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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 01/07/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n.26/2021 R.G.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di AN Sezione Lavoro composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Monica Sgarro Consigliere
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 25 giugno 2025, nella causa avente ad oggetto “contratto a tempo determinato_ trasformazione in contratto a tempo indeterminato_”, ha emesso, mediante lettura in udienza del dispositivo, la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro tra
, rappr. e dif. da avv. Del Vecchio Fabrizio Parte_1
Appellante
contro in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Controparte_1
Schiavone Enrico Claudio
Appellata
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data l9 gennaio 2021 Parte_1 impugnava la sentenza resa in data 12 gennaio 2021 dal Giudice del Lavoro di AN, con cui – su domanda del ricorrente il quale, premesso di avere lavorato alle dipendenze della
[...] dal 3.4.2017 al 31.8.2017, dal 25.9.2017 al 13.10.2017 e dal 6.8.2018 al 30.3.2020 Controparte_1 in forza di tre contratti di lavoro a tempo determinato e relative proroghe, quale addetto manutenzioni murarie di 2° livello del Ccnl Metalmeccanica Privata, chiedeva dichiararsi nulli detti contratti e costituito tra le parti, ab origine o in subordine con una diversa decorrenza, un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché condannarsi la al Controparte_1 pagamento di una indennità onnicomprensiva in misura compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto – il Giudice dichiarava inammissibile l'impugnazione dei due primi contratti, “dichiara parzialmente inammissibile e rigetta per il resto la domanda;
condanna l'istante a rifondere alla resistente le spese di causa…”. Si è costituita l'appellata Controparte_1
La causa, all'udienza del 25 giugno 2025, è stata discussa e decisa con dispositivo letto in udienza.
********* Preliminarmente ritiene questa Corte non condivisibile la censura mossa dall'appellata in termini di inmmissibilità dell'appello, sulla premessa che l' art. 434 C.P.C. (ratione temporis nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs 149/2022) prevedeva che: “il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1. le indicazioni delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado;
2. l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Se parte appellata, citando autorevole e condivisibile giurisprudenza di merito, sottolinea come l'atto di appello richieda "la chiara ed inequivoca indicazione delle censure" mosse alla pronuncia appellata, sia in punto di ricostruzione del fatto che di valutazione giuridica, con precisazione degli argomenti che si intendono contrapporre a quelli indicati dal primo giudice”, assertivamente nel caso che qui occupa mancanti, ciò questa Corte non condivide, in quanto l'atto di appello contiene chiaramente l'indicazione delle modifiche che si richiedono e la indicazione da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Per tali motivi l'eccezione va respinta.
*********
1.Iniziando dal primo motivo di appello, parte appellante si duole dell'omessa pronuncia del
Giudice di Prime cure della mancata produzione da parte della appellata datrice di lavoro appellante del Documento valutazione Rischi (d'ora in poi, Controparte_1
DVR)
Testualmente dall'atto di appello, “ omessa pronuncia circa un elemento decisivo nella valutazione della legittimità dei contratti a tempo determinato intercorsi tra le parti. Invero sia nel ricorso introduttivo che nelle note conclusionali ritualmente depositate, la difesa della parte ricorrente aveva eccepito la violazione del D.lgs 81/2015, così come modificato dalla L. 96/2018, artt. da 19 a 29. Leggendo testualmente la norma richiamata, della quale veniva eccepita la violazione, si rileva che
- all'art. punto d: 1. L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non e' ammessa:
- d) da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
- 2. In caso di violazione dei divieti di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
Corrisponde a verità che il Giudice di prime cure non si è pronunciato su tale doglianza, evidentemente tuttavia ritenendo – e ciò si comprende dalla lettura integrale della sentenza di primo grado - la questione assorbita dalla decisione nel merito.
Questa Corte, nell'esercizio dei propri poteri d'ufficio e fermamente dichiarando l'appellata la corretta redazione ed informazione del DVR, e manifestando la propria piena disponibilità alla produzione del ridetto documento, ritenutane la indispensabilità ai fini del decidere, ha disposto il deposito da parte della del ridetto documento, assegnando termine per Controparte_1 la produzione. Tale produzione è avvenuta nel termine indicato, e conduce dunque alla conclusione della infondatezza della doglianza di parte appellante.
Né – osserva questa Corte – tale produzione possa considerarsi tardiva ed inammissibile (in quanto il documento era nella disponibilità dell'appellata sin dall'inizio del processo), avendo valutato la Corte, come si è detto ed a fronte delle dichiarazioni di disponibilità dell'appellata, la indispensabilità ai fini del decidere l'acquisizione al processo mediante deposito.
*********
2.Si duole parte appellante, con secondo di gravame, della parte di sentenza in cui il Giudice di primo grado ha ritenuto la tardiva impugnazione stragiudiziale dei due primi contratti a tempo determinato, e precisamente contratto di lavoro a tempo determinato stipulato inter partes con decorrenza dal 3.4.2017 e scadenza prorogata al 31.8.2017, nonché al contratto di lavoro a tempo determinato stipulato inter partes con decorrenza dal 25.9.2017 e scadenza al 13.10.2017. L'impugnazione stragiudiziale effettuata in data 8-14.7.2020, a giudizio de Giudice a quo, è tardiva, poiché intervenuta oltre il termine di 120 giorni dalla cessazione degli stessi, stabilito, a pena di decadenza, dall'art. 28 co. 1 d.l.vo 15.6.2015 n. 81 nel suo testo originario, applicabile ratione temporis.
Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, che quindi condivide appieno il punto di decisione contenuto nella sentenza gravata, correttamente il Giudice di prime cure assevera che
“non può essere condiviso l'assunto di parte ricorrente, secondo cui, nella ipotesi qui ricorrente di successione di contratti a tempo determinato, il termine per l'impugnazione decorrerebbe soltanto dalla cessazione dell'ultimo contratto, e ciò in quanto tale opzione ermeneutica trova ostacolo nella formulazione letterale della norma in esame, la quale prevede che il termine decorre “dalla cessazione del singolo contratto”; la opposta – e più restrittiva – interpretazione qui recepita è stata peraltro fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità in numerose pronunce, con riferimento alla ipotesi in cui tra la cessazione del precedente contratto e l'inizio del successivo sia trascorso un termine inferiore a quello stabilito per la impugnazione: in tal senso, cfr. Cass.
30.9.2019 n. 24356; ed altre;
tale principio va applicato, a fortiori, nel caso di specie, in cui tra la cessazione del precedente contratto e l'inizio dell'ultimo è trascorso un termine superiore a quello stabilito per la impugnazione”.
Per tali due contratti pertanto la domanda è stata correttamente dichiarata inammissibile.
*********
La impugnazione stragiudiziale – ritiene il Giudice di primo grado in piena armonia con l'orientamento di questa Corte ed in diretta applicazione della normativa di legge - si rivela tempestiva in relazione al contratto di lavoro a tempo determinato stipulato inter partes in data
2.8.2018 con decorrenza dal 6.8.2018 e scadenza prorogata da ultimo al 30.3.2020, essendo intervenuta come detto in data 8-14.7.2020 e pertanto entro il termine di 180 giorni dalla cessazione, all'uopo stabilito, a pena di decadenza, dall'art. 28 co. 1 d.l.vo 15.6.2015 n. 81, nel testo modificato dall'art. 1 co. 1 lett. c) d.l. 12.7.2018 n. 87 conv. in l.
9.8.2018 n. 96, applicabile ratione temporis.
Infondata è poi la doglianza (in verità solo incidentalmente riportata a pag. 8 (“ e ciò anche in frode alla legge secondo l'invocato art. 1344 c.c.”) sollevata dall'appellante che ha chiesto in primo grado dichiararsene la nullità ex art. 1344 c.c. per avere il datore di lavoro voluto eludere la normativa vigente in materia di rapporto a tempo indeterminato servendosi formalmente di altri modelli contrattuali, prospettazione rigettata dal Giudicante di prime cure. Rileva questa Corte che anche tale motivo di doglianza è infondato, e bene e correttamente ha argomentato il Giudice di primo grado laddove ha così deciso: a) la violazione dell'art. 1344 c.c., attesa l'impostazione generale del ricorso, dovrebbe essere valutata con riferimento alla “concatenazione di più contratti a termine”, percorso non procedibile in quanto l'indagine di merito –per i motivi sopra esposti in relazione ai due contratti del 2017 – dovrebbe limitarsi all'ultimo contratto in sé considerato;
b) la violazione dell'art. 1344 c.c. prevede un intento elusivo comune a tutte le parti, mentre nel caso che qui occupa, in ricorso di primo grado, tale intento elusivo è attribuito alla sola parte datoriale;
c) la giurisprudenza di legittimità (SS.UU. del 31.5.2016 n. 11374, citata in sentenza) ha evidenziato come la recente normativa in materia di contratti a termine ha drasticamente ridotto le ipotesi di frode alla legge nell'ambito dei contratti a tempo determinato, perché anche i pregressi casi di reiterazione in fraudem legis sono diventati veri e propri comportamenti contra legem espressamente sanzionati….”.
Per tali ragioni, a giudizio di questa Corte anche tale motivo di gravame è infondato.
*********
4. e 5.Il quarto ed il quinto motivo di appello possono essere trattati congiuntamente, afferendo alla medesima doglianza della inapplicabilità dell'Accordo siglato in il 20.12.2018. CP_2
Essi sono i seguenti:
I. non derogabilità ad opera della contrattazione collettiva, delle previsioni del d.lgs 81/15, così come modificato dalla l. 96/18; II. omessa apposizione, da parte di , della causale al contratto del Controparte_1
6.8.2018 e alle relative proroghe del 27.9.2018 e del 27.3.2019.
Il riferimento, quanto al punto I), è al principio pur sostenuto da giurisprudenza di merito secondo cui “non vale a legittimare il contratto inter partes l'Accordo Sindacale Territoriale stipulato in data 20.12.2018, nella parte in cui, nella clausola 5), prevede che “in convenuta deroga all'obbligo di apporre causali ai contratti eccedenti mesi 12 di cui all'art. 19 comma 1 D.Lgs. 81/2015, le assunzioni a termine, nonché i rinnovi e/o le proroghe di contratti sottoscritti vigente la presente intesa, sono esentati dall'obbligo di apporre causale, fatto salvo l'onere di apporre la causale sostitutiva in ragione dell'applicazione di specifiche normative. Detta previsione collettiva è infatti palesemente illegittima;
invero l'art. 19 comma 1 D.L.vo. citato, nel prevedere la necessità di una specifica causale per i contratti eccedenti i dodici mesi, non contempla alcuna possibilità di deroga da parte della contrattazione collettiva, intesa nell'accezione di cui all'art. 51 dello stesso D.l.vo”.
La ricaduta è nel punto II.) di cui sopra, in cui si lamenta l'omessa apposizione da parte di
[...]
, della causale al contratto del 6.8.2018 e alle relative proroghe del 27.9.2018 e del CP_1
27.3.2019.
Parte appellante, ce pure ha contestato tutti gli altri motivi di gravame, si sofferma specificamente su tale problematica giuridica, di evidente fondamentale rilevo. Anche tale motivo di appello, a giudizio di questa Corte, è infondato.
Vigorosamente è sostenuto dall'appellata sugli effetti dell'Accordo Sindacale Controparte_1 territoriale del 20.12.2018, stipulato non soltanto ai sensi dell'art. 51 D.Lgs. 81/2015, ma anche ai sensi dell'art. 8 D.L. 138/2011 convertito in legge n. 148/2011, il cui testo va di seguito riportato ed accuratamente analizzato:
““1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività.
2. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento:
a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie;
b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale;
c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;
d) alla disciplina dell'orario di lavoro;
e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio, il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento.
2-bis. Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro”.
Parte appellata premesso che l'Accordo Sindacale Territoriale, che richiama Controparte_1 espressamente i riferimenti normativi l'art. 51 D.Lgs. n. 81/2015 e il D.L. 138/2011 convertito in legge n. 148/2011, è finalizzato alla tutela dell'occupazione, espone che le Parti Sociali al punto 5) dell'Accordo hanno previsto che “in convenuta deroga all'obbligo di apporre causali ai contratti eccedenti mesi 12 (dodici) di cui all'art. 19 comma 1 D.Lgs. n. le assunzioni a Controparte_3 termine, nonché i rinnovi e/o le proroghe di contratti sottoscritti vigente la presente intesa, sono esentati dall'obbligo di apporre causale”: e tale Accordo troverebbe applicazione al contratto dell' , in quanto:1) richiamato espressamente nella lettera di assunzione;
2) Parte_1 sottoscritto da ON AN cui aderisce;
3) efficace erga omnes Controparte_1 anche nei confronti dei lavoratori aderenti a sigle sindacali non firmatarie ai sensi e per gli effetti di cui al più volte citato art. 8 D.L. n. 138 convertito in legge n. 148/2011”.
*********
Ebbene, questo essendo il complesso materiale strutturante il processo, questa Corte, tutto analiticamente esaminato ed esposto per massima chiarezza, osserva quanto segue. 1) l'art. 8 del D.L. n. 138/2011 convertito in legge n. 148/2011 è norma finalizzata al
“sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità”, e autorizza la stipulazione di accordi aziendali o territoriali in deroga alle disposizioni di legge o di contratto collettivo nazionale nei confronti di tutti i lavoratori, subordinata a talune condizioni essenziali (sul punto Corte Cost. n. 221,04/4/10/2012):
A) deve trattarsi di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011;
B) devono essere sottoscritti sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali;
C) devono essere finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività;
D) possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento:
“a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie;
b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale;
c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;
d) alla disciplina dell'orario di lavoro;
e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA
…………….omissis…………….”; devono rispettare la Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro.
Le specifiche intese – laddove formalizzate in accordi che presentino tutti requisiti previsti dalla norma – possono operare anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie sulle quali l'Accordo interviene, ed alla relativa regolamentazione contenuta nei contratti collettivi nazionali di lavoro.
Alla luce di tale disposizione, un Accordo avente i requisiti previsti dalla norma potrà intervenire per derogare tutti i profili giuridici della disciplina del contratto a termine che le parti sociali, così identificate, riterranno di modificare.
Ciò comporta la disamina della legittimità degli accordi sindacali territoriali sottoscritti ai sensi dell'art. 8, d. l. n. 138/2011 conv. in l. n. 148/2011
Tali accordi sindacali territoriali, prodotti dalla convenuta, sono stati stipulati da
[...]
e dalle e Controparte_4 Parte_2
associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e territoriale, e Pt_3 le cui specifiche intese sono state raggiunte a maggioranza. Per ciò che qui più direttamente rileva, ed essendo gli accordi finalizzati alla tutela dell'occupazione, in sede sindacale le Parti si davano atto che “«la flessibilità dell'organico, quando funzionale rispetto ad accertate e condivise esigenze tecnico produttive, costituisce presupposto essenziale per perseguire migliori livelli occupazionali, nonché offrire ulteriori possibilità occupazionali a professionalità già operanti nel settore e nell'area di riferimento, ancorché non stabilizzate».
L'intesa in oggetto sorge con l'obiettivo di mitigare le rigidità del mercato del lavoro e, in particolare, la disciplina del contratto a termine come novellata dal c.d. Decreto Dignità – è intervenuta sulle disposizioni foriere di maggiori criticità operative:
- l'art. 19, comma 1, d.lgs. n. 81/2015 in punto di causali da apporre a contratti di durata superiore ai 12 mesi nonché in occasione di proroghe e/o di rinnovi;
- art. 21, comma 2, d.lgs. n. 81/2015 in merito all'intervallo necessario per procedere al rinnovo di un contratto a termine.
Per ciò che rileva in questa sede, le parti sociali, al punto 5 dei suddetti Accordi hanno previsto che «in convenuta deroga all'obbligo di apporre causali ai contratti eccedenti mesi 12 (dodici), di cui all'art. 19, comma 1, d.lgs. n. 81/2015 e s.m.i., le assunzioni a termine, nonché i rinnovi e/o le proroghe di contratti sottoscritti vigente la presente intesa, sono esentati dell'obbligo di apporre causale».
E' corretto dunque, a giudizio di questa Corte, quanto osserva l'appellata e Controparte_1 cioè che tali Accordi, depositati presso l'ITL, trovano applicazione al contratto di lavoro del ricorrente in quanto:
1. sottoscritti da , Controparte_4 a cui aderisce (è pacifica, difatti, la tesi secondo cui l'efficacia soggettiva Controparte_1 degli Accordi si estende a tutte le aziende associate alle confederazioni datoriali firmatarie del contratto territoriale stante il vincolo associativo);
2. efficaci erga omnes – anche nei confronti dei lavoratori aderenti a sigle sindacali non firmatarie – ai sensi e per l'effetto di cui all'art. 8 d.l. n. 138 conv. in l. n. 148/2011.
Tale orientamento è già stato fatto proprio da questa Sezione Lavoro con le sentenze Tribunale di AN del 12.01.2021, nn. 33 e 34, giudice dr. De Napoli, a mente delle quali “l'art. 8 d.l. 13.8.2011 n. 138 conv in l. 14.09.2011, stabilisce, per quanto qui interessa che: i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale (…) possono autorizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati” (co. 1); “le specifiche intese di cui al co. 1 possono riguardare: (…) c) i contratti a termine” (co. 2); “(…) le specifiche intese di cui al co. 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal co. 2” (co.3)”, ed è anche da questa Corte condiviso.
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Deve dunque concludersi per la piena validità dell'Accordo Sindacale Territoriale, e per le deroghe in esso contenute rispetto alle previsioni di cui agli artt. 19 e 21 già citati, nei termini sopradetti, con immediata ricaduta nei confronti della non convertibilità del contratto di lavoro a tempo determinato dell' in contratto a tempo indeterminato. Parte_1 *********
Si duole ancora parte appellante della omessa apposizione, da parte della società, della causale alla proroga (recante data 27.3.2019) del contratto con decorrenza dal 6.8.2018 e scadenza prorogata da ultimo al 30.3.2020: come si è visto, ritenuto dal Giudice di primo grado l'unico per il quale l'impugnazione stragiudiziale sia stata tempestiva, ma in relazione al quale questa Corte ha convenuto non rilevarsi – in condivisione con quanto argomentato dal Giudice di prime cure violazione alcuna dell'art. 1344 c.c.
Anche tale motivo appare infondato.
Correttamente parte appellata, nella propria memoria di costituzione, ha rilevato che è da considerarsi acausale – al pari della proroga del 27.9.2018 - poiché regolamentato dal d.lgs 81/15, in forza della disciplina transitoria di cui all'art. 19 del d.l. 87/18 (l'art. 1, comma 2, del d.l. 87/18, convertito in legge 96/18 prevede, infatti, che le disposizioni di cui al comma 1, relative a causali, rinnovi e proroghe, “si applichino ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successive al 31.10.2018”).
Ciò posto, la proroga (recante data 27.3.2019) di detto contratto è disciplinata dalle previsioni dell'Accordo sindacale di prossimità siglato in data 20.12.2018 tra ON AN e le e pattuizione che – come innanzi riferito - richiama espressamente, Parte_4 CP_5 quale referenti normativi dell'intesa l'art. 51 d.lgs 81/15 e del d.l. n. 138/2011, convertito in legge 148/2011; con applicazione della clausola sub 5) dell'Accordo Territoriale più volle richiamato.
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Da ultimo, l'appellante si sofferma, sempre ai fini della auspicata conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, sulla previsione dell'art. 19 D.lgs 81/2015, così come modificato dalla L. 96/2018, il quale prevede che al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore ai dodici mesi (comma 1); esso può avere una durata superiore, non eccedente i 24 mesi, solo in presenza di almeno una delle condizioni ivi indicate.
In caso di stipulazione di un contratto in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi (comma 1- bis). Fatte salve le disposizioni dei contratti collettivi…la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale ed indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i ventiquattro mesi (comma 2).
Ma, condividendo appieno questa Corte le allegazioni contenute nella memoria difensiva dell'appellata, riportanti la decisione del Giudice di primo grado e ricordando che l'unico contratto a termine per il quale la impugnazione stragiudiziale è avvenuta in termini, il contratto recante la data del 2.8.2018 (ed avente vigenza dal 6.8.2018 al 30.9.2018) è da considerarsi acausale – al pari della proroga del 27.9.2018 - poiché regolamentato dal d.lgs 81/15, in forza della disciplina transitoria di cui all'art. 19 del d.l. 87/18 (l'art. 1, comma 2, del d.l. 87/18, convertito in legge 96/18 prevede, infatti, che le disposizioni di cui al comma 1, relative a causali, rinnovi e proroghe, “si applichino ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successive al 31.10.2018”). Dunque la proroga (recante data 27.3.2019) di detto contratto è disciplinata dalle previsioni dell'Accordo sindacale di prossimità siglato in data 20.12.2018 tra ON AN e le e Parte_4 CP_5 pattuizione che – come innanzi riferito - richiama espressamente, quale referenti normativi dell'intesa l'art. 51 d.lgs 81/15 e del d.l. n. 138/2011, convertito in legge 148/2011.
Essa ricade quindi nella revisione della clausola d) dell'Accordo Territoriale più volte richiamato, e dunque nella acausalità in esso prevista.
Il motivo di appello è dunque infondato, come anche l'ultimo, quello del preteso superamento dei 24 mesi: ciò in quanto, essendo il contratto recante la data del 2.8.2018 (ed avente vigenza dal
6.8.2018 al 30.9.2018, aggiungendovi le successive proroghe sino al 30.3.2020), attesa la intervenuta decadenza dalla impugnazione stragiudiziale dei contratti precedenti – come sopra detto
– esso non supera la durata di 24 mesi, non essendo quindi ravvisabile il superamento che ne avrebbe consentito la trasformazione in contratto a tempo indeterminato.
Ad ogni buon conto e ad abundantiam, pur non essendosi pronunciato sul punto il Giudice di prime cure, come parte appellata osserva condivisibilmente da parte di questa Corte, in virtù delle previsioni dell'Accordo Sindacale di Prossimità che - ai sensi dell'art. 51, in virtù del rinvio operato dal d.lgs 81/15 - prevede un'espressa deroga alla durata massima del contratto (art. 19, comma 2 d.lgs 81/15), elevata da 24 a 36 mesi, ove anche volesse considerarsi l'intera durata dello svolgimento dei contratti a termine e relative proroghe, le clausole n. 3 e 4 dell'Accordo del 20.12.2018 elevano a 36 mesi la durata massima del contratto a termine (clausola 3: “in convenuta deroga al periodo di durata massima del contratto a termine di cui all'art. 19, comma 2, d.lgs n.
81/15 e s.m.i., le parti convengono che i contratti a termine sottoscritti a far data dalla presente intesa non potranno eccedere la durata di mesi 36 complessiva, anche per sommatoria, nell'ipotesi di proroghe o rinnovi successivi alla data dell'Accordo”), con la previsione della non computabilità dei contratti antecedenti alla data di stipula dell'Accordo (clausola 4 dell'Accordo).
Nel caso di specie, quindi – ove volesse considerarsi l'intera durata dei periodi lavorati dall'appellante – non risulta superato l'arco temporale massimo fissato nell'Accordo di Prossimità, non avendo l'appellante prestato attività lavorativa, pacificamente, per un periodo superiore ai 36 mesi (risulta dalla lettura del ricorso introduttivo del giudizio di I grado, pag. 2, che l'appellante avrebbe lavorato, complessivamente per complessivi 752 giorni, pari quindi a circa 25 mesi).
Per tutti questi motivi l'appello va integralmente rigettato.
La peculiarità e novità della questione, nonché la presenza di non consolidati orientamenti giurisprudenziali, integrano giustificato motivo per la compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
Rigetta l'appello. Compensa integralmente le spese di questo grado di giudizio.
