TRIB
Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 22/09/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 706/2021 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 392/20 del Giudice di Pace di Paola, depositata il 12/11/2020, nel procedimento iscritto al n. 1106/2018
r.g.a.c., non notificata
TRA
(cod. fisc. - P. IVA: ), Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Fiumefreddo Bruzio (Cs), alla via
Nazionale n. 30, presso lo studio dell'avv. Luciano Vincenzo Vommaro che lo rappresenta e difende in virtù di procura posta in calce al ricorso in appello e relativa deliberazione della Giunta
Comunale n. 18 dell'11.02.2021
APPELLANTE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Andrea CP_1 C.F._1
Delmorgine ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Rende (Cs), alla
Piazza Martin Luther King, n. 10, in virtù di procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATO
NONCHÉ in p.l.r.p.t. CP_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta autorizzate dal giudice e depositate telematicamente dalle parti in sostituzione dell'udienza del 28.05.25, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
1 Con atto di citazione tempestivamente notificato in data 11.05.2021 a e in data CP_1
12/05/2021 ad il , in persona del Sindaco p.t., proponeva CP_2 Parte_1 appello avverso la sentenza n. 392/2020, depositata il 12.11.2020, non notificata, nel giudizio avente r.g.n.1106/2018, con la quale il Giudice di Pace di Paola annullava l'atto di ingiunzione di pagamento n. 323943, notificato il 12.04.2017 ed emesso da (già , in qualità di CP_2 Controparte_3 concessionaria del servizio tributi del , relativo al mancato pagamento Parte_1 del canone acquedotto anno 2013 per la complessiva somma di € 197,00 (comprensiva di spese); condannava, al contempo, il resistente, in solido con la predetta società, alla rifusione delle Pt_1 spese e competenze di lite sostenute dalla parte opponente liquidate in complessivi euro 373,00, di cui euro 43,00 per spese ed euro 330,00 per compenso, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
Pertanto, previa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, l'Ente appellante chiedeva riformarsi integralmente la sentenza n. 392/2020 emessa dal Giudice di Pace di
Paola, accogliendo le conclusioni avanzate dallo stesso in prime cure nelle note conclusive del
06.10.2020 e, per l'effetto, dichiarare l'estinzione del giudizio poiché tardivamente riassunto (oltre i termini fissati dalla sentenza n. 1186/2018 del Giudice di Pace di Cosenza) e/o rigettare l'opposizione proposta dal sig. in primo grado e, per l'effetto, confermare l'ingiunzione di pagamento CP_1
n. 323943 emessa da con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre il Controparte_3 rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, tempestivamente depositata il 17.9.2021, si costituiva in giudizio l'appellato il quale chiedeva in via preliminare, previo accertamento della CP_1 carenza di interesse ad agire da parte del , dichiarare cessata la materia Parte_1 del contendere, per discarico dei ruoli comunicato dallo stesso in data 13.07.2021 a CP_4 seguito della vendita dell'immobile nel 2011 e per annullamento nel merito con sentenza n. 672/18 del Giudice di Pace di Cosenza dell'avviso prodromico n. 674771 del 19.12.2016; nel merito, rigettare l'appello proposto dal avverso la sentenza n. 392/2020 del Parte_1
Giudice di Pace di Paola, depositata il 12.11.2020; condannare l'appellante Parte_1
per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
in ogni caso, con
[...] vittoria di spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15% e cpa.
Istaurato il contraddittorio ed acquisito il fascicolo di primo grado, il Giudice, alla prima udienza del
15.10.2021, rigettava l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata e dichiarava
2 la contumacia dell'appellata regolarmente citata e non costituita, rinviando la causa per CP_2 la precisazione delle conclusioni.
Le parti precisavano le conclusioni e il 28.05.2025 il Giudice assumeva la causa in decisione, assegnando alle parti termine di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
Va preliminarmente chiarito che, a mente dell'art. 339, III comma, c.p.c., “le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'art. 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione delle norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.
Tanto premesso, la sentenza impugnata attiene ad una causa di valore non superiore al limite di
1.100,00 euro di cui all'art. 113 c.p.c., avendo ad oggetto l'ingiunzione di pagamento n. 323943 di complessivi € 197,00.
Ciononostante, l'appello è ammissibile, avendo ad oggetto un contratto concluso secondo le modalità previste dall'art. 1342 c.c. e, in ogni caso, parte appellata ha censurato la sentenza impugnata eccependo la violazione di norme procedimentali, precisamente la violazione dell'art. 50 c.p.c.
Va rilevato, altresì, che “la sentenza pronunciata dal giudice di pace in sede di opposizione ad ingiunzione relativa al pagamento dei canoni relativi a fornitura idrica, ai sensi del r.d. n. 639 del
1910, avendo ad oggetto un diritto indisponibile del è resa secondo diritto, Pt_1 indipendentemente dal valore della controversia, sicché è appellabile senza che operino i limiti di cui all'art. 339 c.p.c.” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5782 del 04/03/2025; cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 18184 del 25/08/2014).
Sempre in via preliminare, contrariamente a quanto eccepito dalla parte appellata costituita, non appare possibile dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Come sostenuto dalla giurisprudenza prevalente, la mancanza di un'esplicita dichiarazione di entrambe le parti circa la loro intenzione di rinunciare all'accertamento giudiziale del diritto controverso non può determinare una pronuncia di cessazione della materia del contendere (ex multis
Cass. n. 19845/2019, “nella specie la S.C. ha ritenuto che la richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere, sul presupposto di un "factum principis" sopravvenuto, non poteva comunque essere ritenuta equivalente alla rinuncia all'azione, in difetto di un'esplicita dichiarazione di ambo le parti attestante la loro intenzione di soprassedere all'accertamento giudiziale del diritto controverso”).
“La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese
3 di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale” (cfr. Cass. n. 21757/2021).
Per la declaratoria di cessazione della materia del contendere è necessario che il fatto nuovo sia successivo alla proposizione della domanda, che esso determini l'integrale eliminazione della materia della lite e che vi sia accordo tra le parti sul venir meno di ogni residuo motivo di contrasto (Tribunale di Trani sentenza n. 1157 del 22.05.2017).
Nel caso di specie, secondo quanto dedotto dall'appellante nella comparsa conclusionale, con lo sgravio cui si riferisce la controparte, “per come si evince dalla stessa PEC dell'Ufficio Finanziario dell'Ente del 13/07/2021 prodotta dall'appellato (doc. 10 avversa produzione), sono state annullate tutte le cartelle a carico del sig. , ma non il provvedimento oggetto del presente giudizio CP_1 che non è una cartella, bensì una ingiunzione di pagamento, per cui nessuna cessazione della materia del contendere può ritenersi verificata. Ma vi è di più, anche in denegata ipotesi in cui si volesse ritenere lo sgravio di cui alla cit. PEC del 13/07/2021 comprensivo anche dell'importo dell'ingiunzione in questione, rimarrebbe sempre, anche in tale denegata ipotesi, l'interesse dell'Ente appellante ad ottenere l'annullamento della sentenza di primo grado in considerazione dell'evidente ingiusta condanna dello stesso Ente alle spese di lite stante la palese tardività, per come sopra evidenziato al punto 1., della riassunzione della causa da parte dell'appellato per cui il procedimento andava e va dichiarato estinto con condanna dell'appellato al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio”.
Venendo, infatti, ai motivi di gravame, l'appellante, ritenendo errata ed illegittima la decisione pronunciata dal Giudice di prime cure, eccepiva: difetto di motivazione e violazione dell'art. 50 c.p.c. per avere omesso il primo giudice qualsivoglia statuizione sulla eccezione di estinzione del giudizio per mancata riassunzione nel termine di tre mesi fissato dalla sentenza n. 1186/2018 del Giudice di
Pace di Cosenza;
motivazione errata, contraddittoria ed insufficiente, nonché violazione e/o falsa applicazione della legge in materia di servizio idrico integrato per non aver considerato che i consumatori debbono contribuire, attraverso la tariffa idrica, alla copertura dei costi operativi, fissi, ambientali e delle risorse sostenuti dai gestori;
illogicità della sentenza appellata nella parte in cui il
Giudice di Pace ha condannato il , in solido con Parte_1 Controparte_3 al pagamento delle spese processuali.
Precisamente, con il primo motivo di impugnazione l'appellante ha esposto che “la riassunzione del giudizio davanti al Giudice di pace di Paola è stata infatti effettuata dopo la scadenza del termine di tre mesi fissata dal Giudice di pace di Cosenza nella cit. sentenza n. 1186/2018, dep. il 14/9/2018.
Non vi è dubbio, infatti, che, nel caso di specie, la riassunzione andava effettuata, come prescritto dall'art. 50 c.p.c., nel termine fissato dal giudice in detta sentenza e secondo le modalità stabilite
4 nell'art. 125 disp. att. c.p.c., il quale prevede, tra l'altro, che la riassunzione va fatta con comparsa da notificare tempestivamente e comunque non oltre il termine fissato nel provvedimento dichiarativo dell'incompetenza. Si aggiunga che la giurisprudenza ritiene anche ammissibile la riassunzione effettuata con ricorso anziché con comparsa, ma, per non comportare nullità, il ricorso, oltre alla circostanza che deve contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 125 disp. att. c.p.c., deve essere tempestivamente notificato nel termine indicato dal giudice nel provvedimento dichiarativo dell'incompetenza territoriale. Nel caso di specie, il ricorso doveva essere notificato entro il termine perentorio di tre mesi dal deposito della menzionata sentenza (14/09/2018), ossia entro la data del
14/12/2018, essendo, invece, detto ricorso stato notificato in data 02/07/2019, non vi è dubbio della sua tardività. Consegue che il processo, stante la perentorietà del termine per la riassunzione, andava dichiarato certamente estinto”.
Tale motivo di gravame è fondato, con assorbimento degli ulteriori motivi.
Come dedotto dallo stesso appellato nella comparsa conclusionale, “con atto di CP_1 citazione ritualmente notificato il Sig. proponeva opposizione all'atto ingiunzione di CP_1 pagamento n. 323943 notificato il 12.04.17, emesso dall' ente impositore Controparte_3
, per il mancato pagamento del canone acquedotto … innanzi al Giudice di Parte_1
Pace di Cosenza…in data 14.09.18 veniva depositata sentenza n. 1186/18, nella quale viene dichiarato che la competenza territoriale appartiene al Giudice di Pace nel cui territorio di giurisdizione ha sede l'ente creditore ovvero il Giudice di Pace di Paola…pertanto concedeva “il termine di tre mesi per riassumere il giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Paola per le censure relative al credito del
[...]
l'opponente, odierno appellato, in data 11.12.2018 (termine ultimo Controparte_5
13.12.2018) iscriveva a ruolo il ricorso, quindi nel prescritto termine dei tre mesi presso il Giudice di Pace di Paola, RG 1106/18. Con decreto di fissazione udienza del 18.12.2018, il Giudice disponeva la prima udienza al 12.03.2019 e la notifica del provvedimento e del ricorso entro il 10.01.19. Tale decreto veniva comunicato a mezzo pec dalla Cancelleria solo in data 29.01.2019 (quindi comunicato con il termine ormai decorso). L'avv. Delmorgine, tuttavia, notificava lo stesso il ricorso per riassunzione ed il decreto di fissazione d'udienza alle controparti in data 22.02.19. Alla prima udienza del 12.03.2019 le parti resistenti non si costituivano, pertanto l'avv. Delmorgine chiedeva di essere rimesso nei termini, evidenziando il ritardo della Cancelleria, e comunque della notifica alle controparti del ricorso. Il Giudice si riservava. Con ordinanza comunicata a mezzo pec il 4.04.2019,
a scioglimento della suddetta riserva, il Giudice di Pace di Paola dott. così disponeva: Pt_2
“rilevata la tardività della notifica del provvedimento di fissazione dell'udienza, rinvia la causa al
4.06.2019 per il deposito di note in udienza alla suddetta eccezione sollevata d'ufficio. Venivano depositate le note difensive. Successivamente il Giudice, alla predetta udienza del 4.06.2019, con
5 ordinanza resa in udienza, stante la tardività per colpa imputabile alla Cancelleria, rimetteva l'istante nei termini per la notifica del decreto di fissazione udienza, che veniva notificato alle controparti”.
Entro il termine del 14/12/2018, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., non è avvenuta la notifica dell'atto di riassunzione alle controparti, indi è mancata la tempestiva riassunzione, con irrilevanza del termine di notifica disposto dal giudice di pace “con decreto di fissazione udienza del 18.12.2018” e della successiva rimessione in termini per la notifica del decreto di fissazione udienza.
Come evidenziato dal Tribunale di Bologna, con sentenza n. 1183/2022 del 04-05-2022, “il principio della translatio iudicii di cui all'art. 50 c.p.c. consiste nel fatto che la riassunzione di un procedimento instaurato davanti ad un giudice dichiaratosi incompetente non introduce un nuovo e diverso giudizio ma la prosecuzione di quello originario: il processo infatti “continua davanti al nuovo giudice” e ha struttura unitaria, conservandosi gli effetti sostanziali e processuali correlati alla proposizione della domanda giudiziale originaria (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. II, 10/07/2008, n. 19030).
All'uopo la norma prescrive che la riassunzione deve avvenire nel termine fissato nella ordinanza del giudice dichiaratosi incompetente e, in mancanza, in quello di tre mesi dalla comunicazione della ordinanza medesima e che, in caso di inosservanza di detti termini, il processo si estingue. In sostanza vale il principio per cui la tempestiva riassunzione della causa innanzi al giudice competente determina la prosecuzione del processo originariamente instaurato con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della originaria domanda. Tale principio, tuttavia, postula che la riassunzione avvenga nel rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla legge affinché, appunto, il processo continui davanti al nuovo giudice. Quanto a forma e contenuto dell'atto di riassunzione, su cui nulla prescrive l'art. 50 cit., soccorre l'art. 125 disp. att. c.p.c. che stabilisce che “salvo che dalla legge sia disposto altrimenti, la riassunzione della causa è fatta con comparsa” (di cui è specificato il contenuto, fra cui l'indicazione dell'udienza a cui le parti debbono comparire, nel rispetto dei termini di comparizione ex art. 163 bis c.p.c.) che “è notificata a norma dell'art. 170 del codice ed alle parti non costituite deve essere notificata personalmente.”
Il principio della translatio iudicii enunciato dall'art. 50 c.p.c., pertanto, trova i termini della sua concreta attuazione nell'art. 125 disp. att. c.p.c. che stabilisce che la riassunzione, ove non diversamente disposto, si fa con comparsa da notificarsi al procuratore costituito o alla parte personalmente se non costituita, non con semplice deposito del ricorso e tale previsione è illuminante dello scopo della riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza: quello di rendere edotto, non tanto il giudice adito erroneamente, ma la controparte dell'intenzione di proseguire il giudizio dinnanzi al giudice competente, giovandosi degli effetti sostanziali e processuali della originaria domanda.
6 In effetti, essendosi il giudice adito spogliato della causa in ragione della propria incompetenza, è del tutto logico che la volontà di prosecuzione sia manifestata alla controparte prima ancora che al nuovo giudice e dunque con comparsa (o atto equipollente) da notificarsi e non con ricorso da depositarsi, come invece avviene nel caso di interruzione del processo e successiva riassunzione ex artt. 299 e ss. c.p.c. … ai fini della translatio iudicii e dei suoi effetti conservativi, è necessario che l'impulso per la riassunzione avvenga con atto avente determinati requisiti formali (art. 125 disp. att.
c.p.c.) e, soprattutto, che esso sia notificato tempestivamente alla controparte.
Rispetto a tale impianto normativo, il principio della conservazione degli atti nulli che presentino i requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo (art. 156/2° co. c.p.c.) può operare esclusivamente per sanare il vizio che affligga l'atto di riassunzione, come nell'eventualità che esso consista in atto diverso dalla comparsa (ricorso o atto di citazione) e sempreché della comparsa presenti tutti i requisiti formale prescritti dall'art. 125 disp. att. c.p.c.; nondimeno, il raggiungimento dello scopo proprio della riassunzione in caso di translatio iudicii ex art. 50 c.p.c. è raggiunto solo con la notificazione nel termine di legge, cosicché l'atto di riassunzione è valido ancorché diverso dalla comparsa (di cui nondimeno presenti i requisiti formali ex art. 125 disp. att. c.p.c.) ma in ogni caso deve essere notificato tempestivamente nel termine di legge affinché si verifichi la translatio iudicii e sia scongiurata l'estinzione del processo.
In estrema sintesi, è proprio in relazione alla specificità della translatio iudicii che in tale ipotesi il raggiungimento dello scopo dell'atto si ha solo con la tempestiva notificazione alla controparte dell'atto in riassunzione, potendo il diverso principio della conservazione degli atti nulli solo, eventualmente, rendere equipollente allo scopo un atto diverso dalla comparsa (citazione o ricorso).
La S.C. è costante nell'affermare che l'adempimento necessario in tema di riassunzione ex art. 50
c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c. è la notifica, anche nell'eventualità che la riassunzione si fatta con atto diverso dalla comparsa (cfr. Cassazione civile, sez. I, 01/09/1995, n. 9217 per l'ipotesi in cui la riassunzione della causa sia stata effettuata con ricorso, nonché Cass. civ. Cassazione civile, sez. I,
18/09/1992, 10692 per l'ipotesi che la riassunzione sia fatta con citazione).
Conclusivamente, va affermato che in caso di translatio iudicii ex artt. 50 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c. la riassunzione davanti al giudice competente va effettuata con comparsa (o atto equipollente, citazione o ricorso, che tuttavia presenti i requisiti formali ex art. 125 disp. att. c.p.c.) da notificarsi alla controparte (al procuratore costituito o alla parte personalmente se non costituita) entro il termine di legge (assegnato dal giudice dichiaratosi incompetente o entro tre mesi dalla comunicazione della pronuncia di incompetenza) e che, se la forma dell'atto non è vincolante, è invece indispensabile che la notifica avvenga nel termine prescritto, a pena di estinzione del processo.
7 Per tali ragioni è evidente che la questione da decidere non era, semplicemente, l'equipollenza del ricorso alla comparsa in riassunzione, quanto - piuttosto - la ricorrenza dei presupposti di legge perché il giudizio riassunto potesse effettivamente consistere nella prosecuzione del precedente con salvezza degli effetti sostanziali e processuali, e che il giudice investito dell'eccezione (ma anche
d'ufficio ex art. 307 c.p.c.) deve dichiarare l'estinzione del giudizio se riscontri la mancata osservanza delle prescrizioni ex art. 50 c.p.c./125 att. c.p.c.”
“Nell'ipotesi in cui la riassunzione della causa sia stata effettuata con ricorso, anziché con comparsa da notificare ai procuratori delle parti costituite e personalmente alle parti non costituite - come previsto dall'art. 125 disp. att. cod. proc. civ., per i casi in cui manchi una diversa prescrizione normativa - è necessario, perché possa operare il principio generale di conversione degli atti viziati, che il ricorso sia stato tempestivamente notificato, essendo questo un requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9217 del 01/09/1995).
“Quando, a norma dell'art. 50 cod. proc. civ. la riassunzione della causa -l'attuazione della quale attraverso la citazione, invece che nella forma dell'apposita comparsa, non prevista a pena di nullità,
è ugualmente utile allo scopo di consentire la prosecuzione del processo- davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice o, in difetto, in quello di legge, la conseguente
"translatio judicii" comporta che correttamente, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 125 disp. att. cod. proc. civ. e 170 stesso codice, viene notificato l'atto riassuntivo presso il procuratore della parte già costituito innanzi al giudice incompetente” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10692 del
18/09/1992).
Diversamente dalla riassunzione davanti al medesimo giudice del giudizio quiescente, nel caso di specie, essendosi il giudice adito spogliato della causa in ragione della propria incompetenza, la volontà di prosecuzione deve essere manifestata alla controparte prima ancora che al nuovo giudice e dunque con comparsa (o atto equipollente) da notificarsi tempestivamente.
Si osserva, peraltro, che, mentre in caso di riassunzione del processo interrotto o sospeso esso prosegue nello stato in cui si trovava anteriormente, dinanzi allo stesso giudice, “nell'ipotesi in cui il giudice adito dichiari il proprio difetto di competenza, la "translatio iudicii" davanti al giudice competente esige che le parti si costituiscano, nuovamente, in modo tempestivo e rituale, provvedendo ad una seconda iscrizione a ruolo e rispettando i termini ex artt. 165 e 166 cod. proc. civ” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4215 del 21/02/2014).
La sentenza appena citata ha precisato che “avvenuta la translatio iudicii davanti al giudice competente con la notifica della comparsa in riassunzione, occorre senz'altro che le parti nuovamente si costituiscano e tempestivamente e ritualmente… si condivide l'affermazione del giudice d'appello secondo cui la peculiarità del caso di specie "è lo spostamento del processo dinanzi ad altro giudice"
8 (così sentenza d'appello, pag. 5) e, dunque, che "nel caso che ci occupa la situazione processuale non
è assimilabile ai casi in cui il processo, per una qualsiasi situazione intervenuta nel suo corso
(interruzione, sospensione, etc.) necessiti di essere riassunto per poter essere proseguire" (così sentenza d'appello, pag. 5)”.
Alla luce delle esposte considerazioni, in riforma della sentenza impugnata, si dichiara l'estinzione del giudizio poiché tardivamente riassunto.
In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite (cfr. Cass. ord. 24.1.2017, n. 1775; Cass. sez. lav.
1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite in quanto la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale).
Le spese di lite (scaglione fino a € 1.100), inclusa la fase di trattazione (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza
n. 30219 del 2023), seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate, secondo i valori minimi, in ragione della particolare semplicità della fattispecie, relativamente al primo grado di giudizio, alla luce del D.M. n. 55/2014, applicabile ratione temporis, essendo stata la sentenza impugnata depositata il 12/11/2020 e, quanto al secondo grado di giudizio, in base al D.M. n.
147/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, dichiarandole non ripetibili nei confronti dell'appellata contumace CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando nel giudizio d'appello n. 706/2021 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'estinzione del giudizio poiché tardivamente riassunto;
2) condanna al pagamento, in favore del , in CP_1 Parte_1 persona del Sindaco p.t., delle spese di lite, che si liquidano in € 91,50 per esborsi ed € 512,00 per compenso professionale (€ 180,00 per il primo grado ed € 332,00 per l'appello), oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
3) condanna al pagamento, in favore della società in p.l.r.p.t., delle CP_1 CP_2 spese di lite relative al primo grado di giudizio, che si liquidano in € 180,00 per compenso
9 professionale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
4) dichiara non ripetibili le spese di lite relative al presente grado di giudizio nei confronti dell'appellata contumace CP_6
lì 22.9.25
[...]
Il Giudice
dott. Maurizio Ruggiero
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 706/2021 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 392/20 del Giudice di Pace di Paola, depositata il 12/11/2020, nel procedimento iscritto al n. 1106/2018
r.g.a.c., non notificata
TRA
(cod. fisc. - P. IVA: ), Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Fiumefreddo Bruzio (Cs), alla via
Nazionale n. 30, presso lo studio dell'avv. Luciano Vincenzo Vommaro che lo rappresenta e difende in virtù di procura posta in calce al ricorso in appello e relativa deliberazione della Giunta
Comunale n. 18 dell'11.02.2021
APPELLANTE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Andrea CP_1 C.F._1
Delmorgine ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Rende (Cs), alla
Piazza Martin Luther King, n. 10, in virtù di procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATO
NONCHÉ in p.l.r.p.t. CP_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta autorizzate dal giudice e depositate telematicamente dalle parti in sostituzione dell'udienza del 28.05.25, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
1 Con atto di citazione tempestivamente notificato in data 11.05.2021 a e in data CP_1
12/05/2021 ad il , in persona del Sindaco p.t., proponeva CP_2 Parte_1 appello avverso la sentenza n. 392/2020, depositata il 12.11.2020, non notificata, nel giudizio avente r.g.n.1106/2018, con la quale il Giudice di Pace di Paola annullava l'atto di ingiunzione di pagamento n. 323943, notificato il 12.04.2017 ed emesso da (già , in qualità di CP_2 Controparte_3 concessionaria del servizio tributi del , relativo al mancato pagamento Parte_1 del canone acquedotto anno 2013 per la complessiva somma di € 197,00 (comprensiva di spese); condannava, al contempo, il resistente, in solido con la predetta società, alla rifusione delle Pt_1 spese e competenze di lite sostenute dalla parte opponente liquidate in complessivi euro 373,00, di cui euro 43,00 per spese ed euro 330,00 per compenso, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
Pertanto, previa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, l'Ente appellante chiedeva riformarsi integralmente la sentenza n. 392/2020 emessa dal Giudice di Pace di
Paola, accogliendo le conclusioni avanzate dallo stesso in prime cure nelle note conclusive del
06.10.2020 e, per l'effetto, dichiarare l'estinzione del giudizio poiché tardivamente riassunto (oltre i termini fissati dalla sentenza n. 1186/2018 del Giudice di Pace di Cosenza) e/o rigettare l'opposizione proposta dal sig. in primo grado e, per l'effetto, confermare l'ingiunzione di pagamento CP_1
n. 323943 emessa da con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre il Controparte_3 rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, tempestivamente depositata il 17.9.2021, si costituiva in giudizio l'appellato il quale chiedeva in via preliminare, previo accertamento della CP_1 carenza di interesse ad agire da parte del , dichiarare cessata la materia Parte_1 del contendere, per discarico dei ruoli comunicato dallo stesso in data 13.07.2021 a CP_4 seguito della vendita dell'immobile nel 2011 e per annullamento nel merito con sentenza n. 672/18 del Giudice di Pace di Cosenza dell'avviso prodromico n. 674771 del 19.12.2016; nel merito, rigettare l'appello proposto dal avverso la sentenza n. 392/2020 del Parte_1
Giudice di Pace di Paola, depositata il 12.11.2020; condannare l'appellante Parte_1
per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
in ogni caso, con
[...] vittoria di spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15% e cpa.
Istaurato il contraddittorio ed acquisito il fascicolo di primo grado, il Giudice, alla prima udienza del
15.10.2021, rigettava l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata e dichiarava
2 la contumacia dell'appellata regolarmente citata e non costituita, rinviando la causa per CP_2 la precisazione delle conclusioni.
Le parti precisavano le conclusioni e il 28.05.2025 il Giudice assumeva la causa in decisione, assegnando alle parti termine di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
Va preliminarmente chiarito che, a mente dell'art. 339, III comma, c.p.c., “le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'art. 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione delle norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.
Tanto premesso, la sentenza impugnata attiene ad una causa di valore non superiore al limite di
1.100,00 euro di cui all'art. 113 c.p.c., avendo ad oggetto l'ingiunzione di pagamento n. 323943 di complessivi € 197,00.
Ciononostante, l'appello è ammissibile, avendo ad oggetto un contratto concluso secondo le modalità previste dall'art. 1342 c.c. e, in ogni caso, parte appellata ha censurato la sentenza impugnata eccependo la violazione di norme procedimentali, precisamente la violazione dell'art. 50 c.p.c.
Va rilevato, altresì, che “la sentenza pronunciata dal giudice di pace in sede di opposizione ad ingiunzione relativa al pagamento dei canoni relativi a fornitura idrica, ai sensi del r.d. n. 639 del
1910, avendo ad oggetto un diritto indisponibile del è resa secondo diritto, Pt_1 indipendentemente dal valore della controversia, sicché è appellabile senza che operino i limiti di cui all'art. 339 c.p.c.” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5782 del 04/03/2025; cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 18184 del 25/08/2014).
Sempre in via preliminare, contrariamente a quanto eccepito dalla parte appellata costituita, non appare possibile dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Come sostenuto dalla giurisprudenza prevalente, la mancanza di un'esplicita dichiarazione di entrambe le parti circa la loro intenzione di rinunciare all'accertamento giudiziale del diritto controverso non può determinare una pronuncia di cessazione della materia del contendere (ex multis
Cass. n. 19845/2019, “nella specie la S.C. ha ritenuto che la richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere, sul presupposto di un "factum principis" sopravvenuto, non poteva comunque essere ritenuta equivalente alla rinuncia all'azione, in difetto di un'esplicita dichiarazione di ambo le parti attestante la loro intenzione di soprassedere all'accertamento giudiziale del diritto controverso”).
“La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese
3 di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale” (cfr. Cass. n. 21757/2021).
