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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 28/11/2025, n. 1272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1272 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 4111/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Genova, Sezione IV Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Ada Lucca Presidente
Dott. Claudia Merlino Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 4111/2025, in materia di separazione congiunta ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Paolo Barbagelata
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato a [...], il [...], con l'Avv. CP_1 C.F._2
Andrea Medicina
- ricorrente -
Intervento del Pubblico Ministero in data 21.8.2025.
Condizioni congiunte: “1. I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto.
2. La casa coniugale sita in Genova, Via Lamberto Loria n. 291/ Nero interno 6, condotta in locazione con contratto sottoscritto in data 3.4.2018, resta assegnata ex art. 337 sexies c.c. alla moglie, Sig.ra
1 con gli arredi e corredi in essa contenuti, affinché continui a risiedervi con i figli Parte_1
e fino al raggiungimento della indipendenza economica degli stessi.
3. Le parti Per_1 Per_2
danno atto che già dal mese di dicembre 2024, il Sig. con il consenso della CP_1
coniuge, ha lasciato la casa coniugale, formalizzando il trasferimento della propria residenza presso l'abitazione dei genitori sita in Genova, Via Lamberto Loria n. 237/Nero interno 9. 4. I figli minori e sono affidati congiuntamente ai genitori con collocazione abitativa e Per_1 Per_2
residenza anagrafica presso la madre;
i genitori si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni sia sulle questioni di ordinaria amministrazione che su quelle di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute;
i genitori si impegnano altresì a tenere un atteggiamento reciprocamente rispettoso in presenza dei figli e ad evitare situazioni di contrasto, affermazioni svalutative e toni inappropriati. I genitori si impegnano altresì, reciprocamente, per il periodo di due anni dalla sottoscrizione del presente accordo, ad evitare il coinvolgimento dei rispettivi partner nella vita dei figli.
5. Il padre terrà con sé i figli minori e con le Per_1 Per_2
seguenti modalità: a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera;
inoltre due giorni infrasettimanali, a prescindere dal fine settimana di competenza paterna, individuati nel martedì e nel giovedì, con doppio pernottamento (martedì e giovedì sera) previsto solo durante la sospensione estiva dell'attività scolastica. In tale periodo di sospensione dell'attività scolastica il padre avrà con sé i figli dalle ore 16 del giorno di propria competenza
(quando li preleverà presso l'abitazione materna) sino alle ore 14 del giorno seguente (quando la madre andrà a riprenderli presso l'abitazione paterna). Durante l'anno scolastico il padre terrà con sé i figli il martedì con pernottamento e il giovedì, senza pernottamento, dall'uscita da scuola alla sera dopo cena. I genitori si impegnano reciprocamente a variare il regime infrasettimanale avuto riguardo ai rispettivi impegni lavorativi che essi si comunicheranno con il massimo possibile preavviso.
6. Il padre terrà inoltre con sé i figli minori in occasione delle festività natalizie e pasquali con il criterio dell'alternanza e anche in altri periodi, previo accordo con la madre ed in pari misura con la stessa, compatibilmente con gli impegni dei figli minori. Ciascun genitore trascorrerà con e un periodo di vacanza in estate di almeno quindici giorni, Per_1 Per_2
anche non continuativi e si impegna a comunicare all'altro, entro e non oltre il 15 giugno di ciascun anno, le due settimane nelle quali terrà i figli nelle vacanze estive.
7. Il padre verserà mensilmente l'importo di Euro 500,00= (Euro 250,00 per ciascuno) quale contributo al mantenimento dei due figli, entro il giorno cinque di ogni mese sul c/c della Sig.ra Parte_1
(IBAN [...]) con decorrenza dal mese di aprile 2025; tale somma verrà rivalutata annualmente, a partire dal mese di aprile 2026, secondo gli indici ISTAT.
8. Il Sig. acconsente a che l'Assegno Unico venga percepito interamente dalla Sig.ra la CP_1 Parte_1
2 quale si impegna ad attivarsi per la predisposizione della dichiarazione ISEE necessaria per riceverlo e per usufruire di tutte le agevolazioni spettanti.
9. Il Sig. si impegna inoltre a CP_1
corrispondere, nella misura del 50%, tutte le spese straordinarie per i due figli di cui al documento che esprime l'orientamento della Sezione IV del Tribunale di Genova, del 15 settembre 2016, documento che i dichiarano e confermano di ben conoscere e di accettare. 10. Il Sig. Per_3 si farà carico, per l'intero, del pagamento dei seguenti importi, relativi ai finanziamenti CP_1 accesi personalmente per l'attività di Bar e Ristorazione Miluna Snc, gestita unitamente alla Sig.ra
10.1. Euro 505,00 mensili di cui al finanziamento INIZIATIVE del 25.11.24, ultima rata Parte_1
prevista per il 31.05.2026; 10.2. Euro 99,54 mensili, di cui al finanziamento COMPASS del
18.7.24, ultima rata prevista per il mese di Agosto 2029. 11. Il Sig. si farà carico per CP_1
l'intero del debito contratto dai coniugi con il Sig. , già cedente l'Azienda con sede Parte_2
in Genova Via Aurelio Robino 15-17 rossi, acquistata dai Sig.ri e 12. Il Sig. CP_1 Parte_1
si farà altresì carico, nella misura del 50%, per un anno, a far data dal mese di aprile CP_1
2025, dei seguenti importi relativi ai finanziamenti personali della Sig.ra accesi per la Parte_1
gestione del Bar Ristorazione Miluna Snc: 12.1. Euro 270,00= mensili (Euro 135,00= quota
, di cui al finanziamento ultima rata prevista per il mese di marzo 2026; 12.2. CP_1 Pt_3
Euro 154,77= mensili (Euro 77,38= quota , di cui al finanziamento , ultima CP_1 Parte_4
rata prevista per il mese di agosto 2029; 12.3. Euro 95,41= mensili (Euro 47,70= quota
, di cui al finanziamento COMPASS, ultima rata prevista per aprile 2030. 13. Le parti si CP_1
impegnano altresì al pagamento, nella misura del 50% ciascuna, dei seguenti importi: 13.1. Euro
195,54= mensili, quale rimborso del “Mutuo Impresa Agevolato” (importo erogato Euro
18.188,00=) in relazione al quale residuano, al marzo 2025, 72 rate;
13.2. complessivi Euro
2.900,00= quale arretrati per n. 5 canoni di locazione della casa coniugale (importo unitario Euro
580,00=) relativi al periodo marzo-luglio 2024, debito che verrà ripianato con le modalità che saranno concordate con il locatore. 14. A titolo di definitiva sistemazione dei rispettivi rapporti economici e patrimoniali e con riferimento a beni mobili registrati in uso alla famiglia: 14.1.
[...]
attribuisce e trasferisce al marito, che accetta, la piena proprietà del Parte_1 CP_1
motoveicolo HONDA targato DL04705, telaio n. ZDCNF02A09F084422 per il quale è stata rilasciata in data 24.02.2009 la carta di circolazione n. 14.2. NumeroD_1 CP_1
attribuisce e trasferisce alla moglie, che accetta, la piena proprietà Parte_1 dell'autovettura HONDA Jazz, targata ER739ME, telaio n. LUCGG3730D3204546 per la quale è stata rilasciata in data 31.05.2013 la carta di circolazione n. ; 14.3. i futuri premi NumeroD_2 assicurativi relativi all'autovettura saranno ripartiti tra le Parti in ragione dell'esatta metà; 15. Le attribuzioni di cui al punto che precede vengono operate senza alcun conguaglio o pagamento di
3 prezzo;
eventuali oneri per la volturazione (ferma la richiesta, infra formulata, dei benefici fiscali) saranno ripartiti tra le Parti in ragione dell'esatta metà. 16. I Signori e CP_1 [...]
dichiarano che il presente accordo patrimoniale complessivo è elemento funzionale ed Parte_1
indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. 17. Poiché i Signori e CP_1
si impegnano ad operare, in esecuzione del presente accordo, attribuzioni Parte_1
mobiliari reciproche, gli stessi richiedono sin d'ora l'applicazione, in loro proprio favore ed in relazione ai presenti accordi ed a tutti successivi atti, anche amministrativi, con i quali sarà data esecuzione, anche parziale, agli impegni assunti nella presente sede di negoziazione assistita, dei benefici di cui alla sentenza della Corte Costituzionale del 10 maggio 1999, n. 154 (che ha dichiarata l'illegittimità parziale dell'art. 19 della Legge 6 marzo 1987, n. 74), alla Circolare del
Ministero delle Finanze del 16 marzo 2000, n. 49/E ed alla Risoluzione n. 65/E dell'Agenzia delle
Entrate che ha precisato che “data la parificazione degli effetti dell'accordo concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita di cui al citato articolo 6 del decreto legge n. 132 del 2014 ai provvedimenti giudiziali di separazione e di divorzio, deve ritenersi applicabile anche a detto accordo l'esenzione disposta dall'articolo 19 della legge n. 74 del 1987, sempreché dal testo dell'accordo medesimo, la cui regolarità è stata vagliata dal Procuratore della Repubblica, emerga che le disposizioni patrimoniali, contenute nello stesso, siano funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale”. 18. I Signori e prestano, CP_1 Parte_1
fin da ora, reciprocamente, il consenso per il rilascio del passaporto individuale dei figli minori e con l'indicazione sui medesimi (ove necessario in ragione dell'età), Per_1 Persona_4
dei nomi di entrambi i genitori, e di essi soli, quali accompagnatori disgiunti. 19. Le spese legali della presente procedura si intendono compensate tra le parti”.
MOTIVAZIONE
1. Con atto in data 11.6.2025, i coniugi hanno rappresentato di aver contratto matrimonio, a
Genova, in data 23.11.2017 e di aver avuto due figli, (Genova, 25.9.2014) e Per_1 Per_2
(Genova, 10.2.2017) e hanno chiesto che il Pubblico Ministero vistasse il loro accordo di separazione per negoziazione assistita.
2. Con atto in data 19.6.2025, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, rilevato che “sebbene il padre si sia assunto l'onere di versare il contributo al mantenimento dei due figli […] per un importo di 500 Euro in totale, e ciò risulti lodevole, i redditi del Sig.
e quelli della Sig.ra […], non forniscono alcuna sicurezza sulla capacità CP_1 Parte_1 di provvedere ai minori, tenuto conto altresì della ingente situazione debitoria”, ha trasmesso gli atti al Presidente del Tribunale, ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.L. 132/2014.
4 3. Con atto in data 21.8.2025, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova è
intervenuta nel presente giudizio, senza rassegnare conclusioni.
4. Nel verbale dell'udienza del 13.11.2025, si legge: “[…] il Giudice ripercorre con le parti e i difensori le condizioni concordate. A domanda del Giudice, i difensori rappresentano che depositeranno le condizioni in formato editabile, in modo che il Tribunale sia agevolato nel formare direttamente la sentenza di omologa (o rigetto). A domanda del Giudice, i difensori rappresentano che la condizione n. 17 avrà il solo effetto di ottenere l'esenzione dell'imposta nel trasferimento di un'automobile e di un motorino, null'altro. Il Sig. CP_1 dichiara: “vivo in Genova, via Loria, n. 237/9, è di proprietà dei miei genitori. Vivo con i miei genitori e nessun'altro. Ora, sono in prova, in attesa di contratto presso la Pubblica
Assistenza di S. Fruttuoso, mi daranno Euro 1.400,00 mensili. Non ho altri redditi oltre a quello da lavoro, ma i miei genitori mi aiutano, vivendo con loro non ho spese né di vitto né di alloggio. Non sono proprietario di immobili, neppure per quota. I debiti ammontano in tutto a circa Euro 10.000,00”. La Sig.ra dichiara: “vivo in Genova, via Parte_1
Loria, n. 291/6. Sono in affitto, pago Euro 450,00. Faccio le pulizie, per famiglie e in un albergo. Da questa attività, ricavo circa Euro 800,00 mensili. Prendo anche l'assegno unico e l'inclusione. Gli assistenti sociali hanno già fatto il controllo per l'assegno di inclusione.
Non sono proprietaria di immobili, neppure per quota”. Entrambi i difensori chiedono che le condizioni congiunte siano omologate dal Tribunale con sentenza. A domanda del Giudice, entrambi i difensori dichiarano che nessuna delle parti è ammessa al patrocino a spese dello
Stato […]”. All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
5. In questa sede, i genitori, difesa dai rispettivi Avvocati, hanno avuto modo di precisare meglio la domanda congiunta e le concrete modalità mediante le quali intendono attuarla. Hanno, infatti, dichiarato di ricevere aiuto dagli ascendenti e di stare affrontando la situazione debitoria in essere, anche tramite l'avvio di nuove attività.
6. La domanda diretta ad ottenere la separazione va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183).
5 7. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse dei figli.
8. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Genova, Sezione IV Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, Sig.ri e i quali Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio, a Genova, il 23.11.2017;
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “1. I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto.
2. La casa coniugale sita in Genova, Via Lamberto
Loria n. 291/ Nero interno 6, condotta in locazione con contratto sottoscritto in data
3.4.2018, resta assegnata ex art. 337 sexies c.c. alla moglie, Sig.ra con gli Parte_1
arredi e corredi in essa contenuti, affinché continui a risiedervi con i figli e Per_1 Per_2
fino al raggiungimento della indipendenza economica degli stessi.
3. Le parti danno atto che già dal mese di dicembre 2024, il Sig. con il consenso della coniuge, ha CP_1
lasciato la casa coniugale, formalizzando il trasferimento della propria residenza presso l'abitazione dei genitori sita in Genova, Via Lamberto Loria n. 237/Nero interno 9. 4. I figli minori e sono affidati congiuntamente ai genitori con collocazione Per_1 Per_2
abitativa e residenza anagrafica presso la madre;
i genitori si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni sia sulle questioni di ordinaria amministrazione che su quelle di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute;
i genitori si impegnano altresì a tenere un atteggiamento reciprocamente rispettoso in presenza dei figli e ad evitare situazioni di contrasto, affermazioni svalutative e toni inappropriati. I genitori si impegnano altresì, reciprocamente, per il periodo di due anni dalla sottoscrizione del presente accordo, ad evitare il coinvolgimento dei rispettivi partner nella vita dei figli.
5. Il padre terrà con sé i figli minori e con le seguenti modalità: a fine settimana Per_1 Per_2 alternati dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera;
inoltre due giorni infrasettimanali, a prescindere dal fine settimana di competenza paterna, individuati nel martedì e nel giovedì, con doppio pernottamento (martedì e giovedì sera) previsto solo durante la sospensione estiva dell'attività scolastica. In tale periodo di sospensione dell'attività scolastica il padre avrà con sé i figli dalle ore 16 del giorno di propria competenza (quando li preleverà presso l'abitazione materna) sino alle ore 14 del giorno
6 seguente (quando la madre andrà a riprenderli presso l'abitazione paterna). Durante l'anno scolastico il padre terrà con sé i figli il martedì con pernottamento e il giovedì, senza pernottamento, dall'uscita da scuola alla sera dopo cena. I genitori si impegnano reciprocamente a variare il regime infrasettimanale avuto riguardo ai rispettivi impegni lavorativi che essi si comunicheranno con il massimo possibile preavviso.
6. Il padre terrà inoltre con sé i figli minori in occasione delle festività natalizie e pasquali con il criterio dell'alternanza e anche in altri periodi, previo accordo con la madre ed in pari misura con la stessa, compatibilmente con gli impegni dei figli minori. Ciascun genitore trascorrerà con e un periodo di vacanza in estate di almeno quindici giorni, anche non Per_1 Per_2
continuativi e si impegna a comunicare all'altro, entro e non oltre il 15 giugno di ciascun anno, le due settimane nelle quali terrà i figli nelle vacanze estive.
7. Il padre verserà mensilmente l'importo di Euro 500,00= (Euro 250,00 per ciascuno) quale contributo al mantenimento dei due figli, entro il giorno cinque di ogni mese sul c/c della Sig.ra
[...]
(IBAN [...]) con decorrenza dal mese di aprile Parte_1
2025; tale somma verrà rivalutata annualmente, a partire dal mese di aprile 2026, secondo gli indici ISTAT.
8. Il Sig. acconsente a che l'Assegno Unico venga percepito CP_1
interamente dalla Sig.ra la quale si impegna ad attivarsi per la predisposizione Parte_1
della dichiarazione ISEE necessaria per riceverlo e per usufruire di tutte le agevolazioni spettanti.
9. Il Sig. si impegna inoltre a corrispondere, nella misura del 50%, tutte CP_1
le spese straordinarie per i due figli di cui al documento che esprime l'orientamento della
Sezione IV del Tribunale di Genova, del 15 settembre 2016, documento che i Per_3
dichiarano e confermano di ben conoscere e di accettare. 10. Il Sig. si farà carico, CP_1 per l'intero, del pagamento dei seguenti importi, relativi ai finanziamenti accesi personalmente per l'attività di Bar e Ristorazione Miluna Snc, gestita unitamente alla Sig.ra
10.1. Euro 505,00 mensili di cui al finanziamento INIZIATIVE del 25.11.24, ultima Parte_1
rata prevista per il 31.05.2026; 10.2. Euro 99,54 mensili, di cui al finanziamento COMPASS del 18.7.24, ultima rata prevista per il mese di Agosto 2029. 11. Il Sig. si farà CP_1 carico per l'intero del debito contratto dai coniugi con il Sig. già cedente Parte_2
l'Azienda con sede in Genova Via Aurelio Robino 15-17 rossi, acquistata dai Sig.ri CP_1
e 12. Il Sig. si farà altresì carico, nella misura del 50%, per un anno, a Parte_1 CP_1
far data dal mese di aprile 2025, dei seguenti importi relativi ai finanziamenti personali della
Sig.ra accesi per la gestione del Bar Ristorazione Miluna Snc: 12.1. Euro 270,00= Parte_1
mensili (Euro 135,00= quota , di cui al finanziamento ultima rata prevista CP_1 Pt_3
per il mese di marzo 2026; 12.2. Euro 154,77= mensili (Euro 77,38= quota , di cui CP_1
7 al finanziamento , ultima rata prevista per il mese di agosto 2029; 12.3. Euro Parte_4
95,41= mensili (Euro 47,70= quota , di cui al finanziamento COMPASS, ultima CP_1
rata prevista per aprile 2030. 13. Le parti si impegnano altresì al pagamento, nella misura del 50% ciascuna, dei seguenti importi: 13.1. Euro 195,54= mensili, quale rimborso del
“Mutuo Impresa Agevolato” (importo erogato Euro 18.188,00=) in relazione al quale residuano, al marzo 2025, 72 rate;
13.2. complessivi Euro 2.900,00= quale arretrati per n. 5 canoni di locazione della casa coniugale (importo unitario Euro 580,00=) relativi al periodo marzo-luglio 2024, debito che verrà ripianato con le modalità che saranno concordate con il locatore. 14. A titolo di definitiva sistemazione dei rispettivi rapporti economici e patrimoniali e con riferimento a beni mobili registrati in uso alla famiglia: 14.1.
[...]
attribuisce e trasferisce al marito, che accetta, la piena proprietà Parte_1 CP_1
del motoveicolo HONDA targato DL04705, telaio n. ZDCNF02A09F084422 per il quale è stata rilasciata in data 24.02.2009 la carta di circolazione n. 14.2. NumeroD_1 [...]
attribuisce e trasferisce alla moglie, che accetta, la piena CP_1 Parte_1 proprietà dell'autovettura HONDA Jazz, targata ER739ME, telaio n. LUCGG3730D3204546 per la quale è stata rilasciata in data 31.05.2013 la carta di circolazione n. ; NumeroD_2
14.3. i futuri premi assicurativi relativi all'autovettura saranno ripartiti tra le Parti in ragione dell'esatta metà; 15. Le attribuzioni di cui al punto che precede vengono operate senza alcun conguaglio o pagamento di prezzo;
eventuali oneri per la volturazione (ferma la richiesta, infra formulata, dei benefici fiscali) saranno ripartiti tra le Parti in ragione dell'esatta metà. 16. I Signori e dichiarano che il presente CP_1 Parte_1
accordo patrimoniale complessivo è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. 17. Poiché i Signori e si CP_1 Parte_1
impegnano ad operare, in esecuzione del presente accordo, attribuzioni mobiliari reciproche, gli stessi richiedono sin d'ora l'applicazione, in loro proprio favore ed in relazione ai presenti accordi ed a tutti successivi atti, anche amministrativi, con i quali sarà data esecuzione, anche parziale, agli impegni assunti nella presente sede di negoziazione assistita, dei benefici di cui alla sentenza della Corte Costituzionale del 10 maggio 1999, n. 154 (che ha dichiarata l'illegittimità parziale dell'art. 19 della Legge 6 marzo 1987, n. 74), alla
Circolare del Ministero delle Finanze del 16 marzo 2000, n. 49/E ed alla Risoluzione n. 65/E dell'Agenzia delle Entrate che ha precisato che “data la parificazione degli effetti dell'accordo concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita di cui al citato articolo 6 del decreto legge n. 132 del 2014 ai provvedimenti giudiziali di separazione e di divorzio, deve ritenersi applicabile anche a detto accordo l'esenzione disposta dall'articolo
8 19 della legge n. 74 del 1987, sempreché dal testo dell'accordo medesimo, la cui regolarità è stata vagliata dal Procuratore della Repubblica, emerga che le disposizioni patrimoniali, contenute nello stesso, siano funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale”. 18. I Signori e prestano, fin da ora, CP_1 Parte_1
reciprocamente, il consenso per il rilascio del passaporto individuale dei figli minori e Per_1 con l'indicazione sui medesimi (ove necessario in ragione dell'età), dei Persona_4
nomi di entrambi i genitori, e di essi soli, quali accompagnatori disgiunti. 19. Le spese legali della presente procedura si intendono compensate tra le parti”;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, anche all'ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Genova, il 28 novembre 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Ada Lucca)
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Genova, Sezione IV Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Ada Lucca Presidente
Dott. Claudia Merlino Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 4111/2025, in materia di separazione congiunta ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Paolo Barbagelata
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato a [...], il [...], con l'Avv. CP_1 C.F._2
Andrea Medicina
- ricorrente -
Intervento del Pubblico Ministero in data 21.8.2025.
Condizioni congiunte: “1. I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto.
2. La casa coniugale sita in Genova, Via Lamberto Loria n. 291/ Nero interno 6, condotta in locazione con contratto sottoscritto in data 3.4.2018, resta assegnata ex art. 337 sexies c.c. alla moglie, Sig.ra
1 con gli arredi e corredi in essa contenuti, affinché continui a risiedervi con i figli Parte_1
e fino al raggiungimento della indipendenza economica degli stessi.
3. Le parti Per_1 Per_2
danno atto che già dal mese di dicembre 2024, il Sig. con il consenso della CP_1
coniuge, ha lasciato la casa coniugale, formalizzando il trasferimento della propria residenza presso l'abitazione dei genitori sita in Genova, Via Lamberto Loria n. 237/Nero interno 9. 4. I figli minori e sono affidati congiuntamente ai genitori con collocazione abitativa e Per_1 Per_2
residenza anagrafica presso la madre;
i genitori si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni sia sulle questioni di ordinaria amministrazione che su quelle di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute;
i genitori si impegnano altresì a tenere un atteggiamento reciprocamente rispettoso in presenza dei figli e ad evitare situazioni di contrasto, affermazioni svalutative e toni inappropriati. I genitori si impegnano altresì, reciprocamente, per il periodo di due anni dalla sottoscrizione del presente accordo, ad evitare il coinvolgimento dei rispettivi partner nella vita dei figli.
5. Il padre terrà con sé i figli minori e con le Per_1 Per_2
seguenti modalità: a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera;
inoltre due giorni infrasettimanali, a prescindere dal fine settimana di competenza paterna, individuati nel martedì e nel giovedì, con doppio pernottamento (martedì e giovedì sera) previsto solo durante la sospensione estiva dell'attività scolastica. In tale periodo di sospensione dell'attività scolastica il padre avrà con sé i figli dalle ore 16 del giorno di propria competenza
(quando li preleverà presso l'abitazione materna) sino alle ore 14 del giorno seguente (quando la madre andrà a riprenderli presso l'abitazione paterna). Durante l'anno scolastico il padre terrà con sé i figli il martedì con pernottamento e il giovedì, senza pernottamento, dall'uscita da scuola alla sera dopo cena. I genitori si impegnano reciprocamente a variare il regime infrasettimanale avuto riguardo ai rispettivi impegni lavorativi che essi si comunicheranno con il massimo possibile preavviso.
6. Il padre terrà inoltre con sé i figli minori in occasione delle festività natalizie e pasquali con il criterio dell'alternanza e anche in altri periodi, previo accordo con la madre ed in pari misura con la stessa, compatibilmente con gli impegni dei figli minori. Ciascun genitore trascorrerà con e un periodo di vacanza in estate di almeno quindici giorni, Per_1 Per_2
anche non continuativi e si impegna a comunicare all'altro, entro e non oltre il 15 giugno di ciascun anno, le due settimane nelle quali terrà i figli nelle vacanze estive.
7. Il padre verserà mensilmente l'importo di Euro 500,00= (Euro 250,00 per ciascuno) quale contributo al mantenimento dei due figli, entro il giorno cinque di ogni mese sul c/c della Sig.ra Parte_1
(IBAN [...]) con decorrenza dal mese di aprile 2025; tale somma verrà rivalutata annualmente, a partire dal mese di aprile 2026, secondo gli indici ISTAT.
8. Il Sig. acconsente a che l'Assegno Unico venga percepito interamente dalla Sig.ra la CP_1 Parte_1
2 quale si impegna ad attivarsi per la predisposizione della dichiarazione ISEE necessaria per riceverlo e per usufruire di tutte le agevolazioni spettanti.
9. Il Sig. si impegna inoltre a CP_1
corrispondere, nella misura del 50%, tutte le spese straordinarie per i due figli di cui al documento che esprime l'orientamento della Sezione IV del Tribunale di Genova, del 15 settembre 2016, documento che i dichiarano e confermano di ben conoscere e di accettare. 10. Il Sig. Per_3 si farà carico, per l'intero, del pagamento dei seguenti importi, relativi ai finanziamenti CP_1 accesi personalmente per l'attività di Bar e Ristorazione Miluna Snc, gestita unitamente alla Sig.ra
10.1. Euro 505,00 mensili di cui al finanziamento INIZIATIVE del 25.11.24, ultima rata Parte_1
prevista per il 31.05.2026; 10.2. Euro 99,54 mensili, di cui al finanziamento COMPASS del
18.7.24, ultima rata prevista per il mese di Agosto 2029. 11. Il Sig. si farà carico per CP_1
l'intero del debito contratto dai coniugi con il Sig. , già cedente l'Azienda con sede Parte_2
in Genova Via Aurelio Robino 15-17 rossi, acquistata dai Sig.ri e 12. Il Sig. CP_1 Parte_1
si farà altresì carico, nella misura del 50%, per un anno, a far data dal mese di aprile CP_1
2025, dei seguenti importi relativi ai finanziamenti personali della Sig.ra accesi per la Parte_1
gestione del Bar Ristorazione Miluna Snc: 12.1. Euro 270,00= mensili (Euro 135,00= quota
, di cui al finanziamento ultima rata prevista per il mese di marzo 2026; 12.2. CP_1 Pt_3
Euro 154,77= mensili (Euro 77,38= quota , di cui al finanziamento , ultima CP_1 Parte_4
rata prevista per il mese di agosto 2029; 12.3. Euro 95,41= mensili (Euro 47,70= quota
, di cui al finanziamento COMPASS, ultima rata prevista per aprile 2030. 13. Le parti si CP_1
impegnano altresì al pagamento, nella misura del 50% ciascuna, dei seguenti importi: 13.1. Euro
195,54= mensili, quale rimborso del “Mutuo Impresa Agevolato” (importo erogato Euro
18.188,00=) in relazione al quale residuano, al marzo 2025, 72 rate;
13.2. complessivi Euro
2.900,00= quale arretrati per n. 5 canoni di locazione della casa coniugale (importo unitario Euro
580,00=) relativi al periodo marzo-luglio 2024, debito che verrà ripianato con le modalità che saranno concordate con il locatore. 14. A titolo di definitiva sistemazione dei rispettivi rapporti economici e patrimoniali e con riferimento a beni mobili registrati in uso alla famiglia: 14.1.
[...]
attribuisce e trasferisce al marito, che accetta, la piena proprietà del Parte_1 CP_1
motoveicolo HONDA targato DL04705, telaio n. ZDCNF02A09F084422 per il quale è stata rilasciata in data 24.02.2009 la carta di circolazione n. 14.2. NumeroD_1 CP_1
attribuisce e trasferisce alla moglie, che accetta, la piena proprietà Parte_1 dell'autovettura HONDA Jazz, targata ER739ME, telaio n. LUCGG3730D3204546 per la quale è stata rilasciata in data 31.05.2013 la carta di circolazione n. ; 14.3. i futuri premi NumeroD_2 assicurativi relativi all'autovettura saranno ripartiti tra le Parti in ragione dell'esatta metà; 15. Le attribuzioni di cui al punto che precede vengono operate senza alcun conguaglio o pagamento di
3 prezzo;
eventuali oneri per la volturazione (ferma la richiesta, infra formulata, dei benefici fiscali) saranno ripartiti tra le Parti in ragione dell'esatta metà. 16. I Signori e CP_1 [...]
dichiarano che il presente accordo patrimoniale complessivo è elemento funzionale ed Parte_1
indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. 17. Poiché i Signori e CP_1
si impegnano ad operare, in esecuzione del presente accordo, attribuzioni Parte_1
mobiliari reciproche, gli stessi richiedono sin d'ora l'applicazione, in loro proprio favore ed in relazione ai presenti accordi ed a tutti successivi atti, anche amministrativi, con i quali sarà data esecuzione, anche parziale, agli impegni assunti nella presente sede di negoziazione assistita, dei benefici di cui alla sentenza della Corte Costituzionale del 10 maggio 1999, n. 154 (che ha dichiarata l'illegittimità parziale dell'art. 19 della Legge 6 marzo 1987, n. 74), alla Circolare del
Ministero delle Finanze del 16 marzo 2000, n. 49/E ed alla Risoluzione n. 65/E dell'Agenzia delle
Entrate che ha precisato che “data la parificazione degli effetti dell'accordo concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita di cui al citato articolo 6 del decreto legge n. 132 del 2014 ai provvedimenti giudiziali di separazione e di divorzio, deve ritenersi applicabile anche a detto accordo l'esenzione disposta dall'articolo 19 della legge n. 74 del 1987, sempreché dal testo dell'accordo medesimo, la cui regolarità è stata vagliata dal Procuratore della Repubblica, emerga che le disposizioni patrimoniali, contenute nello stesso, siano funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale”. 18. I Signori e prestano, CP_1 Parte_1
fin da ora, reciprocamente, il consenso per il rilascio del passaporto individuale dei figli minori e con l'indicazione sui medesimi (ove necessario in ragione dell'età), Per_1 Persona_4
dei nomi di entrambi i genitori, e di essi soli, quali accompagnatori disgiunti. 19. Le spese legali della presente procedura si intendono compensate tra le parti”.
MOTIVAZIONE
1. Con atto in data 11.6.2025, i coniugi hanno rappresentato di aver contratto matrimonio, a
Genova, in data 23.11.2017 e di aver avuto due figli, (Genova, 25.9.2014) e Per_1 Per_2
(Genova, 10.2.2017) e hanno chiesto che il Pubblico Ministero vistasse il loro accordo di separazione per negoziazione assistita.
2. Con atto in data 19.6.2025, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, rilevato che “sebbene il padre si sia assunto l'onere di versare il contributo al mantenimento dei due figli […] per un importo di 500 Euro in totale, e ciò risulti lodevole, i redditi del Sig.
e quelli della Sig.ra […], non forniscono alcuna sicurezza sulla capacità CP_1 Parte_1 di provvedere ai minori, tenuto conto altresì della ingente situazione debitoria”, ha trasmesso gli atti al Presidente del Tribunale, ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.L. 132/2014.
4 3. Con atto in data 21.8.2025, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova è
intervenuta nel presente giudizio, senza rassegnare conclusioni.
4. Nel verbale dell'udienza del 13.11.2025, si legge: “[…] il Giudice ripercorre con le parti e i difensori le condizioni concordate. A domanda del Giudice, i difensori rappresentano che depositeranno le condizioni in formato editabile, in modo che il Tribunale sia agevolato nel formare direttamente la sentenza di omologa (o rigetto). A domanda del Giudice, i difensori rappresentano che la condizione n. 17 avrà il solo effetto di ottenere l'esenzione dell'imposta nel trasferimento di un'automobile e di un motorino, null'altro. Il Sig. CP_1 dichiara: “vivo in Genova, via Loria, n. 237/9, è di proprietà dei miei genitori. Vivo con i miei genitori e nessun'altro. Ora, sono in prova, in attesa di contratto presso la Pubblica
Assistenza di S. Fruttuoso, mi daranno Euro 1.400,00 mensili. Non ho altri redditi oltre a quello da lavoro, ma i miei genitori mi aiutano, vivendo con loro non ho spese né di vitto né di alloggio. Non sono proprietario di immobili, neppure per quota. I debiti ammontano in tutto a circa Euro 10.000,00”. La Sig.ra dichiara: “vivo in Genova, via Parte_1
Loria, n. 291/6. Sono in affitto, pago Euro 450,00. Faccio le pulizie, per famiglie e in un albergo. Da questa attività, ricavo circa Euro 800,00 mensili. Prendo anche l'assegno unico e l'inclusione. Gli assistenti sociali hanno già fatto il controllo per l'assegno di inclusione.
Non sono proprietaria di immobili, neppure per quota”. Entrambi i difensori chiedono che le condizioni congiunte siano omologate dal Tribunale con sentenza. A domanda del Giudice, entrambi i difensori dichiarano che nessuna delle parti è ammessa al patrocino a spese dello
Stato […]”. All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
5. In questa sede, i genitori, difesa dai rispettivi Avvocati, hanno avuto modo di precisare meglio la domanda congiunta e le concrete modalità mediante le quali intendono attuarla. Hanno, infatti, dichiarato di ricevere aiuto dagli ascendenti e di stare affrontando la situazione debitoria in essere, anche tramite l'avvio di nuove attività.
6. La domanda diretta ad ottenere la separazione va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183).
5 7. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse dei figli.
8. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Genova, Sezione IV Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, Sig.ri e i quali Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio, a Genova, il 23.11.2017;
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “1. I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto.
2. La casa coniugale sita in Genova, Via Lamberto
Loria n. 291/ Nero interno 6, condotta in locazione con contratto sottoscritto in data
3.4.2018, resta assegnata ex art. 337 sexies c.c. alla moglie, Sig.ra con gli Parte_1
arredi e corredi in essa contenuti, affinché continui a risiedervi con i figli e Per_1 Per_2
fino al raggiungimento della indipendenza economica degli stessi.
3. Le parti danno atto che già dal mese di dicembre 2024, il Sig. con il consenso della coniuge, ha CP_1
lasciato la casa coniugale, formalizzando il trasferimento della propria residenza presso l'abitazione dei genitori sita in Genova, Via Lamberto Loria n. 237/Nero interno 9. 4. I figli minori e sono affidati congiuntamente ai genitori con collocazione Per_1 Per_2
abitativa e residenza anagrafica presso la madre;
i genitori si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni sia sulle questioni di ordinaria amministrazione che su quelle di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute;
i genitori si impegnano altresì a tenere un atteggiamento reciprocamente rispettoso in presenza dei figli e ad evitare situazioni di contrasto, affermazioni svalutative e toni inappropriati. I genitori si impegnano altresì, reciprocamente, per il periodo di due anni dalla sottoscrizione del presente accordo, ad evitare il coinvolgimento dei rispettivi partner nella vita dei figli.
5. Il padre terrà con sé i figli minori e con le seguenti modalità: a fine settimana Per_1 Per_2 alternati dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera;
inoltre due giorni infrasettimanali, a prescindere dal fine settimana di competenza paterna, individuati nel martedì e nel giovedì, con doppio pernottamento (martedì e giovedì sera) previsto solo durante la sospensione estiva dell'attività scolastica. In tale periodo di sospensione dell'attività scolastica il padre avrà con sé i figli dalle ore 16 del giorno di propria competenza (quando li preleverà presso l'abitazione materna) sino alle ore 14 del giorno
6 seguente (quando la madre andrà a riprenderli presso l'abitazione paterna). Durante l'anno scolastico il padre terrà con sé i figli il martedì con pernottamento e il giovedì, senza pernottamento, dall'uscita da scuola alla sera dopo cena. I genitori si impegnano reciprocamente a variare il regime infrasettimanale avuto riguardo ai rispettivi impegni lavorativi che essi si comunicheranno con il massimo possibile preavviso.
6. Il padre terrà inoltre con sé i figli minori in occasione delle festività natalizie e pasquali con il criterio dell'alternanza e anche in altri periodi, previo accordo con la madre ed in pari misura con la stessa, compatibilmente con gli impegni dei figli minori. Ciascun genitore trascorrerà con e un periodo di vacanza in estate di almeno quindici giorni, anche non Per_1 Per_2
continuativi e si impegna a comunicare all'altro, entro e non oltre il 15 giugno di ciascun anno, le due settimane nelle quali terrà i figli nelle vacanze estive.
7. Il padre verserà mensilmente l'importo di Euro 500,00= (Euro 250,00 per ciascuno) quale contributo al mantenimento dei due figli, entro il giorno cinque di ogni mese sul c/c della Sig.ra
[...]
(IBAN [...]) con decorrenza dal mese di aprile Parte_1
2025; tale somma verrà rivalutata annualmente, a partire dal mese di aprile 2026, secondo gli indici ISTAT.
8. Il Sig. acconsente a che l'Assegno Unico venga percepito CP_1
interamente dalla Sig.ra la quale si impegna ad attivarsi per la predisposizione Parte_1
della dichiarazione ISEE necessaria per riceverlo e per usufruire di tutte le agevolazioni spettanti.
9. Il Sig. si impegna inoltre a corrispondere, nella misura del 50%, tutte CP_1
le spese straordinarie per i due figli di cui al documento che esprime l'orientamento della
Sezione IV del Tribunale di Genova, del 15 settembre 2016, documento che i Per_3
dichiarano e confermano di ben conoscere e di accettare. 10. Il Sig. si farà carico, CP_1 per l'intero, del pagamento dei seguenti importi, relativi ai finanziamenti accesi personalmente per l'attività di Bar e Ristorazione Miluna Snc, gestita unitamente alla Sig.ra
10.1. Euro 505,00 mensili di cui al finanziamento INIZIATIVE del 25.11.24, ultima Parte_1
rata prevista per il 31.05.2026; 10.2. Euro 99,54 mensili, di cui al finanziamento COMPASS del 18.7.24, ultima rata prevista per il mese di Agosto 2029. 11. Il Sig. si farà CP_1 carico per l'intero del debito contratto dai coniugi con il Sig. già cedente Parte_2
l'Azienda con sede in Genova Via Aurelio Robino 15-17 rossi, acquistata dai Sig.ri CP_1
e 12. Il Sig. si farà altresì carico, nella misura del 50%, per un anno, a Parte_1 CP_1
far data dal mese di aprile 2025, dei seguenti importi relativi ai finanziamenti personali della
Sig.ra accesi per la gestione del Bar Ristorazione Miluna Snc: 12.1. Euro 270,00= Parte_1
mensili (Euro 135,00= quota , di cui al finanziamento ultima rata prevista CP_1 Pt_3
per il mese di marzo 2026; 12.2. Euro 154,77= mensili (Euro 77,38= quota , di cui CP_1
7 al finanziamento , ultima rata prevista per il mese di agosto 2029; 12.3. Euro Parte_4
95,41= mensili (Euro 47,70= quota , di cui al finanziamento COMPASS, ultima CP_1
rata prevista per aprile 2030. 13. Le parti si impegnano altresì al pagamento, nella misura del 50% ciascuna, dei seguenti importi: 13.1. Euro 195,54= mensili, quale rimborso del
“Mutuo Impresa Agevolato” (importo erogato Euro 18.188,00=) in relazione al quale residuano, al marzo 2025, 72 rate;
13.2. complessivi Euro 2.900,00= quale arretrati per n. 5 canoni di locazione della casa coniugale (importo unitario Euro 580,00=) relativi al periodo marzo-luglio 2024, debito che verrà ripianato con le modalità che saranno concordate con il locatore. 14. A titolo di definitiva sistemazione dei rispettivi rapporti economici e patrimoniali e con riferimento a beni mobili registrati in uso alla famiglia: 14.1.
[...]
attribuisce e trasferisce al marito, che accetta, la piena proprietà Parte_1 CP_1
del motoveicolo HONDA targato DL04705, telaio n. ZDCNF02A09F084422 per il quale è stata rilasciata in data 24.02.2009 la carta di circolazione n. 14.2. NumeroD_1 [...]
attribuisce e trasferisce alla moglie, che accetta, la piena CP_1 Parte_1 proprietà dell'autovettura HONDA Jazz, targata ER739ME, telaio n. LUCGG3730D3204546 per la quale è stata rilasciata in data 31.05.2013 la carta di circolazione n. ; NumeroD_2
14.3. i futuri premi assicurativi relativi all'autovettura saranno ripartiti tra le Parti in ragione dell'esatta metà; 15. Le attribuzioni di cui al punto che precede vengono operate senza alcun conguaglio o pagamento di prezzo;
eventuali oneri per la volturazione (ferma la richiesta, infra formulata, dei benefici fiscali) saranno ripartiti tra le Parti in ragione dell'esatta metà. 16. I Signori e dichiarano che il presente CP_1 Parte_1
accordo patrimoniale complessivo è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. 17. Poiché i Signori e si CP_1 Parte_1
impegnano ad operare, in esecuzione del presente accordo, attribuzioni mobiliari reciproche, gli stessi richiedono sin d'ora l'applicazione, in loro proprio favore ed in relazione ai presenti accordi ed a tutti successivi atti, anche amministrativi, con i quali sarà data esecuzione, anche parziale, agli impegni assunti nella presente sede di negoziazione assistita, dei benefici di cui alla sentenza della Corte Costituzionale del 10 maggio 1999, n. 154 (che ha dichiarata l'illegittimità parziale dell'art. 19 della Legge 6 marzo 1987, n. 74), alla
Circolare del Ministero delle Finanze del 16 marzo 2000, n. 49/E ed alla Risoluzione n. 65/E dell'Agenzia delle Entrate che ha precisato che “data la parificazione degli effetti dell'accordo concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita di cui al citato articolo 6 del decreto legge n. 132 del 2014 ai provvedimenti giudiziali di separazione e di divorzio, deve ritenersi applicabile anche a detto accordo l'esenzione disposta dall'articolo
8 19 della legge n. 74 del 1987, sempreché dal testo dell'accordo medesimo, la cui regolarità è stata vagliata dal Procuratore della Repubblica, emerga che le disposizioni patrimoniali, contenute nello stesso, siano funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale”. 18. I Signori e prestano, fin da ora, CP_1 Parte_1
reciprocamente, il consenso per il rilascio del passaporto individuale dei figli minori e Per_1 con l'indicazione sui medesimi (ove necessario in ragione dell'età), dei Persona_4
nomi di entrambi i genitori, e di essi soli, quali accompagnatori disgiunti. 19. Le spese legali della presente procedura si intendono compensate tra le parti”;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, anche all'ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Genova, il 28 novembre 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Ada Lucca)
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