguito per gli anni successivi. Per le festività natalizie 2024 i minori saranno con la madre sino al 30 dicembre, mentre, dal 31 dicembre 2024 al 06 gennaio 2025 staranno con il padre che li andrà a prendere il 31 dicembre alle ore 16:00 e li riaccompagnerà il 06 gennaio 2025 alle ore 18:00;
XV. Per le festività pasquali, ad anni alterni, dal giovedì Santo alla domenica di Pasqua
e/o dalla sera della domenica di Pasqua alla sera del martedì in Albis, il padre potrà trascorrere le vacanze con i figli. Per le festività pasquali 2025 il padre andrà a prendere e il giovedì Santo alle ore 18:30 e li Per_2 Persona_3 riaccompagnerà la domenica di Pasqua alle ore 18:00;
XVI. Durante le vacanze estive, per il mese di agosto di ogni anno, i figli potranno trascorrere quindici giorni con il padre, ferragosto incluso, e quindici giorni con la madre alternativamente per anno, ferma restando la possibilità per entrambi i genitori di organizzare periodi di vacanza diversi che andranno concordati almeno 60 giorni prima e contestuale comunicazione della località e struttura prescelta;
XVII. Nei giorni del compleanno e dell'onomastico del IG. del Piano, nonché durante la festa del papà e saranno con il padre dalle 16:00 alle Per_2 Persona_3
pag. 9/11 20:00;
XVIII. Nei giorni del compleanno e dell'onomastico della IG.ra , nonché CP_1 durante la Festa della mamma, e rimarranno con la madre;
Per_2 Persona_3
XIX. Nei giorni del compleanno e dell'onomastico di e , il Per_2 Persona_3 minore interessato, sarà un anno con il padre ed uno con la madre ma il genitore con cui non trascorrerà l'intera giornata si incontrerà comunque con il figlio/la figlia per due ore per poter dare gli auguri;
XX. I coniugi dichiarano di impegnarsi a provvedere per quanto nelle loro possibilità lavorative ai bisogni della prole e si impegnano a consultarsi reciprocamente per tutte le questioni di rilevante importanza attinenti l'educazione e lo studio dei figli;
XXI. Al fine di regolare il mantenimento per i mesi di agosto e settembre 2024, il IG.
verserà alla IG.ra la complessiva somma di € 399,77, al netto delle Parte_1 CP_1 spese ordinarie dallo stesso anticipate, mentre, per le spese straordinarie, prima rata tasse universitarie, tassa regionale per il diritto allo studio ed abbonamento studenti extraurbano, sempre anticipate dal IG. del Piano, la IG.ra verserà a CP_1 quest'ultimo, la complessiva somma di € 98,25. La presente pattuizione sarà valida salvo buon fine dei richiamati pagamenti reciproci;
XXII. Le spese non espressamente richiamate nel presente atto saranno ripartite secondo quanto previsto dal protocollo adottato dall'intestato Tribunale il 31/10/2019;
XXIII. Sugli investimenti finanziari delle criptovalute i coniugi pattuiscono quanto segue:
A. Il capitale depositato sulla piattaforma “Swag” sull'account della IG.ra è CP_1 stato versato dal IG. del , pertanto, la si impegna, alla scadenza Pt_1 CP_1 contrattuale (data presunta agosto 2025), a restituire al IG. l'intera sorta Parte_1 capitale circa a € 8.000,00 (ottomila euro);
B. La IG.ra tratterrà i “Bit coin” (BTC) maturati;
CP_1
C. Il IG. del Piano sosterrà gli eventuali costi che dovessero essere necessari per la chiusura dell'account della IG.ra . CP_1
XXIV. Le parti, inoltre, alla sottoscrizione del presente atto, prestano reciproco consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio.
Quanto alle condizioni di cui ai nn. I), II), III), XI), XII) e XXIII) le stesse esulano pag. 10/11 dall'oggetto del presente giudizio e, pertanto, il Tribunale si limita a prendere atto dell'accordo intervenuto tra coniugi su tali circostanze.