AN, 25 giugno 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di AN Sezione Lavoro composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Monica Sgarro Consigliere
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 25 giugno 2025, nella causa avente ad oggetto “contratto a tempo determinato_ trasformazione in contratto a tempo indeterminato_”, ha emesso, mediante lettura in udienza del dispositivo, la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro tra
, rappr. e dif. da avv. Del Vecchio Fabrizio Parte_1
Appellante
contro in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Controparte_1
Schiavone Enrico Claudio
Appellata
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data l9 gennaio 2021 Parte_1 impugnava la sentenza resa in data 12 gennaio 2021 dal Giudice del Lavoro di AN, con cui – su domanda del ricorrente il quale, premesso di avere lavorato alle dipendenze della
[...] dal 3.4.2017 al 31.8.2017, dal 25.9.2017 al 13.10.2017 e dal 6.8.2018 al 30.3.2020 Controparte_1 in forza di tre contratti di lavoro a tempo determinato e relative proroghe, quale addetto manutenzioni murarie di 2° livello del Ccnl Metalmeccanica Privata, chiedeva dichiararsi nulli detti contratti e costituito tra le parti, ab origine o in subordine con una diversa decorrenza, un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché condannarsi la al Controparte_1 pagamento di una indennità onnicomprensiva in misura compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto – il Giudice dichiarava inammissibile l'impugnazione dei due primi contratti, “dichiara parzialmente inammissibile e rigetta per il resto la domanda;
condanna l'istante a rifondere alla resistente le spese di causa…”. Si è costituita l'appellata Controparte_1
La causa, all'udienza del 25 giugno 2025, è stata discussa e decisa con dispositivo letto in udienza.
********* Preliminarmente ritiene questa Corte non condivisibile la censura mossa dall'appellata in termini di inmmissibilità dell'appello, sulla premessa che l' art. 434 C.P.C. (ratione temporis nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs 149/2022) prevedeva che: “il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1. le indicazioni delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado;
2. l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Se parte appellata, citando autorevole e condivisibile giurisprudenza di merito, sottolinea come l'atto di appello richieda "la chiara ed inequivoca indicazione delle censure" mosse alla pronuncia appellata, sia in punto di ricostruzione del fatto che di valutazione giuridica, con precisazione degli argomenti che si intendono contrapporre a quelli indicati dal primo giudice”, assertivamente nel caso che qui occupa mancanti, ciò questa Corte non condivide, in quanto l'atto di appello contiene chiaramente l'indicazione delle modifiche che si richiedono e la indicazione da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Per tali motivi l'eccezione va respinta.
*********
1.Iniziando dal primo motivo di appello, parte appellante si duole dell'omessa pronuncia del
Giudice di Prime cure della mancata produzione da parte della appellata datrice di lavoro appellante del Documento valutazione Rischi (d'ora in poi, Controparte_1
DVR)
Testualmente dall'atto di appello, “ omessa pronuncia circa un elemento decisivo nella valutazione della legittimità dei contratti a tempo determinato intercorsi tra le parti. Invero sia nel ricorso introduttivo che nelle note conclusionali ritualmente depositate, la difesa della parte ricorrente aveva eccepito la violazione del D.lgs 81/2015, così come modificato dalla L. 96/2018, artt. da 19 a 29. Leggendo testualmente la norma richiamata, della quale veniva eccepita la violazione, si rileva che
- all'art. punto d: 1. L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non e' ammessa:
- d) da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
- 2. In caso di violazione dei divieti di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
Corrisponde a verità che il Giudice di prime cure non si è pronunciato su tale doglianza, evidentemente tuttavia ritenendo – e ciò si comprende dalla lettura integrale della sentenza di primo grado - la questione assorbita dalla decisione nel merito.
Questa Corte, nell'esercizio dei propri poteri d'ufficio e fermamente dichiarando l'appellata la corretta redazione ed informazione del DVR, e manifestando la propria piena disponibilità alla produzione del ridetto documento, ritenutane la indispensabilità ai fini del decidere, ha disposto il deposito da parte della del ridetto documento, assegnando termine per Controparte_1 la produzione. Tale produzione è avvenuta nel termine indicato, e conduce dunque alla conclusione della infondatezza della doglianza di parte appellante.
Né – osserva questa Corte – tale produzione possa considerarsi tardiva ed inammissibile (in quanto il documento era nella disponibilità dell'appellata sin dall'inizio del processo), avendo valutato la Corte, come si è detto ed a fronte delle dichiarazioni di disponibilità dell'appellata, la indispensabilità ai fini del decidere l'acquisizione al processo mediante deposito.
*********
2.Si duole parte appellante, con secondo di gravame, della parte di sentenza in cui il Giudice di primo grado ha ritenuto la tardiva impugnazione stragiudiziale dei due primi contratti a tempo determinato, e precisamente contratto di lavoro a tempo determinato stipulato inter partes con decorrenza dal 3.4.2017 e scadenza prorogata al 31.8.2017, nonché al contratto di lavoro a tempo determinato stipulato inter partes con decorrenza dal 25.9.2017 e scadenza al 13.10.2017. L'impugnazione stragiudiziale effettuata in data 8-14.7.2020, a giudizio de Giudice a quo, è tardiva, poiché intervenuta oltre il termine di 120 giorni dalla cessazione degli stessi, stabilito, a pena di decadenza, dall'art. 28 co. 1 d.l.vo 15.6.2015 n. 81 nel suo testo originario, applicabile ratione temporis.
Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, che quindi condivide appieno il punto di decisione contenuto nella sentenza gravata, correttamente il Giudice di prime cure assevera che
“non può essere condiviso l'assunto di parte ricorrente, secondo cui, nella ipotesi qui ricorrente di successione di contratti a tempo determinato, il termine per l'impugnazione decorrerebbe soltanto dalla cessazione dell'ultimo contratto, e ciò in quanto tale opzione ermeneutica trova ostacolo nella formulazione letterale della norma in esame, la quale prevede che il termine decorre “dalla cessazione del singolo contratto”; la opposta – e più restrittiva – interpretazione qui recepita è stata peraltro fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità in numerose pronunce, con riferimento alla ipotesi in cui tra la cessazione del precedente contratto e l'inizio del successivo sia trascorso un termine inferiore a quello stabilito per la impugnazione: in tal senso, cfr. Cass.
30.9.2019 n. 24356; ed altre;
tale principio va applicato, a fortiori, nel caso di specie, in cui tra la cessazione del precedente contratto e l'inizio dell'ultimo è trascorso un termine superiore a quello stabilito per la impugnazione”.
Per tali due contratti pertanto la domanda è stata correttamente dichiarata inammissibile.
*********
La impugnazione stragiudiziale – ritiene il Giudice di primo grado in piena armonia con l'orientamento di questa Corte ed in diretta applicazione della normativa di legge - si rivela tempestiva in relazione al contratto di lavoro a tempo determinato stipulato inter partes in data
2.8.2018 con decorrenza dal 6.8.2018 e scadenza prorogata da ultimo al 30.3.2020, essendo intervenuta come detto in data 8-14.7.2020 e pertanto entro il termine di 180 giorni dalla cessazione, all'uopo stabilito, a pena di decadenza, dall'art. 28 co. 1 d.l.vo 15.6.2015 n. 81, nel testo modificato dall'art. 1 co. 1 lett. c) d.l. 12.7.2018 n. 87 conv. in l.
9.8.2018 n. 96, applicabile ratione temporis.
Infondata è poi la doglianza (in verità solo incidentalmente riportata a pag. 8 (“ e ciò anche in frode alla legge secondo l'invocato art. 1344 c.c.”) sollevata dall'appellante che ha chiesto in primo grado dichiararsene la nullità ex art. 1344 c.c. per avere il datore di lavoro voluto eludere la normativa vigente in materia di rapporto a tempo indeterminato servendosi formalmente di altri modelli contrattuali, prospettazione rigettata dal Giudicante di prime cure. Rileva questa Corte che anche tale motivo di doglianza è infondato, e bene e correttamente ha argomentato il Giudice di primo grado laddove ha così deciso: a) la violazione dell'art. 1344 c.c., attesa l'impostazione generale del ricorso, dovrebbe essere valutata con riferimento alla “concatenazione di più contratti a termine”, percorso non procedibile in quanto l'indagine di merito –per i motivi sopra esposti in relazione ai due contratti del 2017 – dovrebbe limitarsi all'ultimo contratto in sé considerato;
b) la violazione dell'art. 1344 c.c. prevede un intento elusivo comune a tutte le parti, mentre nel caso che qui occupa, in ricorso di primo grado, tale intento elusivo è attribuito alla sola parte datoriale;
c) la giurisprudenza di legittimità (SS.UU. del 31.5.2016 n. 11374, citata in sentenza) ha evidenziato come la recente normativa in materia di contratti a termine ha drasticamente ridotto le ipotesi di frode alla legge nell'ambito dei contratti a tempo determinato, perché anche i pregressi casi di reiterazione in fraudem legis sono diventati veri e propri comportamenti contra legem espressamente sanzionati….”.
Per tali ragioni, a giudizio di questa Corte anche tale motivo di gravame è infondato.
*********
4. e 5.Il quarto ed il quinto motivo di appello possono essere trattati congiuntamente, afferendo alla medesima doglianza della inapplicabilità dell'Accordo siglato in il 20.12.2018. CP_2
Essi sono i seguenti:
I. non derogabilità ad opera della contrattazione collettiva, delle previsioni del d.lgs 81/15, così come modificato dalla l. 96/18; II. omessa apposizione, da parte di , della causale al contratto del Controparte_1
6.8.2018 e alle relative proroghe del 27.9.2018 e del 27.3.2019.
Il riferimento, quanto al punto I), è al principio pur sostenuto da giurisprudenza di merito secondo cui “non vale a legittimare il contratto inter partes l'Accordo Sindacale Territoriale stipulato in data 20.12.2018, nella parte in cui, nella clausola 5), prevede che “in convenuta deroga all'obbligo di apporre causali ai contratti eccedenti mesi 12 di cui all'art. 19 comma 1 D.Lgs. 81/2015, le assunzioni a termine, nonché i rinnovi e/o le proroghe di contratti sottoscritti vigente la presente intesa, sono esentati dall'obbligo di apporre causale, fatto salvo l'onere di apporre la causale sostitutiva in ragione dell'applicazione di specifiche normative. Detta previsione collettiva è infatti palesemente illegittima;
invero l'art. 19 comma 1 D.L.vo. citato, nel prevedere la necessità di una specifica causale per i contratti eccedenti i dodici mesi, non contempla alcuna possibilità di deroga da parte della contrattazione collettiva, intesa nell'accezione di cui all'art. 51 dello stesso D.l.vo”.
La ricaduta è nel punto II.) di cui sopra, in cui si lamenta l'omessa apposizione da parte di
[...]
, della causale al contratto del 6.8.2018 e alle relative proroghe del 27.9.2018 e del CP_1
27.3.2019.
Parte appellante, ce pure ha contestato tutti gli altri motivi di gravame, si sofferma specificamente su tale problematica giuridica, di evidente fondamentale rilevo. Anche tale motivo di appello, a giudizio di questa Corte, è infondato.
Vigorosamente è sostenuto dall'appellata sugli effetti dell'Accordo Sindacale Controparte_1 territoriale del 20.12.2018, stipulato non soltanto ai sensi dell'art. 51 D.Lgs. 81/2015, ma anche ai sensi dell'art. 8 D.L. 138/2011 convertito in legge n. 148/2011, il cui testo va di seguito riportato ed accuratamente analizzato:
““1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività.
2. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento:
a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie;
b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale;
c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;
d) alla disciplina dell'orario di lavoro;
e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio, il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento.
2-bis. Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro”.
Parte appellata premesso che l'Accordo Sindacale Territoriale, che richiama Controparte_1 espressamente i riferimenti normativi l'art. 51 D.Lgs. n. 81/2015 e il D.L. 138/2011 convertito in legge n. 148/2011, è finalizzato alla tutela dell'occupazione, espone che le Parti Sociali al punto 5) dell'Accordo hanno previsto che “in convenuta deroga all'obbligo di apporre causali ai contratti eccedenti mesi 12 (dodici) di cui all'art. 19 comma 1 D.Lgs. n. le assunzioni a Controparte_3 termine, nonché i rinnovi e/o le proroghe di contratti sottoscritti vigente la presente intesa, sono esentati dall'obbligo di apporre causale”: e tale Accordo troverebbe applicazione al contratto dell' , in quanto:1) richiamato espressamente nella lettera di assunzione;
2) Parte_1 sottoscritto da ON AN cui aderisce;
3) efficace erga omnes Controparte_1 anche nei confronti dei lavoratori aderenti a sigle sindacali non firmatarie ai sensi e per gli effetti di cui al più volte citato art. 8 D.L. n. 138 convertito in legge n. 148/2011”.
*********
Ebbene, questo essendo il complesso materiale strutturante il processo, questa Corte, tutto analiticamente esaminato ed esposto per massima chiarezza, osserva quanto segue. 1) l'art. 8 del D.L. n. 138/2011 convertito in legge n. 148/2011 è norma finalizzata al
“sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità”, e autorizza la stipulazione di accordi aziendali o territoriali in deroga alle disposizioni di legge o di contratto collettivo nazionale nei confronti di tutti i lavoratori, subordinata a talune condizioni essenziali (sul punto Corte Cost. n. 221,04/4/10/2012):
A) deve trattarsi di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011;
B) devono essere sottoscritti sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali;
C) devono essere finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività;
D) possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento:
“a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie;
b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale;
c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;
d) alla disciplina dell'orario di lavoro;
e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA
…………….omissis…………….”; devono rispettare la Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro.
Le specifiche intese – laddove formalizzate in accordi che presentino tutti requisiti previsti dalla norma – possono operare anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie sulle quali l'Accordo interviene, ed alla relativa regolamentazione contenuta nei contratti collettivi nazionali di lavoro.
Alla luce di tale disposizione, un Accordo avente i requisiti previsti dalla norma potrà intervenire per derogare tutti i profili giuridici della disciplina del contratto a termine che le parti sociali, così identificate, riterranno di modificare.
Ciò comporta la disamina della legittimità degli accordi sindacali territoriali sottoscritti ai sensi dell'art. 8, d. l. n. 138/2011 conv. in l. n. 148/2011
Tali accordi sindacali territoriali, prodotti dalla convenuta, sono stati stipulati da
[...]
e dalle e Controparte_4 Parte_2
associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e territoriale, e Pt_3 le cui specifiche intese sono state raggiunte a maggioranza. Per ciò che qui più direttamente rileva, ed essendo gli accordi finalizzati alla tutela dell'occupazione, in sede sindacale le Parti si davano atto che “«la flessibilità dell'organico, quando funzionale rispetto ad accertate e condivise esigenze tecnico produttive, costituisce presupposto essenziale per perseguire migliori livelli occupazionali, nonché offrire ulteriori possibilità occupazionali a professionalità già operanti nel settore e nell'area di riferimento, ancorché non stabilizzate».
L'intesa in oggetto sorge con l'obiettivo di mitigare le rigidità del mercato del lavoro e, in particolare, la disciplina del contratto a termine come novellata dal c.d. Decreto Dignità – è intervenuta sulle disposizioni foriere di maggiori criticità operative:
- l'art. 19, comma 1, d.lgs. n. 81/2015 in punto di causali da apporre a contratti di durata superiore ai 12 mesi nonché in occasione di proroghe e/o di rinnovi;
- art. 21, comma 2, d.lgs. n. 81/2015 in merito all'intervallo necessario per procedere al rinnovo di un contratto a termine.
Per ciò che rileva in questa sede, le parti sociali, al punto 5 dei suddetti Accordi hanno previsto che «in convenuta deroga all'obbligo di apporre causali ai contratti eccedenti mesi 12 (dodici), di cui all'art. 19, comma 1, d.lgs. n. 81/2015 e s.m.i., le assunzioni a termine, nonché i rinnovi e/o le proroghe di contratti sottoscritti vigente la presente intesa, sono esentati dell'obbligo di apporre causale».
E' corretto dunque, a giudizio di questa Corte, quanto osserva l'appellata e Controparte_1 cioè che tali Accordi, depositati presso l'ITL, trovano applicazione al contratto di lavoro del ricorrente in quanto:
1. sottoscritti da , Controparte_4 a cui aderisce (è pacifica, difatti, la tesi secondo cui l'efficacia soggettiva Controparte_1 degli Accordi si estende a tutte le aziende associate alle confederazioni datoriali firmatarie del contratto territoriale stante il vincolo associativo);
2. efficaci erga omnes – anche nei confronti dei lavoratori aderenti a sigle sindacali non firmatarie – ai sensi e per l'effetto di cui all'art. 8 d.l. n. 138 conv. in l. n. 148/2011.
Tale orientamento è già stato fatto proprio da questa Sezione Lavoro con le sentenze Tribunale di AN del 12.01.2021, nn. 33 e 34, giudice dr. De Napoli, a mente delle quali “l'art. 8 d.l. 13.8.2011 n. 138 conv in l. 14.09.2011, stabilisce, per quanto qui interessa che: i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale (…) possono autorizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati” (co. 1); “le specifiche intese di cui al co. 1 possono riguardare: (…) c) i contratti a termine” (co. 2); “(…) le specifiche intese di cui al co. 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal co. 2” (co.3)”, ed è anche da questa Corte condiviso.
*********
Deve dunque concludersi per la piena validità dell'Accordo Sindacale Territoriale, e per le deroghe in esso contenute rispetto alle previsioni di cui agli artt. 19 e 21 già citati, nei termini sopradetti, con immediata ricaduta nei confronti della non convertibilità del contratto di lavoro a tempo determinato dell' in contratto a tempo indeterminato. Parte_1 *********
Si duole ancora parte appellante della omessa apposizione, da parte della società, della causale alla proroga (recante data 27.3.2019) del contratto con decorrenza dal 6.8.2018 e scadenza prorogata da ultimo al 30.3.2020: come si è visto, ritenuto dal Giudice di primo grado l'unico per il quale l'impugnazione stragiudiziale sia stata tempestiva, ma in relazione al quale questa Corte ha convenuto non rilevarsi – in condivisione con quanto argomentato dal Giudice di prime cure violazione alcuna dell'art. 1344 c.c.
Anche tale motivo appare infondato.
Correttamente parte appellata, nella propria memoria di costituzione, ha rilevato che è da considerarsi acausale – al pari della proroga del 27.9.2018 - poiché regolamentato dal d.lgs 81/15, in forza della disciplina transitoria di cui all'art. 19 del d.l. 87/18 (l'art. 1, comma 2, del d.l. 87/18, convertito in legge 96/18 prevede, infatti, che le disposizioni di cui al comma 1, relative a causali, rinnovi e proroghe, “si applichino ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successive al 31.10.2018”).
Ciò posto, la proroga (recante data 27.3.2019) di detto contratto è disciplinata dalle previsioni dell'Accordo sindacale di prossimità siglato in data 20.12.2018 tra ON AN e le e pattuizione che – come innanzi riferito - richiama espressamente, Parte_4 CP_5 quale referenti normativi dell'intesa l'art. 51 d.lgs 81/15 e del d.l. n. 138/2011, convertito in legge 148/2011; con applicazione della clausola sub 5) dell'Accordo Territoriale più volle richiamato.
*********
Da ultimo, l'appellante si sofferma, sempre ai fini della auspicata conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, sulla previsione dell'art. 19 D.lgs 81/2015, così come modificato dalla L. 96/2018, il quale prevede che al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore ai dodici mesi (comma 1); esso può avere una durata superiore, non eccedente i 24 mesi, solo in presenza di almeno una delle condizioni ivi indicate.
In caso di stipulazione di un contratto in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi (comma 1- bis). Fatte salve le disposizioni dei contratti collettivi…la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale ed indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i ventiquattro mesi (comma 2).
Ma, condividendo appieno questa Corte le allegazioni contenute nella memoria difensiva dell'appellata, riportanti la decisione del Giudice di primo grado e ricordando che l'unico contratto a termine per il quale la impugnazione stragiudiziale è avvenuta in termini, il contratto recante la data del 2.8.2018 (ed avente vigenza dal 6.8.2018 al 30.9.2018) è da considerarsi acausale – al pari della proroga del 27.9.2018 - poiché regolamentato dal d.lgs 81/15, in forza della disciplina transitoria di cui all'art. 19 del d.l. 87/18 (l'art. 1, comma 2, del d.l. 87/18, convertito in legge 96/18 prevede, infatti, che le disposizioni di cui al comma 1, relative a causali, rinnovi e proroghe, “si applichino ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successive al 31.10.2018”). Dunque la proroga (recante data 27.3.2019) di detto contratto è disciplinata dalle previsioni dell'Accordo sindacale di prossimità siglato in data 20.12.2018 tra ON AN e le e Parte_4 CP_5 pattuizione che – come innanzi riferito - richiama espressamente, quale referenti normativi dell'intesa l'art. 51 d.lgs 81/15 e del d.l. n. 138/2011, convertito in legge 148/2011.
Essa ricade quindi nella revisione della clausola d) dell'Accordo Territoriale più volte richiamato, e dunque nella acausalità in esso prevista.
Il motivo di appello è dunque infondato, come anche l'ultimo, quello del preteso superamento dei 24 mesi: ciò in quanto, essendo il contratto recante la data del 2.8.2018 (ed avente vigenza dal
6.8.2018 al 30.9.2018, aggiungendovi le successive proroghe sino al 30.3.2020), attesa la intervenuta decadenza dalla impugnazione stragiudiziale dei contratti precedenti – come sopra detto
– esso non supera la durata di 24 mesi, non essendo quindi ravvisabile il superamento che ne avrebbe consentito la trasformazione in contratto a tempo indeterminato.
Ad ogni buon conto e ad abundantiam, pur non essendosi pronunciato sul punto il Giudice di prime cure, come parte appellata osserva condivisibilmente da parte di questa Corte, in virtù delle previsioni dell'Accordo Sindacale di Prossimità che - ai sensi dell'art. 51, in virtù del rinvio operato dal d.lgs 81/15 - prevede un'espressa deroga alla durata massima del contratto (art. 19, comma 2 d.lgs 81/15), elevata da 24 a 36 mesi, ove anche volesse considerarsi l'intera durata dello svolgimento dei contratti a termine e relative proroghe, le clausole n. 3 e 4 dell'Accordo del 20.12.2018 elevano a 36 mesi la durata massima del contratto a termine (clausola 3: “in convenuta deroga al periodo di durata massima del contratto a termine di cui all'art. 19, comma 2, d.lgs n.
81/15 e s.m.i., le parti convengono che i contratti a termine sottoscritti a far data dalla presente intesa non potranno eccedere la durata di mesi 36 complessiva, anche per sommatoria, nell'ipotesi di proroghe o rinnovi successivi alla data dell'Accordo”), con la previsione della non computabilità dei contratti antecedenti alla data di stipula dell'Accordo (clausola 4 dell'Accordo).
Nel caso di specie, quindi – ove volesse considerarsi l'intera durata dei periodi lavorati dall'appellante – non risulta superato l'arco temporale massimo fissato nell'Accordo di Prossimità, non avendo l'appellante prestato attività lavorativa, pacificamente, per un periodo superiore ai 36 mesi (risulta dalla lettura del ricorso introduttivo del giudizio di I grado, pag. 2, che l'appellante avrebbe lavorato, complessivamente per complessivi 752 giorni, pari quindi a circa 25 mesi).
Per tutti questi motivi l'appello va integralmente rigettato.
La peculiarità e novità della questione, nonché la presenza di non consolidati orientamenti giurisprudenziali, integrano giustificato motivo per la compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
Rigetta l'appello. Compensa integralmente le spese di questo grado di giudizio.
AN, 25 giugno 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella