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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/02/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
1421/2023
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Torre Annunziata
Sezione civile
Il dott. Amleto Pisapia, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile iscritta al n. 1421/2023 del ruolo generale dei procedimenti civili
, in persona del proprio legale rappr. pro tempore, Parte_1
rappr. e difeso dall'avv. Portanova
attore
e
, e nonché , rappr. e difesi CP_1 Controparte_2 Parte_2 Parte_3
dall'avv. Riccio
convenuto
Svolgimento del giudizio e motivi della decisione
(sentenza di fallimento resa in data 6 maggio 2022) ha Parte_1
proposta azione di responsabilità ex art. 146 legge fallimentare per fatti di mala gestio nei confronti di (per supposti atti di distrazione di beni aziendali), Parte_4
già amministratore della società in bonis (in maniera pressochè ininterrotta, dal 2011
1 al 2022) innanzi il Tribunale di Napoli – sezione specializzata per le imprese (con danno costituito dal cd ”passivo fallimentare”, pari a ca € 5mln), cui contesta di avere proceduto al depauperamento del proprio patrimonio mediante plurimi atti di disposizione, ritenuti lesivi della garanzia generale del credito (risarcitorio, con fatti dannosi fatti risalire anteriormente al 2017, allorché non venivano più depositati i bilanci di esercizio), compiuti nel 2019 a mezzo del notaio in Controparte_3
favore dei propri congiunti, ed in particolar modo i) trasferimento, in data 10 ottobre
2019, in attuazione di accordi di separazione personale dei coniugi intervenuti con
(già coniuge), omologati in data 30 maggio 2019, dell'appartamento Parte_3
ubicato in Torre del Greco, via Sedivola 33 (NCEU fg. 10, part. 177 e sub) 8) nonché in
Marcianise, strada statale sannitica 1 (NCEU fg. 17, part. 5275 e sub) 14) – rep. 60204
e racc. 25835 - nonché ii) atto di donazione, posto in essere parimenti in data 10 ottobre 2019, in favore sia di (figlio) dell'immobile Controparte_4
ubicato in Torre del Greco, via Sedivola 99 (NCEU fg 10, part. 148 e sub) 12) – che di
(alto figlio) dell'immobile, parimenti ubicato in Torre del Greco, via Parte_2
Cimaglia 38/B (NCEU fg. 10, part. 825 e sub) 11) rep. 60203 e racc. 25834 - ed agisce, pertanto, in giudizio per la declaratoria di inefficacia ed inopponibilità dei predetti atti dispositivi ex art. 2901 cc nei confronti di , disponente, nonché Parte_5 [...]
e e (beneficiari) che, costituiti, chiedono la CP_2 Parte_2 Parte_3
sospensione del giudizio in corso ex art. 295 cpc in attesa la definizione dell'altro giudizio di accertamento del credito risarcitorio sottostante, nonché, in rito, il difetto di agire ex art. 100 cpc stante il pignoramento immobiliare eseguito dal creditore ipotecario su parte del compendio immobiliare avviato su iniziativa di PS PA ed altri creditori (nell'ambito della procedura di espropriazione immobiliare 176/2022 e
114/2022) atteso che il ricavato della vendita del cespite immobiliare sarà devoluto interamente al creditore pignoratizio, già munito di ipoteca sul medesimo cespite, laddove, nel merito, deducendo tanto l'insussistenza della condotta illecita
2 contestata (oggetto, tuttavia, di diverso ed autonomo giudizio) quanto l'assenza dell'elemento dell'eventus damni (“È dunque il fallimento ad essere onerato di fornire la prova che il patrimonio residuo del debitore fallito era di dimensioni tali, in rapporto all'entità della propria complessiva esposizione debitoria, da esporre a rischio il soddisfacimento dei creditori”) – assunto errato, per quanto infra -.
Non è stata svolta alcuna attività istruttoria.
All'udienza del 19 settembre 2024, il Tribunale si riserva per la decisione, con assegnazione di termini di legge.
La domanda è fondata.
Va preliminarmente esaminata la particolarità dell'azione proposta finalizzata, tra l'altro, alla declaratoria di inopponibilità (relativa) del trasferimento dell'immobile di cui in premessa in attuazione di accordi di separazione personale dei coniugi
(omologati, come anticipato, in data 30 maggio 2019).
Circa la natura giuridica degli atti di trasferimento posti in essere dai convenuti in attuazione degli accordi di separazione intervenuti (al fine di dare esecuzione agli obblighi assunti in sede di separazione consensuale omologata), di essi deve, innanzitutto, affermarsi la natura solutoria (e giammai la natura di atto di liberalità) avendo fondamento e proponendosi l'estinzione di posizioni debitorie sorte per effetto dello scioglimento del vincolo matrimoniale cui è del tutto estraneo l'animus donandi (versando, anzi, le parti in una situazione antitetica, avendo esse agito lo scioglimento del vincolo matrimoniale) per cui non appare comprensibile la configurazione come atto di donazione del negozio compiuto. Infatti, le attribuzioni patrimoniali eseguite dai coniugi a seguito o in sede di separazione, sfuggono, da un lato, alle connotazioni classiche dell'atto di "donazione" vero e proprio (tipicamente
3 estraneo, di per sè, ad un contesto - quello della separazione personale - caratterizzato proprio dalla dissoluzione delle ragioni dell'affettività), e, dall'altro, a quello di un atto di vendita (attesa oltretutto l'assenza di un prezzo corrisposto), svelando, di norma, una sua "tipicità" la quale poi, volta a volta, può, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all'art. 2901 cc, colorarsi dei tratti dell'obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della "gratuità", in ragione dell'eventuale ricorrenza - o meno - nel concreto, dei connotati di una sistemazione
"solutorio - compensativa" più ampia e complessiva, di tutta quell'ampia serie di possibili rapporti (anche del tutto frammentari) aventi significati (o eventualmente solo riflessi) patrimoniali maturati nel corso della (spesso anche lunga) quotidiana convivenza matrimoniale (Cass. 15 aprile 2019 n. 10443 che, sul punto, ha statuito come “Ai fini dell'applicazione della differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., la qualificazione dell'atto come oneroso o gratuito discende dalla verifica, in concreto, se lo stesso si inserisca, o meno, nell'ambito di una più ampia sistemazione "solutorio- compensativa" di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali, maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale” ed in termini analoghi Cass. 04/5741 secondo cui “Gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell'uno nei confronti dell'altro e concernenti beni mobili o immobili, non risultano collegati necessariamente alla presenza di uno specifico corrispettivo o di uno specifico riferimento ai tratti propri della "donazione", e - tanto più per quanto può interessare ai fini di una eventuale loro assoggettabilità all'actio revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. - rispondono, di norma, ad un più specifico e più proprio originario spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di
"separazione consensuale" (il fenomeno acquista ancora maggiore tipicità normativa nella distinta sede del divorzio congiunto), il quale, sfuggendo - in quanto tale - da un lato alle connotazioni classiche dell'atto di "donazione" vero e proprio (tipicamente estraneo, di per sè, ad un contesto - quello della separazione personale - caratterizzato
4 proprio dalla dissoluzione delle ragioni dell'affettività), e dall'altro a quello di un atto di vendita (attesa oltretutto l'assenza di un prezzo corrisposto), svela, di norma, una sua "tipicità" propria la quale poi, volta a volta, può, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., colorarsi dei tratti dell'obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della "gratuità", in ragione dell'eventuale ricorrenza -
o meno - nel concreto, dei connotati di una sistemazione "solutorio- compensativa" più ampia e complessiva, di tutta quell'ampia serie di possibili rapporti (anche del tutto frammentari) aventi significati (o eventualmente solo riflessi) patrimoniali maturati nel corso della (spesso anche lunga) quotidiana convivenza matrimoniale”).
