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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 27/04/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI nella persona del Giudice designato dott. Roberto Colonnello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta presso l'intestato Tribunale al n. 309 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno
2019, vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, C.F._1 elett.te domiciliato presso lo studio dell'avv. Giuliano Vivio che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
ATTORE - OPPONENTE
E
nata il [...] a [...], Controparte_1
nata il [...] a [...], CP_2
nato il [...] a [...], CP_3
nata il [...] a [...] CP_4
CONVENUTI – OPPOSTI CONTUMACI sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
come da verbale dell'udienza del 3 dicembre 2024
FATTO E DIRITTO
1 1. convenendo in giudizio Parte_1 [...]
(eredi CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 del proprio creditore , e così instaurando il presente Persona_1 giudizio, ha introdotto la fase di merito dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2 cpc, preceduta dalla fase sommaria svoltasi dinanzi il Giudice dell'esecuzione di questo Tribunale nel procedimento di esecuzione mobiliare rubricato sub R.G. 622/2015, la quale era stata definita con ordinanza che aveva disposto la sospensione di tale procedimento ex art. 618 cpc.
Con tale opposizione, ora coltivata nella fase di merito,
[...]
il quale aveva subìto il pignoramento di vari beni mobili Parte_1 su impulso del proprio creditore ha lamentato Persona_1
l'illegittimità dell'ordinanza del 25.07.2018 del Giudice dell'esecuzione in ragione del fatto che:
- in violazione del disposto dell'art. 532 cpc, aveva disposto la vendita dei beni mobili pignorati nonostante fossero stati già espletati con esito negativo oltre tre esperimenti di vendita, invece di dichiarare la chiusura anticipata della procedura esecutiva;
- in violazione del disposto dell'art. 164 bis disp. att. cpc, aveva disposto procedersi ad espletare nuovi esperimenti di vendita nonostante quelli precedenti si fossero conclusi con esito negativo, con conseguente sensibile diminuzione del prezzo di vendita, invece di dichiarare, per ciò, infruttuosa la procedura.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: in accoglimento, per quanto di ragione, della opposizione proposta ai sensi dell'art. 617 e segg.ti cpc., per le diverse ed articolate ragioni esposte in narrativa, dichiarare privo di ogni effetto giuridico il provvedimento adottato da G.E. alla udienza del 25.07.2018 e del separato richiamato provvedimento costituito dalla ordinanza di vendita a mezzo commissionario qui innanzi integralmente riprodotta;
conseguentemente disporre la chiusura anticipata del processo esecutivo e sua estinzione ai sensi degli artt.li 532 cpc. e 164-bis disp. att. c.p.c. e, comunque, ai sensi di legge. Voglia, in parziale riforma della ordinanza del G.E. datata 28 novembre 2018, condannare parte resistente qui convenuta al
2 pagamento delle spese di lite della fase cautelare in favore dello scrivente che si dichiara antistatario. Con l'adozione di ogni ulteriore consequenziale provvedimento di legge. Con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarre in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario”. Sono rimasti contumaci i convenuti.
La causa è stata istruita documentalmente.
All'udienza del 3 dicembre 2024 gli attori hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art 190 cpc.
2. L'esame degli atti contenuti nel fascicolo del procedimento di esecuzione mobiliare restituisce la seguente dinamica processuale svoltasi nella procedura esecutiva.
A seguito del primo provvedimento del G.E. del 7.12.2016 con cui era stata disposta la vendita dei beni pignorati, e venne quindi nuovamente disposta, correttamente, la vendita del compendio pignorato con ordinanza del 14.3.2018.
A seguito dell'emissione di tale provvedimento il Commissionario ha proceduto ad espletare tre esperimenti di vendita, con esito negativo, come risulta dalla relazione del professionista del 20.07.2018, il quale ha quindi restituito gli atti alla Cancelleria.
Con ordinanza del G.E. del 25.07.2018 (avverso la quale è stata proposta opposizione) è stato disposto l'espletamento di ulteriori esperimenti di vendita.
3. Ora, essendo questi i fatti, risulta la fondatezza della proposta opposizione in quanto tali ulteriori esperimenti di vendita non avrebbero potuto essere disposti: l'art. 532 cpc prevede che “il giudice dell'esecuzione dispone la vendita senza incanto o tramite commissionario dei beni pignorati. Le cose pignorate devono essere affidate all'istituto vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza iscritto nell'elenco di cui all'articolo 169-sexies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice, affinché proceda alla vendita in qualità di commissionario.
3 Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il giudice, dopo avere sentito, se necessario, uno stimatore dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarità del bene stesso, fissa il prezzo minimo della vendita e l'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e può imporre al commissionario una cauzione. Il giudice fissa altresì il numero complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non superiore a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Quando gli atti sono restituiti a norma del periodo precedente, il giudice, se non vi sono istanze a norma dell'articolo 540-bis, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all'articolo 164-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice”. Poiché non risulta essere stata presentata alcuna istanza a norma dell'art. 540-bis cpc, a seguito del pregresso espletamento del terzo esperimento di vendita avrebbe dovuto disporsi la chiusura anticipata della procedura esecutiva e non già disporsi l'espletamento di ulteriori tre esperimenti di vendita.
Dunque l'opposizione deve essere accolta.
4. Le spese di lite inerenti sia la fase sommaria dell'opposizione, sia la presente fase di merito devono essere compensate sussistendo gravi ed eccezionali ragioni: l'opposizione proposta dal è Parte_1 dipesa dalla erronea disposizione, da parte del Tribunale, dell'espletamento di ulteriori esperimenti di vendita.
Nella presente fase di merito, inoltre, i convenuti non si sono costituiti, così non svolgendo alcuna attività difensiva oppositiva alle argomentazioni dedotte dal con l'opposizione. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa o ritenuta assorbita, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2 e 618 c.p.c. proposta da e quindi in Parte_1
4 integrale riforma del provvedimento adottato nel procedimento di esecuzione mobiliare rubricato sub r.g. 622/2015 dal G.E. all'udienza del 25.07.2018 e in integrale riforma del contestuale provvedimento con cui il G.E. ha ordinato disporsi ulteriori esperimenti di vendita dei beni pignorati, DICHIARA ai sensi e per gli effetti dell'art. 632 cpc la chiusura anticipata del processo esecutivo rubricato sub r.g.
622/2015 pendente dinanzi questo Tribunale;
2) compensa integralmente le spese di lite della fase sommaria svoltasi nel processo di esecuzione mobiliare pendente dinanzi questo Tribunale, rubricato sub r.g. 622/2015, e della fase di merito del presente giudizio bifasico di opposizione agli atti esecutivi.
Dato in Rieti il 26 aprile 2025
IL GIUDICE
dott. Roberto Colonnello
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI nella persona del Giudice designato dott. Roberto Colonnello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta presso l'intestato Tribunale al n. 309 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno
2019, vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, C.F._1 elett.te domiciliato presso lo studio dell'avv. Giuliano Vivio che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
ATTORE - OPPONENTE
E
nata il [...] a [...], Controparte_1
nata il [...] a [...], CP_2
nato il [...] a [...], CP_3
nata il [...] a [...] CP_4
CONVENUTI – OPPOSTI CONTUMACI sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
come da verbale dell'udienza del 3 dicembre 2024
FATTO E DIRITTO
1 1. convenendo in giudizio Parte_1 [...]
(eredi CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 del proprio creditore , e così instaurando il presente Persona_1 giudizio, ha introdotto la fase di merito dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2 cpc, preceduta dalla fase sommaria svoltasi dinanzi il Giudice dell'esecuzione di questo Tribunale nel procedimento di esecuzione mobiliare rubricato sub R.G. 622/2015, la quale era stata definita con ordinanza che aveva disposto la sospensione di tale procedimento ex art. 618 cpc.
Con tale opposizione, ora coltivata nella fase di merito,
[...]
il quale aveva subìto il pignoramento di vari beni mobili Parte_1 su impulso del proprio creditore ha lamentato Persona_1
l'illegittimità dell'ordinanza del 25.07.2018 del Giudice dell'esecuzione in ragione del fatto che:
- in violazione del disposto dell'art. 532 cpc, aveva disposto la vendita dei beni mobili pignorati nonostante fossero stati già espletati con esito negativo oltre tre esperimenti di vendita, invece di dichiarare la chiusura anticipata della procedura esecutiva;
- in violazione del disposto dell'art. 164 bis disp. att. cpc, aveva disposto procedersi ad espletare nuovi esperimenti di vendita nonostante quelli precedenti si fossero conclusi con esito negativo, con conseguente sensibile diminuzione del prezzo di vendita, invece di dichiarare, per ciò, infruttuosa la procedura.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: in accoglimento, per quanto di ragione, della opposizione proposta ai sensi dell'art. 617 e segg.ti cpc., per le diverse ed articolate ragioni esposte in narrativa, dichiarare privo di ogni effetto giuridico il provvedimento adottato da G.E. alla udienza del 25.07.2018 e del separato richiamato provvedimento costituito dalla ordinanza di vendita a mezzo commissionario qui innanzi integralmente riprodotta;
conseguentemente disporre la chiusura anticipata del processo esecutivo e sua estinzione ai sensi degli artt.li 532 cpc. e 164-bis disp. att. c.p.c. e, comunque, ai sensi di legge. Voglia, in parziale riforma della ordinanza del G.E. datata 28 novembre 2018, condannare parte resistente qui convenuta al
2 pagamento delle spese di lite della fase cautelare in favore dello scrivente che si dichiara antistatario. Con l'adozione di ogni ulteriore consequenziale provvedimento di legge. Con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarre in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario”. Sono rimasti contumaci i convenuti.
La causa è stata istruita documentalmente.
All'udienza del 3 dicembre 2024 gli attori hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art 190 cpc.
2. L'esame degli atti contenuti nel fascicolo del procedimento di esecuzione mobiliare restituisce la seguente dinamica processuale svoltasi nella procedura esecutiva.
A seguito del primo provvedimento del G.E. del 7.12.2016 con cui era stata disposta la vendita dei beni pignorati, e venne quindi nuovamente disposta, correttamente, la vendita del compendio pignorato con ordinanza del 14.3.2018.
A seguito dell'emissione di tale provvedimento il Commissionario ha proceduto ad espletare tre esperimenti di vendita, con esito negativo, come risulta dalla relazione del professionista del 20.07.2018, il quale ha quindi restituito gli atti alla Cancelleria.
Con ordinanza del G.E. del 25.07.2018 (avverso la quale è stata proposta opposizione) è stato disposto l'espletamento di ulteriori esperimenti di vendita.
3. Ora, essendo questi i fatti, risulta la fondatezza della proposta opposizione in quanto tali ulteriori esperimenti di vendita non avrebbero potuto essere disposti: l'art. 532 cpc prevede che “il giudice dell'esecuzione dispone la vendita senza incanto o tramite commissionario dei beni pignorati. Le cose pignorate devono essere affidate all'istituto vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza iscritto nell'elenco di cui all'articolo 169-sexies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice, affinché proceda alla vendita in qualità di commissionario.
3 Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il giudice, dopo avere sentito, se necessario, uno stimatore dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarità del bene stesso, fissa il prezzo minimo della vendita e l'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e può imporre al commissionario una cauzione. Il giudice fissa altresì il numero complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non superiore a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Quando gli atti sono restituiti a norma del periodo precedente, il giudice, se non vi sono istanze a norma dell'articolo 540-bis, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all'articolo 164-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice”. Poiché non risulta essere stata presentata alcuna istanza a norma dell'art. 540-bis cpc, a seguito del pregresso espletamento del terzo esperimento di vendita avrebbe dovuto disporsi la chiusura anticipata della procedura esecutiva e non già disporsi l'espletamento di ulteriori tre esperimenti di vendita.
Dunque l'opposizione deve essere accolta.
4. Le spese di lite inerenti sia la fase sommaria dell'opposizione, sia la presente fase di merito devono essere compensate sussistendo gravi ed eccezionali ragioni: l'opposizione proposta dal è Parte_1 dipesa dalla erronea disposizione, da parte del Tribunale, dell'espletamento di ulteriori esperimenti di vendita.
Nella presente fase di merito, inoltre, i convenuti non si sono costituiti, così non svolgendo alcuna attività difensiva oppositiva alle argomentazioni dedotte dal con l'opposizione. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa o ritenuta assorbita, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2 e 618 c.p.c. proposta da e quindi in Parte_1
4 integrale riforma del provvedimento adottato nel procedimento di esecuzione mobiliare rubricato sub r.g. 622/2015 dal G.E. all'udienza del 25.07.2018 e in integrale riforma del contestuale provvedimento con cui il G.E. ha ordinato disporsi ulteriori esperimenti di vendita dei beni pignorati, DICHIARA ai sensi e per gli effetti dell'art. 632 cpc la chiusura anticipata del processo esecutivo rubricato sub r.g.
622/2015 pendente dinanzi questo Tribunale;
2) compensa integralmente le spese di lite della fase sommaria svoltasi nel processo di esecuzione mobiliare pendente dinanzi questo Tribunale, rubricato sub r.g. 622/2015, e della fase di merito del presente giudizio bifasico di opposizione agli atti esecutivi.
Dato in Rieti il 26 aprile 2025
IL GIUDICE
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