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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/03/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Linda Catagna, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al numero 4876 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023
TRA
) Parte_1 C.F._1 Parte_2
) E ) C.F._2 Parte_3 C.F._3 elettivamente domiciliati in Maddaloni alla via Cucciarella n.108 presso lo studio dell'avv.
Antonio Spallieri, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
-OPPONENTI-
E
) elettivamente domiciliata in Roma alla via Lucullo n.3 CP_1 P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. Alberto Oronzo che la rappresenta e difende giusta procura come in atti
- OPPOSTA –
NONCHÉ
) elettivamente domiciliato Controparte_2 C.F._4 in Maddaloni alla via Roma n.249 presso lo studio dell'avv. Salvatore Cerreto che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
-INTERVENTORE-
OGGETTO: Opposizione a precetto. CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'esposizione dello svolgimento del processo risulta omessa in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art.132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla legge in e 18 giugno 2009 n.69, applicabile alla controversia in esame.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato , Parte_1
proponevano opposizione al precetto Parte_2 Parte_3 notificato ad istanza di con cui veniva loro intimato il pagamento della CP_1 complessiva somma di € 107361,11.
A fondamento della pretesa creditoria c'era il mutuo stipulato in data 28 LUGLIO Contr 2005 con per atto del Notaio Rep.6533 Racc.1821. Persona_1
Vari i motivi di doglianza sintetizzabili come segue. Con il primo motivo, gli opponenti contestano la legittimazione attiva del precettante nella misura in cui il contratto di mutuo da cui origina la pretesa creditoria non risulta tra quelli ceduti.
Quanto al secondo motivo di doglianza, gli opponenti lamentano la violazione degli artt.1956 e1957 cc.
Gli opponenti contestano altresì che le fidejussioni stipulate utilizzando modelli prestampati sono nulle.
Infine viene eccepita la indeterminatezza dell'importo precettato nonché la usurarietà dei tassi di interesse applicati e la violazione del divieto di cumulo degli interessi corrispettivi con quelli di mora.
Si è costituita l'opposta chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
Si è altresì costituito quale interventore sostenendo Controparte_2 le ragioni di per essere cessionario del credito azionato con l'intimato CP_1 precetto.
Senza svolgimento di attività istruttoria, all'udienza a trattazione scritta del 4 marzo 2025 lo scrivente Magistrato, assegnava la causa in decisione.
3. In punto di qualificazione della domanda, i motivi di doglianza formulati si inquadrano nell'ambito di operatività di cui all'art.615 cpc in quanto con essa ci si vuole opporre alla possibilità di procedere in via esecutiva. L'opposizione va rigettata per le motivazioni che si vanno ad illustrare.
Occorre brevemente osservare quanto segue.
L'opposta è titolare del rapporto di credito per avere acquisito lo stesso in seguito a cessione.
La cessione del credito è il negozio attraverso il quale il creditore (cedente) trasferisce ad un terzo (cessionario) il diritto di credito che egli vanta nei confronti del debitore (ceduto). Questa costituisce dunque una modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio dal lato attivo a causa variabile, in quanto assume di volta in volta diversa giustificazione causale, sulla base del negozio in concreto idoneo al trasferimento.
Non tutti i crediti sono cedibili, infatti l'art. 1260 c.c. individua tre ipotesi di incedibilità assoluta: crediti strettamente personali (intuitu personae), intesi quali crediti nei quali rileva la persona del creditore;
crediti per cui è la legge a stabilire un divieto di cessione
(ad es. il divieto di cessione del credito alimentare ai sensi dell'art. 447 c.c.); crediti per cui sono le parti che volontariamente stabiliscono un divieto di cessione.
Ai sensi dell'art. 1264, I comma c.c., la cessione produce effetti nei confronti del debitore ceduto quando questi l'abbia accettata (credito relativamente incedibile) o quando gli è stata notificata (credito liberamente cedibile). Ne consegue che il diritto di credito si trasferisce per effetto del consenso delle parti, e ai sensi dell'art. 1376 c.c. gli effetti si producono al momento che le parti raggiungono l'accordo, ma affinché sia opponibile anche al debitore ceduto è necessario che questo lo accetti o gli venga notificata. L'accettazione del debitore, la quale si pone come una circostanza esterna al negozio, costituisce nel caso di credito liberamente cedibile, una dichiarazione di scienza, una presa di coscienza della cessione da parte del ceduto;
invece, nella diversa ipotesi di credito relativamente incedibile, l'accettazione rientra nell'ambito dell'autorizzazione privata.
L'accettazione del debitore ceduto non integra dunque un requisito di efficacia del negozio, che pur in difetto di questa resta valido ed efficace, ma la sua assenza rende inopponibile la cessione al debitore ceduto, nei confronti del quale rimarrà creditore, quindi, il cedente. Nondimeno, l'accettazione ha massima rilevanza nell'ipotesi in cui lo stesso credito abbia formato oggetto di una pluralità di cessioni a diverse persone. Ai sensi dell'art. 1265 c.c., in caso di conflitto tra più aventi causa del medesimo dante causa, prevale quello che per primo abbia notificato o abbia ricevuto l'accettazione dal debitore, comprovato con atto avente data certa, anche se il suo acquisto era temporalmente successivo a quello di altro avente causa. Soltanto nel caso della cessione che abbia ad oggetto pigioni o fitti non scaduti per un periodo superiore a tre anni, il requisito dell'opponibilità è eccezionalmente costituito dalla data della trascrizione del titolo.
In generale, la cessione del credito non ha oneri di forma, salvo quelli imposti dalla tipologia di negozio che di volta in volta va ad integrare e soprattutto salvo il caso in cui il credito ceduto non sia assistito da ipoteca, per cui, ai fini dell'annotazione a margine della stessa è necessaria la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata con sottoscrizioni autenticate.
Giova osservare dunque che la disciplina codicistica della cessione del credito è finalizzata a renderne più semplice la circolazione: “La procedura di notifica dell'avvenuta cessione del credito, tuttavia, non va intesa in modo rigido, nel senso che non è necessario eseguirla con le formalità proprie degli atti giudiziari”(Cfr Cass.1684/2012).
E infatti, il creditore, a propria discrezione, può optare per la notificazione in
Gazzetta Ufficiale ovvero in via ordinaria. L'obbligo di informativa può essere assolto dal creditore cedente (specie se i debitori interessati sono numerosi) mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (e non necessariamente mediante comunicazione ad personam); successivamente l'obbligo di comunicazione di avvenuta cessione del credito deve essere assolto anche singolarmente, con riguardo a ogni debitore, alla prima occasione utile che coincide con la prima comunicazione che il creditore cessionario invia al debitore. Ciò in quanto la notificazione non è soggetta a requisiti di forma, essendo sufficiente che assicuri la “conoscibilità” della cessione in capo al debitore ceduto: la notifica della cessione al contraente ceduto, non è soggetta a particolari discipline o formalità: la comunicazione non deve essere necessariamente sottoscritta dal creditore cedente e deve contenere le informazioni sufficienti in modo che risulti assicurata al debitore ceduto la conoscenza dell'avvenuta cessione.
Giova altresì richiamare un recente arresto della Corte di Cassazione che con sentenza n. 10200/2021: “Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del
1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario
(legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella
Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi – e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass., 29/09/2020, n. 204495, Cass., 17/03/2006, n.
5997). In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile.”
L'art. 58 del TUB prevede un passaggio ad una forma di opponibilità “erga omnes” la quale si basa sulla pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale e nella iscrizione della stessa nel Registro delle imprese. Infatti, leggendo l'art. 58 TUB comma
2°, in combinato disposto con il 4° comma, le formalità anzidette sono equiparate a tutti gli effetti, alla notificazione della cessione ai debitori ceduti, secondo la previsione dell'art. 1264 del c.c.
L'art. 1263, co. 1 c.c. prescrive che in ipotesi di cessione, il credito principale è trasferito al cessionario con i privilegi, le garanzie personali e reali e gli altri accessori. In tema di garanzia ipotecaria, l'art. 2843 del c.c. subordina l'efficacia della cessione dell'ipoteca alla formale annotazione del trasferimento della stessa a margine dell'iscrizione ipotecaria.
