Decreto cautelare 11 dicembre 2012
Ordinanza cautelare 11 gennaio 2013
Ordinanza collegiale 12 marzo 2019
Sentenza 9 gennaio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 09/01/2020, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/01/2020
N. 00167/2020 REG.PROV.COLL.
N. 10125/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10125 del 2012, proposto da
EL Ed AL OS, D'IO AO, GH EL TA, VA IN, ON SA, RO ON, OT MA SA, RI RA, D'RI HE, AN NA, PO IO, La LA NA, ER ON, Cresto RI IN, AG BI, NI OR, LLAL HI, LI NN MA, ET OR, OT AN, NI RE, MI OR, NI LL, NE US, DR DA, EL DA, Di PI RT, CU LE, Di OI LL, D'NN LL, IC NA IT, OL MA, OS NN, PE IA, DA MA, Di TE OS, ND SO, RA NA, RA EL, NI LU, rappresentati e difesi dall'avvocato Romeo Brunetti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. Armellini, 30;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento del decreto n. 82/12 recante indizione dei concorsi a posti e cattedre finalizzati al reclutamento del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado e segnatamente all'art. 2 co. 6 nella parte in cui prevede la non partecipazione ai concorsi di coloro che alla data di pubblicazione del decreto prestano servizio su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali - risarcimento danni
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2019 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti impugnavano il Decreto MIUR 24 settembre 2012 n. 82, recante indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado nella parte in cui prevede che “ non possono partecipare ai concorsi coloro che alla data di pubblicazione del presente decreto..prestano servizio su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali”.
Si costituiva in giudizio il MIUR chiedendo il rigetto del ricorso .
Questa Sezione con decreto cautelare n. 4493/2012 confermato con ordinanza collegiale n. 135/2013 ammetteva con riserva i ricorrenti a sostenere le prove preselettive.
Con memoria depositata in data 11 aprile 2019 i ricorrenti riferivano ch,e tra coloro ammessi con riserva a sostenere le prove del concorso di cui trattasi, solo alcuni sono risultati vincitori e, quindi, sono stati ammessi con riserva nelle graduatorie definitive e, segnatamente, DI PI RT e 2 AN EL
All’udienza pubblica del 17 dicembre 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse per coloro che, ammessi con riserva a sostenere le prove concorsuali, non le hanno superate.
Con riferimento agli altri due ricorrenti, Di PI RT e RA EL, collocati utilmente in graduatoria con riserva e per il quali il Ministero ha proceduto all’accantonamento dei posti, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessata materia del contendere in applicazione del principio del consolidamento richiamato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 6/2016 e ribadito di recente con la pronuncia n. 8601/2019”. È fondato, va accolto e riveste carattere assorbente il primo motivo di ciascuno degli appelli, centrato sulla violazione dell’art. 4 comma 2 bis della l. 168/2005. La norma in questione, che si riporta per chiarezza, dispone che: “Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela”. L’effetto prodotto dalla norma, lo si evidenzia soltanto per chiarezza, discende dal conseguimento del titolo in quanto tale, a prescindere dal fatto che l’amministrazione lo abbia o no rilasciato con riserva dell’esito del processo nel merito, come avvenuto per alcuni dei ricorrenti appellanti nei termini del § 3 che precede. La Corte costituzionale, con la sentenza 9 aprile 2009 n.108 e con la conforme ordinanza 19 maggio 2009 n.158, ha dichiarato non fondate le questioni di costituzionalità della norma citata, attraverso considerazioni che ne chiariscono lo scopo. Ad avviso della Corte, in primo luogo la norma non prevede una sanatoria, dato che non riguarda vizi o irregolarità già verificatisi, ma dispone per il futuro, disciplinando in via generale gli effetti dell’azione amministrativa. In particolare, essa disciplina il caso, che qui rileva, in cui un candidato sia stato ammesso con riserva ad una prova d’esame per effetto di un provvedimento cautelare e l’abbia in concreto superata: in tal caso, la norma stessa interviene rendendo irreversibile l’effetto così creatosi, a prescindere dall’esito nel merito del processo. Sempre secondo la Corte, la norma in tal modo positivizza ed estende un principio già elaborato dalla giurisprudenza per gli esami di maturità, e pertanto si applica solo agli esami propriamente detti, e non ai concorsi pubblici. La sua ragione ispiratrice è allora costituita dalla volontà, espressa dal legislatore, di proteggere l’affidamento del privato, il quale abbia superato le prove di esame e – in ipotesi - avviato in buona fede la relativa attività professionale, nonché l'interesse generale alla certezza dei tempi di accertamento dell'idoneità dei candidati e dei relativi rapporti da loro instaurati nello svolgimento dell'attività professionale di cui si tratta. Per tale ragione, la Corte ha escluso che la norma violi da un lato la parità di condizioni dei candidati e dall’altro il diritto di difesa dell’amministrazione, perché l’effetto di abilitazione consegue pur sempre ad un nuovo accertamento dell’amministrazione stessa, che può riguardare, in potenza, chiunque dei candidati stessi (per tutto ciò, specificamente la sentenza C. cost. 108/2009 cit.). La giurisprudenza della Sezione, su questa stessa linea, ha riconosciuto anch’essa che la norma è espressione di un principio generale valido per i corsi di studio ampiamente intesi, ritenendola applicabile anche a chi abbia iniziato e proseguito con profitto un corso universitario superando parte degli esami previsti – così sez. VI 1 aprile 2019 n.2155- nonché al caso, analogo al presente, di ammissione con riserva di un insegnante ad un percorso abilitante speciale – PAS – così sez. VI 4 gennaio 2016 n.6. Applicando i principi appena delineati al caso di specie, è anzitutto certo che i ricorrenti appellanti, successivamente all’ammissione con riserva al percorso di loro interesse, hanno conseguito la relativa abilitazione, nei termini di cui al § 3 che precede: essi infatti hanno prodotto copia del relativo diploma, ovvero del contratto di lavoro successivamente concluso, che ovviamente il diploma presuppone. La procedura per cui è causa è poi perfettamente inquadrabile fra quelle che portano a conseguire un’abilitazione o un titolo – e non direttamente un posto di lavoro, così come il concorso-dato che essa si concreta in un diploma universitario, conseguito dopo i necessari accertamenti di profitto, che consente di svolgere un’attività, ovvero di insegnare quale insegnante di sostegno, ma non garantisce che ciò avvenga, dato che ciò postula la successiva conclusione di un contratto di lavoro, che è del tutto eventuale, anche se nel caso di specie c’è stata. Tale ultima circostanza realizza poi l’ulteriore scopo della norma, ovvero garantire la certezza dei rapporti giuridici instaurati in base al titolo conseguito. La norma in questione va quindi applicata al TFA per cui è causa, e produce sul piano sostanziale il consolidamento degli effetti prodottisi con l’ammissione con riserva, con la conseguenza processuale dell’improcedibilità dei ricorsi originari ”.
Sussistono giusti motivi per compensare per intero fra le parti le spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:
US Sapone, Presidente
Claudia Lattanzi, Consigliere
Emiliano Raganella, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emiliano Raganella | US Sapone |
IL SEGRETARIO