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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 10/06/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1061/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 10 giugno 2025 ad ore 11,40 innanzi alla dott. ssa Maria Adelaide Satta, sono comparsi:
Per l'avv. MANCA MARIA PAOLA . Parte_1
Per parte convenuta nessuno.
Il Giudice invita a precisare le conclusioni e alla discussione. Parte attrice conferma le conclusioni come da ricorso introduttivo.
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Maria Adelaide Satta
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Adelaide Satta ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1061/2023 promossa da:
nato a [...] il [...]( C.F.: , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Nuoro, ala Via Mereu n. 26 presso lo studio dell'Avv. Maria Paola Manca che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso introduttivo
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
RESISTENTE – CONTUMACE
OGGETTO: Usucapione
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 10.6.2025.
Parte ricorrente ha confermato le conclusioni come da ricorso introduttivo che qui di seguito si riportano:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
–accertare e dichiarare che è proprietario a titolo originario per usucapione Parte_1 (ultra)ventennale, ex art. 1158 cc dell'immobile distinto al Catasto Urbano Fabbricati del Comune di Ottana (NU) al Foglio 7, mapp. 164 - sub 1; mapp. 164 - sub 2 ed ivi ubicato in viale Pietro Ghitti, n. 8;
pagina 2 di 4 2- dichiarare l'attore sopra identificato, proprietario in modo pieno ed esclusivo del suddetto bene immobile;
3- per l'effetto ordinare al Conservatore dei R.R.II. di Nuoro la trascrizione della emananda sentenza ed al direttore dell'U.T.E. di procedere alle necessarie volture, manlevandoli da qualsiasi responsabilità;
4- dichiarare compensate le spese del presente giudizio nell'ipotesi di mancata resistenza in giudizio dei convenuti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 4 dicembre 2023, regolarmente notificato,
[...]
ha convenuto in giudizio chiedendo all'intestato Tribunale di Parte_1 Controparte_1 essere dichiarato proprietario esclusivo per usucapione, dell'immobile per cui è causa.
A fondamento della domanda il ricorrente ha dedotto di essere al possesso pacifico, pubblico, ininterrotto ed indisturbato da oltre 40 anni dell'immobile- fabbricato distinto al Catasto Urbano del
Comune di Ottana (NU) al Foglio 7, mapp. 164 - sub 1; mapp. 164 - sub 2 ed ivi ubicato in viale Pietro
Ghitti, n. 8, confinante con le proprietà da un lato, da altro lato, Persona_1 Persona_2 nonché prospiciente da un lato alla via Pietro Ghitti e da altro lato alla via Matteotti;
-che su detto terreno all'inizio degli anni 70 edificava il fabbricato destinandolo quale propria abitazione provvedendo alla cura e manutenzione dello stesso;
-che dalle ricerche effettuate nei Pubblici Registri è risultato che il fabbricato e l'area su cui il medesimo insiste è intestato anche a tale fu e di avere interesse al fine di Controparte_1 Per_3 ottenere un titolo pubblico che dichiari in suo favore l'intervenuto acquisto per usucapione della proprietà dell'immobile per cui è causa onde poter effettuare tutte le trascrizioni e volture nei pubblici registri.
La causa, nella contumacia della convenuta, assegnata a questo giudice, istruita per documenti e prova testimoniale, viene all'udienza odierna per la decisione, ex art. 281 sexies c.p.c.
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La domanda attrice merita di essere accolta.
Premesso che l'usucapione è un modo di acquisto della proprietà per effetto del possesso di un bene protratto per un certo tempo. Possesso e tempo sono due requisiti base per l'istituto che ci occupa. Il possesso che consente l'usucapione deve essere pacifico e non clandestino e deve svolgersi, in modo continuativo, per il periodo prescritto dalla legge e non deve subire interruzioni. Tanto premesso, dall'esame della documentazione prodotta, si evince che la convenuta citata nella qualità di intestataria catastale dell'immobile in oggetto è l'unica persona interessata alla domanda, di talché il contraddittorio, a seguito della notifica eseguita ai sensi dell'art. 150 c.p.c. del ricorso introduttivo deve ritenersi correttamente instaurato tra le parti (vedi visure storiche catastali, certificato ipotecario speciale, pubblicazione Gazzetta Ufficiale n. 153, parte seconda, del 30.12.2023; deposito presso Casa Comunale di Nuoro il 28.12.2023, ecc. ).
Il comportamento della convenuta, rimasta contumace nel processo, la quale non ha contestato la rilevanza e l'efficacia dei fatti posti a base della pretesa attorea, conferma che non vi era interesse a contrastare le ragioni dell'attrice né ad opporsi alla domanda. Quanto al merito della pretesa oggetto di causa, le testimonianze assunte nel corso del giudizio hanno confermato il possesso pacifico ed indisturbato per oltre venti anni, da parte dell'attore dell'immobile per cui è causa il quale lo ha abitato curandone la manutenzione e da ultimo eseguendo opere di ristrutturazione dello stesso . Tes_
I testimoni )) escussi sulle circostanze istruttorie dedotte dall'attore hanno Per_2 Tes_1 dichiarato “ Posso confermare la circostanza in quanto abito dal 1984-85 quasi di fronte alla casa di
pagina 3 di 4 , l'ho sempre conosciuto abitare la casa e utilizzare il cortile attorno alla casa. Il Parte_1 cortile è recintato con muro in blocchetti. Non conosco i dati catastali ma confermo i nomi dei confinati con la precisazione che uno dei confinanti si chiama e non Persona_2 [...]
. ” (teste ; […] “ Confermo la circostanza in quanto sono uno dei confinanti da più Parte_2 Tes_1 di 40 anni, ho sempre conosciuto abitare la casa e utilizzare il terreno circostante. Parte_1
Non conosco i dati catastali ma confermo i nomi dei confinanti uno dei quali come ho dichiarato sono io anche se indicato con il nome di anziché ” (teste ; […] “ Parte_2 Persona_2 Per_2 abito da più di 40 anni nella via confinante il terreno di . Ho sempre visto Parte_1 [...] nel terreno di cui mi si chiede e abitare la casa posta all'interno di detto terreno. Il terreno è Pt_1 recintato con muro alto in blocchetti. Non conosco i dati catastali ma confermo i nomi dei confinanti, uno di questi è mio marito che nel capo viene indicato come . Nel Persona_2 Parte_2 terreno ci sono piante di agrumi e olivi ma non si vede altro dalla strada perché c'è il muro alto .” Tes_ (teste ) .
Alla luce di quanto emerso in corso di causa la domanda attorea risulta quindi provata nei suoi fatti costitutivi e deve essere accolta. Pertanto deve essere dichiarato proprietario esclusivo dell'immobile de quo Parte_1 a titolo originario in forza del possesso ultraventennale, ai sensi dell'art. 1158 c.c. per maturata usucapione.
Le spese di lite, considerata la natura della causa e poiché non vi è stata opposizione alla domanda, vengono interamente compensate tra le parti. Non deve essere ordinata la trascrizione della presente sentenza ad opera del competente Conservatore dei Registri Immobiliari (oggi Agenzia del Territorio), trattandosi di adempimento previsto dalla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara che (C.F.: , ha acquistato, per Parte_1 C.F._1 intervenuta usucapione, il diritto di proprietà dell'immobile sito in Ottana distinto al Catasto Urbano del Comune di Ottana (NU) al Foglio 7, mapp. 164 sub 1 e sub 2.
2. Spese compensate. Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura al difensore di parte ricorrente presente, e allegazione al verbale di udienza.
Nuoro, 10 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Adelaide Satta
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