TRIB
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/12/2025, n. 2409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2409 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
.REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice TO PA all'esito dell'udienza dell'11.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1889/2024 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, vertente
TRA
rappresentata e difesa per mandato in atti Parte_1
dall'avv.to Pasquale Guastafierro;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, in CP_1
persona del l. r. p.t., rappresentato e difeso come in atti;
resistente
OGGETTO: indebito conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23 marzo 2024 conveniva Parte_1
in giudizio l onde sentire accertare l'illegittimità dell'azione CP_1
di recupero operata dall'Istituto in ordine alla restituzione della somma di euro 8.347,56 richiesta con nota del 21/09/2023, in ipotesi indebitamente corrisposta sulla pensione cat. CO
n.38522269 per il periodo dal 01.01.2017 al 31.03.2021.
L' , si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti della motivazione che segue .
1 Innanzitutto va rilevato che il superamento dei limiti reddittuali che ha generato l'indebito in contestazione deriva dal riconoscimento in capo alla ricorrente a seguito di atpo dell'assegno ordinario di invalidità .
Giova richiamare la cornice normativa di riferimento, come elaborata dalla giurisprudenza della Corte di legittimità ( in particolare, Cass. n. 3802 dell'8.2.2019).
L'art. 52, co.2,L.88/1989 stabilisce che le somme erogate indebitamente a titolo previdenziale non sono ripetibili, se non in presenza di dolo dell'interessato.
L'art. 13, co. 1 della l. 412 del 1991, formulata come norma di interpretazione autentica, ma in realtà innovativa (Corte Cost. 10 febbraio 1993, n. 39), integra tale regola, stabilendo che la sanatoria di cui all'art.52, co.2, riguarda le somme indebitamente corrisposte per «errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore» e che la ripetibilità sussiste non solo in caso di comprovato dolo nella percezione, ma anche se l'errore sia dovuto ad «omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato» di fatti che egli fosse tenuto a comunicare, salvo risulti che l'ente fosse già a conoscenza di essi.
La norma complessiva che deriva dalla combinazione delle predette disposizioni è dunque quella per cui l'indebito pensionistico per essere ripetibile, non deve derivare da CP_1
errore imputabile all'ente oppure occorre che il percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all' CP_2
Pertanto, l' irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in
2 base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c ( v. Cass. n. 10337/2023).
Nella specie, i redditi della ricorrente ovvero sia la pensione di reversibilità che l'assegno ordinario erano ben noti ab origine all' sia perché ente pagatore sia perchè parte nel giudizio di CP_1
atpo che ha riconosciuto alla ricorrente l'assegno ordinario, pertanto trattandosi di errore dell'ente, che nonostante fosse a conoscenza dei redditi della ricorrente, ha richiesto solo nel 2023 le somme erogate per il periodo 2017 – 2021, l'indebito deve pertanto ritenersi irripetibile .
In conclusione, assorbita ogni altra questione, il ricorso va accolto e dichiarato che parte ricorrente non è tenuta alla restituzione dell'importo di cui al provvedimento di indebito del
21.09.2023 e I' è tenuto alla restituzione di quanto già CP_1
trattenuto sulla pensione in godimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice così provvede:
a) in accoglimento del ricorso, dichiara parte ricorrente non tenuta alla restituzione dell'importo di cui al provvedimento di indebito del 21.09.2023 e I' tenuto CP_1
3 alla restituzione di quanto già trattenuto sulla pensione in godimento;
b) Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio che CP_1
liquida in complessivi € 2700,00, oltre spese generali, IVA
e CPA come per legge con attribuzione .
Torre Annunziata, 5.12.2025
IL GIUDICE
TO PA
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice TO PA all'esito dell'udienza dell'11.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1889/2024 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, vertente
TRA
rappresentata e difesa per mandato in atti Parte_1
dall'avv.to Pasquale Guastafierro;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, in CP_1
persona del l. r. p.t., rappresentato e difeso come in atti;
resistente
OGGETTO: indebito conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23 marzo 2024 conveniva Parte_1
in giudizio l onde sentire accertare l'illegittimità dell'azione CP_1
di recupero operata dall'Istituto in ordine alla restituzione della somma di euro 8.347,56 richiesta con nota del 21/09/2023, in ipotesi indebitamente corrisposta sulla pensione cat. CO
n.38522269 per il periodo dal 01.01.2017 al 31.03.2021.
L' , si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti della motivazione che segue .
1 Innanzitutto va rilevato che il superamento dei limiti reddittuali che ha generato l'indebito in contestazione deriva dal riconoscimento in capo alla ricorrente a seguito di atpo dell'assegno ordinario di invalidità .
Giova richiamare la cornice normativa di riferimento, come elaborata dalla giurisprudenza della Corte di legittimità ( in particolare, Cass. n. 3802 dell'8.2.2019).
L'art. 52, co.2,L.88/1989 stabilisce che le somme erogate indebitamente a titolo previdenziale non sono ripetibili, se non in presenza di dolo dell'interessato.
L'art. 13, co. 1 della l. 412 del 1991, formulata come norma di interpretazione autentica, ma in realtà innovativa (Corte Cost. 10 febbraio 1993, n. 39), integra tale regola, stabilendo che la sanatoria di cui all'art.52, co.2, riguarda le somme indebitamente corrisposte per «errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore» e che la ripetibilità sussiste non solo in caso di comprovato dolo nella percezione, ma anche se l'errore sia dovuto ad «omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato» di fatti che egli fosse tenuto a comunicare, salvo risulti che l'ente fosse già a conoscenza di essi.
La norma complessiva che deriva dalla combinazione delle predette disposizioni è dunque quella per cui l'indebito pensionistico per essere ripetibile, non deve derivare da CP_1
errore imputabile all'ente oppure occorre che il percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all' CP_2
Pertanto, l' irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in
2 base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c ( v. Cass. n. 10337/2023).
Nella specie, i redditi della ricorrente ovvero sia la pensione di reversibilità che l'assegno ordinario erano ben noti ab origine all' sia perché ente pagatore sia perchè parte nel giudizio di CP_1
atpo che ha riconosciuto alla ricorrente l'assegno ordinario, pertanto trattandosi di errore dell'ente, che nonostante fosse a conoscenza dei redditi della ricorrente, ha richiesto solo nel 2023 le somme erogate per il periodo 2017 – 2021, l'indebito deve pertanto ritenersi irripetibile .
In conclusione, assorbita ogni altra questione, il ricorso va accolto e dichiarato che parte ricorrente non è tenuta alla restituzione dell'importo di cui al provvedimento di indebito del
21.09.2023 e I' è tenuto alla restituzione di quanto già CP_1
trattenuto sulla pensione in godimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice così provvede:
a) in accoglimento del ricorso, dichiara parte ricorrente non tenuta alla restituzione dell'importo di cui al provvedimento di indebito del 21.09.2023 e I' tenuto CP_1
3 alla restituzione di quanto già trattenuto sulla pensione in godimento;
b) Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio che CP_1
liquida in complessivi € 2700,00, oltre spese generali, IVA
e CPA come per legge con attribuzione .
Torre Annunziata, 5.12.2025
IL GIUDICE
TO PA
4