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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 17/06/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Civile
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dr.ssa Ilaria De Pasquale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2377 del R.G.A.C. dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Marco Vallone;
ATTRICE
E
(P.I. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 procuratore, rappresentata e difesa dall'Avv. Corrado Cosentino;
CONVENUTA
NONCHÉ
; Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
ha convenuto in giudizio e Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
chiedendone la condanna, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e
[...]
non patrimoniali patiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 11.10.2019, alle ore
08.15 circa, allorquando, nel percorrere alla guida della propria autovettura Ford KA
(targata ED249TV) la S.P. 7 in direzione di marcia Cirò - Cirò Marina, loc. “Valle Lumia”, giunta in prossimità di una curva, trovava il veicolo Fiat Fiorino, targato TO56321T, condotto da , fermo sulla carreggiata nella stessa direzione di marcia in Controparte_2
1 cui stava viaggiando e, per evitare l'impatto, era costretta ad eseguire una repentina manovra di svolta a sinistra, a seguito della quale perdeva improvvisamente il controllo del mezzo, andando poi ad impattare contro il muretto di cinta della corsia opposta.
, regolarmente citato in giudizio, non si è costituito e all'udienza del 6 Controparte_2
aprile 2022 ne è stata dichiarata la contumacia. ha resistito alle avverse deduzioni, chiedendo il rigetto della Controparte_1
domanda.
Ciò posto, si osserva quanto segue.
Per stessa prospettazione di parte attorea, il sinistro si è verificato senza collisione tra mezzi. L'attrice ha infatti allegato che, nel percorrere la strada, si è trovata dinanzi il veicolo Fiat Fiorino, targato TO56321T, condotto da , fermo sulla Controparte_2 carreggiata nella sua stessa direzione di marcia e che per evitare l'impatto è stata costretta ad eseguire una repentina manovra di svolta a sinistra, andando successivamente ad impattare contro il muretto posto al margine sinistro della carreggiata. Ha precisato che il veicolo del convenuto ha costituito un anomalo ingombro sulla carreggiata, tanto da costituire intralcio per i mezzi in transito nel medesimo senso di marcia, compromettendo la sicurezza degli utenti della strada.
Orbene, come noto, nel caso di sinistri verificatisi senza collisione tra i mezzi, per scongiurare il concorso di colpa (o addirittura una propria colpa esclusiva) e pertanto ottenere l'integrale risarcimento dei danni, il danneggiato deve dimostrare che l'incidente stradale si è verificato forzatamente per via di una manovra attuata per evitare la collisione con l'altro veicolo in causa. L'art. 2054, secondo comma, c.c. prevede un criterio residuale applicabile in tutti quei casi in cui non è possibile stabilire con esattezza il diverso grado di responsabilità delle parti coinvolte nel sinistro stradale, di talché, laddove, di contro, è possibile determinare con certezza le responsabilità dei soggetti coinvolti, esso non si applica (cfr. Corte App. Reggio Calabria sez. I, 07.03.2022, n. 178).
Come precisato dalla suprema Corte di Cassazione, la circostanza che non vi sia stato scontro tra veicoli impedisce l'applicazione della presunzione di ugual concorso di colpa di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, ma non la presunzione di responsabilità prevista nel comma primo del citato articolo, poiché tale presunzione sorge a carico del conducente sempre che sia accertato il nesso di causalità tra la circolazione di un veicolo e il danno all'altro veicolo. La prova del nesso di causalità, che grava a carico dell'attore, si risolve nella prova
2 di un comportamento del conducente contrario alle norme, generiche e specifiche, che regolano la circolazione stradale, causativo del danno posto a fondamento della domanda
(Cass. n. 5433/2020; n. 8249/1998; n. 2786/1978).
L'affermata esclusione dello scontro comporta l'applicabilità della presunzione, a carico del conducente di veicolo senza guida di rotaie, di cui al primo comma dell'art. 2054 c.c.: la quale presunzione sorge sempre che sia accertato il nesso di causalità tra la circolazione di un veicolo ed il danno subito da un altro veicolo.
L'accertamento, positivo o negativo, di tale nesso è rimesso al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità purché congruamente e correttamente motivato (ex multis, Cass. 13.9.1996 n. 8260), e l'onere probatorio relativo ricade sull'attore in base ai principi generali (art. 2697 primo comma c.c.).
Difatti, mentre, in caso di investimento di pedone - fattispecie a sua volta rientrante nella previsione del primo comma del citato art. 2054 - il nesso materiale è in re ipsa, con la duplice conseguenza che il conducente è gravato della relativa prova liberatoria;
nel caso in cui - come nella specie - non si sia verificato né scontro né investimento, la prova del nesso materiale di causalità si risolve nella prova di un comportamento del conducente contrario alle norme, generiche e specifiche, che regolano la circolazione stradale, causativo del danno posto a fondamento della domanda (Cass. n. 8249/1998).
Nel caso di specie, l'attrice ha genericamente dedotto che il convenuto è incorso nella violazione degli artt. 157, comma terzo, e 140 cod. strada, che disciplinano in particolare le modalità in cui sono consentite la sosta e la fermata sulla carreggiata e il divieto di costituire intralcio alla circolazione stradale.
Tuttavia – seppur pacifica la presenza del veicolo del , fermo sulla carreggiata – non CP_2
è emersa la prova che tale condotta sia stata realizzata in violazione dell'art. 157, comma terzo, cod. strada, il quale, nel vietare la sosta o la fermata sulla carreggiata al di fuori dei centri abitati, precisa che in caso di impossibilità “la fermata e la sosta devono essere effettuate il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia” e che “sulle carreggiate delle strade con precedenza la sosta è vietata”. Nella specie, non risulta provato che il veicolo del convenuto fosse fermo in posizione lontana dal margine destro della carreggiata oppure che si trovasse in posizione di sosta vietata.
3 Al contrario, dal rapporto dei carabinieri intervenuti nell'immediatezza dei fatti, emergono circostanze che non consentono di escludere una diversa causa dello sbandamento.
Nel rapporto, infatti, si legge che la perdita del controllo del mezzo da parte dell'attrice è probabilmente riconducibile alla velocità di marcia della medesima, non commisurata alle condizioni della strada (in discesa) e ai limiti imposti;
circostanza questa evincibile dai rilievi eseguiti, che hanno permesso di riscontrare che al momento dell'impatto la marcia inserita era la quinta. Inoltre, sull'asfalto non sono state rinvenute tracce di frenata, segno che non vi è prova che l'attrice abbia tentato manovre idonee quanto meno volte a contenere le conseguenze della collisione con il muretto.
Le valutazioni in merito alla velocità del veicolo, elaborate del Ctu – incaricato di stimare il danno al veicolo – non possono essere prese in considerazione, in quanto esulano dal quesito assegnato.
Per tutto quanto sopra esposto, la domanda deve essere rigettata.
Ogni altra questione è assorbita.
Considerata la particolarità della vicenda sostanziale e l'incontestata presenza del furgone sulla carreggiata (anche con il cassone posteriore aperto, come emerso dalla deposizione del teste ), si ritiene sussistano gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale Tes_1
compensazione delle spese processuali tra le parti.
Le spese di Ctu, liquidate con separati decreti, sono poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa integralmente le spese processuali tra le parti;
- pone le spese di ctu, liquidate con separati decreti, definitivamente a carico dell'attrice.
Così deciso in Crotone, li 17.06.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria De Pasquale
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