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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/11/2025, n. 5016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5016 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. 6297/2025 REG. GEN.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa AR UE MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 22 maggio 2025
da
Parte_1
rappresentato e difeso, per procura in calce, dall'Avv. Maria SINAGRA ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Sinagra – ME – Via U. Corica n.36
ricorrente contro in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ufficio X Ambito Territoriale di Milano in persona dei rispettivi Dirigenti in carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.Lgs. 31 marzo 1998, n°80 e succ. modif. dall'Avv. Francesco Serafino e dall'avv.to Stefano Rovelli, funzionari in servizio presso lo stesso Ambito Territoriale, legalmente domiciliati presso l in Milano, Via Controparte_2
Soderini 24
convenuti Oggetto: Altre ipotesi
Conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 22 maggio 2025 il sig. ha convenuto in Parte_1 giudizio il e l'Ufficio Scolastico Regionale Lombardia per Controparte_1 sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare, con qualsiasi statuizione, il diritto del sig.
[...]
a vedersi riconosciuto il punteggio per il servizio militare svolto dal Parte_1
10.11.1994 al 9.11.1995;
Accertare e dichiarare conseguentemente che parte ricorrente ha diritto a vedersi attribuire il punteggio complessivo di 6 punti per il servizio militare svolto e/o nel diverso punteggio (maggiore e/o minore) che risulterà di giustizia, e conseguentemente attribuirlo;
Ordinare all'amministrazione l'aggiornamento della posizione del sig.
[...]
e conseguentemente l'aggiornamento della relativa postazione in Parte_1 graduatoria ATA e della graduatoria relativa al personale Assistente Amministrativo (AA), Assistente tecnico (AT) oltre che Collaboratore Scolastico (CS);
Con vittoria di spese e compensi di lite (oltre forfait 15% spese generali, IVA e cpa) da distrarre a favore del procuratore costituito che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso le seconde.
Con riserva di ogni richiesta istruttoria utile e conseguente alla difesa”.
Si è costituito il che ha eccepito il parziale difetto di interesse e, comunque, CP_1
l'infondatezza del ricorso.
All'udienza del 17 novembre 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa è stata discussa.
All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositato dispositivo e contestuale motivazione
MOTIVI DELLA DECISIONE Risulta dagli atti che il ricorrente, in data 10 giugno 2024, ha presentato domanda (doc. 1 ric.) per l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di Istituto della terza fascia della Provincia di Milano quale personale Ata per il triennio 2024-2027, chiedendo il riconoscimento del servizio militare reso dal 10 novembre 1994 al 9 novembre 1995, successivamente alla data di conseguimento del diploma che consente l'accesso alle predette graduatorie, conseguito all'esito dell'anno scolastico 1991/1992 presso il liceo scientifico di Capo d'Orlando.
Le pubbliche amministrazioni convenute, hanno eccepito che la domanda di inserimento nelle graduatorie (doc. 1) non contenga la richiesta di valorizzazione del servizio militare.
A pag. 15 del documento, sotto il paragrafo “titoli di servizio”, il ricorrente ha indicato
“altro profilo” e riportato il periodo 10 novembre 1994-9 novembre 1995 corrispondente al periodo di servizio militare.
Richiesti chiarimenti in udienza, la difesa ha precisato che l'indicazione “altro profilo” era l'unica opzione valida per poter chiedere il computo di un servizio prestato per altre amministrazioni statali, ciò nell'impossibilità di indicare, espressamente, la dicitura
“servizio militare”.
In assenza dell'Amministrazione, che non era presente in udienza, la circostanza non ha trovato un puntuale riscontro.
Pur, tuttavia, anche alla luce del fatto che, per quanto argomentato dal , il CP_1 rigetto della domanda, in sede amministrativa, è avvenuto nel merito e non per difetto della domanda stessa, si ritiene che il rilievo in oggetto possa essere superato.
Con il presente giudizio il sig. lamenta che il non gli ha riconosciuto Pt_1 CP_3 il punteggio di 6 punti per il servizio di leva obbligatorio.
