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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/10/2025, n. 4034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4034 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 9242/2020
Il Giudice AT FR NT, all'udienza del 30/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to MELELEO Parte_1
CE
ricorrente contro
, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv.to SCAVO FRANCESCO resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c. per il riconoscimento di emolumenti retributivi maturati e non corrisposti.
CONCLUSIONI: come da note conclusionali depositate telematicamente.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando le seguenti circostanze: di aver prestato attività lavorativa in regime di subordinazione dal 02.12.2013 al 05.03.2018 alle dipendenze della resistente con mansioni di autista nella CP_2 tratta notturna da Bari a Napoli Marcianise, con inquadramento nel III livello S del CCNL Spedizioni e Trasporto merci applicato;
di aver lavorato da lunedì a venerdì a partire dalle ore 19.00/19.30 con partenza da Modugno, sede di Bartolini S.p.A., dove effettuava attività ed operazioni propedeutiche al viaggio, sia amministrative che operative, come la manutenzione ordinaria ed il controllo della funzionalità del mezzo di trasporto;
di aver effettuato in media 9 ore lavorative giornaliere a settimana esuberanti le n. 8 ore convenute, secondo quanto facilmente evincibile dai dischi cronotachigrafi prodotti;
di aver maturato retribuzione a titolo di lavoro straordinario e maggiorazione per lavoro notturno e di non aver goduto integralmente delle ferie e dei permessi spettanti;
di aver percepito una retribuzione inferiore a quella effettivamente maturata;
affermandosi, di conseguenza, la parte ricorrente, creditore della complessiva somma di € 18.326,02 come da conteggi prodotti a titolo di differenze retributive, maggiorazioni per lavoro straordinario, lavoro notturno, festivo, ferie non godute e Tfr differenziale, agiva in giudizio per la condanna della parte resistente al pagamento della somma dettagliatamente calcolata oltre accessori di legge, rideterminata con le note conclusionali, con il favore delle spese di lite da distrarsi. Allegava documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
Si costituiva la ditta resistente per affermare l'infondatezza delle domande avanzate, avendo, il ricorrente, osservato un orario lavorativo inferiore a quello convenuto, secondo quanto facilmente desumibile dalle registrazioni dei dischi cronotachigrafi e dai cartellini delle presenze prodotti attestanti l'inizio dell'attività lavorativa di norma alle ore 20.45, mai prima, non essendosi mai occupato, il ricorrente, delle attività prodromiche al trasporto (amministrative e manutentive del mezzo di trasporto), affidate a terzi, circostanza avvalorata dall'accertamento condotto dall' del lavoro per CP_3 il periodo lavorativo febbraio 2014/gennaio 2015 da cui non era emerso alcun tipo di lavoro straordinario da parte del ricorrente.
Contestava i conteggi prodotti dal ricorrente per non aver considerato
Pag. 2 di 14 i periodi di pausa osservati durante i viaggi, espressamente esclusi dall'orario lavorativo dall'art. 11, comma 2, del CCNL applicato.
Domandava, di conseguenza, il rigetto delle domande promosse in ricorso per infondatezza e la condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, ultimo comma, c.p.c., vinte le spese di giudizio. Produceva documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
La controversia veniva istruita con l'assunzione dell'interrogatorio formale del titolare della ditta resistente e del ricorrente nonché con l'assunzione di prove testimoniali.
Veniva disposta una consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e di motivazione.
1. Sulla distribuzione degli oneri di allegazione e prova tra le parti nel presente giudizio
Preliminarmente, ai fini del decidere, occorre ribadire che, in ragione dei principi che regolano la distribuzione dei carichi probatori e di allegazione tra le parti processuali nella speciale controversia, ai sensi dell'art. 2697 c.c. grava sul lavoratore che agisce per ottenere il pagamento di emolumenti maturati a titolo retributivo e non corrisposti o non correttamente corrisposti l'onere di provare lo svolgimento di mansioni ed orari tali da legittimare le pretese azionate.
1.1. Mentre, secondo un consolidato orientamento della Suprema
Corte, grava sul datore di lavoro l'onere della prova di aver
Pag. 3 di 14 corrisposto correttamente la retribuzione adeguata alla prestazione lavorativa effettivamente resa dal lavoratore1.
1.2. Ed ancora, per quel che concerne i crediti da lavoro straordinario grava sul lavoratore l'onere di offrire la prova rigorosa di aver prestato attività lavorativa eccedente l'ordinario orario di lavoro per suffragare la fondatezza dei crediti pretesi a titolo di prestazione eccedente l'ordinario orario lavorativo convenuto2.
1.3. Per quel che riguarda, inoltre, l'impegno lavorativo effettivamente osservato da un autotrasportatore, occorre dare atto del condivisibile orientamento della Suprema Corte espresso proprio in controversia del tutto analoga in tema di accertamento del lavoro straordinario di un autotrasportatore in forza del quale: 1 Cfr. Cass. 05.05.2001, n. 6332 così massimata: ”In base al principio generale (desumibile dall'art. 2697 cod. civ.) secondo il quale il lavoratore deve fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio, mentre nell'ipotesi in cui il lavoratore chieda l'adeguamento della retribuzione ex art. 36 Cost. fatti costitutivi della sua pretesa sono sia la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato sia
l'insufficienza del compenso percepito, nella diversa ipotesi in cui il lavoratore chieda la retribuzione contrattuale fatto costitutivo di tale pretesa è esclusivamente l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nei parametri necessari e sufficienti per la determinazione del sinallagma contrattuale
(cioè la durata e il livello retributivo), mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni oppure che è intervenuta una causa esonerativa delle stesse totale o parziale (ad esempio perché la prestazione fornita dal lavoratore è stata inferiore rispetto ai parametri cui la retribuzione contrattuale è commisurata - per orario inferiore o per assenze - ovvero perché vi è stata una causa sospensiva della prestazione senza obbligo retributivo corrispettivo etc.). “.
Pag. 4 di 14 “L'accertamento del lavoro straordinario prestato da un autotrasportatore può legittimamente fondarsi, ex art. 2712
c.c., sui contenuti dei dischi cronotachigrafi, ove da controparte sia contestata in maniera soltanto generica (e non supportata da adeguati elementi in contrasto) la conformità di tali risultanze ai fatti in essi registrati e rappresentati.”3. 3 In tal senso cfr. Cass. 02.09.2016, n. 17526 nella parte in cui chiarisce: “… (omissis)… Parte ricorrente lamenta ancora che erroneamente dai giudici d'appello sia stato ritenuto generico il disconoscimento effettuato in primo grado dalla società dei dischi cronotachigrafi depositati in copia dalla controparte. In particolare si contesta poi che la ritenuta contestazione generica valga a "costituire un elemento di prova indiretta, idonea ad integrare la prova indiziaria della copia", come affermato dalla Corte territoriale.
Anche tale critica non può trovare accoglimento.
Vero è che, in tema di accertamento del lavoro prestato da un autotrasportatore e quindi dello straordinario eventualmente svolto, i dischi cronotachigrafi, in originale od in copia fotostatica, ove da controparte ne sia disconosciuta la conformità ai fatti in essi registrati e rappresentati, non possano da soli fornire piena prova, stante la preclusione sancita dall'art. 2712 c.c., né dell'effettuazione del lavoro e dell'eventuale straordinario, né della loro effettiva entità, occorrendo a tal fine che la presunzione semplice costituita dalla contestata registrazione o rappresentazione anzidette sia supportata da ulteriori elementi, pur se anch'essi di carattere indiziario o presuntivo, offerti dall'interessato o acquisiti dal giudice nell'esercizio dei propri poteri istruttori (tra le altre v. Cass. n. 10366 2014; Cass. n. 9006 del
2002; Cass. n. 16098 del 2001).
Tuttavia il disconoscimento delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 c.p.c., deve, tuttavia, essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (Cass. n. 3122 del 2015; Cass. n. 9526 del 2010; Cass. n. 2117 del 2011).
Inoltre questa Corte ha affermato che, poiché l'avvenuto disconoscimento non inficia del tutto la portata probatoria di tali riproduzioni ma le degrada a livello di presunzioni semplici, ne consegue che l'indagine dei giudici di merito deve essere orientata nel senso di accertare se e con quali ulteriori mezzi il lavoratore abbia ottemperato, in via integrativa, all'onus probandi su di lui incombente. Tale prova, appunto perché integrativa e di supporto, in quanto rivolta a superare l'elemento ostativo del disconoscimento della valenza dei dispositivi menzionati, può essere offerta o ricavata, anche a mezzo di ulteriori presunzioni semplici, quali la circostanza che il datore di lavoro non si sia mai peritato di produrre gli originali cronotachigrafi, con i relativi dischi registrati, né, sintomaticamente, abbia mai indicato nelle sue difese il contenuto, eventualmente diverso, da quello risultante dalle fotocopie ex adverso esibite, al fine di dimostrare la reale entità delle ore lavorative effettuate dal dipendente, limitandosi soltanto ad una generica contestazione dello straordinario vantato dall'altra parte e della portata probatoria degli apparecchi cronotachigrafi (Cass. n. 6437 del 1994). La sentenza impugnata si è scrupolosamente attenuta ai principi innanzi espressi e, considerato comunque operante il disconoscimento ai sensi dell'art. 2712 c.c., nell'ambito dell'esercizio del potere di valutazione di fatti aventi valenza indiziaria, ha ritenuto che il comportamento processuale della società, realizzato
Pag. 5 di 14 A tale orientamento occorre dare continuità.
1.4. Spetta, inoltre, sempre al lavoratore l'onere di provare che le somme realmente percepite sono inferiori a quelle riportate sulle buste-paga sottoscritte4.
Si consideri a tal proposito, inoltre, che la sottoscrizione da parte del lavoratore ricorrente delle buste-paga in ogni caso non costituisce prova dell'avvenuto pagamento delle somme ivi indicate ma solo la prova dell'avvenuta consegna del cedolino-paga.
Tanto è stato ribadito anche in un recente arresto della Suprema
Corte assolutamente condivisibile, tenuto conto della peculiarità dei crediti azionati e della natura del rapporto obbligatorio intercorso tra le parti5.
attraverso una generica contestazione non accompagnata né dalla produzione in originale dei cronotachigrafi né da una allegazione del contenuto eventualmente diverso di essi, fosse idoneo a supportare la prova dello straordinario, per cui la sentenza stessa non merita i rilievi che le vengono mossi. … (omissis)…”. 4 Cfr. Cass. 26.09.2008, n. 24186 così massimata: “Spetta al lavoratore dimostrare che le somme percepite a titolo di retribuzione sono inferiori a quelle indicate nelle buste paga;
infatti, se è vero che i prospetti sottoscritti dal dipendente non costituiscono quietanza in ordine al pagamento delle somme di denaro in essi indicati, allo stesso tempo non implicano automaticamente la non veridicità degli importi menzionati. Di conseguenza, grava sul lavoratore, e non sul datore, l'onere di provare la non corrispondenza dei due importi.”.
Pag. 6 di 14 A tal proposito occorre dare continuità ai seguenti princìpi di diritto affermati anche di recente dalla Suprema Corte di cassazione con la pronuncia n. 32548/2023: “… (omissis)… in primo luogo risulta erronea l'affermazione del tribunale circa la mancanza di efficacia probatoria delle buste paga rilasciate dal datore di lavoro, essendo indirizzo costante di questa Corte che le buste paga, ancorché sottoscritte dal lavoratore con la formula "per ricevuta", costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna ma non anche dell'effettivo pagamento, della cui dimostrazione è onerato il datore di lavoro, attesa l'assenza di una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto da esse risulta e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore (Cass.
