CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pisa, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pisa |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 46/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISA Sezione 1, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore
09:00 in composizione monocratica:
BERTOCCHI STEFANO, Giudice monocratico in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 404/2025 depositato il 03/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pisa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TZZ20000014 2500,00 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede l'annullamento dell'atto di accertamento impugnato per tutti i motivi esposti con vittoria delle spese del giudizio.
Resistente/Appellato: chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente impugnava l'avviso di accertamento ad essa notificato dall'Agenzia delle entrate (ADE), avente ad oggetto l'omesso versamento dell'imposta di cui all'art 1, commi da 1042 a 1043, della L.n. 145/2018 per il periodo d'imposta 2020, conseguente all'acquisto dell'autovettura targata Targa_1, telaio numero_1, immatricolata in Italia in data 02/07/2020 con emissione di CO2 pari a 392/g. Con il primo motivo eccepiva la violazione e l'erronea applicazione dell'art.1, commi 1042 e 1043, della L.
n.145/2018, per ritenuta insussistenza del presupposto impositivo, individuato da ADE nell'immatricolazione di autovettura proveniente da paese estero, in quanto la stessa autovettura sarebbe già stata immatricolata in Italia nel 2006 (targata allora Targa_2). Quest'ultima sarebbe stata esportata all'estero nel 2012 e infine acquistata e reimmatricolata in Italia dalla ricorrente nel 2020. Esponeva che la normativa sopra richiamata aveva lo scopo di disincentivare, ai fini della tutela dell'ambiente, l'immatricolazione per la prima volta sul territorio nazionale di autovetture nuove (art.1 comma 1042 della legge citata), o usate provenienti dall'estero
( art.1 comma 1043), che avessero una emissione di CO2 superiore a 160 g/Km. La norma si sarebbe riferita alle sole autovetture nuove o a quelle usate provenienti dall'estero che per la prima volta fossero state immatricolate in Italia nel periodo 1.03.2019 al 31.12.2021. La fattispecie in esame non avrebbe potuto costituire il presupposto impositivo in quanto l'autovettura era già stata immatricolata in Italia. A conforto della propria tesi rilevava come la Motorizzazione Civile di Imperia avesse immatricolato il veicolo recuperando tutti i suoi dati tecnici dalla precedente immatricolazione senza richiedere il versamento dell'imposta.
Con il secondo motivo eccepiva la violazione dell'art 110 TFUE che recita: "gli Stati membri non possono applicare ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne superiori a quelle applicate ai prodotti nazionali similari, né direttamente né indirettamente, di qualsiasi natura".
Sulla questione si sarebbe pronunciata la Corte Europea di Giustizia con la sentenza del 7 aprile 2011 resa nella causa C 402/2009 stabilendo che gli stati UE devono strutturare le imposte sulle autovetture in modo tale da non incentivare la vendita di veicoli usati nazionali a scapito dell'importazione di veicoli simili nè possono applicare tasse che discriminino in base al prodotto o all'origine.
Si costituiva Ader escludendo che nella fattispecie fosse applicabile l'art.1, comma 1042, della L.n.145/2018 che troverebbe applicazione unicamente nei casi in cui un veicolo nuovo fosse acquistato in Italia o all'estero ed immatricolato in Italia. Riteneva invece applicabile il successivo comma 1043 ai sensi del quale “L'imposta di cui al comma 1042 è altresì dovuta da chi immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato”. La suddetta norma non richiederebbe, affinché potesse realizzarsi il presupposto impositivo, che il veicolo fosse per la prima volta immatricolato in Italia.