Diversamente, nelle cessioni di credito in blocco, l'art. 58, co. 3 TUB. esonera il cessionario dall'annotazione del trasferimento della garanzia. La pubblicità prevista dalla norma speciale dell'art. 58 del TUB è di tipo “dichiarativo”, avente peraltro natura agevolativa delle operazioni di cessione. Ed invero, queste forme pubblicitarie rappresentano un buon punto di equilibrio tra l'esigenza della semplificazione delle operazioni di cessione in blocco e l'esigenza di adeguata informazione in favore degli interessati, risultando difficoltosa se non addirittura impraticabile una pubblicazione dell'intero testo contrattuale della cessione in blocco. Il contratto di cessione del credito, di natura consensuale, si perfeziona con l'incontro dei consensi tra cedente e cessionario, mentre la pubblicazione della notizia sulla Gazzetta Ufficiale, è funzionale solo agli effetti liberatori del pagamento (da parte del debitore ceduto) o alla regolazione dei conflitti tra plurimi cessionari.
Con l'ordinanza de qua, la Corte di Cassazione fa chiarezza anche in termini di prova “processuale” dell'avvenuta cessione del credito in operazioni di cartolarizzazione, rispetto a rapporti contestati. Sul piano processuale, chiarisce la Corte di Cassazione, la prova della cessione del credito può essere data anche dopo la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, osservando che la prova può essere integrata, ad esempio, anche dagli atti d'intimazione del cessionario (si pensi alla notifica dell'atto di precetto per mezzo del quale è intimato, in via stragiudiziale, il pagamento al debitore ceduto;
oppure con la notifica di un atto di citazione di un giudizio di revocazione ordinaria ex art. 2901 del c.c.; o, anche in sede di giudizio, mediante il deposito dell'atto d'intervento ex art. 111 del c.p.c., adducendo la prova dell'esistenza del credito). Tra i vari modus idonei al raggiungimento della prova processuale della cessione del credito, si distinguono, in particolare:
a) l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con la specifica indicazione del credito ceduto (con indicazione del “Ndg” specifico);
b) la produzione del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
c) eventuali comunicazioni stragiudiziali (si pensi alla missiva) con cui sia stata data adeguata notizia della cessione;
d) le dichiarazioni confessorie della cedente.
Tale elenco è meramente esemplificativo e non necessariamente esaustivo. La Corte di
Cassazione ha così ritenuto efficace la cessione, purché risultino soddisfatti due distinti criteri:
– il primo, di tipo sostanziale, è che risulti provata la cessione;
– il secondo, a carattere temporale, è che la cessione si sia perfezionata prima dell'intimazione proposta nei confronti del debitore ceduto.
In sintesi, la Cassazione ha evidenziato che chi agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di una operazione di cessione in blocco ex art. 58 D. Lgs. n. 385/1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito azionato nell'operazione di cessione in blocco, fornendo la prova sostanziale della propria legittimazione.
Fatta questa premessa di carattere generale possono essere richiamati i principi enunciati da Cassazione n.17944/2023:
(…) la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella
Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unita- mente ad altri elementi, quale indizio.”
Come si rileva agevolmente dalla complessiva documentazione versata in atti, si evince la piena legittimazione attiva di la quale ha allegato la CP_1 Contr comunicazione di avvenuta cessione fatta da al debitore , Parte_4 indicando il NDG 301216082 nonché gli estremi della Gazzetta Ufficiale da cui la cessione risulta. È stata allegata altresì la GU.n.93/2021, nonché le procure che
[...] ha rilasciato a FININT SPA e ad da cui si evincono i rispettivi CP_1 Controparte_4 poteri.
Quanto al secondo motivo di doglianza lo stesso non trova riscontro ugualmente nel dato testuale.
Gli opponenti contestano la nullità dell'art.7 del contratto di mutuo con conseguente violazione degli artt.1956 e 1957 cc.
Giova osservare che il mentovato articolo 7 del contratto di mutuo prevede a carico di , una fidejussione Parte_3 Parte_5 specifica di importo pari ad €130.000,00 non stipulata con separato atto ma inserita nel medesimo contratto di mutuo.
Pertanto la fattispecie che oggi ci occupa non può essere sussunta nell'alveo dell'art.1956 cc che si riferisce alla fidejussione per obbligazione futura.
Quanto alla nullità di detto art.7 alla luce della normativa di cui alla L.287/1990 come sancito dal provvedimento n.55 del 02 maggio 2005 della giova CP_5 osservare quanto segue
Con detto provvedimento la affermava che “ gli artt.6 e 8 dello CP_5 schema contrattuale predisposto dall'ABI per al fidejussione a garanzia delle operazioni bancarie (fidejussione omnibus) contengono disposizioni che nella misura in cui vengono applicate in maniera uniforme, sono in contrasto con l'art.2 co 2 lettera a) della legge
287/1990”.
Nel caso che oggi ci occupa non viene in discussione una fidejussione omnibus, ma una garanzia prestata con riferimento ad un unico e specifico rapporto e per l'importo di €130.000,00. Tuttavia giova richiamare la pronuncia delle SSUU della Corte di
Cassazione n.41994/2021 che estende i principi oltre l'ambito della fidejussione omnibus e dunque anche alla fidejussione specifica.
Ferma in linea teorica l'applicabilità della nullità della clausola fidejussoria va però riscontrato che gli opponenti non hanno compiutamente assolto all'onere della prova posto a loro carico. Infatti i garanti al fine di invocare la nullità della fidejussione per violazione dello schema ABI in base al provvedimento n.55/2005 avrebbero dovuto dare la prova della conformità della fidejussione sottoscritta allo schema ABI o della sola clausola derogatoria dell'art.1957 cc. Avrebbero dovuto altresì allegare l'esistenza di un accordo anticoncorrenziale a monte. Tuttavia si sono limitati ad una generica contestazione sul punto con violazione dei principi di cui all'art.2697 cc.
In ogni caso va opportunamente precisato che la creditrice non è comunque incorsa in decadenza ed ha rispettato l'art.1957 cc perché l'ultima rata viene a scadenza in data 31.12.2025 ed il precetto al debitore principale è stato notificato il 27.06.2023 a mezzo pec come si evince dalla documentazione versata in atti.
Quanto alla eccezione di indeterminatezza dell'importo intimato la stessa non può essere accolta in quanto il precetto specifica le somme dovute ovvero € 94532,65 per capitale e rate insolute ed €12828,16 per interessi.
Infine gli opponenti eccepiscono la violazione dell'art.1284 cc in quanto secondo la prospettazione offerta, la creditrice avrebbe applicato gli interessi di mora su tutta la quota di debito comprensiva di capitale ed interessi corrispettivi.
Circa il profilo dell'anatocismo e dunque della illegittimità dell'art.4 del contratto di mutuo il motivo è infondato. Gli opponenti hanno eccepito la illegittimità dei conteggi nella misura in cui l'Istituto di credito ha calcolato gli interessi di mora sulla rata scaduta comprensiva quindi di capitale e di interessi. Contrariamente agli assunti attorei si rileva la legittimità della previsione. Infatti trova applicazione l'art.3 della delibera
CICR del 09.02.02 il quale stabilisce che: “ Nelle operazioni di finanziamento per le quali
è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore, l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data della scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”. In definitiva l'interesse corrispettivo contenuto nella rata al momento dell'inadempimento si capitalizza ed il mutuante allorché applica sulla rata scaduta, comprensiva di capitale ed interessi corrispettivi, il tasso di mora richiede così il pagamento di tale tasso su di un importo che è divenuto interamente capitale.
Tale disciplina si applica ai contratti di finanziamento stipulati fino al 2013 quando la L.147 ha riscritto l'art.120 TUB.
Per quanto sin qui esposto l'opposizione va rigettata.
5. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, Le stesse sono liquidate in ossequio ai canoni di cui al DM 55 2014, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nella persona del Giudice dr.ssa Linda Catagna ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1) RIGETTA l'opposizione;
2) CONDANNA alla Parte_6 Parte_3 refusione delle spese di lite in favore e CP_1 Controparte_2 spese quantificate in complessivi euro 5881,00 oltre IVA CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione quanto a al procuratore Controparte_2 dichiaratosi antistatario
Santa Maria Capua Vetere, lì 04 marzo 2025
Il Giudice
Dr. ssa Linda Catagna