10306/2018, 13150/2016); di conseguenza, la produzione della busta paga da parte del lavoratore non solo non dimostra
l'avvenuto pagamento delle somme ivi indicate (compresa
l'anticipazione del t.f.r.), della cui prova è onerato il datore di lavoro, ma non può neanche integrare, di per sé, una non contestazione del ricevimento delle somme medesime (Cass.
21770/2022; conf. Cass. 14130/2020; cfr. Cass. 28029/2018); …
(omissis)…”.
Il datore di lavoro, pertanto, in ragione dei principi sopra esposti, è onerato della specifica prova di aver correttamente corrisposto quanto riportato in busta-paga.
2. Le risultanze istruttorie
Orbene, alla luce delle allegazioni e produzioni della parte ricorrente nonché in forza delle risultanze istruttorie deve ritenersi sufficientemente assolto l'onere probatorio gravante sul lavoratore
Pag. 7 di 14 ricorrente per mezzo della documentazione prodotta e delle prove testimoniali raccolte.
2.1. Occorre, innanzitutto, affermare che deve ritenersi incontestato il rapporto lavorativo intercorso tra le parti così come è incontestato il pagamento delle retribuzioni nelle somme riportate sulle buste-paga.
2.2. La parte ricorrente, inoltre, ha prodotto il contratto individuale di lavoro, la lettera di licenziamento disciplinare, i dischi cronotachigrafi e le buste-paga in suo possesso, da cui inferie agevolmente le seguenti circostanze:
1) assunzione del ricorrente a tempo pieno ed indeterminato da parte della resistente a decorrere dal 02.12.2013 sino al 05.03.2018; CP_2
2) qualifica e mansioni di autista con inquadramento nel III livello;
3) il CCNL Spedizione e Trasporto merci applicato dalla ditta resistente;
4) il numero di ore lavorative (40) settimanali da osservare;
5) la retribuzione spettante;
6) le registrazioni fatte sui dischi cronotachigrafi6.
2.3. Pertanto, alla luce della documentazione prodotta dalla parte ricorrente, occorre ritenere ampiamente provate per il periodo di vigenza tra le parti del contratto individuale di lavoro le seguenti circostanze dedotte nell'atto introduttivo:
▪ la data di inizio e fine del rapporto lavorativo contrattualizzato;
▪ l'inquadramento e le mansioni affidate alla parte ricorrente;
▪ l'orario lavorativo settimanale convenuto;
Pag. 8 di 14 ▪ la retribuzione mensile spettante tramite rinvio alla contrattazione collettiva applicata durante il periodo di lavoro contrattualizzato;
▪ le registrazioni effettuate sui dischi cronotachigrafi prodotti anche dalla ditta resistente7.
3. Le questioni controverse
Nel presente giudizio è stato rivendicato un diverso impegno lavorativo del ricorrente ed in particolare un differente impegno lavorativo orario rispetto a quanto riportato sulle buste-paga e retribuito ed è stato affermato che secondo quanto facilmente desumibile dalle registrazioni sui dischi cronotachigrafi prodotti da entrambe le parti e ritualmente acquisiti a questo processo, emerge chiaramente la maturazione di retribuzione e Tfr differenziali, da lavoro straordinario, notturno, festivo, per ferie e permessi non goduti.
3.1. Ebbene, in questo giudizio, a conforto di quanto dedotto in ricorso dalla parte ricorrente, si assumono come decisive le convergenti testimonianze rese da e per Testimone_1 Testimone_2 conoscenza diretta dei fatti di causa, attesa, inoltre, l'assoluta attendibilità dei testi, non avendo alcun interesse diretto alla definizione della presente controversia in senso favorevole alla parte ricorrente.
Dette testimonianze, in particolare, hanno confermato ampiamente quanto rappresentato dalla parte ricorrente in ricorso sull'effettiva modalità di esecuzione del rapporto lavorativo in esame ed in
Pag. 9 di 14 particolare sull'effettivo orario d'inizio e fine dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente alle dipendenze della ditta resistente.
In concreto, deve ritenersi adeguatamente provato che il ricorrente nel corso del rapporto lavorativo subordinato intercorso tra le parti, sebbene sia stato retribuito per il numero di ore mensili riportato sulle buste-paga, abbia lavorato per un diverso e maggior numero di ore lavorative rispetto a quelle effettivamente conteggiate e retribuite.
Tali emergenze processuali corroborano, confortandoli, gli assunti di parte ricorrente.
4. Sulla portata probatoria dei dischi cronotachigrafi
Le registrazioni sui dischi cronotachigrafi fanno piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime ex art. 2712
c.c. che si riporta:
< Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.>>.
Questi i princìpi di diritto affermati costantemente dalla Corte di cassazione e da ultimo ribaditi anche con la pronuncia n. 9768/2025 cui dare continuità: “… (omissis)… Invero, questa Corte, con orientamento consolidato, ha affermato che, in tema di accertamento del lavoro prestato da un autotrasportatore e quindi dello straordinario eventualmente svolto, i dischi cronotachigrafi, in originale o in copia fotostatica, ove da controparte ne sia
Pag. 10 di 14 disconosciuta la conformità ai fatti in essi registrati e rappresentati, non possano da soli fornire piena prova, stante la preclusione sancita dall'art. 2712 c.c., né dell'effettuazione del lavoro e dell'eventuale straordinario, né della loro effettiva entità, occorrendo a tal fine che la presunzione semplice costituita dalla contestata registrazione o rappresentazione anzidette sia supportata da ulteriori elementi, pur se anch'essi di carattere indiziario o presuntivo, offerti dall'interessato o acquisiti dal giudice nell'esercizio dei propri poteri istruttori (tra le altre v. Cass. n. 19334 del 2023; Cass. n. 10366 del 2014; Cass. n. 9006 del 2002; Cass. n.
16098 del 2001). … (omissis)…”
4.1. Tanto premesso, nel caso di specie, la resistente non solo CP_2 non ha in alcun modo disconosciuto la conformità ai fatti registrati sui dischi cronotachigrafi prodotti né ne ha contestato la provenienza e la portata quanto, piuttosto, su dette registrazioni la stessa parte resistente ha fondato le proprie difese, sollecitando una diversa lettura degli orari effettivamente svolti dal ricorrente tenendo in debito conto le pause effettuate, non computabili nell'orario di lavoro.
In concreto, nel caso in esame, non vi è stata alcuna contestazione da parte della ditta resistente del contenuto dei dischi cronotachigrafi prodotti.
Pertanto, in questa peculiare ipotesi, la produzione dei dischi cronotachigrafi soddisfa l'onere probatorio a carico della parte ricorrente circa l'effettivo impegno lavorativo posto a fondamento dei crediti retributivi differenziali qui pretesi.
In mancanza di contestazione specifica che la ditta resistente aveva l'onere di formulare circa la conformità dei dischi cronotachigrafi prodotti ai fatti in essi registrati e rappresentati deve trovare
Pag. 11 di 14 applicazione nel caso in esame il principio sancito dall'art. 2712 c.c. cit.
4.2. Ciò posto, sulla scorta di quanto merso dalle registrazioni sui dischi cronotachigrafi prodotti, il consulente tecnico d'ufficio ha calcolato l'effettiva retribuzione spettante al lavoratore ricorrente ed il
Tfr dovuto in ragione del reale impegno lavorativo osservato ed in ragione della disciplina convenzionale collettiva applicata al rapporto in esame.
Ebbene, le conclusioni rese dal CTU, ampiamente condivisibili per il rigore ricostruttivo utilizzato, anche in forza della disamina offerta della disciplina operante per il tipo di rapporto in esame, compresi gli artt. 11, 12, 13, 16 e 62 del CCNL 2013 applicato, evidenziano un credito in favore del lavoratore ricorrente pari ad € 12.777,37 a titolo di retribuzioni e Tfr differenziali al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali.
Detto credito è la risultante di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione globale di fatto spettante alla parte ricorrente in virtù delle disposizioni convenzionali collettive operanti, compresa l'indennità di trasferta e l'indennità di lavoro notturno.
Ne consegue l'accoglimento delle domande azionate da parte ricorrente con il ricorso introduttivo del presente giudizio secondo quanto emerso dalla consulenza tecnica disposta d'ufficio.
4.3. Per quel che riguarda la quantificazione dei crediti vantati dalla parte ricorrente per l'attività di lavoro subordinato prestata nell'interesse della parte resistente secondo le modalità esecutive dedotte per come evincibili dalle registrazioni sui dischi cronotachigrafi prodotti, risultando difformi i conteggi operati dal CTU alle somme richieste dalla parte ricorrente in ricorso, rimodulate nelle note conclusionali, ritenute maggiormente attendibili le somme
Pag. 12 di 14 ricostruite in perizia secondo quanto emerso nel corso dell'istruttoria, deve essere condannata la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di € 12.777,37 a titolo di emolumenti retributivi e Tfr differenziali oltre interessi al tasso legale sulla somma man mano rivalutata ai sensi degli artt. 429, ultimo comma c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. dal giorno della maturazione dei diritti di credito all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale dello scaglione compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 per le controversie di lavoro previsto nella Tabella allegata al D.M. n.
55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della parziale soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. AT FR SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie in parte il promosso ricorso e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 12.777,37 per le causali indicate in parte motiva oltre interessi legali sulla somma man mano rivalutata secondo gli indici istat ai sensi degli artt. 429, ultimo comma c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. dal giorno della maturazione dei crediti all'effettivo soddisfo;
- compensa per 1/3 le spese di lite e condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle rimanenti spese del presente giudizio che, al netto di quelle
Pag. 13 di 14 appena compensate, liquida in complessivi € 1.796,00 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 oltre Iva, Cpa e spese forfetarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014, da distrarsi;
- pone definitivamente a carico della parte resistente le spese di
CTU liquidate come da separato provvedimento.
Bari,30/10/2025 Il Giudice del lavoro
AT FR NT
Pag. 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 In tal senso per tutte cfr. anche Cass. 12.09.2014, n. 19299 così massimata: “Una di liquidazione forfettaria del lavoro straordinario è ammissibile laddove per le modalità di svolgimento del lavoro (nella specie, attività di giornalista) risulti difficile contenere la prestazione lavorativa entro precisi limiti di orario e d'altra parte, vi sia una difficoltà per la parte datoriale, di controllare gli effettivi tempi di lavoro rispettati dal dipendente;
nella descritta prospettiva, il lavoratore che abbia prestato attività lavorativa per un numero di ore superiore a quello corrispondente alla prestabilita forfetizzazione, ha diritto per
l'eccedenza, a che gli sia riconosciuto il compenso maggiorato per il lavoro straordinario. Tuttavia, in tal caso, l'onere probatorio relativo all'osservanza di un orario eccedente rispetto a quello rientrante nel forfait, incombe sul lavoratore il quale è tenuto a provare rigorosamente la relativa prestazione ed in termini sufficientemente realistici, i suoi termini quantitativi.”. 5 In tal senso da ultimo cfr. anche Cass. 24.06.2016, n. 13150 così massimata: “Le buste paga, ancorché sottoscritte dal lavoratore con la formula "per ricevuta", costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna ma non anche dell'effettivo pagamento, della cui dimostrazione è onerato il datore di lavoro, attesa l'assenza di una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto da esse risulta e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore, il quale può provare l'insussistenza del carattere di quietanza delle sottoscrizioni eventualmente apposte, fermo restando che l'accettazione senza riserve della liquidazione da parte di quest'ultimo al momento della risoluzione del rapporto può assumere, in presenza di altre circostanze precise, concordanti ed obiettivamente concludenti dell'intenzione di accettare l'atto risolutivo, significato negoziale. (Rigetta, App. Napoli, 19/12/2013).”. 6 Cfr. in all.ti di parte ricorrente. 7 Cfr. in all.ti di parte ricorrente.
