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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 19/02/2024 al n. 401 /2024 R.G. avente ad oggetto:
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promosso da
(C.F.: ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
D'CO (Na) il 01/08/1972 , rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv.to
Barba MCO Gennaro Filippo;
e da
(C.F.: ) nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.to Sirico Antonella;
-RICORRENTI -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- INTERVENIENTE NECESSARIO-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso cumulativo di separazione e divorzio depositato in data 16/02/2024 gli epigrafati ricorrenti, premesso che nel corso del matrimonio hanno adottato il figlio nato il [...], nella Federazione Russa – Persona_1
Novosibirsk,, nelle more della procedura divenuto maggiorenne, evidenziavano che il Tribunale di Nola aveva pronunciato la separazione consensuale tra i coniugi con
Sentenza n. 32/2024 del 18.04.2024 e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, le parti si riportavano al ricorso chiedendo la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni di cui alla sentenza di separazione, ossia collocazione del figlio maggiorenne non autonomo economicamente prevalente presso la residenza paterna presso la casa coniugale sita in Nola e collocazione post scolastica presso quella materna e contributo al mantenimento nella misura di € 500,00 e spese straordinarie al 100% a carico del sig. Pt_1
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero è provato il titolo della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e cioè sentenza n. 32/2024 emessa dal Tribunale di Nola in data 18.04.2024 avverso la quale non è stata proposta impugnazione.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87 ; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti si riportano al ricorso ed alle condizioni di separazione;
ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.:
Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra (C.F.: ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
D'CO (Na) il 01/08/1972 e (C.F.: ) nata Parte_2 C.F._2
a TO (Na) il 22/09/1970 , in Massa Lubrense il 03.08.2006 (atto n. 54, Parte
II, Serie B, anno 2006 );
b) assegna la casa coniugale sita in Nola alla via S. Massimo 26 al sig.
[...]
che vi vivrà con il figlio maggiorenne non autonomo economicamente;
Parte_1
c) determina in € 500,00 il contributo al mantenimento del figlio a carico del sig. da corrispondere alla sig.ra mediante contanti, vaglia postale Pt_1 Parte_2
o bonifico entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale Istat e 100% se previamente concordate per iscritto ed con esclusione dele spese mediche e chirurgiche non coperte dal SSN;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies Disp.att.c.pc. come introdotto dalla L. 149/2022
e) compensa le spese di lite;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 08/01/2025
Il Presidente Est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 19/02/2024 al n. 401 /2024 R.G. avente ad oggetto:
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promosso da
(C.F.: ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
D'CO (Na) il 01/08/1972 , rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv.to
Barba MCO Gennaro Filippo;
e da
(C.F.: ) nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.to Sirico Antonella;
-RICORRENTI -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- INTERVENIENTE NECESSARIO-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso cumulativo di separazione e divorzio depositato in data 16/02/2024 gli epigrafati ricorrenti, premesso che nel corso del matrimonio hanno adottato il figlio nato il [...], nella Federazione Russa – Persona_1
Novosibirsk,, nelle more della procedura divenuto maggiorenne, evidenziavano che il Tribunale di Nola aveva pronunciato la separazione consensuale tra i coniugi con
Sentenza n. 32/2024 del 18.04.2024 e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, le parti si riportavano al ricorso chiedendo la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni di cui alla sentenza di separazione, ossia collocazione del figlio maggiorenne non autonomo economicamente prevalente presso la residenza paterna presso la casa coniugale sita in Nola e collocazione post scolastica presso quella materna e contributo al mantenimento nella misura di € 500,00 e spese straordinarie al 100% a carico del sig. Pt_1
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero è provato il titolo della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e cioè sentenza n. 32/2024 emessa dal Tribunale di Nola in data 18.04.2024 avverso la quale non è stata proposta impugnazione.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87 ; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti si riportano al ricorso ed alle condizioni di separazione;
ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.:
Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra (C.F.: ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
D'CO (Na) il 01/08/1972 e (C.F.: ) nata Parte_2 C.F._2
a TO (Na) il 22/09/1970 , in Massa Lubrense il 03.08.2006 (atto n. 54, Parte
II, Serie B, anno 2006 );
b) assegna la casa coniugale sita in Nola alla via S. Massimo 26 al sig.
[...]
che vi vivrà con il figlio maggiorenne non autonomo economicamente;
Parte_1
c) determina in € 500,00 il contributo al mantenimento del figlio a carico del sig. da corrispondere alla sig.ra mediante contanti, vaglia postale Pt_1 Parte_2
o bonifico entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale Istat e 100% se previamente concordate per iscritto ed con esclusione dele spese mediche e chirurgiche non coperte dal SSN;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies Disp.att.c.pc. come introdotto dalla L. 149/2022
e) compensa le spese di lite;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 08/01/2025
Il Presidente Est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca