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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 04/02/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI
CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dr.ssa Francesca
Garofalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3140 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA
, nata a [...]/SP, Brasile in data 17/07/1989 e Parte_1
residente in [...]n. 11, Jundiai/SP, Brasile, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al presente atto, dall'avv. Annamaria Zarrelli (c.f.:
), del Foro di Roma, elett.te domiciliata presso il suo studio sito C.F._1
in Roma, via Crescenzo Del Monte n. 31.
- RICORRENTE -
E
, (C.F. in persona del in Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 carica, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in
Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, 34, indirizzo p.e.c. Email_1
- RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana Jure sanguinis.
CONCLUSIONI
All'udienza del 4 febbraio 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da verbale di udienza.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, il ricorrente ha convenuto davanti all'intestato Tribunale il chiedendo che venga dichiarato Controparte_1
lo status di cittadino italiano in quanto discendenti in linea retta da cittadino italiano, esponendo che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed avevano potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
Deduceva di essere discendente diretto di , nata il [...], da genitori Persona_1
italiani e , nata in [...], nel Comune di Persona_2 Persona_3
Roggiano VI (Cosenza),poi emigrata in Brasile (doc. 1) senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana (doc. 2). indicata nei successivi certificati anche Persona_1
come non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana. Il Ministero di Controparte_3
Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale della Giustizia, Reparto delle
Immigrazioni della Repubblica Federale del Brasile, infatti, ha reso certificato negativo di naturalizzazione della predetta (doc. 2). il 13/05/1977 contraeva Persona_1
matrimonio in Brasile con e assumeva pertanto il nome di Persona_4 CP_3
(doc. 3): dalla loro unione nasceva , nata a [...]
[...] Parte_1
Paolo/SP, Brasile in data 17/07/1989 (doc. 4).
Tanto premesso la ricorrente chiedeva l'attribuzione della cittadinanza Jure sanguinis, deducendo che l'ava non avendo mai perso la cittadinanza, l'aveva trasmessa Jure sanguinis a tutti i propri discendenti sino agli attuali ricorrenti come documentalmente provato.
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la Controparte_1
domanda di cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, alla udienza del 4 febbraio 2025, sulle conclusioni precisate dalle parti la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
Circa la competenza del Tribunale di Catanzaro, va premesso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, «quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate
Pag. 2 di 6 avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie, l'ava italiana degli odierni ricorrenti era originaria di Roggiano
VI, provincia di Cosenza, circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero della ricorrente, discende la competenza di questo Tribunale, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, la ricorrente ha agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadina italiana in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in
Brasile.
Dai documenti prodotti, risulta che l'ava italiana non era mai stata naturalizzata cittadina brasiliana e pertanto non abbia perso la cittadinanza italiana, trasmettendola
“iure sanguinis” ai propri discendenti.
La linea di discendenza riportata dalla ricorrente trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui emerge appunto che il passaggio per linea femminile è intervenuto prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana in data
1° gennaio 1948 precisamente dall'ava italiana, senza mai naturalizzarsi brasiliana e da questi trasmessa ai propri discendenti.
Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista - salvi casi marginali - unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della legge n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 n.1 legge n. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e
29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la stessa medesima Corte con la
Pag. 3 di 6 sentenza n. 87 del 1075 aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, il sopra citato art. 10 della legge n. 555 del 1912,
“nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tuttavia, tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n.
30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della l. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”.
Ed invero, “ pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria di incostituzionalità delle norme precostituzioni produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che
“il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente e imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo
(anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione dell'illegittima privazione dovuta anche alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite Sent. n. 4466 del 25/02/2009).
Vale in questa sede richiamare le due recentissime sentenze “gemelle” delle SS.UU. n.
25317 e 25318 pubblicate il 24/08/2022 definite dalla stessa Corte “epocali” tenuto conto della vasta platea di soggetti interessati. Proprio con riferimento agli effetti della c.d. “grande naturalizzazione” che aveva attribuito massivamente la cittadinanza brasiliana agli stranieri stabilizzatisi in Brasile sin dal 1889 ed ai loro discendenti, la
Corte – in riforma della sentenza della Corte d'Appello di Roma depositata il
14/07/2021 – risolvendo definitivamente il quesito se lo status di cittadino possa essere oggetto di rinuncia per la sola mera permanenza in un altro Paese ed in mancanza di
Pag. 4 di 6 manifestazione di volontà, ovvero se la rinunzia debba essere manifestamente espressa, ha fissato i seguenti principi di diritto: la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, per cui a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
la perdita della cittadinanza italiana è conseguenza di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
il diritto di cittadinanza si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un
"impiego da un governo estero" senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del c.c. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della l. n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato.
Dalla documentazione versata in atti risulta che né la ricorrente né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza.
Pag. 5 di 6 Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che la stessa è cittadina italiana dalla nascita, discendente di , loro ava Persona_1
italiana.
La mancata opposizione da parte del giustifica la compensazione Controparte_1
integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo di cittadini italiani di: Pt_2
, nata a [...]/SP, Brasile in data 17/07/1989. Parte_1
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 4.2.2025 Il Giudice
Dott.ssa Francesca Garofalo
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI
CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dr.ssa Francesca
Garofalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3140 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA
, nata a [...]/SP, Brasile in data 17/07/1989 e Parte_1
residente in [...]n. 11, Jundiai/SP, Brasile, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al presente atto, dall'avv. Annamaria Zarrelli (c.f.:
), del Foro di Roma, elett.te domiciliata presso il suo studio sito C.F._1
in Roma, via Crescenzo Del Monte n. 31.
- RICORRENTE -
E
, (C.F. in persona del in Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 carica, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in
Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, 34, indirizzo p.e.c. Email_1
- RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana Jure sanguinis.
CONCLUSIONI
All'udienza del 4 febbraio 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da verbale di udienza.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, il ricorrente ha convenuto davanti all'intestato Tribunale il chiedendo che venga dichiarato Controparte_1
lo status di cittadino italiano in quanto discendenti in linea retta da cittadino italiano, esponendo che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed avevano potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
Deduceva di essere discendente diretto di , nata il [...], da genitori Persona_1
italiani e , nata in [...], nel Comune di Persona_2 Persona_3
Roggiano VI (Cosenza),poi emigrata in Brasile (doc. 1) senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana (doc. 2). indicata nei successivi certificati anche Persona_1
come non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana. Il Ministero di Controparte_3
Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale della Giustizia, Reparto delle
Immigrazioni della Repubblica Federale del Brasile, infatti, ha reso certificato negativo di naturalizzazione della predetta (doc. 2). il 13/05/1977 contraeva Persona_1
matrimonio in Brasile con e assumeva pertanto il nome di Persona_4 CP_3
(doc. 3): dalla loro unione nasceva , nata a [...]
[...] Parte_1
Paolo/SP, Brasile in data 17/07/1989 (doc. 4).
Tanto premesso la ricorrente chiedeva l'attribuzione della cittadinanza Jure sanguinis, deducendo che l'ava non avendo mai perso la cittadinanza, l'aveva trasmessa Jure sanguinis a tutti i propri discendenti sino agli attuali ricorrenti come documentalmente provato.
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la Controparte_1
domanda di cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, alla udienza del 4 febbraio 2025, sulle conclusioni precisate dalle parti la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
Circa la competenza del Tribunale di Catanzaro, va premesso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, «quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate
Pag. 2 di 6 avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie, l'ava italiana degli odierni ricorrenti era originaria di Roggiano
VI, provincia di Cosenza, circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero della ricorrente, discende la competenza di questo Tribunale, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, la ricorrente ha agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadina italiana in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in
Brasile.
Dai documenti prodotti, risulta che l'ava italiana non era mai stata naturalizzata cittadina brasiliana e pertanto non abbia perso la cittadinanza italiana, trasmettendola
“iure sanguinis” ai propri discendenti.
La linea di discendenza riportata dalla ricorrente trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui emerge appunto che il passaggio per linea femminile è intervenuto prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana in data
1° gennaio 1948 precisamente dall'ava italiana, senza mai naturalizzarsi brasiliana e da questi trasmessa ai propri discendenti.
Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista - salvi casi marginali - unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della legge n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 n.1 legge n. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e
29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la stessa medesima Corte con la
Pag. 3 di 6 sentenza n. 87 del 1075 aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, il sopra citato art. 10 della legge n. 555 del 1912,
“nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tuttavia, tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n.
30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della l. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”.
Ed invero, “ pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria di incostituzionalità delle norme precostituzioni produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che
“il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente e imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo
(anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione dell'illegittima privazione dovuta anche alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite Sent. n. 4466 del 25/02/2009).
Vale in questa sede richiamare le due recentissime sentenze “gemelle” delle SS.UU. n.
25317 e 25318 pubblicate il 24/08/2022 definite dalla stessa Corte “epocali” tenuto conto della vasta platea di soggetti interessati. Proprio con riferimento agli effetti della c.d. “grande naturalizzazione” che aveva attribuito massivamente la cittadinanza brasiliana agli stranieri stabilizzatisi in Brasile sin dal 1889 ed ai loro discendenti, la
Corte – in riforma della sentenza della Corte d'Appello di Roma depositata il
14/07/2021 – risolvendo definitivamente il quesito se lo status di cittadino possa essere oggetto di rinuncia per la sola mera permanenza in un altro Paese ed in mancanza di
Pag. 4 di 6 manifestazione di volontà, ovvero se la rinunzia debba essere manifestamente espressa, ha fissato i seguenti principi di diritto: la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, per cui a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
la perdita della cittadinanza italiana è conseguenza di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
il diritto di cittadinanza si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un
"impiego da un governo estero" senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del c.c. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della l. n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato.
Dalla documentazione versata in atti risulta che né la ricorrente né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza.
Pag. 5 di 6 Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che la stessa è cittadina italiana dalla nascita, discendente di , loro ava Persona_1
italiana.
La mancata opposizione da parte del giustifica la compensazione Controparte_1
integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo di cittadini italiani di: Pt_2
, nata a [...]/SP, Brasile in data 17/07/1989. Parte_1
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 4.2.2025 Il Giudice
Dott.ssa Francesca Garofalo
Pag. 6 di 6