Considerata la situazione personale in cui detti accordi si inseriscono e di cui l'atto impugnato ne costituisce attuazione, di quest'ultimo non può che riconoscersene la natura onerosa stante la interdipendenza (giammai da un corrispettivo, al pari di una vendita) con l'interesse patrimoniale (obblighi di mantenimento di coniuge e/o prole) nonché personale (sistemazione degli assetti familiari successivi alla separazione) cui l'elemento della gratuità è completamente estraneo.
Ciò premesso, di questi se ne deve affermare certamente la revocabilità, non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo suddetto - cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione -, né nella circostanza che l'atto sia stato posto in essere in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole e/o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti ovvero, in altri termini, le attribuzioni patrimoniali decise con accordo in sede di separazione (ed in attuazione degli stessi) sono pacificamente suscettibili di revoca ai sensi dell'art. 2901 cc senza poter beneficiare della causa di esenzione costituita dalla doverosità dell'atto compiuto, atteso che l'azione revocatoria può
5 riguardare anche gli atti aventi un profondo valore etico e morale, come quello con cui il debitore, per adempiere il proprio obbligo di mantenimento nei confronti dei figli e del coniuge, abbia trasferito a quest'ultimo, a seguito della separazione, la proprietà di un bene, così come sia ammissibile l'azione revocatoria ordinaria del trasferimento di immobile, effettuato da un genitore in favore della prole in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione consensuale omologata, poiché esso trae origine dalla libera determinazione del coniuge e diviene "dovuto" solo in conseguenza dell'impegno assunto in costanza dell'esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore, sicché l'accordo di separazione costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2901 cc (Cass. 6 ottobre 2020 n. 21358 secondo cui “È ammissibile l'azione revocatoria ordinaria del trasferimento di immobile, effettuato da un genitore in favore della prole in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione consensuale omologata, poiché esso trae origine dalla libera determinazione del coniuge e diviene "dovuto" solo in conseguenza dell'impegno assunto in costanza dell'esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore, sicché l'accordo separativo costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2901, comma 3, c.c.”,
Cass. 15 aprile 2019 n. 10433, Cass. 1144/2015, Cass. 24757/2008 nonché Cass. 26 luglio 2005 n. 15603; nel merito, App. Lecce 27 aprile 2021 nonché Trib. Roma 30 settembre 2020 che statuisce come “nessun dubbio circa la revocabilità dell'atto in esame non potendosi invocare la case di esenzione di cui all'art. 2901 cc - i.e. gli atti compiuti in adempimento di un'obbligazione cd “atti dovuti” - stante la garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 cc secondo cui il debitore risponde con tutti i suoi beni dell'adempimento delle proprie obbligazioni, indipendentemente dalla loro fonte, e quindi anche se le stesse derivino dalla legge, come l'obbligo di mantenimento del coniuge e dei figli minori;
contemporaneamente, l'art. 2901 cod. civ. tutela il
6 creditore, rispetto agli atti di disposizione del proprio patrimonio posti in essere dal debitore, senza alcun discrimine circa lo scopo ulteriore avuto di mira dal debitore nel compimento dell'atto dispositivo;
sono pertanto soggetti all'azione revocatoria anche gli atti aventi un profondo valore etico e morale, come quello con cui il debitore, per adempiere il proprio obbligo di mantenimento nei confronti dei figli e del coniuge, abbia trasferito a quest'ultimo, a seguito della separazione, la proprietà di un bene" ed analogamente, tra le più recenti, Trib Catania 3 agosto 2020 e Trib. Milano 31 gennaio 2020).
Ciò posto, nel merito della domanda proposta, sussistono, invero, tutti gli elementi costitutivi essenziali della fattispecie di cui all'art. 2901 cc, tanto quelli soggettivi
(qualità di creditore, scientia damni nel debitore che si sostanzia nella generica ma effettiva consapevolezza del danno che egli arreca ai creditori, nonché – irrilevante allorché trattasi di impugnazione di atto gratuito/liberalità - il consilium fraudis in capo al terzo consistente nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto a titolo oneroso posto in essere dal debitore arreca alle ragioni dei creditori) quanto oggettivi
(eventus damni ovvero il compimento di un atto che non determini necessariamente l'insolvenza del debitore ma renda soltanto più difficoltosa l'eventuale futura soddisfazione del creditore).
Ciò posto, sotto il primo aspetto, ovvero la sussistenza del credito, costituisce principio oramai consolidato quello secondo cui ai fini dell'esperibilita' dell'azione revocatoria, non e' necessario che il credito sia certo, liquido ed esigibile o comunque accertato preliminarmente in sede giudiziaria. Infatti, l'art. 2901 cc accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della semplice aspettativa di credito, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità ed irrilevanza delle relative fonti di acquisizione, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, ma mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i
7 creditori, compresi quelli meramente eventuali. Ne consegue come detta azione può essere accolta anche nel caso in cui sia promossa per la tutela di crediti condizionati, crediti che non siano liquidi o facilmente liquidabili o contestati dal debitore per i quali la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico - giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, per cui il giudizio introdotto con l'azione a tutela della garanzia patrimoniale ex art. 2740 cc non è soggetto nemmeno a sospensione necessaria ex art. 295 cpc per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito sottostante per la cui conservazione è stata proposta, appunto, la domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito (Cass., sez. un., 9440/2004 che ha statuito come “anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., avverso
l'atto di disposizione compiuto dal debitore” nonché in termini analoghi ovvero che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore cfr Cass. 19 febbraio
2020 n. 4212 che afferma il principio del tutto consolidato secondo cui “Poichè anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901
c.c., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con
l'indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'art. 295 c.p.c. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito
8 per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo
d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che,
a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito” ed analogamente Cass. 3369/2019, Cass.
11755/2018, Cass. 5618/2018, Cass. 5619/2016, Cass. 2763/2016, Cass. 23208/2016,
Cass. 17257/2013, Cass. 11573/2013, Cass. 1813/12, Cass. 25556/2009 ed infine Cass.
1958/2009 - contra solamente Cass. 01/10414 secondo cui la previsione di cui all'art. 2901 cc circa l'esperibilità dell'azione anche a tutela di crediti sottoposti a termine e condizione concreti una fattispecie eccezionale non suscettibile di estensione analogica alle mere ragioni di credito prove di attualità e concretezza quali i crediti litigiosi -; nel merito, in conformità all'orientamento prevalente, di recente, Trib.
Foggia 15 ottobre 2020, Trib. Perugia 26 agosto 2020, Trib. Vicenza 11 agosto 2020) implicando, come inevitabile precipitato, in conclusione, che il “credito eventuale”, nella veste di “credito litigioso” (eventualmente sub iudice), è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita l'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria contro l'atto di disposizione compiuto dal debitore purché detta una aspettativa di credito che non sia prima facie pretestuosa (come puntualizzato da
Cass. 08/24757). E' del tutto evidente come, tendendo il Legislatore alla più completa e tempestiva tutela della garanzia patrimoniale, l'azione intrapresa a tutela di crediti litigiosi sfocia in un risultato necessariamente condizionale e potrà rivelarsi di nessuna utilità qualora il creditore vedrà negata successivamente tale qualità (come ben evidenziato da Cass. 19289/2000 secondo cui “L'accertamento che scaturisce dalla decisione di accoglimento della revocatoria in presenza di una situazione in cui il credito a favore del quale si vuole conservare la garanzia patrimoniale è litigioso, è nella sostanza un accertamento di inopponibilità dell'atto dispositivo al creditore che,
9 per lo stesso carattere strumentale della revocatoria rispetto alla conservazione della garanzia patrimoniale, ha natura condizionale, nel senso che, qualora successivamente il creditore veda negata la sua qualità, i suoi effetti sostanzialmente si risolvono, in quanto viene meno la possibilità di realizzazione degli effetti di detto accertamento, cioè la possibilità per il creditore di esercitare la garanzia patrimoniale sui beni oggetto del negozio oggetto della revocatoria”).
Nel caso in esame, il credito, tutt'ora sub iudice, per quanto contestato da Pt_5
nel giudizio risarcitoria intentato innanzi il Tribunale di Napoli – sezione
[...]
specializzata per le imprese, non costituisce fatto impeditivo allo scrutinio della domanda. Irrilevanti le contro deduzioni diffusamente rassegnate in sede di scambio di memorie istruttoria ad opera di dovendo questo trovare Parte_4
(intuitivamente) la propria sedes materiae nel giudizio sottostante di carattere risarcitorio di cui è evidente l'impossibilità di duplicarne l'attività valutativa.
Circa il secondo ed oggettivo aspetto costitutivo dell'azione revocatoria, circa la sussistenza del pericolo di pregiudizio per le ragioni del creditore stante la condizione di sostanziale incapienza del patrimonio del debitore convenuto, da ritenersi effettivo ed attuale e da valutarsi al momento dell'atto dispositivo (Cass. 11/23743), è appena il caso di rilevare come, ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, per l'integrazione del profilo oggettivo dell'”eventus damni” non occorre un effettivo e attuale depauperamento del patrimonio del debitore e tantomeno la totale compromissione della sua consistenza, essendo sufficiente che l'atto di disposizione del debitore abbia determinato maggiore dispendiosità, difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito, potendo il detto “eventus damni” consistere in una variazione non solo quantitativa, ma anche qualitativa del patrimonio del debitore tanto da lasciare supporre ragionevolmente il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (Cass. 16221/2019 secondo cui “Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. 'eventus damni') ricorre non solo nel
10 caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore
l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore" ed analogamente Cass. 09/19234, Cass. 05/27718) e, a tal fine,
l'onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche, dovendo, per contro, il debitore provare l'insussistenza dell'eventus damni ovvero l'insussistenza del rischio di una più incerta e difficile del credito in ragione delle ampie residualità patrimoniali del debitore medesimo in rapporto all'entità della complessa situazione debitoria che risultino tali da non esporre ad apprezzabile rischio il soddisfacimento del credito e, dunque, che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (Cass. 09/19234, Cass. 07/7767, Cass. 06/15265, Cass. 05/27718, Cass.
05/19963, Cass. 04/15257 nonché, infine, Cass. 03/11471; nel merito, Trib, Milano 22 maggio 2019 “In tema di azione revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile il soddisfacimento del credito, incombe al convenuto che eccepisca la mancanza dell'"eventus damni" l'onere di provare l'insussistenza del predetto rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali”). Nel caso in esame, il debitore, costituitosi, nulla ha rilevato sul punto ovvero l'esistenza di residualità patrimoniale tali da soddisfare
11 l'ingente credito azionato in altro giudizio, per cui, in assenza di prova liberatoria, la domanda, anche sotto questo profilo, è fondata, palesandosi come errata la tesi difensiva che propone un ribaltamento dell'onere della prova in capo al Fallimento
“ circa la sussistenza di condizioni patrimoniali residuali in capo al Pt_1 Parte_1
debitore tali da far soddisfare il credito azionato. Non senza rilevare, nel caso specifico, che sia emerso come , con gli atti di disposizione impugnati, Parte_5
si sia spogliato integralmente di ogni consistenza immobiliare, depauperando, completamente, il proprio patrimonio immobiliare (cfr ispezione dell'Agenzia del
Territorio di cui al documento 10 produzione di parte attrice), per cui ogni dubbio sul punto è da ritenersi dissipato. Non senza, ed in conclusione, nuovamente osservare l'inconsistenza dell'altro argomento difensivo secondo cui l'esistenza di ipoteche iscritte sugli immobili aggrediti priverebbe l'attore di ogni interesse ad agire, atteso che costituisce ius receptum quello secondo cui, in tema di azione revocatoria ordinaria, l'esistenza di un'ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne potenzialmente l'intero valore, non esclude la connotazione in termini di eventus damni dell'atto stesso considerato come, ai fini della prova del pregiudizio che l'atto dispositivo ha arrecato alle ragioni creditorie, è sufficiente un mero pericolo di danno che abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta la esecuzione coattiva del debito o a comprometterne la fruttuosità, e tale situazione di pericolo va necessariamente commisurata ad un evento futuro di talché, non è possibile apprezzarla compiendo una valutazione correlata al momento dell'atto dispositivo, ovvero alla possibile incidenza in quel momento della garanzia ipotecaria esistente ma non ancora fatta valere e della quale non è dato conoscere se e come in futuro inciderà ovvero, in altri termini, l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cc. opera a tutela dell'effettività della responsabilità patrimoniale del debitore senza produrre effetti recuperatori o restitutori del bene dismesso tali da richiederne la libertà e capienza (bensì la sola
12 inefficacia dell'atto dispositivo e la successiva e futura azione esecutiva sullo stesso) per cui, dato che le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive ad opera sia del debitore che di terzi, la presenza di ipoteche sull'immobile trasferito con l'atto oggetto di revoca non esclude di per sé un pregiudizio per il creditore (sia chirografo, sia, altresì ipotecario di grado successivo) (cfr, ex plurimis,
Cass. 27 febbraio 2023 n. 5815, Cass. 10 giugno 2020 n. 11121 secondo cui “In tema di azione revocatoria ordinaria, l'esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, anche se di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l'intero valore, non esclude la connotazione di quell'atto come “eventus damni” (presupposto per
l'esercizio dell'azione pauliana), atteso che la valutazione, tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria”).
Infine, è da ravvisarsi anche lo stato soggettivo della generica consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori (riduzione della consistenza patrimoniale) intesa come effettiva consapevolezza del carattere pregiudizievole del comportamento del debitore che investa genericamente la riduzione della consistenza del patrimonio in pregiudizio dei creditori complessivamente considerati (dolo generico, come previsione del pregiudizio ai creditori, non occorrendo il dolo specifico ovvero la consapevole volontà di pregiudicare le ragioni dei creditori) (cfr, per il debitore, Cass.
