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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 19/07/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice onorario Dott.ssa Maria Salvatora Magliona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2309/2016 pendente tra
( , rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
VINCENZO MARICONDA, FRANCESCA PACE e MARIO GIOVANNI ALTANA giusta procura in atti ed elett.te dom.ta presso lo studio di quest'ultimo in OLBIA VIA DELLA PORTA,17
CONTRO
, rapp.to e difeso dagli Avv.ti Avv. Controparte_1 P.IVA_1
ALBERTO BARDINI e SABRINA PANGRAZIO giusta procura in atti ed elett.te dom.ta in VERONA VIA FRANCIA, 21/C presso lo studio dei medesimi avvocati
OGGETTO: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME IN ATTI.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1 evocava in giudizio la convenuta indicata in epigrafe, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 738/16 emesso in data 30.08.16, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 14.438,70, quale corrispettivo per i lavori eseguiti sull'imbarcazione denominata ITAMA MARC 40, di proprietà dell'opponente.
Affermava la di aver provveduto - a fronte di due preventivi redatti Parte_1 dall'opposta e relativi ai lavori di rimessaggio invernale e lavori extra rimessaggio per la somma complessiva di € 28.324,23 - al pagamento di un acconto di €
15.000,00 a mezzo bonifico bancario in data 21.04.2015, e della somma di € 9.676,43 a mezzo assegno bancario in data 05.08.2015, debitamente incassato dall'opposta; asseriva, pertanto, di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto.
Lamentava altresì che alcuni lavori non fossero stati eseguiti a regola d'arte e che la barca presentava, al momento della consegna, danni e graffi asseritamente subiti durante il varo.
Chiedeva, pertanto, l'accertamento dell'inesistenza del credito, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, proponendo domanda riconvenzionale per la restituzione della somma di € 5.355,80 per corrispettivi non dovuti stante i vizi lamentati, nonché la somma di € 1.088,24 per esborso sostenuto per l'eliminazione dei danni cagionati alla fiancata destra dell'imbarcazione; con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
La convenuta si costituiva, contestando ogni avversa pretesa e rilevando che al momento della consegna dell'imbarcazione fossero stati eseguiti lavori diversi ed ulteriori rispetto a quanto previsto nei due preventivi in atti ed insistendo nella domanda.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, interrogatorio formale e prova testimoniale, veniva trattenuta in decisione senza termini, previa revoca dell'ordinanza ex art. 281 sexies.
********
L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
Premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario - con la conseguenza che il Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso - in tale giudizio, secondo i principi operanti in tema di onere della prova ex art. 2697 c.c., incombe su chi fa valere un qualsiasi diritto il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Ciò, in quanto, nel giudizio de quo, solo da un punto di vista formale,
l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre, in termini sostanziali, è il creditore ad avere veste di attore, con i conseguenti oneri probatori, a fronte dell'opponente-convenuto cui compete di addurre eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito;
di talchè le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o la non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano delle eccezioni (Cass. 2003/6421; 2003/17371), con la conseguenza che l'oggetto del giudizio di opposizione non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (nonchè dei fatti modificativi o estintivi del diritto stesso, eccepiti da parte opponente), con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto (cfr. Cass. civile 2005/15026, 2003/15186,
2002/6663).
Quindi il diritto del preteso creditore deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza o dalla persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Si ritiene inoltre di dover richiamare brevemente la disciplina generale dell'inadempimento del contratto, la quale dispone che il creditore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto abbia l'onere di provare il titolo da cui deriva la propria pretesa, ovvero l'accordo circa i lavori ed il corrispettivo pattuiti, nonchè di avere adempiuto la propria obbligazione, ossia di aver eseguito l'opera o il servizio - integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito, oggetto della sua pretesa - e limitandosi, invece, ad allegare l'inadempimento della controparte;
mentre il debitore ha l'onere di provare i fatti relativi all'estinzione dell'obbligazione, ovvero quelli modificativi della medesima.
Diverso è l'assetto relativo al riparto degli oneri probatori allorché sia fatta valere la garanzia speciale per le difformità e vizi dell'opera o del servizio. In questa prospettiva, per consolidata giurisprudenza, la Suprema Corte ha affermato, con specifico riguardo al contratto di compravendita - ma il principio è stato espressamente esteso dalla stessa pronuncia, per identità di ratio, anche all'appalto - che, in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi.