Il ricorrente ha dedotto quindi la illegittimità del decreto ministeriale n. 50 del 3.3.2021 perché in palese contrasto con la normativa primaria e, segnatamente, con l'art. 485, settimo comma, del D.lgs. 297/1994, ai sensi del quale “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
Per questa ragione il ricorrente ha chiesto di vedersi attribuire i 6 punti per l'espletamento del servizio di leva obbligatorio per le classi di concorso in cui è inserito ed afferenti al conseguimento del titolo di accesso prima dell'espletamento del servizio di leva militare.
Il ricorso non è fondato e, come tale, non può essere accolto. L'esame della presente controversia merita, alla luce delle deduzioni e conclusioni di parte, una doverosa premessa.
Diversa è, da un lato, la problematica della mancata valutazione del servizio di leva, ove non espletato in costanza di nomina e, dall'altro lato, la problematica afferente il DM 50/2021, che ha valorizzato il servizio di leva e il servizio civile sostitutivo al fine della formazione delle graduatorie anche se espletati non in costanza di rapporto di lavoro, ma ha assegnato a tale ipotesi un punteggio diverso ed inferiore rispetto al servizio di leva o equiparato prestato in costanza di rapporto di lavoro.
Alla luce delle considerazioni e doglianze svolte dal sig. , sembra potersi Pt_1 concludere che ciò che lo stesso lamenti non sia il mancato riconoscimento di un punteggio per il servizio militare svolto, quanto, piuttosto l'erroneità del punteggio assegnatogli.
Benchè, come ha correttamente evidenziato la difesa resistente, il ricorrente non indichi nell'atto quale sia stato il punteggio datogli, la denuncia di erroneità nella decisione amministrativa e la richiesta del punteggio pari a 6, sembra lasciar intendere che l'oggetto del presente ricorso si inserisca nella seconda tipologia delle fattispecie sopra indicate.
Ciò premesso, vanno richiamate le argomentazioni logico giuridiche enunciate nella sentenza del Tribunale di Ancona (dott.ssa De Antoniis del 14 settembre 2022) che qui si richiamano e si fanno proprie anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118, terzo comma, disp. Att. C.p.c., in quanto del tutto condivisibili.
Al contrario, non si ritiene di aderire alle conclusioni del precedente di questo ufficio prodotto dalla difesa ricorrente proprio in quanto la questione non riguarda la valorizzazione del servizio militare, quanto l'esatto punteggio assegnabile.
“..la giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione (Cass. 5679/2020, ripresa nelle recenti Cass. 15127/2021 e 15467/2021) richiamate dal ricorrente ed afferenti alla prima problematica, invero non rilevano nel caso di specie, atteso che in ottemperanza ai principi in esse affermati l'amministrazione ha tenuto conto del servizio di leva e civile sostitutivo anche se espletato prima della nomina in ruolo, parificandolo al servizio reso presso enti pubblici come prescritto dall'art. 2050 d.lgs. 66/2010 (codice dell'ordinamento militare).
Ed infatti, il DM 44/2011 disapplicato dalle pronunce di legittimità sopra indicate, al pari del DM 42/2009 oggetto della pronuncia del Consiglio di Stato n. 4343/2015, e del DM 374/2017 oggetto delle pronunce del Consiglio di Stato n. 8213/2019 e 8234/2019, escludevano del tutto la valutabilità del servizio di leva prestato non in costanza di rapporto di lavoro, a differenza del DM 50/2021, che, al pari del DM 717/2014 per il triennio 2014-2017, al contrario assegna una valutazione anche a tale servizio parificandolo a quello svolto presso enti pubblici e differenziandolo dal servizio di leva o civile sostitutivo svolto in costanza di nomina che viene al contrario parificato al servizio prestato nel profilo specifico per il quale viene stilata la graduatoria (per un recente positivo vaglio della legittimità del DM 50/2021 si veda TAR Lazio n. 6369/2021, che, sia pure con una motivazione che va precisata nei termini che verranno esposti nel prosieguo, ha rigettato la richiesta del ricorrente afferente a fattispecie del tutto sovrapponibile a quella per la quale si procede).
La distinzione effettuata dal DM 50/2021 non contrasta, dunque, né con i principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità (per i quali il servizio di leva, anche se non prestato in costanza di rapporto di lavoro, va in ogni caso valorizzato nella valutazione del punteggio per l'inserimento nelle graduatorie scolastiche), né con il disposto dell'art. 2050 d.lgs. 66/2010, che in effetti dispone la parificazione di tale servizio a quello prestato presso enti pubblici.
D'altro canto, secondo la lettura fornita dalla Suprema Corte (Cass. 5679/2020 citata), il secondo comma dell'art. 2050 d.lgs. 66/2010 contiene una specificazione della disposizione dettata dal primo comma.
Partendo da tale affermazione della Corte di legittimità, si ritiene di poterne arguire che il primo comma detta il principio di carattere generale valido sia per il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro che per quello prestato prima della nomina in servizio, affermando che il servizio di leva ed equiparato va valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio assegnato al servizio prestato negli impieghi civili presso enti pubblici.
Nel caso in cui, peraltro, il servizio sia stato prestato in costanza di rapporto di lavoro, il secondo comma specifica che tale periodo di tempo deve essere considerato “a tutti gli effetti” ai fini della valutazione dei titoli nei concorsi banditi da pubbliche amministrazioni. Orbene, trattandosi di una norma speciale rispetto al principio generale dettato dal primo comma, si ritiene che essa contenga una regola diversa da quella del comma precedente, che si applica unicamente al servizio prestato in costanza di rapporto di lavoro;
in caso contrario, saremmo di fronte ad una norma di legge inutile, in quanto l'ipotesi sarebbe già ricompresa nel primo comma. Pertanto, l'inciso “a tutti gli effetti” deve portare a concludere che, nonostante il lavoratore non abbia prestato effettivamente servizio nel rapporto di lavoro che si interrompe per permettergli di svolgere il servizio militare o civile sostitutivo, in ogni caso il periodo andrà valutato come se il rapporto di lavoro fosse proseguito senza interruzioni, dunque considerando il periodo di servizio di leva o equiparato come servizio specifico nel profilo e nella qualifica di appartenenza già assegnata all'atto dell'immissione in ruolo. Tale distinzione, oltre che essere del tutto conforme al dettato normativo e in linea con i principi giurisprudenziali sinora elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, ha anche una sua intrinseca ragionevolezza che permette di superare qualsiasi censura di disparità di trattamento. Ed infatti, come evidenziato nella pronuncia del TAR Lazio n. 6369/2021 sopra richiamata, “con riguardo al servizio di leva in costanza di nomina può infine fondatamente parlarsi di discriminazione, dovendosi ritenere che colui che è temporaneamente assente dall'attività di docenza per assolvere l'obbligo di leva (con diritto alla conservazione del posto) non debba essere penalizzato rispetto a coloro che tale obbligo non hanno dovuto assolvere;
al contrario, una simile considerazione non avrebbe senso nel caso di servizio di leva prestato prima di qualsiasi incarico di docenza, caso in cui il servizio di leva non è differente da altre situazioni, obiettive ed indipendenti dalla volontà del singolo (ad es., la malattia), che potrebbero ritardare l'accesso agli incarichi di insegnamento.”
Dunque, se il servizio è prestato dopo la nomina in ruolo e in pendenza dello specifico rapporto di lavoro con l'amministrazione scolastica, vi è stata un'interruzione del servizio prestato nel profilo specifico per causa di forza maggiore che non può penalizzare il lavoratore nella futura valutazione della durata del periodo di lavoro prestato;
al contrario, nel caso in cui il servizio di leva o equiparato sia stato prestato prima dell'immissione in ruolo, esso va parificato a qualsiasi altro periodo di servizio prestato presso altri enti pubblici, avendo il lavoratore comunque fornito la propria attività in favore dello Stato.
Trattasi di due fattispecie del tutto distinte che legittimano la diversa valutazione prevista nel DM censurato nell'atto introduttivo.
Ne consegue che è del tutto legittima la previsione contenuta alla lettera A) delle avvertenze poste in epigrafe alle tabelle di valutazione di cui all'allegato A del DM 50/2021 laddove si afferma che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.
È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva.”
Orbene, alla luce di tali principi, deve ritenersi del tutto corretta la valutazione del servizio militare prestato non in costanza di rapporto di lavoro per un punteggio pari a 0,70 sin dall'inserimento nella graduatoria per il triennio 2014-2017 (come si evince dalla domanda cartacea depositata in atti), sicché null'altro può pretendere il ricorrente a tale proposito. Le suddette considerazioni sono sufficienti per il rigetto del ricorso
Tutto quanto premesso vale per il punteggio relativo alle graduatorie valide per il profilo CS.
Per gli ulteriori profili di Assistente amministrativo, Assistente Tecnico e Contr Collaboratore Scolastico, il ha eccepito il difetto di interesse ad agire atteso che, a prescindere dal punteggio, il ricorrente risulterebbe già depennato dalle graduatorie di terza fascia non avendo conseguito la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (CIAD) (All.2).
Assume il che, ai sensi dell'allegato A al CCNL Istruzione e Ricerca CP_1
2019/2021 (all. 3), la predetta certificazione rappresenta uno dei requisiti di ammissione ai profili professionali del personale ATA (ad eccezione del profilo professionale di collaboratore scolastico) e, ai sensi del medesimo CCNL (articolo 59, comma 10), il candidato deve necessariamente conseguire detta certificazione entro e non oltre il 30 aprile 2025, pena la decadenza dalla graduatoria.
Ai sensi del DM 89/2024, i candidati, per essere inseriti in graduatoria di terza fascia, avevano l'onere di presentare domanda entro il 28 giugno 2024 (art. 4 comma 1 DM 89/2024). In difetto ma qualora risultassero in possesso degli altri requisiti, i candidati venivano inseriti in graduatoria con riserva, dichiarando che avrebbero conseguito la Certificazione in questione entro il 30.4.2025 (cfr. anche circolare Ministeriale del 10.4.25 (all. 3 bis).
Non avendo parte ricorrente conseguito la certificazione in questione, lo stesso è stato depennato dalla graduatoria per tutti i profili ad eccezione di quello di CS.
Le deduzioni di parte, non specificatamente contestate dal ricorrente e soprattutto documentate in atti, risultano fondate. Cont Va, quindi, dichiarato il difetto di interesse ad agire per i profili di e AT.
Dalla soccombenza deriva la condanna alle spese
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta il ricorso;
-condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in € 1500 oltre accessori di legge.
Milano 17 novembre 2025 Il giudice del lavoro
AR UE IA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa AR UE MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 22 maggio 2025
da
Parte_1
rappresentato e difeso, per procura in calce, dall'Avv. Maria SINAGRA ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Sinagra – ME – Via U. Corica n.36
ricorrente contro in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ufficio X Ambito Territoriale di Milano in persona dei rispettivi Dirigenti in carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.Lgs. 31 marzo 1998, n°80 e succ. modif. dall'Avv. Francesco Serafino e dall'avv.to Stefano Rovelli, funzionari in servizio presso lo stesso Ambito Territoriale, legalmente domiciliati presso l in Milano, Via Controparte_2
Soderini 24
convenuti Oggetto: Altre ipotesi
Conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 22 maggio 2025 il sig. ha convenuto in Parte_1 giudizio il e l'Ufficio Scolastico Regionale Lombardia per Controparte_1 sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare, con qualsiasi statuizione, il diritto del sig.
[...]
a vedersi riconosciuto il punteggio per il servizio militare svolto dal Parte_1
10.11.1994 al 9.11.1995;
Accertare e dichiarare conseguentemente che parte ricorrente ha diritto a vedersi attribuire il punteggio complessivo di 6 punti per il servizio militare svolto e/o nel diverso punteggio (maggiore e/o minore) che risulterà di giustizia, e conseguentemente attribuirlo;
Ordinare all'amministrazione l'aggiornamento della posizione del sig.
[...]
e conseguentemente l'aggiornamento della relativa postazione in Parte_1 graduatoria ATA e della graduatoria relativa al personale Assistente Amministrativo (AA), Assistente tecnico (AT) oltre che Collaboratore Scolastico (CS);
Con vittoria di spese e compensi di lite (oltre forfait 15% spese generali, IVA e cpa) da distrarre a favore del procuratore costituito che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso le seconde.
Con riserva di ogni richiesta istruttoria utile e conseguente alla difesa”.
Si è costituito il che ha eccepito il parziale difetto di interesse e, comunque, CP_1
l'infondatezza del ricorso.
All'udienza del 17 novembre 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa è stata discussa.
All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositato dispositivo e contestuale motivazione
MOTIVI DELLA DECISIONE Risulta dagli atti che il ricorrente, in data 10 giugno 2024, ha presentato domanda (doc. 1 ric.) per l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di Istituto della terza fascia della Provincia di Milano quale personale Ata per il triennio 2024-2027, chiedendo il riconoscimento del servizio militare reso dal 10 novembre 1994 al 9 novembre 1995, successivamente alla data di conseguimento del diploma che consente l'accesso alle predette graduatorie, conseguito all'esito dell'anno scolastico 1991/1992 presso il liceo scientifico di Capo d'Orlando.
Le pubbliche amministrazioni convenute, hanno eccepito che la domanda di inserimento nelle graduatorie (doc. 1) non contenga la richiesta di valorizzazione del servizio militare.
A pag. 15 del documento, sotto il paragrafo “titoli di servizio”, il ricorrente ha indicato
“altro profilo” e riportato il periodo 10 novembre 1994-9 novembre 1995 corrispondente al periodo di servizio militare.
Richiesti chiarimenti in udienza, la difesa ha precisato che l'indicazione “altro profilo” era l'unica opzione valida per poter chiedere il computo di un servizio prestato per altre amministrazioni statali, ciò nell'impossibilità di indicare, espressamente, la dicitura
“servizio militare”.
In assenza dell'Amministrazione, che non era presente in udienza, la circostanza non ha trovato un puntuale riscontro.
Pur, tuttavia, anche alla luce del fatto che, per quanto argomentato dal , il CP_1 rigetto della domanda, in sede amministrativa, è avvenuto nel merito e non per difetto della domanda stessa, si ritiene che il rilievo in oggetto possa essere superato.
Con il presente giudizio il sig. lamenta che il non gli ha riconosciuto Pt_1 CP_3 il punteggio di 6 punti per il servizio di leva obbligatorio.
Il ricorrente ha dedotto quindi la illegittimità del decreto ministeriale n. 50 del 3.3.2021 perché in palese contrasto con la normativa primaria e, segnatamente, con l'art. 485, settimo comma, del D.lgs. 297/1994, ai sensi del quale “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
Per questa ragione il ricorrente ha chiesto di vedersi attribuire i 6 punti per l'espletamento del servizio di leva obbligatorio per le classi di concorso in cui è inserito ed afferenti al conseguimento del titolo di accesso prima dell'espletamento del servizio di leva militare.
Il ricorso non è fondato e, come tale, non può essere accolto. L'esame della presente controversia merita, alla luce delle deduzioni e conclusioni di parte, una doverosa premessa.
Diversa è, da un lato, la problematica della mancata valutazione del servizio di leva, ove non espletato in costanza di nomina e, dall'altro lato, la problematica afferente il DM 50/2021, che ha valorizzato il servizio di leva e il servizio civile sostitutivo al fine della formazione delle graduatorie anche se espletati non in costanza di rapporto di lavoro, ma ha assegnato a tale ipotesi un punteggio diverso ed inferiore rispetto al servizio di leva o equiparato prestato in costanza di rapporto di lavoro.
Alla luce delle considerazioni e doglianze svolte dal sig. , sembra potersi Pt_1 concludere che ciò che lo stesso lamenti non sia il mancato riconoscimento di un punteggio per il servizio militare svolto, quanto, piuttosto l'erroneità del punteggio assegnatogli.
Benchè, come ha correttamente evidenziato la difesa resistente, il ricorrente non indichi nell'atto quale sia stato il punteggio datogli, la denuncia di erroneità nella decisione amministrativa e la richiesta del punteggio pari a 6, sembra lasciar intendere che l'oggetto del presente ricorso si inserisca nella seconda tipologia delle fattispecie sopra indicate.
Ciò premesso, vanno richiamate le argomentazioni logico giuridiche enunciate nella sentenza del Tribunale di Ancona (dott.ssa De Antoniis del 14 settembre 2022) che qui si richiamano e si fanno proprie anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118, terzo comma, disp. Att. C.p.c., in quanto del tutto condivisibili.
Al contrario, non si ritiene di aderire alle conclusioni del precedente di questo ufficio prodotto dalla difesa ricorrente proprio in quanto la questione non riguarda la valorizzazione del servizio militare, quanto l'esatto punteggio assegnabile.
“..la giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione (Cass. 5679/2020, ripresa nelle recenti Cass. 15127/2021 e 15467/2021) richiamate dal ricorrente ed afferenti alla prima problematica, invero non rilevano nel caso di specie, atteso che in ottemperanza ai principi in esse affermati l'amministrazione ha tenuto conto del servizio di leva e civile sostitutivo anche se espletato prima della nomina in ruolo, parificandolo al servizio reso presso enti pubblici come prescritto dall'art. 2050 d.lgs. 66/2010 (codice dell'ordinamento militare).
Ed infatti, il DM 44/2011 disapplicato dalle pronunce di legittimità sopra indicate, al pari del DM 42/2009 oggetto della pronuncia del Consiglio di Stato n. 4343/2015, e del DM 374/2017 oggetto delle pronunce del Consiglio di Stato n. 8213/2019 e 8234/2019, escludevano del tutto la valutabilità del servizio di leva prestato non in costanza di rapporto di lavoro, a differenza del DM 50/2021, che, al pari del DM 717/2014 per il triennio 2014-2017, al contrario assegna una valutazione anche a tale servizio parificandolo a quello svolto presso enti pubblici e differenziandolo dal servizio di leva o civile sostitutivo svolto in costanza di nomina che viene al contrario parificato al servizio prestato nel profilo specifico per il quale viene stilata la graduatoria (per un recente positivo vaglio della legittimità del DM 50/2021 si veda TAR Lazio n. 6369/2021, che, sia pure con una motivazione che va precisata nei termini che verranno esposti nel prosieguo, ha rigettato la richiesta del ricorrente afferente a fattispecie del tutto sovrapponibile a quella per la quale si procede).
La distinzione effettuata dal DM 50/2021 non contrasta, dunque, né con i principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità (per i quali il servizio di leva, anche se non prestato in costanza di rapporto di lavoro, va in ogni caso valorizzato nella valutazione del punteggio per l'inserimento nelle graduatorie scolastiche), né con il disposto dell'art. 2050 d.lgs. 66/2010, che in effetti dispone la parificazione di tale servizio a quello prestato presso enti pubblici.
D'altro canto, secondo la lettura fornita dalla Suprema Corte (Cass. 5679/2020 citata), il secondo comma dell'art. 2050 d.lgs. 66/2010 contiene una specificazione della disposizione dettata dal primo comma.
Partendo da tale affermazione della Corte di legittimità, si ritiene di poterne arguire che il primo comma detta il principio di carattere generale valido sia per il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro che per quello prestato prima della nomina in servizio, affermando che il servizio di leva ed equiparato va valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio assegnato al servizio prestato negli impieghi civili presso enti pubblici.
Nel caso in cui, peraltro, il servizio sia stato prestato in costanza di rapporto di lavoro, il secondo comma specifica che tale periodo di tempo deve essere considerato “a tutti gli effetti” ai fini della valutazione dei titoli nei concorsi banditi da pubbliche amministrazioni. Orbene, trattandosi di una norma speciale rispetto al principio generale dettato dal primo comma, si ritiene che essa contenga una regola diversa da quella del comma precedente, che si applica unicamente al servizio prestato in costanza di rapporto di lavoro;
in caso contrario, saremmo di fronte ad una norma di legge inutile, in quanto l'ipotesi sarebbe già ricompresa nel primo comma. Pertanto, l'inciso “a tutti gli effetti” deve portare a concludere che, nonostante il lavoratore non abbia prestato effettivamente servizio nel rapporto di lavoro che si interrompe per permettergli di svolgere il servizio militare o civile sostitutivo, in ogni caso il periodo andrà valutato come se il rapporto di lavoro fosse proseguito senza interruzioni, dunque considerando il periodo di servizio di leva o equiparato come servizio specifico nel profilo e nella qualifica di appartenenza già assegnata all'atto dell'immissione in ruolo. Tale distinzione, oltre che essere del tutto conforme al dettato normativo e in linea con i principi giurisprudenziali sinora elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, ha anche una sua intrinseca ragionevolezza che permette di superare qualsiasi censura di disparità di trattamento. Ed infatti, come evidenziato nella pronuncia del TAR Lazio n. 6369/2021 sopra richiamata, “con riguardo al servizio di leva in costanza di nomina può infine fondatamente parlarsi di discriminazione, dovendosi ritenere che colui che è temporaneamente assente dall'attività di docenza per assolvere l'obbligo di leva (con diritto alla conservazione del posto) non debba essere penalizzato rispetto a coloro che tale obbligo non hanno dovuto assolvere;
al contrario, una simile considerazione non avrebbe senso nel caso di servizio di leva prestato prima di qualsiasi incarico di docenza, caso in cui il servizio di leva non è differente da altre situazioni, obiettive ed indipendenti dalla volontà del singolo (ad es., la malattia), che potrebbero ritardare l'accesso agli incarichi di insegnamento.”
Dunque, se il servizio è prestato dopo la nomina in ruolo e in pendenza dello specifico rapporto di lavoro con l'amministrazione scolastica, vi è stata un'interruzione del servizio prestato nel profilo specifico per causa di forza maggiore che non può penalizzare il lavoratore nella futura valutazione della durata del periodo di lavoro prestato;
al contrario, nel caso in cui il servizio di leva o equiparato sia stato prestato prima dell'immissione in ruolo, esso va parificato a qualsiasi altro periodo di servizio prestato presso altri enti pubblici, avendo il lavoratore comunque fornito la propria attività in favore dello Stato.
Trattasi di due fattispecie del tutto distinte che legittimano la diversa valutazione prevista nel DM censurato nell'atto introduttivo.
Ne consegue che è del tutto legittima la previsione contenuta alla lettera A) delle avvertenze poste in epigrafe alle tabelle di valutazione di cui all'allegato A del DM 50/2021 laddove si afferma che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.
È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva.”
Orbene, alla luce di tali principi, deve ritenersi del tutto corretta la valutazione del servizio militare prestato non in costanza di rapporto di lavoro per un punteggio pari a 0,70 sin dall'inserimento nella graduatoria per il triennio 2014-2017 (come si evince dalla domanda cartacea depositata in atti), sicché null'altro può pretendere il ricorrente a tale proposito. Le suddette considerazioni sono sufficienti per il rigetto del ricorso
Tutto quanto premesso vale per il punteggio relativo alle graduatorie valide per il profilo CS.
Per gli ulteriori profili di Assistente amministrativo, Assistente Tecnico e Contr Collaboratore Scolastico, il ha eccepito il difetto di interesse ad agire atteso che, a prescindere dal punteggio, il ricorrente risulterebbe già depennato dalle graduatorie di terza fascia non avendo conseguito la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (CIAD) (All.2).
Assume il che, ai sensi dell'allegato A al CCNL Istruzione e Ricerca CP_1
2019/2021 (all. 3), la predetta certificazione rappresenta uno dei requisiti di ammissione ai profili professionali del personale ATA (ad eccezione del profilo professionale di collaboratore scolastico) e, ai sensi del medesimo CCNL (articolo 59, comma 10), il candidato deve necessariamente conseguire detta certificazione entro e non oltre il 30 aprile 2025, pena la decadenza dalla graduatoria.
Ai sensi del DM 89/2024, i candidati, per essere inseriti in graduatoria di terza fascia, avevano l'onere di presentare domanda entro il 28 giugno 2024 (art. 4 comma 1 DM 89/2024). In difetto ma qualora risultassero in possesso degli altri requisiti, i candidati venivano inseriti in graduatoria con riserva, dichiarando che avrebbero conseguito la Certificazione in questione entro il 30.4.2025 (cfr. anche circolare Ministeriale del 10.4.25 (all. 3 bis).
Non avendo parte ricorrente conseguito la certificazione in questione, lo stesso è stato depennato dalla graduatoria per tutti i profili ad eccezione di quello di CS.
Le deduzioni di parte, non specificatamente contestate dal ricorrente e soprattutto documentate in atti, risultano fondate. Cont Va, quindi, dichiarato il difetto di interesse ad agire per i profili di e AT.
Dalla soccombenza deriva la condanna alle spese
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta il ricorso;
-condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in € 1500 oltre accessori di legge.
Milano 17 novembre 2025 Il giudice del lavoro
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