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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/02/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. - NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel.
2. - GUARAGNELLA dott.ssa Valeria - giudice
3. - MAZZOTTA dott.ssa Sara - giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 9419/2023 R. G.
T R A
, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv.to Claudia Romanelli;
Parte_1
- ATTRICE –
E
rappresentato e difeso giusta procura in atti dagli Avv.ti Cinzia Petitti e Giovanni Controparte_1
Ialongo;
- CONVENUTO–
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza figurata del 03/02/2025 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni conformi rassegnate dai procuratori nelle note scritte depositate in data 28/01/2025.
Il P.M. esprimeva parere favorevole all'accoglimento della domanda in data 03/02/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 31/07/2023 che aveva contratto matrimonio Parte_1
concordatario con il 15/07/1998 in Cerignola, dalla cui unione erano nati i figli Controparte_1
il 22/12/1998 e il 06/12/2004, chiedeva al Tribunale di Bari di dichiarare la loro Per_1 Per_2
separazione personale emettendo i consequenziali provvedimenti di giustizia. Chiedeva, in particolare, disporsi l'addebito della separazione al marito, l'assegnazione della casa familiare a sé stessa, porsi a carico del un contributo al mantenimento dei figli di CP_1 complessivi € 1.400,00 mensili (€ 700,00 per ciascuno), oltre ISTAT e al 50% delle spese straordinarie nonché il 100% dell'A.U.U.
Si costituiva in giudizio il convenuto in data 07/12/2023 e, pur non opponendosi Controparte_1
alla richiesta di separazione richiesta ex adverso, chiedeva pronunciarsi l'addebito della separazione alla moglie, rigettarsi la richiesta di contributo al mantenimento per la figlia , porsi a suo Per_1 carico un contributo al mantenimento del figlio di € 300,00 mensili oltre al 40% delle spese Per_2 straordinarie, l'A.U.U. come per legge nonché nulla disporsi in merito all'assegnazione della casa familiare o, in via subordinata, assegnarla a sé stesso.
In via riconvenzionale, chiedeva che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 10/01/2024 venivano emessi i provvedimenti provvisori ed urgenti.
Con sentenza non definitiva n. 2340/2024 del 14/05/2024 il Tribunale di Bari omologava la loro separazione, avendo le parti sottoscritto nelle more una convenzione, e con ordinanza contestuale rinviava per il prosieguo del giudizio ai fini della declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, previa attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di omologa della separazione.
All'udienza figurata del 03/02/2025 i coniugi chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni concordate nella convenzione dagli stessi sottoscritta in data
03/05/2024.
Il P.M. esprimeva parere favorevole all'accoglimento della domanda in data 03/02/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, divenuta congiunta in corso di causa,
è fondata e merita, pertanto, pieno accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche.
Invero, dalla copia della sentenza di omologa della separazione, ormai passata in giudicato, emerge non solo che i coniugi sono separati consensualmente ma che dalla data dell'udienza presidenziale tenutasi nel procedimento separativo risulta compiuto il termine di legge di sei mesi richiesto dalla citata norma, come modificata dalla L. n. 74/87 e successive (L. n. 55/2015).
Alla stregua delle risultanze della documentazione anagrafica in atti, inoltre, appare legittimo desumere che dalla comparizione nel giudizio separativo ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio. 2.- Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
3.- All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cerignola, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D. P. R. n. 396/2000.
4.- Quanto ai rapporti personali ed economici tra le parti, le pattuizioni di cui alla convenzione da loro sottoscritta il 03/05/2024 sono conformi alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza.
5.- Le spese processuali sono compensate integralmente in ragione della consensualizzazione della lite.
6.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
il Tribunale di Bari, pronunciando definitivamente, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 15/07/1998 in Cerignola tra e , iscritto al n. 144, p. II, serie A, anno 1998, Parte_1 Controparte_1 alle condizioni di cui alla convenzione da loro sottoscritta il 03/05/2024;
2. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/2000;
4. compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
5. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sezione I Civile del Tribunale, il 14 febbraio 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Rosella RA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. - NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel.
2. - GUARAGNELLA dott.ssa Valeria - giudice
3. - MAZZOTTA dott.ssa Sara - giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 9419/2023 R. G.
T R A
, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv.to Claudia Romanelli;
Parte_1
- ATTRICE –
E
rappresentato e difeso giusta procura in atti dagli Avv.ti Cinzia Petitti e Giovanni Controparte_1
Ialongo;
- CONVENUTO–
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza figurata del 03/02/2025 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni conformi rassegnate dai procuratori nelle note scritte depositate in data 28/01/2025.
Il P.M. esprimeva parere favorevole all'accoglimento della domanda in data 03/02/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 31/07/2023 che aveva contratto matrimonio Parte_1
concordatario con il 15/07/1998 in Cerignola, dalla cui unione erano nati i figli Controparte_1
il 22/12/1998 e il 06/12/2004, chiedeva al Tribunale di Bari di dichiarare la loro Per_1 Per_2
separazione personale emettendo i consequenziali provvedimenti di giustizia. Chiedeva, in particolare, disporsi l'addebito della separazione al marito, l'assegnazione della casa familiare a sé stessa, porsi a carico del un contributo al mantenimento dei figli di CP_1 complessivi € 1.400,00 mensili (€ 700,00 per ciascuno), oltre ISTAT e al 50% delle spese straordinarie nonché il 100% dell'A.U.U.
Si costituiva in giudizio il convenuto in data 07/12/2023 e, pur non opponendosi Controparte_1
alla richiesta di separazione richiesta ex adverso, chiedeva pronunciarsi l'addebito della separazione alla moglie, rigettarsi la richiesta di contributo al mantenimento per la figlia , porsi a suo Per_1 carico un contributo al mantenimento del figlio di € 300,00 mensili oltre al 40% delle spese Per_2 straordinarie, l'A.U.U. come per legge nonché nulla disporsi in merito all'assegnazione della casa familiare o, in via subordinata, assegnarla a sé stesso.
In via riconvenzionale, chiedeva che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 10/01/2024 venivano emessi i provvedimenti provvisori ed urgenti.
Con sentenza non definitiva n. 2340/2024 del 14/05/2024 il Tribunale di Bari omologava la loro separazione, avendo le parti sottoscritto nelle more una convenzione, e con ordinanza contestuale rinviava per il prosieguo del giudizio ai fini della declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, previa attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di omologa della separazione.
All'udienza figurata del 03/02/2025 i coniugi chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni concordate nella convenzione dagli stessi sottoscritta in data
03/05/2024.
Il P.M. esprimeva parere favorevole all'accoglimento della domanda in data 03/02/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, divenuta congiunta in corso di causa,
è fondata e merita, pertanto, pieno accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche.
Invero, dalla copia della sentenza di omologa della separazione, ormai passata in giudicato, emerge non solo che i coniugi sono separati consensualmente ma che dalla data dell'udienza presidenziale tenutasi nel procedimento separativo risulta compiuto il termine di legge di sei mesi richiesto dalla citata norma, come modificata dalla L. n. 74/87 e successive (L. n. 55/2015).
Alla stregua delle risultanze della documentazione anagrafica in atti, inoltre, appare legittimo desumere che dalla comparizione nel giudizio separativo ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio. 2.- Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
3.- All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cerignola, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D. P. R. n. 396/2000.
4.- Quanto ai rapporti personali ed economici tra le parti, le pattuizioni di cui alla convenzione da loro sottoscritta il 03/05/2024 sono conformi alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza.
5.- Le spese processuali sono compensate integralmente in ragione della consensualizzazione della lite.
6.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
il Tribunale di Bari, pronunciando definitivamente, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 15/07/1998 in Cerignola tra e , iscritto al n. 144, p. II, serie A, anno 1998, Parte_1 Controparte_1 alle condizioni di cui alla convenzione da loro sottoscritta il 03/05/2024;
2. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/2000;
4. compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
5. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sezione I Civile del Tribunale, il 14 febbraio 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Rosella RA