Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 12/06/2025, n. 4464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4464 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 04464/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03740/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3740 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Piroddi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Caserta, Ministero Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale OL, domiciliataria ex lege in OL, via Diaz 11;
per l'annullamento
- Dell'informativa antimafia interdittiva -OMISSIS-/AREA 1^ prot. n. -OMISSIS-, resa dalla Prefettura di Caserta – Ufficio Territoriale di Governo;
- delle note della Questura di Caserta cat. -OMISSIS-/ANT/-OMISSIS-, di cui si ignora il contenuto, richiamate nell'informativa antimafia interdittiva -OMISSIS-/AREA 1^ prot. n. -OMISSIS-;
- della nota del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza Caserta n. -OMISSIS-, di cui si ignora il contenuto, richiamata nell'informativa antimafia interdittiva -OMISSIS-/AREA 1^ prot. n. -OMISSIS-;
- del verbale di riunione del -OMISSIS- recante la proposizione dell'emissione di un provvedimento interdittivo antimafia in danno alla ricorrente, di cui si ignora il contenuto, richiamato nell'informativa antimafia interdittiva -OMISSIS-/AREA 1^ prot. n. -OMISSIS-;
- del provvedimento di revoca della comunicazione antimafia liberatoria emessa a mezzo BDNA in -OMISSIS-, di cui si ignora il contenuto, richiamato nell'informativa antimafia interdittiva -OMISSIS-/AREA 1^ prot. n. -OMISSIS-;
- della nota prot. n. -OMISSIS- con cui la Prefettura di Caserta, ex art. 92 comma 2 bis del d.Lgs. 159/2011, ha invitato la ricorrente a presentare osservazioni in merito all'eventuale adozione di provvedimento antimafia interdittivo;
- se ed in quanto lesivo del verbale di contraddittorio prot. -OMISSIS-, redatto ex art. 92 comma 2 bis del d.Lgs. 159/2011;
- del verbale di riunione -OMISSIS-del Gruppo Interforze recante la conferma della proposta di emissione di provvedimento interdittivo antimafia in danno alla ricorrente, di cui si ignora il contenuto, richiamato nell'informativa antimafia interdittiva -OMISSIS-/AREA 1^ prot. n. -OMISSIS-;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, collegato e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Caserta e di Ministero Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2025 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La Società ricorrente, -OMISSIS- attiva nel settore dei servizi di assistenza sociale non residenziale, ha impugnato, unitamente agli atti presupposti indicati in epigrafe, l’informativa interdittiva antimafia della Prefettura di Caserta n. -OMISSIS- che l’ha attinta.
2. – Ne ha dedotto l’illegittimità per:
- “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 84 comma 4 e 91 comma 6, d. lgs. 159/2011 – violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 bis della l. 241/90 - eccesso di potere per difetto del presupposto, difetto di istruttoria, contraddittorietà manifesta – sviamento – travisamento – inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto ” (motivo sub I).
Il provvedimento impugnato rivelerebbe, secondo la prospettazione di parte ricorrente, gravi ed evidenti deficit motivazionali giacché “ gli elementi indiziari o, meglio, la vera e propria congettura che la Prefettura vorrebbe ritrarne sono assolutamente inidonei anche solo a prefigurare un condizionamento nella ricorrente e, soprattutto, non attuali ”; la prognosi infiltrativa formulata dall’Autorità prefettizia, del resto, si fonderebbe, secondo quanto dedotto, su una istruttoria “ del tutto lacunosa e superficiale ” attesa la “ assenza del benché minimo presupposto che possa anche in astratto far presumere una sorta di collegamento e/o ingerenza della criminalità organizzata all’interno della società ricorrente ”; contrariamente a quanto opinato dalla Prefettura, invero, gli “ elementi fattuali, oggettivi, addotti dall’amministrazione a base del provvedimento gravato appaiono piuttosto scarsi e, pertanto, del tutto insufficienti per fondare legittimamente ed adeguatamente il provvedimento interdittivo ”, risultando “ totalmente assente un quadro <chiaro e concreto> del pericolo di infiltrazione mafiosa nel Consorzio ricorrente, legittimante l'adozione del provvedimento interdittivo ”.
- “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 84, 91, 92, 93, 94-bis d.lgs. 159/2011 ed artt. 3 della l. 241/1990 - eccesso di potere per difetto di motivazione – inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto – violazione del principio di proporzionalità – ingiustizia manifesta e sviamento ” (motivo sub II).
L’Amministrazione, attesa, a tutto voler concedere, “ la natura non strutturata e perdurante di eventuali fenomeni di agevolazione ”, avrebbe dovuto consentire l'applicazione delle misure di cui all’art. 94 bis del codice antimafia, la cui mancata adozione non sarebbe stata motivata, con conseguente illegittimità dell’impugnata informativa antimafia.
3. – La Prefettura di Caserta, costituitasi in giudizio, ha svolto ampie controdeduzioni a confutazione delle censure sollevate nel ricorso, del quale ha conseguentemente chiesto la reiezione, siccome privo di fondamento.
4. – All’udienza pubblica del 26 marzo 2025 la controversia è stata trattenuta in decisione.
5. – Il ricorso si palesa infondato attesa la robustezza e la significatività del compendio indiziario sotteso alla prognosi infiltrativa formulata dalla Autorità prefettizia, legittimamente posta fondamento dell’informativa interdittiva in questa sede avversata.
6. – La motivazione dell’inibitoria prefettizia valorizza, in particolare, i legami, le frequentazioni e i rapporti commerciali intrattenuti dal sig. -OMISSIS- del Consiglio di Amministrazione della Società ricorrente, con il sig. -OMISSIS-, indagato, unitamente ad altri imprenditori, nei procedimenti penali R.G.N.R. n. -OMISSIS- incardinati presso il Tribunale di OL per i reati di cui agli artt. 110 c.p. e 416 bis c.p., comma 1.
6.1. – Il citato decreto di perquisizione dà atto di significative e stabili frequentazioni tra il sig. -OMISSIS-, comprovate dai legami tra “ -OMISSIS- ” ed “ -OMISSIS- ” S.r.l., al cui interno i due soggetti hanno rivestito ruoli strategici (il sig. -OMISSIS- risulta essere stato revisore unico della prima e liquidatore della seconda società menzionata).
Le predette società – in quanto destinatarie di provvedimenti interdittivi antimafia – avrebbero utilizzato, secondo la tesi della Procura, la società ricorrente proprio al fine di eludere la normativa antimafia con l’ulteriore precisazione che, secondo quanto indicato nel decreto, il -OMISSIS- avrebbe, allo scopo, attribuito fittiziamente al -OMISSIS- la titolarità della società ricorrente pur mantenendone la gestione occulta.
6.2. – Le cointeressenze economiche tra il -OMISSIS- e il -OMISSIS- emergono poi ex actis e sono certificate dalla partecipazione del -OMISSIS- (con -OMISSIS- del capitale sociale) e dal ruolo gestionale (amministratore unico) da questi rivestito nella “ -OMISSIS- ” S.p.A., il cui socio di maggioranza, titolare del restante -OMISSIS- capitale sociale, è la “ -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- ” S.a.s., di cui risultano socia accomandataria la -OMISSIS- e soci accomandanti -OMISSIS-, rispettivamente figlie e moglie-OMISSIS--OMISSIS-.
6.3. – La suddetta “ -OMISSIS- ” S.p.A., si legge nell’interdittiva, è stata coinvolta nell’ambito di una turbativa d’asta nel Comune di Teano, preordinata a favorire “ -OMISSIS- ” società cooperativa sociale Onlus, pure attinta da informazione interdittiva antimafia della medesima Prefettura, il cui presidente del c.d.a., all’epoca dell’istruttoria, era -OMISSIS-, ritenuta prestanome-OMISSIS--OMISSIS- e il cui revisore dei conti, -OMISSIS-, è la moglie del sig. -OMISSIS-.
7. – A fronte di un apparato argomentativo così articolato, che non presenta vizi di travisamento dei fatti né di manifesta illogicità, le doglianze proposte dalla ricorrente risultano non persuasive. La Prefettura, all’esito di un giudizio prognostico assistito, secondo l’avviso del Collegio, da un attendibile grado di verosimiglianza, ha ritenuto i predetti elementi indici di un pericolo di infiltrazione mafiosa, capace di condizionare le scelte e gli indirizzi della Società, secondo il criterio della probabilità cruciale.
7.1. – Le critiche formulate in ricorso – che in buona sostanza si risolvono in una difforme e soggettiva valutazione di presunta insufficienza del quadro indiziario valorizzato dall’autorità prefettizia, in ogni caso non smentito o contraddetto dalla ricorrente – e rivolte alla motivazione del provvedimento impugnato si rivelano, ad avviso del Collegio, del tutto inidonee a integrare vizi di legittimità dell’atto, non valendo a incrinare la congruenza logica del complesso motivazionale che lo sorregge, che ben resiste alle argomentazioni difensive della società attinta.
7.2. – Non valgono, in tale scenario, a incrinare la solidità del ragionamento induttivo svolto dalla Prefettura, risultando per vero non persuasive, le obiezioni di parte ricorrente la quale, senza disconoscerne la sussistenza, predica il carattere meramente “ professionale ” delle relazioni tra il -OMISSIS- e il -OMISSIS- (di cui il primo è commercialista), asserendo, in aperto contrasto con la ricostruzione della Procura di OL (di cui si dà conto, come detto, nel provvedimento impugnato), che il secondo giammai sarebbe intervenuto nella gestione della società de qua ; analogamente non può ritenersi concludente il rilievo che le indagini penali menzionate nell’interdittiva non abbiano coinvolto i soci e l’amministratore della società ricorrente, ben potendo il ragionamento svolto dall’Autorità prefettizia ai fini antimafia, di indole squisitamente inferenziale, attingere aliunde elementi indiziari, circostanze o informazioni aventi valenza segnaletica della sussistenza del rischio infiltrativo (rapporti di polizia, operazioni societarie, rapporti di frequentazione, cointeressenze economiche e così via).
7.3. – Sotto tale angolo di visuale, « il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipica dell'accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma che implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere "più probabile che non", appunto, il pericolo di infiltrazione mafiosa » (Cons. Stato, Sez. III, 16/06/2023, n. 5964).
8. – Sulla scorta di tali coordinate deve ritenersi che il compendio indiziario che funge da sostrato motivazionale dell’inibitoria prefettizia è, nella specie, in sé pienamente idoneo a legittimare, in termini di plausibilità e ragionevolezza, la valutazione di concretezza e attualità del pericolo infiltrativo e la conseguente azione di interdizione giuridica posta in essere dalla Prefettura.
8.1. – Le indicate, importanti evidenze contestate all’amministratore della ricorrente costituiscono, infatti, un compendio di dati sintomatici, concordanti e univoci che ben sorreggono, secondo l’opinamento del Collegio, il giudizio induttivo secondo cui l’attività di impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare l’attività criminosa o esserne in qualche modo condizionata; l’impianto motivazionale esaustivamente riferisce dei contatti e dei rapporti economici e commerciali intercorrenti tra la società ricorrente, altri operatori economici attivi nel medesimo settore economico socio-sanitario (pure attinti da informazioni antimafia interdittive) ed esponenti o soggetti comunque contigui a organizzazioni criminali, non implausibilmente sintomatici di un condizionamento latente della società stessa rispetto alle iniziative della criminalità organizzata.
La doglienza sub I, in conclusione, si rivela priva di fondamento.
9. – Anche il motivo sub II va disatteso.
9.1. – Invero, con riferimento al lamentato difetto di motivazione circa le ragioni in base alle quali non sono state ritenute sussistenti le condizioni per l’applicazione delle misure di prevenzione collaborativa ex art. 94 bis D.Lgs. n. 159/2011, occorre sottolineare che il presupposto alla base di tale istituto consiste nella natura esclusivamente occasionale dell’agevolazione che l’impresa fornisce alla criminalità organizzata.
9.2. – Nel caso in oggetto, tuttavia, l’istruttoria condotta dalla Prefettura ha fornito chiare evidenze sulla natura non meramente occasionale della predetta agevolazione, disvelando un contributo sistematico e stabile della ricorrente alle iniziative della criminalità organizzata, suffragato dalla non inattendibile ipotesi dell’inserimento della medesima società nella rete di imprese utilizzate, anche indirettamente, per accaparrarsi pubbliche commesse nel settore sanitario e socio-assistenziale.
10. – Il ricorso, siccome privo di fondamento, va dunque respinto.
11. – Le spese di giudizio, attesa la delicatezza della materia trattata e gli interessi sottesi alla controversia, possono essere eccezionalmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone e gli enti citati.
Così deciso in OL nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierangelo Sorrentino | Vincenzo Salamone |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.