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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/10/2025, n. 14265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14265 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Flora Mazzaro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 9717 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 06.05.2024 e vertente
T R A
Parte_1 Parte_2
elettivamente domiciliati Vincenzo Picardi n. 4/D, presso lo Studio dell'avv. Giovanni Del Signore, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata.
ATTORE
E
CP_1
elettivamente domiciliato in Roma, p.zza San Lorenzo in Lucina n. 26, presso lo studio dell'avv. Luca Ercolano, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata.
CONVENUTA
NONCHÈ
Controparte_2
elettivamente domiciliato in Roma, Viale Europa 190, presso lo studio dell'avv. Andrea Sandulli, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata.
CONVENUTA
OGGETTO: contratti bancari. CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.06.2024, le parti concludevano come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
PREMESSO IN FATTO CHE:
- Con atto di citazione e ritualmente notificato, convenivano in Pt_1 Parte_2 giudizio e innanzi all'intestato Tribunale CP_1 Controparte_2
- In particolare, gli attori esponevano che:
- Il 03.09.2009 decedeva il quale non aveva lasciato alcun Persona_1 testamento, pertanto, per la successione alla sua eredità venivano chiamati la moglie
[...]
, , , e Parte_3 CP_1 Parte_2 Pt_1 CP_3 Parte_4
-Prima della conclusione della procedura d'inventario ecedeva, dunque, Persona_2 ad egli succedeva suo figlio Persona_3
- Il 24.06.2010 veniva depositato presso il Tribunale di Roma l'inventario dell'eredità;
- in data 30.07.2015 veniva aperta l'amministrazione di sostegno nei confronti di nominato amministratore il dott. Parte_4 Persona_4
- dopo la procedura di chiusura dell'inventario gli eredi venivano a conoscenza di un terreno sito in Somalia di cui il de cuius era titolare insieme ai suoi due fratelli;
- Pertanto, a seguito dell'integrazione dell'inventario di quest'ulteriore cespite, gli eredi procedevano a venderlo ed il prezzo ricavato destinato alle attività di liquidazione dell'eredità beneficiata;
- In ragione di tali attività e aprivano un conto corrente cointestato CP_1 Parte_2 presso al fine di poter canalizzare in unico conto le somme derivante dalla CP_2 vendita e soddisfare le ragioni creditorie direttamente da quel conto;
- L'apertura di siffatto conto non era volta ad estromettere alcun erede, ma era finalizzata esclusivamente a rendere più veloci i relativi pagamenti, invero, gli eredi si erano accordati affinché gli stessi si fossero accordati sia sull'an che sul quantum da pagare ai vari creditori dell'eredità, cercando anche di addivenire a transazioni maggiormente favorevoli per la stessa eredità;
- In data 26.3.2010 il saldo del conto corrente cointestato ai due eredi era pari ad € 522.868,34, dopo la vendita dell'immobile sito in Somalia;
- Mentre, in data 31.03.2017, il conto presentava un saldo pari ad € 499.686,24 in ragione di due successive operazioni liquidative effettuate in accordo degli altri coeredi;
- A partire dall'aprile 2017 sino a marzo 2019, però, eseguiva una serie di CP_1 bonifici bancari pari ad un totale di € 363.587,73, senza concordarsi o informare gli altri coeredi e senza nemmeno preventiva autorizzazione del fratello cointestatario del conto;
Parte_2
- Il contratto di conto corrente era non solo cointestato ma anche a firma congiunta, pertanto, si era attivato molto tempo dopo, in ragione della convinzione Parte_2 secondo cui in virtù della sussistenza di una firma congiunta, la sorella non avrebbe potuto compiere alcuna operazione senza la sua preventiva autorizzazione;
- Il 07.11.2018, i recava presso l'ufficio di competente per Parte_2 CP_2 ottenere gli estratti conto e per ottenere le credenziali per poter accedere al servizio online, al fine di poter monitorare le varie operazioni che stava compiendo la sorella in assenza di una sua autorizzazione;
- In data 04.01.2019 chiedeva la documentazione relativa al contratto stipulato con
[...]
e verificando la corretta cointestazione del conto nonché la firma congiunta per lo CP_2 stesso, si recava il 21.01.2019 presso l'ufficio di competente, rappresentando al CP_2 direttore le diverse operazioni effettuate dalla sorella, il quale non solo Persona_5 confermava l'anomalia di siffatte operazioni ma rassicurava il cliente che le stesse non avrebbero più avuto luogo;
- Il 22.01.2019, ontattava telefonicamente l'odierno attore segnalandogli Persona_5 un ulteriore movimentazione anomala effettuata da a cui poi susseguirono ulteriori CP_1 bonifici non autorizzati da avvenuti in data 27.01.2019 e 09.02.2019; Parte_2
- A fronte di queste ulteriori movimentazioni anomale ed alla costante inerzia di
[...]
, l'attore inviava una missiva all'istituto di credito contestando le diverse operazioni CP_2 non autorizzate;
- Il 12.02.2019 forniva riscontro affermando in primo luogo che non erano CP_2 più riconosciute le credenziali di pertanto, non poteva più monitorare via web Parte_2 le operazioni sul suo conto, ed inoltre, affermava come non era possibile verificare la segnalazione delle movimentazioni sul suo conto in quanto le informazioni non erano sufficienti per un'ulteriore analisi;
- A seguito della messa in mora della sorella l'odierno istante il 05.09.2019 CP_1 diffidava la stessa a compiere ulteriori operazioni sul conto cointestato;
- A siffatta diffida affermava come le sue condotte non erano state in alcun CP_1 modo lesive dell'eredità beneficiata e che pertanto, nessun impoverimento dell'asse sarebbe stato posto in essere dalla stessa per mezzo delle diverse operazioni compiute;
- Dagli estratti conti emergeva invece che tra i beneficiari dei diversi bonifici effettuati da isultava anche per la rottamazione di diverse cartelle nonché per CP_1 Parte_3 il mantenimento della stessa ed il pagamento delle utenze della stessa, il Fallimento Comap, società della stessa ed infine l'Avv. Martuccelli, il quale sebbene avesse compiuto CP_1 una serie di operazioni in favore dell'eredità beneficiata, aveva anche assistito per CP_1 questioni personali;
- Pertanto, non essendo stata redatta una rendicontazione precisa e dettagliata era impossibile rinvenire quali delle operazioni siano state effettuate in favore dell'eredità e quali no;
- Gli odierni attori affermavano come il complessivo importo di cui aveva CP_1 disposto senza previa autorizzazione né informazione degli altri eredi era pari ad € 363.587,73, dei quali € 166.146,38 erano del tutto estranei alla liquidazione dell'eredità beneficiata;
- L'odierno attore portava a conoscenza dei fatti tutti gli altri coeredi evidenziando come fosse necessaria una decisione congiunta per la revoca eventuale al mandato liquidatorio affidato a ma a tale richiesta hanno dato seguito soltanto e CP_1 Parte_1
l'amministratore di sostegno di con un riscontro però del tutto generico;
Parte_4
- Per le ragioni sin qui esposte, dunque, e adivano l'intestato Parte_2 Parte_1
Tribunale perché condannasse “ e in solido tra di loro, o CP_1 Controparte_2 ciascuna per quanto di ragione, a pagare l'importo di euro 363.587,73 euro - o il diverso ritenuto di giustizia ad esito dell'espletanda istruttoria - oltre a interessi legali dal dovuto al soddisfo, direttamente agli attori in solido tra di loro o a ciascuno per quanto di ragione oppure - in subordine - versandoli sul conto corrente Banco Posta n. 2859080 intestato a Parte_2
e alla stessa e contraddistinto dal seguente codice iban CP_1
[...]”.
^^^^^
- Si costituiva in giudizio nel presente giudizio eccependo preliminarmente CP_1
l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria;
- In subordine, rilevava la carenza d'interesse ad agire di n quanto estranea Parte_1 al rapporto di conto corrente di cui trattasi;
- Nel merito, evidenziava come tutti bonifici effettuati e le ulteriori operazioni contestate erano state effettuate in favore della eredità beneficiata pari ad € 199.419,25, mentre, i relativi versamenti effettuati in favore della madre dal 2009 al 2017 in misura non Parte_3 inferiore a 80.000,00 e dal 2017 al 2019 pari ad € 86.214,98, derivavano da un obbligo contrattuale del 1994, dal quale risultava come tutti i coeredi era tenuti al mantenimento della stessa;
- Inoltre, affermava, inoltre, come il conto non fosse né intestato al de cuius CP_1 né fosse soggetto ad un vincolo di destinazione, pertanto, le somme presenti in tale conto potevano essere liberamente utilizzate da entrambi i cointestatari;
- Peraltro, la stessa essendo coerede aveva diritto a disporre liberamente CP_1 della propria quota per poter soddisfare le proprie esigenze personali e che inoltre era titolare anche lei contitolare pro quota, pari ad 1/15 del ricavato della vendita del terreno in Somalia, e ben poteva liberamente disporre di tali importi;
- In via subordinata e sempre nel merito, parte convenuta affermava come, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, la responsabilità sarebbe del tutto in capo a , la quale non aveva tempestivamente bloccato le relative CP_2 movimentazioni illegittimamente effettuate da CP_1 - In via riconvenzionale, la convenuta chiedeva che venisse accertato e dichiarato il proprio diritto al rimborso delle somme corrisposte per il sostentamento di n Parte_3 virtù del contratto stipulato il 1994 e, conseguentemente, condannare e Parte_2 Pt_1
l pagamento della somma pari ad € 53.333,33, relativa ai 2/3 dell'importo di € 80.000,00
[...] versato dal 2017 esclusivamente da in favore della madre per il suo mantenimento CP_1
o condannare ciascuno al pagamento della somma di € 28.738,32, equivalente ad 1/3 dell'importo di € 86.214,98 effettivamente versato dalla convenuta;
- Da ultimo, la convenuta rilevava come, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, si sarebbe dovuto procedere alla compensazione tra le somme pretese da e e quelle dovute a per il mantenimento della Parte_2 Parte_1 CP_1 madre Parte_3
^^^^^
- Si costituiva in giudizio nel presente giudizio eccepiva Controparte_2 preliminarmente anch'essa l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ed il difetto di legittimazione in capo a Parte_1
- Nel merito, affermava come non fosse inadempiente rispetto agli obblighi CP_2 contrattuali di conto corrente, in quanto sebbene nel contratto sia stato scelto che il conto fosse a firma congiunta tale clausola era in contrasto con la successiva clausola per l'attivazione del servizio online della banca, pertanto, dall'interpretazione della comune intenzione delle parti emergeva come le stesse volessero attivare un conto corrente cointestato ad operatività disgiunta;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di parte attrice, l'istituto di credito chiedeva di accertare e dichiarare il diritto di e Parte_2 Pt_1 al risarcimento, limitatamente alla quota dei fondi trasferiti illegittimamente dal conto
[...] corrente, corrispondente alla sua parte ereditaria pari a 2/15 del totale e di conseguenza, ridurre la condanna, alla metà delle somme trasferite illegittimamente dal conto;
- In via riconvenzionale, subordinata all'eventuale condanna di in accoglimento CP_2 delle domande di parte attrice, accertare e dichiarare il diritto di rivalsa o regresso di nei CP_2 confronti di e per l'effetto condannare al pagamento a favore di CP_1 CP_1 CP_2 delle somme da quest'ultima versate illegittimamente.
^^^^^
- Con note dell'11.05.2021 per la trattazione scritta, parte attrice affermava come la domanda riconvenzionale della convenuta fosse non solo infondata, ma anche CP_1 prescritta per tutte le somme versate antecedentemente al quinquennio ex art. 2948 n. 4 c.c. o, in subordine ma salvo gravame, al decennio dall'atto di citazione del presente giudizio;
- In data, 18.05.2021, con decreto venivano assegnati termini per provvedere all'esperimento della mediazione obbligatoria, la quale, avvenuta il 10.06.2021, non era andata a buon fine, come da verbale depositato da parte attrice;
- Con memoria 183, comma 6, n. 1 c.p.c. gli odierni attori rettificavano la propria domanda chiedendo che venisse condannata al pagamento della somma di € CP_1
236.571,79, riconoscendo che l'importo pari ad € 127.015,94 non aveva determinato danni a carico dei coeredi, in quanto volti effettivamente a soddisfare debiti ereditari;
- Peraltro, gli attori, sempre con memoria n. 1, rilevavano come la convenuta CP_1 avesse erroneamente quantificato la quota spettante ai singoli eredi sulla somma ricavata dalla vendita del terreno sito in Somalia, essendo pari a 2/15 e non ad 1/15;
- In aggiunta a ciò, evidenziavano anche come la domanda riconvenzionale di compensazione proposta da osse del tutto infondata. Invero, secondo gli attori non CP_1 sorgeva in capo agli stessi alcun onere di mantenimento nei confronti della madre in ragione dell'accordo avvenuto il 10.04.1995, con il quale si concedeva in comodato alcune porzioni dell'edificio sito in Roma, Via Angelo Secchi 19, accorpate in un'unica unità immobiliare, con l'espresso assenso negoziale a che potesse dare in godimento tale unità Parte_3 abitativa a titolo oneroso a terzi. Inoltre, gli istanti affermavano che non vi era alcuna prova che le somme del conto corrente ritirate da fossero state poi effettivamente utilizzate CP_1 per il mantenimento della madre Parte_3
- Con memoria istruttoria veniva chiesto l'esperimento della CTU da parte di CP_1 per quantificare l'effettivo dare avere tra le parti nonché l'assunzione di testi chiamati a chiarire circostanze oggetto di controversia e l'interpello degli stessi attori;
- con memoria n. 2 si opponeva all'ammissione della CTU e ribadiva come CP_2 le domande di parte attrice fossero del tutto inconferenti e prive di fondamento.
OSSERVA IN DIRITTO
1 – Sulla carenza di legittimazione attiva.
Deve preliminarmente rilevarsi il difetto di legittimazione attiva di in Parte_1 accoglimento dell'eccezione sollevata da parte convenuta.
Invero, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, “ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (…) Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile” (Cass. SS. UU. n. 2951/2016).
La legittimazione ad agire, dunque, mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore.
Nel caso di specie, on essendo titolare del conto corrente oggetto di causa Parte_1 non può che essere carente dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c..
2 – Delimitazione del thema decidendum.
Nel merito la domanda proposta è infondata. Preliminarmente è bene precisare come nella ricerca della reale o effettiva volontà delle parti, il criterio letterale deve essere necessariamente riguardato alla stregua degli ulteriori criteri legali d'interpretazione, e in particolare, oltre al comportamento delle parti anche dopo la conclusione del contratto (art. 1362, 2° co., c.c.), di quelli dell'interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c., che consente di accertare il significato dell'accordo in coerenza appunto con la relativa ragione pratica o causa concreta e dell'interpretazione secondo buona fede o correttezza ex art. 1366 c.c., non consentendo di dare ingresso ad interpretazioni cavillose delle espressioni letterali contenute nelle clausole contrattuali, non rispondenti alle intese raggiunte e deponenti per un significato in contrasto con la ragione pratica o causa concreta dell'accordo negoziale. A tale stregua, l'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza ex art. 1366 c.c. non consente, quale criterio d'interpretazione del contratto, di dare ingresso ad interpretazioni deponenti per un significato in contrasto con la ragione pratica o causa concreta dell'accordo negoziale (Cass. n. 36171/2024).
In materia bancaria, l'art. 1854 c.c., a tenore del quale i titolari di un conto intestato a più persone sono considerati creditori o debitori solidali dei saldi se è prevista "la facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente", pertanto, se ne è desunto che la firma congiunta rappresenta la regola e la firma disgiunta l'eccezione anche perché il titolo per fondare una solidarietà dal lato attivo non può che essere convenzionale (Cass. n. 13663/2004; e Cass. n. 8961/2000).
Pertanto, facoltà di compiere separatamente le operazioni relative a quanto forma oggetto del conto debba necessariamente trovare fondamento in una inequivoca pattuizione convenzionale, in difetto della quale tali operazioni non risultano efficaci se non attuate col consenso di tutti i cointestatari (Cass. n. 16671/2012).
La facoltà per il singolo intestatario di operare sul conto separatamente dall'altro, dunque, deve risultare espressamente menzionata nel contratto, attraverso il rispetto di rigorosi requisiti formali, benché non sia escluso che la si possa desumere da un'interpretazione sistematica di più clausole contenute nel contratto medesimo (Cass. n. 8961/2000; Cass. n. 19885/2005).
^^^^^
Orbene, è necessario evidenziare come i due contratti stipulati contemplano due tipologie di attività diverse.
Invero se da un lato il contratto di conto corrente prevede che le movimentazioni debbano essere autorizzate da entrambi i cointestatari, d'altro canto, il contratto accessorio per i servizi online prevede che le operazioni eseguite in tali modalità debbano essere svolte disgiuntamente.
Secondo giurisprudenza costante, la firma congiunta deve essere considerata la regola, mentre la firma disgiunta l'eccezione e che, dunque, perché siffatta modalità possa essere modificata è necessario che vi sia un'inequivoca pattuizione delle parti, ammenoché non sia desumibile dalla lettura sistematica delle diverse clausole stipulate dai contraenti. Nel caso di specie, sebbene parrebbe sussistere un contrasto tra le due norme contrattuali, in realtà tali disposizioni non sono in contrasto in quanto trattano due attività diverse che devono essere lette alla luce delle clausole approvate dai clienti stessi.
Invero, la clausola avente ad oggetto le operazioni online è una clausola speciale, la quale disciplina una fattispecie peculiare che prevede come siffatte operazioni debbano essere necessariamente eseguite disgiuntamente dai cointestatari.
Pertanto, non sussiste alcun inadempimento da parte dell'istituto di credito, né le movimentazioni poste in essere da possono essere considerate illegittime ed in CP_1 violazione del contratto stipulato dalle parti, avendo quest'ultima effettuato bonifici e le diverse altre operazioni online e dunque non necessitando di alcuna autorizzazione da parte dell'altro cointestatario.
A nulla vale l'argomentazione secondo cui non abbia letto Parte_2 pedissequamente il contratto accessorio BPOL;
invero, avendo l'attore stipulato tale contratto, era suo onere controllare lo stesso in ogni sua singola parte.
Peraltro, l'interpretazione secondo cui tale clausola dovrebbe essere ritenuta vessatoria non può essere accolta, in quanto è la stessa giurisprudenza della Suprema Corte che sottolinea come la modifica del contratto da un regime a firma congiunta ad un regime a firma disgiunta può essere desunta anche dall'interpretazione complessiva del contratto stesso, senza necessità che tale mutamento debba essere accordato singolarmente con una specifica clausola.
Dal contratto si evince perfettamente come le operazioni online siano eseguite disgiuntamente, dunque, la domanda di condanna per responsabilità sia della banca che dell'altra cointestataria non può essere accolta, in quanto le attività contestate sono state compiute secondo la disciplina contrattualmente stipulata.
2 – Sulla ripetizione delle somme versate a titolo di mantenimento
La domanda riconvenzionale proposta da è infondata e deve essere rigettata. CP_1
A fini dell'onere della prova nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo, esso grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa;
perciò, sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni. Ancora sui limiti dell'onere della prova in capo all'attore: proposta domanda di ripetizione di indebito, l'attore ha l'onere di provare l'inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto, solo con riferimento ai rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio, costituendo una prova diabolica esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra solvens e accipiens (Cass. civ., sez. VI, 26/05/2021, n. 14428).
Dunque, l'azione volta alla ripetizione dell'indebito, ex art. 2033 c.c., si fonda sui presupposti dell'avvenuta esecuzione di una prestazione da parte del solvens e del suo carattere non dovuto in ragione della invalidità o dell'inesistenza del vincolo obbligatorio;
spetta a chi agisce in ripetizione dimostrare, per il caso di un'obbligazione pecuniaria, sia l'avvenuto pagamento sia l'assenza di una causa che lo giustifichi, avuto riguardo ai rapporti specifici intercorsi tra le parti e dedotti in giudizio (Cass. n. 27372/2021).
^^^^^^
Nel caso di specie, non ha fornito alcuna prova in ordine alle spese che ha CP_1 dovuto affrontare per il mantenimento della madre, secondo gli obblighi contrattuali previsti dal contratto stipulato nel 1994.
In tal senso, la domanda riconvenzionale proposta non può essere accolta per carenza di prove.
Invero, dovendo essere interpretata siffatta domanda come un'azione di indebito parziale, la convenuta non ha adempiuto all'onere della prova, non avendo concretamente dimostrato la prestazione eseguita.
D'altro canto, risulta documentalmente provato che gli attori hanno adempiuto a tale obbligo di mantenimento conferendo in comodato di un immobile a con assenso negoziale Parte_3 di poter dare in godimento siffatta unità abitativa a titolo oneroso a terzi, come provato dal contratto stipulato in data 10.04.1995.
Le ulteriori domande rimangono assorbite.
In ragione della reciproca soccombenza, si ritengono sussistenti giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) RIGETTA la domanda proposta da Parte_2
b) RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta da CP_1
a) Compensa le spese del presene giudizio.
Così deciso in Roma, in data 15.10.2025
Il Giudice
Dr.ssa Flora Mazzaro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Flora Mazzaro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 9717 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 06.05.2024 e vertente
T R A
Parte_1 Parte_2
elettivamente domiciliati Vincenzo Picardi n. 4/D, presso lo Studio dell'avv. Giovanni Del Signore, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata.
ATTORE
E
CP_1
elettivamente domiciliato in Roma, p.zza San Lorenzo in Lucina n. 26, presso lo studio dell'avv. Luca Ercolano, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata.
CONVENUTA
NONCHÈ
Controparte_2
elettivamente domiciliato in Roma, Viale Europa 190, presso lo studio dell'avv. Andrea Sandulli, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata.
CONVENUTA
OGGETTO: contratti bancari. CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.06.2024, le parti concludevano come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
PREMESSO IN FATTO CHE:
- Con atto di citazione e ritualmente notificato, convenivano in Pt_1 Parte_2 giudizio e innanzi all'intestato Tribunale CP_1 Controparte_2
- In particolare, gli attori esponevano che:
- Il 03.09.2009 decedeva il quale non aveva lasciato alcun Persona_1 testamento, pertanto, per la successione alla sua eredità venivano chiamati la moglie
[...]
, , , e Parte_3 CP_1 Parte_2 Pt_1 CP_3 Parte_4
-Prima della conclusione della procedura d'inventario ecedeva, dunque, Persona_2 ad egli succedeva suo figlio Persona_3
- Il 24.06.2010 veniva depositato presso il Tribunale di Roma l'inventario dell'eredità;
- in data 30.07.2015 veniva aperta l'amministrazione di sostegno nei confronti di nominato amministratore il dott. Parte_4 Persona_4
- dopo la procedura di chiusura dell'inventario gli eredi venivano a conoscenza di un terreno sito in Somalia di cui il de cuius era titolare insieme ai suoi due fratelli;
- Pertanto, a seguito dell'integrazione dell'inventario di quest'ulteriore cespite, gli eredi procedevano a venderlo ed il prezzo ricavato destinato alle attività di liquidazione dell'eredità beneficiata;
- In ragione di tali attività e aprivano un conto corrente cointestato CP_1 Parte_2 presso al fine di poter canalizzare in unico conto le somme derivante dalla CP_2 vendita e soddisfare le ragioni creditorie direttamente da quel conto;
- L'apertura di siffatto conto non era volta ad estromettere alcun erede, ma era finalizzata esclusivamente a rendere più veloci i relativi pagamenti, invero, gli eredi si erano accordati affinché gli stessi si fossero accordati sia sull'an che sul quantum da pagare ai vari creditori dell'eredità, cercando anche di addivenire a transazioni maggiormente favorevoli per la stessa eredità;
- In data 26.3.2010 il saldo del conto corrente cointestato ai due eredi era pari ad € 522.868,34, dopo la vendita dell'immobile sito in Somalia;
- Mentre, in data 31.03.2017, il conto presentava un saldo pari ad € 499.686,24 in ragione di due successive operazioni liquidative effettuate in accordo degli altri coeredi;
- A partire dall'aprile 2017 sino a marzo 2019, però, eseguiva una serie di CP_1 bonifici bancari pari ad un totale di € 363.587,73, senza concordarsi o informare gli altri coeredi e senza nemmeno preventiva autorizzazione del fratello cointestatario del conto;
Parte_2
- Il contratto di conto corrente era non solo cointestato ma anche a firma congiunta, pertanto, si era attivato molto tempo dopo, in ragione della convinzione Parte_2 secondo cui in virtù della sussistenza di una firma congiunta, la sorella non avrebbe potuto compiere alcuna operazione senza la sua preventiva autorizzazione;
- Il 07.11.2018, i recava presso l'ufficio di competente per Parte_2 CP_2 ottenere gli estratti conto e per ottenere le credenziali per poter accedere al servizio online, al fine di poter monitorare le varie operazioni che stava compiendo la sorella in assenza di una sua autorizzazione;
- In data 04.01.2019 chiedeva la documentazione relativa al contratto stipulato con
[...]
e verificando la corretta cointestazione del conto nonché la firma congiunta per lo CP_2 stesso, si recava il 21.01.2019 presso l'ufficio di competente, rappresentando al CP_2 direttore le diverse operazioni effettuate dalla sorella, il quale non solo Persona_5 confermava l'anomalia di siffatte operazioni ma rassicurava il cliente che le stesse non avrebbero più avuto luogo;
- Il 22.01.2019, ontattava telefonicamente l'odierno attore segnalandogli Persona_5 un ulteriore movimentazione anomala effettuata da a cui poi susseguirono ulteriori CP_1 bonifici non autorizzati da avvenuti in data 27.01.2019 e 09.02.2019; Parte_2
- A fronte di queste ulteriori movimentazioni anomale ed alla costante inerzia di
[...]
