Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 12/02/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 426/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Claudia Matteini Presidente dott. Claudio Baglioni Consigliere dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 426 /2022 promossa da:
), con il patrocinio dell'Avv. MARIANI FABIA elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in Foligno Via Fornaci n. 12 presso il difensore Avv. MARIANI FABIA
APPELLANTE contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'Avv. MANNOCCHI MASSIMO elettivamente domiciliato in LUNGOTEVERE ARNALDO DA
BRESCIA, 9/10 00196 ROMA presso il difensore Avv. MANNOCCHI MASSIMO
APPELLATO avente ad
OGGETTO
Mutuo - Impugnazione sentenza n. 10 Tribunale di Spoleto pubbl. 13/01/2022 sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
pagina 1 di 6
Ragioni di fatto e di diritto della decisione impugna la sentenza in epigrafe con la quale il Tribunale di Spoleto ha Parte_1
rigettato l'opposizione a precetto intimato per il pagamento di € 129.672,99, fondato sul residuo debito per mancato pagamento da parte di e delle rate del mutuo CP_2 Parte_1
ipotecario rep 43416 racc. n. 8700 di € 240 mila stipulato con nell' anno 2005; le somme CP_3
richieste con il precetto erano il residuo all'esito dell'approvazione del piano di distribuzione di una pregressa procedura esecutiva immobiliare1.
L'appellato chiede il rigetto dell'impugnazione.
Con il primo motivo l'appellato ribadisce l'eccezione di nullità del contratto di mutuo per violazione dell'art. 38 T.u.b; lamenta che la banca ha finanziato il 100% della compravendita immobiliare, omettendo di valutare la capacità reddituale dei contraenti i quali versavano in condizioni economiche particolarmente delicate, a causa dello stato di salute della figlia;
inoltre eccepisce che il mutuo fondiario posto a fondamento della procedura esecutiva opposta è nullo per violazione del limite di finanziabilità di cui al combinato disposto dell'art 38, comma 2, del TUB -D.lgs. 385/1993 e della delibera CICR 22/04/1995.
Con riguardo al limite di cui all'art. 38 T.U.B. la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 33719 del 16/11/2022 ha chiarito che il mutuo fondiario resta legittimo anche nel caso in cui l'importo mutuato superi l'80% del valore dell'immobile; il limite di finanziabilità non rappresenta, infatti, un elemento essenziale.
Con riferimento alla verifica del merito creditizio, eccepisce l'appellante che la banca ha erogato un mutuo “sub prime”, nella consapevolezza che la parte mutuataria non fosse nella condizione di potersi fare carico della rata, in quanto non aveva reddito alcuno.
Premesso che all'epoca della stipula del mutuo la risultava titolare di attività CP_2
commerciale (cessata poi a gennaio 2017 -vds. visura prodotta il 30.9.2018 nel giudizio di primo grado)
e risultava dipendente a tempo indeterminato della stessa ditta (vds. CUD prodotto sub doc. Parte_1 1 In data 09.07.2012 cessionaria del rapporto bancario, notificava ai due coniugi mutuatari atto di precetto per il Controparte_1 pagamento di n. 14 rate insolute ed ulteriori €uro 207.193,89 per decadenza dal beneficio del termine;
all'esito dell'approvazione del CP_ progetto di distribuzione la percepiva -come dichiarato nell'atto di precetto qui opposto - € 78.297,96. pagina 2 di 6 dipendente dei due mutuatari sia cessata solo successivamente alla stipula. Inoltre, una responsabilità per violazione dell'art. 124 bis TUB può configurarsi solo ove la violando le regole della diligenza CP_1
professionale e della buona fede, si determini a concedere il credito in seguito ad una verifica del merito creditizio che risulti sommaria e incompleta, cosa nel caso di specie non risulta essere avvenuta proprio in forza della produzione documentale suddetta.
Con il secondo motivo d'impugnazione l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudicante ha ritenuto correttamente quantificate le somme riportate nell'atto di precetto.
In realtà il precetto opposto riporta le somme di cui al primo precetto, detratte quelle ricevute al termine della prima procedura esecutiva.
Il primo precetto del 2014 non è stato contestato.
Dalla lettura dello stesso (doc. 7 comparsa di costituzione ) si evince che CP_1
l'importo complessivo di cui è chiesto il pagamento, pari ad € 204.356,14=, è così composto:
- € 10.090,94 per rate scadute;
- € 297,11, per interessi di mora alla data del 14/05/2014;
- € 193.968,09 per residuo a scadere.
Nel precetto del 2018 opposto, la somma intimata è pari ad Euro 129.672,99. (doc. 8 comparsa di costituzione ) quale importo residuo a seguito della distribuzione del CP_1
ricavato della vendita dell'immobile in sede esecutiva,
Il Giudice di prime cure ha ritenuto che il credito precettato risulta determinato - o comunque determinabile - in base sia alle condizioni economiche specificamente indicate nel contratto di mutuo fondiario sottoscritto tra le parti (tasso di interesse di preammortamento;
tasso di ammortamento;
durata dell'ammortamento; tasso di mora;
commissione per estinzione anticipata;
spese), sia dalla lettura dell'atto di precetto del 2014, da cui si evince che la somma di cui si è intimato il pagamento con l'atto di precetto qui opposto è pari all'importo residuo a seguito della distribuzione del ricavato della vendita dell'immobile (doc. nn. 8 e 9 fasc. primo grado), ed ha affermato che Controparte_1
l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo – contenuto nel precetto a norma dell'art. 480, co. 1, c.p.c. – non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (Cass., 19.12.2013 n. 4008).
pagina 3 di 6 Le censure mosse al capo di sentenza sono, rispetto ai dati obbiettivi e alla motivazione (che pienamente si condivide) resa dal Tribunale, del tutto generiche tenuto coto che il tasso era variabile, quindi il piano di ammortamento a seconda del periodo recava naturalmente variazioni connesse al mutamento della quota variabile del tasso.
Con il terzo motivo l'appellante reitera l'eccezione di nullità del contratto di finanziamento oggetto del giudizio di primo grado, denunciando la manipolazione da parte della Banca del tasso
Euribor.
Il motivo è infondato.
I contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in "applicazione" delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE
(cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 12007 del 03/05/2024 ). Nel caso di specie, parte attrice non ha neppure allegato i fatti costitutivi dell'illecito, né ha precisato quale condotta specifica – nell'ambito dell'Intesa censurata- sarebbe addebitabile all'Istituto mutuante convenuto in giudizio.
Del resto, l'EURIBOR, anche se certamente agganciato a determinazioni assunte da un complesso di Istituti di credito, prevede un coinvolgimento talmente ampio di Banche e con finalità tanto divergenti dalla mera erogazione dei mutui da doversi escludere, in difetto di una serie di argomentazioni di segno opposto, un preordinato squilibrio del contratto a vantaggio dell'Istituto di credito. L'indicizzazione all'EURIBOR del saggio degli interessi corrispettivi dei mutui a tasso variabile si deve, più correttamente, profilare alla stregua di un mero criterio di collegamento del tasso all'andamento dei mercati finanziari. Pa Con il quarto motivo censura l'illegittimità della indicazione dell' in contratto;
eccepisce, inoltre, l'usurarietà del tasso.
pagina 4 di 6 Per il caso del credito al consumo l'art. 125 bis, comma 6, TUB prevede che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto “.Cassazione n.
14000/2023.
Il vizio in questione appare effettivamente denunciato in modo generico, e comunque riferito a vizi di indeterminatezza e/o nullità delle condizioni applicate la cui sussistenza è stata sopra esclusa. Pa La circostanza che i costi siano in contratto evidenziati separatamente rispetto all'indicazione dell Pa non comporta necessariamente che l' non ne abbia tenuto conto, anche perché l'attore non Pa effettuava un calcolo alternativo che offrisse indizio per ritenere l' non correttamente calcolato.
In difetto di specifica deduzione dei costi non inclusi nell'ISC (a parte una generica enunciazione di stile, che non viene calata nel caso concreto evidenziando le difformità percentuali) che andrebbero eventualmente espunti in quanto affetti da nullità, il motivo deve essere rigettato.
Quanto alla denuncia di usurarietà, si osserva che la commissione prevista per l'estinzione anticipata non può rientrare nel calcolo del tasso soglia, corrispondendo a un diritto potestativo, esercitato a discrezione del mutuatario, che prescinde da un inadempimento: l'atto di recesso non costituisce, né, tantomeno, presuppone, un inadempimento del recedente, il quale esercita un suo diritto. Di tal guisa, tale voce di costo non costituisce né un interesse, né una penale e, quindi, non rientra fra i costi collegati alla concessione del credito, rappresentando piuttosto una multa penitenziale, ex art. 1373 c.c., ovverosia la remunerazione che il mutuatario si impegna a riconoscere a favore dell' a fronte dell'esercizio del proprio potere di recesso. Pt_3
Devesi, comunque, escludere che, ai fini della verifica dell'usurarietà del tasso, debbano essere calcolate le remunerazioni, le commissioni e le spese meramente potenziali, perché non dovute per effetto della mera conclusione del contratto, ma subordinate al verificarsi di eventi futuri concretamente non verificatisi (come, per esempio, potrebbe accadere nel caso in cui il contratto preveda una penale di estinzione anticipata, che potrebbe risultare usuraria se applicata a breve distanza dalla concessione del credito, ma il cliente non sia receduto).
Al riguardo, parte appellante in primo grado ha omesso di allegare e di dimostrare che la abbia imposto tassi di interesse differenti da quelli praticati sul mercato e che abbia fatto questo CP_1
in presenza di uno stato di difficoltà economico finanziaria della correntista, approfittandone pagina 5 di 6 consapevolmente;
ovvero che siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca. Peraltro, nemmeno l'allegazione e la prova di una situazione di difficoltà economica o finanziaria del cliente – correntista, di per sé, sarebbe bastevole a comprovare lo stato soggettivo di approfittamento.
Con l'ultimo motivo l'appellante censura la sentenza là dove il Giudice sostiene che la parte attrice non abbia indicato in cosa siano consistite le violazioni delle norme di trasparenza e buona fede, rendendo generica la domanda.
In realtà le censure relative alla violazione delle regole di trasparenza e buona fede sono tutte riferite ai motivi di illiceità esposti nei precedenti motivi di gravame. Il rigetto di quelli comporta il rigetto anche di questo motivo.
L'appello deve, pertanto essere rigettato.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
- rigetta l'appello
- condanna gli appellanti al rimborso in favore di delle spese del grado che si Controparte_1
liquidano in euro 4.997 per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap e Iva come per legge.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Perugia, 05/02/2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Altrui dott.ssa Claudia Matteini
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5 dalla Banca), nessun addebito può imputarsi al finanziatore se il debitore sia risultato solvibile ad una regolare verifica del merito creditizio e l'impossibilità di restituire le somme prese a prestito sia soltanto sopravvenuta, come nel caso di specie in cui l'attività di impresa e l'attività di lavoro