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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 17/05/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Claudia Oronos, in sostituzione dell'udienza del 16 maggio 2025 mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art.1 27 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 530/2024 r.g. e vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa dagli dall'avv. Parte_1 C.F._1
Mazzullo A. Roberto per procura in atti,
ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv. ti Angela
Maria Laganà e Dario Adornato che lo rappresentano e difendono per procura in atti;
resistente
oggetto: indennità di accompagnamento e handicap ex art. 3, comma 3, L. n. 104/92 – fase
ATPO.
FATTO E DIRITTO
1.- lamentando l'ingiusto rigetto della domanda presentata in via Parte_1
amministrativa, proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e delle condizioni sanitarie previste per il riconoscimento dello status di handicap in condizione di gravità ex art. 3, comma 3, L. n. 104/92 (proc. n. 789/2023 r.g.). Nella resistenza dell'Istituto, veniva disposta ed espletata c.t.u. che escludeva in capo all'istante i requisiti sanitari necessari per le prestazioni richieste.
La ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, in data 21 febbraio 2024 proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della ctu e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento del beneficio.
Nella resistenza dell'Istituto, sostituita l'udienza odierna di discussione dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, istruita per documenti e nuova CTU medico-legale, viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2-. La domanda attorea è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario, e che l'attore in senso sostanziale resta il privato, anche ove sia l ad avviare la contestazione. CP_2
Nel merito, la CTU esperita in sede di ATPO aveva escluso la necessità di un'assistenza continua e l'esistenza di complicanze gravemente invalidanti.
Ragion per cui, è stato ritenuto opportuno esperire una nuova CTU medico-legale che, invece, ha riconosciuto che la stessa appare bisognevole di una assistenza continua dal
13/07/2023 ed ha escluso la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dello status di handicap in condizione di gravità ex art. 3, comma 3, L. n. 104/92.
La nuova perizia appare sostenuta da motivazione esauriente e merita condivisione.
Nella specie, il consulente ha rilevato che l'istante è affetta dalle seguenti patologie:
“Artrosi poliditrettuale a grave incidenza sulle articolazioni coxo-femorali e sul rachide con apparente grave deficit deambulatorio e statico in obesità grave.. Cardiopatia ipertensiva in soggetto con insuff. Valvolare di grado lieve-moderato. Diabete Mellito. Ipotiroidismo in trattamento sostitutivo in soggetto con tiroidectomia totale. Sindrome depressiva.
Vasculopatia periferica con insuff. circolatoria””.
Ha rilevato che “le condizioni dell'accompagnamento: non sussistevano alla data della domanda amministrativa non sussistevano alla data della visita della Commissione sussistevano, a parere della scrivente, alla data del 13.07.2023 data del certificato specialistico firmato dal dott. che attesta grave deficit della deambulazione e per tale Per_1
motivo prescrive ausili per la mobilità quali la carrozzina La signora è affetta da artrosi polidistrettuale come testimoniano i numerosi certificati ed esami strumentali presenti in atti.
Le condizioni cliniche però vengono sempre descritte e qualificate come deficit o difficoltà ma mai lo stesso viene descritto come grave. Solo nel luglio 2023 lo specialista fisiatra dott.
del poliambulatorio di Polistena ritiene opportuno prescrivere per tale deficit ausili Per_1
protesici. Le attuali condizioni cliniche relativamente all'apparato neuro-muscolare non è stato possibile sondarle all'atto della visita per addotto deficit di statica e di deambulazione quindi si deve, necessariamente, fare fede del certificato fisiatrico proveniente da struttura pubblica che attesta appunto il grave deficit statico Tutte le altre patologie presentate seppur gravi non minano l'autonomia del soggetto: è presente un diabete mellito di lunga data in trattamento solo con metformina, ed in assenza di complicanze certificate o tangibili , una cardiopatia ipertensiva in relativo buon compenso emodinamico vista l'assenza di uso di diuretici , di betabloccanti o di pluritrattamento per la pressione arteriosa. L'ipotiroidismo legato alla tiroidectomia totale è compensato in quanto trattato con farmaco sostitutivo.
Relativamente alla Legge 104/92 le patologie cliniche presentate per la loro espressività clinica non richiedono assistenza continua: dal punto di vista motorio la signora ha difficoltà statica anche se in assenza di gravi compromissioni neurologiche o muscolari”.
Ha escluso quindi l'esistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dello status di handicap in condizione di gravità ex art. 3, comma 3, L. n. 104/92 in quanto ha precisato che ella “Dal punto di vista neuro-psichico però è sufficientemente lucida ed orientata e non necessita quindi un'assistenza continuativa e globale”.
Sussistono, quindi, i presupposti per il riconoscimento in capo all'istante soltanto dei requisiti sanitari richiesti per l'indennità di accompagnamento dal 13/07/2023.
3.- Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite. Vanno, inoltre, poste a definitivo carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, CP_2
liquidate separatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara che possiede il requisito sanitario per fruire dell'indennità Parte_1
di accompagnamento dal 13/07/2023;
2) compensa le spese di lite.
Palmi, 17/05/2025 Il Giudice del lavoro
Claudia Oronos
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Claudia Oronos, in sostituzione dell'udienza del 16 maggio 2025 mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art.1 27 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 530/2024 r.g. e vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa dagli dall'avv. Parte_1 C.F._1
Mazzullo A. Roberto per procura in atti,
ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv. ti Angela
Maria Laganà e Dario Adornato che lo rappresentano e difendono per procura in atti;
resistente
oggetto: indennità di accompagnamento e handicap ex art. 3, comma 3, L. n. 104/92 – fase
ATPO.
FATTO E DIRITTO
1.- lamentando l'ingiusto rigetto della domanda presentata in via Parte_1
amministrativa, proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e delle condizioni sanitarie previste per il riconoscimento dello status di handicap in condizione di gravità ex art. 3, comma 3, L. n. 104/92 (proc. n. 789/2023 r.g.). Nella resistenza dell'Istituto, veniva disposta ed espletata c.t.u. che escludeva in capo all'istante i requisiti sanitari necessari per le prestazioni richieste.
La ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, in data 21 febbraio 2024 proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della ctu e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento del beneficio.
Nella resistenza dell'Istituto, sostituita l'udienza odierna di discussione dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, istruita per documenti e nuova CTU medico-legale, viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2-. La domanda attorea è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario, e che l'attore in senso sostanziale resta il privato, anche ove sia l ad avviare la contestazione. CP_2
Nel merito, la CTU esperita in sede di ATPO aveva escluso la necessità di un'assistenza continua e l'esistenza di complicanze gravemente invalidanti.
Ragion per cui, è stato ritenuto opportuno esperire una nuova CTU medico-legale che, invece, ha riconosciuto che la stessa appare bisognevole di una assistenza continua dal
13/07/2023 ed ha escluso la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dello status di handicap in condizione di gravità ex art. 3, comma 3, L. n. 104/92.
La nuova perizia appare sostenuta da motivazione esauriente e merita condivisione.
Nella specie, il consulente ha rilevato che l'istante è affetta dalle seguenti patologie:
“Artrosi poliditrettuale a grave incidenza sulle articolazioni coxo-femorali e sul rachide con apparente grave deficit deambulatorio e statico in obesità grave.. Cardiopatia ipertensiva in soggetto con insuff. Valvolare di grado lieve-moderato. Diabete Mellito. Ipotiroidismo in trattamento sostitutivo in soggetto con tiroidectomia totale. Sindrome depressiva.
Vasculopatia periferica con insuff. circolatoria””.
Ha rilevato che “le condizioni dell'accompagnamento: non sussistevano alla data della domanda amministrativa non sussistevano alla data della visita della Commissione sussistevano, a parere della scrivente, alla data del 13.07.2023 data del certificato specialistico firmato dal dott. che attesta grave deficit della deambulazione e per tale Per_1
motivo prescrive ausili per la mobilità quali la carrozzina La signora è affetta da artrosi polidistrettuale come testimoniano i numerosi certificati ed esami strumentali presenti in atti.
Le condizioni cliniche però vengono sempre descritte e qualificate come deficit o difficoltà ma mai lo stesso viene descritto come grave. Solo nel luglio 2023 lo specialista fisiatra dott.
del poliambulatorio di Polistena ritiene opportuno prescrivere per tale deficit ausili Per_1
protesici. Le attuali condizioni cliniche relativamente all'apparato neuro-muscolare non è stato possibile sondarle all'atto della visita per addotto deficit di statica e di deambulazione quindi si deve, necessariamente, fare fede del certificato fisiatrico proveniente da struttura pubblica che attesta appunto il grave deficit statico Tutte le altre patologie presentate seppur gravi non minano l'autonomia del soggetto: è presente un diabete mellito di lunga data in trattamento solo con metformina, ed in assenza di complicanze certificate o tangibili , una cardiopatia ipertensiva in relativo buon compenso emodinamico vista l'assenza di uso di diuretici , di betabloccanti o di pluritrattamento per la pressione arteriosa. L'ipotiroidismo legato alla tiroidectomia totale è compensato in quanto trattato con farmaco sostitutivo.
Relativamente alla Legge 104/92 le patologie cliniche presentate per la loro espressività clinica non richiedono assistenza continua: dal punto di vista motorio la signora ha difficoltà statica anche se in assenza di gravi compromissioni neurologiche o muscolari”.
Ha escluso quindi l'esistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dello status di handicap in condizione di gravità ex art. 3, comma 3, L. n. 104/92 in quanto ha precisato che ella “Dal punto di vista neuro-psichico però è sufficientemente lucida ed orientata e non necessita quindi un'assistenza continuativa e globale”.
Sussistono, quindi, i presupposti per il riconoscimento in capo all'istante soltanto dei requisiti sanitari richiesti per l'indennità di accompagnamento dal 13/07/2023.
3.- Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite. Vanno, inoltre, poste a definitivo carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, CP_2
liquidate separatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara che possiede il requisito sanitario per fruire dell'indennità Parte_1
di accompagnamento dal 13/07/2023;
2) compensa le spese di lite.
Palmi, 17/05/2025 Il Giudice del lavoro
Claudia Oronos