Sul secondo motivo rilevava come il legislatore avesse inteso disincentivare la circolazione sul territorio nazionale di ulteriori veicoli inquinanti (nuovi o usati) rispetto a quelli già in circolazione alla data del 1 marzo
2019. Evidenziava come la suddetta normativa non si ponesse in contrasto con l'art. 110 TFUE, posto che tale articolo vieterebbe l'introduzione di tributi su prodotti esteri provenienti dall'UE, in assenza di tributi su analoghi prodotti aventi origine nello stato membro, mentre la disciplina su cui si basa l'atto impugnato tende a disincentivare l'aggiunta di ulteriori veicoli inquinanti sul territorio italiano, imponendo il pagamento del tributo, sia rispetto ai veicoli nuovi (e sino a quel momento non circolanti sul territorio nazionale) acquistati in Italia, sia rispetto ai veicoli acquistati all'estero (anch'essi, sino a quel momento, non circolanti sul territorio nazionale). Rilevava come la normativa concernente il tributo fosse coerente con gli indirizzi di cui al Green
Deal europeo (Comunicazione n. 640/2019) e del Regolamento europeo sul clima (Regolamento n.
1119/2021) oltre che con l'art. 9 della Costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Non è in contestazione il fatto che il veicolo immatricolato in Italia provenisse dall'estero e che avesse un'emissione di CO2 superiore al minimo individuato dalla norma istitutiva del tributo ai fini dell'imposizione.
L'art.1, comma 1043 della L.n.145/2018 estende l'applicabilità dell'imposta prevista dal precedente comma
1042 per i veicoli nuovi, ai veicoli usati già immatricolati in un altro stato. Nella fattispecie si tratta di veicolo immatricolato in altro stato. L'immatricolazione del veicolo in Italia risultava rilevante come introduzione di elemento inquinante non presente tra quelli immatricolati in Italia a quel momento. Ciò corrisponde a quanto la suddetta norma richiede al fine di integrare il presupposto impositivo. Del tutto irrilevante risulta essere la storia precedente del veicolo ed il fatto che lo stesso fosse stato immatricolato in precedenza in Italia, risultando tale fatto inconferente rispetto al presupposto dell'imposta sopra evidenziato. Nella fattispecie nessun contrasto è rilevabile tra la norma che disciplina il tributo e l'art.110 TFUE in quanto la prima non discrimina in senso protezionistico tra i veicoli provenienti da altri stati UE (nella fattispecie l'importazione non proveniva da stato appartenente all'UE) e quelli prodotti in Italia. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica respinge il ricorso. Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in € 738,00 oltre spese forfettarie.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISA Sezione 1, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore
09:00 in composizione monocratica:
BERTOCCHI STEFANO, Giudice monocratico in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 404/2025 depositato il 03/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pisa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TZZ20000014 2500,00 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede l'annullamento dell'atto di accertamento impugnato per tutti i motivi esposti con vittoria delle spese del giudizio.
Resistente/Appellato: chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente impugnava l'avviso di accertamento ad essa notificato dall'Agenzia delle entrate (ADE), avente ad oggetto l'omesso versamento dell'imposta di cui all'art 1, commi da 1042 a 1043, della L.n. 145/2018 per il periodo d'imposta 2020, conseguente all'acquisto dell'autovettura targata Targa_1, telaio numero_1, immatricolata in Italia in data 02/07/2020 con emissione di CO2 pari a 392/g. Con il primo motivo eccepiva la violazione e l'erronea applicazione dell'art.1, commi 1042 e 1043, della L.
n.145/2018, per ritenuta insussistenza del presupposto impositivo, individuato da ADE nell'immatricolazione di autovettura proveniente da paese estero, in quanto la stessa autovettura sarebbe già stata immatricolata in Italia nel 2006 (targata allora Targa_2). Quest'ultima sarebbe stata esportata all'estero nel 2012 e infine acquistata e reimmatricolata in Italia dalla ricorrente nel 2020. Esponeva che la normativa sopra richiamata aveva lo scopo di disincentivare, ai fini della tutela dell'ambiente, l'immatricolazione per la prima volta sul territorio nazionale di autovetture nuove (art.1 comma 1042 della legge citata), o usate provenienti dall'estero
( art.1 comma 1043), che avessero una emissione di CO2 superiore a 160 g/Km. La norma si sarebbe riferita alle sole autovetture nuove o a quelle usate provenienti dall'estero che per la prima volta fossero state immatricolate in Italia nel periodo 1.03.2019 al 31.12.2021. La fattispecie in esame non avrebbe potuto costituire il presupposto impositivo in quanto l'autovettura era già stata immatricolata in Italia. A conforto della propria tesi rilevava come la Motorizzazione Civile di Imperia avesse immatricolato il veicolo recuperando tutti i suoi dati tecnici dalla precedente immatricolazione senza richiedere il versamento dell'imposta.
Con il secondo motivo eccepiva la violazione dell'art 110 TFUE che recita: "gli Stati membri non possono applicare ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne superiori a quelle applicate ai prodotti nazionali similari, né direttamente né indirettamente, di qualsiasi natura".
Sulla questione si sarebbe pronunciata la Corte Europea di Giustizia con la sentenza del 7 aprile 2011 resa nella causa C 402/2009 stabilendo che gli stati UE devono strutturare le imposte sulle autovetture in modo tale da non incentivare la vendita di veicoli usati nazionali a scapito dell'importazione di veicoli simili nè possono applicare tasse che discriminino in base al prodotto o all'origine.
Si costituiva Ader escludendo che nella fattispecie fosse applicabile l'art.1, comma 1042, della L.n.145/2018 che troverebbe applicazione unicamente nei casi in cui un veicolo nuovo fosse acquistato in Italia o all'estero ed immatricolato in Italia. Riteneva invece applicabile il successivo comma 1043 ai sensi del quale “L'imposta di cui al comma 1042 è altresì dovuta da chi immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato”. La suddetta norma non richiederebbe, affinché potesse realizzarsi il presupposto impositivo, che il veicolo fosse per la prima volta immatricolato in Italia.
Sul secondo motivo rilevava come il legislatore avesse inteso disincentivare la circolazione sul territorio nazionale di ulteriori veicoli inquinanti (nuovi o usati) rispetto a quelli già in circolazione alla data del 1 marzo
2019. Evidenziava come la suddetta normativa non si ponesse in contrasto con l'art. 110 TFUE, posto che tale articolo vieterebbe l'introduzione di tributi su prodotti esteri provenienti dall'UE, in assenza di tributi su analoghi prodotti aventi origine nello stato membro, mentre la disciplina su cui si basa l'atto impugnato tende a disincentivare l'aggiunta di ulteriori veicoli inquinanti sul territorio italiano, imponendo il pagamento del tributo, sia rispetto ai veicoli nuovi (e sino a quel momento non circolanti sul territorio nazionale) acquistati in Italia, sia rispetto ai veicoli acquistati all'estero (anch'essi, sino a quel momento, non circolanti sul territorio nazionale). Rilevava come la normativa concernente il tributo fosse coerente con gli indirizzi di cui al Green
Deal europeo (Comunicazione n. 640/2019) e del Regolamento europeo sul clima (Regolamento n.
1119/2021) oltre che con l'art. 9 della Costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Non è in contestazione il fatto che il veicolo immatricolato in Italia provenisse dall'estero e che avesse un'emissione di CO2 superiore al minimo individuato dalla norma istitutiva del tributo ai fini dell'imposizione.
L'art.1, comma 1043 della L.n.145/2018 estende l'applicabilità dell'imposta prevista dal precedente comma
1042 per i veicoli nuovi, ai veicoli usati già immatricolati in un altro stato. Nella fattispecie si tratta di veicolo immatricolato in altro stato. L'immatricolazione del veicolo in Italia risultava rilevante come introduzione di elemento inquinante non presente tra quelli immatricolati in Italia a quel momento. Ciò corrisponde a quanto la suddetta norma richiede al fine di integrare il presupposto impositivo. Del tutto irrilevante risulta essere la storia precedente del veicolo ed il fatto che lo stesso fosse stato immatricolato in precedenza in Italia, risultando tale fatto inconferente rispetto al presupposto dell'imposta sopra evidenziato. Nella fattispecie nessun contrasto è rilevabile tra la norma che disciplina il tributo e l'art.110 TFUE in quanto la prima non discrimina in senso protezionistico tra i veicoli provenienti da altri stati UE (nella fattispecie l'importazione non proveniva da stato appartenente all'UE) e quelli prodotti in Italia. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica respinge il ricorso. Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in € 738,00 oltre spese forfettarie.