Relativamente alle altre condizioni, non apparendo le stesse in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della prole, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Tenuto conto del ricorso congiunto, le spese processuali sostenute vanno dichiarate non ripetibili,
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi , nato ad [...]_1
(Ce) il 15.03.1976, e nata a [...] il [...], alle Controparte_1 condizioni di cui al ricorso introduttivo come riportate in parte motiva, a tutti gli effetti di legge;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Aversa (Ce), nonché per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n.
55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione (Atto n. 215, p. II, S. A, anno
2003).
c) spese non ripetibili
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, all'esito della camera di consiglio del 10.12.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZ. FAMIGLIA
R.G.V.G. 4267/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dott.ssa Cristiana Satta Giudice
3) Dott. Eugenio Troisi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4267 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza cartolare del giorno 15.09.2025, vertente sulla separazione personale dei coniugi su ricorso congiunto
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Santa Maria Capua Vetere (Ce) alla Via Luigi De Michele n. 56, presso lo studio dell'avv. Giulia Antonella Cannavale, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
E
(C.F.: , elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2 in Lusciano (Ce) alla Via Francesco Caracciolo n. 42, presso lo studio degli avv.ti
AR AB e US GE, che la rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludevano come da verbali e atti di causa. Veniva quindi trasmessa comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. come da annotazione di Cancelleria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Par Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 07.11.2024, e Parte_1
premettendo di avere contratto matrimonio in Aversa (Ce) il Controparte_1
06.09.2003, evidenziavano che dalla loro unione coniugale erano nati tre figli,
(l'08.12.2005), ormai maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente, (il 18.10.2010) e (il 27.02.2012). Per_2 Persona_3
Gli istanti, dedotta una crisi coniugale tale da rendere impossibile la prosecuzione del matrimonio, chiedevano all'intestato Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo.
All'udienza del 05.02.2025, svoltasi in presenza, la ricorrente Controparte_1 ribadiva la volontà di volersi separare alle condizioni indicate in atti, mentre il ricorrente revocava il consenso alla separazione consensuale, manifestando un Parte_1 ripensamento e dichiarando di non condividere le condizioni economiche precedentemente concordate, perché – a suo dire – squilibrate.
Chiedeva, quindi, la riduzione del quantum dell'assegno di mantenimento della prole rispetto all'importo indicato in ricorso e l'attribuzione in suo favore dell'assegno unico nella misura del 100%.
La sig. dichiarava di non essere disponibile ad una modifica dell'accordo. CP_1
Preso atto di tali circostanze, il Giudice rinviava la causa in prosieguo, al fine di consentire ai ricorrenti la rivalutazione delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, all'udienza cartolare del 10.03.2025.
In tale occasione, il Giudice relatore evidenziava come le parti, nelle note di trattazione, si erano limitate a rappresentare che, venuto meno l'originario accordo indicato nel ricorso, non avevano trovato un'ulteriore intesa per disciplinare le condizioni di separazione, senza tuttavia precisare le proprie conclusioni.
Pertanto, non avendo le parti rinunciato alla domanda né insistito per l'accoglimento della stessa, si invitava le parti a precisare le loro istanze all'udienza successiva.
pag. 2/11 Con note per la trattazione scritta, la ricorrente insisteva per Controparte_1
l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, chiedendo la pronuncia della separazione alle condizioni ivi indicate;
di contro, l'istante del
[...]
, premettendo l'impossibilità di addivenire ad un nuovo accordo circa le Pt_1 condizioni della separazione, rinunciava alla domanda.
Pertanto, il Giudice riservava la causa al Collegio per la decisione, trasmettendo gli atti al P.M. per le sue conclusioni.
Tanto premesso, in via preliminare, quanto alla revoca unilaterale del consenso, il
Collegio osserva che, la Riforma BI (d.lgs. 149/2022) ha modificato radicalmente l'assetto processuale delle separazioni e dei divorzi, superando l'impostazione dualistica previgente.
Invero, prima del predetto intervento normativo, per la separazione consensuale il ricorso introduttivo era da dichiararsi improcedibile in presenza di revoca unilaterale del consenso;
nel giudizio di divorzio, invece, la revoca del consenso prestato nel ricorso depositato congiuntamente, consentiva ugualmente l'emissione della sentenza di divorzio da parte del giudice. La Cassazione escludeva, quindi, la possibilità di ripensamenti unilaterali, una volta scelto l'iter processuale, perché fondato su iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi (cfr. Cass. Civ.
Sez. 6 del 13.02.2018 n. 10463), a meno che la domanda non fosse frutto di errore, violenza o dolo.
Con l'unificazione del rito dopo la riforma BI (D.Lgs 149/2022 entrato in vigore il 28.2.2023), sia i giudizi di separazione che quelli divorzio (anche congiunti) sono disciplinati dalle medesime disposizioni e non vi è più distinzione nel procedimento, con la conseguenza che, allo stato, anche per la separazione consensuale il ricorso ha una duplice natura ricognitiva e negoziale. Da un lato, infatti, i coniugi palesano la volontà di porre fine alla convivenza coniugale;
dall'altro le parti concordano le condizioni personali, economiche e relative alla prole, il cui unico limite è rappresentato dal controllo del Giudice sulla conformità all'interesse della prole.
Non a caso, i giudici di legittimità, intervenuti sull'ammissibilità del cumulo di domande congiunte di separazione e divorzio (Cass. Civ. sentenza n. 11906/2023), hanno evidenziato che, in tema di divorzio a domanda congiunta, l'accordo “riveste pag. 3/11 natura meramente ricognitiva e non negoziale, con riferimento ai presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale, essendo soggetto alla verifica del tribunale che, in materia, ha pieni poteri decisionali e non configura una ipotesi in senso stretto di «divorzio consensuale», analogo alla separazione consensuale (ove la pronuncia del
Tribunale è unicamente rivolta ad attribuire efficacia dall'esterno all'accordo tra i coniugi, qualificabile come un negozio giuridico di natura familiare), poiché il giudice non è condizionato al consenso dei coniugi, ma deve verificare la sussistenza dei presupposti per la pronuncia, di natura costitutiva, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, mentre ha valore negoziale per quanto per quanto concerne i figli e i rapporti economici, consentendo al tribunale di intervenire su tali accordi soltanto nel caso in cui essi risultino, quanto ai rapporti patrimoniali, contrari a norme inderogabili (secondo orientamento giurisprudenziale) e/o (alla luce del dettato normativo) all'interesse dei figli. L'accordo dei coniugi, in sede divorzile, ha rilevanza negoziale, dunque, solo per quanto concerne le condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici, nel cui merito il tribunale non deve entrare, salva l'ipotesi di contrasto delle condizioni stabilite rispetto all'interesse dei figli o rispetto a norme inderogabili. […] Ciò che viene segnalato da una parte della dottrina e giurisprudenza come ostativo alla possibilità/configurabilità di un cumulo di domande consensuali di separazione e di divorzio (l'intervento di sopravvenienze rilevanti, la revoca del consenso da parte di un coniuge, la modifica unilaterale delle condizioni patrimoniali o riguardanti i figli) non vale ad impedire la loro stessa ammissibilità ma potrà, semmai, determinare l'applicazione, con il dovuto adattamento, di orientamenti giurisprudenziali da questo giudice di legittimità già affermati (si pensi a quanto ribadito in Cass. 10463/2018 e in Cass. 19540/2018, in ordine all'inefficacia della revoca unilaterale del consenso alla domanda di divorzio «in senso stretto», con la conseguenza che non possa essere dichiarata l'improcedibilità della domanda congiunta presentata, dovendo essere comunque verificata la sussistenza dei presupposti necessari per la pronuncia, costitutiva, sul divorzio) o di disposizioni normative specifiche (quali, ad es., lo stesso art. 473-bis.51 c.p.c., per il procedimento consensuale, ove si prevede, dopo la convocazione delle parti e il suggerimento sulle modifiche da apportare ai patti, il rigetto «allo stato» della domanda «se gli accordi pag. 4/11 sono in contrasto con gli interessi dei figli», o l'art.473- bis.19 c.p.c., che condiziona l'ammissibilità della modifica, nel corso del procedimento avviato, delle domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, a «mutamenti di circostanze», per il procedimento contenzioso).
Sul punto, il Tribunale di Milano ha avuto modo di chiarire che con il sistema attuale
“[…] l'accordo intervenuto tra le parti, cristallizzato con il deposito del ricorso ex art. 473 bis c.p.c., ha natura meramente ricognitiva in ordine alla sussistenza dei presupposti per la pronuncia sullo status e ha natura negoziale in ordine alla scelta dell'iter processuale ed alle condizioni relative alla prole e ai rapporti economici, con conseguente inammissibilità di ripensamenti unilaterali, configurandosi […] il procedimento su domanda congiunta non già come somma di distinte domande di separazione/divorzio o come adesione di una delle parti alla domanda dell'altra, ma come iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi” (Trib. Milano sez. IX, 18 dicembre 2024).
Tale decisione appare significativa in quanto da rilievo proprio alla volontà comune delle parti coinvolte e valorizza la scelta condivisa, soprattutto in una materia delicata come quella della separazione dei coniugi, come espressione di autodeterminazione e responsabilità genitoriale: le eccezioni ai predetti assunti appaiono limitatissime e riguardano i casi in cui il consenso sia stato prestato in seguito a errore, inganno o violenza (art. 1427 c.c.), o qualora il consenso stesso contrasti con le norme imperative o con l'interesse superiore della prole.
Orbene, nel caso per cui si procede, il sig. del Piano non ha evidenziato Pt_1 circostanze sopravvenute atte ad incidere sull'affido della prole o sul mantenimento, limitandosi a dedurre una presunta insostenibilità del quantum del mantenimento concordato.
Di converso, il Collegio osserva che le condizioni concordate in ordine all'affido, alla regolamentazione del diritto di visita nonché al mantenimento dei figli risultano pienamente conformi alla legge e all'interesse della prole.
Pertanto, non può ritenersi ammissibile la revoca del consenso nonché, le generiche circostanze, dedotte e non provate dal sig. del Piano Vincenzo, appaiono ininfluenti ai sensi dell'art 473bis. 51 comma 4 c.p.c. in quanto nulla veniva specificato con riguardo pag. 5/11 all'eventuale influenza di tali circostanze rispetto all'interesse della prole.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento.
Ed invero, le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto (08.08.2024). Elementi da cui discende, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 c.c. per la pronuncia della loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, che si trascrivono in corsivo di seguito:
I. L'immobile di Via Achille Grandi 10, in comproprietà tra i coniugi, non è gravato da alcun onere essendo stato estinto il mutuo nell'anno 2022;
II. Sull'immobile di Via Benedetto Croce Nr. 5 grava mutuo trentennale con rateo mensile di circa € 500,00 (tasso variabile) a totale carico del IG. del , Parte_1 unico proprietario dell'immobile;
III. Il IG. del Piano cede il 50% della proprietà del veicolo Ford Focus C-MAX Tg
DT540MS, alla IG.ra che provvederà al relativo passaggio di proprietà CP_1 sostenendone le spese;
IV. Il IG. del Piano verserà alla IG.ra , quale contributo al mantenimento dei CP_1 figli, l'importo di € 550,00 mensili, da rivalutarsi anno per anno secondo le variazioni
ISTAT come per legge, da versarsi secondo modalità concordate entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo dalla sottoscrizione del presente atto, oltre le variazioni ISTAT come sopra cennato, rinunziando la IG.ra a qualsivoglia CP_1 forma di mantenimento personale, mentre cederanno in parti uguali le eventuali spese pag. 6/11 mediche non coperte dal S.S.N. e quelle scolastiche di inizio anno, ripartite al 50% le spese straordinarie;
V. Gli assegni familiari verranno totalmente corrisposti alla IG.ra ; CP_1
VI. I IG.ri del Piano e convengono che nell'importo mensile dell'assegno di CP_1 mantenimento sono comprese le seguenti voci: Vitto, mensa scolastica, contributo per spese dell'abitazione (consumi di acqua, gas, luce ecc), abbigliamento, spese per tasse scolastiche, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), ricarica cellulari, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc..);
VII. saranno ripartite al 50% tra i coniugi le tasse universitarie del figlio , Per_1 nonché, tutte le altre spese necessarie alla frequenza dell'Ateneo prescelto;
VIII. I genitori convengono che le spese straordinarie sono così individuate:
• Spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: tasse universitarie di Atenei pubblici, libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto;
• Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola in ambito giornaliero;
pre-scuola, doposcuola e babysitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: pag. 7/11 spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per intervento presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
IX. In riferimento alla spesa subordinata al consenso dell'altro, i genitori convengono e si impegnano come segue:
• Il genitore che intende affrontare la spesa dovrà inviare una richiesta scritta, anche via email, all'altro genitore contenente l'indicazione dell'importo della spesa da affrontare e di tutte le modalità individuate per soddisfare l'esigenza del figlio.
• Il genitore che riceve la richiesta si impegna a rispondere entro il termine di dieci giorni per iscritto all'altro genitore comunicando, anche via email, il proprio consenso ovvero il proprio dissenso motivato, indicando modalità alternative e/o meno onerose di soddisfacimento delle medesime esigenze.
• La mancata risposta, o una risposta priva delle specifiche di cui sopra, dovrà intendersi come approvazione della spesa richiesta e dell'importo ivi previsto, consentendo il rimborso, debitamente documentato, del 50% della spesa entro il mese successivo all'esborso;
X. Le spese e gli oneri deducibili saranno portati in detrazione/deduzione al 50% da entrambi i genitori nelle rispettive dichiarazioni dei redditi pertanto, il genitore che anticipa la spesa provvederà a far emettere regolare documento amministrativo- contabile intestato al figlio per il quale la spesa viene sostenuta, in mancanza, la spesa rimarrà a totale carico del genitore che ha sostenuto la stessa;
XI. Il IG. del Piano, quando l'amministratore del condominio “Girasole” (immobile
Via Achille Grandi) presenterà rendiconto del consumo idrico si impegna a saldare eventuale debito che dovesse risultare alla data del 08/08/2024, per converso, qualora dovesse risultare un credito alla medesima data e l'amministratore dovesse adottare la soluzione dello storno del credito dalle spese dovute successivamente alla data del
08/08/2024, la IG.ra si impegna a restituire la predetta somma al IG. del CP_1
Piano;
XII. La IG.ra rimborserà mensilmente, al IG. del Piano, la somma di € 50,74 CP_1 per la rata del depuratore dell'acqua potabile, con scadenza fissata a novembre 2027; pag. 8/11 XIII. Ferma restando la richiesta di affidamento condiviso dei ragazzi ai sensi della normativa vigente, tutte le decisioni e le questioni attinenti i figli verranno concordate e decise con civiltà e concordia nell'interesse superiore della prole;
si ribadisce che, pur nell'esercizio dell'affidamento condiviso e della potestà condivisa, così come introdotto e regolamentato dalla legge n. 54/2006, il padre potrà avere i figli con sé il martedì ed il venerdì con pernottamento sino al mattino successivo, nonché, nei fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera. Per i pernottamenti settimanali il padre andrà a prendere, presso la casa coniugale, e alle ore 19:00 Per_2 Persona_3 ed il mattino successivo provvederà per l'accompagnamento a scuola, invece, quando il pernottamento settimanale coincide con il fine settimana alternato, il padre andrà a prenderli il venerdì, sempre presso la casa coniugale, alle ore 19:00 e li riaccompagnerà la domenica sera alle ore 21:00;
XIV. Per le festività natalizie sono individuati due periodi in cui il padre ad anni alterni trascorrerà le vacanze con i minori: dal 24 dicembre al 30 dicembre incluso, per il primo anno, dal 31 dicembre al 6 gennaio incluso per il secondo anno, così di seguito per gli anni successivi. Per le festività natalizie 2024 i minori saranno con la madre sino al 30 dicembre, mentre, dal 31 dicembre 2024 al 06 gennaio 2025 staranno con il padre che li andrà a prendere il 31 dicembre alle ore 16:00 e li riaccompagnerà il 06 gennaio 2025 alle ore 18:00;
XV. Per le festività pasquali, ad anni alterni, dal giovedì Santo alla domenica di Pasqua
e/o dalla sera della domenica di Pasqua alla sera del martedì in Albis, il padre potrà trascorrere le vacanze con i figli. Per le festività pasquali 2025 il padre andrà a prendere e il giovedì Santo alle ore 18:30 e li Per_2 Persona_3 riaccompagnerà la domenica di Pasqua alle ore 18:00;
XVI. Durante le vacanze estive, per il mese di agosto di ogni anno, i figli potranno trascorrere quindici giorni con il padre, ferragosto incluso, e quindici giorni con la madre alternativamente per anno, ferma restando la possibilità per entrambi i genitori di organizzare periodi di vacanza diversi che andranno concordati almeno 60 giorni prima e contestuale comunicazione della località e struttura prescelta;
XVII. Nei giorni del compleanno e dell'onomastico del IG. del Piano, nonché durante la festa del papà e saranno con il padre dalle 16:00 alle Per_2 Persona_3
pag. 9/11 20:00;
XVIII. Nei giorni del compleanno e dell'onomastico della IG.ra , nonché CP_1 durante la Festa della mamma, e rimarranno con la madre;
Per_2 Persona_3
XIX. Nei giorni del compleanno e dell'onomastico di e , il Per_2 Persona_3 minore interessato, sarà un anno con il padre ed uno con la madre ma il genitore con cui non trascorrerà l'intera giornata si incontrerà comunque con il figlio/la figlia per due ore per poter dare gli auguri;
XX. I coniugi dichiarano di impegnarsi a provvedere per quanto nelle loro possibilità lavorative ai bisogni della prole e si impegnano a consultarsi reciprocamente per tutte le questioni di rilevante importanza attinenti l'educazione e lo studio dei figli;
XXI. Al fine di regolare il mantenimento per i mesi di agosto e settembre 2024, il IG.
verserà alla IG.ra la complessiva somma di € 399,77, al netto delle Parte_1 CP_1 spese ordinarie dallo stesso anticipate, mentre, per le spese straordinarie, prima rata tasse universitarie, tassa regionale per il diritto allo studio ed abbonamento studenti extraurbano, sempre anticipate dal IG. del Piano, la IG.ra verserà a CP_1 quest'ultimo, la complessiva somma di € 98,25. La presente pattuizione sarà valida salvo buon fine dei richiamati pagamenti reciproci;
XXII. Le spese non espressamente richiamate nel presente atto saranno ripartite secondo quanto previsto dal protocollo adottato dall'intestato Tribunale il 31/10/2019;
XXIII. Sugli investimenti finanziari delle criptovalute i coniugi pattuiscono quanto segue:
A. Il capitale depositato sulla piattaforma “Swag” sull'account della IG.ra è CP_1 stato versato dal IG. del , pertanto, la si impegna, alla scadenza Pt_1 CP_1 contrattuale (data presunta agosto 2025), a restituire al IG. l'intera sorta Parte_1 capitale circa a € 8.000,00 (ottomila euro);
B. La IG.ra tratterrà i “Bit coin” (BTC) maturati;
CP_1
C. Il IG. del Piano sosterrà gli eventuali costi che dovessero essere necessari per la chiusura dell'account della IG.ra . CP_1
XXIV. Le parti, inoltre, alla sottoscrizione del presente atto, prestano reciproco consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio.
Quanto alle condizioni di cui ai nn. I), II), III), XI), XII) e XXIII) le stesse esulano pag. 10/11 dall'oggetto del presente giudizio e, pertanto, il Tribunale si limita a prendere atto dell'accordo intervenuto tra coniugi su tali circostanze.
Relativamente alle altre condizioni, non apparendo le stesse in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della prole, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Tenuto conto del ricorso congiunto, le spese processuali sostenute vanno dichiarate non ripetibili,
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi , nato ad [...]_1
(Ce) il 15.03.1976, e nata a [...] il [...], alle Controparte_1 condizioni di cui al ricorso introduttivo come riportate in parte motiva, a tutti gli effetti di legge;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Aversa (Ce), nonché per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n.
55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione (Atto n. 215, p. II, S. A, anno
2003).
c) spese non ripetibili
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, all'esito della camera di consiglio del 10.12.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
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