Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/04/2025, n. 1234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1234 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
PRIMA SEZIONE CIVILE
r.g. n. 221 /2021
All'udienza non partecipata di cui all'art. 127 ter c.p.c. tenutasi in data 14/04/2025 ; tenuto conto che con decreto del 13.5.2024 le parti erano state invitate al deposito di note di trattazione scritta;
in particolare, stante la modalità decisoria di cui all'art. 281-sexies c.p.c., le parti venivano invitate alla discussione mediante scambio di note di trattazione scritta;
Il Giudice, lette le note depositate dai difensori delle parti che si intendono sinteticamente riportate nel presente verbale;
si ritira in Camera di Consiglio riservando all'esito la lettura della sentenza di seguito riportata per esteso, che si intende pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale.
Il Giudice
Dott.ssa Renata Russo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
I sezione Civile
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Il Giudice Unico del Tribunale di S. Maria C.V., I sezione Civile, dott.ssa Renata Russo ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 221 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno
2021 avente ad oggetto: cessione dei crediti
TRA
C.F. ), con sede in Milano, via Domenichino Parte_1 P.IVA_1
n. 5, in persona del Procuratore p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dagli avv.ti Paolo
Bonalume (C.F.: - , Giovanni Gomez C.F._1 Email_1
Paloma (C.F.: - , Michele Del Bene (C.F.: C.F._2 Email_2
- e Giuseppe Cardona (C.F.: C.F._3 Email_3
- ), con studio (LMS) in Milano, corso C.F._4 Email_4
Magenta 84 ove elettivamente domiciliata;
attrice
E
, in persona del Direttore pro tempore, P .IVA: , rappresentata e difesa, CP_1 P.IVA_2 in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione dall'Avv. Giuliano Agliata ( c.f. C.F._5
) e con questi elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Santacroce n. 79, rilasciata in forza di
[...]
Deliberazione del Direttore Generale n. 115 /2021; convenuta
CONCLUSIONI
All'udienza del 14.4.2025 - tenutasi mediante contraddittorio cartolare alla luce dell'art. 127 ter c.p.c. -le parti concludevano a verbale come da atto introduttivo e successive difese. Il GU decideva la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27.12.2020 la Parte_1 premesso : 1) di essere divenuta titolare in virtù di contratti di cessione pro soluto, stipulati mediante
[...] scrittura privata autentica da Notaio e notificati a parte convenuta di crediti portati dalle fatture riepilogate in atti, oltre interessi e interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati;
2) riferiva che a fronte di tale atto essa vantava quale cessionaria dei crediti nei confronti dell' il diritto ad CP_1 ottenere la somma pari l'ammontare dei crediti che esso cedente avrebbe vantato nei confronti dell'ente stesso, in dipendenza di forniture rese e da effettuarsi tra il cedente e il debitore ceduto.
Si costituiva l' negando la fondatezza della pretesa, in quanto essa, aveva formalmente CP_1 comunicato il rifiuto della cessione, in conformità alla disciplina derogatoria vigente per la Pubblica
Amministrazione, di cui all'art.9 della 1.2248/865, come in epigrafe;
eccepiva inoltre la assenza di forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata della cessione dei crediti, necessita dell'accettazione dell'amministrazione; eccepiva ancora la assenza di forma scritta ad substantiam dei titoli posti a base della pretesa creditoria e la conseguente invalidità ed inefficacia dei rapporti sottostanti per assenza, appunto, delle prescritte forme scritte e degli impegni di spesa sui competenti capitoli di bilancio. Chiedeva, pertanto, rigettarsi la domanda.
Acquisita la produzione, a verbale del 13/05/2024, la causa – non essendo state fatte richieste istruttorie all'esito della concessione dei termini ex art. 183 VI co. c.p.c. – veniva rinviata per la discussione all'udienza odierna.
2. In comparsa conclusionale del 02.04.2025 la Banca attorea, a fronte dei pagamenti effettuati dalla nel corso del giudizio, riduceva la propria domanda nei termini di seguito indicati: CP_1
- in relazione alla sorte capitale, per il minor importo di € 1.385,69;
- gli interessi di mora maturati e maturandi sia sulla sorte capitale insoluta che su quella azionata con la citazione e pagata dall determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e CP_2
5 del D. Lgs. n. 231/02;
- gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sia sulla sorte capitale insoluta che su quella azionata con la citazione e pagata dall'Ente;
- € 6.600,00 ai sensi dell'art.6, 2 comma, del D.LGS n. 231/02 come novellato dal D.LGS. n. 192/12 corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la sorte capitale azionata.
Tanto premesso, la domanda attorea, sebbene ridotta, non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
3. È' noto che il contratto di cessione di credito si perfezioni per effetto del consenso espresso dai contraenti, cedente e cessionario.
Peraltro, in caso di cessione di crediti futuri il trasferimento del credito dal cedente al cessionario si verifica solo allorché il credito viene ad esistenza. Costituisce invece contratto atipico, pur dopo l'entrata in vigore della legge 52/1991, il contratto di factoring con cui un imprenditore (cedente o fornitore) cede, pro solvendo o pro soluto, la titolarità dei crediti derivanti dall'esercizio della sua impresa ad altro imprenditore (factor). L'effetto traslativo si verifica al momento dello scambio dei consensi dei medesimi se la cessione è globale e si riferisce a crediti già esistenti mentre è differito al momento in cui viene ad esistenza se si tratta di crediti futuri o se è necessario trasmettere i crediti stessi con distinti negozi di cessione ogni volta che maturano.
In ogni caso per il perfezionamento della cessione tra fornitore e factor si prescinde dalla volontà e dalla conoscenza del debitore ceduto (cfr. Cass. 2746/07).
Attiene invece al diverso profilo dell'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto l'avvenuta accettazione della cessione da parte di quest'ultimo o l'avvenuta notifica della cessione.
Orbene sin dal primo atto difensivo l' ha contestato ed eccepito l'inefficacia nei propri CP_1 confronti della cessione dei crediti operata dai creditori cedenti in favore di sul Parte_1 presupposto che , riferendosi la cessione a crediti di un ente pubblico, fosse necessaria un'espressa accettazione del debitore ceduto, non essendo applicabile la disciplina codicistica generale;
richiamava le disposizioni di legge per cui l'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. Con Invero, in parte coglie nel segno la principale eccezione formulata dall' e relativa al rifiuto dell'adesione alle cessioni come allegate e provate in atti dalla ( richiamo all'art. Parte_1
9 della L. 2440/23 1865, allegato E ).
Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza amministrativa, condiviso anche dalla
Corte di Cassazione, la disposizione di cui all'art. 9 della L.2248/1865, Legge Contezioso Amministrativo all.E, secondo cui "sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata", invocata dalla convenuta a sostegno della pretesa necessità di accettazione della cessione ai fini dell'efficacia della stessa, sotto il profilo soggettivo è applicabile esclusivamente allo Stato e agli enti pubblici territoriali, mentre non può estendersi ad enti diversi dai Cont soggetti indicati (cfr. in tal senso, con specifico riferimento alle , Cass.21.12.2017, n.30658). D'altronde, come assunto correttamente anche dall'attrice, il divieto di cessione dei crediti vantati contro una P.A. senza il suo atto di adesione riguarda esclusivamente le amministrazioni statali, non essendo la norma di natura derogatoria ed eccezionale essere interpretata estensivamente (cfr. Cassazione civile, sez. I,
26/06/2008, n. 17496 “Alla cessione dei crediti da corrispettivo di appalto vantati nei confronti degli enti locali, effettuata prima dell'entrata in vigore del d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 - che all'art. 115 prevede espressamente la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e la notifica alle Amministrazioni pubbliche debitrici ai fini dell'efficacia ed opponibilità alle stesse - non si applica l'art. 69, comma 3, r.d. 18 novembre 1923 n. 2440, che pure richiede la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e la notificazione alla P.A. della cessione del credito, in quanto tale norma riguarda la sola Amministrazione statale, stante il mancato esplicito richiamo nell'ordinamento degli enti locali, e non può essere applicata in via analogica, in ragione del carattere eccezionale rispetto al regime generale della cessione dei crediti (art. 1260 e ss. c.c.)”).
Peraltro, la suddetta norma non trova applicazione nel caso in esame nemmeno sotto il profilo oggettivo, atteso che essa si applica principalmente agli appalti, forniture e somministrazioni, quindi rapporti di durata. Ne consegue che la cessione del credito derivante da altri contratti o rapporti soggiace in tutto e per tutto alla ordinaria disciplina codicistica (con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A., cfr. Cassazione civile sez. III, 27/08/2014, n.18339 secondo cui “ il divieto di cessione senza l'adesione della P.A., di cui all'art. 70 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2240, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 cod. civ.), l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'amministrazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne consegue che la cessione di un credito derivante da altri contratti soggiace in tutto e per tutto all'ordinaria disciplina codicistica”).
Nondimeno, viene in rilievo anche la recentissima scelta legislativa operata con legge n.77 del
17 luglio 2020, che ha convertito il D.L. n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio), con cui si è previsto all'art.117, comma 4 bis, che la cessione dei crediti commerciali certi liquidi ed esigibili vantati nei confronti degli Enti del si perfezioni esclusivamente a seguito di notificazione ed espressa Parte_2 accettazione da parte dell'ente debitore (da comunicare entro 45 giorni), introducendo per la prima volta il meccanismo del silenzio-rifiuto per le cessioni nei confronti degli Enti del Parte_2
Ed invero, non v'è dubbio che tale disciplina trovi applicazione esclusivamente per le cessioni
[...] dei crediti successive alla sua entrata in vigore.
Ebbene, applicando le sovraesposte coordinate ermeneutiche al caso in esame, va rilevato che talune cessioni in atti prodotte risultano intervenute successivamente all'entrata in vigore del D.L. n.
34/2020 (cd. Decreto Rilancio), quali quella datata 18 dicembre 2020 intercorsa tra la “PFIZER Srl” e
“ recante N. 38364 DI REP. N. 17549 DI RACC. per un totale di euro 2.560,00; Parte_1 quella datata 30 novembre 2020 intercorsa tra la “ ” e “ per un Parte_3 Parte_1 totale di 30.104,60 euro;
quella datata 18 dicembre 2020 intercorsa tra la “Orthofix srl” e “
[...]
per un totale di 869,67 euro. Parte_1
In ordine a tali crediti, la pretesa è inesigibile a fronte del sovra ricordato meccanismo del silenzio- rifiuto per le cessioni nei confronti degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale.
Quanto alle restanti pretese, oggetto di cessione in data antecedente all'entrata in vigore del Decreto
Rilancio, si osserva come manchi agli atti la prova delle dovute forme scritte ad substantiam dei contratti Cont intervenuti tra la , debitore ceduto, e i fornitori cedenti.
E' noto che per gli atti della P.A., e pur ove questa agisca iure privatorum, è richiesta, in ottemperanza al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, la forma scritta ad substantiam, che è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino, costituendo remora ad arbìtri, sia della collettività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo,
e, per tale via, espressione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. posti dall'art. 97 Cost.
Ogni contratto deve, quindi, tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione della parte privata e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle eventuali reciproche obbligazioni (vedi Cassazione civile , sez.
III, 15 marzo 2004, n. 5234: Tutti i contratti stipulati dalla p.a. (anche quando essa agisca "iure privatorum") richiedono la forma scritta "ad substantiam", non potendo a tal fine venire in rilievo la deliberazione dell'organo collegiale dell'ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, dell'appalto o della fornitura (costituente atto interno preparatorio del negozio) non tradottasi in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguire ed al compenso da corrispondere;
da ciò consegue che il contratto privo della forma scritta "ad substantiam" è nullo ed insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, dovendosi, quindi, escludere l'attribuzione di rilevanza ad eventuali convalide o ratifiche successive, nonché a manifestazioni di volontà implicita o desumibile da comportamenti puramente attuativi; T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 12 ottobre 2004, n. 2821: Nè può ritenersi che il contratto si possa perfezionare tra le parti "per facta concludentia" ovvero tramite manifestazioni implicite di volontà identificabili, per l'ente, nella delibera di affidamento, e, per la società ricorrente, nella volontaria esecuzione del servizio. Osta a tale ricostruzione il principio consolidato in giurisprudenza secondo cui i contratti della p.a., anche quando la stessa agisce "iure privatorum", richiedono
"ad substantiam" la forma scritta "non potendo a tal fine venire in rilievo la deliberazione dell'organo collegiale dell'Ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico dell'appalto o della fornitura (costituente atto interno preparatorio del negozio) non tradottasi in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguire ed al compenso da corrispondere").
Va al riguardo ribadito che nei contratti di diritto privato stipulati dalla P.A., soggetti alla forma scritta "ad substantiam", la volontà negoziale deve dedursi unicamente dal contenuto dell'atto, interpretato secondo i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., non rilevando a tal fine il comportamento delle stesse parti anche posteriore alla stipulazione del contratto (cfr. ex multis Cass. 11 maggio 2007, n.
10868).
Ne consegue l'assoluta irrilevanza tanto le delibere adottate dagli organi interni all'ente, quanto dei pagamenti già effettuati.
Detti atti, si ribadisca, dovevano essere prodotti dalla stessa parte attorea in ossequio al principio dell'onere della prova. Parte attorea, dunque, era onerata di premunirsi, prima dell'introduzione del giudizio, della documentazione pubblicistica di cui sopra necessaria o, al più, avrebbe dovuto dimostrare di aver tentato di ottenerla dall'ente convenuto (mediante apposita istanza di accesso agli atti da formularsi prima dell'introduzione del giudizio), con esito infruttuoso. Ne consegue che non solo il credito direttamente contrattuale non può essere riconosciuto, ma anche tutti quelli a esso consequenziali quali gli interessi (tra cui la somma per ciascuna fattura chiesta per il mancato pagamento delle NDI emesse proprio per gli interessi di mora maturati per il ritardato pagamento delle fatture descritte nell'allegato alle NDI) e gli interessi di cui all'art. 6 d.lgs. 231/2002.
Orbene, in assenza dei necessari elementi formali richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza, la P.A. non può ritenersi vincolata.
Pertanto, la domanda deve essere rigettata.
Chiarito, dunque, che non vi è contratto, quanto alla domanda di indebito si osserva quanto segue.
In linea generale allorquando le obbligazioni assunte dalla p.a. non risultino da atto avente forma scritta ad substantiam è fatta salva in favore del privato l'azione di indebito arricchimento1.
Nondimeno, l'azione difetta del requisito della sussidiarietà sancito dall'art. 2042 c.c.
Il mancato rispetto dei requisiti procedurali per la stipula dei contratti con la pubblica amministrazione determina infatti la responsabilità diretta dell'amministratore o dipendente pubblico che abbiano “consentito la fornitura” (artt. 35 del d.lgs. 77/1995 e art. 191 del d.lgs. 267/2000).
La Corte di Cassazione ha precisato, al riguardo, che la responsabilità diretta dell'amministratore sussiste sia quando non vi sia stata una delibera autorizzativa della prestazione o della fornitura, sia quando, pur esistendo una delibera a monte, sia mancato il contratto, ovvero l'impegno di spesa secondo le regole procedurali sopra illustrate (cfr. Cass. 26 febbraio 2002, n. 2832).
La disposizione in esame intende, dunque, sanzionare l'operato del soggetto che, investito di una pubblica funzione o di un pubblico ufficio, abbia disatteso le disposizioni sulla trasparenza dell'attività amministrativa, di fatto recidendo, attraverso l'esonero da responsabilità dell'Ente e il riconoscimento di una responsabilità del funzionario, il rapporto di immedesimazione di quest'ultimo con l'amministrazione in cui opera e che in senso lato rappresenta.
Tale azione di responsabilità esperibile, dunque, dai privati nei confronti degli amministratori e funzionari di province, comuni e comunità montane per prestazioni e servizi resi senza il rispetto delle prescritte formalità, comporta che, limitatamente ai predetti enti ed alle indicate situazioni, il privato, disponendo di un'azione diretta, non può allora esperire nei confronti della p.a. l'azione sussidiaria di arricchimento senza causa, atteso che a mente dell'art. 2042 c.c. “l'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito”. 1 secondo la giurisprudenza tradizionale a tal fine occorreva dimostrare l'utilitas della prestazione in favore della p.a. (vedi ex multis Cass. 2007, n. 3984); le sezioni unite con la sentenza del 2015 n. 10798, nel dirimere il contrasto sul punto si sono invece espresse nel senso che “Il riconoscimento dell'utilità da parte della p.a. non costituisce un requisito dell'azione di arricchimento senza causa, quindi il depauperato che agisce ai sensi dall'art. 2041 c.c. nei confronti della p.a. ha l'onere di provare, solamente, il fatto oggettivo dell'arricchimento (l'esecuzione dell'opera o la fornitura del servizio), senza che la p.a. possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, poiché l'utilitas può emergere dalla mera utilizzazione)”. L'azione di ingiustificato arricchimento verso l'ente non è, dunque, proponibile, ma è proponibile l'azione diretta nei confronti di colui che ha affidato lavori e/o incarichi, azione che non è stata esperita in questo giudizio. La domanda va, dunque, rigettata.
Le spese
La incontestata fornitura delle prestazioni oggetto di cessione in lite in favore dell'ente che ha anche provveduto al pagamento di gran parte della sorte capitale in corso di causa integra grave motivo, nel senso voluto dalle disposizioni che regolano la soccombenza ed applicabili ratione temporis, per compensare interamene tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando sulla controversia R.G.N.
221/2021 come innanzi proposta, così provvede:
• Rigetta le domande attoree;
• Compensa tra le parti le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 14.4.2025
Il Giudice dott.ssa Renata Russo