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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/02/2025, n. 1371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1371 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 3.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.35959\2024 del ruolo gen.lav. vertente
TRA
rapp.to e difeso dagli avv.ti A. Teano e F. Severoni Parte_1 in virtù di procura allegata al ricorso
Ricorrente
E in persona del Controparte_1
Presidente p.t. rapp.to e difeso dall'avv.to M.C. Attanasio in virtù di procura generale notarile alle liti
Convenuto
OGGETTO: pagamento prestazione assistenziale
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.10.2024 il ricorrente in epigrafe indicati esponendo che a seguito di ricorso amministrativo l' CP_2 con delibera del Comitato provinciale 30.5.2023 aveva riconosciuto il requisito sanitario richiesto per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, che a seguito di richiesta l' non ha liquidato la prestazione, ha chiesto la condanna CP_2 dell' al pagamento della somma maturata per il titolo suindicato, CP_2 oltre accessori di legge e spese di giudizio.
A seguito di regolare notifica del ricorso l' si è costituito CP_2 chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con spese compensate.
Deve preliminarmente dichiararsi cessata la materia del contendere avendo l' provveduto alla liquidazione della prestazione in data CP_2
1.2.2025 successivamente alla notifica del ricorso, come dichiarato dal procuratore di parte ricorrente.
Le spese di giudizio sono poste a carico dell' atteso che il CP_2 ricorso è stato notificato in epoca antecedente alla comunicazione di liquidazione della prestazione.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' al CP_2 pagamento delle spese di giudizio liquidate nella somma di
E.2000,00, oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15%, con attribuzione.
Roma 3.2.2025 IL GI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 3.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.35959\2024 del ruolo gen.lav. vertente
TRA
rapp.to e difeso dagli avv.ti A. Teano e F. Severoni Parte_1 in virtù di procura allegata al ricorso
Ricorrente
E in persona del Controparte_1
Presidente p.t. rapp.to e difeso dall'avv.to M.C. Attanasio in virtù di procura generale notarile alle liti
Convenuto
OGGETTO: pagamento prestazione assistenziale
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.10.2024 il ricorrente in epigrafe indicati esponendo che a seguito di ricorso amministrativo l' CP_2 con delibera del Comitato provinciale 30.5.2023 aveva riconosciuto il requisito sanitario richiesto per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, che a seguito di richiesta l' non ha liquidato la prestazione, ha chiesto la condanna CP_2 dell' al pagamento della somma maturata per il titolo suindicato, CP_2 oltre accessori di legge e spese di giudizio.
A seguito di regolare notifica del ricorso l' si è costituito CP_2 chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con spese compensate.
Deve preliminarmente dichiararsi cessata la materia del contendere avendo l' provveduto alla liquidazione della prestazione in data CP_2
1.2.2025 successivamente alla notifica del ricorso, come dichiarato dal procuratore di parte ricorrente.
Le spese di giudizio sono poste a carico dell' atteso che il CP_2 ricorso è stato notificato in epoca antecedente alla comunicazione di liquidazione della prestazione.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' al CP_2 pagamento delle spese di giudizio liquidate nella somma di
E.2000,00, oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15%, con attribuzione.
Roma 3.2.2025 IL GI