11/3676, Cass. 10/21338, Cass. 08/24757, Cass. 05/10430, Cass. 05/7104, Cass.
04/20813, Cass. 04/19131, Cass. 02/2792 ed infine, Cass. 00/7262 nonché, per il terzo, allorché l'atto sia a titolo oneroso, che sia genericamente consapevole della diminuzione patrimoniale del debitore, Cass. 11/17327, Cass. 08/11577, Cass.
07/1068, Cass, 07/17867, Cass. 04/13330 ed infine Cass. 00/2762) il cui accertamento,
13 come noto, può avvenire mediante presunzioni, gravi precise e concordanti tra cui, a titolo esemplificativo, la sussistenza di un vincolo tra le parti di natura parentale e/o coniugio e/o di amicizia o di altra natura (cfr Cass. 12 febbraio 2020 che afferma il principio generale secondo cui “La conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonchè, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore, la relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato” richiamando precedenti analoghi espressi da Cass. 19/16221, Cass. 19/1286, Cass. 13/22591, Cass. 11/17327, Cass.
09/5359 secondo cui “La prova della “participatio fraudis” del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente”, Cass. 08/13404 che cita, a titolo esemplificativo, la sperequazione tra prezzo e valore di mercato del bene,
Cass. 08/11577, Cass. 07/3470, Cass. 07/1068, Cass. 06/9367 nonché Cass. 06/5105; nel merito, App. Genova 3 novembre 2020, nonché, tra i contributi più recenti ma significativi per completezza, Trib. Latina 7 settembre 2020 per cui “La prova della presenza della scientia fraudis si può raggiungere seguendo tre diverse direttrici: a) presunzioni oggettive, consistenti nella palese - o comunque agevolmente conoscibile
- esistenza di posizioni debitorie del disponente: protesti, pignoramenti, ecc.; b) presunzioni derivanti dalle modalità dell'atto negoziale, quali il mancato pagamento del prezzo;
la non congruità dello stesso;
il pagamento dilazionato al di fuori dei criteri di normalità, ecc;
c) presunzioni soggettive, date dal rapporto di parentela tra le parti oppure da rapporti di cointeressenza in affari (soci, imprese comuni, ecc.). In
14 particolare, la prova della partecipatio fraudis del terzo necessaria ai fini dell'accoglimento della azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici”, Trib. Spoleto 1 gennaio 2020 “In tema di azione revocatoria, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente - prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901, comma primo, n. 2, cod. civ. - consiste nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto posto in essere dal debitore può arrecare alle ragioni dei creditori, non essendo necessaria la collusione tra terzo e debitore;
d'altra parte, il requisito della "scientia damni" può essere provato per presunzioni, da intendersi, nel caso di specie, proprio in considerazione del richiamato rapporto di parentela e del periodo in cui l'atto è stato stipulato” e, meno recentemente, Trib. Bari 30 novembre 2018 “Nel caso di atto dispositivo posto in essere successivamente al sorgere del credito, per integrare l'elemento soggettivo dell'azione revocatoria, è sufficiente che le parti abbiano la mera consapevolezza del pregiudizio che la diminuzione della garanzia patrimoniale generica può arrecare alle ragioni dei creditori, a prescindere da ogni elemento fraudolento. La prova della conoscenza da parte del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio, consilium fraudis, così come la partecipatio fraudis del terzo, possono essere fornite anche tramite presunzioni semplici” nonché, ancora, Trib. Salerno 18 febbraio 2014 secondo cui “la prova di tali elementi può essere pacificamente fornita attraverso presunzioni che possono fondarsi su molteplici elementi quali, ad esempio, i rapporti di amicizia e parentela tra debitore e terzo, prezzo di vendita inferiore al valore effettivo del bene, acquisto con un unico atto di una pluralità di beni”): prova presuntiva che può ritenersi raggiunta, come detto, soprattutto allorché tra i disponenti vi sia un rapporto di parentela (il requisito soggetto - consilium fraudis - può ritenersi sussistente per effetto dello stretto vincolo di parentela che costituiscono fattore rilevante di valutazione ex Cass. 09//5359 secondo cui “La prova della “participatio fraudis” del
15 terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” e Cass.
08/25016).
Nel caso in esame, per atti di liberalità non occorre, come noto, la prova (seppur mediante presunzione) di alcuno stato soggettivo in capo ai beneficiari (i figli di
), laddove, per l'atto a titolo oneroso (trasferimento in attuazione Parte_5
degli accordi assunti in sede di separazione personale dei coniugi) questo è stato posto in essere da soggetti avvinti da vincolo di coniugio (marito e moglie, anche se poi separati) tale da far ritenere del tutto plausibile (in assenza di elementi contrari giammai allegati) la conoscenza del pregiudizio arrecato al ceto creditorio mediante la dismissione del proprio intero patrimonio immobiliare, soprattutto alla luce della circostanza che i fatti dannosi ascritti sembrano risalire nel tempo (l'assunzione della carica di amministratore di risale al 2011) ovvero in costanza di Parte_5
matrimonio con il beneficiario dell'atto lesivo impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base alla
Tabella 2 “Giudizi di cognizione ordinaria e sommaria innanzi il Tribunale” di cui al regolamento 55/2014: sebbene il parametro di cui all'art. 5 dispone che “nei giudizi per azioni revocatorie, per la determinazione del valore della controversia si ha riguardo all'entita' economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione e' diretta”), nella fattispecie pari a € 5mln, appare equo liquidare l'importo in base al valore indeterminabile della vicenda applicando, in particolare, la soglia di valore compresa tra € 260mila e € 520mila, per cui, in base ed in relazione all'attività svolta
(studio ed introduzione della controversia, istruttorie stante la redazione di due
16 memorie istruttorie nonché decisoria), le spese di lite sono liquidate, dunque, a €
14.103,00, oltre voci accessorie
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda proposta, così dispone:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'inopponibilità nei confronti di in persona del proprio legale rappr. pro Parte_1
tempore, dell'atto di disposizione compiuto da in data 10 Parte_4
ottobre 2019, a mezzo del notaio in favore dei propri Controparte_3
congiunti, ed in particolar modo i) trasferimento, in data 10 ottobre 2019, in favore di , dell'appartamento ubicato in Torre del Greco, via Parte_3
Sedivola 33 (NCEU fg. 10, part. 177 e sub) 8) nonché in Marcianise, strada statale sannitica 1 (NCEU fg. 17, part. 5275 e sub) 14) – rep. 60204 e racc. 25835
- nonché ii) atto di donazione in favore sia di Controparte_2 Pt_5
dell'immobile ubicato in Torre del Greco, via Sedivola 99 (NCEU fg 10, part. 148
e sub) 12) – che di dell'immobile, parimenti ubicato in Torre del Parte_2
Greco, via Cimaglia 38/B (NCEU fg. 10, part. 825 e sub) 11) rep. 60203 e racc.
25834 -, con condanna, in solido, dei convenuti al pagamento delle spese di lite pari a € 14.103,00, oltre voci accessorie (CU non liquidate stante la prenotazione della spesa a debito).
