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Sentenza 16 ottobre 2024
Sentenza 16 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/10/2024, n. 3806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3806 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2024 |
Testo completo
N. 3673/2015 R.Cont.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il G.U., dott.ssa Luigia Franzese, ha pronunciato la seguente sentenza riservata all'udienza del 14.05.2024 nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3673/2015 R.G., con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
tra
, rappresentata e difesa dall'avv.to Vincenzo Bizzarro, come da procura Parte_1
in atti;
APPELLANTE
e rappresentato e difeso dall'avv.to David Pellegrino, come da procura in Controparte_1
atti;
APPELLATO
oggetto: appello avverso la sentenza n. 2699/2014, nella causa iscritta a R.G. 2110/2013 resa dal giudice di pace di Caserta, emessa in data 08.06.2014 e pubblicata il 07.11.2014, non notificata;
conclusioni per le parti costituite come da atti difensivi e verbale di udienza;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte istante ha proposto appello avverso la sentenza del giudice di pace di Caserta n. 2699-
2014, esponendo: - di aver notificato alla controparte atto di precetto per il mancato versamento dell'assegno di mantenimento, stabilito in sede di separazione, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2012; - che la controparte ha proposto opposizione al precetto, eccependo che, con provvedimento di dicembre del 2011, il giudice della separazione ha rideterminato l'assegno di mantenimento in € 650,00 mensili, con decorrenza dal gennaio 2012; - che il giudice di pace ha accolto parzialmente l'opposizione condannando l'opponente al pagamento della minor somma di
€ 1.950,00, oltre rivalutazione ISTAT, per mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2012; - che la sentenza è ingiusta;
- che sussiste l'incompetenza funzionale del giudice di pace per essere competente il giudice della separazione per ogni questione relativa all'assegno di mantenimento;
- che, come si evince chiaramente dal provvedimento di riduzione dell'assegno di mantenimento, la decorrenza della predetta riduzione va ricollegata al gennaio 2013.
Tanto premesso, parte appellante ha chiesto di riformare la sentenza impugnata, richiedendo,
in via principale, di dichiarare l'incompetenza funzionale del giudice adito e, in via subordinata, la legittimità dell'atto di precetto, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva parte appellata, contestando le avverse deduzioni.
La causa veniva riservata in decisione.
Va dichiarata l'ammissibilità dell'appello proposto in quanto tempestivo, atteso che la notifica dell'atto di citazione è stata effettuata nel rispetto del termine di cui all'articolo 327 c.p.c.
Deve precisarsi, altresì, che su tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.) o che, ancora, non dipende dai capi impugnati della sentenza
(cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.), si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Ciò posto, il giudizio di primo grado ha ad oggetto l'opposizione al precetto intimato dall'odierna appellante per il mancato pagamento dei ratei di mantenimento per i mesi di ottobre,
novembre e dicembre 2012.
Il giudice di prime cure ha accolto parzialmente l'opposizione, ritenendo, così come eccepito dall'opponente, odierno appellato, che la somma dovuta a titolo di mantenimento a carico del marito in favore della moglie, per il periodo contestato, fosse pari ad € 650,00 mensili, e non a
1.000,00 mensili, così come sostenuto dall'opposta, odierna appellante.
Ciò posto, parte appellante ha richiesto, in sede di conclusioni, la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, asserendo di aver ricevuto il pagamento dell'importo di € 1.950,00, così come stabilito dal giudice di prime cure, rinunciando all'ulteriore importo di € 1.050,00, richiesto originariamente con l'atto di precetto.
Parte appellata, invece, ha richiesto, in sede di conclusioni, il rigetto dell'atto di appello, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite e al risarcimento dei danni per temerarietà della lite.
Tanto premesso, occorre evidenziare che, nell'ipotesi di pagamento avvenuto nel corso del
giudizio, non si verifica la cessazione della materia del contendere (che, presupponendo il venir
meno delle ragioni di contrasto fra le parti, fa venir meno la necessità della pronuncia del giudice)
allorché l'obbligato non rinunci alla domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza del debito
(Cass. n. 4855 del 2021).
Pertanto, dovrà procedersi all'esame nel merito dei motivi di appello.
Il primo motivo di appello è infondato, sussistendo la competenza del giudice di pace,
trattandosi di opposizione al precetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 615 c.p.c., contenuta nei limiti di valore della competenza del giudice di pace.
Anche il secondo motivo di appello è infondato.
Invero, la riduzione dell'assegno di mantenimento da € 1.000,00 ad € 650,00 mensili non può
che avere decorrenza dal gennaio 2012, così come sostenuto dall'opponente, odierno appellato,
tenuto conto del tenore del provvedimento adottato dal giudice della separazione e del successivo provvedimento con cui il predetto ha provveduto sull'istanza di correzione avanzata dall' . CP_1
In definitiva, l'appello va rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base al d.m. 10 marzo 2014 n. 55, entrato in vigore il 3 aprile 2014, come successivamente modificato, il quale trova applicazione per le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (cfr. art. 28 del d.m. citato), tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni trattate e dell'attività svolta, con attribuzione.
Va, invece, rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c., non essendo stata fornita prova di pregiudizi non ristorabili attraverso la condanna di parte appellante al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
b) condanna parte appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 1.732,00, di cui € 30,00 per spese ed € 1.702,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi anticipatario;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di pagamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del co. 1quater dell'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115;
Santa Maria C.V., 16.10.2024
Il Giudice
(dott.ssa Luigia Franzese)
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il G.U., dott.ssa Luigia Franzese, ha pronunciato la seguente sentenza riservata all'udienza del 14.05.2024 nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3673/2015 R.G., con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
tra
, rappresentata e difesa dall'avv.to Vincenzo Bizzarro, come da procura Parte_1
in atti;
APPELLANTE
e rappresentato e difeso dall'avv.to David Pellegrino, come da procura in Controparte_1
atti;
APPELLATO
oggetto: appello avverso la sentenza n. 2699/2014, nella causa iscritta a R.G. 2110/2013 resa dal giudice di pace di Caserta, emessa in data 08.06.2014 e pubblicata il 07.11.2014, non notificata;
conclusioni per le parti costituite come da atti difensivi e verbale di udienza;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte istante ha proposto appello avverso la sentenza del giudice di pace di Caserta n. 2699-
2014, esponendo: - di aver notificato alla controparte atto di precetto per il mancato versamento dell'assegno di mantenimento, stabilito in sede di separazione, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2012; - che la controparte ha proposto opposizione al precetto, eccependo che, con provvedimento di dicembre del 2011, il giudice della separazione ha rideterminato l'assegno di mantenimento in € 650,00 mensili, con decorrenza dal gennaio 2012; - che il giudice di pace ha accolto parzialmente l'opposizione condannando l'opponente al pagamento della minor somma di
€ 1.950,00, oltre rivalutazione ISTAT, per mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2012; - che la sentenza è ingiusta;
- che sussiste l'incompetenza funzionale del giudice di pace per essere competente il giudice della separazione per ogni questione relativa all'assegno di mantenimento;
- che, come si evince chiaramente dal provvedimento di riduzione dell'assegno di mantenimento, la decorrenza della predetta riduzione va ricollegata al gennaio 2013.
Tanto premesso, parte appellante ha chiesto di riformare la sentenza impugnata, richiedendo,
in via principale, di dichiarare l'incompetenza funzionale del giudice adito e, in via subordinata, la legittimità dell'atto di precetto, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva parte appellata, contestando le avverse deduzioni.
La causa veniva riservata in decisione.
Va dichiarata l'ammissibilità dell'appello proposto in quanto tempestivo, atteso che la notifica dell'atto di citazione è stata effettuata nel rispetto del termine di cui all'articolo 327 c.p.c.
Deve precisarsi, altresì, che su tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.) o che, ancora, non dipende dai capi impugnati della sentenza
(cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.), si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Ciò posto, il giudizio di primo grado ha ad oggetto l'opposizione al precetto intimato dall'odierna appellante per il mancato pagamento dei ratei di mantenimento per i mesi di ottobre,
novembre e dicembre 2012.
Il giudice di prime cure ha accolto parzialmente l'opposizione, ritenendo, così come eccepito dall'opponente, odierno appellato, che la somma dovuta a titolo di mantenimento a carico del marito in favore della moglie, per il periodo contestato, fosse pari ad € 650,00 mensili, e non a
1.000,00 mensili, così come sostenuto dall'opposta, odierna appellante.
Ciò posto, parte appellante ha richiesto, in sede di conclusioni, la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, asserendo di aver ricevuto il pagamento dell'importo di € 1.950,00, così come stabilito dal giudice di prime cure, rinunciando all'ulteriore importo di € 1.050,00, richiesto originariamente con l'atto di precetto.
Parte appellata, invece, ha richiesto, in sede di conclusioni, il rigetto dell'atto di appello, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite e al risarcimento dei danni per temerarietà della lite.
Tanto premesso, occorre evidenziare che, nell'ipotesi di pagamento avvenuto nel corso del
giudizio, non si verifica la cessazione della materia del contendere (che, presupponendo il venir
meno delle ragioni di contrasto fra le parti, fa venir meno la necessità della pronuncia del giudice)
allorché l'obbligato non rinunci alla domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza del debito
(Cass. n. 4855 del 2021).
Pertanto, dovrà procedersi all'esame nel merito dei motivi di appello.
Il primo motivo di appello è infondato, sussistendo la competenza del giudice di pace,
trattandosi di opposizione al precetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 615 c.p.c., contenuta nei limiti di valore della competenza del giudice di pace.
Anche il secondo motivo di appello è infondato.
Invero, la riduzione dell'assegno di mantenimento da € 1.000,00 ad € 650,00 mensili non può
che avere decorrenza dal gennaio 2012, così come sostenuto dall'opponente, odierno appellato,
tenuto conto del tenore del provvedimento adottato dal giudice della separazione e del successivo provvedimento con cui il predetto ha provveduto sull'istanza di correzione avanzata dall' . CP_1
In definitiva, l'appello va rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base al d.m. 10 marzo 2014 n. 55, entrato in vigore il 3 aprile 2014, come successivamente modificato, il quale trova applicazione per le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (cfr. art. 28 del d.m. citato), tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni trattate e dell'attività svolta, con attribuzione.
Va, invece, rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c., non essendo stata fornita prova di pregiudizi non ristorabili attraverso la condanna di parte appellante al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
b) condanna parte appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 1.732,00, di cui € 30,00 per spese ed € 1.702,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi anticipatario;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di pagamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del co. 1quater dell'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115;
Santa Maria C.V., 16.10.2024
Il Giudice
(dott.ssa Luigia Franzese)