Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 06/05/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 322 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 322/2025 promossa da:
(C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Fimiani (C.F.
) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Fimiani (C.F.
) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
C.F._2
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
pag. 1 di 7
Per entrambe le parti: pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni come da ricorso, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del 16/04/2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 18/02/2025, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio concordatario in Nerola (RM) e che dall'unione non sono nati figli. I coniugi sono in regime di separazione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che sono sorti insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale;
hanno pertanto chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi rinunciano al mantenimento reciproco, avendo le disponibilità economiche per essere autonomi;
2) REGOLAMENTAZIONE BENI IMMOBILI:
a) appartamento in comproprietà sito in Viale di Castel Porziano 430, scala A, interno 4, Comune di Roma:
Finché l'immobile resterà locato, il 50% lordo del canone di locazione sarà versato a
[...]
. CP_1
In caso di eventuale vendita (previo comune accordo), gli introiti netti saranno ripartiti come segue:
• il 45% sarà destinato a Parte_1
• il 55% sarà destinato a , il quale si impegna a estinguere il mutuo residuo a suo Controparte_1
carico.
Le rate del mutuo saranno interamente a carico di , salvo una quota fissa pari ad € Controparte_1
67,00 mensili che sarà versata da verserà la quota di € 67,00 Parte_1 Parte_1 unitamente al 50% del canone lordo percepito dall'immobile, sul conto corrente dedicato al mutuo, rispettando le tempistiche previste dal contratto di locazione.
Tutte le spese straordinarie condivise saranno saldate previa presentazione delle relative fatture.
Per quanto attiene ad IMU e cedolare secca, fino al 30 giugno 2025, provvederà al Parte_1 pagamento dell'IMU, attingendo ai fondi depositati sul conto comune;
dal 01.07.2025 in poi, ciascuna parte sarà responsabile delle proprie obbligazioni fiscali.
Entro il 31 luglio 2025, verserà a la sua quota di cedolare secca Parte_1 Controparte_1
accumulata.
pag. 2 di 7 non sarà responsabile di eventuali inadempienze di per la sua Parte_1 Controparte_1
quota di oneri fiscali.
Per quanto attiene alle spese condominiali:
- da dicembre 2023, fino alla conclusione della locazione, gestirà materialmente le Parte_1
operazioni di conguaglio e di pagamento degli oneri condominiali, attingendo dal conto deposito alimentato dai versamenti degli affittuari;
- le spese condominiali arretrate, ordinarie e straordinarie, saranno ripartite equamente tra le parti.
Per quanto attiene alla manutenzione straordinaria:
- le spese straordinarie relative all'immobile saranno ripartite al 50%.
b) Casa coniugale attuale:
La proprietà dell'immobile è esclusivamente intestata a padre della Sig.ra Persona_1
che, pertanto, vi rimarrà. non vanta alcun diritto di proprietà Parte_1 Controparte_1 sull'immobile. avrà diritto al comodato d'uso gratuito dell'immobile fino al 7 Controparte_1
luglio 2025. Entro tale data, dovrà riconsegnare le chiavi a o a un delegato Parte_1
designato e provvedere a spostare la propria residenza anagrafica. Questo accordo in tal senso non toglie il fatto che, qualora il Sig. , prima della data del 7 luglio 2025, trovasse una nuova CP_1
sistemazione abitativa, potrà andarsene anche subito e provvedere contestualmente alla consegna delle chiavi ed al cambio di residenza anagrafica.
potrà conservare temporaneamente i propri effetti personali all'interno Controparte_1 dell'immobile, con un solo accesso mensile previa comunicazione, al fine di venirli a ritirare.
Tuttavia, tutti gli oggetti personali dovranno essere rimossi entro il 31 agosto 2025.
è tenuto a mantenere l'immobile in buone condizioni ed a restituirlo nello stato Controparte_1
originario, fatta eccezione per il normale deterioramento.
Le spese relative alle utenze e alla tassa sui rifiuti, per i primi sei mesi del 2025, saranno ripartite equamente al 50%, con la parte spettante a detratta dalla sua parte di canone di Controparte_1 locazione relativo all'immobile di Roma di cui al punto a). tratterrà il divano e il forno elettrico acquistati da e riconoscerà Parte_1 Controparte_1 come corrispettivo a quest'ultimo la somma di € 1.000,00, che verserà entro 30 giorni dal momento in cui il Sig. lascerà l'abitazione. CP_1
3) CONTI CORRENTI COINTESTATI.
a) Conto corrente destinato al mutuo.
Il conto corrente cointestato, utilizzato esclusivamente per il pagamento del mutuo sull'immobile di
Roma, resterà attivo fino alla completa estinzione del mutuo.
pag. 3 di 7 Dal momento che è lo stesso conto che il Sig. utilizza per le sue spese personali, Controparte_1
dovrà aprire un nuovo conto personale per le sue spese individuali (anche a tutela della sua privacy).
b) Conto corrente per deposito cauzionale e spese.
Il conto corrente cointestato ING, associato al conto deposito relativo a cauzioni, cedolare secca e spese condominiali della locazione dell'appartamento in comproprietà di Roma, sarà gestito esclusivamente da la quale si farà carico delle spese di gestione. Parte_1
I fondi del conto saranno utilizzati esclusivamente per le necessità legate all'immobile in questione.
4) . CP_2
La proprietà esclusiva di resterà a . avrà diritto a visite CP_2 Controparte_1 Parte_1
regolari con cadenza:
- Almeno una volta al mese se non si trasferirà a Lecce. Controparte_1
- Almeno una volta ogni tre mesi in caso di trasferimento a Lecce.
Le modalità saranno concordate di volta in volta tra le parti.
Per quanto attiene alle spese veterinarie, dal 7 luglio 2025, contribuirà alle spese Parte_1 veterinarie urgenti non coperte dall'assicurazione nella misura del 40%.
***
In un'ottica di collaborazione e lealtà reciproca oltreché di buon senso, i coniugi si impegnano al reciproco rispetto ed a non creare situazioni potenzialmente problematiche nel periodo di convivenza “forzata” (esempi descrittivi e non esaustivi: impegno a non portare in casa il nuovo compagno / compagna, a non proferire insulti o parole poco consone nei confronti dell'altro, a non diffamare l'altro coniuge, etc. etc.)”
All'udienza del 16/04/2025 il Giudice relatore ha proceduto a esperire – senza esito positivo- il tentativo di conciliazione tra i coniugi.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi dell'art. 158 c.c., la separazione consensuale necessita del consenso di entrambi i coniugi.
La ferma opposizione degli stessi alla prosecuzione della loro convivenza è stata manifestata sin dall'atto introduttivo da entrambe le parti, oltre che dalla concorde volontà espressa e confermata dai coniugi dinanzi al Giudice relatore. È da escludere, perciò, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda congiunta di separazione personale tra le parti.
pag. 4 di 7 Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso) questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene.
Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né vi sono minori da tutelare.
Nulla dispone in punto di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Controparte_1
unitisi in matrimonio in Nerola (RM), in data 31/08/2019 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di Nerola (RM), dell'anno 2019, al n. 7, parte II, Serie A, alle condizioni concordate fra le parti in ricorso e di seguito riportate di cui si prende atto:
“1) I coniugi rinunciano al mantenimento reciproco, avendo le disponibilità economiche per essere autonomi;
2) REGOLAMENTAZIONE BENI IMMOBILI:
a) appartamento in comproprietà sito in Viale di Castel Porziano 430, scala A, interno 4, Comune di Roma:
Finché l'immobile resterà locato, il 50% lordo del canone di locazione sarà versato a
[...]
. CP_1
In caso di eventuale vendita (previo comune accordo), gli introiti netti saranno ripartiti come segue:
• il 45% sarà destinato a Parte_1
• il 55% sarà destinato a , il quale si impegna a estinguere il mutuo residuo a suo Controparte_1
carico.
Le rate del mutuo saranno interamente a carico di , salvo una quota fissa pari ad € Controparte_1
67,00 mensili che sarà versata da verserà la quota di € 67,00 Parte_1 Parte_1 unitamente al 50% del canone lordo percepito dall'immobile, sul conto corrente dedicato al mutuo, rispettando le tempistiche previste dal contratto di locazione.
Tutte le spese straordinarie condivise saranno saldate previa presentazione delle relative fatture.
Per quanto attiene ad IMU e cedolare secca, fino al 30 giugno 2025, provvederà al Parte_1 pagamento dell'IMU, attingendo ai fondi depositati sul conto comune;
dal 01.07.2025 in poi, ciascuna parte sarà responsabile delle proprie obbligazioni fiscali.
pag. 5 di 7 Entro il 31 luglio 2025, verserà a la sua quota di cedolare secca Parte_1 Controparte_1
accumulata. non sarà responsabile di eventuali inadempienze di per la sua Parte_1 Controparte_1
quota di oneri fiscali.
Per quanto attiene alle spese condominiali:
- da dicembre 2023, fino alla conclusione della locazione, gestirà materialmente le Parte_1
operazioni di conguaglio e di pagamento degli oneri condominiali, attingendo dal conto deposito alimentato dai versamenti degli affittuari;
- le spese condominiali arretrate, ordinarie e straordinarie, saranno ripartite equamente tra le parti.
Per quanto attiene alla manutenzione straordinaria:
- le spese straordinarie relative all'immobile saranno ripartite al 50%.
b) Casa coniugale attuale:
La proprietà dell'immobile è esclusivamente intestata a padre della Sig.ra Persona_1
che, pertanto, vi rimarrà. non vanta alcun diritto di proprietà Parte_1 Controparte_1 sull'immobile. avrà diritto al comodato d'uso gratuito dell'immobile fino al 7 Controparte_1
luglio 2025. Entro tale data, dovrà riconsegnare le chiavi a o a un delegato Parte_1
designato e provvedere a spostare la propria residenza anagrafica. Questo accordo in tal senso non toglie il fatto che, qualora il Sig. , prima della data del 7 luglio 2025, trovasse una nuova CP_1
sistemazione abitativa, potrà andarsene anche subito e provvedere contestualmente alla consegna delle chiavi ed al cambio di residenza anagrafica.
potrà conservare temporaneamente i propri effetti personali all'interno Controparte_1 dell'immobile, con un solo accesso mensile previa comunicazione, al fine di venirli a ritirare.
Tuttavia, tutti gli oggetti personali dovranno essere rimossi entro il 31 agosto 2025.
è tenuto a mantenere l'immobile in buone condizioni ed a restituirlo nello stato Controparte_1
originario, fatta eccezione per il normale deterioramento.
Le spese relative alle utenze e alla tassa sui rifiuti, per i primi sei mesi del 2025, saranno ripartite equamente al 50%, con la parte spettante a detratta dalla sua parte di canone di Controparte_1 locazione relativo all'immobile di Roma di cui al punto a). tratterrà il divano e il forno elettrico acquistati da e riconoscerà Parte_1 Controparte_1 come corrispettivo a quest'ultimo la somma di € 1.000,00, che verserà entro 30 giorni dal momento in cui il Sig. lascerà l'abitazione. CP_1
3) CONTI CORRENTI COINTESTATI.
a) Conto corrente destinato al mutuo.
pag. 6 di 7 Il conto corrente cointestato, utilizzato esclusivamente per il pagamento del mutuo sull'immobile di
Roma, resterà attivo fino alla completa estinzione del mutuo.
Dal momento che è lo stesso conto che il Sig. utilizza per le sue spese personali, Controparte_1
dovrà aprire un nuovo conto personale per le sue spese individuali (anche a tutela della sua privacy).
b) Conto corrente per deposito cauzionale e spese.
Il conto corrente cointestato ING, associato al conto deposito relativo a cauzioni, cedolare secca e spese condominiali della locazione dell'appartamento in comproprietà di Roma, sarà gestito esclusivamente da la quale si farà carico delle spese di gestione. Parte_1
I fondi del conto saranno utilizzati esclusivamente per le necessità legate all'immobile in questione.
4) . CP_2
La proprietà esclusiva di resterà a . avrà diritto a visite CP_2 Controparte_1 Parte_1
regolari con cadenza:
- Almeno una volta al mese se non si trasferirà a Lecce. Controparte_1
- Almeno una volta ogni tre mesi in caso di trasferimento a Lecce.
Le modalità saranno concordate di volta in volta tra le parti.
Per quanto attiene alle spese veterinarie, dal 7 luglio 2025, contribuirà alle spese Parte_1 veterinarie urgenti non coperte dall'assicurazione nella misura del 40%.
***
In un'ottica di collaborazione e lealtà reciproca oltreché di buon senso, i coniugi si impegnano al reciproco rispetto ed a non creare situazioni potenzialmente problematiche nel periodo di convivenza “forzata” (esempi descrittivi e non esaustivi: impegno a non portare in casa il nuovo compagno / compagna, a non proferire insulti o parole poco consone nei confronti dell'altro, a non diffamare l'altro coniuge, etc. etc.)”.
Nulla dispone in punto di spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 17/04/2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 7 di 7