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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/10/2025, n. 4079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4079 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 16098/2024 del RG
TRA
CF: , rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Petrenga;
Parte_1 C.F._1
ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t. rappresentato e difeso come in atti, domiciliato come in CP_1 atti;
resistente Conclusioni: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE L'istante con ricorso depositato il 17.12.2024 si opponeva agli avvisi di addebito 328 2022 0002976652 000, 328 2022 00069957 67 000, 328 2023 0003791702 000, allegando che l' CP_1 sede di Aversa lo aveva iscritto alla gestione commercianti e deducendo di non essere tenuto al pagamento delle somme portate dagli anzidetti titoli in quanto era unicamente socio di una quota pari al 50% della s.r.l.s. Il Piatto d'oro nonchè amministratore unico della società. Si costituiva l' esponendo che gli avvisi di addebito oggetto di impugnazione sono stati CP_1 ritualmente notificati ed in particolare:
- l'avviso di addebito 328 2022 00029766 52 000 in data 16.8.2022,
- l'avviso di addebito 328 2022 00069957 67 000 in data 28.1.2023,
- l'avviso di addebito 328 2023 00037917 02 000 in data 29.12.2023 (cfr. doc. in atti prodotta dall' ). CP_1
Deduceva che pertanto è maturata la decadenza prevista dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24.
Si rileva assorbente, al fine di decidere la controversia, la questione inerente alla decadenza prevista dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24. L'art. 30, comma 14, DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010 , n. 78 (in Suppl. ordinario n. 114 alla Gazz. Uff., 31 maggio 2010, n. 125), convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122 - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica prevede: “14. Ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all' al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, CP_1 costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione”. Pertanto anche per contestare l'avviso di addebito, così come il ruolo, è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, 1 in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa incontestabile, anche al fine di consentire così una rapida riscossione del credito medesimo. La Corte di legittimità ha infatti affermato “secondo quanto reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 dello stesso decreto è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perchè diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo.” (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 24/02/2014, n. 4338 che richiama Cass. n. 14692/2007; 17978/2008; 2835/2009; 8931/2011). Nella fattispecie in esame l' ha prodotto documentazione probante la rituale notificazione CP_1 dei suddetti avvisi di addebito nelle date già sopra indicate in motivazione. Deve accertarsi che, quando è stato depositato il ricorso, era ormai maturata la decadenza prevista dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24. Pertanto deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della circostanza esposta dall' in CP_1 memoria inerente all'annullamento della posizione del contribuente e degli avvisi di addebito collegati.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-dichiara l'inammissibilità del ricorso;
-compensa le spese di lite. Si comunichi. Così deciso il 25.10.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
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SENTENZA nella controversia iscritta al n. 16098/2024 del RG
TRA
CF: , rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Petrenga;
Parte_1 C.F._1
ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t. rappresentato e difeso come in atti, domiciliato come in CP_1 atti;
resistente Conclusioni: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE L'istante con ricorso depositato il 17.12.2024 si opponeva agli avvisi di addebito 328 2022 0002976652 000, 328 2022 00069957 67 000, 328 2023 0003791702 000, allegando che l' CP_1 sede di Aversa lo aveva iscritto alla gestione commercianti e deducendo di non essere tenuto al pagamento delle somme portate dagli anzidetti titoli in quanto era unicamente socio di una quota pari al 50% della s.r.l.s. Il Piatto d'oro nonchè amministratore unico della società. Si costituiva l' esponendo che gli avvisi di addebito oggetto di impugnazione sono stati CP_1 ritualmente notificati ed in particolare:
- l'avviso di addebito 328 2022 00029766 52 000 in data 16.8.2022,
- l'avviso di addebito 328 2022 00069957 67 000 in data 28.1.2023,
- l'avviso di addebito 328 2023 00037917 02 000 in data 29.12.2023 (cfr. doc. in atti prodotta dall' ). CP_1
Deduceva che pertanto è maturata la decadenza prevista dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24.
Si rileva assorbente, al fine di decidere la controversia, la questione inerente alla decadenza prevista dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24. L'art. 30, comma 14, DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010 , n. 78 (in Suppl. ordinario n. 114 alla Gazz. Uff., 31 maggio 2010, n. 125), convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122 - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica prevede: “14. Ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all' al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, CP_1 costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione”. Pertanto anche per contestare l'avviso di addebito, così come il ruolo, è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, 1 in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa incontestabile, anche al fine di consentire così una rapida riscossione del credito medesimo. La Corte di legittimità ha infatti affermato “secondo quanto reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 dello stesso decreto è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perchè diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo.” (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 24/02/2014, n. 4338 che richiama Cass. n. 14692/2007; 17978/2008; 2835/2009; 8931/2011). Nella fattispecie in esame l' ha prodotto documentazione probante la rituale notificazione CP_1 dei suddetti avvisi di addebito nelle date già sopra indicate in motivazione. Deve accertarsi che, quando è stato depositato il ricorso, era ormai maturata la decadenza prevista dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24. Pertanto deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della circostanza esposta dall' in CP_1 memoria inerente all'annullamento della posizione del contribuente e degli avvisi di addebito collegati.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-dichiara l'inammissibilità del ricorso;
-compensa le spese di lite. Si comunichi. Così deciso il 25.10.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
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