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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 25/09/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1783 /2025 R.G. promossa da
, (C.F. , con il patrocinio dell'avv. CALLEGARI Parte_1 C.F._1
MARCO e con domicilio eletto presso il suo studio in
e da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROMANO FABRIZIO Parte_2 C.F._2
e con domicilio eletto presso il suo studio in via Crescenzago n. 13, 20134 - Milano (MI)
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Pavia, in data 04/03/2014, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune all' atto n. 61, parte
II, serie C, anno 2014; separati consensualmente con sentenza n. 112/2025 del 22.01.2025
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori Parte_1
e , in Pavia (PV), il 04 marzo 2014, trascritto nei registri del Comune di Parte_2
Pavia atto n. 61 P. 2 S. C anno 2014, ordinando al competente Ufficio di Stato Civile
l'annotazione nei pubblici registri;
2) dichiarare che le parti provvederanno in maniera autonoma al proprio mantenimento;
3) confermare quanto disposto da codesto Tribunale, in sede di separazione personale dei coniugi, con riferimento all'affidamento super esclusivo dei minori SO
(nata il [...]) e (nato il [...]) alla madre, SI.ra Persona_2
, autorizzando la stessa ad assumere in autonomia, senza la Parte_1 necessità di autorizzazione o firma del padre sig. tutte le decisioni anche Parte_2 di carattere straordinario relative ai figli in materia di salute, educazione, questioni anagrafiche e burocratiche compresa la richiesta di rilascio o rinnovo di documenti quali carta d'identità e passaporto, anche validi per l'espatrio;
4) confermare quanto disposto da codesto Tribunale, in sede di separazione personale dei coniugi, con riferimento al collocamento dei figli, nati dal matrimonio SO
nata a [...] il [...] e nato a [...] il 19 Persona_2
marzo 2015, che saranno collocati presso l'abitazione della madre, in Pavia (PV), via
Griffini n. 7;
5) confermare quanto disposto da codesto Tribunale, in sede di separazione personale dei coniugi, con riferimento al monitoraggio sui minori e SO Persona_2
ad opera dei Servizi Sociali territorialmente competenti con particolare riferimento
[...]
al fatto che per i minori venga mantenuto un percorso di sostegno psicologico anche finalizzato a verificare la possibilità in futuro (dandone a quel punto avvio) di una ripresa eventualmente in modalità protetta dei rapporti con il padre;
6) confermare quanto disposto da codesto Tribunale, in sede di separazione personale dei coniugi, con riferimento all'invito rivolto ad entrambi i genitori per seguire percorsi di sostegno psicologico personale e di supporto alla genitorialità;
7) confermare quanto disposto da codesto Tribunale, in sede di separazione personale dei coniugi, con riferimento al contributo per il mantenimento dei figli a carico del SI.
[...]
, che ha l'obbligo di versare alla SI.ra , a titolo di Parte_2 Parte_1
contributo al mantenimento dei figli, entro il 5 di ogni mese, la somma mensile omnicomprensiva di € 200,00 (duecento/00), rivalutabile annualmente in base agli indici
ISTAT;
8) dispone che la SI.ra percepisca per intero l'Assegno unico per i figli;
Parte_1
9) Dichiarare compensate le spese legali.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
15.05.2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di
Pag. 2 di 4 non volersi riconciliare hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso ed hanno depositato documentazione contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (sentenza n.
112/2025 del 22.01.2025 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data delle prima udienza di comparizione dei coniugi. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.1.12.1970
n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
da in Pavia il giorno 04/03/2014 (atto n. 61, parte II, serie C, anno Parte_2
2014);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 23.09.2025
Il Giudice est. Il presidente
Pag. 3 di 4 Dott.ssa Laura Cortellaro
Pag. 4 di 4
Dott.ssa Marina Bellegrandi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1783 /2025 R.G. promossa da
, (C.F. , con il patrocinio dell'avv. CALLEGARI Parte_1 C.F._1
MARCO e con domicilio eletto presso il suo studio in
e da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROMANO FABRIZIO Parte_2 C.F._2
e con domicilio eletto presso il suo studio in via Crescenzago n. 13, 20134 - Milano (MI)
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Pavia, in data 04/03/2014, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune all' atto n. 61, parte
II, serie C, anno 2014; separati consensualmente con sentenza n. 112/2025 del 22.01.2025
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori Parte_1
e , in Pavia (PV), il 04 marzo 2014, trascritto nei registri del Comune di Parte_2
Pavia atto n. 61 P. 2 S. C anno 2014, ordinando al competente Ufficio di Stato Civile
l'annotazione nei pubblici registri;
2) dichiarare che le parti provvederanno in maniera autonoma al proprio mantenimento;
3) confermare quanto disposto da codesto Tribunale, in sede di separazione personale dei coniugi, con riferimento all'affidamento super esclusivo dei minori SO
(nata il [...]) e (nato il [...]) alla madre, SI.ra Persona_2
, autorizzando la stessa ad assumere in autonomia, senza la Parte_1 necessità di autorizzazione o firma del padre sig. tutte le decisioni anche Parte_2 di carattere straordinario relative ai figli in materia di salute, educazione, questioni anagrafiche e burocratiche compresa la richiesta di rilascio o rinnovo di documenti quali carta d'identità e passaporto, anche validi per l'espatrio;
4) confermare quanto disposto da codesto Tribunale, in sede di separazione personale dei coniugi, con riferimento al collocamento dei figli, nati dal matrimonio SO
nata a [...] il [...] e nato a [...] il 19 Persona_2
marzo 2015, che saranno collocati presso l'abitazione della madre, in Pavia (PV), via
Griffini n. 7;
5) confermare quanto disposto da codesto Tribunale, in sede di separazione personale dei coniugi, con riferimento al monitoraggio sui minori e SO Persona_2
ad opera dei Servizi Sociali territorialmente competenti con particolare riferimento
[...]
al fatto che per i minori venga mantenuto un percorso di sostegno psicologico anche finalizzato a verificare la possibilità in futuro (dandone a quel punto avvio) di una ripresa eventualmente in modalità protetta dei rapporti con il padre;
6) confermare quanto disposto da codesto Tribunale, in sede di separazione personale dei coniugi, con riferimento all'invito rivolto ad entrambi i genitori per seguire percorsi di sostegno psicologico personale e di supporto alla genitorialità;
7) confermare quanto disposto da codesto Tribunale, in sede di separazione personale dei coniugi, con riferimento al contributo per il mantenimento dei figli a carico del SI.
[...]
, che ha l'obbligo di versare alla SI.ra , a titolo di Parte_2 Parte_1
contributo al mantenimento dei figli, entro il 5 di ogni mese, la somma mensile omnicomprensiva di € 200,00 (duecento/00), rivalutabile annualmente in base agli indici
ISTAT;
8) dispone che la SI.ra percepisca per intero l'Assegno unico per i figli;
Parte_1
9) Dichiarare compensate le spese legali.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
15.05.2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di
Pag. 2 di 4 non volersi riconciliare hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso ed hanno depositato documentazione contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (sentenza n.
112/2025 del 22.01.2025 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data delle prima udienza di comparizione dei coniugi. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.1.12.1970
n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
da in Pavia il giorno 04/03/2014 (atto n. 61, parte II, serie C, anno Parte_2
2014);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 23.09.2025
Il Giudice est. Il presidente
Pag. 3 di 4 Dott.ssa Laura Cortellaro
Pag. 4 di 4
Dott.ssa Marina Bellegrandi