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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 23/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1061/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Udienza del 23 gennaio 2025.
Sono presenti i procuratori delle parti, i quali concordemente insistono affinché il Giudice voglia immediatamente pronunciarsi con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Svolgimento del processo e concisi motivi della decisione:
Con atto di citazione ritualmente notificato la società “ P. VA , in persona Parte_1 P.IVA_1 del suo legale rappresentante pro tempore, spiegava opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1948/2022, emesso il 29/12/2022 da questo Tribunale nel procedimento di cui a R.G. n. 4832/2022 in favore della società , P. Parte_2
VA e cod. fisc. (di seguito: ), con il quale si ingiungeva all'odierna attrice di P.IVA_2 Pt_2 pagare immediatamente in favore della società “ la complessiva somma di € 13.152,00 Pt_2 oltre spese ed interessi, in ragione del noleggio e del montaggio di attrezzature e tensostrutture
(tende all'interno del noto Parco di Pinocchio - Collodi), per le quali era stato asseritamente corrisposto dall'odierna opponente soltanto l'importo di € 5.636,00 laddove la somma dovuta alla società “ ammontava ad € 18.788,00 IVA compresa. L'ingiungente produceva tra gli altri Pt_2 documenti fattura con autenticazione registro IVA ed estratto conto.
La “ motivava l'opposizione spiegando in primo luogo eccezione di inadempimento e Parte_1 domanda di risoluzione contrattuale, in ragione del fatto che si erano verificate subito dopo l'installazione delle tende, ossia il 3/11/2022, delle infiltrazioni di acqua, causate da intense precipitazioni atmosferiche, di entità tale da causare danni alle scenografie, pannelli, arredi ed allestimenti elettrici installati all'interno delle tende, tra cui un “ peluche automa Parte_3 motorizzato”, il tutto, con danni quantificabili per una somma di € 25.000,00 (di cui soli 18.000,00 euro quale valore dell' ). Specificava la “ che la società opposta interveniva Parte_3 Parte_1 su richiesta dell'odierna opponente ma non riusciva ad impedire i danni sopra indicati, come riportato da messaggio e-mail e successiva p.e.c. inviata dall'opponente. Ritenuta, pertanto, la responsabilità di parte opposta, l'opponente domandava, previa sospensione dell'immediata esecutività del provvedimento monitorio, la revoca dello stesso e, a seguito dell'accoglimento della spiegata riconvenzionale, la risoluzione del contratto di noleggio intercorso tra le parti e la
1 condanna dell'opposta al risarcimento dei danni materiali e di immagine, valutati in complessivi €
25.000,00, con altresì condanna al pagamento di spese, diritti e onorari nonché maggiorazione del
30% per la redazione in modalità informatica dell'atto di opposizione.
Si costituiva con comparsa la società opposta , negando in primo luogo la presenza di Pt_2 infiltrazioni di acqua, trattandosi invece di poche gocce d'acqua tra le giunture dei gazebi, risolte con un passaggio di silicone e rilevando, poi, come il primo pagamento non fosse andato a buon fine, nonostante le assicurazioni di controparte. Preliminarmente rilevava quindi l'assenza dei gravi motivi richiesti per la sospensione dell'immediata esecutività del Decreto opposto, laddove nel merito contestava la legittimità e la fondatezza delle domande di risoluzione e di risarcimento avanzate dalla società opponente, negando le lamentante infiltrazioni e i pretesi danni, rilevando come nessuna prova a riguardo risultasse fornita da controparte. Solo per scrupolo difensivo rilevava poi come il contratto non prevedesse alcuna responsabilità dell'opposta per infiltrazioni d'acqua e come i danni potevano comunque essere evitati, usando l'ordinaria diligenza ex art.
1227 c.c., se controparte non avesse collocato nei giorni di pioggia arredi di asserito pregio sotto le tende. Concludeva per il rigetto della richiesta di sospensione nonché, nel merito, dell'opposizione e delle domande ivi contenute, con vittoria di spese e compensi professionali.
Alla prima udienza il Giudice concedeva i termini ex art. 183 c.p.c. e si riservava sulla richiesta di sospensiva, rigettandola quindi a scioglimento della riserva. In seguito veniva nominato altro
Giudice che provvedeva all'ammissione, dopo aver condotto l'interrogatorio libero, di alcune delle prove orali indicate dalle parti. Successivamente la “ veniva posta in liquidazione, Parte_1 nominandosi altro avvocato. Veniva altresì nominato il sottoscritto Giudice che provvedeva all'espletamento delle prove ammesse. I procuratori delle parti precisavano quindi le rispettive conclusioni e la causa era rinviata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza odierna per la lettura della sentenza, concessi i termini per il deposito delle rispettive conclusionali e note spese.
Passando ora al merito della causa, si osserva subito che effettivamente si sono verificate rilevanti infiltrazioni di acqua all'interno delle tende, come risulta dagli interrogatori, dalle testimonianze acquisite e dal materiale video depositato da parte attrice opponente. Tali infiltrazioni erano tuttavia considerate dal preventivo, sottoscritto da parte opponente, di cui in allegato zip n. 2 di parte opposta, ove è espressamente riportato che “La ditta declina ogni Parte_2 responsabilità riguardante infiltrazioni ed eventuali manomissioni, eventi naturali quali venti, uragani, nevicate, eventi sismici”. Le infiltrazioni erano pertanto previste e non ne era indicata l'intensità, minima o massima. Il documento è stato prodotto sottoscritto da parte opponente.
Ne segue che non può imputarsi a parte convenuta opposta né la presenza di infiltrazioni, peraltro risolte al quarto intervento, come emerso dalle prove testimoniali, né gli eventuali danni riportati, sui quali ultimi occorre rilevare che manca la prova, di cui era onerata parte attrice opponente, sia della quantità e qualità dei danni occorsi all'orso meccanico, essendo certa soltanto la circostanza che lo stesso sia stato “bagnato”, senza alcuna altra specificazione, sia degli ulteriori danni all'immagine lamentati, di cui manca ogni tipo di allegazione. Per contro risulta dalle prove orali che il problema era stato risolto prima di Natale e che la manifestazione natalizia si era comunque svolta regolarmente.
2 Risulta altrettanto provato, documentalmente, che il Decreto era fondato in quanto la posizione debitoria di parte opponente non risultava in alcun modo estinta o sanata.
Di conseguenza le domande dell'opponente andranno rigettate, dovendosi confermare il Decreto opposto.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono infine la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli in funzione di Giudice
Unico, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e le domande di parte attrice opponente, confermando il Decreto
Ingiuntivo opposto;
2) Condanna parte opponente, società “ a socio unico in liquidazione”, come in atti Parte_1 descritta e rappresentata, alla rifusione delle spese processuali di parte opposta, società
“ , come in atti descritta e rappresentata, che liquida in Parte_2 complessivi € 5.077,00 per compenso ed € 34,00 per esborsi, oltre a rimborso spese generali, I.V.A. – se dovuta – e C.P.A. come per legge.
Il Giudice.
Dott. Giovanni Piccioli.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Udienza del 23 gennaio 2025.
Sono presenti i procuratori delle parti, i quali concordemente insistono affinché il Giudice voglia immediatamente pronunciarsi con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Svolgimento del processo e concisi motivi della decisione:
Con atto di citazione ritualmente notificato la società “ P. VA , in persona Parte_1 P.IVA_1 del suo legale rappresentante pro tempore, spiegava opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1948/2022, emesso il 29/12/2022 da questo Tribunale nel procedimento di cui a R.G. n. 4832/2022 in favore della società , P. Parte_2
VA e cod. fisc. (di seguito: ), con il quale si ingiungeva all'odierna attrice di P.IVA_2 Pt_2 pagare immediatamente in favore della società “ la complessiva somma di € 13.152,00 Pt_2 oltre spese ed interessi, in ragione del noleggio e del montaggio di attrezzature e tensostrutture
(tende all'interno del noto Parco di Pinocchio - Collodi), per le quali era stato asseritamente corrisposto dall'odierna opponente soltanto l'importo di € 5.636,00 laddove la somma dovuta alla società “ ammontava ad € 18.788,00 IVA compresa. L'ingiungente produceva tra gli altri Pt_2 documenti fattura con autenticazione registro IVA ed estratto conto.
La “ motivava l'opposizione spiegando in primo luogo eccezione di inadempimento e Parte_1 domanda di risoluzione contrattuale, in ragione del fatto che si erano verificate subito dopo l'installazione delle tende, ossia il 3/11/2022, delle infiltrazioni di acqua, causate da intense precipitazioni atmosferiche, di entità tale da causare danni alle scenografie, pannelli, arredi ed allestimenti elettrici installati all'interno delle tende, tra cui un “ peluche automa Parte_3 motorizzato”, il tutto, con danni quantificabili per una somma di € 25.000,00 (di cui soli 18.000,00 euro quale valore dell' ). Specificava la “ che la società opposta interveniva Parte_3 Parte_1 su richiesta dell'odierna opponente ma non riusciva ad impedire i danni sopra indicati, come riportato da messaggio e-mail e successiva p.e.c. inviata dall'opponente. Ritenuta, pertanto, la responsabilità di parte opposta, l'opponente domandava, previa sospensione dell'immediata esecutività del provvedimento monitorio, la revoca dello stesso e, a seguito dell'accoglimento della spiegata riconvenzionale, la risoluzione del contratto di noleggio intercorso tra le parti e la
1 condanna dell'opposta al risarcimento dei danni materiali e di immagine, valutati in complessivi €
25.000,00, con altresì condanna al pagamento di spese, diritti e onorari nonché maggiorazione del
30% per la redazione in modalità informatica dell'atto di opposizione.
Si costituiva con comparsa la società opposta , negando in primo luogo la presenza di Pt_2 infiltrazioni di acqua, trattandosi invece di poche gocce d'acqua tra le giunture dei gazebi, risolte con un passaggio di silicone e rilevando, poi, come il primo pagamento non fosse andato a buon fine, nonostante le assicurazioni di controparte. Preliminarmente rilevava quindi l'assenza dei gravi motivi richiesti per la sospensione dell'immediata esecutività del Decreto opposto, laddove nel merito contestava la legittimità e la fondatezza delle domande di risoluzione e di risarcimento avanzate dalla società opponente, negando le lamentante infiltrazioni e i pretesi danni, rilevando come nessuna prova a riguardo risultasse fornita da controparte. Solo per scrupolo difensivo rilevava poi come il contratto non prevedesse alcuna responsabilità dell'opposta per infiltrazioni d'acqua e come i danni potevano comunque essere evitati, usando l'ordinaria diligenza ex art.
1227 c.c., se controparte non avesse collocato nei giorni di pioggia arredi di asserito pregio sotto le tende. Concludeva per il rigetto della richiesta di sospensione nonché, nel merito, dell'opposizione e delle domande ivi contenute, con vittoria di spese e compensi professionali.
Alla prima udienza il Giudice concedeva i termini ex art. 183 c.p.c. e si riservava sulla richiesta di sospensiva, rigettandola quindi a scioglimento della riserva. In seguito veniva nominato altro
Giudice che provvedeva all'ammissione, dopo aver condotto l'interrogatorio libero, di alcune delle prove orali indicate dalle parti. Successivamente la “ veniva posta in liquidazione, Parte_1 nominandosi altro avvocato. Veniva altresì nominato il sottoscritto Giudice che provvedeva all'espletamento delle prove ammesse. I procuratori delle parti precisavano quindi le rispettive conclusioni e la causa era rinviata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza odierna per la lettura della sentenza, concessi i termini per il deposito delle rispettive conclusionali e note spese.
Passando ora al merito della causa, si osserva subito che effettivamente si sono verificate rilevanti infiltrazioni di acqua all'interno delle tende, come risulta dagli interrogatori, dalle testimonianze acquisite e dal materiale video depositato da parte attrice opponente. Tali infiltrazioni erano tuttavia considerate dal preventivo, sottoscritto da parte opponente, di cui in allegato zip n. 2 di parte opposta, ove è espressamente riportato che “La ditta declina ogni Parte_2 responsabilità riguardante infiltrazioni ed eventuali manomissioni, eventi naturali quali venti, uragani, nevicate, eventi sismici”. Le infiltrazioni erano pertanto previste e non ne era indicata l'intensità, minima o massima. Il documento è stato prodotto sottoscritto da parte opponente.
Ne segue che non può imputarsi a parte convenuta opposta né la presenza di infiltrazioni, peraltro risolte al quarto intervento, come emerso dalle prove testimoniali, né gli eventuali danni riportati, sui quali ultimi occorre rilevare che manca la prova, di cui era onerata parte attrice opponente, sia della quantità e qualità dei danni occorsi all'orso meccanico, essendo certa soltanto la circostanza che lo stesso sia stato “bagnato”, senza alcuna altra specificazione, sia degli ulteriori danni all'immagine lamentati, di cui manca ogni tipo di allegazione. Per contro risulta dalle prove orali che il problema era stato risolto prima di Natale e che la manifestazione natalizia si era comunque svolta regolarmente.
2 Risulta altrettanto provato, documentalmente, che il Decreto era fondato in quanto la posizione debitoria di parte opponente non risultava in alcun modo estinta o sanata.
Di conseguenza le domande dell'opponente andranno rigettate, dovendosi confermare il Decreto opposto.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono infine la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli in funzione di Giudice
Unico, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e le domande di parte attrice opponente, confermando il Decreto
Ingiuntivo opposto;
2) Condanna parte opponente, società “ a socio unico in liquidazione”, come in atti Parte_1 descritta e rappresentata, alla rifusione delle spese processuali di parte opposta, società
“ , come in atti descritta e rappresentata, che liquida in Parte_2 complessivi € 5.077,00 per compenso ed € 34,00 per esborsi, oltre a rimborso spese generali, I.V.A. – se dovuta – e C.P.A. come per legge.
Il Giudice.
Dott. Giovanni Piccioli.
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