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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 09/10/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Unico del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n.701/ 2025 introdotta
D A
), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
OL RO e dall'avv. ESPOSITO ALDO;
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentati e difesi, in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott.ssa
PAGLIUCA FIORELLA;
-resistente-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.2.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva l'intestato
Tribunale formulando le seguenti conclusioni: “- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente,
, al riconoscimento, in termini di punteggio ed ai fini di una migliore Parte_1 collocazione nella Graduatoria permanente ATA 24 Mesi per il profilo di collaboratore scolastico, del periodo di servizio militare di leva "non svolto in costanza di nomina" alla stregua del servizio militare "in costanza di nomina", con conseguente attribuzione di 6 punti per l'anno di servizio. -
Condannare i resistenti, nelle rispettive competenze, all'adozione degli atti amministrativi necessari per l'aggiornamento della graduatoria secondo quanto sopra, attribuendo al ricorrente i punti 1 spettanti per il periodo di servizio militare di leva "non in costanza di nomina". Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, a beneficio dei sottoscritti procuratori antistatari”.
A fondamento delle proprie domande, la parte ricorrente deduceva di essere un collaboratore scolastico in possesso del Diploma di scuola secondaria di secondo grado, conseguito il 15/07/1991 presso l'IT.C.G. "A. Masullo - Theti" di Nola;
che in fase di presentazione della domanda di aggiornamento per l'anno scolastico 2024/2025, indicava la posizione regolare nei confronti del servizio di leva, avendolo prestato dal 12/09/1995 (data di incorporamento) al settembre 1996, "dopo il conseguimento del titolo valido per l'accesso alle graduatorie" e non in costanza di nomina, intervenuta solo successivamente;
che, pubblicate le graduatorie, constatava che detto titolo veniva valutato solo 0,6 punti.
Il ricorrente lamentava pertanto in questa sede di aver diritto ad un punteggio maggiore di ben 5,4 punti e pari a 6 punto;
circostanza quest'ultima che avrebbe determinato una posizione migliore nella graduatoria cui egli presentava domanda, con maggiori possibilità di impiego.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva il convenuto in giudizio, il quale CP_1 eccepiva l'infondatezza del ricorso, chiarendo che nel caso di specie non potevano essere riconosciuti
6 punti, in quanto il titolo allegato alla domanda aveva ad oggetto un servizio reso non in costanza di un rapporto di lavoro con il;
che, quindi, in applicazione della normativa in Controparte_1 materia, il suddetto titolo poteva essere valutato solo 0,6 punti, al pari di un qualsiasi “servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali”. Concludeva pertanto per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Questo GDL, letti gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione, così provvede. Il ricorso non è fondato e deve esser rigettato per i motivi di seguito indicati.
Preliminarmente, deve osservarsi che nel caso di specie il petitum della controversia è il diritto del ricorrente ad ottenere lo stesso punteggio previsto per coloro i quali hanno svolto il servizio di leva militare in costanza di rapporto con il convenuto;
ciò sul presupposto che il servizio militare CP_1 reso non in costanza di rapporto è valutato dall'Amministrazione scolastica in modo diverso ed inferiore, in quanto equiparato ad un servizio reso alle dipendenze di una qualsiasi amministrazione, diversa dal . Controparte_1
Pertanto, nel caso de quo, non risulta in discussione che il servizio militare svolto dopo l'acquisizione del titolo abilitante all'inserimento in graduatoria debba ricevere valutazione ai fini dell'inserimento suddetto, anche se non prestato in costanza di precedente nomina, ma la diversa ipotesi che, seppure
2 valutato, detto servizio comporti l'attribuzione di un punteggio inferiore di 5,4 punti, con evidenti ripercussioni sulla posizione del ricorrente nella graduatoria de qua.
Ebbene, al fine di meglio comprendere il quadro normativo di riferimento, deve richiamarsi l'articolo
2050, che al comma 1 stabilisce "1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici".
Il medesimo articolo al successivo comma 2 prevede che "2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro".
Infine, l'articolo 485, al comma 7, dispone che "Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti".