Sezione Lavoro
N.R.G. 9242/2020
Il Giudice AT FR NT, all'udienza del 30/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to MELELEO Parte_1
CE
ricorrente contro
, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv.to SCAVO FRANCESCO resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c. per il riconoscimento di emolumenti retributivi maturati e non corrisposti.
CONCLUSIONI: come da note conclusionali depositate telematicamente.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando le seguenti circostanze: di aver prestato attività lavorativa in regime di subordinazione dal 02.12.2013 al 05.03.2018 alle dipendenze della resistente con mansioni di autista nella CP_2 tratta notturna da Bari a Napoli Marcianise, con inquadramento nel III livello S del CCNL Spedizioni e Trasporto merci applicato;
di aver lavorato da lunedì a venerdì a partire dalle ore 19.00/19.30 con partenza da Modugno, sede di Bartolini S.p.A., dove effettuava attività ed operazioni propedeutiche al viaggio, sia amministrative che operative, come la manutenzione ordinaria ed il controllo della funzionalità del mezzo di trasporto;
di aver effettuato in media 9 ore lavorative giornaliere a settimana esuberanti le n. 8 ore convenute, secondo quanto facilmente evincibile dai dischi cronotachigrafi prodotti;
di aver maturato retribuzione a titolo di lavoro straordinario e maggiorazione per lavoro notturno e di non aver goduto integralmente delle ferie e dei permessi spettanti;
di aver percepito una retribuzione inferiore a quella effettivamente maturata;
affermandosi, di conseguenza, la parte ricorrente, creditore della complessiva somma di € 18.326,02 come da conteggi prodotti a titolo di differenze retributive, maggiorazioni per lavoro straordinario, lavoro notturno, festivo, ferie non godute e Tfr differenziale, agiva in giudizio per la condanna della parte resistente al pagamento della somma dettagliatamente calcolata oltre accessori di legge, rideterminata con le note conclusionali, con il favore delle spese di lite da distrarsi. Allegava documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
Si costituiva la ditta resistente per affermare l'infondatezza delle domande avanzate, avendo, il ricorrente, osservato un orario lavorativo inferiore a quello convenuto, secondo quanto facilmente desumibile dalle registrazioni dei dischi cronotachigrafi e dai cartellini delle presenze prodotti attestanti l'inizio dell'attività lavorativa di norma alle ore 20.45, mai prima, non essendosi mai occupato, il ricorrente, delle attività prodromiche al trasporto (amministrative e manutentive del mezzo di trasporto), affidate a terzi, circostanza avvalorata dall'accertamento condotto dall' del lavoro per CP_3 il periodo lavorativo febbraio 2014/gennaio 2015 da cui non era emerso alcun tipo di lavoro straordinario da parte del ricorrente.
Contestava i conteggi prodotti dal ricorrente per non aver considerato
Pag. 2 di 14 i periodi di pausa osservati durante i viaggi, espressamente esclusi dall'orario lavorativo dall'art. 11, comma 2, del CCNL applicato.
Domandava, di conseguenza, il rigetto delle domande promosse in ricorso per infondatezza e la condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, ultimo comma, c.p.c., vinte le spese di giudizio. Produceva documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
La controversia veniva istruita con l'assunzione dell'interrogatorio formale del titolare della ditta resistente e del ricorrente nonché con l'assunzione di prove testimoniali.
Veniva disposta una consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e di motivazione.
1. Sulla distribuzione degli oneri di allegazione e prova tra le parti nel presente giudizio
Preliminarmente, ai fini del decidere, occorre ribadire che, in ragione dei principi che regolano la distribuzione dei carichi probatori e di allegazione tra le parti processuali nella speciale controversia, ai sensi dell'art. 2697 c.c. grava sul lavoratore che agisce per ottenere il pagamento di emolumenti maturati a titolo retributivo e non corrisposti o non correttamente corrisposti l'onere di provare lo svolgimento di mansioni ed orari tali da legittimare le pretese azionate.
1.1. Mentre, secondo un consolidato orientamento della Suprema
Corte, grava sul datore di lavoro l'onere della prova di aver
Pag. 3 di 14 corrisposto correttamente la retribuzione adeguata alla prestazione lavorativa effettivamente resa dal lavoratore1.
1.2. Ed ancora, per quel che concerne i crediti da lavoro straordinario grava sul lavoratore l'onere di offrire la prova rigorosa di aver prestato attività lavorativa eccedente l'ordinario orario di lavoro per suffragare la fondatezza dei crediti pretesi a titolo di prestazione eccedente l'ordinario orario lavorativo convenuto2.
1.3. Per quel che riguarda, inoltre, l'impegno lavorativo effettivamente osservato da un autotrasportatore, occorre dare atto del condivisibile orientamento della Suprema Corte espresso proprio in controversia del tutto analoga in tema di accertamento del lavoro straordinario di un autotrasportatore in forza del quale: 1 Cfr. Cass. 05.05.2001, n. 6332 così massimata: ”In base al principio generale (desumibile dall'art. 2697 cod. civ.) secondo il quale il lavoratore deve fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio, mentre nell'ipotesi in cui il lavoratore chieda l'adeguamento della retribuzione ex art. 36 Cost. fatti costitutivi della sua pretesa sono sia la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato sia
l'insufficienza del compenso percepito, nella diversa ipotesi in cui il lavoratore chieda la retribuzione contrattuale fatto costitutivo di tale pretesa è esclusivamente l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nei parametri necessari e sufficienti per la determinazione del sinallagma contrattuale
(cioè la durata e il livello retributivo), mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni oppure che è intervenuta una causa esonerativa delle stesse totale o parziale (ad esempio perché la prestazione fornita dal lavoratore è stata inferiore rispetto ai parametri cui la retribuzione contrattuale è commisurata - per orario inferiore o per assenze - ovvero perché vi è stata una causa sospensiva della prestazione senza obbligo retributivo corrispettivo etc.). “.
Pag. 4 di 14 “L'accertamento del lavoro straordinario prestato da un autotrasportatore può legittimamente fondarsi, ex art. 2712
c.c., sui contenuti dei dischi cronotachigrafi, ove da controparte sia contestata in maniera soltanto generica (e non supportata da adeguati elementi in contrasto) la conformità di tali risultanze ai fatti in essi registrati e rappresentati.”3. 3 In tal senso cfr. Cass. 02.09.2016, n. 17526 nella parte in cui chiarisce: “… (omissis)… Parte ricorrente lamenta ancora che erroneamente dai giudici d'appello sia stato ritenuto generico il disconoscimento effettuato in primo grado dalla società dei dischi cronotachigrafi depositati in copia dalla controparte. In particolare si contesta poi che la ritenuta contestazione generica valga a "costituire un elemento di prova indiretta, idonea ad integrare la prova indiziaria della copia", come affermato dalla Corte territoriale.
Anche tale critica non può trovare accoglimento.
Vero è che, in tema di accertamento del lavoro prestato da un autotrasportatore e quindi dello straordinario eventualmente svolto, i dischi cronotachigrafi, in originale od in copia fotostatica, ove da controparte ne sia disconosciuta la conformità ai fatti in essi registrati e rappresentati, non possano da soli fornire piena prova, stante la preclusione sancita dall'art. 2712 c.c., né dell'effettuazione del lavoro e dell'eventuale straordinario, né della loro effettiva entità, occorrendo a tal fine che la presunzione semplice costituita dalla contestata registrazione o rappresentazione anzidette sia supportata da ulteriori elementi, pur se anch'essi di carattere indiziario o presuntivo, offerti dall'interessato o acquisiti dal giudice nell'esercizio dei propri poteri istruttori (tra le altre v. Cass. n. 10366 2014; Cass. n. 9006 del
2002; Cass. n. 16098 del 2001).
Tuttavia il disconoscimento delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 c.p.c., deve, tuttavia, essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (Cass. n. 3122 del 2015; Cass. n. 9526 del 2010; Cass. n. 2117 del 2011).
Inoltre questa Corte ha affermato che, poiché l'avvenuto disconoscimento non inficia del tutto la portata probatoria di tali riproduzioni ma le degrada a livello di presunzioni semplici, ne consegue che l'indagine dei giudici di merito deve essere orientata nel senso di accertare se e con quali ulteriori mezzi il lavoratore abbia ottemperato, in via integrativa, all'onus probandi su di lui incombente. Tale prova, appunto perché integrativa e di supporto, in quanto rivolta a superare l'elemento ostativo del disconoscimento della valenza dei dispositivi menzionati, può essere offerta o ricavata, anche a mezzo di ulteriori presunzioni semplici, quali la circostanza che il datore di lavoro non si sia mai peritato di produrre gli originali cronotachigrafi, con i relativi dischi registrati, né, sintomaticamente, abbia mai indicato nelle sue difese il contenuto, eventualmente diverso, da quello risultante dalle fotocopie ex adverso esibite, al fine di dimostrare la reale entità delle ore lavorative effettuate dal dipendente, limitandosi soltanto ad una generica contestazione dello straordinario vantato dall'altra parte e della portata probatoria degli apparecchi cronotachigrafi (Cass. n. 6437 del 1994). La sentenza impugnata si è scrupolosamente attenuta ai principi innanzi espressi e, considerato comunque operante il disconoscimento ai sensi dell'art. 2712 c.c., nell'ambito dell'esercizio del potere di valutazione di fatti aventi valenza indiziaria, ha ritenuto che il comportamento processuale della società, realizzato
Pag. 5 di 14 A tale orientamento occorre dare continuità.
1.4. Spetta, inoltre, sempre al lavoratore l'onere di provare che le somme realmente percepite sono inferiori a quelle riportate sulle buste-paga sottoscritte4.
Si consideri a tal proposito, inoltre, che la sottoscrizione da parte del lavoratore ricorrente delle buste-paga in ogni caso non costituisce prova dell'avvenuto pagamento delle somme ivi indicate ma solo la prova dell'avvenuta consegna del cedolino-paga.
Tanto è stato ribadito anche in un recente arresto della Suprema
Corte assolutamente condivisibile, tenuto conto della peculiarità dei crediti azionati e della natura del rapporto obbligatorio intercorso tra le parti5.
attraverso una generica contestazione non accompagnata né dalla produzione in originale dei cronotachigrafi né da una allegazione del contenuto eventualmente diverso di essi, fosse idoneo a supportare la prova dello straordinario, per cui la sentenza stessa non merita i rilievi che le vengono mossi. … (omissis)…”. 4 Cfr. Cass. 26.09.2008, n. 24186 così massimata: “Spetta al lavoratore dimostrare che le somme percepite a titolo di retribuzione sono inferiori a quelle indicate nelle buste paga;
infatti, se è vero che i prospetti sottoscritti dal dipendente non costituiscono quietanza in ordine al pagamento delle somme di denaro in essi indicati, allo stesso tempo non implicano automaticamente la non veridicità degli importi menzionati. Di conseguenza, grava sul lavoratore, e non sul datore, l'onere di provare la non corrispondenza dei due importi.”.
Pag. 6 di 14 A tal proposito occorre dare continuità ai seguenti princìpi di diritto affermati anche di recente dalla Suprema Corte di cassazione con la pronuncia n. 32548/2023: “… (omissis)… in primo luogo risulta erronea l'affermazione del tribunale circa la mancanza di efficacia probatoria delle buste paga rilasciate dal datore di lavoro, essendo indirizzo costante di questa Corte che le buste paga, ancorché sottoscritte dal lavoratore con la formula "per ricevuta", costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna ma non anche dell'effettivo pagamento, della cui dimostrazione è onerato il datore di lavoro, attesa l'assenza di una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto da esse risulta e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore (Cass.
10306/2018, 13150/2016); di conseguenza, la produzione della busta paga da parte del lavoratore non solo non dimostra
l'avvenuto pagamento delle somme ivi indicate (compresa
l'anticipazione del t.f.r.), della cui prova è onerato il datore di lavoro, ma non può neanche integrare, di per sé, una non contestazione del ricevimento delle somme medesime (Cass.
21770/2022; conf. Cass. 14130/2020; cfr. Cass. 28029/2018); …
(omissis)…”.
Il datore di lavoro, pertanto, in ragione dei principi sopra esposti, è onerato della specifica prova di aver correttamente corrisposto quanto riportato in busta-paga.
2. Le risultanze istruttorie
Orbene, alla luce delle allegazioni e produzioni della parte ricorrente nonché in forza delle risultanze istruttorie deve ritenersi sufficientemente assolto l'onere probatorio gravante sul lavoratore
Pag. 7 di 14 ricorrente per mezzo della documentazione prodotta e delle prove testimoniali raccolte.
2.1. Occorre, innanzitutto, affermare che deve ritenersi incontestato il rapporto lavorativo intercorso tra le parti così come è incontestato il pagamento delle retribuzioni nelle somme riportate sulle buste-paga.
2.2. La parte ricorrente, inoltre, ha prodotto il contratto individuale di lavoro, la lettera di licenziamento disciplinare, i dischi cronotachigrafi e le buste-paga in suo possesso, da cui inferie agevolmente le seguenti circostanze:
1) assunzione del ricorrente a tempo pieno ed indeterminato da parte della resistente a decorrere dal 02.12.2013 sino al 05.03.2018; CP_2
2) qualifica e mansioni di autista con inquadramento nel III livello;
3) il CCNL Spedizione e Trasporto merci applicato dalla ditta resistente;
4) il numero di ore lavorative (40) settimanali da osservare;
5) la retribuzione spettante;
6) le registrazioni fatte sui dischi cronotachigrafi6.
2.3. Pertanto, alla luce della documentazione prodotta dalla parte ricorrente, occorre ritenere ampiamente provate per il periodo di vigenza tra le parti del contratto individuale di lavoro le seguenti circostanze dedotte nell'atto introduttivo:
▪ la data di inizio e fine del rapporto lavorativo contrattualizzato;
▪ l'inquadramento e le mansioni affidate alla parte ricorrente;
▪ l'orario lavorativo settimanale convenuto;
Pag. 8 di 14 ▪ la retribuzione mensile spettante tramite rinvio alla contrattazione collettiva applicata durante il periodo di lavoro contrattualizzato;
▪ le registrazioni effettuate sui dischi cronotachigrafi prodotti anche dalla ditta resistente7.
3. Le questioni controverse
Nel presente giudizio è stato rivendicato un diverso impegno lavorativo del ricorrente ed in particolare un differente impegno lavorativo orario rispetto a quanto riportato sulle buste-paga e retribuito ed è stato affermato che secondo quanto facilmente desumibile dalle registrazioni sui dischi cronotachigrafi prodotti da entrambe le parti e ritualmente acquisiti a questo processo, emerge chiaramente la maturazione di retribuzione e Tfr differenziali, da lavoro straordinario, notturno, festivo, per ferie e permessi non goduti.
3.1. Ebbene, in questo giudizio, a conforto di quanto dedotto in ricorso dalla parte ricorrente, si assumono come decisive le convergenti testimonianze rese da e per Testimone_1 Testimone_2 conoscenza diretta dei fatti di causa, attesa, inoltre, l'assoluta attendibilità dei testi, non avendo alcun interesse diretto alla definizione della presente controversia in senso favorevole alla parte ricorrente.
Dette testimonianze, in particolare, hanno confermato ampiamente quanto rappresentato dalla parte ricorrente in ricorso sull'effettiva modalità di esecuzione del rapporto lavorativo in esame ed in
Pag. 9 di 14 particolare sull'effettivo orario d'inizio e fine dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente alle dipendenze della ditta resistente.
In concreto, deve ritenersi adeguatamente provato che il ricorrente nel corso del rapporto lavorativo subordinato intercorso tra le parti, sebbene sia stato retribuito per il numero di ore mensili riportato sulle buste-paga, abbia lavorato per un diverso e maggior numero di ore lavorative rispetto a quelle effettivamente conteggiate e retribuite.
Tali emergenze processuali corroborano, confortandoli, gli assunti di parte ricorrente.
4. Sulla portata probatoria dei dischi cronotachigrafi
Le registrazioni sui dischi cronotachigrafi fanno piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime ex art. 2712
c.c. che si riporta:
< Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.>>.
Questi i princìpi di diritto affermati costantemente dalla Corte di cassazione e da ultimo ribaditi anche con la pronuncia n. 9768/2025 cui dare continuità: “… (omissis)… Invero, questa Corte, con orientamento consolidato, ha affermato che, in tema di accertamento del lavoro prestato da un autotrasportatore e quindi dello straordinario eventualmente svolto, i dischi cronotachigrafi, in originale o in copia fotostatica, ove da controparte ne sia
Pag. 10 di 14 disconosciuta la conformità ai fatti in essi registrati e rappresentati, non possano da soli fornire piena prova, stante la preclusione sancita dall'art. 2712 c.c., né dell'effettuazione del lavoro e dell'eventuale straordinario, né della loro effettiva entità, occorrendo a tal fine che la presunzione semplice costituita dalla contestata registrazione o rappresentazione anzidette sia supportata da ulteriori elementi, pur se anch'essi di carattere indiziario o presuntivo, offerti dall'interessato o acquisiti dal giudice nell'esercizio dei propri poteri istruttori (tra le altre v. Cass. n. 19334 del 2023; Cass. n. 10366 del 2014; Cass. n. 9006 del 2002; Cass. n.
16098 del 2001). … (omissis)…”
4.1. Tanto premesso, nel caso di specie, la resistente non solo CP_2 non ha in alcun modo disconosciuto la conformità ai fatti registrati sui dischi cronotachigrafi prodotti né ne ha contestato la provenienza e la portata quanto, piuttosto, su dette registrazioni la stessa parte resistente ha fondato le proprie difese, sollecitando una diversa lettura degli orari effettivamente svolti dal ricorrente tenendo in debito conto le pause effettuate, non computabili nell'orario di lavoro.
In concreto, nel caso in esame, non vi è stata alcuna contestazione da parte della ditta resistente del contenuto dei dischi cronotachigrafi prodotti.
Pertanto, in questa peculiare ipotesi, la produzione dei dischi cronotachigrafi soddisfa l'onere probatorio a carico della parte ricorrente circa l'effettivo impegno lavorativo posto a fondamento dei crediti retributivi differenziali qui pretesi.
In mancanza di contestazione specifica che la ditta resistente aveva l'onere di formulare circa la conformità dei dischi cronotachigrafi prodotti ai fatti in essi registrati e rappresentati deve trovare
Pag. 11 di 14 applicazione nel caso in esame il principio sancito dall'art. 2712 c.c. cit.
4.2. Ciò posto, sulla scorta di quanto merso dalle registrazioni sui dischi cronotachigrafi prodotti, il consulente tecnico d'ufficio ha calcolato l'effettiva retribuzione spettante al lavoratore ricorrente ed il
Tfr dovuto in ragione del reale impegno lavorativo osservato ed in ragione della disciplina convenzionale collettiva applicata al rapporto in esame.
Ebbene, le conclusioni rese dal CTU, ampiamente condivisibili per il rigore ricostruttivo utilizzato, anche in forza della disamina offerta della disciplina operante per il tipo di rapporto in esame, compresi gli artt. 11, 12, 13, 16 e 62 del CCNL 2013 applicato, evidenziano un credito in favore del lavoratore ricorrente pari ad € 12.777,37 a titolo di retribuzioni e Tfr differenziali al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali.
Detto credito è la risultante di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione globale di fatto spettante alla parte ricorrente in virtù delle disposizioni convenzionali collettive operanti, compresa l'indennità di trasferta e l'indennità di lavoro notturno.
Ne consegue l'accoglimento delle domande azionate da parte ricorrente con il ricorso introduttivo del presente giudizio secondo quanto emerso dalla consulenza tecnica disposta d'ufficio.
4.3. Per quel che riguarda la quantificazione dei crediti vantati dalla parte ricorrente per l'attività di lavoro subordinato prestata nell'interesse della parte resistente secondo le modalità esecutive dedotte per come evincibili dalle registrazioni sui dischi cronotachigrafi prodotti, risultando difformi i conteggi operati dal CTU alle somme richieste dalla parte ricorrente in ricorso, rimodulate nelle note conclusionali, ritenute maggiormente attendibili le somme
Pag. 12 di 14 ricostruite in perizia secondo quanto emerso nel corso dell'istruttoria, deve essere condannata la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di € 12.777,37 a titolo di emolumenti retributivi e Tfr differenziali oltre interessi al tasso legale sulla somma man mano rivalutata ai sensi degli artt. 429, ultimo comma c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. dal giorno della maturazione dei diritti di credito all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale dello scaglione compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 per le controversie di lavoro previsto nella Tabella allegata al D.M. n.
55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della parziale soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. AT FR SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie in parte il promosso ricorso e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 12.777,37 per le causali indicate in parte motiva oltre interessi legali sulla somma man mano rivalutata secondo gli indici istat ai sensi degli artt. 429, ultimo comma c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. dal giorno della maturazione dei crediti all'effettivo soddisfo;
- compensa per 1/3 le spese di lite e condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle rimanenti spese del presente giudizio che, al netto di quelle
Pag. 13 di 14 appena compensate, liquida in complessivi € 1.796,00 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 oltre Iva, Cpa e spese forfetarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014, da distrarsi;
- pone definitivamente a carico della parte resistente le spese di
CTU liquidate come da separato provvedimento.
Bari,30/10/2025 Il Giudice del lavoro
AT FR NT
Pag. 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 In tal senso per tutte cfr. anche Cass. 12.09.2014, n. 19299 così massimata: “Una di liquidazione forfettaria del lavoro straordinario è ammissibile laddove per le modalità di svolgimento del lavoro (nella specie, attività di giornalista) risulti difficile contenere la prestazione lavorativa entro precisi limiti di orario e d'altra parte, vi sia una difficoltà per la parte datoriale, di controllare gli effettivi tempi di lavoro rispettati dal dipendente;
nella descritta prospettiva, il lavoratore che abbia prestato attività lavorativa per un numero di ore superiore a quello corrispondente alla prestabilita forfetizzazione, ha diritto per
l'eccedenza, a che gli sia riconosciuto il compenso maggiorato per il lavoro straordinario. Tuttavia, in tal caso, l'onere probatorio relativo all'osservanza di un orario eccedente rispetto a quello rientrante nel forfait, incombe sul lavoratore il quale è tenuto a provare rigorosamente la relativa prestazione ed in termini sufficientemente realistici, i suoi termini quantitativi.”. 5 In tal senso da ultimo cfr. anche Cass. 24.06.2016, n. 13150 così massimata: “Le buste paga, ancorché sottoscritte dal lavoratore con la formula "per ricevuta", costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna ma non anche dell'effettivo pagamento, della cui dimostrazione è onerato il datore di lavoro, attesa l'assenza di una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto da esse risulta e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore, il quale può provare l'insussistenza del carattere di quietanza delle sottoscrizioni eventualmente apposte, fermo restando che l'accettazione senza riserve della liquidazione da parte di quest'ultimo al momento della risoluzione del rapporto può assumere, in presenza di altre circostanze precise, concordanti ed obiettivamente concludenti dell'intenzione di accettare l'atto risolutivo, significato negoziale. (Rigetta, App. Napoli, 19/12/2013).”. 6 Cfr. in all.ti di parte ricorrente. 7 Cfr. in all.ti di parte ricorrente.