, l'attore inviava una missiva all'istituto di credito contestando le diverse operazioni CP_2 non autorizzate;
- Il 12.02.2019 forniva riscontro affermando in primo luogo che non erano CP_2 più riconosciute le credenziali di pertanto, non poteva più monitorare via web Parte_2 le operazioni sul suo conto, ed inoltre, affermava come non era possibile verificare la segnalazione delle movimentazioni sul suo conto in quanto le informazioni non erano sufficienti per un'ulteriore analisi;
- A seguito della messa in mora della sorella l'odierno istante il 05.09.2019 CP_1 diffidava la stessa a compiere ulteriori operazioni sul conto cointestato;
- A siffatta diffida affermava come le sue condotte non erano state in alcun CP_1 modo lesive dell'eredità beneficiata e che pertanto, nessun impoverimento dell'asse sarebbe stato posto in essere dalla stessa per mezzo delle diverse operazioni compiute;
- Dagli estratti conti emergeva invece che tra i beneficiari dei diversi bonifici effettuati da isultava anche per la rottamazione di diverse cartelle nonché per CP_1 Parte_3 il mantenimento della stessa ed il pagamento delle utenze della stessa, il Fallimento Comap, società della stessa ed infine l'Avv. Martuccelli, il quale sebbene avesse compiuto CP_1 una serie di operazioni in favore dell'eredità beneficiata, aveva anche assistito per CP_1 questioni personali;
- Pertanto, non essendo stata redatta una rendicontazione precisa e dettagliata era impossibile rinvenire quali delle operazioni siano state effettuate in favore dell'eredità e quali no;
- Gli odierni attori affermavano come il complessivo importo di cui aveva CP_1 disposto senza previa autorizzazione né informazione degli altri eredi era pari ad € 363.587,73, dei quali € 166.146,38 erano del tutto estranei alla liquidazione dell'eredità beneficiata;
- L'odierno attore portava a conoscenza dei fatti tutti gli altri coeredi evidenziando come fosse necessaria una decisione congiunta per la revoca eventuale al mandato liquidatorio affidato a ma a tale richiesta hanno dato seguito soltanto e CP_1 Parte_1
l'amministratore di sostegno di con un riscontro però del tutto generico;
Parte_4
- Per le ragioni sin qui esposte, dunque, e adivano l'intestato Parte_2 Parte_1
Tribunale perché condannasse “ e in solido tra di loro, o CP_1 Controparte_2 ciascuna per quanto di ragione, a pagare l'importo di euro 363.587,73 euro - o il diverso ritenuto di giustizia ad esito dell'espletanda istruttoria - oltre a interessi legali dal dovuto al soddisfo, direttamente agli attori in solido tra di loro o a ciascuno per quanto di ragione oppure - in subordine - versandoli sul conto corrente Banco Posta n. 2859080 intestato a Parte_2
e alla stessa e contraddistinto dal seguente codice iban CP_1
[...]”.
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- Si costituiva in giudizio nel presente giudizio eccependo preliminarmente CP_1
l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria;
- In subordine, rilevava la carenza d'interesse ad agire di n quanto estranea Parte_1 al rapporto di conto corrente di cui trattasi;
- Nel merito, evidenziava come tutti bonifici effettuati e le ulteriori operazioni contestate erano state effettuate in favore della eredità beneficiata pari ad € 199.419,25, mentre, i relativi versamenti effettuati in favore della madre dal 2009 al 2017 in misura non Parte_3 inferiore a 80.000,00 e dal 2017 al 2019 pari ad € 86.214,98, derivavano da un obbligo contrattuale del 1994, dal quale risultava come tutti i coeredi era tenuti al mantenimento della stessa;
- Inoltre, affermava, inoltre, come il conto non fosse né intestato al de cuius CP_1 né fosse soggetto ad un vincolo di destinazione, pertanto, le somme presenti in tale conto potevano essere liberamente utilizzate da entrambi i cointestatari;
- Peraltro, la stessa essendo coerede aveva diritto a disporre liberamente CP_1 della propria quota per poter soddisfare le proprie esigenze personali e che inoltre era titolare anche lei contitolare pro quota, pari ad 1/15 del ricavato della vendita del terreno in Somalia, e ben poteva liberamente disporre di tali importi;
- In via subordinata e sempre nel merito, parte convenuta affermava come, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, la responsabilità sarebbe del tutto in capo a , la quale non aveva tempestivamente bloccato le relative CP_2 movimentazioni illegittimamente effettuate da CP_1 - In via riconvenzionale, la convenuta chiedeva che venisse accertato e dichiarato il proprio diritto al rimborso delle somme corrisposte per il sostentamento di n Parte_3 virtù del contratto stipulato il 1994 e, conseguentemente, condannare e Parte_2 Pt_1
l pagamento della somma pari ad € 53.333,33, relativa ai 2/3 dell'importo di € 80.000,00
[...] versato dal 2017 esclusivamente da in favore della madre per il suo mantenimento CP_1
o condannare ciascuno al pagamento della somma di € 28.738,32, equivalente ad 1/3 dell'importo di € 86.214,98 effettivamente versato dalla convenuta;
- Da ultimo, la convenuta rilevava come, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, si sarebbe dovuto procedere alla compensazione tra le somme pretese da e e quelle dovute a per il mantenimento della Parte_2 Parte_1 CP_1 madre Parte_3
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- Si costituiva in giudizio nel presente giudizio eccepiva Controparte_2 preliminarmente anch'essa l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ed il difetto di legittimazione in capo a Parte_1
- Nel merito, affermava come non fosse inadempiente rispetto agli obblighi CP_2 contrattuali di conto corrente, in quanto sebbene nel contratto sia stato scelto che il conto fosse a firma congiunta tale clausola era in contrasto con la successiva clausola per l'attivazione del servizio online della banca, pertanto, dall'interpretazione della comune intenzione delle parti emergeva come le stesse volessero attivare un conto corrente cointestato ad operatività disgiunta;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di parte attrice, l'istituto di credito chiedeva di accertare e dichiarare il diritto di e Parte_2 Pt_1 al risarcimento, limitatamente alla quota dei fondi trasferiti illegittimamente dal conto
[...] corrente, corrispondente alla sua parte ereditaria pari a 2/15 del totale e di conseguenza, ridurre la condanna, alla metà delle somme trasferite illegittimamente dal conto;
- In via riconvenzionale, subordinata all'eventuale condanna di in accoglimento CP_2 delle domande di parte attrice, accertare e dichiarare il diritto di rivalsa o regresso di nei CP_2 confronti di e per l'effetto condannare al pagamento a favore di CP_1 CP_1 CP_2 delle somme da quest'ultima versate illegittimamente.
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- Con note dell'11.05.2021 per la trattazione scritta, parte attrice affermava come la domanda riconvenzionale della convenuta fosse non solo infondata, ma anche CP_1 prescritta per tutte le somme versate antecedentemente al quinquennio ex art. 2948 n. 4 c.c. o, in subordine ma salvo gravame, al decennio dall'atto di citazione del presente giudizio;
- In data, 18.05.2021, con decreto venivano assegnati termini per provvedere all'esperimento della mediazione obbligatoria, la quale, avvenuta il 10.06.2021, non era andata a buon fine, come da verbale depositato da parte attrice;
- Con memoria 183, comma 6, n. 1 c.p.c. gli odierni attori rettificavano la propria domanda chiedendo che venisse condannata al pagamento della somma di € CP_1
236.571,79, riconoscendo che l'importo pari ad € 127.015,94 non aveva determinato danni a carico dei coeredi, in quanto volti effettivamente a soddisfare debiti ereditari;
- Peraltro, gli attori, sempre con memoria n. 1, rilevavano come la convenuta CP_1 avesse erroneamente quantificato la quota spettante ai singoli eredi sulla somma ricavata dalla vendita del terreno sito in Somalia, essendo pari a 2/15 e non ad 1/15;
- In aggiunta a ciò, evidenziavano anche come la domanda riconvenzionale di compensazione proposta da osse del tutto infondata. Invero, secondo gli attori non CP_1 sorgeva in capo agli stessi alcun onere di mantenimento nei confronti della madre in ragione dell'accordo avvenuto il 10.04.1995, con il quale si concedeva in comodato alcune porzioni dell'edificio sito in Roma, Via Angelo Secchi 19, accorpate in un'unica unità immobiliare, con l'espresso assenso negoziale a che potesse dare in godimento tale unità Parte_3 abitativa a titolo oneroso a terzi. Inoltre, gli istanti affermavano che non vi era alcuna prova che le somme del conto corrente ritirate da fossero state poi effettivamente utilizzate CP_1 per il mantenimento della madre Parte_3
- Con memoria istruttoria veniva chiesto l'esperimento della CTU da parte di CP_1 per quantificare l'effettivo dare avere tra le parti nonché l'assunzione di testi chiamati a chiarire circostanze oggetto di controversia e l'interpello degli stessi attori;
- con memoria n. 2 si opponeva all'ammissione della CTU e ribadiva come CP_2 le domande di parte attrice fossero del tutto inconferenti e prive di fondamento.
OSSERVA IN DIRITTO
1 – Sulla carenza di legittimazione attiva.
Deve preliminarmente rilevarsi il difetto di legittimazione attiva di in Parte_1 accoglimento dell'eccezione sollevata da parte convenuta.
Invero, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, “ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (…) Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile” (Cass. SS. UU. n. 2951/2016).
La legittimazione ad agire, dunque, mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore.
Nel caso di specie, on essendo titolare del conto corrente oggetto di causa Parte_1 non può che essere carente dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c..
2 – Delimitazione del thema decidendum.
Nel merito la domanda proposta è infondata. Preliminarmente è bene precisare come nella ricerca della reale o effettiva volontà delle parti, il criterio letterale deve essere necessariamente riguardato alla stregua degli ulteriori criteri legali d'interpretazione, e in particolare, oltre al comportamento delle parti anche dopo la conclusione del contratto (art. 1362, 2° co., c.c.), di quelli dell'interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c., che consente di accertare il significato dell'accordo in coerenza appunto con la relativa ragione pratica o causa concreta e dell'interpretazione secondo buona fede o correttezza ex art. 1366 c.c., non consentendo di dare ingresso ad interpretazioni cavillose delle espressioni letterali contenute nelle clausole contrattuali, non rispondenti alle intese raggiunte e deponenti per un significato in contrasto con la ragione pratica o causa concreta dell'accordo negoziale. A tale stregua, l'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza ex art. 1366 c.c. non consente, quale criterio d'interpretazione del contratto, di dare ingresso ad interpretazioni deponenti per un significato in contrasto con la ragione pratica o causa concreta dell'accordo negoziale (Cass. n. 36171/2024).
In materia bancaria, l'art. 1854 c.c., a tenore del quale i titolari di un conto intestato a più persone sono considerati creditori o debitori solidali dei saldi se è prevista "la facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente", pertanto, se ne è desunto che la firma congiunta rappresenta la regola e la firma disgiunta l'eccezione anche perché il titolo per fondare una solidarietà dal lato attivo non può che essere convenzionale (Cass. n. 13663/2004; e Cass. n. 8961/2000).
Pertanto, facoltà di compiere separatamente le operazioni relative a quanto forma oggetto del conto debba necessariamente trovare fondamento in una inequivoca pattuizione convenzionale, in difetto della quale tali operazioni non risultano efficaci se non attuate col consenso di tutti i cointestatari (Cass. n. 16671/2012).
La facoltà per il singolo intestatario di operare sul conto separatamente dall'altro, dunque, deve risultare espressamente menzionata nel contratto, attraverso il rispetto di rigorosi requisiti formali, benché non sia escluso che la si possa desumere da un'interpretazione sistematica di più clausole contenute nel contratto medesimo (Cass. n. 8961/2000; Cass. n. 19885/2005).
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Orbene, è necessario evidenziare come i due contratti stipulati contemplano due tipologie di attività diverse.
Invero se da un lato il contratto di conto corrente prevede che le movimentazioni debbano essere autorizzate da entrambi i cointestatari, d'altro canto, il contratto accessorio per i servizi online prevede che le operazioni eseguite in tali modalità debbano essere svolte disgiuntamente.
Secondo giurisprudenza costante, la firma congiunta deve essere considerata la regola, mentre la firma disgiunta l'eccezione e che, dunque, perché siffatta modalità possa essere modificata è necessario che vi sia un'inequivoca pattuizione delle parti, ammenoché non sia desumibile dalla lettura sistematica delle diverse clausole stipulate dai contraenti. Nel caso di specie, sebbene parrebbe sussistere un contrasto tra le due norme contrattuali, in realtà tali disposizioni non sono in contrasto in quanto trattano due attività diverse che devono essere lette alla luce delle clausole approvate dai clienti stessi.
Invero, la clausola avente ad oggetto le operazioni online è una clausola speciale, la quale disciplina una fattispecie peculiare che prevede come siffatte operazioni debbano essere necessariamente eseguite disgiuntamente dai cointestatari.
Pertanto, non sussiste alcun inadempimento da parte dell'istituto di credito, né le movimentazioni poste in essere da possono essere considerate illegittime ed in CP_1 violazione del contratto stipulato dalle parti, avendo quest'ultima effettuato bonifici e le diverse altre operazioni online e dunque non necessitando di alcuna autorizzazione da parte dell'altro cointestatario.
A nulla vale l'argomentazione secondo cui non abbia letto Parte_2 pedissequamente il contratto accessorio BPOL;
invero, avendo l'attore stipulato tale contratto, era suo onere controllare lo stesso in ogni sua singola parte.
Peraltro, l'interpretazione secondo cui tale clausola dovrebbe essere ritenuta vessatoria non può essere accolta, in quanto è la stessa giurisprudenza della Suprema Corte che sottolinea come la modifica del contratto da un regime a firma congiunta ad un regime a firma disgiunta può essere desunta anche dall'interpretazione complessiva del contratto stesso, senza necessità che tale mutamento debba essere accordato singolarmente con una specifica clausola.
Dal contratto si evince perfettamente come le operazioni online siano eseguite disgiuntamente, dunque, la domanda di condanna per responsabilità sia della banca che dell'altra cointestataria non può essere accolta, in quanto le attività contestate sono state compiute secondo la disciplina contrattualmente stipulata.
2 – Sulla ripetizione delle somme versate a titolo di mantenimento
La domanda riconvenzionale proposta da è infondata e deve essere rigettata. CP_1
A fini dell'onere della prova nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo, esso grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa;
perciò, sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni. Ancora sui limiti dell'onere della prova in capo all'attore: proposta domanda di ripetizione di indebito, l'attore ha l'onere di provare l'inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto, solo con riferimento ai rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio, costituendo una prova diabolica esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra solvens e accipiens (Cass. civ., sez. VI, 26/05/2021, n. 14428).
Dunque, l'azione volta alla ripetizione dell'indebito, ex art. 2033 c.c., si fonda sui presupposti dell'avvenuta esecuzione di una prestazione da parte del solvens e del suo carattere non dovuto in ragione della invalidità o dell'inesistenza del vincolo obbligatorio;
spetta a chi agisce in ripetizione dimostrare, per il caso di un'obbligazione pecuniaria, sia l'avvenuto pagamento sia l'assenza di una causa che lo giustifichi, avuto riguardo ai rapporti specifici intercorsi tra le parti e dedotti in giudizio (Cass. n. 27372/2021).
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Nel caso di specie, non ha fornito alcuna prova in ordine alle spese che ha CP_1 dovuto affrontare per il mantenimento della madre, secondo gli obblighi contrattuali previsti dal contratto stipulato nel 1994.
In tal senso, la domanda riconvenzionale proposta non può essere accolta per carenza di prove.
Invero, dovendo essere interpretata siffatta domanda come un'azione di indebito parziale, la convenuta non ha adempiuto all'onere della prova, non avendo concretamente dimostrato la prestazione eseguita.
D'altro canto, risulta documentalmente provato che gli attori hanno adempiuto a tale obbligo di mantenimento conferendo in comodato di un immobile a con assenso negoziale Parte_3 di poter dare in godimento siffatta unità abitativa a titolo oneroso a terzi, come provato dal contratto stipulato in data 10.04.1995.
Le ulteriori domande rimangono assorbite.
In ragione della reciproca soccombenza, si ritengono sussistenti giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) RIGETTA la domanda proposta da Parte_2
b) RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta da CP_1
a) Compensa le spese del presene giudizio.
Così deciso in Roma, in data 15.10.2025
Il Giudice
Dr.ssa Flora Mazzaro