Dunque, la disciplina in materia, siccome richiamata, non preclude la possibilità di valutare in modo diverso dei titoli che, di fatto, non risultano uguali, nella misura in cui uno è conseguito in costanza di rapporto, quindi in un momento in cui l'istante è già inserito nel circuito scolastico e ha già ricevuto una nomina a cui, tuttavia, deve rinunciare per assolvere a un dovere civico;
l'altro, diversamente, in un periodo antecedente, finanche eventualmente alla decisione di svolgere una prestazione lavorativa in favore dell'Amministrazione Scolastica. Pertanto, il decreto ministeriale contestato, laddove attribuisce un peso diverso ai due titoli, non si pone in contrasto con alcuna fonte normativa e, quindi, non possono essere per tale motivo disapplicato.
Sul punto, questo GDL, pur consapevole della sussistenza di un orientamento giurisprudenziale di senso opposto, ritiene di dover dare continuità all'orientamento già espresso in seno a questo
Tribunale, con la sentenza n. 746/2023 pubbl. il 26/10/2023, la cui motivazione si riporta, anche per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., ritenendola ampiamente condivisibile: “La richiesta del ricorrente di vedersi attribuire ulteriori 5,40 punti si identifica con la diversa pretesa che il servizio di leva, sebbene non prestato in costanza di rapporto, sia valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato nella medesima qualifica. Una simile equiparazione ha senso solo se il cittadino, per assolvere l'obbligo di leva, sia stato costretto a interrompere il rapporto di lavoro già in atto con l'Amministrazione scolastica, perdendo così la possibilità di maturare i 6 punti che la normativa sulle graduatorie di circolo e d'istituto riconosce ai dipendenti per ogni anno di servizio prestato nella scuola. Per contro, risulta corretta l'equiparazione che il DM 50/21 ha fatto tra servizio di leva prestato non in costanza di rapporto e impiego civile alle dipendenze di altre Amministrazioni, tenuto conto che le due situazioni risultano comparabili: in entrambe, infatti, il cittadino, per assolvere l'obbligo di leva, non ha dovuto interrompere un rapporto di lavoro in atto con l'Amministrazione
3 scolastica, cosicché appare razionale attribuire alle due situazioni lo stesso minor punteggio di 0,60 punti”.
A fondamento della propria decisione, la citata pronuncia del Tribunale di Avellino richiama i principi già espressi dalla Cassazione (n.5679/2020): “Deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, co. 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi;
è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2, co. 6, D.M. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. 42/2009, v.
Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343). Da ultimo, il Consiglio di Stato n. 11602 del
2022 ha affermato “Secondo diverse pronunce del Consiglio di Stato il servizio militare di leva e il servizio civile sostitutivo per i periodi prestati precedentemente rispetto alla nomina «non ha nulla a vedere con la valutazione dei titoli nei concorsi e nelle procedure concorsuali per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni», sul presupposto che «sarebbe ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice d'idoneità all'insegnamento, a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all'attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza» (Cons. Stato, Sez. II, 22 novembre 2011, n.
4259; 17 giugno 2015, n. 2314, da ultimo 13 dicembre 2017, n. 2612). In definitiva, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione,
4 essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla «posizione di lavoro» (art. 52 Cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione”.
Tali conclusioni sono state invero confermate anche da una recentissima pronuncia della Corte di
Cassazione (Cass. n. 22429/ 2024), la quale ha specificamente ribadito: “6.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli "a tutti gli effetti", con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole. Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo - ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto.
Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2,
Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo.
Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un
5 servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo. Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081). D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
8. A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602.”. (vd. Cass. n. 22429/ 2024).
In applicazione dei principi suesposti, in quanto integralmente condivisi, la domanda attorea siccome formulata deve essere rigettata, restando assorbita ogni altra domanda e/o eccezione.
Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto degli oscillamenti giurisprudenziali sulla questione di diritto esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del GDL dott.ssa Monica d'Agostino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così decide:
1) Rigetta la domanda;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Avellino, il 9.10.2025
IL GIUDICE UNICO DEL LAVORO
Dott.ssa Monica d'Agostino
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Unico del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n.701/ 2025 introdotta
D A
), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
OL RO e dall'avv. ESPOSITO ALDO;
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentati e difesi, in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott.ssa
PAGLIUCA FIORELLA;
-resistente-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.2.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva l'intestato
Tribunale formulando le seguenti conclusioni: “- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente,
, al riconoscimento, in termini di punteggio ed ai fini di una migliore Parte_1 collocazione nella Graduatoria permanente ATA 24 Mesi per il profilo di collaboratore scolastico, del periodo di servizio militare di leva "non svolto in costanza di nomina" alla stregua del servizio militare "in costanza di nomina", con conseguente attribuzione di 6 punti per l'anno di servizio. -
Condannare i resistenti, nelle rispettive competenze, all'adozione degli atti amministrativi necessari per l'aggiornamento della graduatoria secondo quanto sopra, attribuendo al ricorrente i punti 1 spettanti per il periodo di servizio militare di leva "non in costanza di nomina". Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, a beneficio dei sottoscritti procuratori antistatari”.
A fondamento delle proprie domande, la parte ricorrente deduceva di essere un collaboratore scolastico in possesso del Diploma di scuola secondaria di secondo grado, conseguito il 15/07/1991 presso l'IT.C.G. "A. Masullo - Theti" di Nola;
che in fase di presentazione della domanda di aggiornamento per l'anno scolastico 2024/2025, indicava la posizione regolare nei confronti del servizio di leva, avendolo prestato dal 12/09/1995 (data di incorporamento) al settembre 1996, "dopo il conseguimento del titolo valido per l'accesso alle graduatorie" e non in costanza di nomina, intervenuta solo successivamente;
che, pubblicate le graduatorie, constatava che detto titolo veniva valutato solo 0,6 punti.
Il ricorrente lamentava pertanto in questa sede di aver diritto ad un punteggio maggiore di ben 5,4 punti e pari a 6 punto;
circostanza quest'ultima che avrebbe determinato una posizione migliore nella graduatoria cui egli presentava domanda, con maggiori possibilità di impiego.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva il convenuto in giudizio, il quale CP_1 eccepiva l'infondatezza del ricorso, chiarendo che nel caso di specie non potevano essere riconosciuti
6 punti, in quanto il titolo allegato alla domanda aveva ad oggetto un servizio reso non in costanza di un rapporto di lavoro con il;
che, quindi, in applicazione della normativa in Controparte_1 materia, il suddetto titolo poteva essere valutato solo 0,6 punti, al pari di un qualsiasi “servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali”. Concludeva pertanto per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Questo GDL, letti gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione, così provvede. Il ricorso non è fondato e deve esser rigettato per i motivi di seguito indicati.
Preliminarmente, deve osservarsi che nel caso di specie il petitum della controversia è il diritto del ricorrente ad ottenere lo stesso punteggio previsto per coloro i quali hanno svolto il servizio di leva militare in costanza di rapporto con il convenuto;
ciò sul presupposto che il servizio militare CP_1 reso non in costanza di rapporto è valutato dall'Amministrazione scolastica in modo diverso ed inferiore, in quanto equiparato ad un servizio reso alle dipendenze di una qualsiasi amministrazione, diversa dal . Controparte_1
Pertanto, nel caso de quo, non risulta in discussione che il servizio militare svolto dopo l'acquisizione del titolo abilitante all'inserimento in graduatoria debba ricevere valutazione ai fini dell'inserimento suddetto, anche se non prestato in costanza di precedente nomina, ma la diversa ipotesi che, seppure
2 valutato, detto servizio comporti l'attribuzione di un punteggio inferiore di 5,4 punti, con evidenti ripercussioni sulla posizione del ricorrente nella graduatoria de qua.
Ebbene, al fine di meglio comprendere il quadro normativo di riferimento, deve richiamarsi l'articolo
2050, che al comma 1 stabilisce "1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici".
Il medesimo articolo al successivo comma 2 prevede che "2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro".
Infine, l'articolo 485, al comma 7, dispone che "Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti".