Torre Annunziata, 10 febbraio 2025
Il giudice dott. Amleto Pisapia
17
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Torre Annunziata
Sezione civile
Il dott. Amleto Pisapia, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile iscritta al n. 1421/2023 del ruolo generale dei procedimenti civili
, in persona del proprio legale rappr. pro tempore, Parte_1
rappr. e difeso dall'avv. Portanova
attore
e
, e nonché , rappr. e difesi CP_1 Controparte_2 Parte_2 Parte_3
dall'avv. Riccio
convenuto
Svolgimento del giudizio e motivi della decisione
(sentenza di fallimento resa in data 6 maggio 2022) ha Parte_1
proposta azione di responsabilità ex art. 146 legge fallimentare per fatti di mala gestio nei confronti di (per supposti atti di distrazione di beni aziendali), Parte_4
già amministratore della società in bonis (in maniera pressochè ininterrotta, dal 2011
1 al 2022) innanzi il Tribunale di Napoli – sezione specializzata per le imprese (con danno costituito dal cd ”passivo fallimentare”, pari a ca € 5mln), cui contesta di avere proceduto al depauperamento del proprio patrimonio mediante plurimi atti di disposizione, ritenuti lesivi della garanzia generale del credito (risarcitorio, con fatti dannosi fatti risalire anteriormente al 2017, allorché non venivano più depositati i bilanci di esercizio), compiuti nel 2019 a mezzo del notaio in Controparte_3
favore dei propri congiunti, ed in particolar modo i) trasferimento, in data 10 ottobre
2019, in attuazione di accordi di separazione personale dei coniugi intervenuti con
(già coniuge), omologati in data 30 maggio 2019, dell'appartamento Parte_3
ubicato in Torre del Greco, via Sedivola 33 (NCEU fg. 10, part. 177 e sub) 8) nonché in
Marcianise, strada statale sannitica 1 (NCEU fg. 17, part. 5275 e sub) 14) – rep. 60204
e racc. 25835 - nonché ii) atto di donazione, posto in essere parimenti in data 10 ottobre 2019, in favore sia di (figlio) dell'immobile Controparte_4
ubicato in Torre del Greco, via Sedivola 99 (NCEU fg 10, part. 148 e sub) 12) – che di
(alto figlio) dell'immobile, parimenti ubicato in Torre del Greco, via Parte_2
Cimaglia 38/B (NCEU fg. 10, part. 825 e sub) 11) rep. 60203 e racc. 25834 - ed agisce, pertanto, in giudizio per la declaratoria di inefficacia ed inopponibilità dei predetti atti dispositivi ex art. 2901 cc nei confronti di , disponente, nonché Parte_5 [...]
e e (beneficiari) che, costituiti, chiedono la CP_2 Parte_2 Parte_3
sospensione del giudizio in corso ex art. 295 cpc in attesa la definizione dell'altro giudizio di accertamento del credito risarcitorio sottostante, nonché, in rito, il difetto di agire ex art. 100 cpc stante il pignoramento immobiliare eseguito dal creditore ipotecario su parte del compendio immobiliare avviato su iniziativa di PS PA ed altri creditori (nell'ambito della procedura di espropriazione immobiliare 176/2022 e
114/2022) atteso che il ricavato della vendita del cespite immobiliare sarà devoluto interamente al creditore pignoratizio, già munito di ipoteca sul medesimo cespite, laddove, nel merito, deducendo tanto l'insussistenza della condotta illecita
2 contestata (oggetto, tuttavia, di diverso ed autonomo giudizio) quanto l'assenza dell'elemento dell'eventus damni (“È dunque il fallimento ad essere onerato di fornire la prova che il patrimonio residuo del debitore fallito era di dimensioni tali, in rapporto all'entità della propria complessiva esposizione debitoria, da esporre a rischio il soddisfacimento dei creditori”) – assunto errato, per quanto infra -.
Non è stata svolta alcuna attività istruttoria.
All'udienza del 19 settembre 2024, il Tribunale si riserva per la decisione, con assegnazione di termini di legge.
La domanda è fondata.
Va preliminarmente esaminata la particolarità dell'azione proposta finalizzata, tra l'altro, alla declaratoria di inopponibilità (relativa) del trasferimento dell'immobile di cui in premessa in attuazione di accordi di separazione personale dei coniugi
(omologati, come anticipato, in data 30 maggio 2019).
Circa la natura giuridica degli atti di trasferimento posti in essere dai convenuti in attuazione degli accordi di separazione intervenuti (al fine di dare esecuzione agli obblighi assunti in sede di separazione consensuale omologata), di essi deve, innanzitutto, affermarsi la natura solutoria (e giammai la natura di atto di liberalità) avendo fondamento e proponendosi l'estinzione di posizioni debitorie sorte per effetto dello scioglimento del vincolo matrimoniale cui è del tutto estraneo l'animus donandi (versando, anzi, le parti in una situazione antitetica, avendo esse agito lo scioglimento del vincolo matrimoniale) per cui non appare comprensibile la configurazione come atto di donazione del negozio compiuto. Infatti, le attribuzioni patrimoniali eseguite dai coniugi a seguito o in sede di separazione, sfuggono, da un lato, alle connotazioni classiche dell'atto di "donazione" vero e proprio (tipicamente
3 estraneo, di per sè, ad un contesto - quello della separazione personale - caratterizzato proprio dalla dissoluzione delle ragioni dell'affettività), e, dall'altro, a quello di un atto di vendita (attesa oltretutto l'assenza di un prezzo corrisposto), svelando, di norma, una sua "tipicità" la quale poi, volta a volta, può, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all'art. 2901 cc, colorarsi dei tratti dell'obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della "gratuità", in ragione dell'eventuale ricorrenza - o meno - nel concreto, dei connotati di una sistemazione
"solutorio - compensativa" più ampia e complessiva, di tutta quell'ampia serie di possibili rapporti (anche del tutto frammentari) aventi significati (o eventualmente solo riflessi) patrimoniali maturati nel corso della (spesso anche lunga) quotidiana convivenza matrimoniale (Cass. 15 aprile 2019 n. 10443 che, sul punto, ha statuito come “Ai fini dell'applicazione della differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., la qualificazione dell'atto come oneroso o gratuito discende dalla verifica, in concreto, se lo stesso si inserisca, o meno, nell'ambito di una più ampia sistemazione "solutorio- compensativa" di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali, maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale” ed in termini analoghi Cass. 04/5741 secondo cui “Gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell'uno nei confronti dell'altro e concernenti beni mobili o immobili, non risultano collegati necessariamente alla presenza di uno specifico corrispettivo o di uno specifico riferimento ai tratti propri della "donazione", e - tanto più per quanto può interessare ai fini di una eventuale loro assoggettabilità all'actio revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. - rispondono, di norma, ad un più specifico e più proprio originario spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di
"separazione consensuale" (il fenomeno acquista ancora maggiore tipicità normativa nella distinta sede del divorzio congiunto), il quale, sfuggendo - in quanto tale - da un lato alle connotazioni classiche dell'atto di "donazione" vero e proprio (tipicamente estraneo, di per sè, ad un contesto - quello della separazione personale - caratterizzato
4 proprio dalla dissoluzione delle ragioni dell'affettività), e dall'altro a quello di un atto di vendita (attesa oltretutto l'assenza di un prezzo corrisposto), svela, di norma, una sua "tipicità" propria la quale poi, volta a volta, può, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., colorarsi dei tratti dell'obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della "gratuità", in ragione dell'eventuale ricorrenza -
o meno - nel concreto, dei connotati di una sistemazione "solutorio- compensativa" più ampia e complessiva, di tutta quell'ampia serie di possibili rapporti (anche del tutto frammentari) aventi significati (o eventualmente solo riflessi) patrimoniali maturati nel corso della (spesso anche lunga) quotidiana convivenza matrimoniale”).
