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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 23/05/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel./est.)
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile RGC 1489/2024 trattenuta in decisione il 13.5.2025 e avente ad oggetto: Separazione dei coniugi e contestuale cessazione degli effetti civili del matrimonio
T R A
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Parte_1 C.F._1
Antonio Procopio – giusta procura in atti;
Ricorrente
E
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
Nonché
PM – sede - Intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato il 17.10.2024, il ricorrente - premesso di aver contratto matrimonio con la resistente in data 6.12.1982 e che dall'unione nascevano tre figli
( e , tutti maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 Persona_3
Pag. 1 a 3 autosufficienti – chiedeva, per le ragioni dettagliatamente indicate in ricorso, pronunciarsi la separazione giudiziale dei coniugi e, al verificarsi della condizione sospensiva prevista dalla legge, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Fissata ex art. 473-bis. 14 c.p.c. l'udienza di prima comparizione dinanzi al Giudice relatore - ritualmente comunicata al PM – non si costituiva la resistente, pertanto, sulla verificata regolarità della notifica, ne veniva dichiarata la contumacia;
indi - sentito il ricorrente, autorizzata la discussione orale - la causa veniva trattenuta in decisione con riserva di riferire al Collegio.
Nel merito
La domanda di separazione proposta da è fondata e merita accoglimento nei termini che seguono.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 C. C. (come novellato dall'art. 33 della L. n.
151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere disposta anche quando la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile indipendentemente da una causa imputabile ad uno dei coniugi.
L'istituto della separazione giudiziale conserva, infatti, il carattere di rimedio ad uno stato di fatto di particolare gravità, che si concretizza in una serie di circostanze e comportamenti idonei ad evidenziare una situazione di intollerabilità nella prosecuzione della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile: come chiarito dalla Suprema Corte, “...a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una sola della parti'”(cfr. Cass. Civ., Sez. I, 10 giugno 1992, n. 7148 e numerose altre successive di analogo tenore).
Nel caso di specie, la circostanza che la convivenza tra le parti sia divenuta impossibile, a causa delle incompatibilità caratteriali e della distanza fisica tra i coniugi, risulta altresì dalla circostanza che di fatto vivono ormai da parecchi anni in uno stato di separazione di fatto.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
***
Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 cpc, il ricorrente ha chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non
Pag. 2 di 3 essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898/1970 e ss mod., la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice Relatore affinché questi, trascorso almeno un anno dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire, con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 L n. 898/1970.
A tal fine andrà prodotta sentenza di separazione passata in giudicato previa notifica alla convenuta contumace ai sensi dell'art 292 u.c. cpc.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio. di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, non definendo il giudizio, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) Pronunzia ai sensi dell'art. 151 co 1° c.c. la separazione personale dei coniugi e – smg -; Parte_1 Controparte_1
B) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, dopo il passaggio in giudicato, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Mongiana (VV) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) (R.A.M. Comune di Mongiana - Anno
1988 - Parte II - Serie B - Atto n.1);
C) Spese di lite al definitivo;
D) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Così deciso nella C C da remoto del 23.5.2025 La Presidente
Dr.ssa Gabriella Lupoli
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