Dunque, la disciplina in materia, siccome richiamata, non preclude la possibilità di valutare in modo diverso dei titoli che, di fatto, non risultano uguali, nella misura in cui uno è conseguito in costanza di rapporto, quindi in un momento in cui l'istante è già inserito nel circuito scolastico e ha già ricevuto una nomina a cui, tuttavia, deve rinunciare per assolvere a un dovere civico;
l'altro, diversamente, in un periodo antecedente, finanche eventualmente alla decisione di svolgere una prestazione lavorativa in favore dell'Amministrazione Scolastica. Pertanto, il decreto ministeriale contestato, laddove attribuisce un peso diverso ai due titoli, non si pone in contrasto con alcuna fonte normativa e, quindi, non possono essere per tale motivo disapplicato.
Sul punto, questo GDL, pur consapevole della sussistenza di un orientamento giurisprudenziale di senso opposto, ritiene di dover dare continuità all'orientamento già espresso in seno a questo
Tribunale, con la sentenza n. 746/2023 pubbl. il 26/10/2023, la cui motivazione si riporta, anche per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., ritenendola ampiamente condivisibile: “La richiesta del ricorrente di vedersi attribuire ulteriori 5,40 punti si identifica con la diversa pretesa che il servizio di leva, sebbene non prestato in costanza di rapporto, sia valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato nella medesima qualifica. Una simile equiparazione ha senso solo se il cittadino, per assolvere l'obbligo di leva, sia stato costretto a interrompere il rapporto di lavoro già in atto con l'Amministrazione scolastica, perdendo così la possibilità di maturare i 6 punti che la normativa sulle graduatorie di circolo e d'istituto riconosce ai dipendenti per ogni anno di servizio prestato nella scuola. Per contro, risulta corretta l'equiparazione che il DM 50/21 ha fatto tra servizio di leva prestato non in costanza di rapporto e impiego civile alle dipendenze di altre Amministrazioni, tenuto conto che le due situazioni risultano comparabili: in entrambe, infatti, il cittadino, per assolvere l'obbligo di leva, non ha dovuto interrompere un rapporto di lavoro in atto con l'Amministrazione
3 scolastica, cosicché appare razionale attribuire alle due situazioni lo stesso minor punteggio di 0,60 punti”.
A fondamento della propria decisione, la citata pronuncia del Tribunale di Avellino richiama i principi già espressi dalla Cassazione (n.5679/2020): “Deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, co. 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi;
è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2, co. 6, D.M. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. 42/2009, v.
Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343). Da ultimo, il Consiglio di Stato n. 11602 del
2022 ha affermato “Secondo diverse pronunce del Consiglio di Stato il servizio militare di leva e il servizio civile sostitutivo per i periodi prestati precedentemente rispetto alla nomina «non ha nulla a vedere con la valutazione dei titoli nei concorsi e nelle procedure concorsuali per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni», sul presupposto che «sarebbe ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice d'idoneità all'insegnamento, a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all'attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza» (Cons. Stato, Sez. II, 22 novembre 2011, n.
4259; 17 giugno 2015, n. 2314, da ultimo 13 dicembre 2017, n. 2612). In definitiva, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione,
4 essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla «posizione di lavoro» (art. 52 Cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione”.
Tali conclusioni sono state invero confermate anche da una recentissima pronuncia della Corte di
Cassazione (Cass. n. 22429/ 2024), la quale ha specificamente ribadito: “6.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli "a tutti gli effetti", con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole. Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo - ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto.
Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2,
Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo.
Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un
5 servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo. Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081). D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
8. A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602.”. (vd. Cass. n. 22429/ 2024).
In applicazione dei principi suesposti, in quanto integralmente condivisi, la domanda attorea siccome formulata deve essere rigettata, restando assorbita ogni altra domanda e/o eccezione.
Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto degli oscillamenti giurisprudenziali sulla questione di diritto esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del GDL dott.ssa Monica d'Agostino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così decide:
1) Rigetta la domanda;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Avellino, il 9.10.2025
IL GIUDICE UNICO DEL LAVORO
Dott.ssa Monica d'Agostino
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