Considerata la situazione personale in cui detti accordi si inseriscono e di cui l'atto impugnato ne costituisce attuazione, di quest'ultimo non può che riconoscersene la natura onerosa stante la interdipendenza (giammai da un corrispettivo, al pari di una vendita) con l'interesse patrimoniale (obblighi di mantenimento di coniuge e/o prole) nonché personale (sistemazione degli assetti familiari successivi alla separazione) cui l'elemento della gratuità è completamente estraneo.
Ciò premesso, di questi se ne deve affermare certamente la revocabilità, non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo suddetto - cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione -, né nella circostanza che l'atto sia stato posto in essere in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole e/o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti ovvero, in altri termini, le attribuzioni patrimoniali decise con accordo in sede di separazione (ed in attuazione degli stessi) sono pacificamente suscettibili di revoca ai sensi dell'art. 2901 cc senza poter beneficiare della causa di esenzione costituita dalla doverosità dell'atto compiuto, atteso che l'azione revocatoria può
5 riguardare anche gli atti aventi un profondo valore etico e morale, come quello con cui il debitore, per adempiere il proprio obbligo di mantenimento nei confronti dei figli e del coniuge, abbia trasferito a quest'ultimo, a seguito della separazione, la proprietà di un bene, così come sia ammissibile l'azione revocatoria ordinaria del trasferimento di immobile, effettuato da un genitore in favore della prole in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione consensuale omologata, poiché esso trae origine dalla libera determinazione del coniuge e diviene "dovuto" solo in conseguenza dell'impegno assunto in costanza dell'esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore, sicché l'accordo di separazione costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2901 cc (Cass. 6 ottobre 2020 n. 21358 secondo cui “È ammissibile l'azione revocatoria ordinaria del trasferimento di immobile, effettuato da un genitore in favore della prole in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione consensuale omologata, poiché esso trae origine dalla libera determinazione del coniuge e diviene "dovuto" solo in conseguenza dell'impegno assunto in costanza dell'esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore, sicché l'accordo separativo costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2901, comma 3, c.c.”,
Cass. 15 aprile 2019 n. 10433, Cass. 1144/2015, Cass. 24757/2008 nonché Cass. 26 luglio 2005 n. 15603; nel merito, App. Lecce 27 aprile 2021 nonché Trib. Roma 30 settembre 2020 che statuisce come “nessun dubbio circa la revocabilità dell'atto in esame non potendosi invocare la case di esenzione di cui all'art. 2901 cc - i.e. gli atti compiuti in adempimento di un'obbligazione cd “atti dovuti” - stante la garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 cc secondo cui il debitore risponde con tutti i suoi beni dell'adempimento delle proprie obbligazioni, indipendentemente dalla loro fonte, e quindi anche se le stesse derivino dalla legge, come l'obbligo di mantenimento del coniuge e dei figli minori;
contemporaneamente, l'art. 2901 cod. civ. tutela il
6 creditore, rispetto agli atti di disposizione del proprio patrimonio posti in essere dal debitore, senza alcun discrimine circa lo scopo ulteriore avuto di mira dal debitore nel compimento dell'atto dispositivo;
sono pertanto soggetti all'azione revocatoria anche gli atti aventi un profondo valore etico e morale, come quello con cui il debitore, per adempiere il proprio obbligo di mantenimento nei confronti dei figli e del coniuge, abbia trasferito a quest'ultimo, a seguito della separazione, la proprietà di un bene" ed analogamente, tra le più recenti, Trib Catania 3 agosto 2020 e Trib. Milano 31 gennaio 2020).
Ciò posto, nel merito della domanda proposta, sussistono, invero, tutti gli elementi costitutivi essenziali della fattispecie di cui all'art. 2901 cc, tanto quelli soggettivi
(qualità di creditore, scientia damni nel debitore che si sostanzia nella generica ma effettiva consapevolezza del danno che egli arreca ai creditori, nonché – irrilevante allorché trattasi di impugnazione di atto gratuito/liberalità - il consilium fraudis in capo al terzo consistente nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto a titolo oneroso posto in essere dal debitore arreca alle ragioni dei creditori) quanto oggettivi
(eventus damni ovvero il compimento di un atto che non determini necessariamente l'insolvenza del debitore ma renda soltanto più difficoltosa l'eventuale futura soddisfazione del creditore).
Ciò posto, sotto il primo aspetto, ovvero la sussistenza del credito, costituisce principio oramai consolidato quello secondo cui ai fini dell'esperibilita' dell'azione revocatoria, non e' necessario che il credito sia certo, liquido ed esigibile o comunque accertato preliminarmente in sede giudiziaria. Infatti, l'art. 2901 cc accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della semplice aspettativa di credito, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità ed irrilevanza delle relative fonti di acquisizione, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, ma mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i
7 creditori, compresi quelli meramente eventuali. Ne consegue come detta azione può essere accolta anche nel caso in cui sia promossa per la tutela di crediti condizionati, crediti che non siano liquidi o facilmente liquidabili o contestati dal debitore per i quali la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico - giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, per cui il giudizio introdotto con l'azione a tutela della garanzia patrimoniale ex art. 2740 cc non è soggetto nemmeno a sospensione necessaria ex art. 295 cpc per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito sottostante per la cui conservazione è stata proposta, appunto, la domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito (Cass., sez. un., 9440/2004 che ha statuito come “anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., avverso
l'atto di disposizione compiuto dal debitore” nonché in termini analoghi ovvero che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore cfr Cass. 19 febbraio
2020 n. 4212 che afferma il principio del tutto consolidato secondo cui “Poichè anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901
c.c., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con
l'indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'art. 295 c.p.c. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito
8 per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo
d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che,
a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito” ed analogamente Cass. 3369/2019, Cass.
11755/2018, Cass. 5618/2018, Cass. 5619/2016, Cass. 2763/2016, Cass. 23208/2016,
Cass. 17257/2013, Cass. 11573/2013, Cass. 1813/12, Cass. 25556/2009 ed infine Cass.
1958/2009 - contra solamente Cass. 01/10414 secondo cui la previsione di cui all'art. 2901 cc circa l'esperibilità dell'azione anche a tutela di crediti sottoposti a termine e condizione concreti una fattispecie eccezionale non suscettibile di estensione analogica alle mere ragioni di credito prove di attualità e concretezza quali i crediti litigiosi -; nel merito, in conformità all'orientamento prevalente, di recente, Trib.
Foggia 15 ottobre 2020, Trib. Perugia 26 agosto 2020, Trib. Vicenza 11 agosto 2020) implicando, come inevitabile precipitato, in conclusione, che il “credito eventuale”, nella veste di “credito litigioso” (eventualmente sub iudice), è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita l'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria contro l'atto di disposizione compiuto dal debitore purché detta una aspettativa di credito che non sia prima facie pretestuosa (come puntualizzato da
Cass. 08/24757). E' del tutto evidente come, tendendo il Legislatore alla più completa e tempestiva tutela della garanzia patrimoniale, l'azione intrapresa a tutela di crediti litigiosi sfocia in un risultato necessariamente condizionale e potrà rivelarsi di nessuna utilità qualora il creditore vedrà negata successivamente tale qualità (come ben evidenziato da Cass. 19289/2000 secondo cui “L'accertamento che scaturisce dalla decisione di accoglimento della revocatoria in presenza di una situazione in cui il credito a favore del quale si vuole conservare la garanzia patrimoniale è litigioso, è nella sostanza un accertamento di inopponibilità dell'atto dispositivo al creditore che,
9 per lo stesso carattere strumentale della revocatoria rispetto alla conservazione della garanzia patrimoniale, ha natura condizionale, nel senso che, qualora successivamente il creditore veda negata la sua qualità, i suoi effetti sostanzialmente si risolvono, in quanto viene meno la possibilità di realizzazione degli effetti di detto accertamento, cioè la possibilità per il creditore di esercitare la garanzia patrimoniale sui beni oggetto del negozio oggetto della revocatoria”).
Nel caso in esame, il credito, tutt'ora sub iudice, per quanto contestato da Pt_5
nel giudizio risarcitoria intentato innanzi il Tribunale di Napoli – sezione
[...]
specializzata per le imprese, non costituisce fatto impeditivo allo scrutinio della domanda. Irrilevanti le contro deduzioni diffusamente rassegnate in sede di scambio di memorie istruttoria ad opera di dovendo questo trovare Parte_4
(intuitivamente) la propria sedes materiae nel giudizio sottostante di carattere risarcitorio di cui è evidente l'impossibilità di duplicarne l'attività valutativa.
Circa il secondo ed oggettivo aspetto costitutivo dell'azione revocatoria, circa la sussistenza del pericolo di pregiudizio per le ragioni del creditore stante la condizione di sostanziale incapienza del patrimonio del debitore convenuto, da ritenersi effettivo ed attuale e da valutarsi al momento dell'atto dispositivo (Cass. 11/23743), è appena il caso di rilevare come, ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, per l'integrazione del profilo oggettivo dell'”eventus damni” non occorre un effettivo e attuale depauperamento del patrimonio del debitore e tantomeno la totale compromissione della sua consistenza, essendo sufficiente che l'atto di disposizione del debitore abbia determinato maggiore dispendiosità, difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito, potendo il detto “eventus damni” consistere in una variazione non solo quantitativa, ma anche qualitativa del patrimonio del debitore tanto da lasciare supporre ragionevolmente il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (Cass. 16221/2019 secondo cui “Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. 'eventus damni') ricorre non solo nel
10 caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore
l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore" ed analogamente Cass. 09/19234, Cass. 05/27718) e, a tal fine,
l'onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche, dovendo, per contro, il debitore provare l'insussistenza dell'eventus damni ovvero l'insussistenza del rischio di una più incerta e difficile del credito in ragione delle ampie residualità patrimoniali del debitore medesimo in rapporto all'entità della complessa situazione debitoria che risultino tali da non esporre ad apprezzabile rischio il soddisfacimento del credito e, dunque, che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (Cass. 09/19234, Cass. 07/7767, Cass. 06/15265, Cass. 05/27718, Cass.
05/19963, Cass. 04/15257 nonché, infine, Cass. 03/11471; nel merito, Trib, Milano 22 maggio 2019 “In tema di azione revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile il soddisfacimento del credito, incombe al convenuto che eccepisca la mancanza dell'"eventus damni" l'onere di provare l'insussistenza del predetto rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali”). Nel caso in esame, il debitore, costituitosi, nulla ha rilevato sul punto ovvero l'esistenza di residualità patrimoniale tali da soddisfare
11 l'ingente credito azionato in altro giudizio, per cui, in assenza di prova liberatoria, la domanda, anche sotto questo profilo, è fondata, palesandosi come errata la tesi difensiva che propone un ribaltamento dell'onere della prova in capo al Fallimento
“ circa la sussistenza di condizioni patrimoniali residuali in capo al Pt_1 Parte_1
debitore tali da far soddisfare il credito azionato. Non senza rilevare, nel caso specifico, che sia emerso come , con gli atti di disposizione impugnati, Parte_5
si sia spogliato integralmente di ogni consistenza immobiliare, depauperando, completamente, il proprio patrimonio immobiliare (cfr ispezione dell'Agenzia del
Territorio di cui al documento 10 produzione di parte attrice), per cui ogni dubbio sul punto è da ritenersi dissipato. Non senza, ed in conclusione, nuovamente osservare l'inconsistenza dell'altro argomento difensivo secondo cui l'esistenza di ipoteche iscritte sugli immobili aggrediti priverebbe l'attore di ogni interesse ad agire, atteso che costituisce ius receptum quello secondo cui, in tema di azione revocatoria ordinaria, l'esistenza di un'ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne potenzialmente l'intero valore, non esclude la connotazione in termini di eventus damni dell'atto stesso considerato come, ai fini della prova del pregiudizio che l'atto dispositivo ha arrecato alle ragioni creditorie, è sufficiente un mero pericolo di danno che abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta la esecuzione coattiva del debito o a comprometterne la fruttuosità, e tale situazione di pericolo va necessariamente commisurata ad un evento futuro di talché, non è possibile apprezzarla compiendo una valutazione correlata al momento dell'atto dispositivo, ovvero alla possibile incidenza in quel momento della garanzia ipotecaria esistente ma non ancora fatta valere e della quale non è dato conoscere se e come in futuro inciderà ovvero, in altri termini, l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cc. opera a tutela dell'effettività della responsabilità patrimoniale del debitore senza produrre effetti recuperatori o restitutori del bene dismesso tali da richiederne la libertà e capienza (bensì la sola
12 inefficacia dell'atto dispositivo e la successiva e futura azione esecutiva sullo stesso) per cui, dato che le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive ad opera sia del debitore che di terzi, la presenza di ipoteche sull'immobile trasferito con l'atto oggetto di revoca non esclude di per sé un pregiudizio per il creditore (sia chirografo, sia, altresì ipotecario di grado successivo) (cfr, ex plurimis,
Cass. 27 febbraio 2023 n. 5815, Cass. 10 giugno 2020 n. 11121 secondo cui “In tema di azione revocatoria ordinaria, l'esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, anche se di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l'intero valore, non esclude la connotazione di quell'atto come “eventus damni” (presupposto per
l'esercizio dell'azione pauliana), atteso che la valutazione, tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria”).
Infine, è da ravvisarsi anche lo stato soggettivo della generica consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori (riduzione della consistenza patrimoniale) intesa come effettiva consapevolezza del carattere pregiudizievole del comportamento del debitore che investa genericamente la riduzione della consistenza del patrimonio in pregiudizio dei creditori complessivamente considerati (dolo generico, come previsione del pregiudizio ai creditori, non occorrendo il dolo specifico ovvero la consapevole volontà di pregiudicare le ragioni dei creditori) (cfr, per il debitore, Cass.
11/3676, Cass. 10/21338, Cass. 08/24757, Cass. 05/10430, Cass. 05/7104, Cass.
04/20813, Cass. 04/19131, Cass. 02/2792 ed infine, Cass. 00/7262 nonché, per il terzo, allorché l'atto sia a titolo oneroso, che sia genericamente consapevole della diminuzione patrimoniale del debitore, Cass. 11/17327, Cass. 08/11577, Cass.
07/1068, Cass, 07/17867, Cass. 04/13330 ed infine Cass. 00/2762) il cui accertamento,
13 come noto, può avvenire mediante presunzioni, gravi precise e concordanti tra cui, a titolo esemplificativo, la sussistenza di un vincolo tra le parti di natura parentale e/o coniugio e/o di amicizia o di altra natura (cfr Cass. 12 febbraio 2020 che afferma il principio generale secondo cui “La conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonchè, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore, la relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato” richiamando precedenti analoghi espressi da Cass. 19/16221, Cass. 19/1286, Cass. 13/22591, Cass. 11/17327, Cass.
09/5359 secondo cui “La prova della “participatio fraudis” del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente”, Cass. 08/13404 che cita, a titolo esemplificativo, la sperequazione tra prezzo e valore di mercato del bene,
Cass. 08/11577, Cass. 07/3470, Cass. 07/1068, Cass. 06/9367 nonché Cass. 06/5105; nel merito, App. Genova 3 novembre 2020, nonché, tra i contributi più recenti ma significativi per completezza, Trib. Latina 7 settembre 2020 per cui “La prova della presenza della scientia fraudis si può raggiungere seguendo tre diverse direttrici: a) presunzioni oggettive, consistenti nella palese - o comunque agevolmente conoscibile
- esistenza di posizioni debitorie del disponente: protesti, pignoramenti, ecc.; b) presunzioni derivanti dalle modalità dell'atto negoziale, quali il mancato pagamento del prezzo;
la non congruità dello stesso;
il pagamento dilazionato al di fuori dei criteri di normalità, ecc;
c) presunzioni soggettive, date dal rapporto di parentela tra le parti oppure da rapporti di cointeressenza in affari (soci, imprese comuni, ecc.). In
14 particolare, la prova della partecipatio fraudis del terzo necessaria ai fini dell'accoglimento della azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici”, Trib. Spoleto 1 gennaio 2020 “In tema di azione revocatoria, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente - prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901, comma primo, n. 2, cod. civ. - consiste nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto posto in essere dal debitore può arrecare alle ragioni dei creditori, non essendo necessaria la collusione tra terzo e debitore;
d'altra parte, il requisito della "scientia damni" può essere provato per presunzioni, da intendersi, nel caso di specie, proprio in considerazione del richiamato rapporto di parentela e del periodo in cui l'atto è stato stipulato” e, meno recentemente, Trib. Bari 30 novembre 2018 “Nel caso di atto dispositivo posto in essere successivamente al sorgere del credito, per integrare l'elemento soggettivo dell'azione revocatoria, è sufficiente che le parti abbiano la mera consapevolezza del pregiudizio che la diminuzione della garanzia patrimoniale generica può arrecare alle ragioni dei creditori, a prescindere da ogni elemento fraudolento. La prova della conoscenza da parte del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio, consilium fraudis, così come la partecipatio fraudis del terzo, possono essere fornite anche tramite presunzioni semplici” nonché, ancora, Trib. Salerno 18 febbraio 2014 secondo cui “la prova di tali elementi può essere pacificamente fornita attraverso presunzioni che possono fondarsi su molteplici elementi quali, ad esempio, i rapporti di amicizia e parentela tra debitore e terzo, prezzo di vendita inferiore al valore effettivo del bene, acquisto con un unico atto di una pluralità di beni”): prova presuntiva che può ritenersi raggiunta, come detto, soprattutto allorché tra i disponenti vi sia un rapporto di parentela (il requisito soggetto - consilium fraudis - può ritenersi sussistente per effetto dello stretto vincolo di parentela che costituiscono fattore rilevante di valutazione ex Cass. 09//5359 secondo cui “La prova della “participatio fraudis” del
15 terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” e Cass.
08/25016).
Nel caso in esame, per atti di liberalità non occorre, come noto, la prova (seppur mediante presunzione) di alcuno stato soggettivo in capo ai beneficiari (i figli di
), laddove, per l'atto a titolo oneroso (trasferimento in attuazione Parte_5
degli accordi assunti in sede di separazione personale dei coniugi) questo è stato posto in essere da soggetti avvinti da vincolo di coniugio (marito e moglie, anche se poi separati) tale da far ritenere del tutto plausibile (in assenza di elementi contrari giammai allegati) la conoscenza del pregiudizio arrecato al ceto creditorio mediante la dismissione del proprio intero patrimonio immobiliare, soprattutto alla luce della circostanza che i fatti dannosi ascritti sembrano risalire nel tempo (l'assunzione della carica di amministratore di risale al 2011) ovvero in costanza di Parte_5
matrimonio con il beneficiario dell'atto lesivo impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base alla
Tabella 2 “Giudizi di cognizione ordinaria e sommaria innanzi il Tribunale” di cui al regolamento 55/2014: sebbene il parametro di cui all'art. 5 dispone che “nei giudizi per azioni revocatorie, per la determinazione del valore della controversia si ha riguardo all'entita' economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione e' diretta”), nella fattispecie pari a € 5mln, appare equo liquidare l'importo in base al valore indeterminabile della vicenda applicando, in particolare, la soglia di valore compresa tra € 260mila e € 520mila, per cui, in base ed in relazione all'attività svolta
(studio ed introduzione della controversia, istruttorie stante la redazione di due
16 memorie istruttorie nonché decisoria), le spese di lite sono liquidate, dunque, a €
14.103,00, oltre voci accessorie
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda proposta, così dispone:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'inopponibilità nei confronti di in persona del proprio legale rappr. pro Parte_1
tempore, dell'atto di disposizione compiuto da in data 10 Parte_4
ottobre 2019, a mezzo del notaio in favore dei propri Controparte_3
congiunti, ed in particolar modo i) trasferimento, in data 10 ottobre 2019, in favore di , dell'appartamento ubicato in Torre del Greco, via Parte_3
Sedivola 33 (NCEU fg. 10, part. 177 e sub) 8) nonché in Marcianise, strada statale sannitica 1 (NCEU fg. 17, part. 5275 e sub) 14) – rep. 60204 e racc. 25835
- nonché ii) atto di donazione in favore sia di Controparte_2 Pt_5
dell'immobile ubicato in Torre del Greco, via Sedivola 99 (NCEU fg 10, part. 148
e sub) 12) – che di dell'immobile, parimenti ubicato in Torre del Parte_2
Greco, via Cimaglia 38/B (NCEU fg. 10, part. 825 e sub) 11) rep. 60203 e racc.
25834 -, con condanna, in solido, dei convenuti al pagamento delle spese di lite pari a € 14.103,00, oltre voci accessorie (CU non liquidate stante la prenotazione della spesa a debito).
Torre Annunziata, 10 febbraio 2025
Il giudice dott. Amleto Pisapia
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