Per la declaratoria di cessazione della materia del contendere è necessario che il fatto nuovo sia successivo alla proposizione della domanda, che esso determini l'integrale eliminazione della materia della lite e che vi sia accordo tra le parti sul venir meno di ogni residuo motivo di contrasto (Tribunale di Trani sentenza n. 1157 del 22.05.2017).
Nel caso di specie, secondo quanto dedotto dall'appellante nella comparsa conclusionale, con lo sgravio cui si riferisce la controparte, “per come si evince dalla stessa PEC dell'Ufficio Finanziario dell'Ente del 13/07/2021 prodotta dall'appellato (doc. 10 avversa produzione), sono state annullate tutte le cartelle a carico del sig. , ma non il provvedimento oggetto del presente giudizio CP_1 che non è una cartella, bensì una ingiunzione di pagamento, per cui nessuna cessazione della materia del contendere può ritenersi verificata. Ma vi è di più, anche in denegata ipotesi in cui si volesse ritenere lo sgravio di cui alla cit. PEC del 13/07/2021 comprensivo anche dell'importo dell'ingiunzione in questione, rimarrebbe sempre, anche in tale denegata ipotesi, l'interesse dell'Ente appellante ad ottenere l'annullamento della sentenza di primo grado in considerazione dell'evidente ingiusta condanna dello stesso Ente alle spese di lite stante la palese tardività, per come sopra evidenziato al punto 1., della riassunzione della causa da parte dell'appellato per cui il procedimento andava e va dichiarato estinto con condanna dell'appellato al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio”.
Venendo, infatti, ai motivi di gravame, l'appellante, ritenendo errata ed illegittima la decisione pronunciata dal Giudice di prime cure, eccepiva: difetto di motivazione e violazione dell'art. 50 c.p.c. per avere omesso il primo giudice qualsivoglia statuizione sulla eccezione di estinzione del giudizio per mancata riassunzione nel termine di tre mesi fissato dalla sentenza n. 1186/2018 del Giudice di
Pace di Cosenza;
motivazione errata, contraddittoria ed insufficiente, nonché violazione e/o falsa applicazione della legge in materia di servizio idrico integrato per non aver considerato che i consumatori debbono contribuire, attraverso la tariffa idrica, alla copertura dei costi operativi, fissi, ambientali e delle risorse sostenuti dai gestori;
illogicità della sentenza appellata nella parte in cui il
Giudice di Pace ha condannato il , in solido con Parte_1 Controparte_3 al pagamento delle spese processuali.
Precisamente, con il primo motivo di impugnazione l'appellante ha esposto che “la riassunzione del giudizio davanti al Giudice di pace di Paola è stata infatti effettuata dopo la scadenza del termine di tre mesi fissata dal Giudice di pace di Cosenza nella cit. sentenza n. 1186/2018, dep. il 14/9/2018.
Non vi è dubbio, infatti, che, nel caso di specie, la riassunzione andava effettuata, come prescritto dall'art. 50 c.p.c., nel termine fissato dal giudice in detta sentenza e secondo le modalità stabilite
4 nell'art. 125 disp. att. c.p.c., il quale prevede, tra l'altro, che la riassunzione va fatta con comparsa da notificare tempestivamente e comunque non oltre il termine fissato nel provvedimento dichiarativo dell'incompetenza. Si aggiunga che la giurisprudenza ritiene anche ammissibile la riassunzione effettuata con ricorso anziché con comparsa, ma, per non comportare nullità, il ricorso, oltre alla circostanza che deve contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 125 disp. att. c.p.c., deve essere tempestivamente notificato nel termine indicato dal giudice nel provvedimento dichiarativo dell'incompetenza territoriale. Nel caso di specie, il ricorso doveva essere notificato entro il termine perentorio di tre mesi dal deposito della menzionata sentenza (14/09/2018), ossia entro la data del
14/12/2018, essendo, invece, detto ricorso stato notificato in data 02/07/2019, non vi è dubbio della sua tardività. Consegue che il processo, stante la perentorietà del termine per la riassunzione, andava dichiarato certamente estinto”.
Tale motivo di gravame è fondato, con assorbimento degli ulteriori motivi.
Come dedotto dallo stesso appellato nella comparsa conclusionale, “con atto di CP_1 citazione ritualmente notificato il Sig. proponeva opposizione all'atto ingiunzione di CP_1 pagamento n. 323943 notificato il 12.04.17, emesso dall' ente impositore Controparte_3
, per il mancato pagamento del canone acquedotto … innanzi al Giudice di Parte_1
Pace di Cosenza…in data 14.09.18 veniva depositata sentenza n. 1186/18, nella quale viene dichiarato che la competenza territoriale appartiene al Giudice di Pace nel cui territorio di giurisdizione ha sede l'ente creditore ovvero il Giudice di Pace di Paola…pertanto concedeva “il termine di tre mesi per riassumere il giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Paola per le censure relative al credito del
[...]
l'opponente, odierno appellato, in data 11.12.2018 (termine ultimo Controparte_5
13.12.2018) iscriveva a ruolo il ricorso, quindi nel prescritto termine dei tre mesi presso il Giudice di Pace di Paola, RG 1106/18. Con decreto di fissazione udienza del 18.12.2018, il Giudice disponeva la prima udienza al 12.03.2019 e la notifica del provvedimento e del ricorso entro il 10.01.19. Tale decreto veniva comunicato a mezzo pec dalla Cancelleria solo in data 29.01.2019 (quindi comunicato con il termine ormai decorso). L'avv. Delmorgine, tuttavia, notificava lo stesso il ricorso per riassunzione ed il decreto di fissazione d'udienza alle controparti in data 22.02.19. Alla prima udienza del 12.03.2019 le parti resistenti non si costituivano, pertanto l'avv. Delmorgine chiedeva di essere rimesso nei termini, evidenziando il ritardo della Cancelleria, e comunque della notifica alle controparti del ricorso. Il Giudice si riservava. Con ordinanza comunicata a mezzo pec il 4.04.2019,
a scioglimento della suddetta riserva, il Giudice di Pace di Paola dott. così disponeva: Pt_2
“rilevata la tardività della notifica del provvedimento di fissazione dell'udienza, rinvia la causa al
4.06.2019 per il deposito di note in udienza alla suddetta eccezione sollevata d'ufficio. Venivano depositate le note difensive. Successivamente il Giudice, alla predetta udienza del 4.06.2019, con
5 ordinanza resa in udienza, stante la tardività per colpa imputabile alla Cancelleria, rimetteva l'istante nei termini per la notifica del decreto di fissazione udienza, che veniva notificato alle controparti”.
Entro il termine del 14/12/2018, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., non è avvenuta la notifica dell'atto di riassunzione alle controparti, indi è mancata la tempestiva riassunzione, con irrilevanza del termine di notifica disposto dal giudice di pace “con decreto di fissazione udienza del 18.12.2018” e della successiva rimessione in termini per la notifica del decreto di fissazione udienza.
Come evidenziato dal Tribunale di Bologna, con sentenza n. 1183/2022 del 04-05-2022, “il principio della translatio iudicii di cui all'art. 50 c.p.c. consiste nel fatto che la riassunzione di un procedimento instaurato davanti ad un giudice dichiaratosi incompetente non introduce un nuovo e diverso giudizio ma la prosecuzione di quello originario: il processo infatti “continua davanti al nuovo giudice” e ha struttura unitaria, conservandosi gli effetti sostanziali e processuali correlati alla proposizione della domanda giudiziale originaria (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. II, 10/07/2008, n. 19030).
All'uopo la norma prescrive che la riassunzione deve avvenire nel termine fissato nella ordinanza del giudice dichiaratosi incompetente e, in mancanza, in quello di tre mesi dalla comunicazione della ordinanza medesima e che, in caso di inosservanza di detti termini, il processo si estingue. In sostanza vale il principio per cui la tempestiva riassunzione della causa innanzi al giudice competente determina la prosecuzione del processo originariamente instaurato con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della originaria domanda. Tale principio, tuttavia, postula che la riassunzione avvenga nel rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla legge affinché, appunto, il processo continui davanti al nuovo giudice. Quanto a forma e contenuto dell'atto di riassunzione, su cui nulla prescrive l'art. 50 cit., soccorre l'art. 125 disp. att. c.p.c. che stabilisce che “salvo che dalla legge sia disposto altrimenti, la riassunzione della causa è fatta con comparsa” (di cui è specificato il contenuto, fra cui l'indicazione dell'udienza a cui le parti debbono comparire, nel rispetto dei termini di comparizione ex art. 163 bis c.p.c.) che “è notificata a norma dell'art. 170 del codice ed alle parti non costituite deve essere notificata personalmente.”
Il principio della translatio iudicii enunciato dall'art. 50 c.p.c., pertanto, trova i termini della sua concreta attuazione nell'art. 125 disp. att. c.p.c. che stabilisce che la riassunzione, ove non diversamente disposto, si fa con comparsa da notificarsi al procuratore costituito o alla parte personalmente se non costituita, non con semplice deposito del ricorso e tale previsione è illuminante dello scopo della riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza: quello di rendere edotto, non tanto il giudice adito erroneamente, ma la controparte dell'intenzione di proseguire il giudizio dinnanzi al giudice competente, giovandosi degli effetti sostanziali e processuali della originaria domanda.
6 In effetti, essendosi il giudice adito spogliato della causa in ragione della propria incompetenza, è del tutto logico che la volontà di prosecuzione sia manifestata alla controparte prima ancora che al nuovo giudice e dunque con comparsa (o atto equipollente) da notificarsi e non con ricorso da depositarsi, come invece avviene nel caso di interruzione del processo e successiva riassunzione ex artt. 299 e ss. c.p.c. … ai fini della translatio iudicii e dei suoi effetti conservativi, è necessario che l'impulso per la riassunzione avvenga con atto avente determinati requisiti formali (art. 125 disp. att.
c.p.c.) e, soprattutto, che esso sia notificato tempestivamente alla controparte.
Rispetto a tale impianto normativo, il principio della conservazione degli atti nulli che presentino i requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo (art. 156/2° co. c.p.c.) può operare esclusivamente per sanare il vizio che affligga l'atto di riassunzione, come nell'eventualità che esso consista in atto diverso dalla comparsa (ricorso o atto di citazione) e sempreché della comparsa presenti tutti i requisiti formale prescritti dall'art. 125 disp. att. c.p.c.; nondimeno, il raggiungimento dello scopo proprio della riassunzione in caso di translatio iudicii ex art. 50 c.p.c. è raggiunto solo con la notificazione nel termine di legge, cosicché l'atto di riassunzione è valido ancorché diverso dalla comparsa (di cui nondimeno presenti i requisiti formali ex art. 125 disp. att. c.p.c.) ma in ogni caso deve essere notificato tempestivamente nel termine di legge affinché si verifichi la translatio iudicii e sia scongiurata l'estinzione del processo.
In estrema sintesi, è proprio in relazione alla specificità della translatio iudicii che in tale ipotesi il raggiungimento dello scopo dell'atto si ha solo con la tempestiva notificazione alla controparte dell'atto in riassunzione, potendo il diverso principio della conservazione degli atti nulli solo, eventualmente, rendere equipollente allo scopo un atto diverso dalla comparsa (citazione o ricorso).
La S.C. è costante nell'affermare che l'adempimento necessario in tema di riassunzione ex art. 50
c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c. è la notifica, anche nell'eventualità che la riassunzione si fatta con atto diverso dalla comparsa (cfr. Cassazione civile, sez. I, 01/09/1995, n. 9217 per l'ipotesi in cui la riassunzione della causa sia stata effettuata con ricorso, nonché Cass. civ. Cassazione civile, sez. I,
18/09/1992, 10692 per l'ipotesi che la riassunzione sia fatta con citazione).
Conclusivamente, va affermato che in caso di translatio iudicii ex artt. 50 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c. la riassunzione davanti al giudice competente va effettuata con comparsa (o atto equipollente, citazione o ricorso, che tuttavia presenti i requisiti formali ex art. 125 disp. att. c.p.c.) da notificarsi alla controparte (al procuratore costituito o alla parte personalmente se non costituita) entro il termine di legge (assegnato dal giudice dichiaratosi incompetente o entro tre mesi dalla comunicazione della pronuncia di incompetenza) e che, se la forma dell'atto non è vincolante, è invece indispensabile che la notifica avvenga nel termine prescritto, a pena di estinzione del processo.
7 Per tali ragioni è evidente che la questione da decidere non era, semplicemente, l'equipollenza del ricorso alla comparsa in riassunzione, quanto - piuttosto - la ricorrenza dei presupposti di legge perché il giudizio riassunto potesse effettivamente consistere nella prosecuzione del precedente con salvezza degli effetti sostanziali e processuali, e che il giudice investito dell'eccezione (ma anche
d'ufficio ex art. 307 c.p.c.) deve dichiarare l'estinzione del giudizio se riscontri la mancata osservanza delle prescrizioni ex art. 50 c.p.c./125 att. c.p.c.”
“Nell'ipotesi in cui la riassunzione della causa sia stata effettuata con ricorso, anziché con comparsa da notificare ai procuratori delle parti costituite e personalmente alle parti non costituite - come previsto dall'art. 125 disp. att. cod. proc. civ., per i casi in cui manchi una diversa prescrizione normativa - è necessario, perché possa operare il principio generale di conversione degli atti viziati, che il ricorso sia stato tempestivamente notificato, essendo questo un requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9217 del 01/09/1995).
“Quando, a norma dell'art. 50 cod. proc. civ. la riassunzione della causa -l'attuazione della quale attraverso la citazione, invece che nella forma dell'apposita comparsa, non prevista a pena di nullità,
è ugualmente utile allo scopo di consentire la prosecuzione del processo- davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice o, in difetto, in quello di legge, la conseguente
"translatio judicii" comporta che correttamente, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 125 disp. att. cod. proc. civ. e 170 stesso codice, viene notificato l'atto riassuntivo presso il procuratore della parte già costituito innanzi al giudice incompetente” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10692 del
18/09/1992).
Diversamente dalla riassunzione davanti al medesimo giudice del giudizio quiescente, nel caso di specie, essendosi il giudice adito spogliato della causa in ragione della propria incompetenza, la volontà di prosecuzione deve essere manifestata alla controparte prima ancora che al nuovo giudice e dunque con comparsa (o atto equipollente) da notificarsi tempestivamente.
Si osserva, peraltro, che, mentre in caso di riassunzione del processo interrotto o sospeso esso prosegue nello stato in cui si trovava anteriormente, dinanzi allo stesso giudice, “nell'ipotesi in cui il giudice adito dichiari il proprio difetto di competenza, la "translatio iudicii" davanti al giudice competente esige che le parti si costituiscano, nuovamente, in modo tempestivo e rituale, provvedendo ad una seconda iscrizione a ruolo e rispettando i termini ex artt. 165 e 166 cod. proc. civ” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4215 del 21/02/2014).
La sentenza appena citata ha precisato che “avvenuta la translatio iudicii davanti al giudice competente con la notifica della comparsa in riassunzione, occorre senz'altro che le parti nuovamente si costituiscano e tempestivamente e ritualmente… si condivide l'affermazione del giudice d'appello secondo cui la peculiarità del caso di specie "è lo spostamento del processo dinanzi ad altro giudice"
8 (così sentenza d'appello, pag. 5) e, dunque, che "nel caso che ci occupa la situazione processuale non
è assimilabile ai casi in cui il processo, per una qualsiasi situazione intervenuta nel suo corso
(interruzione, sospensione, etc.) necessiti di essere riassunto per poter essere proseguire" (così sentenza d'appello, pag. 5)”.
Alla luce delle esposte considerazioni, in riforma della sentenza impugnata, si dichiara l'estinzione del giudizio poiché tardivamente riassunto.
In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite (cfr. Cass. ord. 24.1.2017, n. 1775; Cass. sez. lav.
1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite in quanto la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale).
Le spese di lite (scaglione fino a € 1.100), inclusa la fase di trattazione (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza
n. 30219 del 2023), seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate, secondo i valori minimi, in ragione della particolare semplicità della fattispecie, relativamente al primo grado di giudizio, alla luce del D.M. n. 55/2014, applicabile ratione temporis, essendo stata la sentenza impugnata depositata il 12/11/2020 e, quanto al secondo grado di giudizio, in base al D.M. n.
147/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, dichiarandole non ripetibili nei confronti dell'appellata contumace CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando nel giudizio d'appello n. 706/2021 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'estinzione del giudizio poiché tardivamente riassunto;
2) condanna al pagamento, in favore del , in CP_1 Parte_1 persona del Sindaco p.t., delle spese di lite, che si liquidano in € 91,50 per esborsi ed € 512,00 per compenso professionale (€ 180,00 per il primo grado ed € 332,00 per l'appello), oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
3) condanna al pagamento, in favore della società in p.l.r.p.t., delle CP_1 CP_2 spese di lite relative al primo grado di giudizio, che si liquidano in € 180,00 per compenso
9 professionale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
4) dichiara non ripetibili le spese di lite relative al presente grado di giudizio nei confronti dell'appellata contumace CP_6
lì 22.9.25
[...]
Il Giudice
dott. Maurizio Ruggiero
10