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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/02/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6069/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott. Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in
24/09/2024, assunto in decisione in data 25/02/2025 e vertente
TRA
, nato a MILANO (MI) in [...]/09/1972 (C.F.: Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dell'Avv. ORDIONI SIMONA, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] in data [...] (C.F.: ) CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dell'Avv. APPIANI CINZIA, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, come da procura in atti
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del procuratore della Repubblica
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 25.02.2025 ove le parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- mantenersi l'affidamento congiunto di con collocamento prevalente della minore presso la Per_1 madre;
in punto visite le parti chiedono la conferma delle visite attualmente in essere, con la precisazione che vista l'età di la minore potrà liberamente accordarsi col padre per modificare o ampliare le Per_1 visite;
in caso di trasferta per motivi lavorativi di non pernotterà presso il padre e i Pt_1 Per_1 Pt_1 accorderà con la figlia per recuperare i pernottamenti perduti;
il padre si impegna a comunicare le proprie trasferte 7 giorni prima della trasferta. Nel caso in cui sia a decidere di pernottare dalla madre un Per_1 giorno di competenza paterno non ci sarà recupero.
- la casa familiare resterà assegnata a CP_1
- per quanto attiene al mantenimento delle figlie, vista la parziale autonomia raggiunta da , le parti
Per_2 concordano che chieda in autonomia l'AU di sua competenza all'INPS; il padre verserà per i
Per_2 mantenimento di a la somma mensile di euro 300,00 da marzo 2025, somma rivalutabile Per_1 CP_1 annualmente secondo indici ISTAT;
i genitori si impegnano ad aiutare versandole sul suo c/c la
Per_2 somma mensile di euro 100,00 ciascuno, salvo diversi accordi tra e i genitori ed in ogni caso per
Per_2 un massimo di due anni dalla data odierna;
le spese straordinarie relative alle figlie resteranno al 50% a carico dei genitori come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Monza.
- per quanto attiene agli arretrati per l'adeguamento ISTAT, pari complessivamente ad euro 119,63 il padre li verserà unitamente all'assegno di marzo 2025;
- l'AU erogato dall'INPS di sarà percepito da marzo 2025 integralmente da Per_1 CP_1
- le parti si dichiarano attualmente economicamente indipendenti, sebbene sia attualmente in CP_1
Naspi.
- spese di lite compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale pronunciata dal
Tribunale di Monza con sentenza del 16.05.2019 (sent. n. 1270/19 – pubbl. in data 30.05.2019).
Le parti hanno poi concordemente riconosciuto che dalla data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Gli accordi raggiunti tra le parti, ed oggetto di conclusioni conformi, possono essere recepiti nella presente sentenza, essendo conformi a legge e tali da garantire il corretto contemperamento delle esigenze delle parti, oltre che dei figli minori (26.06.2010) e (27.12.2005) e, per le restanti pattuizioni, Per_1 Per_2 tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate, come concordato tra le parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ei confronti Parte_1 di con ricorso depositato in data 24/09/2024, così provvede: CP_1
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra e a Triuggio (MB) in data 04.10.2003 (e trascritto nei registri di Parte_1 CP_1
Stato Civile del Comune di Triuggio (MB) atto n. 52, parte II, serie A), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Triuggio (MB) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27 febbraio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott. Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in
24/09/2024, assunto in decisione in data 25/02/2025 e vertente
TRA
, nato a MILANO (MI) in [...]/09/1972 (C.F.: Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dell'Avv. ORDIONI SIMONA, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] in data [...] (C.F.: ) CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dell'Avv. APPIANI CINZIA, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, come da procura in atti
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del procuratore della Repubblica
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 25.02.2025 ove le parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- mantenersi l'affidamento congiunto di con collocamento prevalente della minore presso la Per_1 madre;
in punto visite le parti chiedono la conferma delle visite attualmente in essere, con la precisazione che vista l'età di la minore potrà liberamente accordarsi col padre per modificare o ampliare le Per_1 visite;
in caso di trasferta per motivi lavorativi di non pernotterà presso il padre e i Pt_1 Per_1 Pt_1 accorderà con la figlia per recuperare i pernottamenti perduti;
il padre si impegna a comunicare le proprie trasferte 7 giorni prima della trasferta. Nel caso in cui sia a decidere di pernottare dalla madre un Per_1 giorno di competenza paterno non ci sarà recupero.
- la casa familiare resterà assegnata a CP_1
- per quanto attiene al mantenimento delle figlie, vista la parziale autonomia raggiunta da , le parti
Per_2 concordano che chieda in autonomia l'AU di sua competenza all'INPS; il padre verserà per i
Per_2 mantenimento di a la somma mensile di euro 300,00 da marzo 2025, somma rivalutabile Per_1 CP_1 annualmente secondo indici ISTAT;
i genitori si impegnano ad aiutare versandole sul suo c/c la
Per_2 somma mensile di euro 100,00 ciascuno, salvo diversi accordi tra e i genitori ed in ogni caso per
Per_2 un massimo di due anni dalla data odierna;
le spese straordinarie relative alle figlie resteranno al 50% a carico dei genitori come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Monza.
- per quanto attiene agli arretrati per l'adeguamento ISTAT, pari complessivamente ad euro 119,63 il padre li verserà unitamente all'assegno di marzo 2025;
- l'AU erogato dall'INPS di sarà percepito da marzo 2025 integralmente da Per_1 CP_1
- le parti si dichiarano attualmente economicamente indipendenti, sebbene sia attualmente in CP_1
Naspi.
- spese di lite compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale pronunciata dal
Tribunale di Monza con sentenza del 16.05.2019 (sent. n. 1270/19 – pubbl. in data 30.05.2019).
Le parti hanno poi concordemente riconosciuto che dalla data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Gli accordi raggiunti tra le parti, ed oggetto di conclusioni conformi, possono essere recepiti nella presente sentenza, essendo conformi a legge e tali da garantire il corretto contemperamento delle esigenze delle parti, oltre che dei figli minori (26.06.2010) e (27.12.2005) e, per le restanti pattuizioni, Per_1 Per_2 tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate, come concordato tra le parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ei confronti Parte_1 di con ricorso depositato in data 24/09/2024, così provvede: CP_1
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra e a Triuggio (MB) in data 04.10.2003 (e trascritto nei registri di Parte_1 CP_1
Stato Civile del Comune di Triuggio (MB) atto n. 52, parte II, serie A), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Triuggio (MB) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27 febbraio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona