TRIB
Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/09/2025, n. 13242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13242 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 59378 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, riservata in decisione con provvedimento del 18.04.2025, vertente tra:
l' Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma, in via Ghirza n. 13, presso lo studio dell'avv. Antonella Mura, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellante -
E la Controparte_1
elettivamente domiciliata in Roma, in via dei Gracchi n. 91, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Torrisi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellata-
E
; CP_2
CP_3
- appellati contumaci -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 4894/2021 – domanda di risarcimento dei danni derivanti da sinistro stradale.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 17 aprile 2025 pagina 1 di 4 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. Parte_1
4894/2021, con la quale è stata parzialmente accolta la domanda di risarcimento del danno subito per effetto del sinistro stradale del 18.06.2014 proposta, nella qualità di cessionaria del credito di
[...]
nei confronti della di e di . CP_4 Controparte_5 CP_2 CP_3
Il Giudice di Pace ha condannato i convenuti al pagamento della somma di euro 2.738,60, pari al costo della riparazione del veicolo di proprietà di al pagamento della somma di euro 135,00, CP_4 pari al danno da fermo tecnico e al pagamento della somma di euro 850,00, oltre accessori a titolo di rimborso delle spese processuali sostenute.
La ha impugnato la sentenza di prime cure, contestandola nella parte in cui ha Parte_1 ritenuto non prodotta in atti la fattura commerciale attestante i maggiori costi sostenuti per il noleggio di un veicolo sostitutivo e nella parte in cui ha liquidato le spese processuali nella misura di euro
850,00 oltre accessori di legge.
Si è costituita nel giudizio di appello l' e ha chiesto il rigetto del gravame Controparte_6 in quanto infondato, ritenendo infondata la domanda di risarcimento del danno da fermo tecnico, in difetto di prova della necessità del noleggio di un veicolo sostitutivo, e ritenendo congrua la liquidazione delle spese processuali operata dal primo giudice.
e di sono rimasti contumaci nel giudizio di appello. CP_2 CP_3
2. Il primo motivo di appello è fondato e merita pertanto accoglimento.
Il giudice di prime cure, ritenendo non versata in atti la fattura commerciale attestante il noleggio di un veicolo sostitutivo nel lasso temporale necessario alla riparazione del mezzo, ha liquidato il danno da fermo tecnico, in via equitativa, nella somma complessiva di euro 135,00.
L'appellante ha evidenziato di aver depositato in atti la fattura commerciale relativa al noleggio del veicolo sostitutivo e ha chiesto il ristoro integrale dell'esborso sostenuto dal danneggiato, pari alla somma complessiva di euro 475,80, per 6 giorni complessivi di noleggio.
Dalla documentazione in atti risulta che l'attore aveva depositato, nel fascicolo di parte del giudizio di prime cure, la fattura commerciale n. 1934 del 5.11.2014, attestante una spesa per il noleggio dell'auto sostitutiva di complessivi euro 475,80 (cfr. allegato 4 del fascicolo)
Il CTU nominato nel corso del giudizio di primo grado ha esaminato la fattura prodotta dall'attrice e ha ritenuto che per le riparazioni sia stato necessario un lasso temporale di 4,5 giorni.
Deve quindi ritenersi congrua la durata del noleggio, per complessivi di 6 giorni, tenuto conto delle attività strumentali, quali il ricovero del veicolo nell'autofficina e il suo successivo ritiro. pagina 2 di 4 Per quanto concerne la contestata debenza delle somme pretese vanno richiamati i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale: “Il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato non
è "in re ipsa" ma dev'essere provato, essendo sufficiente, a tal fine, la dimostrazione della spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo, la cui derivazione causale dall'illecito è possibile indurre alla stregua del ragionamento presuntivo” (Cass. n. 27389/2022); si è altresì affermato che: “Il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo” (Cass. n. 5447/2020).
Ne discende che deve essere riconosciuto in favore dell'appellante il rimborso della maggior somma di euro 475,80, in luogo del minor importo di euro 135,00 liquidato in via equitativa dal primo giudice, oltre interessi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata in base all'indice FOI elaborato dall'ISTAT con decorrenza dal 18.06.2014, costituendo il credito risarcitorio obbligazione di valore.
3. Anche il secondo motivo di appello è fondato.
Il giudice di prime cure ha liquidato le spese processuali, in favore dell'attrice, nella misura complessiva di euro 850,00, incluse le spese vive.
Si tratta di liquidazione inferiore ai parametri minimi fissati dal D.M. 55/2014, nella formulazione applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte dal D.M. 147/2022.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti al riguardo affermato che: “ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d. m. n. 55/2014, così come modificato dal d. m. 37/2018, non è consentito al giudice di scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi, predeterminati da tale decreto e aggiornati a cadenza periodica ex art. 13 co. 6 l.
247/2012” (così Cass. n. 17613/2024; cfr. altresì Cass. n. 9815/2023, Cass. n. 9818/2023, Cass. n.
25847/2023).
Tanto premesso, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche trattate, deve essere liquidata in favore dell'attrice, per il primo grado di giudizio, a titolo di onorari, la somma di euro 150,00 per l'avvio della negoziazione assistita, di euro 120,00 per la fase di studio, di euro 150,00 per la fase introduttiva, di euro 250,00 per la fase istruttoria e di euro 250,00 per la fase decisoria, per un importo complessivo di euro 920,00
E' altresì dovuto in favore dell'attrice il rimborso delle spese vive sostenute, pari ad euro 232,35 (cfr. la nota spese in atti) e delle spese di CTU.
4. La regolamentazione delle spese di lite del giudizio di appello segue la soccombenza delle appellate. Le stesse sono liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto ratione pagina 3 di 4 temporis delle modifiche introdotte dal D.M. 147/2022, valutata la semplicità delle questioni giuridiche trattate e detratta la fase istruttoria in quanto non svolta.
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' Parte_1 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 4894/2021, ogni diversa istanza eccezione, deduzione, disattesa così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna l' e Controparte_5 CP_2 CP_3
in solido tra loro al pagamento in favore dell'appellante della somma di euro 475,80 a titolo di
[...] risarcimento del danno da fermo tecnico, oltre interessi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata in base all'indice FOI elaborato dall'ISTAT con decorrenza dal 18.06.2014; condanna l' e in solido tra loro al Controparte_5 CP_2 CP_3 rimborso delle spese processuali del primo grado di giudizio in favore dell' Parte_1 liquidate in euro 232,35 per esborsi e in euro 920,00 per compensi e al rimborso delle spese processuali del giudizio di appello in favore del procuratore dell' avv. Antonella Maura, Parte_1 Parte_1 dichiaratosi antistatario, liquidate in euro 174,00 per esborsi e in euro 852,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
pone le spese della CTU svolta nel primo grado di giudizio definitivamente a carico dell'
[...]
di e di in solido tra loro. Controparte_5 CP_2 CP_3
Roma, 27.09.2025 Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
pagina 4 di 4