E ciò perché la garanzia per i vizi pone il venditore in una condizione non di “obbligazione” (dovere di prestazione) ma di “soggezione” (Cass. Sez. U,
Sentenza n. 11748 del 03/05/2019; così anche Cass. Sez. U, Sentenza n.
19702 del 13/11/2012), cosicché lo schema concettuale a cui ricondurre l'ipotesi che la cosa venduta risulti viziata non può essere quello dell'inadempimento di una obbligazione.
Pertanto, l'imperfetta attuazione del risultato auspicato – ossia del compimento dell'opera o della prestazione del servizio in conformità alle pattuizioni negoziali e alle regole tecniche, in ragione della presenza delle difformità e dei vizi – integra una responsabilità che prescinde da ogni giudizio di colpevolezza dell'assuntore e si fonda soltanto sul dato obiettivo dell'esistenza dei difetti. La prova di tale esistenza grava, dunque, in linea di principio, sul committente. E ciò anche in applicazione del principio di vicinanza della prova e del tradizionale canone riassunto nel brocardo latino negativa non sunt probanda (di recente anche Cass. civ. sez. II, n. 54/2025).
Cosicché, in tema di garanzia per difformità e vizi, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza delle difformità e dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche per facta concludentia, spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei difetti e delle conseguenze dannose lamentate, giacché
l'art. 1667 c.c. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia delle difformità e dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 6161 del 07/03/2024; Sez. 2, Ordinanza n.
21230 del 19/07/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 12723 del 10/05/2023; Sez. 2,
Sentenza n. 7267 del 13/03/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 2223 del 25/01/2022;
Sez. 2, Sentenza n. 39599 del 13/12/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 10149 del
16/04/2021; Sez. 2, Sentenza n. 19146 del 09/08/2013; Sez. 2, Sentenza n.
23923 del 27/12/2012).
Alla luce dei suddetti principi, nel caso di specie, non appare assolto l'onere probatorio gravante sull'opposta in ordine al diritto al corrispettivo preteso, se non limitatamente alla somma di € 3.647,80, quale saldo dovuto per i lavori indicati nei preventivi in atti a seguito della dimostrazione dei pagamenti eseguiti, come fornita dall'opponente; lo stesso vale per l'onere della prova che incombeva sull'opponente in merito alla sussistenza dei vizi nell'imbarcazione di sua proprietà.
Precisamente quanto alla posizione dell'opposta, non ci si può esimere dal rilevare come nel ricorso per decreto ingiuntivo la stessa abbia affermato che con l'odierna opponente era intercorso un contratto di rimessaggio relativo all'imbarcazione 40, di sua proprietà, per la stagione 2014/15 ed un CP_2
accordo per lavori extra rimessaggio, per un totale di € 28.324,23; il tutto meglio descritto nei due preventivi che venivano prodotti nel procedimento monitorio, chiedendo pertanto l'ingiunzione della somma di € 14.438,70, quale saldo ancora dovuto per i suddetti lavori.
Affermava, altresì, l'opposta che la aveva versato Parte_1
soltanto un acconto di € 15.000,00 con bonifico bancario, omettendo di versare il saldo di quanto dovuto, asseritamente ammontante ad € 14.438,70, come risultava dalla fattura n. 90/2016 del 19.05.16. Soltanto con la comparsa di costituzione e risposta depositata nel presente giudizio, l'opposta modificava la narrativa dei fatti, affermando che i lavori indicati nella fattura n. 90 del 19.05.2016 fossero diversi ed ulteriori rispetto a quelli indicati nei preventivi a suo tempo redatti, con esclusione dei lavori di cui ai nn. 1 e 10 del preventivo del 30.01.2015, e che gli stessi erano stati richiesti dalla soltanto successivamente e, precisamente, al momento della Parte_1
consegna e del varo dell'imbarcazione.
Orbene, dall'istruttoria svolta, è emerso intanto che le somme versate dalla
- contrariamente a quanto sostenuto dall'opposta - ammontano a Parte_1
complessivi € 24.676,43, poiché l'odierna opponente ha provato di aver versato, oltre a € 15.000,00 a titolo di acconto a mezzo bonifico bancario in data
21.04.2015, l'ulteriore somma di € 9.676,43 a mezzo di assegno bancario in data 05.08.2015, debitamente incassato dall'opposta; infatti l'opponente ha prodotto copia del bonifico e copia del proprio estratto conto bancario, dal quale risulta l'incasso del predetto assegno, nonché la fattura n. 241/15, emessa dall'opposta, ove viene dato atto anche da quest'ultima del pagamento della predetta somma a mezzo assegno bancario del 05.08.2015.
L'opposta, peraltro, dà atto nella propria comparsa di non aver incluso nella predetta fattura le voci relative ai n. 1 e 10 del preventivo del 30 gennaio
2015, in quanto voci tempestivamente contestate dalla , includendole Parte_1
però incomprensibilmente nella fattura posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo.
Come evidenziato, nel predetto ricorso l'opposta non fa cenno a lavori ulteriori rispetto a quelli dei due preventivi, ponendo proprio questi ultimi a fondamento delle proprie pretese come fossero lavori in essi indicati, mentre soltanto nel corso del giudizio di opposizione fa riferimento a lavori commissionati in data successiva e prossima alla consegna della barca.
Ad ogni buon conto, dalle prove testimoniali assunte è emerso che i lavori indicati nella più volte richiamata fattura n. 90 sono diversi ed ulteriori rispetto a quelli di cui ai preventivi iniziali, con esclusione delle voci 1 e 10 che risultano già indicate nel secondo preventivo.
L'opposta, tuttavia, non ha fornito compiuta prova – come era suo onere – di un accordo con la , successivo alla redazione dei due preventivi, sia Parte_1
in ordine ai reclamati lavori ulteriori, sia in ordine al compenso pattuito per gli stessi.
Rilevato che l'istruttoria ha comunque consentito di dimostrare l'esecuzione anche dei lavori indicati ai punti 1) e 10) del già citato preventivo, risulta ancora un credito a favore dell'opposta pari ad € 3.647,80.
Passando all'esame della domanda riconvenzionale formulata da parte opponente - la quale ha lamentato che alcuni lavori non erano stati eseguiti, o comunque erano stati eseguiti male, non avendo risolto il problema, in particolar modo per quanto attiene ai lavori indicati ai nn. 1 e 10 del preventivo
30/2015, di cui si è già fatto cenno - la stessa, a fronte della prova fornita dall'opposta in ordine al fatto che tutti i lavori indicati in preventivo sono stati eseguiti, non ha dimostrato - come era suo onere - la sussistenza dei vizi lamentati, soprattutto considerato che ha provveduto alla loro eliminazione rivolgendosi ad altra società e successivamente vendendo, altresì,
l'imbarcazione; circostanze che non hanno consentito di verificare la sussistenza dei lamentati vizi.
Conclusivamente, dalle prove testimoniali dedotte da parte opposta sono emersi elementi sufficienti a provare i fatti costitutivi della domanda di parte opposta, relativa all'avvenuta esecuzione della prestazione indicata nei preventivi prodotti;
mentre non risulta assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante relativamente all'accordo ed al corrispettivo dei lavori extra preventivo, così come l'opponente non ha fornito la prova della sussistenza dei lamentati vizi.
Dalle emergenze processuali sopra evidenziate, consegue l'accoglimento parziale dell'opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opponente al pagamento del saldo residuo pari ad € 3.647,80, mentre deriva il rigetto della domanda riconvenzionale della Parte_1
per i motivi sopra esposti;
spese del giudizio compensate, stante la reciproca parziale soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, il Tribunale di Tempio Pausania, nella suindicata composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione deduzione e conclusione reietta, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 738/2016 emesso in data 30.08.2016 per i motivi esposti;
- condanna al pagamento in favore dell'opposta della Parte_1 somma di € 3.647,80, oltre interessi fino al saldo effettivo;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente, con conseguente compensazione delle spese di lite.
Tempio Pausania, 19/07/2025
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona